TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 872
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per acritica adesione ai pareri tecnici

    Il Collegio ha ritenuto la censura infondata, poiché la normativa prevede che la Commissione Tecnica predisponga lo schema di provvedimento di VIA, che viene poi adottato dal Direttore Generale del MASE, e non sono previsti indici normativi per un'ulteriore valutazione in caso di rigetto.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale per mancata comunicazione delle carenze

    La doglianza è infondata in quanto l'art. 6, comma 10-bis, D. Lgs. n. 152/2006 esclude l'applicazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 per i procedimenti di VIA relativi a impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW. Inoltre, la ricorrente è stata destinataria di richieste di integrazione documentale.

  • Rigettato
    Contestazione delle motivazioni relative al rischio idrogeologico

    Il Collegio non ha esaminato specificamente questa censura in quanto ha ritenuto che altri profili fossero sufficienti a sostenere il diniego. Tuttavia, il parere della Commissione Tecnica evidenziava l'incompatibilità del progetto con i criteri di sicurezza a causa della sua collocazione in una cassa di laminazione.

  • Rigettato
    Contestazione delle motivazioni relative alla vicinanza alla Via Francigena e all'assenza di misure di mitigazione visiva

    Il Collegio non ha esaminato specificamente questa censura in quanto ha ritenuto che altri profili fossero sufficienti a sostenere il diniego. Tuttavia, il parere della Soprintendenza Speciale ha ritenuto inadeguate le misure di mitigazione proposte.

  • Rigettato
    Contestazione delle motivazioni relative all'idoneità dell'area e all'incompatibilità paesaggistica

    Il Collegio ha ritenuto che le motivazioni del parere della Soprintendenza Speciale, relative all'elevato impatto paesaggistico e all'inadeguatezza delle misure di mitigazione, fossero sufficienti a sostenere il diniego e non fossero state specificamente contestate dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per vicinanza al sito Natura 2000 MO NE

    Il Collegio ha ritenuto questo motivo autonomo e sufficiente a sostenere il parere negativo, evidenziando che la mancata esecuzione della VIncA preclude la verifica di impatti negativi sull'integrità del sito Natura 2000.

  • Rigettato
    Elevato impatto paesaggistico e inadeguatezza delle misure di mitigazione

    Il Collegio ha ritenuto queste motivazioni sufficienti a reggere il parere della Soprintendenza Speciale e non specificamente contestate dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 872
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 872
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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