Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. (fattispecie: in tema di appalto di opere pubbliche la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, di cui all'art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato dalle parti nel contratto di appalto e di conseguenza l'irrilevanza, nella specie, della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 152 del 1996, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola "de qua" valore di norma pattizia liberamente convenuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FRONTONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA 33, presso l'avvocato STEFANO ASTORRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO MELINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DITTA EC di SILVERIO DI CIANCIO;
- intimata -
per regolamento di giurisdizione n. 27/97 del Tribunale di URBINO, depositata il 26/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede il dichiararsi la competenza del collegio arbitrale di cui agli artt. 43 e segg. d. P.R. 1063/62 per determinazione pattizia, con le pronunce seguenti per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte,
letti gli atti relativi al "ricorso per regolamento di giurisdizione e per regolamento di competenza" proposto con atto notificato il 26 marzo 1997 dal Comune di Frontone, in persona del sindaco prof. Vitale Vitalucci, autorizzato con delibera di G.M. n. 76 del 24.3.1997, nei confronti della ditta individuale EC DI di Silverio Di Ciancio, avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Urbino pubblicata il 26 febbraio 1997, con la quale, pronunciando nella causa introdotta da EC EDI con citazione notificata all'attuale ricorrente il 7.6.1995, detto giudice "rigettava le eccezioni del Comune convenuto in punto a difetto di giurisdizione ed incompetenza del giudice adito", disponendo con separata ordinanza, la remissione degli atti per l'ulteriore trattazione nel merito;
ritenuto che laddove il ricorso cenna ad una violazione di criteri di riparto della giurisdizione esso tuttavia rappresenta una situazione processuale che legittimerebbe la disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice, in quanto lamenta pur sempre una violazione di legge ovvero una incompetenza, e dunque che una questione di giurisdizione in realtà non viene effettivamente allegata;
Ritenuto che, il ricorso è fondato, e meritevole di accoglimento;
ed infatti, come dedotto dal Comune ricorrente, risulta dagli atti: A) che l'appalto in questione è stato aggiudicato a seguito di licitazione privata;
B) che il rapporto è stato formalizzato in due distinti contratti, stipulati in forma pubblica amministrativa in data 23.6 e 28.9.1994, che recano, rispettivamente all'art. 3 ed all'art. 4, clausola del seguente tenore: "L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel Capitolato Speciale dando atto del suo deposito negli uffici comunali"; C) che il Capitolato Speciale all'art. II 1: - avente il titolo: "Osservanza del Capitolato Generale, di leggi e regolamenti" - prevede che "l'appaltatore dovrà osservare . . . . le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con DPR 16.7.1962 n. 1063", mentre il successivo art. II 2 - avente "il titolo: "Documenti che fanno parte dl contratto" - recita in fine: "Il capitolato generale di appalto ed il capitolato speciale di appalto per lavori edilizi del Ministero dei LL.PP, anche se materialmente non allegati, fanno parte integrante del contratto";
che in presenza dei suaccennati, elementi soccorre il costante orientamento della Cassazione (cfr. sent. nn. 8824/96 e 9392/92) secondo il quale in ipotesi siffatta va ravvisata una "relatio perfecta", in virtù della quale alle richiamate previsioni di una disciplina fissata in un documento distinto da quello contrattuale va assegnato il valore di clausole concordate, le quali, pertanto, si sottraggono all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 (c.p.c.) c.c., erroneamente affermata nell'impugnata sentenza (che ha ritenuto la nullità a tale titolo - rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c. - della clausola compromissoria di cui all'art. 47 DPR 1063/62);
che, infine, dovendosi conferire alla clausola compromissoria de qua valore di norma pattizia liberamente convenuta, è agevole dedurre l'irrilevanza nella fattispecie della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2/9 maggio 1996, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del collegio arbitrale. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in lire 361.800=, oltre a L.
1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999