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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/01/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1784/2020
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” dell'11/01/2024
Il Giudice
• letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
• verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
• dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Somministrazione” e promossa
DA
C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti MERONI MARISA OLGA e MARRA PAOLO, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dan- do lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover pre- mettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ces- Parte_1
sionaria dei crediti vantati da ed nei confronti del Co- Controparte_2 Org_1
mune di , ha chiesto la condanna dell'indicato comune al pagamento CP_1 dell'importo riferibile ai crediti ceduti, analiticamente indicati e documentati;
ha chiesto, al- tresì, gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 e gli interessi anatocistici, determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. cit., nonché il danno calcolato ai sensi dell'art. 6 sempre dell'indicato decreto (spese di recupero).
Il , sebbene ritualmente citato, non ha inteso costituirsi ed è stato di- Controparte_1
chiarato contumace.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempi- mento (cfr. cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004, 8615/2006, 13674/ 2006 e Sezioni Unite
13533 del 2001).
Ne deriva che il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve prova- re ex art. 2697 c.c. la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione
Sulla fonte del credito va osservato che nel caso in esame si controverte in tema di una forni- tura di energia elettrica ad un ente pubblico ed è noto che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam;
in particolare, per gli atti della P.A., pur ove questa agisca iu- re privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novem- bre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.
La volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da com- portamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass.
18.05.2011 n. 10910, nonché Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n.
6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n.
20340).
3 Tra l'altro, ai fini della validità del rapporto contrattuale tra le parti, rileva anche il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000.
In sintesi, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico (nella fattispecie al vaglio si tratta di un comune) richiede la forma scritta ad substantiam (cass. 5179/1995, 1650/1996,
6908/1996, 15488/01, 2067/03, 7962/03, 15570/04, 17703/05, 5782/2006).
La disciplina speciale, in deroga a quella generale, prevista per i contratti della pubblica am- ministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equi- librio economico e finanziario degli enti locali (v. in termini anche Trib. Napoli Nord sez. I,
13/04/2022, n.1377).
Nella fattispecie al vaglio, parte attrice non ha prodotto i contratti scritti di fornitura di energia elettrica stipulati dall'ente convenuto con le società fornitrici, le quali, a loro volta, hanno ce- duto i crediti vantati nei confronti del convenuto.
In conclusione, la società attrice non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitu- tivi del credito da lei azionato in giudizio, per cui la sua domanda va rigettata.
La mancata costituzione dell'ente convenuto rende superflua qualsiasi statuizione circa le spe- se di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea e nulla dispone circa le spese di lite.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1784/2020
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” dell'11/01/2024
Il Giudice
• letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
• verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
• dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1784/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Somministrazione” e promossa
DA
C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti MERONI MARISA OLGA e MARRA PAOLO, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dan- do lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover pre- mettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa- tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ces- Parte_1
sionaria dei crediti vantati da ed nei confronti del Co- Controparte_2 Org_1
mune di , ha chiesto la condanna dell'indicato comune al pagamento CP_1 dell'importo riferibile ai crediti ceduti, analiticamente indicati e documentati;
ha chiesto, al- tresì, gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 e gli interessi anatocistici, determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. cit., nonché il danno calcolato ai sensi dell'art. 6 sempre dell'indicato decreto (spese di recupero).
Il , sebbene ritualmente citato, non ha inteso costituirsi ed è stato di- Controparte_1
chiarato contumace.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempi- mento (cfr. cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004, 8615/2006, 13674/ 2006 e Sezioni Unite
13533 del 2001).
Ne deriva che il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve prova- re ex art. 2697 c.c. la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione
Sulla fonte del credito va osservato che nel caso in esame si controverte in tema di una forni- tura di energia elettrica ad un ente pubblico ed è noto che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam;
in particolare, per gli atti della P.A., pur ove questa agisca iu- re privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novem- bre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.
La volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da com- portamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass.
18.05.2011 n. 10910, nonché Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n.
6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n.
20340).
3 Tra l'altro, ai fini della validità del rapporto contrattuale tra le parti, rileva anche il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000.
In sintesi, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico (nella fattispecie al vaglio si tratta di un comune) richiede la forma scritta ad substantiam (cass. 5179/1995, 1650/1996,
6908/1996, 15488/01, 2067/03, 7962/03, 15570/04, 17703/05, 5782/2006).
La disciplina speciale, in deroga a quella generale, prevista per i contratti della pubblica am- ministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equi- librio economico e finanziario degli enti locali (v. in termini anche Trib. Napoli Nord sez. I,
13/04/2022, n.1377).
Nella fattispecie al vaglio, parte attrice non ha prodotto i contratti scritti di fornitura di energia elettrica stipulati dall'ente convenuto con le società fornitrici, le quali, a loro volta, hanno ce- duto i crediti vantati nei confronti del convenuto.
In conclusione, la società attrice non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitu- tivi del credito da lei azionato in giudizio, per cui la sua domanda va rigettata.
La mancata costituzione dell'ente convenuto rende superflua qualsiasi statuizione circa le spe- se di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea e nulla dispone circa le spese di lite.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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