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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR LA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 686/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: dichiarare l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Dott.ssa Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 020 2024 90143640 31000, notificata in data 27 ottobre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, “AdER”) le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 38.450,39, a titolo di debito residuo per 15 cartelle di pagamento asseritamente notificate tra il 2013 e il 2020.
La ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto mera reiterazione di precedenti intimazioni di pagamento, in particolare dell'intimazione n. 02020239005716664000, notificata il 26 giugno 2023. Quest'ultima, recante le medesime cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, era già stata tempestivamente impugnata dinanzi a questa stessa Corte con ricorso rubricato al n. R.G.R. 795/2023. La contribuente ha evidenziato come AdER avesse già provveduto ad annullare in autotutela altre due intimazioni, anch'esse ripetitive della prima, proprio per “litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il procedimento RGR n. 795/2023”, comportamento che, a suo dire, avrebbe dovuto essere tenuto anche nel caso di specie.
Nel merito, la ricorrente ha riproposto le medesime censure già sollevate nel precedente giudizio, lamentando, tra l'altro: la mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la conseguente decadenza e prescrizione dei crediti;
la violazione dell'obbligo di motivazione;
l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo per incompetenza territoriale di alcuni uffici;
l'infondatezza nel merito di diverse pretese tributarie e la mancata applicazione delle norme relative allo stralcio dei debiti inferiori a € 1.000,00 e a € 5.000,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., stante la pendenza del giudizio R.G.R. n. 795/2023, avente ad oggetto le medesime cartelle e i medesimi motivi di impugnazione. In via pregiudiziale, ha altresì eccepito il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario per le somme iscritte a ruolo nelle cartelle n. 02020110085792322000 e n. 02020180018052308000, in quanto di natura non tributaria (contravvenzioni al Codice della Strada, rimborso spese legali e sanzioni amministrative). Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie, sostenendo la ritualità delle notifiche e l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, sottolineando come l'impugnazione di ogni atto di intimazione costituisca un onere processuale ineludibile per il contribuente, al fine di evitare la cristallizzazione della pretesa, e come l'illegittimità risieda nel comportamento reiterativo dell'Agente della riscossione. Sull'eccezione di giurisdizione, non si è opposta alla richiesta di rimessione al Giudice Ordinario.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, previo esame delle questioni pregiudiziali di giurisdizione.
1. Sulla giurisdizione
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente AdER, cui la ricorrente non si è opposta. L'eccezione è fondata.
Come emerge dalla documentazione in atti le cartelle di pagamento n. 02020110085792322000 e n. 02020180018052308000 recano crediti di natura non tributaria. La prima concerne “Rimborso spese legali” e “Contrav. cod. strada l. 689/81” iscritti a ruolo dal Comune di Bologna;
la seconda riguarda
“Sanzioni amministrative” irrogate da “Arpae Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la giurisdizione in materia di opposizione a cartelle di pagamento o ad atti della riscossione si determina in base alla natura del credito portato a ruolo. Le controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e, più in generale, a crediti non aventi natura tributaria, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Pertanto, in relazione alle pretese creditorie veicolate dalle suddette due cartelle, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
2. Nel merito Per la restante parte del ricorso, avente ad oggetto le cartelle di natura tributaria, l'impugnazione è fondata sul motivo, pregiudiziale e assorbente, relativo all'illegittimità dell'atto impugnato in quanto meramente reiterativo di una precedente intimazione già sub iudice.
È pacifico e documentalmente provato che l'odierna intimazione di pagamento n. 020 2024 90143640 31000 sia sostanzialmente sovrapponibile, per le cartelle in essa contenute, alla precedente intimazione n. 02020239005716664000, notificata alla contribuente e da questa tempestivamente impugnata con ricorso pendente dinanzi a questa Corte (R.G.R. n. 795/2023).
L'Agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità del presente ricorso per litispendenza. Tale eccezione non può essere accolta. La litispendenza presuppone la pendenza della stessa causa tra le stesse parti dinanzi a uffici giudiziari diversi o la riproposizione della medesima domanda dinanzi allo stesso giudice. Nel caso di specie, tuttavia, non è la ricorrente ad aver riproposto la medesima domanda, bensì è l'Amministrazione ad aver emesso un nuovo atto, identico nella sostanza al precedente, costringendo di fatto la contribuente a una nuova impugnazione.
Come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non è una mera facoltà, ma un onere per il contribuente, la cui omissione comporta la definitiva cristallizzazione della pretesa creditoria. Di fronte alla notifica di un nuovo atto, ancorché ripetitivo, il contribuente è dunque tenuto a proporre un nuovo ricorso per tutelare le proprie ragioni e impedire la formazione di un titolo esecutivo incontestabile.
L'illegittimità, pertanto, non risiede nella condotta processuale della ricorrente, ma nel comportamento dell'Agente della riscossione. La reiterazione di un'intimazione di pagamento per i medesimi crediti già oggetto di un contenzioso pendente costituisce una violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione che devono informare l'azione amministrativa, sanciti dalla Legge n. 212/2000. Tale condotta, oltre a essere inutilmente vessatoria, determina un ingiustificato aggravamento del procedimento e costringe il cittadino a sostenere i costi di una nuova e superflua lite giudiziaria. La stessa AdER, del resto, ha mostrato di essere consapevole di tale principio, avendo annullato in autotutela due precedenti intimazioni, anch'esse ripetitive, proprio in ragione della pendenza del primo giudizio.
L'emissione dell'intimazione di pagamento n. 020 2024 90143640 31000, mentre era già pendente il giudizio sulla legittimità della pretesa creditoria sottostante, deve quindi considerarsi un atto illegittimo e, come tale, va annullato.
L'accoglimento di tale motivo pregiudiziale assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente in relazione alle cartelle di natura tributaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere condannata alla loro rifusione in favore della ricorrente. Tali spese si liquidano, come da dispositivo, in € 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario per le iscrizioni a ruolo relative alle cartelle di pagamento n. 02020110085792322000 e n. 02020180018052308000;
- accoglie per la restante parte il ricorso;
- condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, € 120,00 per anticipazioni (C.U.T.) oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR LA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249014364031000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 686/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: dichiarare l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Dott.ssa Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 020 2024 90143640 31000, notificata in data 27 ottobre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, “AdER”) le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 38.450,39, a titolo di debito residuo per 15 cartelle di pagamento asseritamente notificate tra il 2013 e il 2020.
La ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto mera reiterazione di precedenti intimazioni di pagamento, in particolare dell'intimazione n. 02020239005716664000, notificata il 26 giugno 2023. Quest'ultima, recante le medesime cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, era già stata tempestivamente impugnata dinanzi a questa stessa Corte con ricorso rubricato al n. R.G.R. 795/2023. La contribuente ha evidenziato come AdER avesse già provveduto ad annullare in autotutela altre due intimazioni, anch'esse ripetitive della prima, proprio per “litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il procedimento RGR n. 795/2023”, comportamento che, a suo dire, avrebbe dovuto essere tenuto anche nel caso di specie.
Nel merito, la ricorrente ha riproposto le medesime censure già sollevate nel precedente giudizio, lamentando, tra l'altro: la mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la conseguente decadenza e prescrizione dei crediti;
la violazione dell'obbligo di motivazione;
l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo per incompetenza territoriale di alcuni uffici;
l'infondatezza nel merito di diverse pretese tributarie e la mancata applicazione delle norme relative allo stralcio dei debiti inferiori a € 1.000,00 e a € 5.000,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., stante la pendenza del giudizio R.G.R. n. 795/2023, avente ad oggetto le medesime cartelle e i medesimi motivi di impugnazione. In via pregiudiziale, ha altresì eccepito il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario per le somme iscritte a ruolo nelle cartelle n. 02020110085792322000 e n. 02020180018052308000, in quanto di natura non tributaria (contravvenzioni al Codice della Strada, rimborso spese legali e sanzioni amministrative). Nel merito, ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie, sostenendo la ritualità delle notifiche e l'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, sottolineando come l'impugnazione di ogni atto di intimazione costituisca un onere processuale ineludibile per il contribuente, al fine di evitare la cristallizzazione della pretesa, e come l'illegittimità risieda nel comportamento reiterativo dell'Agente della riscossione. Sull'eccezione di giurisdizione, non si è opposta alla richiesta di rimessione al Giudice Ordinario.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, previo esame delle questioni pregiudiziali di giurisdizione.
1. Sulla giurisdizione
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente AdER, cui la ricorrente non si è opposta. L'eccezione è fondata.
Come emerge dalla documentazione in atti le cartelle di pagamento n. 02020110085792322000 e n. 02020180018052308000 recano crediti di natura non tributaria. La prima concerne “Rimborso spese legali” e “Contrav. cod. strada l. 689/81” iscritti a ruolo dal Comune di Bologna;
la seconda riguarda
“Sanzioni amministrative” irrogate da “Arpae Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la giurisdizione in materia di opposizione a cartelle di pagamento o ad atti della riscossione si determina in base alla natura del credito portato a ruolo. Le controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e, più in generale, a crediti non aventi natura tributaria, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Pertanto, in relazione alle pretese creditorie veicolate dalle suddette due cartelle, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
2. Nel merito Per la restante parte del ricorso, avente ad oggetto le cartelle di natura tributaria, l'impugnazione è fondata sul motivo, pregiudiziale e assorbente, relativo all'illegittimità dell'atto impugnato in quanto meramente reiterativo di una precedente intimazione già sub iudice.
È pacifico e documentalmente provato che l'odierna intimazione di pagamento n. 020 2024 90143640 31000 sia sostanzialmente sovrapponibile, per le cartelle in essa contenute, alla precedente intimazione n. 02020239005716664000, notificata alla contribuente e da questa tempestivamente impugnata con ricorso pendente dinanzi a questa Corte (R.G.R. n. 795/2023).
L'Agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità del presente ricorso per litispendenza. Tale eccezione non può essere accolta. La litispendenza presuppone la pendenza della stessa causa tra le stesse parti dinanzi a uffici giudiziari diversi o la riproposizione della medesima domanda dinanzi allo stesso giudice. Nel caso di specie, tuttavia, non è la ricorrente ad aver riproposto la medesima domanda, bensì è l'Amministrazione ad aver emesso un nuovo atto, identico nella sostanza al precedente, costringendo di fatto la contribuente a una nuova impugnazione.
Come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non è una mera facoltà, ma un onere per il contribuente, la cui omissione comporta la definitiva cristallizzazione della pretesa creditoria. Di fronte alla notifica di un nuovo atto, ancorché ripetitivo, il contribuente è dunque tenuto a proporre un nuovo ricorso per tutelare le proprie ragioni e impedire la formazione di un titolo esecutivo incontestabile.
L'illegittimità, pertanto, non risiede nella condotta processuale della ricorrente, ma nel comportamento dell'Agente della riscossione. La reiterazione di un'intimazione di pagamento per i medesimi crediti già oggetto di un contenzioso pendente costituisce una violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione che devono informare l'azione amministrativa, sanciti dalla Legge n. 212/2000. Tale condotta, oltre a essere inutilmente vessatoria, determina un ingiustificato aggravamento del procedimento e costringe il cittadino a sostenere i costi di una nuova e superflua lite giudiziaria. La stessa AdER, del resto, ha mostrato di essere consapevole di tale principio, avendo annullato in autotutela due precedenti intimazioni, anch'esse ripetitive, proprio in ragione della pendenza del primo giudizio.
L'emissione dell'intimazione di pagamento n. 020 2024 90143640 31000, mentre era già pendente il giudizio sulla legittimità della pretesa creditoria sottostante, deve quindi considerarsi un atto illegittimo e, come tale, va annullato.
L'accoglimento di tale motivo pregiudiziale assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente in relazione alle cartelle di natura tributaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere condannata alla loro rifusione in favore della ricorrente. Tali spese si liquidano, come da dispositivo, in € 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario per le iscrizioni a ruolo relative alle cartelle di pagamento n. 02020110085792322000 e n. 02020180018052308000;
- accoglie per la restante parte il ricorso;
- condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, € 120,00 per anticipazioni (C.U.T.) oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 novembre 2025