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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel/est dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3640/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IA AB;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
IA AB.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti] “CONDIZIONI:
-) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
-) assegnare la casa coniugale alla SI.ra , con i beni e gli arredi ivi contenuti, Parte_2 dove vivrà con il figlio Per_1
-) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e sposatisi a Parte_1 Parte_2
Pellezzano il 30/09/1995, hanno chiesto pronunziarsi la loro separazione consensuale, Per_ rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 24/09/1997) e (in data Per_1
11/11/2002), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che, venuta meno l'affectio coniugalis, hanno deciso di separarsi consensualmente.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 15/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e va accolta, essendo certa l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, comprovata dalla domanda congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, di conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo motivi di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese si intendono compensate, tale essendo la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Pellezzano (SA) il 30/09/1995, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Pellezzano al n.7, parte I, serie A dell'anno 1995;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pellezzano di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 /11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel/est dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3640/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IA AB;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
IA AB.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti] “CONDIZIONI:
-) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
-) assegnare la casa coniugale alla SI.ra , con i beni e gli arredi ivi contenuti, Parte_2 dove vivrà con il figlio Per_1
-) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e sposatisi a Parte_1 Parte_2
Pellezzano il 30/09/1995, hanno chiesto pronunziarsi la loro separazione consensuale, Per_ rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 24/09/1997) e (in data Per_1
11/11/2002), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che, venuta meno l'affectio coniugalis, hanno deciso di separarsi consensualmente.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 15/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e va accolta, essendo certa l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, comprovata dalla domanda congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, di conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo motivi di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese si intendono compensate, tale essendo la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Pellezzano (SA) il 30/09/1995, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Pellezzano al n.7, parte I, serie A dell'anno 1995;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pellezzano di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 /11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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