Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3929
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Sentenza 21 aprile 1999

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Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. (fattispecie: in tema di appalto di opere pubbliche la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, di cui all'art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato dalle parti nel contratto di appalto e di conseguenza l'irrilevanza, nella specie, della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 152 del 1996, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola "de qua" valore di norma pattizia liberamente convenuta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3929
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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