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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nella persona dei giudici: dott. Francesco Abete Presidente dott. Emanuela Musi Giudice dott.ssa Valentina Vitulano Giudice rel.
- nel giudizio di reclamo presentato da Parte_1
avverso l'ordinanza di rigetto, resa in data 16.1.2025 dal
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice dott. Pisapia, del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la condanna “allo sblocco in toto della carta poste n.
5333.1711.6447.7366 del sig. e delle somme Pt_1
presenti in assenza di vincolo ablativo e permettere allo stesso di operare mediante prelievi e versamenti sulla propria carta”
- letti gli atti;
- sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza collegiale del 12 marzo 2025 ;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. sull'assunto Parte_1
di aver illegittimamente subito il blocco della postepay evolution a lui intestata, ha chiesto la condanna di CP_1
e allo sblocco della carta n.
[...] Controparte_2
5333.1711.6447.7366 e delle somme ivi presenti, attesa l'assenza di un vincolo ablativo.
1 Si costituiva eccependo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva nonché Post Pay che concludeva per l'infondatezza del ricorso deducendo, in primis, l'erroneità del numero di carte e la legittimità del blocco dalla stessa operato in via cautelativa, avendo ricevuto una comunicazione interbancaria da parte della Parte_ con la quale l'istituto di credito informava che il proprio cliente aveva sporto denuncia in pari data per un'operazione fraudolenta con la quale era stata sottratta, in data 28.2.24, la somma di € 8000,00 a mezzo bonifico in favore dell'IBAN [...], associato alla carte in titolarità del ricorrente, e sulla stessa accreditata con causale “pagamento fattura 10293”.
Il giudice di prime cure, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di non ha Controparte_2
accolto la domanda cautelare ritenendo, in punto di fumus, che il blocco operato da fosse conforme “alle CP_3
previsioni contrattuali che legittimano tale condotta (cfr art. 9 condizioni generali)” e non arbitrario “ in assenza di alcuna allegazione in senso contrario da parte di Pt_1
, circa la provenienza degli importi (“pagamento
[...]
fattura 10293”), di cui, pure, ha in parte usufruito, e, dunque, l'esistenza di una causa giustificativa alla cui dimostrazione pure egli è tenuto in omaggio ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, che impone un dovere di chiarezza a carico di entrambe le parti, ed in applicazione del principio di vicinanza della prova (il titolare del conto è,
2 intuitivamente, nelle migliori condizioni di conoscere la effettiva causale di operazioni di cui egli ne beneficia) nonché in presenza di una condotta dell'intermediario finanziario non inficiata da illiceità stante la evidente anomalia di una movimentazione di € 8mila incoerente con
l'andamento generale del conto caratterizzato da una operatività minima…” nonché “l'inconsistenza anche della argomentazione spesa volta a suffragare il cd periculum in mora (costituito da generiche esigenze della vita quotidiana) in quanto la movimentazione delle operazioni sul conto – corrente intestato al ricorrente, allegato agli atti di causa (peraltro, dal resistente), attesta, nel periodo esaminato (2022/2024), uno scarso utilizzo per esigenze quotidiane per effetto della registrazione di prelievi in uscita per spese specifiche (in favore di “Fidomestic” e
“ATM 7032 UP CASTELLAMMARE DI STABIA”, tali sono le causali) non coerenti con le necessità della vita di tutti …”.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto reclamo il
, chiedendone la revoca, assumendo che: - il giudice Pt_1
di prime avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del fumus boni iuris e l'illiceità della condotta di poste pay in base ad una denuncia riferita “a tale “ Parte_1
senz'altra specificazione, peraltro tardivamente prodotta dalla reclamata ed in assenza di sequestri civili o penali della carta di debito;
- che l'art. 23 del dlgs 11/2010, emanato in attuazione della direttiva 2007-64, prevede che il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario deve
3 assicurare che l'importo della operazione di pagamento sia messo a disposizione del beneficiario non appena venga accreditato sul conto mentre l'art. 25 comma 5 bis dispone che il prestatore dei servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 ed è tenuto a mettere a disposizione la somma dell'operazione di pagamento non appena sia accreditata sul conto, per cui le reclamate, essendo mandatarie di un ordine di pagamento ricevuto dal mandante non avrebbero potuto operare il blocco della carta in assenza di una disposizione di legge ovvero di un provvedimento dell'autorità competente ovvero di un sequestro che accerti la provenienza delittuosa della somma bonificata;
- la sussistenza del periculum in mora derivante dall'impossibilità di utilizzare la carta per le attività quotidiane.
Si è costituita eccependo il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva, stante la diversità soggettiva con la società Poste pay spa, conferitaria del ramo d'azienda, chiedendo il rigetto del reclamo.
Si è altresì costituita concludendo per il rigetto del CP_3
reclamo per i motivi già esplicitati nella memoria depositata in primo grado.
All'esito della udienza Collegiale del 12 marzo 2025 la causa
è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare alcuna pronuncia va resa in merito alla carenza o meno di legittimazione passiva di Controparte_4
[...] siccome già dichiarata dal primo giudice e la decisione,
[...]
in tale parte, non risulta reclamata.
Passando al merito rileva il Collegio che come già affermato dal giudice di prime cure il blocco della carta operato da Post
Pay è conforme alle condizioni contrattuali della carta per cui
è causa, la cui applicabilità al caso in esame non è stata contestata, che all'art. 9 comma 8, richiamano il comma 7 dell'art. 29, secondo cui “PostePay si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. In tali casi PostePay informa il
Titolare del blocco della Carta motivando tale decisione, per iscritto o telefonicamente o con gli altri mezzi di comunicazione previsti. Ove possibile tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o, al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto: a) in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
b) ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti”.
Tale previsione contrattuale, quindi, legittima Post Pay a bloccare l'utilizzo della carta in presenza del “sospetto” di un suo utilizzo fraudolento, e dunque pur in assenza di un procedimento penale in corso o di un sequestro, come accaduto nel caso in esame, risultando la denuncia sporta e la segnalazione ricevuta dalla reclamata con l'indicazione
5 bonifico fraudolento.
A fronte di tale denuncia e della segnalazione prodotto in atti dalla reclamata, il neppure in tale sede ha fornito Pt_1
qualsivoglia giustificazione relativa all'accredito ricevuto di 8 mila euro, con la causale (“pagamento fattura 10293”), che possa contrastare e sconfessare, sia pure prima facie, la segnalazione e denuncia, ricevuta dalla reclamata e che ha portato al blocco della carta.
Per inciso si osserva che la denuncia prodotta dalla reclamata, nel corso del procedimento di prime cure, non può ritenersi tardiva non essendovi preclusioni istruttorie, tant'è che è ammissibile la produzione di nuovi documenti anche in sede di reclamo.
Da ultimo si rileva che il reclamante inoltre neppure ha allegato e documentato l'irreparabile ed imminente pregiudizio subito dal disposto blocco della carta, essendosi limitato a richiamare generiche esigenze di vita quotidiane e di risparmio che ben possono essere soddisfatte mediante l'apertura di un conto corrente, in attesa degli accertamenti istruttori da svolgersi in sede di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della reclamata che liquida in euro 1660,00 CP_3
per compensi, oltre 15% su compensi per spese generali oltre iva e cpa, se dovute come per legge;
6 Nulla sulle spese rispetto a Controparte_2
Così deciso in Torre Annunziata, il 12.3.2025 Il Presidente Dott. Francesco Abete
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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