Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3089/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3089/2024 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Carpi, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), in Via A. Bozzi n. 87, in virtù di procura allegata al ricorso
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Liverani, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), C.so Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) La casa adibita a residenza famigliare sita in Ravenna, Via Monte Bianco n. 38, di esclusiva proprietà della IG.ra , è assegnata alla IG.ra , la quale vi continuerà Controparte_1 Controparte_1
Per_ a vivere con i figli e . Per_1
2) La figlia vivrà con il padre, presso l'immobile sito in Ravenna, Via Chiavica Romea n. 57, Per_3
dallo stesso locato e in cui hanno entrambi trasferito la residenza.
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Per_
e , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, alla IG.ra , entro il Per_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma mensile complessiva di euro 1.000,00 (€
500,00 per ciascun figlio) mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato di cui ha già l'iban.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal mese dell'anno successivo rispetto a quello di inizio corresponsione.
4) La IG.ra si impegna a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della Controparte_1
figlia , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, al IG. , entro il giorno 5 Per_3 Parte_1
di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma mensile complessiva di euro 100,00 mediante accredito sul conto corrente allo stesso intestato. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal mese dell'anno successivo rispetto a quello di inizio corresponsione.
5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli saranno sopportate rispettivamente nella misura del 60% in capo al IG. e il restante 40% in capo alla IG.ra I ricorrenti precisano Pt_1 CP_1 che i figli godono dell'esenzione V01(l'esenzione è accordata ai figli del genitore vittima del dovere e del terrorismo, nel caso, il padre ). L'esenzione garantisce la gratuità delle prestazioni Parte_1
mediche e farmacologiche, conseguentemente, al fine di ottenere il riconoscimento della percentuale di spesa, dovrà essere data prova da entrambi i ricorrenti che la prestazione per la quale si richiede il rimborso, non rientra tra quelle garantite dall'esenzione. In difetto, non si procederà al rimborso. Le parti concorderanno di volta in volta se accedere ai servizi della sanità privata o e/o alla sanità pubblica, motivando la preferenza per l'una o per l'altra, ad esclusione delle cure odontoiatriche per le quali si farà ricorso al medico di fiducia scelto concordemente da entrambi i genitori. Le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Ravenna, che di seguito si riporta: A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO
ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: -spese scolastiche
(tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei); babysitter e centri estivi unicamente nel caso ni cui sia necessario per eIGenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); -spese pagina 2 di 4 mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE
CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche(rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); -spese parascolastiche
(doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie
(tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); - spese ludiche, sportive e artistiche
(vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). Per il pagamento delle spese straordinarie,
i genitori si impegnano a presentare entro la fine di ogni mese, tutti i documenti, al fine di ottenere i rimborsi entro il giorno 10 del mese successivo, con possibilità di compensare gli importi rispettivamente dovuti. Qualora l'entità della spesa straordinaria, sia superiore all'importo di € 1.000,00, i genitori si accordano affinché ciascuno provveda al pagamento della propria quota direttamente al professionista che ha erogato la prestazione. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
6) Le parti danno atto di avere già suddiviso gli arredi e i complementi di arredamento della casa familiare secondo accordi tra le stesse direttamente assunti. Il IG. , entro 10 giorni dalla Pt_1
sottoscrizione del presente ricorso, preleverà dalla casa familiare parte delle fotografie dei figli, previo accordo con la IG.ra e i libri di sua proprietà. CP_1
7) Le parti danno atto e dichiarano - anche in via transattiva e novativa - di avere definitivamente risolto fra loro, con le pattuizioni di cui al presente ricorso, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza e/o per causa di quest'ultima e dichiarano, pertanto, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per detti titoli e causali, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito in ricorso.
pagina 3 di 4 8) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
9) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
10) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/7/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'assegnazione della casa familiare ed i rapporti economici tra esse parti, quali genitori dei figli , nato il [...], nato il [...] e nata Per_1 Per_2 Per_3
il 21/02/2006, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con decreto depositato il 23/11/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti e dia atto della clausola n. 6 sopra riportata, non rientrante nel contenuto necessario degli accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3089/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intercorsi tra le parti e dà atto della clausola n. 6 sopra riportata, non rientrante nel contenuto necessario degli accordi tra le parti;
b) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi pagina 4 di 4