Art. 4. 1. Per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1995, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, si provvedera' ad incrementare le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , secondo i seguenti criteri:
a) l'aumento delle detrazioni deve essere proporzionale al numero dei figli a partire dal terzo;
b) ai fini del diritto all'incremento della detrazione sono equiparati ai figli i conviventi portatori di handicap o di eta' superiore ai settant'anni, privi di mezzi di sostentamento. ((2)) 2. Il diritto all'incremento della detrazione e' condizionato agli stessi requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno per il nucleo familiare e spetta al solo beneficiario dell'assegno medesimo.
3. Qualora il contribuente non possa utilizzare, a riduzione dell'imposta dovuta, l'incremento della detrazione di cui al comma 1 o possa utilizzarlo solo in parte, l'ammontare non utilizzato da' diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad un rimborso d'imposta di pari importo.
4. All'incremento della detrazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 47-quinquies, comma 3) che "Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725 , sono prorogate, con le stesse modalita' applicative, per gli anni successivi al 1995".
a) l'aumento delle detrazioni deve essere proporzionale al numero dei figli a partire dal terzo;
b) ai fini del diritto all'incremento della detrazione sono equiparati ai figli i conviventi portatori di handicap o di eta' superiore ai settant'anni, privi di mezzi di sostentamento. ((2)) 2. Il diritto all'incremento della detrazione e' condizionato agli stessi requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno per il nucleo familiare e spetta al solo beneficiario dell'assegno medesimo.
3. Qualora il contribuente non possa utilizzare, a riduzione dell'imposta dovuta, l'incremento della detrazione di cui al comma 1 o possa utilizzarlo solo in parte, l'ammontare non utilizzato da' diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad un rimborso d'imposta di pari importo.
4. All'incremento della detrazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 47-quinquies, comma 3) che "Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725 , sono prorogate, con le stesse modalita' applicative, per gli anni successivi al 1995".