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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/11/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517/2019 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità da cose in custodia e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Evangelista Corallo in virtù Parte_1
di mandato a margone dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difesao dall'avv. Anna Picciallo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19-2-2019 agiva in giudizio Parte_1
nei confronti della al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente verificatosi per un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 26-5-2018, alle ore 12,40 circa, mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta, un tratto curvilineo in discesa della S.P. 168 Venosa - Rapolla in direzione Rapolla, era rovinosamente caduto sul selciato a causa del cattivo stato di manutenzione del manto stradale, procurandosi gravi lesioni;
- in particolare, la caduta si era verificata perchè la ruota anteriore della bicicletta era sprofondata e si era incastrata in una buca profonda diversi centimetri presente proprio sul tratto in discesa che risultava disseminato di venature, dossi e buche, che si era formata a causa della scarsa manutenzione e che egli, dopo aver imboccato la curva in discesa, non avrebbe potuto vedere né evitare;
- nell'immediatezza del sinistro, a cui aveva assistito anche un testimone, erano intervenuti i paramedici del 118 che lo avevano trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Carlo di , dove gli erano stati diagnosticate CP_1
“non fratture rachide cervicale. Inversione della fisiologica lordosi con fulcro in
C3-C4; frattura scomposta frammentaria delle ossa proprie del naso;
frattura del seno mascellare sinistro in paziente con trauma cranico facciale commotivo
2 cervicale; ferite lacero contuse del volto suturate”, con prognosi di quindici giorni e ricovero nel Reparto di Otorinolaringoiatria, da cui era stato dimesso in data 29-
5-2019;
- la caduta e i danni patiti erano riconducibili alla responsabilità della CP_1
ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in quanto custode del tratto di strada sul
[...]
quale si era verificato l'incidente o, al più, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. in ragione della violazione del generale principio del neminem laedere, stante la presenza sulla sede stradale di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile;
- dall'evento di danno erano derivati danni non patrimoniali sotto forma di danno alla salute, accertato all'esito della visita a cui si era sottoposto presso il dott.
in termini di postumi temporanei, quantificabili in 20 giorni di CP_2
invalidità temporanea totale e in 25 giorni di invalidità temporanea parziale al
50%, rispettivamente liquidabili nella somma di euro 1.920,00 e nella somma di euro 1.200,00, e di postumi permanenti, quantificabili nella misura del 16/18% e liquidabili nell'importo di euro 56.638,00, e sotto forma di danno morale per la sofferenza soggettiva, liquidabile nell'importo di euro 11.951,60;
- il danno biologico patito era, altresì, personalizzabile nella misura del 20%, dal momento che la vicenda concreta aveva integrato gli estremi di un reato ai sensi degli articoli 583 e 590 c.p.;
- inoltre, dal sinistro gli erano derivati anche danni patrimoniali per le spese mediche sostenute per un importo complessivo di euro 680,00;
- la aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia Controparte_1
assicuratrice, la la quale con raccomandata del Parte_2
15-10-2018 aveva comunicato che “gli accertamenti espletati non hanno evidenziato alcuna responsabilità dell'Ente assicurato”.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità
3 della per omessa manutenzione della strada di sua proprietà, Controparte_1
l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per un importo complessivo di euro
72.389,60 ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-9-2019 si costituiva in giudizio la , la quale in via principale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda, in quanto infondata: in particolare, sotto il profilo dell'an debeatur, negava la sussistenza del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso lamentato, che era imputabile in via esclusiva alla condotta imprudente del danneggiato, che proprio in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro avrebbe potuto evitare il danno, adeguando la velocità al manto stradale sconnesso e mantenendosi sulla destra della corsia percorsa, in modo da evitare l'area degradata del manto stradale collocata in corrispondenza della linea di mezzeria e soprattutto avvedendosi della buca che per dimensioni era visibile;
sotto il profilo del quantum debeatur, contestava l'erronea ed eccessiva quantificazione delle conseguenze risarcibili richieste sia in termini di danno biologico sia in termini di danno morale, evidenziando, peraltro, l'omessa allegazione di circostanze comprovanti la sofferenza soggettiva;
in via subordinata chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la liquidazione del danno venisse ridotta in considerazione del concorso colposo del danneggiato.
Esaurita la fase istruttoria - nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti e veniva disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lamentate conseguenze lesive dell'incidente -, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 12
Febbraio 2025, accogliendo la manifestazione della disponibilità di parte attrice ad addivenire ad una definizione transattiva della controversia, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis
4 c.p.c., alla quale aderiva , mentre la Parte_1 Controparte_1
manifestava il proprio dissenso, ritenendo che dagli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio non emergessero profili di responsabilità a suo carico.
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 3 Ottobre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della per l'omessa manutenzione di una strada provinciale, stante Controparte_1
la dedotta riconducibilità del danno lamentato da alla presenza, Parte_1
sulla sede stradale, di una buca non segnalata e non visibile, in quanto preceduta da una curva.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del
5 limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
6 Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
7 suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 21675 del 2023).
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito e il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
8 Inoltre, posto che, come già chiarito, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa, qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013 e Corte di cassazione n. 6306 del 2013).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento
9 incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto e ritornando al caso che ci occupa, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della di debba essere accolta per Parte_1 CP_1 CP_1
le seguenti ragioni e nei seguenti limiti.
La non ha contestato il rapporto di custodia con la strada Controparte_1
sulla quale si è verificato l'incidente né le condizioni in cui versava il manto stradale né il verificarsi del fatto dannoso con le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio, ma ha negato la propria responsabilità, deducendo la riconducibilità sul piano causale del danno lamentato al comportamento del danneggiato, che non avrebbe adottato le opportune cautele atte ad evitare l'evento in considerazione delle condizioni del manto stradale sconnesso: il
CP_ comportamento processuale tenuto dall' convenuto si è risolto, quindi, in una relevatio ab onere probandi in favore dell'attore relativamente al rapporto di custodia fra l'Ente provinciale e la res, allo stato di dissesto del manto stradale e al verificarsi dell'incidente a causa di una buca presente sulla sede stradale all'uscita di una curva e su un tratto di strada in discesa.
Infatti, l'articolo 115 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma
14 della legge n. 69 del 2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma
10 transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009) - stabilisce che salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quindi, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13830 del 2004 e Corte di cassazione n.
20916 del 2004), la riforma dell'articolo 115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice può porre a fondamento della decisione.
In ogni caso, la riconducibilità causale della caduta del danneggiato alla presenza di una buca, non visibile, formatasi nella parte centrale della carreggiata lungo il tratto di strada posto all'uscita di una curva in discesa risulta provata anche dalle emergenze processuali.
In particolare, la presenza di una buca collocata longitudinalmente lungo la linea di mezzeria in prossimità della curva risulta sia dalla documentazione fotografica
11 prodotta da entrambe le parti (si vedano le foto prodotte nel fascicolo di parte attrice al n. 16 e le foto contenute nella perizia redatta dall'arch. per conto Per_1
CP_ della compagnia assicuratrice dell' convenuto e prodotta da quest'ultimo al n.
4 nel proprio fascicolo di parte) sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio. In particolare, il teste - le cui Testimone_1
dichiarazioni precise e circostanziate devono ritenersi attendibili, in quanto rese da un soggetto estraneo agli interessi in causa e presente al momento del sinistro in una posizione privilegiata, in quanto era uscito in bici con il danneggiato -, non soltanto ha riconosciuto nelle fotografie in atti il luogo di verificazione del sinistro, ma ha anche dichiarato che cadde a terra a causa di una Parte_1
fessura presente sul manto stradale che ha bloccato la ruota anteriore della bicicletta (si vedano le dichiarazioni rese dal testimone e Testimone_1
riportate nel verbale di udienza del 13-5-2022); il teste arch. , poi, ha Tes_2
dichiarato che la spaccatura dell'asfalto di tipo longitudinale era presente precisamente nei pressi della linea di mezzeria della carreggiata (si veda la deposizione resa dall'arch. riportata nel verbale di udienza del 2-12- Tes_2
2022).
Quanto alla allegata non visibilità della buca in cui la bicicletta condotta dall'attore è incappata, la presenza della buca all'uscita di una curva su un tratto in discesa non è stata specificamente contestata dalla , che si è CP_1 CP_1
difesa nel corso dell'intero giudizio deducendo lo stato di dissesto generalizzato del manto stradale e la presenza della buca nel centro della carreggiata, che il ciclista avrebbe potuto evitare mantenendosi sul margine destro della corsia da lui percorsa e adeguando l'andatura allo stato della strada, senza, tuttavia, mai negare in modo specifico la visibilità della buca, in quanto presente sulla carreggiata subito dopo un tratto curvilineo in discesa;
né la non visibilità è stata smentita dalle dichiarazioni testimoniali, dal momento che, nonostante il teste Tes_3
[.. abbia dichiarato di non ricordare se la buca si trovasse subito dopo un tratto curvilineo in discesa, l'arch. ha dichiarato che il punto dell'incidente si Per_1
trovava al centro di un tratto di strada rettilineo situato tra due curve, precisando, inoltre, che non avrebbe saputo riferire la distanza tra la fine della curva e la buca.
Inoltre, non soltanto la presenza della buca immediatamente dopo un tratto curvilineo in discesa esclude che la stessa fosse visibile, ma lo stato generalizzato di dissesto del manto stradale che pure emerge dalla documentazione fotografica in atti rende verosimile che il ciclista, nel percorrere la curva, si sia spostato verso il centro della carreggiata.
Pertanto, si deve ritenere che, in virtù della non contestazione specifica, da parte della di di alcuni fatti principali posti a fondamento della CP_1 CP_1
domanda e degli elementi di prova emersi dalla documentazione fotografica in atti e dalle deposizioni rese nel corso dell'istruttoria, il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio relativo alla riconducibilità causale dell'incidente alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile e, quindi, non evitabile.
Occorre, poi, verificare se la Provincia di Potenza abbia fornito la prova della allegata incidenza causale della condotta incauta e disattenta tenuta dal danneggiato nella verificazione del sinistro al fine della proporzionale riduzione ai sensi dell'articolo 1227 c.c. dell'obbligo risarcitorio delle conseguenze dannose della caduta.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1227 c.c.
(concorso del fatto colposo del danneggiato) - applicabile anche in caso di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c. -, che prevede due diverse ipotesi: quella in cui il comportamento colposo del danneggiato è entrato nella serie causale, provocando in tutto o in parte il danno, che, quindi, deve restare a suo
13 carico in misura corrispondente (primo comma) e quella in cui il comportamento del danneggiato non ha contribuito alla causazione del danno, ma ha determinato un aggravamento delle conseguenze dannose (secondo comma): in particolare,
l'articolo 1227 primo comma c.c. - al fine di evitare che sul danneggiante ricadano anche le conseguenze dell'illecito che non sono direttamente riconducibili alla sua condotta e che, invece, sono ascrivibili al comportamento della stessa vittima dell'illecito - stabilisce che se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Soltanto l'allegazione della riconducibilità alla condotta del danneggiato di un aggravamento del danno costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sulla base del combinato disposto degli articoli 166 e 167 secondo comma c.p.c., mentre il concorso di colpa di cui al primo comma dell'articolo 1227 c.c. è rilevabile di ufficio, fermo restando l'onere di allegazione e di prova, nel senso che devono essere prospettati gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato che abbia concorso a causare il danno (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 13005 del 2016 e nello stesso senso
Corte di cassazione n. 11015 del 2011 e Corte di cassazione n. 4770 del 2023); sul piano della distribuzione fra le parti dell'onere della prova in entrambi i casi, una volta che il danneggiato abbia dimostrato il danno e il rapporto di causalità con l'illecito, spetta al danneggiante fornire la prova che il danno sia riconducibile sul piano causale, in tutto o in parte, al comportamento del danneggiato o che questi abbia contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 564 del 2005, Corte di cassazione n. 4993 del 2004, Corte di cassazione n. 2868 del 2003 e Corte di
14 cassazione n. 5024 del 2002 e, di recente, Corte di cassazione n. 25712 del 2023 e in tema di responsabilità da cose in custodia Corte di cassazione n. 27724 del
2018).
Tanto premesso sul piano della distribuzione fra le parti dell'onere della prova in tema di concorso di colpa del danneggiato, deve evidenziarsi che, affinché possa essere ascritto al danneggiato un concorso nella verificazione dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 1227 primo comma c.c., è necessario che il comportamento colposo dallo stesso tenuto sia causalmente connesso all'evento di danno, sicchè non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante, dovendo il fatto colposo della vittima atteggiarsi come concausa concreta del verificarsi del danno-evento, che deve essere riconducibile, secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, almeno in parte alla violazione, ad opera dello stesso danneggiato, di una regola di comportamento.
Nel caso che ci occupa l'attore ha allegato che il sinistro si è verificato in estate in pieno giorno e che il manto stradale del tratto percorso era dissestato, in quanto disseminato di venature e avvallamenti;
valorizzando tale circostanza la Provincia di Potenza si è difesa deducendo che il manto della strada percorsa dall'attore era dissestato già diverse centinaia di metri prima del luogo del sinistro e che proprio in considerazione dello stato della strada e delle circostanze di tempo in cui l'incidente si è verificato avrebbe dovuto adottare maggiori cautele, Parte_1
procedendo ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata.
Il teste ha confermato le condizioni del manto stradale Testimone_1
descritte dall'Ente provinciale, dichiarando che la strada è effettivamente rovinata
e il teste arch. ha precisato anche che lungo il tratto di strada prima del Per_1
luogo in cui si è verificato l'incidente la strada presentava una serie di buche in
15 successione. Le condizioni del manto stradale nel tratto di strada percorso dalla bicicletta emergono, poi, anche dalle fotografie allegate alla perizia prodotta dalla
, nelle quali è riprodotto il dissesto del manto stradale anche a diverse CP_1
centinaia di metri dal punto di verificazione del sinistro (si veda la relazione redatta dall'ing. prodotta al n. 4 nel fascicolo di parte dell'Ente Per_1
provinciale). Inoltre, dalla documentazione fotografica in atti non appare confermata la circostanza della presenza di arbusti e sterpaglie che, secondo la prospettazione attorea, ingombravano il lato destro della corsia percorsa, impedendo al ciclista di mantenersi a debita distanza dal centro della carreggiata.
A tanto deve aggiungersi che, dalla dichiarazione resa stragiudizialmente e sottoscritta dal teste - alla quale va riconosciuta efficacia Testimone_1
probatoria, in quanto nel corso della sua deposizione il teste ha riconosciuto la propria firma ivi apposta (si vedano le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
e riportate nel verbale di udienza del 13-5-2022) - è emerso che i due
[...]
ciclisti al momento dell'incidente stavano parlando quando l'attore è stato catapultato in avanti dalla bici che si era bloccata nella buca, sicché è dato presumere che non stesse prestando particolare attenzione al Parte_1
tragitto percorso e alle condizioni della strada.
Alla luce delle suddette emergenze processuali, occorre concludere che, sebbene la buca in cui è sprofondata la ruota anteriore della biciletta condotta da Pt_1
non fosse visibile, l'attore ha concorso con la propria condotta alla
[...]
causazione del danno, in quanto, pur essendosi avveduto dello stato di dissesto in cui versava la carreggiata e pur non essendovi particolari ostacoli sul lato destro della stessa che gli imponessero di spostarsi verso il centro della corsia percorsa, non ha adeguato la propria andatura alle condizioni della strada, non si è mantenuto il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e, comunque, non ha prestato la dovuta attenzione alla strada.
16 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che, avendo l'attore assolto all'onere della prova della riconducibilità della caduta alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile, in quanto posta immediatamente dopo una curva in discesa, ed essendo, d'altro canto, emersi elementi tali da ritenere provata anche l'incidenza causale della condotta colposa del danneggiato nella verificazione del sinistro, deve riconoscersi un concorso colposo dell'attore nella causazione della caduta ai sensi dell'articolo 1227 comma primo c.c. nella misura che appare equo quantificare nel 30%, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (comportamento imprudente del ciclista che non ha interrotto il nesso causale fra lo stato della res in custodia e il fatto dannoso, ma ha contribuito al verificarsi dello stesso fatto dannoso).
In ordine al quantum del danno risarcibile, ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale nella forma del danno emergente per le spese mediche sostenute per la cura delle lesioni riportate in seguito alla caduta, quantificate nell'importo complessivo di euro 680,00, e il risarcimento del danno non patrimoniale sia per la lesione alla salute che per la sofferenza soggettiva patita, con la personalizzazione.
Posto che il risarcimento del danno soggiace agli ordinari principi di allegazione e di prova che regolano il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020), con riferimento agli esborsi che l'attore ha allegato facendo genericamente riferimento alle spese mediche sostenute e indicandone l'importo complessivo, occorre rilevare che le due ricevute prodotte fanno riferimento l'una al compenso per la redazione della perizia medico-legale di parte e l'altra ai costi sostenuti per sottoporsi agli esami radiodiagnostici (si vedano le fatture prodotte nel fascicolo di parte attrice al n.15): rispetto alla spesa sostenuta per sottoporsi ai controlli medici, tale esborso ha trovato riscontro probatorio nella fattura emessa dalla
17 Sport Medicin s.r.l., dalla quale emerge l'avvenuto pagamento in contanti dell'importo di euro 230,00; in relazione alle spese sostenute per la redazione della perizia di parte in fase stragiudiziale, invece, occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Quanto alle spese legali stragiudiziali in generale, si è registrato nel tempo un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposto un primo orientamento, che riteneva che il rimborso delle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale dovesse essere richiesto, unitamente al ristoro delle spese processuali, nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (Corte di cassazione n. 14594 del 2005 e Corte di cassazione n. 2275 del 2006), e un orientamento più recente, che qualifica le spese legali stragiudiziali, come le spese sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale per la redazione della perizia di parte o per l'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica, come componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte di cassazione n. 997 del 2010, Corte di cassazione n.
6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del 2021).
Tale ultimo indirizzo interpretativo - che appare maggiormente condivisibile, in quanto coerente con la riferibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato ad un'attività prodromica rispetto alla instaurazione soltanto eventuale del giudizio - è stato ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che dalla qualificazione delle spese legali stragiudiziali quale voce di danno emergente ha tratto la conseguenza che la relativa liquidazione sia assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 16990 del 2017).
18 Con particolare riferimento alla consulenza di parte fatta redigere dal danneggiato, poi, occorre distinguere l'esborso sostenuto per la predisposizione della perizia di parte nella fase stragiudiziale - che per le suesposte ragioni si inquadra fra le voci di danno emergente di cui la parte interessata può chiedere il risarcimento, restando assoggettata all'onere di domanda, di allegazione e di prova di cui si è detto - e le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte espletata nel corso del processo - che, stante la natura di allegazione difensiva tecnica della stessa consulenza, sono comprese nelle spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (salvo che il Giudice nell'esercizio del potere di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. le ritenga superflue o eccessive) e che la parte ha l'onere di chiedere nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10173 del 2015, Corte di cassazione n. 30289 del
2019 e Corte di cassazione Sezioni unite n. 16990 del 2017).
Tanto premesso, proprio perché il rimborso delle spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e per la redazione della consulenza tecnica di parte, in quanto voce di danno emergente, è assoggettato per le suesposte ragioni agli oneri di domanda, allegazione e prova, anche con riferimento all'effettivo esborso (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 6422 del 2017), gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali, deve ritenersi che - in difetto di allegazione della relativa voce di danno emergente - non può essere riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte redatta in sede stragiudiziale e il risarcimento per il danno emergente può essere riconosciuto limitatamente all'importo effettivamente sborsato per le cure mediche nella misura complessiva di euro
230,00, dal momento che nel caso che ci occupa il danneggiato non ha allegato di aver sostenuto un esborso per la redazione della consulenza tecnica di parte,
19 indicandolo quale voce del danno emergente oggetto della domanda, ma, pur avendo richiamato le conclusioni del consulente di parte ai fini della quantificazione del danno all'integrità psico-fisica, si è limitato a chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute (si veda pag. 3 paragrafo VII dell'atto di citazione), fra le quali senza dubbio non può farsi rientrare l'esborso per l'acquisizione di un parere medico finalizzato non alla cura delle lesioni subite, ma alla quantificazione dei postumi permanenti.
Quanto al danno non patrimoniale ha chiesto il risarcimento del Parte_1
danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea e del danno morale, inteso come turbamento dello stato d'animo riconducibile alle lesioni subite, con la personalizzazione.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
20 A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
Quanto al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, Corte di cassazione n. 23778 del 2014 e Corte di cassazione n. 21716 del 2013).
21 Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non posso essere riconosciuti all'attore nè l'incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva né la personalizzazione: infatti, si è limitato al richiamo della Parte_1
giurisprudenza in materia di danno morale derivante da reato, ritenendo configurabile nel caso di specie il reato di lesioni ai sensi dell'articolo 590 c.c., ma non ha specificamente allegato uno stato di turbamento concretamente vissuto in ragione delle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa né ha dedotto circostanze specifiche e peculiari ulteriori rispetto a quelle normali che da quel tipo di lesione dell'integrità psico-fisica possono derivare secondo l'id quod plerumque accidit e che si sono tradotte in alterazioni della vita quotidiana o delle abitudini, in scelte di vita obbligate o in un diverso modo di manifestare la propria personalità.
Deve, invece, essere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno alla salute sia in termini di postumi permanenti che in termini di inabilità temporanea.
ha dimostrato di avere riportato in seguito alla caduta lesioni Parte_1
personali, producendo tempestivamente in giudizio il referto del Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di dal quale risulta che il giorno 26-5-2018, alle CP_1
ore 13,07, l'attore è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso e che, espletati gli accertamenti strumentali, gli sono stati diagnosticati “frattura scomposta frammentaria delle ossa del naso, frattura del seno mascellare sinistro in paziente con trauma cranico facciale commotivo” (si vedano la cartella clinica prodotta al n. 1 nel fascicolo di parte attrice e il referto del Pronto soccorso ivi inserito).
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore non può essere riconosciuto pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al
22 prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la compatibilità del danno con la dinamica del fatto dannoso e la natura e l'entità delle lesioni personali riportate dall'attore in seguito alla caduta dalla bicicletta.
Il consulente tecnico d'ufficio - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato, immune da vizi logici e scientifici ed effettuato sulla base dei criteri tradizionali della medicina legale (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause) - ha concluso che:
“in esito alla caduta da biciletta del 26.05.2018 ha riportato un Parte_1
trauma cranico commotivo con frattura pluriframmentaria delle ossa proprie del naso dell'angolo superiore del seno mascellare sinistro, multiple ferite lacero- contuse al volto ed alle mani e distorsione del rachide cervicale;
le lesioni riportate e gli esiti menomativi di cui di seguito si dirà appaiono riferibili ad un politraumatismo a maggior estrinsecazione cranio-facciale che trova corrispondenza in una caduta da bicicletta contro una superficie rigida e ruvida quale il manto stradale;
il danno alla persona subito dal signor a seguito dell'incidente Parte_1
del 26.05.2018, può essere così compendiato (anche a mente di quanto indicato dalle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona edite dalla Società Italiana di Medicina Legale, SIMLA, 2016).
Danno Biologico Temporaneo.
23 • Invalidità temporanea assoluta: giorni 3 (tre); tale periodo corrisponde al periodo di ricovero del in seguito alle lesioni riportate, fonte di Pt_1
deprivazione relazionale e di intense sofferenze somato-psichiche.
• invalidità temporanea biologica parziale al 75%: giorni 20 (20);
• Invalidità temporanea biologica parziale al 50%: giorni 15 (quindici);
• Invalidità temporanea biologica parziale al 25%: giorni 8 (otto).
Circa i periodi di invalidità temporanea biologica parziale si fa riferimento alle successive fasi di convalescenza del , caratterizzate in un Pt_1
primo momento dalla riferita ed attendibile – seppur non documentata -necessità di utilizzo del collare cervicale e di ricorrere a cure fisiokinesiterapiche, ed al conseguente progressivo recupero del patrimonio bio-dinamico del periziato;
c) Danno Biologico Permanente/Non patrimoniale.
Il danno biologico/non patrimoniale, a carattere permanente, è stimabile nella misura complessiva del 12% (dodici per cento), volto a reintegrare la componente bio-dinamica funzionale ed estetica.
Si sottolinea che tale valore percentuale non è ottenuto dalla mera sommatoria o applicazione di formule matematiche delle percentuali tabellari (relative agli esiti delle fratture delle ossa del naso 1- 5% ed al pregiudizio estetico da lieve a moderato 6-15%), ma che queste ultime servono da linea guida per
l'inquadramento delle varie menomazioni nel loro corrispettivo deficit bio- dinamico funzionale ed estetico, sulla base della documentazione sanitaria e di quanto personalmente rilevato nel corso della valutazione medico-legale. Nel caso di specie il trauma del 26.05.2018 ha causato una commozione cerebrale con frattura scomposta delle ossa proprie del naso e del seno mascellare sinistro,
i cui esiti anatomo-funzionali e dolorosi, congiuntamente all'apprezzabilità ed
24 all'autopercezione dei multipli esiti cicatriziali (localizzati al volto ed alle mani) delle escoriazioni riportate rende ragione dell'inquadramento percentualistico sopra riportato. All'uopo si richiamano altresì le risultanze obbiettive e documentali relative al rachide cervicale ed al polso destro, deponenti di fatto per interessamenti contusivi e distorsivi tenuti in debita considerazione nell'ambito dell'invalidità temporanea, ma che, di fatto, sono andati incontro a restitutio ad integrum” (si vedano pag. 9 e seguenti della relazione peritale depositata dal dott. in data 17-12-2024). Persona_2
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico subito dall'attore, il parametro per la liquidazione in via equitativa di tale voce di danno è costituito dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, alla luce delle quali il danno biologico, temporaneo e permanente, conseguente alle lesioni riportate da in seguito alla caduta dalla bicicletta deve essere Parte_1
quantificato - tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (46 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 28.832,00, di cui euro 26.522,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 2.310,00, per invalidità temporanea, di cui euro 252,00 per inabilità
temporanea assoluta (euro 84,00 x 3 giorni), euro 1.260,00 per inabilità
temporanea parziale al 75% (euro 63,00 x 20 giorni), euro 630,00 per inabilità
temporanea parziale al 50% (euro 42,00 x 15 giorni) ed euro 168,00 per inabilità
temporanea parziale al 25% (euro 21,00 x 8 giorni), tenendo conto della iniziale impossibilità per il danneggiato e della successiva difficoltà di attendere alle sue consuete occupazioni nel periodo di convalescenza determinato dalle conseguenze lesive della caduta ed espungendo dall'indennità giornaliera prevista dalla Tabelle
25 di Milano per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, pari ad euro 115,00 al giorno per l'inabilità temporanea assoluta, la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva (euro 31,00).
L'importo complessivo liquidato a favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (euro 29.062,00), poi, deve essere decurtato della percentuale del 30% in ragione del riconoscimento di un concorso di colpa nella causazione del sinistro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , la deve Parte_1 Controparte_1
essere condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
20.343,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data del sinistro (26-5-
2018) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere poste a carico dell'Ente convenuto in base al principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in
26 presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.
(Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022).
Le spese del giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta e utilizzando i valori medi dello scaglione relativo alle cause pendenti davanti al Tribunale di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della CP_1
[...]
27
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19-9-2019, da nei confronti della Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna la al pagamento in suo favore della somma Controparte_1
complessiva di euro 20.343,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 26-
5-2018 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.868,06, di cui euro 791,06 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%
e accessori come per legge;
- condanna la al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate Controparte_1
con separato decreto.
Potenza, 29-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella EL
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517/2019 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità da cose in custodia e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Evangelista Corallo in virtù Parte_1
di mandato a margone dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difesao dall'avv. Anna Picciallo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19-2-2019 agiva in giudizio Parte_1
nei confronti della al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente verificatosi per un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 26-5-2018, alle ore 12,40 circa, mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta, un tratto curvilineo in discesa della S.P. 168 Venosa - Rapolla in direzione Rapolla, era rovinosamente caduto sul selciato a causa del cattivo stato di manutenzione del manto stradale, procurandosi gravi lesioni;
- in particolare, la caduta si era verificata perchè la ruota anteriore della bicicletta era sprofondata e si era incastrata in una buca profonda diversi centimetri presente proprio sul tratto in discesa che risultava disseminato di venature, dossi e buche, che si era formata a causa della scarsa manutenzione e che egli, dopo aver imboccato la curva in discesa, non avrebbe potuto vedere né evitare;
- nell'immediatezza del sinistro, a cui aveva assistito anche un testimone, erano intervenuti i paramedici del 118 che lo avevano trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Carlo di , dove gli erano stati diagnosticate CP_1
“non fratture rachide cervicale. Inversione della fisiologica lordosi con fulcro in
C3-C4; frattura scomposta frammentaria delle ossa proprie del naso;
frattura del seno mascellare sinistro in paziente con trauma cranico facciale commotivo
2 cervicale; ferite lacero contuse del volto suturate”, con prognosi di quindici giorni e ricovero nel Reparto di Otorinolaringoiatria, da cui era stato dimesso in data 29-
5-2019;
- la caduta e i danni patiti erano riconducibili alla responsabilità della CP_1
ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in quanto custode del tratto di strada sul
[...]
quale si era verificato l'incidente o, al più, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. in ragione della violazione del generale principio del neminem laedere, stante la presenza sulla sede stradale di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile;
- dall'evento di danno erano derivati danni non patrimoniali sotto forma di danno alla salute, accertato all'esito della visita a cui si era sottoposto presso il dott.
in termini di postumi temporanei, quantificabili in 20 giorni di CP_2
invalidità temporanea totale e in 25 giorni di invalidità temporanea parziale al
50%, rispettivamente liquidabili nella somma di euro 1.920,00 e nella somma di euro 1.200,00, e di postumi permanenti, quantificabili nella misura del 16/18% e liquidabili nell'importo di euro 56.638,00, e sotto forma di danno morale per la sofferenza soggettiva, liquidabile nell'importo di euro 11.951,60;
- il danno biologico patito era, altresì, personalizzabile nella misura del 20%, dal momento che la vicenda concreta aveva integrato gli estremi di un reato ai sensi degli articoli 583 e 590 c.p.;
- inoltre, dal sinistro gli erano derivati anche danni patrimoniali per le spese mediche sostenute per un importo complessivo di euro 680,00;
- la aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia Controparte_1
assicuratrice, la la quale con raccomandata del Parte_2
15-10-2018 aveva comunicato che “gli accertamenti espletati non hanno evidenziato alcuna responsabilità dell'Ente assicurato”.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità
3 della per omessa manutenzione della strada di sua proprietà, Controparte_1
l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per un importo complessivo di euro
72.389,60 ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-9-2019 si costituiva in giudizio la , la quale in via principale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda, in quanto infondata: in particolare, sotto il profilo dell'an debeatur, negava la sussistenza del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso lamentato, che era imputabile in via esclusiva alla condotta imprudente del danneggiato, che proprio in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro avrebbe potuto evitare il danno, adeguando la velocità al manto stradale sconnesso e mantenendosi sulla destra della corsia percorsa, in modo da evitare l'area degradata del manto stradale collocata in corrispondenza della linea di mezzeria e soprattutto avvedendosi della buca che per dimensioni era visibile;
sotto il profilo del quantum debeatur, contestava l'erronea ed eccessiva quantificazione delle conseguenze risarcibili richieste sia in termini di danno biologico sia in termini di danno morale, evidenziando, peraltro, l'omessa allegazione di circostanze comprovanti la sofferenza soggettiva;
in via subordinata chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la liquidazione del danno venisse ridotta in considerazione del concorso colposo del danneggiato.
Esaurita la fase istruttoria - nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti e veniva disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lamentate conseguenze lesive dell'incidente -, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 12
Febbraio 2025, accogliendo la manifestazione della disponibilità di parte attrice ad addivenire ad una definizione transattiva della controversia, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis
4 c.p.c., alla quale aderiva , mentre la Parte_1 Controparte_1
manifestava il proprio dissenso, ritenendo che dagli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio non emergessero profili di responsabilità a suo carico.
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 3 Ottobre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della per l'omessa manutenzione di una strada provinciale, stante Controparte_1
la dedotta riconducibilità del danno lamentato da alla presenza, Parte_1
sulla sede stradale, di una buca non segnalata e non visibile, in quanto preceduta da una curva.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del
5 limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
6 Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
7 suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 21675 del 2023).
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito e il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
8 Inoltre, posto che, come già chiarito, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa, qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013 e Corte di cassazione n. 6306 del 2013).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento
9 incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto e ritornando al caso che ci occupa, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della di debba essere accolta per Parte_1 CP_1 CP_1
le seguenti ragioni e nei seguenti limiti.
La non ha contestato il rapporto di custodia con la strada Controparte_1
sulla quale si è verificato l'incidente né le condizioni in cui versava il manto stradale né il verificarsi del fatto dannoso con le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio, ma ha negato la propria responsabilità, deducendo la riconducibilità sul piano causale del danno lamentato al comportamento del danneggiato, che non avrebbe adottato le opportune cautele atte ad evitare l'evento in considerazione delle condizioni del manto stradale sconnesso: il
CP_ comportamento processuale tenuto dall' convenuto si è risolto, quindi, in una relevatio ab onere probandi in favore dell'attore relativamente al rapporto di custodia fra l'Ente provinciale e la res, allo stato di dissesto del manto stradale e al verificarsi dell'incidente a causa di una buca presente sulla sede stradale all'uscita di una curva e su un tratto di strada in discesa.
Infatti, l'articolo 115 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma
14 della legge n. 69 del 2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma
10 transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009) - stabilisce che salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quindi, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13830 del 2004 e Corte di cassazione n.
20916 del 2004), la riforma dell'articolo 115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice può porre a fondamento della decisione.
In ogni caso, la riconducibilità causale della caduta del danneggiato alla presenza di una buca, non visibile, formatasi nella parte centrale della carreggiata lungo il tratto di strada posto all'uscita di una curva in discesa risulta provata anche dalle emergenze processuali.
In particolare, la presenza di una buca collocata longitudinalmente lungo la linea di mezzeria in prossimità della curva risulta sia dalla documentazione fotografica
11 prodotta da entrambe le parti (si vedano le foto prodotte nel fascicolo di parte attrice al n. 16 e le foto contenute nella perizia redatta dall'arch. per conto Per_1
CP_ della compagnia assicuratrice dell' convenuto e prodotta da quest'ultimo al n.
4 nel proprio fascicolo di parte) sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio. In particolare, il teste - le cui Testimone_1
dichiarazioni precise e circostanziate devono ritenersi attendibili, in quanto rese da un soggetto estraneo agli interessi in causa e presente al momento del sinistro in una posizione privilegiata, in quanto era uscito in bici con il danneggiato -, non soltanto ha riconosciuto nelle fotografie in atti il luogo di verificazione del sinistro, ma ha anche dichiarato che cadde a terra a causa di una Parte_1
fessura presente sul manto stradale che ha bloccato la ruota anteriore della bicicletta (si vedano le dichiarazioni rese dal testimone e Testimone_1
riportate nel verbale di udienza del 13-5-2022); il teste arch. , poi, ha Tes_2
dichiarato che la spaccatura dell'asfalto di tipo longitudinale era presente precisamente nei pressi della linea di mezzeria della carreggiata (si veda la deposizione resa dall'arch. riportata nel verbale di udienza del 2-12- Tes_2
2022).
Quanto alla allegata non visibilità della buca in cui la bicicletta condotta dall'attore è incappata, la presenza della buca all'uscita di una curva su un tratto in discesa non è stata specificamente contestata dalla , che si è CP_1 CP_1
difesa nel corso dell'intero giudizio deducendo lo stato di dissesto generalizzato del manto stradale e la presenza della buca nel centro della carreggiata, che il ciclista avrebbe potuto evitare mantenendosi sul margine destro della corsia da lui percorsa e adeguando l'andatura allo stato della strada, senza, tuttavia, mai negare in modo specifico la visibilità della buca, in quanto presente sulla carreggiata subito dopo un tratto curvilineo in discesa;
né la non visibilità è stata smentita dalle dichiarazioni testimoniali, dal momento che, nonostante il teste Tes_3
[.. abbia dichiarato di non ricordare se la buca si trovasse subito dopo un tratto curvilineo in discesa, l'arch. ha dichiarato che il punto dell'incidente si Per_1
trovava al centro di un tratto di strada rettilineo situato tra due curve, precisando, inoltre, che non avrebbe saputo riferire la distanza tra la fine della curva e la buca.
Inoltre, non soltanto la presenza della buca immediatamente dopo un tratto curvilineo in discesa esclude che la stessa fosse visibile, ma lo stato generalizzato di dissesto del manto stradale che pure emerge dalla documentazione fotografica in atti rende verosimile che il ciclista, nel percorrere la curva, si sia spostato verso il centro della carreggiata.
Pertanto, si deve ritenere che, in virtù della non contestazione specifica, da parte della di di alcuni fatti principali posti a fondamento della CP_1 CP_1
domanda e degli elementi di prova emersi dalla documentazione fotografica in atti e dalle deposizioni rese nel corso dell'istruttoria, il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio relativo alla riconducibilità causale dell'incidente alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile e, quindi, non evitabile.
Occorre, poi, verificare se la Provincia di Potenza abbia fornito la prova della allegata incidenza causale della condotta incauta e disattenta tenuta dal danneggiato nella verificazione del sinistro al fine della proporzionale riduzione ai sensi dell'articolo 1227 c.c. dell'obbligo risarcitorio delle conseguenze dannose della caduta.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1227 c.c.
(concorso del fatto colposo del danneggiato) - applicabile anche in caso di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c. -, che prevede due diverse ipotesi: quella in cui il comportamento colposo del danneggiato è entrato nella serie causale, provocando in tutto o in parte il danno, che, quindi, deve restare a suo
13 carico in misura corrispondente (primo comma) e quella in cui il comportamento del danneggiato non ha contribuito alla causazione del danno, ma ha determinato un aggravamento delle conseguenze dannose (secondo comma): in particolare,
l'articolo 1227 primo comma c.c. - al fine di evitare che sul danneggiante ricadano anche le conseguenze dell'illecito che non sono direttamente riconducibili alla sua condotta e che, invece, sono ascrivibili al comportamento della stessa vittima dell'illecito - stabilisce che se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Soltanto l'allegazione della riconducibilità alla condotta del danneggiato di un aggravamento del danno costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sulla base del combinato disposto degli articoli 166 e 167 secondo comma c.p.c., mentre il concorso di colpa di cui al primo comma dell'articolo 1227 c.c. è rilevabile di ufficio, fermo restando l'onere di allegazione e di prova, nel senso che devono essere prospettati gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato che abbia concorso a causare il danno (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 13005 del 2016 e nello stesso senso
Corte di cassazione n. 11015 del 2011 e Corte di cassazione n. 4770 del 2023); sul piano della distribuzione fra le parti dell'onere della prova in entrambi i casi, una volta che il danneggiato abbia dimostrato il danno e il rapporto di causalità con l'illecito, spetta al danneggiante fornire la prova che il danno sia riconducibile sul piano causale, in tutto o in parte, al comportamento del danneggiato o che questi abbia contribuito ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 564 del 2005, Corte di cassazione n. 4993 del 2004, Corte di cassazione n. 2868 del 2003 e Corte di
14 cassazione n. 5024 del 2002 e, di recente, Corte di cassazione n. 25712 del 2023 e in tema di responsabilità da cose in custodia Corte di cassazione n. 27724 del
2018).
Tanto premesso sul piano della distribuzione fra le parti dell'onere della prova in tema di concorso di colpa del danneggiato, deve evidenziarsi che, affinché possa essere ascritto al danneggiato un concorso nella verificazione dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 1227 primo comma c.c., è necessario che il comportamento colposo dallo stesso tenuto sia causalmente connesso all'evento di danno, sicchè non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante, dovendo il fatto colposo della vittima atteggiarsi come concausa concreta del verificarsi del danno-evento, che deve essere riconducibile, secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, almeno in parte alla violazione, ad opera dello stesso danneggiato, di una regola di comportamento.
Nel caso che ci occupa l'attore ha allegato che il sinistro si è verificato in estate in pieno giorno e che il manto stradale del tratto percorso era dissestato, in quanto disseminato di venature e avvallamenti;
valorizzando tale circostanza la Provincia di Potenza si è difesa deducendo che il manto della strada percorsa dall'attore era dissestato già diverse centinaia di metri prima del luogo del sinistro e che proprio in considerazione dello stato della strada e delle circostanze di tempo in cui l'incidente si è verificato avrebbe dovuto adottare maggiori cautele, Parte_1
procedendo ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e mantenendosi lungo il margine destro della carreggiata.
Il teste ha confermato le condizioni del manto stradale Testimone_1
descritte dall'Ente provinciale, dichiarando che la strada è effettivamente rovinata
e il teste arch. ha precisato anche che lungo il tratto di strada prima del Per_1
luogo in cui si è verificato l'incidente la strada presentava una serie di buche in
15 successione. Le condizioni del manto stradale nel tratto di strada percorso dalla bicicletta emergono, poi, anche dalle fotografie allegate alla perizia prodotta dalla
, nelle quali è riprodotto il dissesto del manto stradale anche a diverse CP_1
centinaia di metri dal punto di verificazione del sinistro (si veda la relazione redatta dall'ing. prodotta al n. 4 nel fascicolo di parte dell'Ente Per_1
provinciale). Inoltre, dalla documentazione fotografica in atti non appare confermata la circostanza della presenza di arbusti e sterpaglie che, secondo la prospettazione attorea, ingombravano il lato destro della corsia percorsa, impedendo al ciclista di mantenersi a debita distanza dal centro della carreggiata.
A tanto deve aggiungersi che, dalla dichiarazione resa stragiudizialmente e sottoscritta dal teste - alla quale va riconosciuta efficacia Testimone_1
probatoria, in quanto nel corso della sua deposizione il teste ha riconosciuto la propria firma ivi apposta (si vedano le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
e riportate nel verbale di udienza del 13-5-2022) - è emerso che i due
[...]
ciclisti al momento dell'incidente stavano parlando quando l'attore è stato catapultato in avanti dalla bici che si era bloccata nella buca, sicché è dato presumere che non stesse prestando particolare attenzione al Parte_1
tragitto percorso e alle condizioni della strada.
Alla luce delle suddette emergenze processuali, occorre concludere che, sebbene la buca in cui è sprofondata la ruota anteriore della biciletta condotta da Pt_1
non fosse visibile, l'attore ha concorso con la propria condotta alla
[...]
causazione del danno, in quanto, pur essendosi avveduto dello stato di dissesto in cui versava la carreggiata e pur non essendovi particolari ostacoli sul lato destro della stessa che gli imponessero di spostarsi verso il centro della corsia percorsa, non ha adeguato la propria andatura alle condizioni della strada, non si è mantenuto il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e, comunque, non ha prestato la dovuta attenzione alla strada.
16 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che, avendo l'attore assolto all'onere della prova della riconducibilità della caduta alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile, in quanto posta immediatamente dopo una curva in discesa, ed essendo, d'altro canto, emersi elementi tali da ritenere provata anche l'incidenza causale della condotta colposa del danneggiato nella verificazione del sinistro, deve riconoscersi un concorso colposo dell'attore nella causazione della caduta ai sensi dell'articolo 1227 comma primo c.c. nella misura che appare equo quantificare nel 30%, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (comportamento imprudente del ciclista che non ha interrotto il nesso causale fra lo stato della res in custodia e il fatto dannoso, ma ha contribuito al verificarsi dello stesso fatto dannoso).
In ordine al quantum del danno risarcibile, ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale nella forma del danno emergente per le spese mediche sostenute per la cura delle lesioni riportate in seguito alla caduta, quantificate nell'importo complessivo di euro 680,00, e il risarcimento del danno non patrimoniale sia per la lesione alla salute che per la sofferenza soggettiva patita, con la personalizzazione.
Posto che il risarcimento del danno soggiace agli ordinari principi di allegazione e di prova che regolano il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020), con riferimento agli esborsi che l'attore ha allegato facendo genericamente riferimento alle spese mediche sostenute e indicandone l'importo complessivo, occorre rilevare che le due ricevute prodotte fanno riferimento l'una al compenso per la redazione della perizia medico-legale di parte e l'altra ai costi sostenuti per sottoporsi agli esami radiodiagnostici (si vedano le fatture prodotte nel fascicolo di parte attrice al n.15): rispetto alla spesa sostenuta per sottoporsi ai controlli medici, tale esborso ha trovato riscontro probatorio nella fattura emessa dalla
17 Sport Medicin s.r.l., dalla quale emerge l'avvenuto pagamento in contanti dell'importo di euro 230,00; in relazione alle spese sostenute per la redazione della perizia di parte in fase stragiudiziale, invece, occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Quanto alle spese legali stragiudiziali in generale, si è registrato nel tempo un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposto un primo orientamento, che riteneva che il rimborso delle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale dovesse essere richiesto, unitamente al ristoro delle spese processuali, nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (Corte di cassazione n. 14594 del 2005 e Corte di cassazione n. 2275 del 2006), e un orientamento più recente, che qualifica le spese legali stragiudiziali, come le spese sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale per la redazione della perizia di parte o per l'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica, come componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte di cassazione n. 997 del 2010, Corte di cassazione n.
6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del 2021).
Tale ultimo indirizzo interpretativo - che appare maggiormente condivisibile, in quanto coerente con la riferibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato ad un'attività prodromica rispetto alla instaurazione soltanto eventuale del giudizio - è stato ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che dalla qualificazione delle spese legali stragiudiziali quale voce di danno emergente ha tratto la conseguenza che la relativa liquidazione sia assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 16990 del 2017).
18 Con particolare riferimento alla consulenza di parte fatta redigere dal danneggiato, poi, occorre distinguere l'esborso sostenuto per la predisposizione della perizia di parte nella fase stragiudiziale - che per le suesposte ragioni si inquadra fra le voci di danno emergente di cui la parte interessata può chiedere il risarcimento, restando assoggettata all'onere di domanda, di allegazione e di prova di cui si è detto - e le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte espletata nel corso del processo - che, stante la natura di allegazione difensiva tecnica della stessa consulenza, sono comprese nelle spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (salvo che il Giudice nell'esercizio del potere di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. le ritenga superflue o eccessive) e che la parte ha l'onere di chiedere nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10173 del 2015, Corte di cassazione n. 30289 del
2019 e Corte di cassazione Sezioni unite n. 16990 del 2017).
Tanto premesso, proprio perché il rimborso delle spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e per la redazione della consulenza tecnica di parte, in quanto voce di danno emergente, è assoggettato per le suesposte ragioni agli oneri di domanda, allegazione e prova, anche con riferimento all'effettivo esborso (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 6422 del 2017), gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali, deve ritenersi che - in difetto di allegazione della relativa voce di danno emergente - non può essere riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte redatta in sede stragiudiziale e il risarcimento per il danno emergente può essere riconosciuto limitatamente all'importo effettivamente sborsato per le cure mediche nella misura complessiva di euro
230,00, dal momento che nel caso che ci occupa il danneggiato non ha allegato di aver sostenuto un esborso per la redazione della consulenza tecnica di parte,
19 indicandolo quale voce del danno emergente oggetto della domanda, ma, pur avendo richiamato le conclusioni del consulente di parte ai fini della quantificazione del danno all'integrità psico-fisica, si è limitato a chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute (si veda pag. 3 paragrafo VII dell'atto di citazione), fra le quali senza dubbio non può farsi rientrare l'esborso per l'acquisizione di un parere medico finalizzato non alla cura delle lesioni subite, ma alla quantificazione dei postumi permanenti.
Quanto al danno non patrimoniale ha chiesto il risarcimento del Parte_1
danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea e del danno morale, inteso come turbamento dello stato d'animo riconducibile alle lesioni subite, con la personalizzazione.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
20 A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
Quanto al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, Corte di cassazione n. 23778 del 2014 e Corte di cassazione n. 21716 del 2013).
21 Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non posso essere riconosciuti all'attore nè l'incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva né la personalizzazione: infatti, si è limitato al richiamo della Parte_1
giurisprudenza in materia di danno morale derivante da reato, ritenendo configurabile nel caso di specie il reato di lesioni ai sensi dell'articolo 590 c.c., ma non ha specificamente allegato uno stato di turbamento concretamente vissuto in ragione delle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa né ha dedotto circostanze specifiche e peculiari ulteriori rispetto a quelle normali che da quel tipo di lesione dell'integrità psico-fisica possono derivare secondo l'id quod plerumque accidit e che si sono tradotte in alterazioni della vita quotidiana o delle abitudini, in scelte di vita obbligate o in un diverso modo di manifestare la propria personalità.
Deve, invece, essere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno alla salute sia in termini di postumi permanenti che in termini di inabilità temporanea.
ha dimostrato di avere riportato in seguito alla caduta lesioni Parte_1
personali, producendo tempestivamente in giudizio il referto del Pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di dal quale risulta che il giorno 26-5-2018, alle CP_1
ore 13,07, l'attore è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso e che, espletati gli accertamenti strumentali, gli sono stati diagnosticati “frattura scomposta frammentaria delle ossa del naso, frattura del seno mascellare sinistro in paziente con trauma cranico facciale commotivo” (si vedano la cartella clinica prodotta al n. 1 nel fascicolo di parte attrice e il referto del Pronto soccorso ivi inserito).
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore non può essere riconosciuto pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al
22 prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la compatibilità del danno con la dinamica del fatto dannoso e la natura e l'entità delle lesioni personali riportate dall'attore in seguito alla caduta dalla bicicletta.
Il consulente tecnico d'ufficio - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato, immune da vizi logici e scientifici ed effettuato sulla base dei criteri tradizionali della medicina legale (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause) - ha concluso che:
“in esito alla caduta da biciletta del 26.05.2018 ha riportato un Parte_1
trauma cranico commotivo con frattura pluriframmentaria delle ossa proprie del naso dell'angolo superiore del seno mascellare sinistro, multiple ferite lacero- contuse al volto ed alle mani e distorsione del rachide cervicale;
le lesioni riportate e gli esiti menomativi di cui di seguito si dirà appaiono riferibili ad un politraumatismo a maggior estrinsecazione cranio-facciale che trova corrispondenza in una caduta da bicicletta contro una superficie rigida e ruvida quale il manto stradale;
il danno alla persona subito dal signor a seguito dell'incidente Parte_1
del 26.05.2018, può essere così compendiato (anche a mente di quanto indicato dalle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona edite dalla Società Italiana di Medicina Legale, SIMLA, 2016).
Danno Biologico Temporaneo.
23 • Invalidità temporanea assoluta: giorni 3 (tre); tale periodo corrisponde al periodo di ricovero del in seguito alle lesioni riportate, fonte di Pt_1
deprivazione relazionale e di intense sofferenze somato-psichiche.
• invalidità temporanea biologica parziale al 75%: giorni 20 (20);
• Invalidità temporanea biologica parziale al 50%: giorni 15 (quindici);
• Invalidità temporanea biologica parziale al 25%: giorni 8 (otto).
Circa i periodi di invalidità temporanea biologica parziale si fa riferimento alle successive fasi di convalescenza del , caratterizzate in un Pt_1
primo momento dalla riferita ed attendibile – seppur non documentata -necessità di utilizzo del collare cervicale e di ricorrere a cure fisiokinesiterapiche, ed al conseguente progressivo recupero del patrimonio bio-dinamico del periziato;
c) Danno Biologico Permanente/Non patrimoniale.
Il danno biologico/non patrimoniale, a carattere permanente, è stimabile nella misura complessiva del 12% (dodici per cento), volto a reintegrare la componente bio-dinamica funzionale ed estetica.
Si sottolinea che tale valore percentuale non è ottenuto dalla mera sommatoria o applicazione di formule matematiche delle percentuali tabellari (relative agli esiti delle fratture delle ossa del naso 1- 5% ed al pregiudizio estetico da lieve a moderato 6-15%), ma che queste ultime servono da linea guida per
l'inquadramento delle varie menomazioni nel loro corrispettivo deficit bio- dinamico funzionale ed estetico, sulla base della documentazione sanitaria e di quanto personalmente rilevato nel corso della valutazione medico-legale. Nel caso di specie il trauma del 26.05.2018 ha causato una commozione cerebrale con frattura scomposta delle ossa proprie del naso e del seno mascellare sinistro,
i cui esiti anatomo-funzionali e dolorosi, congiuntamente all'apprezzabilità ed
24 all'autopercezione dei multipli esiti cicatriziali (localizzati al volto ed alle mani) delle escoriazioni riportate rende ragione dell'inquadramento percentualistico sopra riportato. All'uopo si richiamano altresì le risultanze obbiettive e documentali relative al rachide cervicale ed al polso destro, deponenti di fatto per interessamenti contusivi e distorsivi tenuti in debita considerazione nell'ambito dell'invalidità temporanea, ma che, di fatto, sono andati incontro a restitutio ad integrum” (si vedano pag. 9 e seguenti della relazione peritale depositata dal dott. in data 17-12-2024). Persona_2
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico subito dall'attore, il parametro per la liquidazione in via equitativa di tale voce di danno è costituito dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, alla luce delle quali il danno biologico, temporaneo e permanente, conseguente alle lesioni riportate da in seguito alla caduta dalla bicicletta deve essere Parte_1
quantificato - tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (46 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 28.832,00, di cui euro 26.522,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 2.310,00, per invalidità temporanea, di cui euro 252,00 per inabilità
temporanea assoluta (euro 84,00 x 3 giorni), euro 1.260,00 per inabilità
temporanea parziale al 75% (euro 63,00 x 20 giorni), euro 630,00 per inabilità
temporanea parziale al 50% (euro 42,00 x 15 giorni) ed euro 168,00 per inabilità
temporanea parziale al 25% (euro 21,00 x 8 giorni), tenendo conto della iniziale impossibilità per il danneggiato e della successiva difficoltà di attendere alle sue consuete occupazioni nel periodo di convalescenza determinato dalle conseguenze lesive della caduta ed espungendo dall'indennità giornaliera prevista dalla Tabelle
25 di Milano per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, pari ad euro 115,00 al giorno per l'inabilità temporanea assoluta, la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva (euro 31,00).
L'importo complessivo liquidato a favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (euro 29.062,00), poi, deve essere decurtato della percentuale del 30% in ragione del riconoscimento di un concorso di colpa nella causazione del sinistro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , la deve Parte_1 Controparte_1
essere condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
20.343,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data del sinistro (26-5-
2018) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere poste a carico dell'Ente convenuto in base al principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in
26 presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.
(Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022).
Le spese del giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta e utilizzando i valori medi dello scaglione relativo alle cause pendenti davanti al Tribunale di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della CP_1
[...]
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 19-9-2019, da nei confronti della Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna la al pagamento in suo favore della somma Controparte_1
complessiva di euro 20.343,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 26-
5-2018 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.868,06, di cui euro 791,06 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%
e accessori come per legge;
- condanna la al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate Controparte_1
con separato decreto.
Potenza, 29-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella EL
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