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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
MA JU Presidente rel. PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1997/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Alessandra Parte_1
Bacci ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto pagina 1 di 4 In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 16.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“dichiarare l'affidamento esclusivo e \ o super esclusivo dei minori alla madre, odierna ricorrente, se non affidamento super esclusivo, alle seguenti condizioni:
- 1) disporre l'affidamento esclusivo o addirittura affidamento super esclusivo dei minori
nato il [...] in [...], codice fiscale ) e Per_1 C.F._1
nato il [...] in [...] (codice fiscale ) alla Persona_2 C.F._2 madre con collocamento presso la madre in Via dell'Olmo n. 8 interno Parte_1
6, frazione San Michele in 39057 Appiano Sulla Strada del Vino (BZ); 2) disporre l'obbligo del sig. a versare alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei minori e l'importo mensile di € 350,00 per Per_1 Persona_2 ciascun figlio, quindi complessivamente € 700,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di legge, rivalutato annualmente secondo l'indice ASTAT della Provincia di Bolzano, base giugno 2026;
- 3) i genitori divideranno al 50% tutte le spese mediche non mutabili, le spese scolastiche e le spese per corsi sportivi e \ o ricreativi (spese extrascolastiche) secondo i desideri, i talenti e le attitudini che dimostreranno i minori, nonché in base alla decisione presa esclusivamente da parte della madre. Le spese straordinarie anticipate da uno dei due genitori dovranno essere rimborsate con il versamento del mantenimento entro il mese successivo dalla esibizione della relativa fattura, salvo casi eccezionali;
- 4) la signora potrà chiedere e tenere i vari contributi regionali che le Parte_1 verranno assegnati per i minori al 100%, comprensivo dell'assegno regionale e dell'assegno unico e godere degli ulteriori eventuali assegni familiari;
- 5) le detrazioni d'imposta verranno usufruite al 100% da parte della madre, sig.ra ; Parte_1
- 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.07.2025, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori Per_1
pagina 2 di 4 nati rispettivamente nel 2016 e nel 2021, ai sensi degli artt. 337- Per_1 Persona_2 bis e seguenti c.c.
Il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni della ricorrente emerge che il padre ha abbandonato la casa familiare, interrotto ogni rapporto con i figli, e non ha mai contribuito al loro mantenimento, né ha mostrato alcun interesse per la loro crescita, salute, educazione o benessere. La madre ha assunto integralmente la cura dei figli, sostenendo da sola le spese ordinarie e straordinarie, compreso un pignoramento intestato al padre che grava sul suo stipendio.
Il comportamento del resistente configura un disinteresse grave e protratto, incompatibile con l'affidamento condiviso. L'affidamento superesclusivo alla madre è pertanto giustificato e necessario per garantire ai minori stabilità, continuità educativa e tutela.
Il diritto di visita del padre viene sospeso, salvo sua futura istanza motivata, da valutarsi con supporto dei servizi sociali.
Il contributo mensile di € 700,00 complessivi è congruo rispetto alle esigenze dei minori e all'assenza di ogni altra contribuzione.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50%.
I contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettano integralmente alla madre.
Infine, tenuto conto della situazione di criticità del nucleo familiare evidenziata anche dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 150/2025 del 04.09.2025, si ritiene indispensabile l'ulteriore l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con l'incarico di monitorare l'evoluzione della situazione della famiglia, anche continuando con le misure già intraprese. Tale monitoraggio dovrà avvenire per un periodo complessivo di due anni, con onere di relazionare con cadenza semestrale in merito alla situazione delle minori direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano. Il primo deposito dovrà avvenire entro la fine di aprile 2026.
Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
pagina 3 di 4 DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli comuni delle parti, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1.) Dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo dei minori (n. Per_1
31.03.2016) e (n. 28.11.2021) alla madre con Persona_2 Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa e attribuzione esclusiva delle decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, residenza, documenti per espatrio, ecc.).
2.) Sospende il diritto di visita del padre salvo sua futura istanza CP_1 motivata.
3.) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla madre quale contributo al mantenimento dei figli l'importo di € 350,00 mensili per ciascun figlio, e quindi di Euro 700,00 complessivi, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2025, rivalutabile annualmente secondo indice ASTAT (prima rivalutazione luglio 2026).
4.) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno.
5.) Dispone che assegno unico, contributi pubblici, assegni familiari e altri sussidi per i figli siano corrisposti integralmente alla madre Parte_1
6.) Dispone l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che vengono incaricati di ulteriormente monitorare la situazione della famiglia e di continuare con le misure già intraprese per un periodo complessivo di due anni, con onere di relazionare con cadenza semestrale sulla situazione delle minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano. La prima relazione dovrà essere depositata entro la fine di aprile 2026.
7.) Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.740,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
Si comunichi ai servizi sociali.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Presidente est. dott. JU Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
MA JU Presidente rel. PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1997/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Alessandra Parte_1
Bacci ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto pagina 1 di 4 In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 16.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“dichiarare l'affidamento esclusivo e \ o super esclusivo dei minori alla madre, odierna ricorrente, se non affidamento super esclusivo, alle seguenti condizioni:
- 1) disporre l'affidamento esclusivo o addirittura affidamento super esclusivo dei minori
nato il [...] in [...], codice fiscale ) e Per_1 C.F._1
nato il [...] in [...] (codice fiscale ) alla Persona_2 C.F._2 madre con collocamento presso la madre in Via dell'Olmo n. 8 interno Parte_1
6, frazione San Michele in 39057 Appiano Sulla Strada del Vino (BZ); 2) disporre l'obbligo del sig. a versare alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei minori e l'importo mensile di € 350,00 per Per_1 Persona_2 ciascun figlio, quindi complessivamente € 700,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di legge, rivalutato annualmente secondo l'indice ASTAT della Provincia di Bolzano, base giugno 2026;
- 3) i genitori divideranno al 50% tutte le spese mediche non mutabili, le spese scolastiche e le spese per corsi sportivi e \ o ricreativi (spese extrascolastiche) secondo i desideri, i talenti e le attitudini che dimostreranno i minori, nonché in base alla decisione presa esclusivamente da parte della madre. Le spese straordinarie anticipate da uno dei due genitori dovranno essere rimborsate con il versamento del mantenimento entro il mese successivo dalla esibizione della relativa fattura, salvo casi eccezionali;
- 4) la signora potrà chiedere e tenere i vari contributi regionali che le Parte_1 verranno assegnati per i minori al 100%, comprensivo dell'assegno regionale e dell'assegno unico e godere degli ulteriori eventuali assegni familiari;
- 5) le detrazioni d'imposta verranno usufruite al 100% da parte della madre, sig.ra ; Parte_1
- 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.07.2025, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori Per_1
pagina 2 di 4 nati rispettivamente nel 2016 e nel 2021, ai sensi degli artt. 337- Per_1 Persona_2 bis e seguenti c.c.
Il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni della ricorrente emerge che il padre ha abbandonato la casa familiare, interrotto ogni rapporto con i figli, e non ha mai contribuito al loro mantenimento, né ha mostrato alcun interesse per la loro crescita, salute, educazione o benessere. La madre ha assunto integralmente la cura dei figli, sostenendo da sola le spese ordinarie e straordinarie, compreso un pignoramento intestato al padre che grava sul suo stipendio.
Il comportamento del resistente configura un disinteresse grave e protratto, incompatibile con l'affidamento condiviso. L'affidamento superesclusivo alla madre è pertanto giustificato e necessario per garantire ai minori stabilità, continuità educativa e tutela.
Il diritto di visita del padre viene sospeso, salvo sua futura istanza motivata, da valutarsi con supporto dei servizi sociali.
Il contributo mensile di € 700,00 complessivi è congruo rispetto alle esigenze dei minori e all'assenza di ogni altra contribuzione.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50%.
I contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettano integralmente alla madre.
Infine, tenuto conto della situazione di criticità del nucleo familiare evidenziata anche dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 150/2025 del 04.09.2025, si ritiene indispensabile l'ulteriore l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con l'incarico di monitorare l'evoluzione della situazione della famiglia, anche continuando con le misure già intraprese. Tale monitoraggio dovrà avvenire per un periodo complessivo di due anni, con onere di relazionare con cadenza semestrale in merito alla situazione delle minori direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano. Il primo deposito dovrà avvenire entro la fine di aprile 2026.
Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
pagina 3 di 4 DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli comuni delle parti, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1.) Dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo dei minori (n. Per_1
31.03.2016) e (n. 28.11.2021) alla madre con Persona_2 Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa e attribuzione esclusiva delle decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, residenza, documenti per espatrio, ecc.).
2.) Sospende il diritto di visita del padre salvo sua futura istanza CP_1 motivata.
3.) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla madre quale contributo al mantenimento dei figli l'importo di € 350,00 mensili per ciascun figlio, e quindi di Euro 700,00 complessivi, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2025, rivalutabile annualmente secondo indice ASTAT (prima rivalutazione luglio 2026).
4.) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno.
5.) Dispone che assegno unico, contributi pubblici, assegni familiari e altri sussidi per i figli siano corrisposti integralmente alla madre Parte_1
6.) Dispone l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che vengono incaricati di ulteriormente monitorare la situazione della famiglia e di continuare con le misure già intraprese per un periodo complessivo di due anni, con onere di relazionare con cadenza semestrale sulla situazione delle minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano. La prima relazione dovrà essere depositata entro la fine di aprile 2026.
7.) Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.740,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
Si comunichi ai servizi sociali.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Presidente est. dott. JU Dorfmann
pagina 4 di 4