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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68219/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 68219/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 68219/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
1 2 Parte_1 C.F._1 Parte_2
3 4 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
5 6
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 CP_1
pagina1 di 9 7 8 Pt_6 C.F._6 Controparte_2 C.F._7 CP_3
9 10
[...] C.F._8 Controparte_4 C.F._9
11 Parte_7 C.F._10 Controparte_5 C.F._11
con l'Avv. Marco Tortorella, come in atti.
E
e con l'Avvocatura Generale dello Controparte_6 Controparte_7
Stato, come in atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e gli altri attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio la Parte_1
e il esponendo che avevano svolto il Controparte_6 Controparte_7
proprio servizio come dirigenti medici presso le per un periodo di ore Controparte_8
settimanali eccedenti rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria senza godere dei riposi giornalieri.
Ne chiedevano pertanto la condanna al risarcimento del danno.
Le Amministrazioni si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
Le richieste istruttorie sono inammissibili e irrilevanti essendo la causa documentale anche tenuto conto della natura procedimentalizzata e formalizzata del rapporto con l'ente pubblico.
La domanda è infondata.
Questo Tribunale ha già rigettato analoghe domande (ex plurimis, n. 12489 del 2021; n. 4325 del
2022), con argomentazioni esaustive che si condividono.
2.1. In particolare, deve osservarsi quanto segue.
La normativa comunitaria asseritamente violata dallo Stato italiano è contenuta negli artt. 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE del 4.11.2003, concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro.
L'art.
3 - Riposo giornaliero stabilisce che Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. L'art.
5 - Riposo settimanale stabilisce a sua volta che Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Infine l'art. 6 Durata massima settimanale del lavoro prevede che Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute pagina2 di 9 dei lavoratori: a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.
Nell'ordinamento italiano, ancor prima dell'emanazione della Direttiva 2003/88, la materia dell'orario di lavoro era stata organicamente disciplinata dal D.Lgs.
8.4.2003 n. 66, di adeguamento alla Direttiva 93/104/CE come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE (poi ambedue assorbite dalla
Direttiva di codificazione 2003/88/CE).
La durata massima dell'orario di lavoro, il riposo giornaliero e il riposo settimanale sono regolati dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 66/2003.
L'art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro prevede che 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. (…)”.
L'art. 7 Riposo giornaliero stabilisce a sua volta che 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata”.
Infine, l'art. 9 prevede che Riposi settimanali Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 (…)”.
La legislazione nazionale intervenuta nell'anno 2008 ha introdotto delle deroghe al D.Lgs. n.
66/2003 che, nella prospettazione attorea, era invece rispettoso delle regole e delle garanzie imposte dall'ordinamento comunitario.
Dispone(va) l'art. 3, comma 85, L. n. 244/2007 “All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori»".
Prevede(va) inoltre l'art. 41, comma 13, D.L. n. 112/2008 “Al personale delle aree dirigenziali degli
Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a pagina3 di 9 garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico - fisiche”.
Per tutto il personale del ruolo del servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non, risulta quindi derogato l'art. 7 D.Lgs. n. 66/2003 in materia di durata minima del riposo giornaliero di 11 ore.
Per i soli dirigenti è derogato anche l'art. 4 in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro di 48 ore, compreso il lavoro straordinario, demandandosi alla contrattazione collettiva la tutela in concreto delle condizioni di lavoro.
Questo regime normativo è stato poi modificato dalla legge 31.10.2014 n. 161, entrata in vigore il
25.11.2015.
L'art. 14, comma 1, ha infatti eliminato le suddette deroghe, ripristinando la disciplina di cui al
D.Lgs. n. 66/2003.
L'eventuale violazione della normativa comunitaria sarebbe dunque circoscritta al periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge n. 244/2007 e del D.L. n. 112/2008, da un lato, e l'entrata in vigore della legge n. 141/2014, dall'altro.
2.2 I danni lamentati dalla parte attrice avrebbero origine dalle deroghe introdotte ai princìpi stabiliti a livello comunitario in materia di orario di lavoro, in quanto in molte occasioni essi avevano superato il limite massimo di ore lavorative settimanali e non aveva potuto godere del riposo, in violazione delle norme comunitarie.
Con riguardo al riposo settimanale va rilevato che le relative norme (art. 9 D.Lgs. n.66/2003, conforme all'art. 5 Direttiva 2003/88) non sono state mai modificate e pertanto qualunque violazione sarebbe semmai ascrivibile al datore di lavoro per il mancato rispetto delle norme di legge o contrattuali.
Occorre, invece, esaminare le deroghe introdotte alle regole sul limite massimo di 48 ore settimanali e sul limite minimo di riposo giornaliero di 11 ore, per verificare innanzitutto se sia ravvisabile una violazione dell'ordinamento comunitario e se tale violazione abbia inciso negativamente sui diritti dei lavoratori. Difatti, secondo i princìpi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria (vedi, ad es., sentenze della Corte di Giustizia 19.11.1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, ; 5.3.1996, Per_1
cause riunite C - 46/93 e C - 48/93, e Factortame) il diritto al risarcimento per Parte_8
violazione del diritto comunitario presuppone che la norma violata conferisca diritti ai singoli , che la violazione sia grave e manifesta, che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subìto dalle persone lese.
In proposito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che la procedura di infrazione europea è stata chiusa in seguito all'adozione dell'art. 14 legge n.161/2014.
pagina4 di 9 Quanto all'orario massimo di lavoro settimanale, l'art. 17, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 prevede che “1. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
(…)”. Conformemente a tale norma l'art.17 D.Lgs. n.66/2003, al comma 5, prevede: “Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo” L'art. 41, comma 13, D.L. n.112/2008 aveva inteso esplicitamente applicare la medesima deroga anche “al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità CP_8
di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato”.
Tale previsione normativa si iscriveva nel processo di assimilazione della dirigenza sanitaria agli altri settori della pubblica amministrazione, nel corso degli anni già intrapreso con le modifiche introdotte al titolo V D.Lgs. n.502/92 dedicato al “personale” del settore sanitario pubblico.
Infatti, l'art. 15 D.Lgs. n. 502/92 nel testo attualmente vigente prevede che “… la dirigenza sanitaria
è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai princìpi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato” (comma 1).
In base al successivo comma 3 “L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità” Nell'ultimo periodo è significativamente previsto che “Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed pagina5 di 9 alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 41, comma 13, D.L. n.112/2008 ad opera della legge n.
161/2014 e della conseguente abolizione di deroghe specifiche nel settore del servizio sanitario nazionale, anche per i medici trova applicazione l'art. 17 D.Lgs. n. 66/2003, che esclude l'art. 4 solo per i dirigenti e per coloro che hanno autonomi poteri di decisione.
Per verificare se la deroga temporanea prevista per il personale medico del servizio sanitario nazionale fosse in contrasto con le previsioni comunitarie deve pertanto aversi riguardo alle caratteristiche delle mansioni svolte dai medici dirigenti e non alla semplice qualifica formale o alla appartenenza al I o II livello (distinzione peraltro abolita nell'art. 15 D.Lgs. n.502/1992 con la nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 229/1999).
In sede di contrattazione collettiva, già con l'art. 16 del CCNL dell'anno 2000 (disposizione sostanzialmente reiterata negli accordi successivi: v. art. 14 CCNL del 3.11.2005 per il quadriennio
2002/2005; art. 8 CCNL del 17.10.2008 per il quadriennio 2006/2009) è stato concordato con le organizzazioni sindacali di categoria l'orario “normale” di lavoro per i dirigenti medici in 38 ore settimanali.
L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6, CCNL
5.12.1996.
L'art. 65 citato, ai commi 6 e 7, stabilisce che: “6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso. 7.
L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne definisce parametri e standard di riferimento”.
Il medico può, quindi, nell'ambito della propria unità operativa, ricevere incarichi per la realizzazione di determinati obiettivi, il cui raggiungimento dà diritto, oltre alla remunerazione di base parametrata all'orario normale di 38 ore settimanali, alla c.d. indennità di risultato e per il cui perseguimento è prevista anche la eventualità di superare l'orario normale di lavoro.
Il lavoro “straordinario” in senso stretto, invece, è a tutt'oggi previsto dall'art. 28 del CCNL del
10.2.2004, integrativo del CCNL del 8.6.2000, il quale stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio,
pagina6 di 9 quali i servizi di pronta guardia e disponibilità, e ad altre attività non programmabili. Il superamento dell'orario normale di lavoro è, quindi, solo eccezionalmente legato ad attività imposte per esigenze del servizio ordinario mentre di norma è conseguenza dell'attività svolta nella finalità di raggiungere l'obiettivo assegna -to in base alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzar e, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, accertate con apposite procedure valutative di verifica (art. 15, comma 4, D.Lgs. n.502/92) e formalizza-to in un incarico con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
La Corte di Cassazione ha avuto modo in più occasioni di affermare, in controversie ove veniva chiesta la remunerazione del lavoro straordinario in aggiunta all'indennità di risultato, che l'art. 65 del C.C.N.L. del 5.12.1996, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente, deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri dell'incarico affidatogli, anche quando si tratti di dirigenti in posizione non apicale (così Cass. n.8958/2012; cfr. anche Cass. n. 9146/2009 e n. 28787/2017).
In effetti la natura dell'attività svolta dai dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale in posizione non apicale è del tutto peculiare proprio perché se, da una parte, soggiace a direttive organizzative del dirigente di livello superiore, dall'altra non è legata rigidamente ad un orario di lavoro, il quale viene incrementato eventualmente su iniziativa dello stesso medico al fine dell'ottenimento dell'incentivo economico.
In conclusione, dato che lo stesso art. 17 della Direttiva 2003/88 prevede la possibilità di derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 “quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo”, la temporanea deroga al limite delle 48 ore settimanali non può essere considerata violazione grave e manifesta del diritto comunitario, né lesiva dei diritti dei singoli lavoratori.
D'altronde, anche qualora non si ritenesse possibile inquadrare il medico del Servizio Sanitario
Nazionale tra i dirigenti o le altre persone aventi potere di decisione autonomo, dovrebbe comunque considerarsi che anche per il personale non dirigenziale l'art. 22, paragrafo 1, della medesima
Direttiva consente una deroga alla durata dell'orario massimo settimanale di 48 ore, purché vi sia il consenso da parte del lavoratore: “1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a pagina7 di 9 condizione che assicurino, mediante le necessarie misure a tale scopo, che: a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro;
(…)”.
Il limite delle 48 ore settimanali, in definitiva, non ha carattere assoluto nell'ambito della Direttiva, poiché comunque derogabile ogni qualvolta il superamento non sia imposto al lavoratore.
Nel caso in esame – occorre rilevare – dalla documentazione prodotta dagli attori non è dato distinguere i casi nei quali le prestazioni lavorative siano state imposte per esigenze straordinarie e quelli nei quali invece siano state eseguite nell'ambito di attività finalizzata all'ottenimento dell'indennità di risultato.
E' inconferente nel caso di specie la decisione della Corte di Giustizia Europea 25.11.2010 (in causa C-429/09,
contro
Stadt Halle), Parte_9
Infatti tale decisione riguarda un lavoratore, Vigile del Fuoco, che era stato assoggettato stabilmente ad un orario di lavoro contrastante con la normativa europea senza alcuna facoltà di scelta.
Quanto al riposo giornaliero minimo, come già anticipato, l'ordinamento italiano con l'art. 7 D.Lgs.
n.66/2003 riconosceva ai lavoratori tutela identica a quella stabilita dall'art.3 della Direttiva
2003/88 (periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore).
Per il personale medico, dirigente e non, la norma è stata disapplicata temporaneamente con l'art. 41, comma 13, D.L. n.112/2008, e con l'art. 3, comma 85, legge n.244/2007, che richiamano la disciplina contrattuale vigente e demandano alla contrattazione collettiva modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico - fisiche.
Anche per tale deroga valgono tutte le considerazioni già svolte in precedenza, dato che in base all'art. 17, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, anche l'art. 3 della Direttiva medesima può essere derogato quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
In ogni caso la possibilità di derogare alla disposizione dell'art. 3 della Direttiva (e quindi di disapplicare l'art. 7 D.Lgs n.66/2003) è prevista anche dai paragrafi 2 e 3 dell'art. 17 citato: “
2. Le deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere adottate con legge, regolamento o con provvedimento amministrativo, ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una pagina8 di 9 protezione appropriata.
3. In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe agli articoli
3, 4, 5, 8 e 16 possono essere concesse: (…) c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: i) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
(…)”.
Nel contratto collettivo per il quadriennio 2006/2009, siglato il 17.10.2008, quindi in data immediatamente successiva alla introduzione delle deroghe, l'art. 7 ha comunque mantenuto disposizioni particolari a tutela del riposo giornaliero: “
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. (…)”.
3. La domanda deve quindi essere rigettata per le ragioni esposte restando assorbito ogni altro aspetto.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori in solido (art. 97 c.p.c.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Rigetta la domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite che liquida nell'unica somma di euro 10400,00, per compensi oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 68219/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 68219/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
1 2 Parte_1 C.F._1 Parte_2
3 4 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
5 6
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 CP_1
pagina1 di 9 7 8 Pt_6 C.F._6 Controparte_2 C.F._7 CP_3
9 10
[...] C.F._8 Controparte_4 C.F._9
11 Parte_7 C.F._10 Controparte_5 C.F._11
con l'Avv. Marco Tortorella, come in atti.
E
e con l'Avvocatura Generale dello Controparte_6 Controparte_7
Stato, come in atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e gli altri attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio la Parte_1
e il esponendo che avevano svolto il Controparte_6 Controparte_7
proprio servizio come dirigenti medici presso le per un periodo di ore Controparte_8
settimanali eccedenti rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria senza godere dei riposi giornalieri.
Ne chiedevano pertanto la condanna al risarcimento del danno.
Le Amministrazioni si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
Le richieste istruttorie sono inammissibili e irrilevanti essendo la causa documentale anche tenuto conto della natura procedimentalizzata e formalizzata del rapporto con l'ente pubblico.
La domanda è infondata.
Questo Tribunale ha già rigettato analoghe domande (ex plurimis, n. 12489 del 2021; n. 4325 del
2022), con argomentazioni esaustive che si condividono.
2.1. In particolare, deve osservarsi quanto segue.
La normativa comunitaria asseritamente violata dallo Stato italiano è contenuta negli artt. 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE del 4.11.2003, concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro.
L'art.
3 - Riposo giornaliero stabilisce che Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. L'art.
5 - Riposo settimanale stabilisce a sua volta che Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Infine l'art. 6 Durata massima settimanale del lavoro prevede che Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute pagina2 di 9 dei lavoratori: a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.
Nell'ordinamento italiano, ancor prima dell'emanazione della Direttiva 2003/88, la materia dell'orario di lavoro era stata organicamente disciplinata dal D.Lgs.
8.4.2003 n. 66, di adeguamento alla Direttiva 93/104/CE come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE (poi ambedue assorbite dalla
Direttiva di codificazione 2003/88/CE).
La durata massima dell'orario di lavoro, il riposo giornaliero e il riposo settimanale sono regolati dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 66/2003.
L'art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro prevede che 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. (…)”.
L'art. 7 Riposo giornaliero stabilisce a sua volta che 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata”.
Infine, l'art. 9 prevede che Riposi settimanali Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 (…)”.
La legislazione nazionale intervenuta nell'anno 2008 ha introdotto delle deroghe al D.Lgs. n.
66/2003 che, nella prospettazione attorea, era invece rispettoso delle regole e delle garanzie imposte dall'ordinamento comunitario.
Dispone(va) l'art. 3, comma 85, L. n. 244/2007 “All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori»".
Prevede(va) inoltre l'art. 41, comma 13, D.L. n. 112/2008 “Al personale delle aree dirigenziali degli
Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a pagina3 di 9 garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico - fisiche”.
Per tutto il personale del ruolo del servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non, risulta quindi derogato l'art. 7 D.Lgs. n. 66/2003 in materia di durata minima del riposo giornaliero di 11 ore.
Per i soli dirigenti è derogato anche l'art. 4 in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro di 48 ore, compreso il lavoro straordinario, demandandosi alla contrattazione collettiva la tutela in concreto delle condizioni di lavoro.
Questo regime normativo è stato poi modificato dalla legge 31.10.2014 n. 161, entrata in vigore il
25.11.2015.
L'art. 14, comma 1, ha infatti eliminato le suddette deroghe, ripristinando la disciplina di cui al
D.Lgs. n. 66/2003.
L'eventuale violazione della normativa comunitaria sarebbe dunque circoscritta al periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge n. 244/2007 e del D.L. n. 112/2008, da un lato, e l'entrata in vigore della legge n. 141/2014, dall'altro.
2.2 I danni lamentati dalla parte attrice avrebbero origine dalle deroghe introdotte ai princìpi stabiliti a livello comunitario in materia di orario di lavoro, in quanto in molte occasioni essi avevano superato il limite massimo di ore lavorative settimanali e non aveva potuto godere del riposo, in violazione delle norme comunitarie.
Con riguardo al riposo settimanale va rilevato che le relative norme (art. 9 D.Lgs. n.66/2003, conforme all'art. 5 Direttiva 2003/88) non sono state mai modificate e pertanto qualunque violazione sarebbe semmai ascrivibile al datore di lavoro per il mancato rispetto delle norme di legge o contrattuali.
Occorre, invece, esaminare le deroghe introdotte alle regole sul limite massimo di 48 ore settimanali e sul limite minimo di riposo giornaliero di 11 ore, per verificare innanzitutto se sia ravvisabile una violazione dell'ordinamento comunitario e se tale violazione abbia inciso negativamente sui diritti dei lavoratori. Difatti, secondo i princìpi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria (vedi, ad es., sentenze della Corte di Giustizia 19.11.1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, ; 5.3.1996, Per_1
cause riunite C - 46/93 e C - 48/93, e Factortame) il diritto al risarcimento per Parte_8
violazione del diritto comunitario presuppone che la norma violata conferisca diritti ai singoli , che la violazione sia grave e manifesta, che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subìto dalle persone lese.
In proposito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che la procedura di infrazione europea è stata chiusa in seguito all'adozione dell'art. 14 legge n.161/2014.
pagina4 di 9 Quanto all'orario massimo di lavoro settimanale, l'art. 17, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 prevede che “1. Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
(…)”. Conformemente a tale norma l'art.17 D.Lgs. n.66/2003, al comma 5, prevede: “Nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo” L'art. 41, comma 13, D.L. n.112/2008 aveva inteso esplicitamente applicare la medesima deroga anche “al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità CP_8
di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato”.
Tale previsione normativa si iscriveva nel processo di assimilazione della dirigenza sanitaria agli altri settori della pubblica amministrazione, nel corso degli anni già intrapreso con le modifiche introdotte al titolo V D.Lgs. n.502/92 dedicato al “personale” del settore sanitario pubblico.
Infatti, l'art. 15 D.Lgs. n. 502/92 nel testo attualmente vigente prevede che “… la dirigenza sanitaria
è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai princìpi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato” (comma 1).
In base al successivo comma 3 “L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità” Nell'ultimo periodo è significativamente previsto che “Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed pagina5 di 9 alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 41, comma 13, D.L. n.112/2008 ad opera della legge n.
161/2014 e della conseguente abolizione di deroghe specifiche nel settore del servizio sanitario nazionale, anche per i medici trova applicazione l'art. 17 D.Lgs. n. 66/2003, che esclude l'art. 4 solo per i dirigenti e per coloro che hanno autonomi poteri di decisione.
Per verificare se la deroga temporanea prevista per il personale medico del servizio sanitario nazionale fosse in contrasto con le previsioni comunitarie deve pertanto aversi riguardo alle caratteristiche delle mansioni svolte dai medici dirigenti e non alla semplice qualifica formale o alla appartenenza al I o II livello (distinzione peraltro abolita nell'art. 15 D.Lgs. n.502/1992 con la nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 229/1999).
In sede di contrattazione collettiva, già con l'art. 16 del CCNL dell'anno 2000 (disposizione sostanzialmente reiterata negli accordi successivi: v. art. 14 CCNL del 3.11.2005 per il quadriennio
2002/2005; art. 8 CCNL del 17.10.2008 per il quadriennio 2006/2009) è stato concordato con le organizzazioni sindacali di categoria l'orario “normale” di lavoro per i dirigenti medici in 38 ore settimanali.
L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6, CCNL
5.12.1996.
L'art. 65 citato, ai commi 6 e 7, stabilisce che: “6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso. 7.
L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne definisce parametri e standard di riferimento”.
Il medico può, quindi, nell'ambito della propria unità operativa, ricevere incarichi per la realizzazione di determinati obiettivi, il cui raggiungimento dà diritto, oltre alla remunerazione di base parametrata all'orario normale di 38 ore settimanali, alla c.d. indennità di risultato e per il cui perseguimento è prevista anche la eventualità di superare l'orario normale di lavoro.
Il lavoro “straordinario” in senso stretto, invece, è a tutt'oggi previsto dall'art. 28 del CCNL del
10.2.2004, integrativo del CCNL del 8.6.2000, il quale stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio,
pagina6 di 9 quali i servizi di pronta guardia e disponibilità, e ad altre attività non programmabili. Il superamento dell'orario normale di lavoro è, quindi, solo eccezionalmente legato ad attività imposte per esigenze del servizio ordinario mentre di norma è conseguenza dell'attività svolta nella finalità di raggiungere l'obiettivo assegna -to in base alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzar e, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, accertate con apposite procedure valutative di verifica (art. 15, comma 4, D.Lgs. n.502/92) e formalizza-to in un incarico con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
La Corte di Cassazione ha avuto modo in più occasioni di affermare, in controversie ove veniva chiesta la remunerazione del lavoro straordinario in aggiunta all'indennità di risultato, che l'art. 65 del C.C.N.L. del 5.12.1996, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente, deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri dell'incarico affidatogli, anche quando si tratti di dirigenti in posizione non apicale (così Cass. n.8958/2012; cfr. anche Cass. n. 9146/2009 e n. 28787/2017).
In effetti la natura dell'attività svolta dai dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale in posizione non apicale è del tutto peculiare proprio perché se, da una parte, soggiace a direttive organizzative del dirigente di livello superiore, dall'altra non è legata rigidamente ad un orario di lavoro, il quale viene incrementato eventualmente su iniziativa dello stesso medico al fine dell'ottenimento dell'incentivo economico.
In conclusione, dato che lo stesso art. 17 della Direttiva 2003/88 prevede la possibilità di derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 “quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo”, la temporanea deroga al limite delle 48 ore settimanali non può essere considerata violazione grave e manifesta del diritto comunitario, né lesiva dei diritti dei singoli lavoratori.
D'altronde, anche qualora non si ritenesse possibile inquadrare il medico del Servizio Sanitario
Nazionale tra i dirigenti o le altre persone aventi potere di decisione autonomo, dovrebbe comunque considerarsi che anche per il personale non dirigenziale l'art. 22, paragrafo 1, della medesima
Direttiva consente una deroga alla durata dell'orario massimo settimanale di 48 ore, purché vi sia il consenso da parte del lavoratore: “1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a pagina7 di 9 condizione che assicurino, mediante le necessarie misure a tale scopo, che: a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro;
(…)”.
Il limite delle 48 ore settimanali, in definitiva, non ha carattere assoluto nell'ambito della Direttiva, poiché comunque derogabile ogni qualvolta il superamento non sia imposto al lavoratore.
Nel caso in esame – occorre rilevare – dalla documentazione prodotta dagli attori non è dato distinguere i casi nei quali le prestazioni lavorative siano state imposte per esigenze straordinarie e quelli nei quali invece siano state eseguite nell'ambito di attività finalizzata all'ottenimento dell'indennità di risultato.
E' inconferente nel caso di specie la decisione della Corte di Giustizia Europea 25.11.2010 (in causa C-429/09,
contro
Stadt Halle), Parte_9
Infatti tale decisione riguarda un lavoratore, Vigile del Fuoco, che era stato assoggettato stabilmente ad un orario di lavoro contrastante con la normativa europea senza alcuna facoltà di scelta.
Quanto al riposo giornaliero minimo, come già anticipato, l'ordinamento italiano con l'art. 7 D.Lgs.
n.66/2003 riconosceva ai lavoratori tutela identica a quella stabilita dall'art.3 della Direttiva
2003/88 (periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore).
Per il personale medico, dirigente e non, la norma è stata disapplicata temporaneamente con l'art. 41, comma 13, D.L. n.112/2008, e con l'art. 3, comma 85, legge n.244/2007, che richiamano la disciplina contrattuale vigente e demandano alla contrattazione collettiva modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico - fisiche.
Anche per tale deroga valgono tutte le considerazioni già svolte in precedenza, dato che in base all'art. 17, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, anche l'art. 3 della Direttiva medesima può essere derogato quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
In ogni caso la possibilità di derogare alla disposizione dell'art. 3 della Direttiva (e quindi di disapplicare l'art. 7 D.Lgs n.66/2003) è prevista anche dai paragrafi 2 e 3 dell'art. 17 citato: “
2. Le deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere adottate con legge, regolamento o con provvedimento amministrativo, ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una pagina8 di 9 protezione appropriata.
3. In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe agli articoli
3, 4, 5, 8 e 16 possono essere concesse: (…) c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: i) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
(…)”.
Nel contratto collettivo per il quadriennio 2006/2009, siglato il 17.10.2008, quindi in data immediatamente successiva alla introduzione delle deroghe, l'art. 7 ha comunque mantenuto disposizioni particolari a tutela del riposo giornaliero: “
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. (…)”.
3. La domanda deve quindi essere rigettata per le ragioni esposte restando assorbito ogni altro aspetto.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori in solido (art. 97 c.p.c.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
Rigetta la domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite che liquida nell'unica somma di euro 10400,00, per compensi oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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