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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
NN EL, LA
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3397/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250045918421000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Le parti concordemente è intervenuto accordo conciliativo e chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 06820250045918421000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 relativo al modello 730/2021, periodo d'imposta 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano ha disconosciuto il credito d'imposta per imposte pagate all'estero esposto dal contribuente nella dichiazione 2021 per l'importo di euro 6.289,00, iscrivendo a ruolo un maggior debito complessivo, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, pari a euro 9.116,46
Nel ricorso introduttivo il contribuente ricostruisce dettagliatamente la propria posizione fiscale, rappresentando di aver prestato nel corso del 2020 attività di lavoro dipendente in Polonia, in via continuativa ed esclusiva per oltre 183 giorni, alle dipendenze della società Società_1 S.p.A., in forza di un contratto di distacco internazionale infragruppo. Pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, il ricorrente espone di essere stato assoggettato a tassazione sia nello Stato della fonte, per effetto della normativa polacca, sia in Italia, quale Stato di residenza, con conseguente insorgenza di una situazione di doppia imposizione giuridica sul medesimo reddito di lavoro dipendente.
In tale contesto, il sig. Ricorrente_1 afferma di aver correttamente applicato l'art. 165 del TUIR, recuperando in dichiarazione il credito per le imposte pagate all'estero, calcolato nei limiti della quota di imposta italiana riferibile ai redditi prodotti in Polonia. A sostegno della legittimità della propria condotta, il ricorrente evidenzia di aver prodotto, già in sede di controllo formale, ampia documentazione comprovante sia l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero sia il versamento delle imposte in Polonia a titolo definitivo, incluse la dichiarazione dei redditi polacca, le ricevute di pagamento degli acconti e del saldo, nonché la certificazione dell'autorità fiscale estera. Nonostante ciò, l'Ufficio avrebbe ritenuto insufficiente la documentazione, disconoscendo il credito per asserita mancanza di prova della definitività dell'imposta estera e della reale incidenza del carico fiscale in capo al contribuente.
Il ricorrente censura quindi la cartella di pagamento deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 15
e 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Polonia, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 165 del TUIR, sostenendo che il mancato riconoscimento del credito d'imposta comporterebbe una indebita doppia tassazione del medesimo reddito, in contrasto con gli obblighi convenzionali e con i principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo pienamente legittima la cartella di pagamento impugnata. L'Ufficio ricostruisce l'iter del controllo formale, evidenziando che il disconoscimento del credito d'imposta non è dipeso dalla mera produzione di redditi all'estero, bensì dalla mancata prova che le imposte estere siano state sostenute in via definitiva dal contribuente e non anticipate dal datore di lavoro nell'ambito del contratto di distacco.
Secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie il meccanismo contrattuale prevedeva che una delle due imposizioni fosse, in sostanza, anticipata dal sostituto d'imposta a titolo di prestito, con successivo obbligo di restituzione da parte del lavoratore nel momento in cui quest'ultimo avesse fruito del credito d'imposta in dichiarazione. L'Ufficio rileva che non sarebbe stata fornita prova del riversamento al datore di lavoro dell'importo del credito utilizzato, elemento ritenuto essenziale per dimostrare l'effettiva doppia incisione fiscale in capo al contribuente. In assenza di tale dimostrazione,
l'Amministrazione sostiene che non risulterebbe integrato il presupposto della doppia imposizione e che, conseguentemente, il credito d'imposta non possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 165 TUIR. Viene inoltre esclusa qualsiasi violazione della Convenzione Italia-Polonia, in quanto, secondo l'Ufficio, mancherebbe la prova dell'imposta estera pagata a titolo definitivo dal soggetto che invoca il credito Con successiva memoria illustrativa ex art. 32 D.lgs. 546/1992, il contribuente replica diffusamente alle controdeduzioni dell'Ufficio, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiarendo ulteriormente i profili contestati. In particolare, la difesa del sig. Ricorrente_1 contesta la ricostruzione dell'Amministrazione in ordine alla presunta mancata “incisione” del contribuente, evidenziando come la documentazione già prodotta dimostri inequivocabilmente che le imposte polacche sono state liquidate e versate in via definitiva, come attestato sia dalla dichiarazione dei redditi estera sia dalla certificazione dell'autorità fiscale polacca.
La memoria pone inoltre l'accento sul fatto che il reddito estero è stato tassato anche in Italia ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR e che il credito d'imposta è stato calcolato nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 165 TUIR. A confutazione dell'assunto dell'Ufficio relativo alla mancata restituzione dell'importo anticipato dal datore di lavoro, il contribuente deposita ulteriore documentazione, tra cui il cedolino paga del luglio 2021, dal quale risulta una trattenuta specifica corrispondente esattamente all'importo del credito d'imposta estero recuperato in dichiarazione, a dimostrazione dell'effettivo riversamento al sostituto d'imposta. Tale circostanza viene valorizzata come prova decisiva dell'avvenuta doppia imposizione e dell'effettivo sostenimento del carico fiscale in entrambi gli Stati.
La memoria illustrativa insiste infine sulla prevalenza delle norme convenzionali rispetto alla normativa interna e sull'obbligo dell'Italia di riconoscere il credito d'imposta per evitare la duplicazione dell'imposizione, concludendo per l'annullamento della cartella di pagamento e per il riconoscimento della spettanza del credito per le imposte pagate all'estero, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
Nella precedente udienza del 12 novembre 2025 l'Agenzia delle entrate chiedeva rinvio per potere analizzare la documentazione prodotta con la memoria sopra indicata e in vista dell'odierna udienza dava atto di avere provveduto ad effettuare lo sgravio in via di autotutela della cartella di pagamento impugnata, e, di conseguenza, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese
All'odiena udienza la parte ricorrente conveniva sulla richiesta di estinzione del procedimento, a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto sgravio totale della cartella impugnata e della conseguente condivisa richiesta di dichiarazione di estinzione del processo, con spese compensate non resta che provvedere come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez. 11, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Milano, 4 febbraio 2026 Il Giudice estensore Il Presidente Angelo Renna
OR Di NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
NN EL, LA
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3397/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250045918421000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Le parti concordemente è intervenuto accordo conciliativo e chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 06820250045918421000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 relativo al modello 730/2021, periodo d'imposta 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano ha disconosciuto il credito d'imposta per imposte pagate all'estero esposto dal contribuente nella dichiazione 2021 per l'importo di euro 6.289,00, iscrivendo a ruolo un maggior debito complessivo, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, pari a euro 9.116,46
Nel ricorso introduttivo il contribuente ricostruisce dettagliatamente la propria posizione fiscale, rappresentando di aver prestato nel corso del 2020 attività di lavoro dipendente in Polonia, in via continuativa ed esclusiva per oltre 183 giorni, alle dipendenze della società Società_1 S.p.A., in forza di un contratto di distacco internazionale infragruppo. Pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, il ricorrente espone di essere stato assoggettato a tassazione sia nello Stato della fonte, per effetto della normativa polacca, sia in Italia, quale Stato di residenza, con conseguente insorgenza di una situazione di doppia imposizione giuridica sul medesimo reddito di lavoro dipendente.
In tale contesto, il sig. Ricorrente_1 afferma di aver correttamente applicato l'art. 165 del TUIR, recuperando in dichiarazione il credito per le imposte pagate all'estero, calcolato nei limiti della quota di imposta italiana riferibile ai redditi prodotti in Polonia. A sostegno della legittimità della propria condotta, il ricorrente evidenzia di aver prodotto, già in sede di controllo formale, ampia documentazione comprovante sia l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero sia il versamento delle imposte in Polonia a titolo definitivo, incluse la dichiarazione dei redditi polacca, le ricevute di pagamento degli acconti e del saldo, nonché la certificazione dell'autorità fiscale estera. Nonostante ciò, l'Ufficio avrebbe ritenuto insufficiente la documentazione, disconoscendo il credito per asserita mancanza di prova della definitività dell'imposta estera e della reale incidenza del carico fiscale in capo al contribuente.
Il ricorrente censura quindi la cartella di pagamento deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 15
e 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Polonia, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 165 del TUIR, sostenendo che il mancato riconoscimento del credito d'imposta comporterebbe una indebita doppia tassazione del medesimo reddito, in contrasto con gli obblighi convenzionali e con i principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo pienamente legittima la cartella di pagamento impugnata. L'Ufficio ricostruisce l'iter del controllo formale, evidenziando che il disconoscimento del credito d'imposta non è dipeso dalla mera produzione di redditi all'estero, bensì dalla mancata prova che le imposte estere siano state sostenute in via definitiva dal contribuente e non anticipate dal datore di lavoro nell'ambito del contratto di distacco.
Secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie il meccanismo contrattuale prevedeva che una delle due imposizioni fosse, in sostanza, anticipata dal sostituto d'imposta a titolo di prestito, con successivo obbligo di restituzione da parte del lavoratore nel momento in cui quest'ultimo avesse fruito del credito d'imposta in dichiarazione. L'Ufficio rileva che non sarebbe stata fornita prova del riversamento al datore di lavoro dell'importo del credito utilizzato, elemento ritenuto essenziale per dimostrare l'effettiva doppia incisione fiscale in capo al contribuente. In assenza di tale dimostrazione,
l'Amministrazione sostiene che non risulterebbe integrato il presupposto della doppia imposizione e che, conseguentemente, il credito d'imposta non possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 165 TUIR. Viene inoltre esclusa qualsiasi violazione della Convenzione Italia-Polonia, in quanto, secondo l'Ufficio, mancherebbe la prova dell'imposta estera pagata a titolo definitivo dal soggetto che invoca il credito Con successiva memoria illustrativa ex art. 32 D.lgs. 546/1992, il contribuente replica diffusamente alle controdeduzioni dell'Ufficio, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiarendo ulteriormente i profili contestati. In particolare, la difesa del sig. Ricorrente_1 contesta la ricostruzione dell'Amministrazione in ordine alla presunta mancata “incisione” del contribuente, evidenziando come la documentazione già prodotta dimostri inequivocabilmente che le imposte polacche sono state liquidate e versate in via definitiva, come attestato sia dalla dichiarazione dei redditi estera sia dalla certificazione dell'autorità fiscale polacca.
La memoria pone inoltre l'accento sul fatto che il reddito estero è stato tassato anche in Italia ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR e che il credito d'imposta è stato calcolato nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 165 TUIR. A confutazione dell'assunto dell'Ufficio relativo alla mancata restituzione dell'importo anticipato dal datore di lavoro, il contribuente deposita ulteriore documentazione, tra cui il cedolino paga del luglio 2021, dal quale risulta una trattenuta specifica corrispondente esattamente all'importo del credito d'imposta estero recuperato in dichiarazione, a dimostrazione dell'effettivo riversamento al sostituto d'imposta. Tale circostanza viene valorizzata come prova decisiva dell'avvenuta doppia imposizione e dell'effettivo sostenimento del carico fiscale in entrambi gli Stati.
La memoria illustrativa insiste infine sulla prevalenza delle norme convenzionali rispetto alla normativa interna e sull'obbligo dell'Italia di riconoscere il credito d'imposta per evitare la duplicazione dell'imposizione, concludendo per l'annullamento della cartella di pagamento e per il riconoscimento della spettanza del credito per le imposte pagate all'estero, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
Nella precedente udienza del 12 novembre 2025 l'Agenzia delle entrate chiedeva rinvio per potere analizzare la documentazione prodotta con la memoria sopra indicata e in vista dell'odierna udienza dava atto di avere provveduto ad effettuare lo sgravio in via di autotutela della cartella di pagamento impugnata, e, di conseguenza, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese
All'odiena udienza la parte ricorrente conveniva sulla richiesta di estinzione del procedimento, a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto sgravio totale della cartella impugnata e della conseguente condivisa richiesta di dichiarazione di estinzione del processo, con spese compensate non resta che provvedere come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez. 11, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Milano, 4 febbraio 2026 Il Giudice estensore Il Presidente Angelo Renna
OR Di NO