Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2152/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Giuseppe Minio, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.07.2024, l'odierna ricorrente ha proposto impugnazione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010839/DDL del 15.02.2024, chiedendo dichiararsene l'inefficacia, stante l'infondatezza e la mancata prova dei crediti contributivi ivi indicati. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_______________________
“trasferta estero”, “arretrati trasferta Italia” per i lavoratori , Persona_1 Persona_2 [...]
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e , ad assoggettare ad integrale contribuzione le somme indicate sul Parte_2 Parte_3
L.U.L. con la voce indennità di trasfertista per i lavoratori , Parte_4 Parte_5
, , , e a calcolare la
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_3 Persona_4 contribuzione dovuta sull'imponibile retributivo previsto dagli originari livelli di inquadramento in applicazione del CCNL Metalmeccanica Industria per i lavoratori , Parte_4 Pt_6
, , e e, infine, al recupero delle agevolazioni
[...] Parte_7 Persona_3 Persona_4
contributive fruite per i lavoratori nei cui confronti sono state riscontrate delle inosservanze contrattuali.
Va altresì osservato che, in materia di trattamento fiscale e contributivo delle somme erogate a titolo di trasferta e trasfertismo, è necessario distinguere le due fattispecie sulla base dell'art. 51 del
D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): in particolare, la trasferta ordinaria si configura nei casi in cui il lavoratore venga occasionalmente inviato, su disposizione datoriale, a prestare attività lavorativa in un luogo diverso rispetto alla sede abituale di lavoro (cfr. art. 51, comma 5, del TUIR, secondo cui le indennità di trasferta sono escluse dal reddito e dall'imponibile contributivo nei limiti di 46,48 euro per giorno in Italia e 77,47 euro per l'estero), mentre la fattispecie del trasfertismo si riferisce a quei lavoratori che, per contratto o per modalità organizzative, non hanno una sede fissa di lavoro e svolgono la loro attività in luoghi sempre variabili (cfr. art. 51, comma 6, del TUIR, come interpretato in via autentica dall'art.
7-quinquies
D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, il quale prevede che le indennità corrisposte concorrono alla formazione del reddito nella misura del 50% del loro ammontare solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta). Tanto premesso, va ricordato che nel giudizio di impugnazione di un verbale ispettivo la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo CP_1 CP_1
ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (ex multis, Cass.
18.05.2008 n. 12108 e poi a seguire Cass. 10.11.2010 n. 22862); in particolare, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il verbale redatto da funzionari ispettivi dell' quando riferisce CP_1
circostanze accertate personalmente o acquisite in modo diretto e documentato, costituisce prova sufficiente ai fini della fondatezza della pretesa contributiva, purché dettagliato, circostanziato e coerente” (cfr. Cass. 4.10.2018, n. 24105; Cass. 10.10.2019, n. 25405), precisando altresì, con specifico riferimento ai benefici contributivi e fiscali, che “spetta al datore di lavoro, che intenda beneficiare di agevolazioni contributive o fiscali, dimostrare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, non potendo invocare mere presunzioni o affermazioni generiche” (cfr. Cass.
13.02.2015, n. 2899; Cass. 14.11.2017, n. 26883).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato l' CP_1 ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, producendo in giudizio il verbale impugnato, dal quale si evincono con chiarezza le modalità di accertamento, le fonti informative, le dichiarazioni rese dai lavoratori - le quali offrono un quadro esaustivo delle modalità di svolgimento delle diverse attività lavorative e della frequenza degli spostamenti, che risultano inconciliabili con il riconoscimento delle indennità in questione - nonché la riconducibilità delle somme corrisposte a causali retributive imponibili, dall'altro la società ricorrente non ha fornito prove concrete idonee a dimostrare l'effettività delle trasferte e i presupposti di legittimità delle indennità contestate, posto che la sola produzione del LUL, in assenza di ulteriori riscontri documentali (es. ordini di servizio, rendiconti, contratti di appalto individualizzati e comunicazioni di missione), non è sufficiente a fondare il diritto all'esenzione contributiva;
sul punto, va altresì precisato che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure mediante l'ammissione della prova per testi articolata in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati.
Ne consegue che, non avendo la società ricorrente dimostrato le condizioni che avrebbero giustificato l'esclusione dall'imponibile delle somme corrisposte ai propri dipendenti, le stesse sono state correttamente riqualificate dall' come retribuzione ordinaria, come tale soggetta CP_1
integralmente a contribuzione previdenziale. Parimenti, per quanto attiene all'inquadramento dei lavoratori , , e Pt_4 Pt_6 Pt_7 Per_3
in un livello inferiore a quello di appartenenza, giova evidenziarsi che – sebbene tale Per_4 inquadramento sia stato concordato con i lavoratori interessati nell'ambito di verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., al fine di evitare il licenziamento nell'ambito di una più ampia riorganizzazione aziendale - l'art. 1, comma 1, del D.L.
n. 338/1989 convertito con modificazioni dalla legge. n. 389/1989 impone al datore di lavoro l'obbligo di versare contributi su una retribuzione non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro e pertanto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, “l'obbligo contributivo deve essere assolto, quanto meno, in misura pari alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo applicabile, a prescindere dalle eventuali intese tra le parti individuali, salvo che l' non accerti la genuinità e l'effettiva necessità economico-organizzativa dell'accordo” CP_1
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 03/06/2019, n. 15120; Cass. ord. 06/10/2020, n. 21479).
Ne deriva che gli accordi individuali in sede protetta - pur legittimi ai sensi dell'art. 2103 c.c. - non sono opponibili all' se comportano una riduzione retributiva che incide sulla base imponibile, CP_1
salvo che venga dimostrata dal datore di lavoro l'effettività della nuova mansione e la non elusività dell'accordo, circostanze che nel presente giudizio sono rimaste sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo