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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 627/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Massimo Bianca e dall'Avv. Federico Cechet, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori: e Email_1
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Parte attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 o, gius i atti, dall'Avv. Marisa Martini del Foro di Modena ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo del difensore
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Parte convenuta
Oggetto:
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: In via principale di merito: contrariis reiectis, 1) accertare e/o dichiarare l'inesatto adempimento e la risoluzione per inadempimento dei contratti di vendita della vernice THAB richiesta alla convenuta per la ricerca e lo sviluppo del Prodotto “carta spalmata”, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo corrispettivamente pagato dall'attrice, pari a totali € 6.137,00. 2) in ogni caso, accertato e/o dichiarato l'inesatto adempimento della obbligazione dovuta da condannarsi la CP_1 convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, da liquidarsi in € 93.782,00 a titolo di danno emergente ed € 165.000,00 a titolo di lucro cessante, ovvero nelle diverse minori somme che risulteranno di giustizia in causa 3) operata la compensazione legale e/o giudiziale dei predetti importi con il corrispettivo ancora dovuto a per le ulteriori forniture di vernici, qui indicato in totali € 61.256,00, CP_1 condannarsi la convenuta al pagamento della differenza in favore dell'attrice.
4. Spese rifuse. In via subordinata di merito: contrariis reiectis, 1) accertare e/o dichiarare l'inesatto adempimento e la risoluzione per inadempimento dei contratti di vendita della vernice THAB richiesta alla convenuta per la ricerca e lo sviluppo del Prodotto “carta spalmata”, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo
1 corrispettivamente pagato dall'attrice, pari a totali € 6.137,00. 2) in ogni caso, accertato e/o dichiarato l'inesatto adempimento della obbligazione dovuta da condannarsi la convenuta al risarcimento CP_1 del danno subito dall'attrice, a titolo di danno e a titolo di lucro cessante da liquidarsi equitativamente nella minor misura che risulterà di giustizia in causa 3) operata la compensazione legale e/o giudiziale dei predetti importi con il corrispettivo ancora dovuto a per le ulteriori forniture CP_1 di vernici, qui indicato in totali € 61.256,00, condannarsi la convenuta al pagamento della differenza in favore dell'attrice. In ogni caso con spese rifuse. In via istruttoria, si insiste nelle istanze istruttorie formulate con le memorie depositate 28/02/2023 e 17/03/2023, opponendosi a quelle avversarie.
Per parte convenuta: richiamandosi, rinunciata, in questa sede, la domanda svolta in via preliminare avente ad oggetto ordinanza di pagamento somme ex art 186 bis cpc e in subordine 186 ter cpc, alle conclusioni, rassegnate nella propria memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. datata 24.1.2023 alla quale per comodità si richiama, chiedendo, nel contempo, la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Infine, si dichiara di non accettare il contraddittorio: a) su eventuali nuove produzioni avversarie;
b) su eventuali nuove domande che dovessero essere introdotte da controparte e c) su argomentazioni e/o deduzioni svolte da parte attrice esulanti dall'ambito della mera precisazione delle conclusioni a cui sono destinate le note scritte che sono state autorizzate in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio allegando: a) di essere un'azienda operante nel settore della CP_1 produzio uso speciale, tra cui quello per il confezionamento dei prodotti alimentari;
b) di aver avviato nel 2019, in collaborazione con Controparte_2
(azienda anch'essa attiva nel settore sopra indi
[...] e sviluppo volta alla produzione di una carta idonea al contatto e alla conservazione di alimenti umidi e grassi idonea, per specifiche tecniche, ad essere riciclata e smaltita come carta;
c) di aver preso contatti con l'odierna convenuta con la quale CP_1 intratteneva già rapporti di fornitura di vernici, chiedendo la p stessa potesse fornire una vernice idonea a tale scopo che, per lo scopo, doveva rispondere altresì alle certificazioni di conformità europee e statunitensi;
d) che, a seguito del confronto, CP_1
forniva in data 10/02/2019 una dichiarazione attestante che tutte le proprie vernice
[...]
e potessero essere impiegate a diretto contatto con alimenti, in quanto CP_3 CP_4 conformi alla normativa nazionale, europea e statunitense, espressamente richiamate nella certificazione prodotta;
e) che, a seguito di accettazione delle conferme d'ordine, CP_1
forniva, tra l'ottobre 2019 e il luglio 2021, la vernice richiesta, per un quantitativo pari
[...] mplessive 2,3 tonnellate, a fronte di un pagamento di € 6.137,000; f) che durante la prima fase di sperimentazione, utilizzando le vernice fornite da veniva CP_1 realizzato il prodotto costituente oggetto del progetto e che la ta, con missiva dell'aprile 2021, confermava che non vi erano state variazioni nella vernice fornita rispetto a quanto certificato in precedenza: tale conferma era poi ribadita con successiva dichiarazione del 25/08/2021, in cui attestava che il prodotto THAP0005 – CP_1
Vernice Barriera X H2O Aquaplas CAS 25322-69- 4 in concentrazione inferiore ai massimi consentiti e contenesse CAS 104-76-7 con limite di migrazione inferiore a 30mg/kg e fosse conforme alla normativa europea ed alla normativa federale statunitense;
g) che le analisi espletate presso il laboratorio esterno della ditta CSI Spa, in data 17/09/2021 evidenziavano diverse difformità, tra cui la presenza di cere paraffiniche, il cui impiego per oggetti a contatto con alimenti grassi è tassativamente vietato dalla legislazione europea in materia;
h) di aver tempestivamente informato della circostanza che, con comunicazione del 26/11/2021, trasmetteva nuove dichiarazioni in CP_1
a la presenza di resine paraffiniche nella vernice fornita e che a CP_1 fronte delle obiezioni mosse da trasmetteva una nuova scheda Parte_1
2 corretta;
i) che seguiva uno scambio di diverse comunicazioni per ottenere chiarimenti in merito alle vernici fornite, ad esito delle quali, con comunicazione del 06/12/2021 CP_1
riconosceva l'inidoneità della vernice utilizzata allo scopo prefissato, i
[...] l'accaduto ad un errore umano, invitando a non adoperare più la vernice fornita e rappresentando la necessità di utilizzare una nuova vernice, diversa da quella precedente;
l) che nel gennaio 2022 recapitava a una nuova vernice, CP_1 Parte_1 denominata VERN ERA X APLASTTHAP005, dichiaratamente priva di cere paraffiniche, per la realizzazione del progetto;
m) di aver comunicato alla convenuta in data 27/01/2022 come la nuova vernice fornita non fosse del tutto adeguata alle nuove disposizioni normative ma di aver testato la stessa, che si rilevava inadeguata a fronte dell'insufficiente capacità idrofobica e grasso-repellente: di ciò CP_1
veniva notiziata con comunicazione del 23/02/2022; n) che pertanto il progetto non
[...]
a portato avanti nonostante i costi sostenuti, pari a € 93.782. Sulla scorta di tali allegazioni, invocando la risoluzione del contratto per inadempimento, Parte_1 ha domandato la condanna di controparte alla restituzione di qua 6.137,00, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patiti a titolo di danno emergente (pari a € 93.782,00) e di lucro cessante (€ 165.000,00).
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa attorea. In CP_1 particolare la convenuta h he tra le parti intercorrevano da diversi anni rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di diverse tipologie di vernici, tra cui il prodotto per cui è causa (Thap005) per un controvalore di € 6.137,00; b) di non aver avuto mai notizia, antecedentemente al novembre 2021, che il prodotto fornito dovesse servire per il progetto per la realizzazione di carte alimentari da porre a contatto di prodotti umidi e grassi, e non per cibi secchi, rimanendo ignara di tale circostanza sia in sede di ordine sia in sede di esecuzione;
c) che nella prima fase della fornitura del prodotto in parola, eseguita dal 2019 al 2020 per complessivi 1.300 kg di vernice, nessuna contestazione è mai stata mossa da parte attrice;
d) che solo le forniture di vernice successivamente eseguite, nel periodo compreso tra aprile e luglio 2021, sono state contestate da nel Parte_1 novembre 2021, quando quest'ultima comunicava che suddette ver tate impiegate per la realizzazione del progetto innovativo e che per tale motivo – dovendo essere realizzati da prodotti a contatto con cibi umidi e grassi – sarebbero Parte_1 state necessarie caratteristiche diverse del prodotto fornito;
e) di aver prontamente riscontrato alla controparte rappresentando che il prodotto fornito era conforme alle indicazioni date a suo tempo e fosse pertanto idoneo al contatto con cibi secchi;
f) che, a fronte del rapporto continuativo in essere da molti anni, le parti definivano bonariamente che i costi per lo smaltimento della vernice fornita, pari a una tonnellata, venissero sopportati da con emissione di apposita fattura da parte di CP_1 Parte_1 ; g) di aver realizzato, dopo essere venuta a conoscenza delle necessità della
[...] roparte, un nuovo prodotto (denominato Nuovo Thap005) privo delle sostanze (tra cui la cera paraffinica) che rendevano il precedente prodotto inidoneo per l'utilizzo a contatto con cibi umidi e grassi, e di aver fornito alcune campionature di tale prodotto tra il dicembre 2021 ed il gennaio 2022; h) che i rapporti tra le parti si interrompevano però a seguito del ricevimento, in data 07/03/2022, di una lettera di contestazione da parte del legale di i) che relativamente ad altri rapporti di Parte_1 CP_1 fornitura, € 61.256 eraltro riconosciuta da controparte). Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando in punto di contraddittorietà del contenuto della citazione di controparte ed eccependo la tardività delle contestazioni ex art. 1495 c.c., la convenuta ha domandato il rigetto dell'avversa pretesa, chiedendo altresì l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. relativamente alla somma non contestata.
3 All'esito della prima udienza, celebratasi innanzi al Giudice allora assegnatario del fascicolo, Per_ Dott. , sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'esito dell'udienza del 31/05/2023, sono state ammesse alcune delle prove costituende richieste dalle parti ed è stata rigettata la richiesta di emissione, reiterata, dell'ordinanza di pagamento delle somme non contestate sulla scorta di tali motivazioni:
Considerato che le ordinanze di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c. sono pacificamente considerati provvedimenti anticipatori di condanna che vengono pronunciati dal Giudice istruttore nel corso del processo prima della pronuncia definitiva del giudizio: ratio di questi istituti è quello di anticipare gli effetti del provvedimento finale di accoglimento della domanda in favore della parte che, nel corso del processo, risulta aver ragione sulla base degli elementi probatori già acquisiti.
Dato atto che parte convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme oggetto dell'istanza ma che si è limitata a sollevare una eccezione riconvenzionale di compensazione;
Ritenuto che, pertanto, l'istanza di emanazione delle suddette ordinanze sia inammissibile. Appare evidente che, non avendo parte convenuta svolto domanda riconvenzionale alcuna per il pagamento delle somme di denaro asseritamente dovute dalla attrice, la sentenza che chiuderà questo procedimento – per non incorrere nel vizio di extrapetizione, non potrà condannare quest'ultima al pagamento delle somme di danaro ma potrà eventualmente (laddove venisse riconosciuta fondata la pretesa attorea) porre in compensazione il credito vantato dalla convenuta a fronte dell'eccezione riconvenzionale svolta dalla medesima. Si osserva infatti come le previsioni per cui tali istanze possano essere domandate fino alla precisazione delle conclusioni debbano essere giocoforza coordinate con le generali preclusioni che reggono il processo e che consentono al convenuto, a pena di decadenza, di proporre domande riconvenzionali con la propria comparsa di risposta (art. 167 c.p.c. ante Cartabia): le ordinanze in questione possono essere pertanto emanate all'interno del perimetro del thema decidendum tracciato dagli atti introduttivi delle parti.
All'udienza del 22/11/2023 sono stati sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2 e si è proceduto all'interrogatorio formale di legale Tes_3 CP_5 rappresentante di Parte_1
È stata data delega per l'escussione dei rimanenti testi al Tribunale di Modena che, all'udienza del 29/03/2024, ha proceduto all'escussione dei testi e Testimone_4 [...]
Tes_5
Ritenuta poi la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui sono state rassegnate le conclusioni nei termini sopra indicati e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda svolta da merita parziale accogliemnto per i termini Parte_1 che seguono.
2.1 La risoluzione del contratto – decadenza e prescrizione.
In primo luogo appare utile rammentare come, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
4 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Sul punto si osserva come abbia correttamente assolto l'onere della Parte_1 prova sulla stessa gravante, allegando e documentando l'esistenza di un plurimi rapporti di fornitura tra le parti, tra cui la fornitura della vernice di tipologia Thap005 per un totale di 2.300 kg, avvenuta in più riprese tra l'ottobre del 2019 e il luglio del 2021, a fronte del pagamento di un corrispettivo di € 6.137,00, e lamentando l'inadempimento di controparte, consistito nell'aver fornito tali prodotti con un contenuto di sostanze (cere paraffiniche) che li rendevano inidonei all'uso (produzione di una carta ad uso alimentare per il contatto diretto con cibi umidi e grassi).
Di contro, non ha negato l'esistenza dei rapporti di fornitura (ma ha anzi CP_1 confermato che gli stessi sono avvenuti nell'ambito di una più estesa serie di rapporti tra le due società) ma ha contestato le allegazioni di controparte in punto di inidoneità rispetto all'uso pattuito, eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza di controparte rispetto alle contestazioni mosse.
Per quanto il complessivo rapporto tra le parti, caratterizzato da molteplici scambi, appaia riconducibile alla figura contrattuale della somministrazione (disciplinata dagli artt. 1559 e ss. c.c.), rispetto alla materia del contendere occorre far riferimento alla disciplina prevista in tema di vendita, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1570 c.c., posto che formano oggetto di contestazione le forniture della sola vernice Thap005 nel quantitativo di 2.300 kg a fronte del corrispettivo di € 6.137,00, avvenute nelle seguenti tranche: kg. 200 per il corrispettivo di € 430,00 in data 17/10/2019, kg. 100,00 per il corrispettivo di € 232,00 in data 19/02/2020, kg. 1.000,00 per il corrispettivo di € 2.235,00 in data 17/04/2020, kg. 500,00 per il corrispettivo di € 1.600,00 in data 19/04/2021 e infine kg. 500,00 per il corrispettivo di € 1.600,00 in data 01/07/2021.
Sul punto, vengono pertanto in rilievo le previsioni di cui agli art. 1490 e 1497 c.c. La prima previsione impone al venditore l'obbligo di garantire al compratore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso per la quale la stessa è destinata, la seconda prevede il diritto per il compratore di chiedere la risoluzione del contratto qualora la cosa venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata. È opinione condivisa che le due ipotesi, pur avendo il comune presupposto dell'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. La distinzione, invero sottilissima (tant'è che la scelta del legislatore codicistico è stata reputata poco felice già), determina astrattamente conseguenze di non poco momento: se nell'ipotesi di cui al 1490 c.c. al compratore è data la scelta di risolvere il contratto od ottenere la riduzione del prezzo pattuito (a norma dell'art. 1492 c.c.), nella fattispecie di cui all'art. 1497 c.c. il compratore ha diritto alla sola risoluzione del contratto.
Nel caso di specie la distinzione presenta in realtà poco momento, posto che il compratore ha agito per la risoluzione del contratto, rimedio comune ad entrambe Parte_1 le fattispecie astratte.
Si osserva poi che, al fine dell'applicazione di entrambe le norme, occorra far riferimento alle regole di cui all'art. 1495 c.c. Tale norma, finalizzata a garantire una certa stabilità e sicurezza negli affari (evitando che il venditore rimanga per troppo tempo in balia delle scelte della controparte), impone al compratore in primo luogo di denunziare la scoperta
5 del vizio entro otto giorni dalla sua scoperta (salvo diverso termine pattuito o stabilito dalla legge), con la precisazione che la denunzia non è necessaria qualora il venditore abbia riconosciuto il vizio della cosa. In ogni caso, l'azione (in questo caso, solo risolutoria) si prescrive nel termine di un anno dalla consegna della cosa.
Ciò chiarito, è da osservarsi come, con comunicazione del 11/02/2019 CP_1 avesse assicurato che le vernici serie e possono essere impiegate per la stampa di CP_3 CP_4 imballaggi alimentari (contatto indiretto). I o alla normativa europea CE 1935/2004. In particolare, per quanto riguarda le materie plastiche, alla normativa reg. ue n10/2011 con aggiornamento UE 2018/831 emanato in data 5 giugno 2018. I prodotti usati per la fabbricazione di tale vernice rientrano nella lista positiva dei monometri e additivi idonei al contatto alimentare, la normativa italiana di riferimento è il decreto ministeriale della sanità 21marzo1973, modificato in ultimo dal d.m. 4 maggio 2006 n.227 Per ottenere idoneità al contatto diretto alimentare occorre che sullo stampato finale venga eseguita analisi. La successiva comunicazione del 12/04/2021 confermava che non c'erano state variazioni nel prodotto thap0005. Si osserva poi come, con comunicazione del 25/08/2021, avesse segnalato la presenza nella CP_1 vernice THAP0005 di ulteriore conformità.
Si osserva inoltre come il vizio lamentato da (la presenza di cere Parte_1 paraffiniche nella vernice fornita, la cui presenza nei prodotti a contatto con alimenti grassi dall'allegato al Regolamento UE 10/2011) sia stato scoperto in data 17/09/2021, a seguito delle analisi svolte presso un laboratorio esterno (cfr. doc. 9 attore) e lo stesso vizio sia stato denunciato con comunicazioni avvenute tra il 19/11/2021 ed il 26/11/2021(cfr. doc. 10 attore). È da osservarsi come a seguito delle interlocuzioni intercorse tra le parti, abbia dapprima trasmesso un documento dal quale si evince la presenza di CP_1 cere paraffiniche nella vernice thap005 (cfr. doc. 11 attore), per poi ammettere, in data 03/12/2021, che ci sono state interazioni che non hanno inficiato qualitativamente il prodotto ma hanno innalzato alcuni valori che non dovevano essere presenti (cfr. doc. 13 attore) e, successivamente, la presenza di una materia prima che non è stata correttamente identificata chiedendo di non utilizzare questi lotti per tale prova, presumendo un errore umano in fase di preparazione. Durante la fase di studio 2019/2020 erano state comprovate svariate materie prime per fare i test preliminari e si pensa che siano state utilizzate erroneamente.
Sul punto si deve ritenere come, a fronte di tali comunicazioni intervenute tra le parti, abbia riconosciuto il vizio della cosa fornita (la presenza di cere paraffiniche CP_1
o la vernice thap005 difforme dalle prescrizioni di cui al Regolamento UE 10/2011). Tale riconoscimento è idoneo a superare le eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Si rammenta infatti come il riconoscimento dei vizi da parte del venditore si concretizzi in atto di natura confessoria, quale manifestazione di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante, anche se non vi sia indicazione della causa, che, per orientamento costante, non richiede forme determinate, essendo sufficiente allo scopo una qualsiasi manifestazione, anche tacita, purché univoca e convincente, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi. Sul punto, la Giurisprudenza prevalente ritiene che il riconoscimento dei vizi successivo al termine di decadenza rende irrilevante l'accertamento del momento in cui i difetti sono stati conosciuti dall'acquirente. È opinione giurisprudenziale che, fermo restando il termine di prescrizione annuale di cui al comma III dell'art. 1495 c.c., il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore sia fatto idoneo a interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c. (cfr. sul punto, Cass. Civ., Ord. n. 27076/2023).
6 L'applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra brevemente riassunte permette in primo luogo di accogliere l'eccezione preliminare di prescrizione relativa alle forniture di vernice thap005 avvenute tra il 2019 e la fine del 2020 (per complessivi kg.
1.300 complessivamente pagate € 2.897,00).
La domanda di risoluzione del contratto relativa alle sole forniture avvenute nell'anno 2021 (relative alla fornitura di complessivi 1.000 kg di vernice per il prezzo di € 3.240,00) appare invece fondata, avendo fornito a la vernice thap005 con CP_1 Parte_1 caratteristiche (la presenza di cere paraffiniche) difformi, per contrarietà alla normativa di settore, dalle qualità per le quali la stessa era destinata e che erano state indicate dalla stessa ed essendo quest'ultima pertanto inadempiente rispetto all'obbligazione CP_1 pattuita.
Da ciò consegue la condanna di alla restituzione del prezzo pagato. CP_1
2.2 Il risarcimento dei danni.
Come è noto, dall'inadempimento di un'obbligazione consegue il risarcimento dei danni a norma dell'art. 1218 c.c., salvo che l'inadempimento non sia dipeso da causa non imputabile al debitore.
Sul punto, ritenuto che sia rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni CP_1 assunte per aver fornito 1.000 kg di vernice thap005 di qualità non conforme alle pattuizioni previste e all'uso a cui la medesima era destinata e ritenuto che tale inadempimento sia imputabile alla stessa venditrice, non essendo intervenuti fattori causali esterni (avendo anzi la stessa ammesso errori umani in fase di preparazione), occorre verificare le conseguenze dannose relative a tale inadempimento, posto che, a norma dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di controparte deve comprendere tanto la perdita subita dal creditore (danno emergente) quanto il mancato guadagno (lucro cessante) che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, atteso che in esito all'inadempimento del debitore, il risarcimento deve porre il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non vi fosse stato.
Sul punto, si ritiene in primo luogo che non abbia fornito adeguata Parte_1 prova dei danni patiti a titolo di danno emergente.
Rispetto alla posta di danno emergente, si è limitata ad allegare di aver Parte_1 subito danni per complessivi € 93.7852,00, senza tuttavia produrre idonea documentazione attestante tali esborsi e limitandosi a indicare una tabella riepilogativa dei costi asseritamente sostenuti a causa del prodotto fornito.
Rispetto al lucro cessante, ha allegato di aver stipulato con una società Parte_1 terza (CCM Cooperativa Cartai Modenese Soc. Coop.) un contratto quadro per la fornitura di una carta spalmata con proprietà idrofobe e di resistenza ai grassi per il confezionamento di alimenti freschi, salumi e formaggi idonea ad essere riciclata, confidando che la vernice fornita da fosse idonea a tale uso, pattuendo una fornitura di 300 tonnellate al CP_1 prezzo di € 0,55 al kg e ha allegato di essersi vista sfumare l'affare a causa dell'inidoneità della vernice.
Sul punto, occorre in primo luogo richiamare la previsione di cui all'art. 1225 c.c. che limita il risarcimento dei danni a quelli che potevano prevedersi nel momento in cui è sorta l'obbligazione, esclusi i casi in cui il debitore sia rimasto inadempiente per dolo.
Sul punto, per quanto le risultanze istruttorie abbiano evidenziato la conoscenza, almeno generale, da parte di dello sviluppo da parte di di un CP_1 Parte_1
7 progetto per la creazione di una carta spalmata idonea al contatto con alimenti umidi/grassi che fosse parimenti riciclabile quale carta (cfr. in particolare le dichiarazioni dei testi Tes_
e e al contenuto del doc. 12 di parte attrice, dove nelle interlocuzioni Tes_1 avvenute via mail tra le parti si evince che la questione fosse stata valutata dalle parti), è da Cont osservarsi come l'accordo quadro stipulato tra e sia stato Parte_1 stipulato in data 28/09/2021, in una data successiva tanto alle forniture eseguite per lo sviluppo del nuovo prodotto quanto, e soprattutto, alla dichiarazione di in cui CP_1 veniva segnalata la presenza di cere paraffiniche nella vernice e all'esito del test affidato ad un laboratorio esterno (esito del 17/09/2021), che aveva a sua volta segnalato la presenza di tali componenti nella vernice fornita.
Si deve pertanto ritenere che la componente di danno nella forma di lucro cessante allegata da non solo non fosse prevedibile al momento dell'accordo sulle Parte_1 for essa abbia stipulato l'accordo quadro in Parte_1 questione in un momento in cui la stessa era a conoscenza della potenziale inidoneità del prodotto, ancora in fase di studio, allo scopo per cui era destinato.
Tali considerazioni portano ad escludere la richiesta risarcitoria come formulata dall'attore.
In secondo luogo, non appaiono sussistere i presupposti per la liquidazione in via equitativa dei danni patiti a norma dell'art. 1226 c.c.
Rispetto alla posta di danno emergente, si ritiene che il criterio equitativo di liquidazione del danno possa trovare ingresso qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare per l'impossibilità assoluta o relativa o per la rilevante difficoltà di prova, non già per la semplice complessità della dimostrazione: in tal senso, la difficoltà della liquidazione attiene ai mezzi probatori di cui dispone o potrebbe diligentemente disporre il danneggiato.
Sul punto, la circostanza che parte attrice si sia limitata ad allegare del tutto genericamente gli esborsi sostenuti inutilmente a causa della fornitura della vernice priva delle qualità promesse, senza tuttavia produrre alcuna prova documentale da cui evincere tali esborsi o indicare la difficoltà della prova (o elementi da cui desumere la congruità degli esborsi stessi), impedisce una liquidazione equitativa del danno, trattandosi di operazione ermeneutica che violerebbe il principio dell'onere della prova.
Rispetto al lucro cessante, non sono emersi in giudizio elementi tali da determinare lo stesso in via equitativa. Si ritiene sul punto che, in assenza di elementi ulteriori univoci idonei a dimostrare un impegno da parte di a creare un prodotto Parte_1 Cont nuovo da fornire ad altri clienti precedente all'accordo quadro con prodotto, il fallimento del progetto di ideazione di una carta spalmabile con le qual ampiamente descritte possa rientrare nell'alveo del normale rischio di impresa gravante sulla società; corrobora tale conclusione la circostanza che, successivamente alla scoperta dell'inidoneità della vernice thab005 allo scopo, le parti abbiano continuato, nei mesi successivi (da dicembre 2021 fino alla primavera del 2022), a collaborare per la creazione, da parte di di una vernice che presentasse le qualità idrofobe della precedente e che CP_1 lle sostanze bandite dalla normativa europea ma che tale ricerca abbia avuto esito negativo.
Pertanto, la domanda risarcitoria avanzata da deve essere respinta. Parte_1
2.3 La compensazione
Posto che non è stata oggetto di contestazione l'esistenza di crediti, nascenti da altri rapporti, vantati da nei confronti di per il complessivo CP_1 Parte_1 ammontare di € 6 osta creditoria sciuta all'esito del
8 presente giudizio, pari a € 3.240,00 deve essere posta in compensazione a norma dell'art. 1243 c.c.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento al valore della domanda attorea. A fronte del riconoscimento parziale della domanda risolutoria avanzata da parte attrice e del rigetto delle domande risarcitorie, si ritiene Parte_1 soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Accoglie parzialmente l'eccezione preliminare di prescrizione di;
CP_1
Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento di nei confronti di CP_1 nella vendita/somministrazione di co 000,00 di vernice Parte_1 thap005 del 19/04/2021 e del 01/07/2021.
Condanna alla restituzione, in favore di del prezzo di € CP_1 Parte_1 3.240,00, che vengono posti in compensazione con il credito vantato da nei CP_1 confronti di Parte_1
Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente gr liquida in € 14.103,00 per c 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 04/06/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 627/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Massimo Bianca e dall'Avv. Federico Cechet, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori: e Email_1
Email_2
Parte attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 o, gius i atti, dall'Avv. Marisa Martini del Foro di Modena ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo del difensore
Email_3
Parte convenuta
Oggetto:
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: In via principale di merito: contrariis reiectis, 1) accertare e/o dichiarare l'inesatto adempimento e la risoluzione per inadempimento dei contratti di vendita della vernice THAB richiesta alla convenuta per la ricerca e lo sviluppo del Prodotto “carta spalmata”, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo corrispettivamente pagato dall'attrice, pari a totali € 6.137,00. 2) in ogni caso, accertato e/o dichiarato l'inesatto adempimento della obbligazione dovuta da condannarsi la CP_1 convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, da liquidarsi in € 93.782,00 a titolo di danno emergente ed € 165.000,00 a titolo di lucro cessante, ovvero nelle diverse minori somme che risulteranno di giustizia in causa 3) operata la compensazione legale e/o giudiziale dei predetti importi con il corrispettivo ancora dovuto a per le ulteriori forniture di vernici, qui indicato in totali € 61.256,00, CP_1 condannarsi la convenuta al pagamento della differenza in favore dell'attrice.
4. Spese rifuse. In via subordinata di merito: contrariis reiectis, 1) accertare e/o dichiarare l'inesatto adempimento e la risoluzione per inadempimento dei contratti di vendita della vernice THAB richiesta alla convenuta per la ricerca e lo sviluppo del Prodotto “carta spalmata”, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo
1 corrispettivamente pagato dall'attrice, pari a totali € 6.137,00. 2) in ogni caso, accertato e/o dichiarato l'inesatto adempimento della obbligazione dovuta da condannarsi la convenuta al risarcimento CP_1 del danno subito dall'attrice, a titolo di danno e a titolo di lucro cessante da liquidarsi equitativamente nella minor misura che risulterà di giustizia in causa 3) operata la compensazione legale e/o giudiziale dei predetti importi con il corrispettivo ancora dovuto a per le ulteriori forniture CP_1 di vernici, qui indicato in totali € 61.256,00, condannarsi la convenuta al pagamento della differenza in favore dell'attrice. In ogni caso con spese rifuse. In via istruttoria, si insiste nelle istanze istruttorie formulate con le memorie depositate 28/02/2023 e 17/03/2023, opponendosi a quelle avversarie.
Per parte convenuta: richiamandosi, rinunciata, in questa sede, la domanda svolta in via preliminare avente ad oggetto ordinanza di pagamento somme ex art 186 bis cpc e in subordine 186 ter cpc, alle conclusioni, rassegnate nella propria memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. datata 24.1.2023 alla quale per comodità si richiama, chiedendo, nel contempo, la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Infine, si dichiara di non accettare il contraddittorio: a) su eventuali nuove produzioni avversarie;
b) su eventuali nuove domande che dovessero essere introdotte da controparte e c) su argomentazioni e/o deduzioni svolte da parte attrice esulanti dall'ambito della mera precisazione delle conclusioni a cui sono destinate le note scritte che sono state autorizzate in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio allegando: a) di essere un'azienda operante nel settore della CP_1 produzio uso speciale, tra cui quello per il confezionamento dei prodotti alimentari;
b) di aver avviato nel 2019, in collaborazione con Controparte_2
(azienda anch'essa attiva nel settore sopra indi
[...] e sviluppo volta alla produzione di una carta idonea al contatto e alla conservazione di alimenti umidi e grassi idonea, per specifiche tecniche, ad essere riciclata e smaltita come carta;
c) di aver preso contatti con l'odierna convenuta con la quale CP_1 intratteneva già rapporti di fornitura di vernici, chiedendo la p stessa potesse fornire una vernice idonea a tale scopo che, per lo scopo, doveva rispondere altresì alle certificazioni di conformità europee e statunitensi;
d) che, a seguito del confronto, CP_1
forniva in data 10/02/2019 una dichiarazione attestante che tutte le proprie vernice
[...]
e potessero essere impiegate a diretto contatto con alimenti, in quanto CP_3 CP_4 conformi alla normativa nazionale, europea e statunitense, espressamente richiamate nella certificazione prodotta;
e) che, a seguito di accettazione delle conferme d'ordine, CP_1
forniva, tra l'ottobre 2019 e il luglio 2021, la vernice richiesta, per un quantitativo pari
[...] mplessive 2,3 tonnellate, a fronte di un pagamento di € 6.137,000; f) che durante la prima fase di sperimentazione, utilizzando le vernice fornite da veniva CP_1 realizzato il prodotto costituente oggetto del progetto e che la ta, con missiva dell'aprile 2021, confermava che non vi erano state variazioni nella vernice fornita rispetto a quanto certificato in precedenza: tale conferma era poi ribadita con successiva dichiarazione del 25/08/2021, in cui attestava che il prodotto THAP0005 – CP_1
Vernice Barriera X H2O Aquaplas CAS 25322-69- 4 in concentrazione inferiore ai massimi consentiti e contenesse CAS 104-76-7 con limite di migrazione inferiore a 30mg/kg e fosse conforme alla normativa europea ed alla normativa federale statunitense;
g) che le analisi espletate presso il laboratorio esterno della ditta CSI Spa, in data 17/09/2021 evidenziavano diverse difformità, tra cui la presenza di cere paraffiniche, il cui impiego per oggetti a contatto con alimenti grassi è tassativamente vietato dalla legislazione europea in materia;
h) di aver tempestivamente informato della circostanza che, con comunicazione del 26/11/2021, trasmetteva nuove dichiarazioni in CP_1
a la presenza di resine paraffiniche nella vernice fornita e che a CP_1 fronte delle obiezioni mosse da trasmetteva una nuova scheda Parte_1
2 corretta;
i) che seguiva uno scambio di diverse comunicazioni per ottenere chiarimenti in merito alle vernici fornite, ad esito delle quali, con comunicazione del 06/12/2021 CP_1
riconosceva l'inidoneità della vernice utilizzata allo scopo prefissato, i
[...] l'accaduto ad un errore umano, invitando a non adoperare più la vernice fornita e rappresentando la necessità di utilizzare una nuova vernice, diversa da quella precedente;
l) che nel gennaio 2022 recapitava a una nuova vernice, CP_1 Parte_1 denominata VERN ERA X APLASTTHAP005, dichiaratamente priva di cere paraffiniche, per la realizzazione del progetto;
m) di aver comunicato alla convenuta in data 27/01/2022 come la nuova vernice fornita non fosse del tutto adeguata alle nuove disposizioni normative ma di aver testato la stessa, che si rilevava inadeguata a fronte dell'insufficiente capacità idrofobica e grasso-repellente: di ciò CP_1
veniva notiziata con comunicazione del 23/02/2022; n) che pertanto il progetto non
[...]
a portato avanti nonostante i costi sostenuti, pari a € 93.782. Sulla scorta di tali allegazioni, invocando la risoluzione del contratto per inadempimento, Parte_1 ha domandato la condanna di controparte alla restituzione di qua 6.137,00, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patiti a titolo di danno emergente (pari a € 93.782,00) e di lucro cessante (€ 165.000,00).
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa attorea. In CP_1 particolare la convenuta h he tra le parti intercorrevano da diversi anni rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di diverse tipologie di vernici, tra cui il prodotto per cui è causa (Thap005) per un controvalore di € 6.137,00; b) di non aver avuto mai notizia, antecedentemente al novembre 2021, che il prodotto fornito dovesse servire per il progetto per la realizzazione di carte alimentari da porre a contatto di prodotti umidi e grassi, e non per cibi secchi, rimanendo ignara di tale circostanza sia in sede di ordine sia in sede di esecuzione;
c) che nella prima fase della fornitura del prodotto in parola, eseguita dal 2019 al 2020 per complessivi 1.300 kg di vernice, nessuna contestazione è mai stata mossa da parte attrice;
d) che solo le forniture di vernice successivamente eseguite, nel periodo compreso tra aprile e luglio 2021, sono state contestate da nel Parte_1 novembre 2021, quando quest'ultima comunicava che suddette ver tate impiegate per la realizzazione del progetto innovativo e che per tale motivo – dovendo essere realizzati da prodotti a contatto con cibi umidi e grassi – sarebbero Parte_1 state necessarie caratteristiche diverse del prodotto fornito;
e) di aver prontamente riscontrato alla controparte rappresentando che il prodotto fornito era conforme alle indicazioni date a suo tempo e fosse pertanto idoneo al contatto con cibi secchi;
f) che, a fronte del rapporto continuativo in essere da molti anni, le parti definivano bonariamente che i costi per lo smaltimento della vernice fornita, pari a una tonnellata, venissero sopportati da con emissione di apposita fattura da parte di CP_1 Parte_1 ; g) di aver realizzato, dopo essere venuta a conoscenza delle necessità della
[...] roparte, un nuovo prodotto (denominato Nuovo Thap005) privo delle sostanze (tra cui la cera paraffinica) che rendevano il precedente prodotto inidoneo per l'utilizzo a contatto con cibi umidi e grassi, e di aver fornito alcune campionature di tale prodotto tra il dicembre 2021 ed il gennaio 2022; h) che i rapporti tra le parti si interrompevano però a seguito del ricevimento, in data 07/03/2022, di una lettera di contestazione da parte del legale di i) che relativamente ad altri rapporti di Parte_1 CP_1 fornitura, € 61.256 eraltro riconosciuta da controparte). Sulla scorta di tali allegazioni, argomentando in punto di contraddittorietà del contenuto della citazione di controparte ed eccependo la tardività delle contestazioni ex art. 1495 c.c., la convenuta ha domandato il rigetto dell'avversa pretesa, chiedendo altresì l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. relativamente alla somma non contestata.
3 All'esito della prima udienza, celebratasi innanzi al Giudice allora assegnatario del fascicolo, Per_ Dott. , sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'esito dell'udienza del 31/05/2023, sono state ammesse alcune delle prove costituende richieste dalle parti ed è stata rigettata la richiesta di emissione, reiterata, dell'ordinanza di pagamento delle somme non contestate sulla scorta di tali motivazioni:
Considerato che le ordinanze di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c. sono pacificamente considerati provvedimenti anticipatori di condanna che vengono pronunciati dal Giudice istruttore nel corso del processo prima della pronuncia definitiva del giudizio: ratio di questi istituti è quello di anticipare gli effetti del provvedimento finale di accoglimento della domanda in favore della parte che, nel corso del processo, risulta aver ragione sulla base degli elementi probatori già acquisiti.
Dato atto che parte convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme oggetto dell'istanza ma che si è limitata a sollevare una eccezione riconvenzionale di compensazione;
Ritenuto che, pertanto, l'istanza di emanazione delle suddette ordinanze sia inammissibile. Appare evidente che, non avendo parte convenuta svolto domanda riconvenzionale alcuna per il pagamento delle somme di denaro asseritamente dovute dalla attrice, la sentenza che chiuderà questo procedimento – per non incorrere nel vizio di extrapetizione, non potrà condannare quest'ultima al pagamento delle somme di danaro ma potrà eventualmente (laddove venisse riconosciuta fondata la pretesa attorea) porre in compensazione il credito vantato dalla convenuta a fronte dell'eccezione riconvenzionale svolta dalla medesima. Si osserva infatti come le previsioni per cui tali istanze possano essere domandate fino alla precisazione delle conclusioni debbano essere giocoforza coordinate con le generali preclusioni che reggono il processo e che consentono al convenuto, a pena di decadenza, di proporre domande riconvenzionali con la propria comparsa di risposta (art. 167 c.p.c. ante Cartabia): le ordinanze in questione possono essere pertanto emanate all'interno del perimetro del thema decidendum tracciato dagli atti introduttivi delle parti.
All'udienza del 22/11/2023 sono stati sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2 e si è proceduto all'interrogatorio formale di legale Tes_3 CP_5 rappresentante di Parte_1
È stata data delega per l'escussione dei rimanenti testi al Tribunale di Modena che, all'udienza del 29/03/2024, ha proceduto all'escussione dei testi e Testimone_4 [...]
Tes_5
Ritenuta poi la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui sono state rassegnate le conclusioni nei termini sopra indicati e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda svolta da merita parziale accogliemnto per i termini Parte_1 che seguono.
2.1 La risoluzione del contratto – decadenza e prescrizione.
In primo luogo appare utile rammentare come, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
4 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU., 13533/2001).
Sul punto si osserva come abbia correttamente assolto l'onere della Parte_1 prova sulla stessa gravante, allegando e documentando l'esistenza di un plurimi rapporti di fornitura tra le parti, tra cui la fornitura della vernice di tipologia Thap005 per un totale di 2.300 kg, avvenuta in più riprese tra l'ottobre del 2019 e il luglio del 2021, a fronte del pagamento di un corrispettivo di € 6.137,00, e lamentando l'inadempimento di controparte, consistito nell'aver fornito tali prodotti con un contenuto di sostanze (cere paraffiniche) che li rendevano inidonei all'uso (produzione di una carta ad uso alimentare per il contatto diretto con cibi umidi e grassi).
Di contro, non ha negato l'esistenza dei rapporti di fornitura (ma ha anzi CP_1 confermato che gli stessi sono avvenuti nell'ambito di una più estesa serie di rapporti tra le due società) ma ha contestato le allegazioni di controparte in punto di inidoneità rispetto all'uso pattuito, eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza di controparte rispetto alle contestazioni mosse.
Per quanto il complessivo rapporto tra le parti, caratterizzato da molteplici scambi, appaia riconducibile alla figura contrattuale della somministrazione (disciplinata dagli artt. 1559 e ss. c.c.), rispetto alla materia del contendere occorre far riferimento alla disciplina prevista in tema di vendita, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1570 c.c., posto che formano oggetto di contestazione le forniture della sola vernice Thap005 nel quantitativo di 2.300 kg a fronte del corrispettivo di € 6.137,00, avvenute nelle seguenti tranche: kg. 200 per il corrispettivo di € 430,00 in data 17/10/2019, kg. 100,00 per il corrispettivo di € 232,00 in data 19/02/2020, kg. 1.000,00 per il corrispettivo di € 2.235,00 in data 17/04/2020, kg. 500,00 per il corrispettivo di € 1.600,00 in data 19/04/2021 e infine kg. 500,00 per il corrispettivo di € 1.600,00 in data 01/07/2021.
Sul punto, vengono pertanto in rilievo le previsioni di cui agli art. 1490 e 1497 c.c. La prima previsione impone al venditore l'obbligo di garantire al compratore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso per la quale la stessa è destinata, la seconda prevede il diritto per il compratore di chiedere la risoluzione del contratto qualora la cosa venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata. È opinione condivisa che le due ipotesi, pur avendo il comune presupposto dell'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. La distinzione, invero sottilissima (tant'è che la scelta del legislatore codicistico è stata reputata poco felice già), determina astrattamente conseguenze di non poco momento: se nell'ipotesi di cui al 1490 c.c. al compratore è data la scelta di risolvere il contratto od ottenere la riduzione del prezzo pattuito (a norma dell'art. 1492 c.c.), nella fattispecie di cui all'art. 1497 c.c. il compratore ha diritto alla sola risoluzione del contratto.
Nel caso di specie la distinzione presenta in realtà poco momento, posto che il compratore ha agito per la risoluzione del contratto, rimedio comune ad entrambe Parte_1 le fattispecie astratte.
Si osserva poi che, al fine dell'applicazione di entrambe le norme, occorra far riferimento alle regole di cui all'art. 1495 c.c. Tale norma, finalizzata a garantire una certa stabilità e sicurezza negli affari (evitando che il venditore rimanga per troppo tempo in balia delle scelte della controparte), impone al compratore in primo luogo di denunziare la scoperta
5 del vizio entro otto giorni dalla sua scoperta (salvo diverso termine pattuito o stabilito dalla legge), con la precisazione che la denunzia non è necessaria qualora il venditore abbia riconosciuto il vizio della cosa. In ogni caso, l'azione (in questo caso, solo risolutoria) si prescrive nel termine di un anno dalla consegna della cosa.
Ciò chiarito, è da osservarsi come, con comunicazione del 11/02/2019 CP_1 avesse assicurato che le vernici serie e possono essere impiegate per la stampa di CP_3 CP_4 imballaggi alimentari (contatto indiretto). I o alla normativa europea CE 1935/2004. In particolare, per quanto riguarda le materie plastiche, alla normativa reg. ue n10/2011 con aggiornamento UE 2018/831 emanato in data 5 giugno 2018. I prodotti usati per la fabbricazione di tale vernice rientrano nella lista positiva dei monometri e additivi idonei al contatto alimentare, la normativa italiana di riferimento è il decreto ministeriale della sanità 21marzo1973, modificato in ultimo dal d.m. 4 maggio 2006 n.227 Per ottenere idoneità al contatto diretto alimentare occorre che sullo stampato finale venga eseguita analisi. La successiva comunicazione del 12/04/2021 confermava che non c'erano state variazioni nel prodotto thap0005. Si osserva poi come, con comunicazione del 25/08/2021, avesse segnalato la presenza nella CP_1 vernice THAP0005 di ulteriore conformità.
Si osserva inoltre come il vizio lamentato da (la presenza di cere Parte_1 paraffiniche nella vernice fornita, la cui presenza nei prodotti a contatto con alimenti grassi dall'allegato al Regolamento UE 10/2011) sia stato scoperto in data 17/09/2021, a seguito delle analisi svolte presso un laboratorio esterno (cfr. doc. 9 attore) e lo stesso vizio sia stato denunciato con comunicazioni avvenute tra il 19/11/2021 ed il 26/11/2021(cfr. doc. 10 attore). È da osservarsi come a seguito delle interlocuzioni intercorse tra le parti, abbia dapprima trasmesso un documento dal quale si evince la presenza di CP_1 cere paraffiniche nella vernice thap005 (cfr. doc. 11 attore), per poi ammettere, in data 03/12/2021, che ci sono state interazioni che non hanno inficiato qualitativamente il prodotto ma hanno innalzato alcuni valori che non dovevano essere presenti (cfr. doc. 13 attore) e, successivamente, la presenza di una materia prima che non è stata correttamente identificata chiedendo di non utilizzare questi lotti per tale prova, presumendo un errore umano in fase di preparazione. Durante la fase di studio 2019/2020 erano state comprovate svariate materie prime per fare i test preliminari e si pensa che siano state utilizzate erroneamente.
Sul punto si deve ritenere come, a fronte di tali comunicazioni intervenute tra le parti, abbia riconosciuto il vizio della cosa fornita (la presenza di cere paraffiniche CP_1
o la vernice thap005 difforme dalle prescrizioni di cui al Regolamento UE 10/2011). Tale riconoscimento è idoneo a superare le eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Si rammenta infatti come il riconoscimento dei vizi da parte del venditore si concretizzi in atto di natura confessoria, quale manifestazione di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante, anche se non vi sia indicazione della causa, che, per orientamento costante, non richiede forme determinate, essendo sufficiente allo scopo una qualsiasi manifestazione, anche tacita, purché univoca e convincente, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi. Sul punto, la Giurisprudenza prevalente ritiene che il riconoscimento dei vizi successivo al termine di decadenza rende irrilevante l'accertamento del momento in cui i difetti sono stati conosciuti dall'acquirente. È opinione giurisprudenziale che, fermo restando il termine di prescrizione annuale di cui al comma III dell'art. 1495 c.c., il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore sia fatto idoneo a interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c. (cfr. sul punto, Cass. Civ., Ord. n. 27076/2023).
6 L'applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra brevemente riassunte permette in primo luogo di accogliere l'eccezione preliminare di prescrizione relativa alle forniture di vernice thap005 avvenute tra il 2019 e la fine del 2020 (per complessivi kg.
1.300 complessivamente pagate € 2.897,00).
La domanda di risoluzione del contratto relativa alle sole forniture avvenute nell'anno 2021 (relative alla fornitura di complessivi 1.000 kg di vernice per il prezzo di € 3.240,00) appare invece fondata, avendo fornito a la vernice thap005 con CP_1 Parte_1 caratteristiche (la presenza di cere paraffiniche) difformi, per contrarietà alla normativa di settore, dalle qualità per le quali la stessa era destinata e che erano state indicate dalla stessa ed essendo quest'ultima pertanto inadempiente rispetto all'obbligazione CP_1 pattuita.
Da ciò consegue la condanna di alla restituzione del prezzo pagato. CP_1
2.2 Il risarcimento dei danni.
Come è noto, dall'inadempimento di un'obbligazione consegue il risarcimento dei danni a norma dell'art. 1218 c.c., salvo che l'inadempimento non sia dipeso da causa non imputabile al debitore.
Sul punto, ritenuto che sia rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni CP_1 assunte per aver fornito 1.000 kg di vernice thap005 di qualità non conforme alle pattuizioni previste e all'uso a cui la medesima era destinata e ritenuto che tale inadempimento sia imputabile alla stessa venditrice, non essendo intervenuti fattori causali esterni (avendo anzi la stessa ammesso errori umani in fase di preparazione), occorre verificare le conseguenze dannose relative a tale inadempimento, posto che, a norma dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di controparte deve comprendere tanto la perdita subita dal creditore (danno emergente) quanto il mancato guadagno (lucro cessante) che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, atteso che in esito all'inadempimento del debitore, il risarcimento deve porre il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non vi fosse stato.
Sul punto, si ritiene in primo luogo che non abbia fornito adeguata Parte_1 prova dei danni patiti a titolo di danno emergente.
Rispetto alla posta di danno emergente, si è limitata ad allegare di aver Parte_1 subito danni per complessivi € 93.7852,00, senza tuttavia produrre idonea documentazione attestante tali esborsi e limitandosi a indicare una tabella riepilogativa dei costi asseritamente sostenuti a causa del prodotto fornito.
Rispetto al lucro cessante, ha allegato di aver stipulato con una società Parte_1 terza (CCM Cooperativa Cartai Modenese Soc. Coop.) un contratto quadro per la fornitura di una carta spalmata con proprietà idrofobe e di resistenza ai grassi per il confezionamento di alimenti freschi, salumi e formaggi idonea ad essere riciclata, confidando che la vernice fornita da fosse idonea a tale uso, pattuendo una fornitura di 300 tonnellate al CP_1 prezzo di € 0,55 al kg e ha allegato di essersi vista sfumare l'affare a causa dell'inidoneità della vernice.
Sul punto, occorre in primo luogo richiamare la previsione di cui all'art. 1225 c.c. che limita il risarcimento dei danni a quelli che potevano prevedersi nel momento in cui è sorta l'obbligazione, esclusi i casi in cui il debitore sia rimasto inadempiente per dolo.
Sul punto, per quanto le risultanze istruttorie abbiano evidenziato la conoscenza, almeno generale, da parte di dello sviluppo da parte di di un CP_1 Parte_1
7 progetto per la creazione di una carta spalmata idonea al contatto con alimenti umidi/grassi che fosse parimenti riciclabile quale carta (cfr. in particolare le dichiarazioni dei testi Tes_
e e al contenuto del doc. 12 di parte attrice, dove nelle interlocuzioni Tes_1 avvenute via mail tra le parti si evince che la questione fosse stata valutata dalle parti), è da Cont osservarsi come l'accordo quadro stipulato tra e sia stato Parte_1 stipulato in data 28/09/2021, in una data successiva tanto alle forniture eseguite per lo sviluppo del nuovo prodotto quanto, e soprattutto, alla dichiarazione di in cui CP_1 veniva segnalata la presenza di cere paraffiniche nella vernice e all'esito del test affidato ad un laboratorio esterno (esito del 17/09/2021), che aveva a sua volta segnalato la presenza di tali componenti nella vernice fornita.
Si deve pertanto ritenere che la componente di danno nella forma di lucro cessante allegata da non solo non fosse prevedibile al momento dell'accordo sulle Parte_1 for essa abbia stipulato l'accordo quadro in Parte_1 questione in un momento in cui la stessa era a conoscenza della potenziale inidoneità del prodotto, ancora in fase di studio, allo scopo per cui era destinato.
Tali considerazioni portano ad escludere la richiesta risarcitoria come formulata dall'attore.
In secondo luogo, non appaiono sussistere i presupposti per la liquidazione in via equitativa dei danni patiti a norma dell'art. 1226 c.c.
Rispetto alla posta di danno emergente, si ritiene che il criterio equitativo di liquidazione del danno possa trovare ingresso qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare per l'impossibilità assoluta o relativa o per la rilevante difficoltà di prova, non già per la semplice complessità della dimostrazione: in tal senso, la difficoltà della liquidazione attiene ai mezzi probatori di cui dispone o potrebbe diligentemente disporre il danneggiato.
Sul punto, la circostanza che parte attrice si sia limitata ad allegare del tutto genericamente gli esborsi sostenuti inutilmente a causa della fornitura della vernice priva delle qualità promesse, senza tuttavia produrre alcuna prova documentale da cui evincere tali esborsi o indicare la difficoltà della prova (o elementi da cui desumere la congruità degli esborsi stessi), impedisce una liquidazione equitativa del danno, trattandosi di operazione ermeneutica che violerebbe il principio dell'onere della prova.
Rispetto al lucro cessante, non sono emersi in giudizio elementi tali da determinare lo stesso in via equitativa. Si ritiene sul punto che, in assenza di elementi ulteriori univoci idonei a dimostrare un impegno da parte di a creare un prodotto Parte_1 Cont nuovo da fornire ad altri clienti precedente all'accordo quadro con prodotto, il fallimento del progetto di ideazione di una carta spalmabile con le qual ampiamente descritte possa rientrare nell'alveo del normale rischio di impresa gravante sulla società; corrobora tale conclusione la circostanza che, successivamente alla scoperta dell'inidoneità della vernice thab005 allo scopo, le parti abbiano continuato, nei mesi successivi (da dicembre 2021 fino alla primavera del 2022), a collaborare per la creazione, da parte di di una vernice che presentasse le qualità idrofobe della precedente e che CP_1 lle sostanze bandite dalla normativa europea ma che tale ricerca abbia avuto esito negativo.
Pertanto, la domanda risarcitoria avanzata da deve essere respinta. Parte_1
2.3 La compensazione
Posto che non è stata oggetto di contestazione l'esistenza di crediti, nascenti da altri rapporti, vantati da nei confronti di per il complessivo CP_1 Parte_1 ammontare di € 6 osta creditoria sciuta all'esito del
8 presente giudizio, pari a € 3.240,00 deve essere posta in compensazione a norma dell'art. 1243 c.c.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento al valore della domanda attorea. A fronte del riconoscimento parziale della domanda risolutoria avanzata da parte attrice e del rigetto delle domande risarcitorie, si ritiene Parte_1 soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Accoglie parzialmente l'eccezione preliminare di prescrizione di;
CP_1
Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento di nei confronti di CP_1 nella vendita/somministrazione di co 000,00 di vernice Parte_1 thap005 del 19/04/2021 e del 01/07/2021.
Condanna alla restituzione, in favore di del prezzo di € CP_1 Parte_1 3.240,00, che vengono posti in compensazione con il credito vantato da nei CP_1 confronti di Parte_1
Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente gr liquida in € 14.103,00 per c 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 04/06/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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