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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/09/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3089/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dagli Avv.ti Luigi Fraia e Francesco Parte_1
Fontana;
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato
e Giulia Renzetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' , notificato in data 08/05/2025, con cui veniva richiesto il rimborso di € 8.580,13 per CP_2 indebita percezione di prestazioni di disoccupazione relative al periodo 16/09/1993 –
31/07/1995, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nonché la carenza di motivazione e di elementi contabili nel provvedimento impugnato.
L' si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva e documentazione, tra cui il CP_2 provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito contestato.
Alla luce dell'annullamento del provvedimento impugnato, risulta venuta meno la materia del contendere.
Tuttavia, il ricorrente ha documentato l'avvenuta trattenuta mensile di € 50 sulla pensione a partire da giugno 2025. Tali trattenute, eseguite in forza di un provvedimento successivamente annullato, risultano prive di titolo e devono essere restituite.
Le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1 - dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte dell' ; CP_2
- condanna l' alla restituzione delle somme trattenute al ricorrente in esecuzione del CP_2 provvedimento annullato;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 500,00 per compensi CP_2 professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Castrovillari, 30/09/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dagli Avv.ti Luigi Fraia e Francesco Parte_1
Fontana;
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato
e Giulia Renzetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' , notificato in data 08/05/2025, con cui veniva richiesto il rimborso di € 8.580,13 per CP_2 indebita percezione di prestazioni di disoccupazione relative al periodo 16/09/1993 –
31/07/1995, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nonché la carenza di motivazione e di elementi contabili nel provvedimento impugnato.
L' si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva e documentazione, tra cui il CP_2 provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito contestato.
Alla luce dell'annullamento del provvedimento impugnato, risulta venuta meno la materia del contendere.
Tuttavia, il ricorrente ha documentato l'avvenuta trattenuta mensile di € 50 sulla pensione a partire da giugno 2025. Tali trattenute, eseguite in forza di un provvedimento successivamente annullato, risultano prive di titolo e devono essere restituite.
Le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1 - dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte dell' ; CP_2
- condanna l' alla restituzione delle somme trattenute al ricorrente in esecuzione del CP_2 provvedimento annullato;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 500,00 per compensi CP_2 professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Castrovillari, 30/09/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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