TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 66/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 25/03/2025, alle ore 12:10, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
Per l'Avv. SPALAZZI GIULIA;
è presente legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della società;
Per , presente con l'avv. CONSOLI MICHELANGELO. Controparte_1
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Spalazzi fa presente, ai fini di replica all'eccezione avversaria, che tutti e tre i decreti ingiuntivi sono stati notificati il 16.12.2024 e le opposizioni sono state depositate ed iscritte a ruolo il 27.01.2025 nel rispetto dei termini di cui all'art. 155 c.p.c.
Relativamente a possibilità conciliative, riepiloga le vicende del cambio appalto, fa presente del pieno adempimento dell'obbligo solidale rispetto ad altri lavoratori diversi dai ricorrenti. Eccepisce che non abbiano mai svolto attività nell'appalto e che non spettano le retribuzioni, in quanto non è provato che abbiano svolto attività nell'appalto.
Spiega i motivi per cui non si è trovato un accordo conciliativo.
L'avv. Consoli eccepisce che non vi è motivo per cui i lavoratori non siano confluiti nel cambio appalto e che la prova dell'adibizione risulterebbe dalle buste paga in atti. Insiste per le eccezioni preliminari di inammissibilità.
Il pagamento della fattura di Project eccepita da controparte è irrilevante e non è opponibile ai lavoratori che non sono stati parte del giudizio, riguardando i rapporti tra ed il . Non è a loro opponibile. Pt_1 Parte_3
Fa presente che in questa sede è il lavoratore. Il suo ruolo nel è irrilevante. Insiste CP_2 Parte_3 per la provvisoria esecuzione del decreto.
Parte opponente si oppone alla provvisoria esecuzione e contesta l'attività recente svolta dalle persone nell'ambito dell'appalto. Il committente non dovrebbe farsi carico di tali posizioni.
L'avv. Consoli controreplica alle tesi di controparte. Sottolinea che sarebbe necessaria una prova testimoniale.
Pag. 1 di 8 L'avv. Spalazzi non discute l'esistenza dell'appalto né l'attività oggetto dell'appalto. Contesta l'adibizione dei lavoratori, che mai avrebbero svolto attività oggetto dell'appalto. Contesta che abbia mai Parte_2 stabilito compensi per tali persone, che svolgevano altre attività per la cooperativa. Si oppone alla provvisoria esecutività; insiste per la prova testimoniale sulla non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto della cooperativa. Prende atto dell'assunzione ma contesta l'attività nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto con Pt_1
L'avv. Consoli insiste come in atti per l'accoglimento delle conclusioni e per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.
Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti
Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CONTINI GIADA e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SIA ), avv. TIRONI FRANCESCA DANIELA C.F._1
( , avv. SPALAZZI GIULIA ( ) PIAZZA TRE TORRI, 2 C.F._2 C.F._3 BASILE SILVIA ( cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CONSOLI Controparte_1 C.F._5
MICHELANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. , parte ricorrente nel monitorio, premesso di Controparte_1 aver lavorato per presso il sito produttivo di quale committente Controparte_3 Parte_1 del contratto di appalto in vigore fino al 03.10.2024, con la qualifica di impiegata amministrativa di livello 4° del CCNL Commercio, Terziario e Servizi, con mansioni di gestione pratiche amministrative, di non aver percepito le retribuzioni delle mensilità di settembre e di ottobre del 2024, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 alla committente di pagare l'importo complessivo netto di € 15.921,85 (lordo di € 20.521,04), a titolo di Parte_1 retribuzione, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 26.11.2024 il decreto ingiuntivo n. 139/2024 (r.g. d.i. n. 890/2024).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27/01/2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo eccependo che è sorella del Presidente del Consiglio Controparte_1 di Amministrazione di ( ), che l'opposta ricopre la carica di Controparte_3 _4
Presidente del Consiglio di Amministrazione della datrice di lavoro con decorrenza dal 14.10.2024, che al tempo della sottoscrizione del contratto di appalto NA AS (figlia di , _4 sorella di ) ricopriva la carica sociale di Presidente del Consiglio di Controparte_1
Pag. 1 di 8 Amministrazione del (d'ora in avanti anche “ ), contestando che la stessa fosse Controparte_5 CP_5 adibita al predetto appalto per tutto il periodo di cui è causa, in quanto non avrebbe svolto le attività oggetto dello stesso quale “responsabile del confezionamento primario/secondario” per il periodo successivo al mese di marzo del 2022, contestando la sussistenza di un rapporto giuridico tra e Parte_1 Controparte_3
(d'ora in avanti, anche “ ), contestando che per il periodo successivo al mese di marzo 2022 esistesse CP_3 un rapporto di lavoro subordinato, contestando che fosse oggetto dell'appalto l'attività di carattere amministrativo per la quale l'opposta veniva assunta e contestando la richiesta di svolgimento di tale attività lavorativa nell'ambito dell'appalto, eccependo che sarebbe stata assente presso lo stabilimento di CP_1
(d'ora in avanti, anche “ ), affermando del rispettivo recesso dal contratto di appalto Parte_1 Pt_1 con comunicazione del 03.10.2024 e del successivo licenziamento della opposta, sottoscritta dalla sorella
, contestando la spettanza di specifiche voci di cui alle buste paga oggetto del ricorso per _4
d.i. e argomentando sulla necessità di una “riparametrazione” dei giorni di effettiva attività di lavoro, affermando che l'opposta ricoprirebbe, all'attualità, la carica di Consigliere di Amministrazione della società
l'opponente ha addotto della partecipazione dell'opposta in altre e differenti società riconducibili CP_3 alla famiglia ha eccepito il difetto di titolarità attiva e di interesse ad agire dell'opposta; ha CP_2 argomentato sulla mala fede dell'opposta.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita regolarmente nel giudizio di opposizione , eccependo la tardività Controparte_1 dell'opposizione, che risulterebbe iscritta a ruolo in data 27.01.2025, 42 giorni dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 16.12.2024, contestando le avverse deduzioni, allegando le rispettive mansioni svolte, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 139/2024
(r.g. n. 890/2024), emesso in data 26.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
In via preliminare, il ricorso in opposizione risulta depositato ed iscritto a ruolo in data 27.01.2025, laddove il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il giorno 16.12.2024, come enunciato dall'opposta (pag. 4 della memoria difensiva).
Tuttavia, l'eccezione è infondata, applicandosi il disposto, generale ed applicabile a tutti i termini perentori con decorrenza successiva, previsto dall'art. 155 comma 5 del c.p.c., che testualmente prevede: “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”; il comma 4 prevede: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (si veda Cass. civ. n. 16303/2015; conforme Cass. civ. n. 24375/2010).
Pag. 2 di 8 Il termine di scadenza dei 40 giorni per l'opposizione a d.i. previsti dall'art. 641 c.p.c. e decorrenti dalla notificazione del d.i. cade nella giornata del sabato 25.01.2025, dunque è prorogato di diritto al giorno non festivo, il 27.01.2025 (lunedì).
Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma lorda di €
20.521,04, a titolo di retribuzione per i mesi di settembre ed ottobre del 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Non sono in contestazione né la sussistenza e durata del rapporto di appalto che intercorreva tra le società
e per il periodo dal 29.03.2019 al recesso della committente datato 03.10.2024, avente ad Pt_1 CP_5 oggetto il confezionamento primario e secondario di prodotti di profumeria (docc. nn. 5, 5bis, 5ter “addendum” del 30.12.2022, 6, 13 fasc. opponente), né che è sorella di , Controparte_1 _4 che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di fino al Controparte_3
14.10.2024 (v. visura camerale prodotta della società doc. n. 4 fasc. opponente, pagg.
4-5 di 12), CP_3 né che l'odierna opposta è attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società con decorrenza dal 14.10.2024. Controparte_3
Nel caso di specie, per quanto concerne il mese di ottobre del 2024, occorre applicare il seguente principio:
“la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono compatibili ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia
l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. La prova della subordinazione è a carico della parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/01/2022, n. 2487; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 03/04/2019, n. 9273).
Non è provato – ma non sono formulate istanze istruttorie in proposito- che parte opposta sia sottoposta al vincolo di subordinazione nei rapporti con il familiare, non essendo sufficiente produrre la lettera di assunzione e la lettera di licenziamento (doc. n. 10 fasc. opposto).
Quel che rileva, infatti, è il concreto estrinsecarsi del rapporto in essere tra le parti, se di subordinazione, legate da un vincolo familiare.
Nemmeno può dirsi allegata l'adibizione all'appalto.
Parte opposta avrebbe avuto l'onere di formulare istanze istruttorie volte a dimostrare la circostanza – controversa perché contestata dall'opponente, che sottolinea più volte nei capitoli 17, 18, 19 del ricorso come la stessa fosse assente nello stabilimento– che fosse stata adibita effettivamente allo specifico appalto di cui era committente per il periodo da aprile del 2022 fino alla cessazione dell'appalto, non che Parte_1 avesse rapporti generici con la committente quale responsabile, nell'esercizio di poteri organizzativi e pianificatori propri di un datore di lavoro.
Ed ancor prima di ciò, parte opposta avrebbe avuto l'onere di dedurre e formulare relative istanze istruttorie volte a provare il rapporto tra le società e odierna opponente, se qualificabile in termini CP_3 Pt_1
Pag. 3 di 8 di appalto o no, ai fini dell'invocata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003.
Parte opposta – su cui grava l'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.- avrebbe avuto l'onere di fornire dettagliate circostanze sul rapporto tra e Pt_1 CP_3 contesta (capitolo 14 del ricorso) la sussistenza di un rapporto qualificabile in termini di appalto Pt_1 con società ex-presunta datrice di lavoro dell'opposta. CP_3
Documentato, come detto, è il rapporto di appalto di servizi tra e ma nulla viene addotto Pt_1 CP_5 sui rapporti diretti tra e ed in che misura siano riconducibili ad un appalto. CP_3 Pt_1
È un onere assertivo che la opposta, in conclusione, non riesce ad assolvere nel presente giudizio.
I capitoli di prova in calce alla memoria difensiva riguardano le attività di , i Controparte_1 rapporti con i sindacati, l'aver avuto rapporti generici con la committenza quale responsabile, pure in relazione alla retribuzione asseritamente concordata, il controllo di sulle prestazioni di lavoro, Parte_2
l'aver “sempre reso la prestazione sino alla data del licenziamento” (capitolo n. 10), l'omesso assorbimento dello stesso da parte della società subentrante nel cambio appalto, tutte circostanze prive di rilevanza nel caso di specie.
Nulla di tutto ciò è stato formulato nella memoria difensiva, di talché irrilevante è la circostanza che Pt_1 nel presente giudizio faccia “finta di non conoscere” l'odierna opposta ed è del tutto irrilevante la circostanza, ribadita in memoria, che “l'attività lavorativa sia stata svolta”, occorrendo, ai fini della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, articolare prova (orale o documentale) volta a dimostrare che tale attività lavorativa (se impiegatizia) oltre ad essere stata svolta, sia stata svolta nell'ambito di quello specifico appalto del quale viene invocata – in questa sede – la responsabilità del committente per presunti crediti retributivi.
Ancora, il nominativo della opposta non figura nell'elenco dei lavoratori oggetto del cambio appalto CP_5
(società uscente) – Cooperativa Lavoratori Ortomercato s.c. a r.l. (società subentrante)(v. doc. n. 8 fasc. opposta), elemento univoco che – in uno con gli altri elementi probatori- rende non probabile una adibizione dell'opposta all'appalto.
Il riferimento a “salvo errori ed omissioni” contenuto al paragrafo iii) delle premesse del verbale di cambio appalto relativamente all'elenco dei lavoratori di cui all'allegato A (pag. 1 del doc. n. 8 cit.) è una formula di stile da intendersi riferita ad errori formali o mere omissioni senza che possa essere estesa al differente caso dell'esclusione del lavoratore, soprattutto se – elemento di rilievo – la subentrante dichiara documentalmente che parte opposta non era ricompresa “nel perimetro dell'appalto” (doc. n. 7 fasc. opposta, corrispondenza mail tra procuratore di parte opposta). Pt_4
Si aggiunga altresì che vi è la circostanza – non specificamente aggredita – che l'odierna opposta ricopre cariche sociali in società terze come consigliera di amministrazione (es. società Controparte_3 che risulta in liquidazione dal febbraio 2025, ovvero per un periodo differente da quello di cui è causa, v. doc. n. 3 fasc. opposta) o di cui non è provato che siano inattive o che non abbiano prodotto utili. A tale
Pag. 4 di 8 riguardo, quel che rileva non è tanto la attività o meno della società, perché è la stessa contemporanea partecipazione in tali società (pacifica) a rendere inverosimile – senza la deduzione degli elementi del vincolo di subordinazione- la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di in favore del Presidente CP_3 pro tempore e sorella , presupposto (richiamato dallo stesso art. 29 comma 2 del d.lgs. n. _4
276/2003 nel riferimento ai “lavoratori”) per il quale vengono vantati crediti retributivi verso l'odierna opponente.
Non solo: occorre applicare il seguente principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectíonis vel benevolentiae causa. Conseguentemente, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto,
l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
30/09/2020, n. 20904; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/04/2011, n. 9043; v. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 28/12/2022, n. 37938).
Il rapporto a tempo indeterminato intercorre formalmente tra e la Controparte_1 rappresentante della società RF ES BI (v. lettera di assunzione, doc. n. 10 fasc. opposta).
Il licenziamento dell'opposta viene sottoscritto da (doc. n. 10 fasc. opposta, cit.). _4
Quel che rileva è il concreto estrinsecarsi del rapporto in essere tra le parti, se di subordinazione, in questo caso legate da un rapporto familiare.
Non è decisiva la qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent.
n. 11589 del 9/05/2008; Cass. civ. Sent. n. 9900 del 20/6/2003): occorre riferirsi ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del 4/3/2015) ed alle caratteristiche intrinseche della prestazione dedotta in contratto.
Il fruitore della prestazione è pertanto , rappresentante della società e familiare di _4
. Controparte_1
Significa che parte opposta – su cui grava il relativo onere della prova e a motivo della contestazione del rapporto di lavoro di controparte nel capitolo n. 38 del ricorso –, al fine di superare la presunzione di gratuità, avrebbe avuto l'onere di dedurre non solo le attività che svolgeva nell'ambito dell'appalto per il periodo successivo al mese di marzo 2022 compreso (capitoli 1, 2, 3, 4, 6 in calce alla memoria), ma anche che la prestazione di lavoro fosse in concreto onerosa e in concreto sottoposta al vincolo di subordinazione nei rapporti con il familiare (potere direttivo, di controllo, disciplinare), non essendo sufficiente produrre la lettera di assunzione e la lettera di licenziamento (doc. n. 10 fasc. opposto).
In particolare, parte opposta avrebbe avuto l'onere di dedurre dell'assoggettamento al potere di direttiva esercitato dal familiare (fino al mese di ottobre 2024 Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società) e della onerosità del rapporto.
Pag. 5 di 8 Nulla delle concrete modalità di svolgimento del rapporto con il familiare – al fine di verificare se di onerosità si tratti o no- è stato addotto nella memoria e nelle relative istanze istruttorie ed a tale difetto deduttivo non può supplire il giudicante, nemmeno tramite l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c.
Per questi motivi
l'opposizione merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2024 emesso in data 26.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n. 890/2024), deve essere revocato in quanto illegittimamente emesso.
La genericità dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ne impedisce il suo accoglimento.
Ogni altra questione viene dichiarata assorbita dall'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione di e per l'effetto: Parte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 139/2024 emesso non esecutivo in data 26.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto illegittimo,
2) condanna altresì la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 8
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 25/03/2025, alle ore 12:10, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
Per l'Avv. SPALAZZI GIULIA;
è presente legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della società;
Per , presente con l'avv. CONSOLI MICHELANGELO. Controparte_1
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Spalazzi fa presente, ai fini di replica all'eccezione avversaria, che tutti e tre i decreti ingiuntivi sono stati notificati il 16.12.2024 e le opposizioni sono state depositate ed iscritte a ruolo il 27.01.2025 nel rispetto dei termini di cui all'art. 155 c.p.c.
Relativamente a possibilità conciliative, riepiloga le vicende del cambio appalto, fa presente del pieno adempimento dell'obbligo solidale rispetto ad altri lavoratori diversi dai ricorrenti. Eccepisce che non abbiano mai svolto attività nell'appalto e che non spettano le retribuzioni, in quanto non è provato che abbiano svolto attività nell'appalto.
Spiega i motivi per cui non si è trovato un accordo conciliativo.
L'avv. Consoli eccepisce che non vi è motivo per cui i lavoratori non siano confluiti nel cambio appalto e che la prova dell'adibizione risulterebbe dalle buste paga in atti. Insiste per le eccezioni preliminari di inammissibilità.
Il pagamento della fattura di Project eccepita da controparte è irrilevante e non è opponibile ai lavoratori che non sono stati parte del giudizio, riguardando i rapporti tra ed il . Non è a loro opponibile. Pt_1 Parte_3
Fa presente che in questa sede è il lavoratore. Il suo ruolo nel è irrilevante. Insiste CP_2 Parte_3 per la provvisoria esecuzione del decreto.
Parte opponente si oppone alla provvisoria esecuzione e contesta l'attività recente svolta dalle persone nell'ambito dell'appalto. Il committente non dovrebbe farsi carico di tali posizioni.
L'avv. Consoli controreplica alle tesi di controparte. Sottolinea che sarebbe necessaria una prova testimoniale.
Pag. 1 di 8 L'avv. Spalazzi non discute l'esistenza dell'appalto né l'attività oggetto dell'appalto. Contesta l'adibizione dei lavoratori, che mai avrebbero svolto attività oggetto dell'appalto. Contesta che abbia mai Parte_2 stabilito compensi per tali persone, che svolgevano altre attività per la cooperativa. Si oppone alla provvisoria esecutività; insiste per la prova testimoniale sulla non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dell'appalto della cooperativa. Prende atto dell'assunzione ma contesta l'attività nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto con Pt_1
L'avv. Consoli insiste come in atti per l'accoglimento delle conclusioni e per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda.
Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti
Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CONTINI GIADA e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SIA ), avv. TIRONI FRANCESCA DANIELA C.F._1
( , avv. SPALAZZI GIULIA ( ) PIAZZA TRE TORRI, 2 C.F._2 C.F._3 BASILE SILVIA ( cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CONSOLI Controparte_1 C.F._5
MICHELANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. , parte ricorrente nel monitorio, premesso di Controparte_1 aver lavorato per presso il sito produttivo di quale committente Controparte_3 Parte_1 del contratto di appalto in vigore fino al 03.10.2024, con la qualifica di impiegata amministrativa di livello 4° del CCNL Commercio, Terziario e Servizi, con mansioni di gestione pratiche amministrative, di non aver percepito le retribuzioni delle mensilità di settembre e di ottobre del 2024, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 alla committente di pagare l'importo complessivo netto di € 15.921,85 (lordo di € 20.521,04), a titolo di Parte_1 retribuzione, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 26.11.2024 il decreto ingiuntivo n. 139/2024 (r.g. d.i. n. 890/2024).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27/01/2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo eccependo che è sorella del Presidente del Consiglio Controparte_1 di Amministrazione di ( ), che l'opposta ricopre la carica di Controparte_3 _4
Presidente del Consiglio di Amministrazione della datrice di lavoro con decorrenza dal 14.10.2024, che al tempo della sottoscrizione del contratto di appalto NA AS (figlia di , _4 sorella di ) ricopriva la carica sociale di Presidente del Consiglio di Controparte_1
Pag. 1 di 8 Amministrazione del (d'ora in avanti anche “ ), contestando che la stessa fosse Controparte_5 CP_5 adibita al predetto appalto per tutto il periodo di cui è causa, in quanto non avrebbe svolto le attività oggetto dello stesso quale “responsabile del confezionamento primario/secondario” per il periodo successivo al mese di marzo del 2022, contestando la sussistenza di un rapporto giuridico tra e Parte_1 Controparte_3
(d'ora in avanti, anche “ ), contestando che per il periodo successivo al mese di marzo 2022 esistesse CP_3 un rapporto di lavoro subordinato, contestando che fosse oggetto dell'appalto l'attività di carattere amministrativo per la quale l'opposta veniva assunta e contestando la richiesta di svolgimento di tale attività lavorativa nell'ambito dell'appalto, eccependo che sarebbe stata assente presso lo stabilimento di CP_1
(d'ora in avanti, anche “ ), affermando del rispettivo recesso dal contratto di appalto Parte_1 Pt_1 con comunicazione del 03.10.2024 e del successivo licenziamento della opposta, sottoscritta dalla sorella
, contestando la spettanza di specifiche voci di cui alle buste paga oggetto del ricorso per _4
d.i. e argomentando sulla necessità di una “riparametrazione” dei giorni di effettiva attività di lavoro, affermando che l'opposta ricoprirebbe, all'attualità, la carica di Consigliere di Amministrazione della società
l'opponente ha addotto della partecipazione dell'opposta in altre e differenti società riconducibili CP_3 alla famiglia ha eccepito il difetto di titolarità attiva e di interesse ad agire dell'opposta; ha CP_2 argomentato sulla mala fede dell'opposta.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita regolarmente nel giudizio di opposizione , eccependo la tardività Controparte_1 dell'opposizione, che risulterebbe iscritta a ruolo in data 27.01.2025, 42 giorni dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 16.12.2024, contestando le avverse deduzioni, allegando le rispettive mansioni svolte, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 139/2024
(r.g. n. 890/2024), emesso in data 26.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
In via preliminare, il ricorso in opposizione risulta depositato ed iscritto a ruolo in data 27.01.2025, laddove il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il giorno 16.12.2024, come enunciato dall'opposta (pag. 4 della memoria difensiva).
Tuttavia, l'eccezione è infondata, applicandosi il disposto, generale ed applicabile a tutti i termini perentori con decorrenza successiva, previsto dall'art. 155 comma 5 del c.p.c., che testualmente prevede: “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”; il comma 4 prevede: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” (si veda Cass. civ. n. 16303/2015; conforme Cass. civ. n. 24375/2010).
Pag. 2 di 8 Il termine di scadenza dei 40 giorni per l'opposizione a d.i. previsti dall'art. 641 c.p.c. e decorrenti dalla notificazione del d.i. cade nella giornata del sabato 25.01.2025, dunque è prorogato di diritto al giorno non festivo, il 27.01.2025 (lunedì).
Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma lorda di €
20.521,04, a titolo di retribuzione per i mesi di settembre ed ottobre del 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Non sono in contestazione né la sussistenza e durata del rapporto di appalto che intercorreva tra le società
e per il periodo dal 29.03.2019 al recesso della committente datato 03.10.2024, avente ad Pt_1 CP_5 oggetto il confezionamento primario e secondario di prodotti di profumeria (docc. nn. 5, 5bis, 5ter “addendum” del 30.12.2022, 6, 13 fasc. opponente), né che è sorella di , Controparte_1 _4 che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di fino al Controparte_3
14.10.2024 (v. visura camerale prodotta della società doc. n. 4 fasc. opponente, pagg.
4-5 di 12), CP_3 né che l'odierna opposta è attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società con decorrenza dal 14.10.2024. Controparte_3
Nel caso di specie, per quanto concerne il mese di ottobre del 2024, occorre applicare il seguente principio:
“la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono compatibili ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia
l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. La prova della subordinazione è a carico della parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/01/2022, n. 2487; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 03/04/2019, n. 9273).
Non è provato – ma non sono formulate istanze istruttorie in proposito- che parte opposta sia sottoposta al vincolo di subordinazione nei rapporti con il familiare, non essendo sufficiente produrre la lettera di assunzione e la lettera di licenziamento (doc. n. 10 fasc. opposto).
Quel che rileva, infatti, è il concreto estrinsecarsi del rapporto in essere tra le parti, se di subordinazione, legate da un vincolo familiare.
Nemmeno può dirsi allegata l'adibizione all'appalto.
Parte opposta avrebbe avuto l'onere di formulare istanze istruttorie volte a dimostrare la circostanza – controversa perché contestata dall'opponente, che sottolinea più volte nei capitoli 17, 18, 19 del ricorso come la stessa fosse assente nello stabilimento– che fosse stata adibita effettivamente allo specifico appalto di cui era committente per il periodo da aprile del 2022 fino alla cessazione dell'appalto, non che Parte_1 avesse rapporti generici con la committente quale responsabile, nell'esercizio di poteri organizzativi e pianificatori propri di un datore di lavoro.
Ed ancor prima di ciò, parte opposta avrebbe avuto l'onere di dedurre e formulare relative istanze istruttorie volte a provare il rapporto tra le società e odierna opponente, se qualificabile in termini CP_3 Pt_1
Pag. 3 di 8 di appalto o no, ai fini dell'invocata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003.
Parte opposta – su cui grava l'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.- avrebbe avuto l'onere di fornire dettagliate circostanze sul rapporto tra e Pt_1 CP_3 contesta (capitolo 14 del ricorso) la sussistenza di un rapporto qualificabile in termini di appalto Pt_1 con società ex-presunta datrice di lavoro dell'opposta. CP_3
Documentato, come detto, è il rapporto di appalto di servizi tra e ma nulla viene addotto Pt_1 CP_5 sui rapporti diretti tra e ed in che misura siano riconducibili ad un appalto. CP_3 Pt_1
È un onere assertivo che la opposta, in conclusione, non riesce ad assolvere nel presente giudizio.
I capitoli di prova in calce alla memoria difensiva riguardano le attività di , i Controparte_1 rapporti con i sindacati, l'aver avuto rapporti generici con la committenza quale responsabile, pure in relazione alla retribuzione asseritamente concordata, il controllo di sulle prestazioni di lavoro, Parte_2
l'aver “sempre reso la prestazione sino alla data del licenziamento” (capitolo n. 10), l'omesso assorbimento dello stesso da parte della società subentrante nel cambio appalto, tutte circostanze prive di rilevanza nel caso di specie.
Nulla di tutto ciò è stato formulato nella memoria difensiva, di talché irrilevante è la circostanza che Pt_1 nel presente giudizio faccia “finta di non conoscere” l'odierna opposta ed è del tutto irrilevante la circostanza, ribadita in memoria, che “l'attività lavorativa sia stata svolta”, occorrendo, ai fini della responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, articolare prova (orale o documentale) volta a dimostrare che tale attività lavorativa (se impiegatizia) oltre ad essere stata svolta, sia stata svolta nell'ambito di quello specifico appalto del quale viene invocata – in questa sede – la responsabilità del committente per presunti crediti retributivi.
Ancora, il nominativo della opposta non figura nell'elenco dei lavoratori oggetto del cambio appalto CP_5
(società uscente) – Cooperativa Lavoratori Ortomercato s.c. a r.l. (società subentrante)(v. doc. n. 8 fasc. opposta), elemento univoco che – in uno con gli altri elementi probatori- rende non probabile una adibizione dell'opposta all'appalto.
Il riferimento a “salvo errori ed omissioni” contenuto al paragrafo iii) delle premesse del verbale di cambio appalto relativamente all'elenco dei lavoratori di cui all'allegato A (pag. 1 del doc. n. 8 cit.) è una formula di stile da intendersi riferita ad errori formali o mere omissioni senza che possa essere estesa al differente caso dell'esclusione del lavoratore, soprattutto se – elemento di rilievo – la subentrante dichiara documentalmente che parte opposta non era ricompresa “nel perimetro dell'appalto” (doc. n. 7 fasc. opposta, corrispondenza mail tra procuratore di parte opposta). Pt_4
Si aggiunga altresì che vi è la circostanza – non specificamente aggredita – che l'odierna opposta ricopre cariche sociali in società terze come consigliera di amministrazione (es. società Controparte_3 che risulta in liquidazione dal febbraio 2025, ovvero per un periodo differente da quello di cui è causa, v. doc. n. 3 fasc. opposta) o di cui non è provato che siano inattive o che non abbiano prodotto utili. A tale
Pag. 4 di 8 riguardo, quel che rileva non è tanto la attività o meno della società, perché è la stessa contemporanea partecipazione in tali società (pacifica) a rendere inverosimile – senza la deduzione degli elementi del vincolo di subordinazione- la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di in favore del Presidente CP_3 pro tempore e sorella , presupposto (richiamato dallo stesso art. 29 comma 2 del d.lgs. n. _4
276/2003 nel riferimento ai “lavoratori”) per il quale vengono vantati crediti retributivi verso l'odierna opponente.
Non solo: occorre applicare il seguente principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectíonis vel benevolentiae causa. Conseguentemente, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto,
l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
30/09/2020, n. 20904; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/04/2011, n. 9043; v. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 28/12/2022, n. 37938).
Il rapporto a tempo indeterminato intercorre formalmente tra e la Controparte_1 rappresentante della società RF ES BI (v. lettera di assunzione, doc. n. 10 fasc. opposta).
Il licenziamento dell'opposta viene sottoscritto da (doc. n. 10 fasc. opposta, cit.). _4
Quel che rileva è il concreto estrinsecarsi del rapporto in essere tra le parti, se di subordinazione, in questo caso legate da un rapporto familiare.
Non è decisiva la qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent.
n. 11589 del 9/05/2008; Cass. civ. Sent. n. 9900 del 20/6/2003): occorre riferirsi ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del 4/3/2015) ed alle caratteristiche intrinseche della prestazione dedotta in contratto.
Il fruitore della prestazione è pertanto , rappresentante della società e familiare di _4
. Controparte_1
Significa che parte opposta – su cui grava il relativo onere della prova e a motivo della contestazione del rapporto di lavoro di controparte nel capitolo n. 38 del ricorso –, al fine di superare la presunzione di gratuità, avrebbe avuto l'onere di dedurre non solo le attività che svolgeva nell'ambito dell'appalto per il periodo successivo al mese di marzo 2022 compreso (capitoli 1, 2, 3, 4, 6 in calce alla memoria), ma anche che la prestazione di lavoro fosse in concreto onerosa e in concreto sottoposta al vincolo di subordinazione nei rapporti con il familiare (potere direttivo, di controllo, disciplinare), non essendo sufficiente produrre la lettera di assunzione e la lettera di licenziamento (doc. n. 10 fasc. opposto).
In particolare, parte opposta avrebbe avuto l'onere di dedurre dell'assoggettamento al potere di direttiva esercitato dal familiare (fino al mese di ottobre 2024 Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società) e della onerosità del rapporto.
Pag. 5 di 8 Nulla delle concrete modalità di svolgimento del rapporto con il familiare – al fine di verificare se di onerosità si tratti o no- è stato addotto nella memoria e nelle relative istanze istruttorie ed a tale difetto deduttivo non può supplire il giudicante, nemmeno tramite l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c.
Per questi motivi
l'opposizione merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2024 emesso in data 26.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n. 890/2024), deve essere revocato in quanto illegittimamente emesso.
La genericità dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ne impedisce il suo accoglimento.
Ogni altra questione viene dichiarata assorbita dall'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione di e per l'effetto: Parte_1
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 139/2024 emesso non esecutivo in data 26.11.2024 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto illegittimo,
2) condanna altresì la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 8