Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 10/01/2023, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00384/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03672/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3672 del 2016, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa, n.120;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-della richiesta di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile alle tabelle A e B del DPR n. 834/1981.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza tesa ad ottenere l’ equo indennizzo per l’infermità “-OMISSIS-" riconosciuta, con decreto n.-OMISSIS-, conformemente al parere emesso dal C.V.C.S., dipendente da causa di servizio ma "non ascrivibile a categoria di cui alle Tabelle A e B” del D.P.R. 30/12/1981 n. 834.
Il ricorrente impugna il predetto provvedimento articolando i seguenti motivi di diritto:
I . Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento, violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 461/2001.
2. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.
Assume parte ricorrente che erroneamente il Comitato di verifica non avrebbe ricondotto l’infermità, pur riconosciuta dipendente da causa di servizio, ad alcuna categoria di cui alle citate tabelle A e B, con ciò negando l’equo indennizzo. Assume, invero, che, stante l’infermità riconosciuta, la stessa avrebbe dovuto essere ricondotta, per equivalenza, nella voce tabellare 16), tab. B) “-OMISSIS- con -OMISSIS- da ad concham a metri uno”.
2. L’amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure avanzate dal ricorrente, insistendo sulla correttezza del proprio operato; ha chiesto, altresì, il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
3. All’ udienza straordinaria dello smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2022, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
4.1 Preliminarmente, al fine del corretto inquadramento del perimetro del presente giudizio, appare utile ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale " il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018) " (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Ne consegue che “ è precluso al Giudice amministrativo di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, essendo invece consentito, nella presente sede giurisdizionale, soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego del riconoscimento da parte dell'Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica .” (T.A.R. Roma, sez. I, 28.06.2022, n. 8819).
4.2. Il provvedimento dell’Amministrazione che ha ritenuto l’infermità riconosciuta al ricorrente come dipendente da causa di servizio ma “non ascrivibile a categoria di cui alle Tabelle A e B”, non appare censurabile sotto i profili denunziati. Esso, invero, è la manifestazione di un giudizio tecnico – discrezionale, insindacabile nel merito, che ha condotto l’Amministrazione medesima alla ritenuta non ascrivibilità della menomazione sofferta dal ricorrente a categoria, con ciò implicitamente ritenendo che la stessa infermità non potesse essere sussumibile neanche sotto alcuna delle altre voci tabellari previste.
Non può aderirsi, invero, alla prospettazione offerta dal ricorrente secondo cui sarebbero da ritenere equiparabili la condizione del ricorrente medesimo e la condizione prevista dalla voce tabellare 16) Tabella B, facente riferimento alla riduzione dell’udito. Le due ipotesi previste, invero, non appaiono sovrapponibili.
Il ricorrente, infatti, è stato riconosciuto affetto da “-OMISSIS-”, che appare essere una condizione diversa e meno grave rispetto alla “-OMISSIS- con -OMISSIS- da ad concham a metri uno” prevista dalla voce tabellare 16). Il dato valorizzato dal ricorrente medesimo, ossia l’insistenza, oltre della menomazione citata, anche di -OMISSIS-, non valgono a rendere possibile una equiparazione della complessiva infermità sofferta dallo stesso con quella invocata della voce tabellare n. 16).
5. Alla luce di quanto sopra e dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza evidenziata, considerato che non si ravvisa una manifesta e macroscopica irragionevolezza nella valutazione dei fatti o incongruenze nell’esame delle circostanze di fatto, idonee ad incidere sulla logicità e congruità dell’operato dell’amministrazione, devono ritenersi sottratti alle censure di legittimità il parere del Comitato di Verifica e il decreto sulla base dello stesso adottato. Il ricorso, pertanto, assorbita ogni altra censura o deduzione, deve essere respinto.
5. Le spese sono compensate, avuto riguardo di tutte le circostanze fattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.