Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00872/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2025, proposto da
CE AN s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mileto Mario Giuliani, Riccardo Narducci, Giulia Ostan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
di: Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n.444 del 5 dicembre 2024, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR –, recante “giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, per il Progetto di un impianto agrofotovoltaico, della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Colle di Val d'EL (SI)”, notificato alla ricorrente in data 6 dicembre 2024;
- del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 482 del 14 novembre 2024 in relazione al suddetto progetto;
- del parere negativo espresso dal Ministero della Culture prot. 3791-P del 1° febbraio 2024;
- del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo prot. n. 31883 del 20 novembre 2023;
- dei contributi resi dalla D.G. ABAP e, in particolare, del parere prot. n. 6794-I del 12 dicembre 2022 del Servizio III e del parere prot. n. 1755 del 16 gennaio 2024 del Servizio, tutti integralmente richiamati nel parere negativo del MIC di cui al prot. n. 3791-P del 1° febbraio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. EA CC e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1) La società ricorrente, CE AN s.r.l., si duole del decreto n.444 del 5 dicembre 2024, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, “MASE”), Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura (di seguito, “MIC”), Soprintendenza Speciale per il PNRR, recante “ giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, per il Progetto di un impianto agrofotovoltaico, della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Colle di Val d’EL (SI) ”, notificatole in data 6 dicembre 2024 (doc. 1 ricorrente), nonché degli atti presupposti, tra i quali:
- a) il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (di seguito, solo “Commissione Tecnica”) n. 482 del 14 novembre 2024 in relazione al suddetto progetto (doc. 2 ricorrente);
- b) il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il MIC (di seguito, solo “Soprintendenza Speciale”), prot. 3791-P del 1° febbraio 2024 (doc. 3 ricorrente) e i pareri endoprocedimentali ivi richiamati.
2) Si sono costituiti in giudizio il MASE e il MIC, che hanno depositato, tra l’altro, le relazioni difensive della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE prot. n. 230473 del 4.12.2025 e della Commissione Tecnica (v. deposito erariale del 9 marzo 2026).
3) All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Il Decreto del MASE, reso di concerto col MIC, è motivato nel senso che:
“ CONSIDERATO che il progetto è inserito nell’Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006 al punto 2) “Installazioni relative a: […] impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” e nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006 “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Colle di Val d'EL ed interessa una superficie totale di 17,5772 ettari, di cui 13,48 ettari effettivamente utilizzati per l'installazione dell'impianto fotovoltaico. La potenza nominale dell'impianto è pari a 13.977,60 kWp, con potenza in immissione pari a 12.000 kW. L'impianto è strutturato in due sottocampi, denominati SC1 e SC2, ciascuno con una connessione indipendente alla rete elettrica. La connessione alla rete nazionale (RTN) avviene in Media Tensione a 15 kV, con un allaccio in entra-esci sulla linea MT esistente denominata "Monteriggioni";
CONSIDERATO che l’area di progetto è distante 1,4 km dall’area ZSC IT5190003 “MO NE” e gli impatti potrebbero interferire con tale area;
CONSIDERATO che il Proponente non ha presentato lo Studio di incidenza, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 152/2006;
PRESO ATTO che, come si evince dall’allegato parere, la Commissione Tecnica PNRR PNIEC sulla base dell’istruttoria condotta, ha ritenuto che “la mancata esecuzione della VIncA rappresenta un elemento determinante per valutare la non fattibilità del progetto, dal momento che senza tale analisi non è possibile escludere con certezza impatti negativi sui valori ambientali e paesaggistici tutelati. La Commissione, inoltre, evidenzia che con questa carenza il Proponente non ha messo in luce gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 ‘MO NE’ (ZSC IT5190003) rispetto a cui verificare le possibili incidenze dell’intervento, tali da non pregiudicare l’integrità del sito a seguito della realizzazione dell’impianto in oggetto”;
ACQUISITO il Parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 482 del 14 novembre 2024, acquisito al prot. n. 212058/MASE del 19 novembre 2024;
ACQUISITO il Parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. 3791-P del 01 febbraio 2024, assunto in pari data al prot. n.19016/MASE;
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:
1. parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 482 del 14 novembre 2024, costituito da n. 42 (quarantadue) pagine;
2. parere negativo del Ministero della Cultura prot. 3791-P del 01 febbraio 2024, costituito da n. 16 (sedici) pagine;
[…] CR […] È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, per il “Progetto di un impianto agrofotovoltaico, della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Colle di Val d’EL (SI) ”.
5) Il presupposto parere negativo della Commissione Tecnica, n. 482 del 14 novembre 2024, reca le seguenti valutazioni finali (v. pagg. 40-42):
“ VALUTATO in conclusione quanto segue.
− Il progetto presentato è relativo alla realizzazione di un impianto agrofotovoltaico, della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Colle di Val d'EL in Provincia di Siena, IO SC.
- L'istruttoria è stata esperita sulla base di tutta la documentazione presentata in sede di istanza, dalla CE AN S.r.l. (di seguito Proponente), con nota del 10/11/2021, acquisita dalla Divisione V della Direzione generale valutazioni ambientali del MASE con prot. MATTM/139947 in data 14/12/2021, nonché sulla scorta di quella integrativa trasmessa dal Proponente in riscontro alla richiesta di integrazioni della IO SC (prot. MiTE/112983 del 16/09/2022) e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (prot. MIC_SS-PNRR/0006910-P del 14/12/2022; prot. MiTE/157241 del 14/12/2022).
- In riferimento alla componente ambientale acque superficiali e sotterranee, l'area proposta per l’impianto agrivoltaico a Colle Val d’EL presenta vincoli idraulici e idrologici che la rendono inadatta a tale destinazione. Situata all'interno di una cassa di laminazione del Torrente Scarna, censita nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, l’area è destinata a contenere le acque di piena e a ridurre il rischio di inondazioni verso valle. Il D.Lgs. 49/2010, che recepisce la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, e il PGRA impongono restrizioni su interventi in zone a rischio idraulico elevato, vietando attività che aumentino la vulnerabilità idraulica e mettano in pericolo persone o strutture. Il Piano Strutturale del Comune di Colle Val d'EL (DCC n. 21 del 10/03/2022) conferma l’elevato rischio idraulico dell’area, soggetta a frequenti allagamenti in caso di piena, in tutti e tre gli scenari considerati (ordinario, medio e eccezionale). Il Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) integra il principio di precauzione, richiedendo misure preventive per proteggere ambiente e salute. L’art. 3-ter guida l’azione ambientale con i principi di prevenzione e precauzione, mentre l’art. 301 prescrive misure precauzionali anche in mancanza di certezza scientifica per prevenire danni gravi. L’art. 53 richiama la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la sicurezza delle aree a rischio; l’art. 58 impone valutazioni per evitare nuovi rischi in aree a rischio idraulico, e l’art. 65 vincola gli interventi al rispetto del Piano di bacino. Pertanto, la Commissione valuta il progetto incompatibile con i criteri di sicurezza, generando nuove criticità in un’area di laminazione vincolata dal PGRA e dal Piano di bacino. L'installazione dell’impianto, con pannelli e recinzioni fisse, rappresenta un potenziale ostacolo al deflusso in caso di piena, riducendo l'efficacia della cassa di laminazione e aumentando il rischio di accumulo e deviazioni pericolose delle acque. Tali criticità sono incompatibili con i criteri di sicurezza previsti dalle normative. In sintesi, il progetto risulta inappropriato per l'area designata a causa delle sue caratteristiche idrauliche, della vulnerabilità idrologica e delle restrizioni normative imposte dal PGRA, dal D.Lgs. 49/2010, e dal D.Lgs. 152/2006.
- In riferimento alla componente Biodiversità, la Commissione ritiene non realizzabile il progetto dell’impianto agrivoltaico proposto nel Comune di Colle Val d'EL, in quanto situato a soli 1,4 km dal sito Natura 2000 MO NE (ZSC IT5190003). Tale vicinanza non garantisce un'adeguata protezione degli habitat e delle specie vulnerabili presenti, come richiesto dalle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, recepite dalla normativa nazionale, che impongono una tutela rigorosa delle zone di conservazione speciale (ZSC) e delle aree di protezione speciale (ZPS). Inoltre, la IO SC, tramite il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR), stabilisce che gli impianti energetici devono mantenere una distanza minima dai siti Natura 2000 per evitare impatti negativi. Per interventi come quello proposto, che possono incidere sensibilmente sull'ambiente circostante, è obbligatoria, da parte del Proponente, una Valutazione d'Incidenza Ambientale (VIncA), la quale risulta assente in questo caso. Tale valutazione è fondamentale per analizzare possibili effetti come la perdita di habitat, il disturbo della fauna e la compromissione del paesaggio. Senza la VIncA, non è possibile escludere con certezza impatti negativi e non mitigabili sul sito Natura 2000, condizione essenziale per garantire la compatibilità ambientale. La Commissione sottolinea inoltre che il Proponente non ha fornito un'adeguata documentazione che analizzi il progetto in relazione agli obiettivi di conservazione della MO NE (ZSC IT5190003). Questa carenza documentale non permette di escludere incidenze significative, e, pertanto, la Commissione si esprime negativamente sulla compatibilità ambientale del progetto.
- Inoltre, in considerazione della mancanza della Valutazione di Incidenza del progetto di impianto solare agrivoltaico proposto nel comune di Colle Val d'EL posto a soli 1,4 km dal sito Natura 2000 MO NE (ZSC IT5190003), la Commissione ritiene tale distanza insufficiente a garantire la tutela degli habitat e delle specie protette presenti nel sito senza una accurata indagine preventiva per le seguenti motivazioni. Le normative di riferimento, in particolare la Direttiva Habitat 92/43/CEE e la Direttiva Uccelli 2009/147/CE, recepite in Italia tramite il D.P.R. 357/1997 e successivi aggiornamenti, stabiliscono la necessità di tutelare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), preservandone l’integrità ecologica. In base a tali norme, ogni intervento che possa avere incidenze significative su habitat o specie di interesse comunitario deve essere preventivamente sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), per garantire che non ne risulti compromessa la biodiversità. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della IO SC, nonché le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), richiedono che progetti di impianti energetici rispettino criteri di localizzazione e precauzioni speciali in prossimità di siti Natura 2000. Tali prescrizioni sono volte a minimizzare gli impatti ambientali diretti e indiretti che potrebbero alterare habitat protetti e disturbare le specie vulnerabili. Nel caso specifico, l'assenza di una documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale da parte del Proponente rappresenta un'inadempienza rilevante. La VIncA deve valutare, in relazione agli obiettivi di conservazione del sito MO NE (ZSC IT5190003), la compatibilità del progetto. Tale considerazione unita all’impossibilità di costruire una mitigazione paesaggistica con finalità di corridoio ecologico sul fronte ovest dell’impianto, ovvero sul versante del Torrente Scarna, costituisce un’ulteriore criticità nella realizzazione del progetto. Il D.P.R. 357/1997, all’art. 5, sancisce l’obbligo di sottoporre a VIncA qualsiasi intervento in grado di produrre incidenze significative su un sito Natura 2000, indipendentemente dalla distanza, qualora esista un rischio per l’integrità dell’area. La mancata esecuzione di tale analisi preclude ogni possibilità di verificare se l’impianto possa influire sugli obiettivi di conservazione del sito e impedisce alla Commissione di escludere con ragionevole certezza l’assenza di impatti negativi sull’integrità del sito.
- In riferimento alla componente paesaggio, la Commissione ritiene che il progetto per l’impianto agrivoltaico previsto nel Comune di Colle Val d'EL, non possegga le caratteristiche necessarie per ottenere la compatibilità paesaggistica. Questo giudizio negativo deriva principalmente dalla vicinanza del sito alla storica Via Francigena, tutelata dal D.M. 06/02/1976, e dalla mancanza di misure di mitigazione visiva adeguate. Il proponente, in ottemperanza alla Legge Regionale SC 41/2018 (art. 13, c. 4, lett. d), ha previsto una serie di recinzioni protettive per mitigare i rischi idraulici, poiché l'area si trova in una zona di espansione del Torrente Scarna, con necessità di garantire il libero deflusso delle acque in caso di piena. Tuttavia, tali recinzioni, necessarie per proteggere l’impianto dall’impatto di materiali trasportati dall’acqua, risultano visivamente invasive. La Via Francigena, posta a soli 40 m di distanza dall’area, è vincolata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004, art. 136), che impone la tutela delle aree di rilevanza storica, culturale e paesaggistica. In base al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR), è necessario preservare l'integrità visiva dei percorsi storici, e gli interventi con potenziale impatto visivo, come gli impianti di produzione energetica, devono essere accompagnati da idonee misure di mitigazione, in questo caso assenti per esigenze idrauliche. L’assenza di barriere naturali sul lato ovest dell’impianto, necessaria per consentire il libero deflusso delle acque, lascia l’area fotovoltaica completamente esposta alla vista, con un impatto visivo rilevante e potenzialmente negativo per i fruitori della Via Francigena e per l’integrità paesaggistica del sito. La mancanza di opere di mitigazione naturale aggrava ulteriormente il contrasto tra l’impianto e il contesto, introducendo elementi strutturali e visivi non compatibili con il paesaggio. Inoltre, il D.Lgs. 152/2006, nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), impone un’analisi preventiva degli effetti che un progetto può avere sul paesaggio e sull'ambiente. Gli artt. 5 e 6 del Decreto richiedono una VIA approfondita per impianti come questo, situati in aree sensibili e in prossimità di beni tutelati. La VIA deve considerare l’impatto del progetto sul contesto paesaggistico e idraulico, valutando l’adeguatezza delle misure di mitigazione. In questo caso, la necessità di recinzioni multiple per garantire la sicurezza idraulica introduce un effetto visivo di barriera, particolarmente visibile dall'adiacente Via Francigena e in contrasto con i principi di tutela paesaggistica stabiliti dal D.M. 06.02.1976.
- In riferimento alle altre componenti ambientali prese in considerazione nel SIA, ed alle caratteristiche di quest’ultimo, la complessiva documentazione progettuale allegata all’istanza (unitamente alla documentazione integrativa), presenta alcune carenze anche se non sostanziali.
- Risulta assente l’elaborato relativo al Piano di monitoraggio ambientale né la totale assenza di detto documento può essere surrogata in alcun modo da accenni a possibili attività di monitoraggio riportati nel SIA, senza avere però univocamente specificato né l’ubicazione dei punti di monitoraggio delle componenti, né la durata e la frequenza delle attività di monitoraggio previste.
RITENUTO, in conclusione, che le gravi incompatibilità degli impatti emersi in fase istruttoria sulla componente idrogeologica, sulla componente biodiversità, sulla componente paesaggio nonché l’assenza di alcuni elaborati fondamentali per l’espressione del parere, fra cui la valutazione di incidenza per la presenza del Sito Natura 2000 MO NE (ZSC IT5190003), non siano superabili con la previsione di un quadro prescrittivo che possa limitare gli effetti ambientali significativi e negativi o che possa rinviare alla progettazione esecutiva le molteplici incompletezze informative circa taluni profili progettuali e di analisi degli impatti ”.
6) Il presupposto parere negativo della Soprintendenza Speciale, prot. n. 3791 del 1° febbraio 2024, argomenta nei termini che seguono (v. pagg. 7-10, 13, 15):
“ CONSIDERATO che l’intervento si pone in località Casino di Scarna nel Comune di Colle Val d’EL, a confine con il Comune di Monteriggioni, in una zona di pianura agricola produttiva nelle Vicinanze della SP541 e riguarda la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico e delle opere di connessione alla rete di potenza di picco 14.448,72 kW e potenza in immissione pari a 12.000,00 kW; L’area è accessibile direttamente dalla Strada Provinciale 541, inserendosi nella Strada Comunale Ponelle che fiancheggia l’area dell’impianto fotovoltaico;
CONSIDERATO che l’impianto in oggetto prevede l’installazione di n. 19.968 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza unitaria di una potenza nominale complessiva di 13.997,60 Kw, su un terreno mediamente pianeggiante di estensione totale pari a 17,5772 ettari, e che l’area oggetto dell’intervento ha destinazione agricola a prevalenza di seminativi e pascoli;
CONSIDERATO che dalla analisi della situazione vincolistica dell’area di intervento si evince che:
Beni AE […]
c – l’area è soggetta a disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR n.37/2015: PIT/PPR: quadro cartografico, ambito di paesaggio n. 9 – Val d’EL;
d – in area contigua, e precisamente a 40m dal punto più meridionale dell’impianto in progetto, si evidenzia la presenza della “Zona del versante ovest MO senese in comune di Monteriggioni”, area sottoposta a vincolo ai sensi della Parte III, art. 136 D.Lgs. 42/2004, con D.M. del 06/02/1976 - G.U.67/1976;
[…] CONSIDERATO che tra le motivazioni alla base della dichiarazione di notevole interesse pubblico della Zona del versante ovest MO senese in comune di Monteriggioni, con D.M.06/02/1976 G.U.67-1976, adiacente all’area progetto, si evidenzia come l’area rappresenti “...un comprensorio collinare suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali quanto mai rilevanti. Il verde dei boschi appare sostanzialmente incontaminato nei profili armoniosi dei giochi collinari, che, nelle alture e nei fondo valle, includono complessi monumentali anche medioevali e architetture spontanee di altissimo valore ambientale, determinando infiniti quadri naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico (…). Eccezionale valore paesistico della viabilità principale e secondaria per la percezione visiva degli assetti figurativi che contraddistinguono l’area di vincolo. Un sistema viario di grande valore, dove si possono ancora rilevare ampi tratti stradali con sistemazioni di muri a secco, compresi sentieri con resti di antichi selciati. Da segnalare l’antica direttrice della Via Francigena che attraversa l’area di vincolo e la strada provinciale di Montemaggio N°101, individuata dal PTC come tracciato di “interesse paesistico europeo”;
CONSIDERATO che la via Francigena menzionata nel suddetto decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico lambisce l’area di intervento a sud, a 140 metri di distanza dal suo punto più meridionale;
CONSIDERATO che il 60% della superficie totale disponibile (10,60 su 17,58 ettari) è inclusa nel buffer di 500 metri dall’area denominata “Zona del versante ovest MO senese in comune di Monteriggioni”, sottoposta a vincolo ai sensi della parte III, art. 136 D.Lgs. 42/2004, con D.M.06/02/1976 - G.U.67/1976, area che dunque risulta esclusa dalle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2010, così come modificato con l’art. 47 co.1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023, n.41 ;
[…] CONSIDERATO che dalla verifica della coerenza dell’intervento in oggetto con i contenuti del PIT/PPR, con riferimento ai diversi morfotipi delle invarianti strutturali che costituiscono il paesaggio, si rilevano i seguenti aspetti problematici:
1) Il morfotipo della Prima Invariante Strutturale - I caratteri idro-geomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici –, che sarà interessato, è quello del Fondovalle (FON), Forme: Piane di fondovalle, che presenta suoli poco evoluti, generalmente calcarei, profondi, spesso con limitato drenaggio.
2) Per quanto riguarda la Seconda Invariante Strutturale - I caratteri ecosistemici del paesaggio -, l’intera area del progetto ricade all’interno della rete degli ecosistemi agropastorali, matrice agroecosistemica di pianura. Complessivamente, tutto il paesaggio agricolo della porzione meridionale dell’ambito, situato a sud di Colle Val d’EL e a comprendere anche le aree agricole di pianura lungo il UM EL (matrice agroecosistemica di pianura), costituiscono una vasta area HNVF (High Nature Value Farmland), di alto valore naturalistico e paesaggistico.
Tra le aree critiche per la funzionalità della rete ecologica è stata individuata nel PIT-PPR la Pianura alluvionale del UM EL (PIT-PPR, Scheda d’Ambito di Paesaggio 09, Val d’EL, pag. 31).
3) In merito alla Terza Invariante strutturale - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi -, inquadra l’area nel Morfotipo insediativo 5.4 (in realtà il SIA riporta il Morfotipo n. 4 riferito ad una zona estranea all’ambito) sistema a pettine della villa/fattoria del versante orientale del bacino dell’EL, elemento generatore di vari sistemi insediativi, insieme alla viabilità storica di collegamento tra i nuclei urbani storici, collocati in posizione elevata rispetto alla piana alluvionale. In tal senso si evidenzia inoltre come a sud del sito prescelto per l’impianto fotovoltaico passi il percorso escursionistico della via Francigena, che percorre tratti di viabilità campestre; la tappa n.32, da San Gimignano a Monteriggioni, è tra le più significative e conosciute del cammino storico, per apprezzare il paesaggio circostante, caratterizzato da borghi, edifici rurali e paesaggi rurali.
4) Per quanto riguarda la Quarta Invariante strutturale – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali –, l’area in oggetto è caratterizzata dal morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle. Il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia, esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio […].
[…] RICHIAMATE le invarianti strutturali riferite alla scheda d’ambito di paesaggio n. 9 – Val d’EL, Disciplina del PIT PPR e, in particolare, la quarta invariante strutturale del PIT-PPR, “i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali”, e considerato che l’intervento interessa il “Morfotipo 06: morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle”, di cui si evidenziano i seguenti valori e criticità: il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia, esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio;
CONSIDERATO che per quanto sopra evidenziato si ritiene che l’impianto in progetto presenti un elevato impatto paesaggistico, ritenendosi in contrasto con il PIT/PPR sia a livello di Scheda d’Ambito che a livello di Invarianti Strutturali, per l’eccessiva dimensione areale dell’impianto, per l’alterazione del carattere dominante del paesaggio rurale all’interno di un nodo degli agroecosistemi, definito soprattutto da Seconda e Quarta Invariante strutturale, per la percezione visiva che inciderebbe in modo incisivo sul paesaggio, per la durata di tale trasformazione che supera una generazione, per il cambio di destinazione di uso del suolo ed un aumento di artificializzazione di un’area agricola di pregio;
VISTO l’art. 145 comma 3 del Lgs. 42/2004, secondo il quale “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico…”;
[…] CONSIDERATO che le opere di mitigazione lungo il perimetro dell’area consistono nell’impianto di ulivi con specifica funzione di schermo alla visibilità delle strutture e la messa a dimora di specie arbustive lungo la fascia perimetrale esterna, e che tale sistema si configura come elemento fortemente artificiale non integrato con il contesto rurale circostante risultando elemento incongruo, per il suo rigore geometrico, rispetto al paesaggio agrario delle aree limitrofe e dunque insufficiente a garantire lo scopo prefissato della mitigazione;
RICHIAMATO il principio di “identità del paesaggio come territorio percepito” espresso nella Convezione Europea del Paesaggio (20.10.2000 e ratificata con L. n. 14 del 9.1.2006);
[…] CONSIDERATA la prossimità dell’impianto alla via Francigena che lambisce a sud l’area progetto in una delle sue tappe, la n.32 da San Gimignano a Monteriggioni, più suggestive, e l’estrema vicinanza (40 m) alla “Zona del versante ovest MO senese in comune di Monteriggioni”, area tutelata con dichiarazione di interesse pubblico dal D.M. 06.02/1976;
CONSIDERATO che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. n.1755 del 16.01.2024 si è espresso nei seguenti termini in merito alla tutela archeologica; “In riferimento all’oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue. Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza; Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Si ritiene l’intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione – già richiesta dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 27301 del 24.10.2022, recepita dalla Soprintendenza Speciale nella richiesta di integrazioni prot. n. 6910 del 14.12.2022 – è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti”.
7) Così riepilogati gli atti impugnati, può procedersi, di seguito, allo scrutinio delle censure proposte.
8) Col primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità del decreto impugnato perché il MASE si sarebbe limitato a prendere acriticamente atto dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica e dal MIC, senza operare un’autonoma valutazione.
8.1) La censura è infondata perché l’art. 25, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/20026, prevede che la Commissione Tecnica predisponga lo schema di provvedimento di VIA, che poi va adottato, nei successivi trenta giorni, dal competente Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del competente Direttore Generale del Ministero della Cultura entro il termine di venti giorni. È evidente che la norma, concepita per il caso di accoglimento dell’istanza di VIA, rimette la predisposizione dello schema di provvedimento alla Commissione Tecnica, che è organo tecnico appositamente istituito a tal fine, ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006. Specularmente, per il caso di rigetto (che è quello che rileva nel caso di specie), non emergono indici normativi che consentano una ulteriore valutazione in capo al MASE.
10) Il secondo motivo di ricorso è articolato in diverse doglianze.
10.1) Con una prima doglianza si contesta, in linea generale, che le carenze sulle quali si fonda il diniego non sono mai state rappresentate alla ricorrente, perciò è stato violato il contraddittorio procedimentale.
10.2) Tale doglianza è infondata, perché ai sensi dell’art. 6, comma 10-bis, D. Lgs. n. 152/2006, l’art. 10-bis L. n. 241/1990 non si applica ai “ procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo …” e il progetto della ricorrente ricade nella previsione del comma 7, lett. “a” del cit. art. 6, ove si fa riferimento, tra gli altri, ai progetti contemplati nell’allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, tra i quali, al punto 2, si annoverano gli “ impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”, come del resto emerge pacificamente dal decreto impugnato. Inoltre, il MASE, nella propria relazione difensiva, ha evidenziato che la ricorrente è stata più volte destinataria di richieste di integrare la propria istanza (v. all. 4, 5, 6 e 7 deposito erariale del 9 marzo 2026).
10.3) Nei successivi paragrafi del secondo motivo di ricorso si censurano i singoli aspetti sui quali si fonda il parere negativo della Commissione Tecnica.
11) Del pari, col terzo motivo di ricorso, si censurano i singoli aspetti sui quali si fonda il parere negativo della Soprintendenza Speciale.
12) Ebbene, per quanto riguarda il parere della Commissione Tecnica:
- a) con specifico riferimento alla ragione ostativa, individuata dalla Commissione Tecnica, della collocazione del progetto all’interno di una cassa di laminazione delle piene del torrente Scarna, si deduce che non si sarebbe tenuto conto delle modifiche che la ricorrente, in corso di procedimento, ha apportato al progetto proprio per migliorarne la compatibilità con l’area interessata, come sarebbe confermato dal fatto che il Genio Civile Valdarno Superiore e il Settore VIA regionale hanno affermato che gli aspetti sollevati intorno al rischio di alluvione sono stati sufficientemente approfonditi (v. pag. 17 di doc. 9 ricorrente);
- b) inoltre, si deduce che in tale area è comunque consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- c) con riferimento alla incompatibilità del progetto per la vicinanza alla via Francigena e per l’assenza di misure di mitigazione visiva adeguata, si deduce che è stata ignorata la documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale emergerebbe che solo per 400 metri su 2.900 metri potrebbe risultare la percezione visiva dell’impianto;
- d) inoltre, si deduce che la IO SC si è espressa favorevolmente sull’aspetto paesaggistico in corso di procedimento.
13) Quanto al parere della Soprintendenza Speciale:
- a) con riferimento al fatto che l’area di progetto non sarebbe inclusa nelle aree idonee ex lege , si deduce che ciò non può essere di per sé ostativo, dovendosi riscontrare in concreto la non idoneità;
- b) con riferimento alla ritenuta incompatibilità paesaggistica, si deduce che le prescrizioni discendenti dalla pianificazione paesaggistica non hanno valore cogente, non possono essere considerate ex se sufficienti a motivare un diniego di compatibilità ambientale del Progetto e devono essere opportunamente valutate in relazione alla specifica proposta progettuale;
- c) inoltre, non sono state prese in considerazione le modifiche progettuali apportate nel corso del procedimento, come emerge dal confronto tra le determinazioni assunte dal MIC, motivate in maniera ciclostilata e priva di aderenza alla concreta proposta formulata dalla ricorrente, e le osservazioni della IO SC – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia, di cui al parere acquisito al prot. MASE n. 24172 dell’8 febbraio 2024 (cfr. doc. 9 ricorrente), ove si è ritenuto che gli impatti risultano sostenibili e compatibili con il contesto di paesaggio;
- d) con riferimento alla carenza del requisito “C” delle Linee Guida di cui al D.M. 22 giugno 2022, citato dal Ministero della Cultura, si deduce che esso attiene a una specifica categoria ( species del più ampio genus “impianto agrivoltaico”), che è quella degli “impianti agrivoltaici avanzati” ma non è detto che essa debba attenere a tutti gli impianti agrivoltaici;
- e) perciò, non è revocabile in dubbio la qualifica del Progetto come agrivoltaico, com’è del resto confermato dal parere dell’AT di cui alla nota prot. 12580 del 10 gennaio 2024, menzionato nel contributo reso dalla IO SC (doc. 9 ricorrente), laddove si evidenzia che gli elaborati trasmessi dimostrano la sussistenza del requisito A, la potenzialità del rispetto del requisito B e l’impegno al rispetto del requisito D.2., che, ai sensi delle citate Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, sono sufficienti a definire un impianto come agrivoltaico;
- f) inoltre, con riferimento al presunto mutamento di destinazione d’uso del suolo agricolo dell’area interessata dal progetto, il fatto che l’impianto sia configurato in modalità agrivoltaica rende il medesimo pienamente compatibile con i valori agricoli dell’area.
14) Osserva il Collegio che i due suddetti pareri si articolano in molteplici profili, tra loro autonomi, ragion per cui è sufficiente che almeno uno di essi sia in grado di sostenere validamente il diniego impugnato.
15) Ebbene, con riferimento al parere della Commissione Tecnica, va rilevato che esso, a prescindere da quanto dedotto da parte ricorrente, poggia autonomamente sulla seguente valutazione, che non è oggetto di censure della ricorrente:
“- In riferimento alla componente Biodiversità, la Commissione ritiene non realizzabile il progetto dell’impianto agrivoltaico proposto nel Comune di Colle Val d'EL, in quanto situato a soli 1,4 km dal sito Natura 2000 MO NE (ZSC IT5190003). Tale vicinanza non garantisce un'adeguata protezione degli habitat e delle specie vulnerabili presenti, come richiesto dalle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, recepite dalla normativa nazionale, che impongono una tutela rigorosa delle zone di conservazione speciale (ZSC) e delle aree di protezione speciale (ZPS). Inoltre, la IO SC, tramite il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR), stabilisce che gli impianti energetici devono mantenere una distanza minima dai siti Natura 2000 per evitare impatti negativi. Per interventi come quello proposto, che possono incidere sensibilmente sull'ambiente circostante, è obbligatoria, da parte del Proponente, una Valutazione d'Incidenza Ambientale (VIncA), la quale risulta assente in questo caso. Tale valutazione è fondamentale per analizzare possibili effetti come la perdita di habitat, il disturbo della fauna e la compromissione del paesaggio. Senza la VIncA, non è possibile escludere con certezza impatti negativi e non mitigabili sul sito Natura 2000, condizione essenziale per garantire la compatibilità ambientale. La Commissione sottolinea inoltre che il Proponente non ha fornito un'adeguata documentazione che analizzi il progetto in relazione agli obiettivi di conservazione della MO NE (ZSC IT5190003). Questa carenza documentale non permette di escludere incidenze significative, e, pertanto, la Commissione si esprime negativamente sulla compatibilità ambientale del progetto.
- Inoltre, in considerazione della mancanza della Valutazione di Incidenza del progetto di impianto solare agrivoltaico proposto nel comune di Colle Val d'EL posto a soli 1,4 km dal sito Natura 2000 MO NE (ZSC IT5190003), la Commissione ritiene tale distanza insufficiente a garantire la tutela degli habitat e delle specie protette presenti nel sito senza una accurata indagine preventiva per le seguenti motivazioni. Le normative di riferimento, in particolare la Direttiva Habitat 92/43/CEE e la Direttiva Uccelli 2009/147/CE, recepite in Italia tramite il D.P.R. 357/1997 e successivi aggiornamenti, stabiliscono la necessità di tutelare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), preservandone l’integrità ecologica. In base a tali norme, ogni intervento che possa avere incidenze significative su habitat o specie di interesse comunitario deve essere preventivamente sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), per garantire che non ne risulti compromessa la biodiversità. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della IO SC, nonché le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), richiedono che progetti di impianti energetici rispettino criteri di localizzazione e precauzioni speciali in prossimità di siti Natura 2000. Tali prescrizioni sono volte a minimizzare gli impatti ambientali diretti e indiretti che potrebbero alterare habitat protetti e disturbare le specie vulnerabili. Nel caso specifico, l'assenza di una documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale da parte del Proponente rappresenta un'inadempienza rilevante. La VIncA deve valutare, in relazione agli obiettivi di conservazione del sito MO NE (ZSC IT5190003), la compatibilità del progetto. Tale considerazione, unita all’impossibilità di costruire una mitigazione paesaggistica con finalità di corridoio ecologico sul fronte ovest dell’impianto, ovvero sul versante del Torrente Scarna, costituisce un’ulteriore criticità nella realizzazione del progetto. Il D.P.R. 357/1997, all’art. 5, sancisce l’obbligo di sottoporre a VIncA qualsiasi intervento in grado di produrre incidenze significative su un sito Natura 2000, indipendentemente dalla distanza, qualora esista un rischio per l’integrità dell’area. La mancata esecuzione di tale analisi preclude ogni possibilità di verificare se l’impianto possa influire sugli obiettivi di conservazione del sito e impedisce alla Commissione di escludere con ragionevole certezza l’assenza di impatti negativi sull’integrità del sito”.
16) Quanto al parere della Soprintendenza Speciale, deve rilevarsi che tale organo, lungi dal considerare aprioristicamente non idonea l’area di localizzazione dell’impianto – come invece dedotto dalla ricorrente –, si è diffuso in una attenta analisi del progetto, nell’ambito del segmento di procedimento che gli competeva. Al riguardo, non può dirsi, come invece preteso da parte ricorrente, che la Soprintendenza Speciale abbia considerato di per sé ostative le prescrizioni paesaggistiche di riferimento e che abbia ignorato le misure di mitigazione proposte dalla ricorrente. Dal parere risulta infatti che la Soprintendenza Speciale, nel fare applicazione di tali prescrizioni, abbia ritenuto non congrue le misure indicate dalla ricorrente. In via di estrema sintesi, basti rilevare che la Soprintendenza Speciale, dopo aver riepilogato le Invarianti strutturali rilevanti del PIT/PPR (v. pag. 10 del parere), ha (v. pag. 13 del parere):
- a) ritenuto che “ l’impianto in progetto presenti un elevato impatto paesaggistico, ritenendosi in contrasto con il PIT/PPR sia a livello di Scheda d’Ambito che a livello di Invarianti Strutturali, per l’eccessiva dimensione areale dell’impianto, per l’alterazione, del carattere dominante del paesaggio rurale all’interno di un nodo degli agroecosistemi, definito soprattutto da Seconda e Quarta Invariante strutturale, per la percezione visiva che inciderebbe in modo incisivo sul paesaggio, per la durata di tale trasformazione che supera una generazione….” ;
- b) conseguentemente ritenuto non adeguate le opere di mitigazione lungo il perimetro dell’area, perché consistenti “ nell’impianto di ulivi con specifica funzione di schermo alla visibilità delle strutture e la messa a dimora di specie arbustive lungo la fascia perimetrale esterna ”, come tali integranti un “ elemento fortemente artificiale non integrato con il contesto rurale circostante, risultando elemento incongruo, per il suo rigore geometrico, rispetto al paesaggio agrario delle aree limitrofe e dunque insufficiente a garantire lo scopo prefissato della mitigazione”.
17) I suddetti rilievi, non oggetto di specifica contestazione della ricorrente, sono sufficienti a reggere il parere della Soprintendenza Speciale e risulta quindi inutile procedere oltre nell’esame delle restanti censure proposte avverso tale parere.
18) Per tutto quanto osservato, gli atti impugnati sono legittimi e sono, quindi, correttamente applicativi del quadro normativo di riferimento, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, in ultimo, nel quarto motivo di ricorso.
19) Il ricorso va quindi respinto.
20) Le spese di lite, considerata la particolarità delle questioni dedotte, possono essere compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni resistenti. Nulla si dispone sulle spese nei confronti del soggetto evocato in giudizio come controinteressato, in quanto non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le Amministrazioni resistenti.
Nulla spese nei confronti del soggetto evocato in giudizio ma non costituitosi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
EA CC, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EA CC | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO