Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 198/2023 R.G., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
nato il [...], in [...], CF: Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Sciarrone (C.F. C.F._2
pec e Francesco Sorbara C.F._3 Email_2 (C.F. pec fax C.F._4 Email_3 0965/894500), presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Cesare Battisti 18/B è elettivamente domiciliato, pec Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 03.10.2020,
esponeva di essere dipendente della Gamel S.r.l., con qualifica di Controparte_1
“operaio”. Con lettera del 02/06/16, la sede di Reggio Calabria aveva comunicato che Pt_1 era stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica caratterizzata da “patologia vertebrale in mmc e posture incongrue. Grado accertato: 8%. Grado complessivo: 8 %”. Con lettera del 25/04/17 la sede di Reggio Calabria aveva comunicato che era Pt_1 stato accertato un peggioramento delle sue condizioni di menomazione dell'integrità psico- fisica caratterizzata da “patologia vertebrale in mmc e posture incongrue. Grado accertato: 11%. Grado complessivo: 11 %”. Era stata presentata richiesta di aggravamento della menomazione sofferta e la patologia in data 26/11/2019 riguardante il distretto rachideo veniva valutata dalla sede di Reggio Calabria con grado accertato: 13% e grado complessivo: 13 %. Pt_1
L'aggravamento non era stato in alcun modo preso in considerazione dall' con il Pt_1 provvedimento di rigetto né con la relazione medica collegiale. Proponeva opposizione, rigettata dall' con provvedimento del 19.02.2020. Pt_1
Poiché egli era affetto da “patologia vertebrale in mmc e posture incongrue”, quadro patologico noto e aggravatosi nel tempo, con ciò determinando un peggioramento del danno funzionale per come riportato in esame obiettivo, e poiché risultava verosimile il nesso di causalità sia tra quadro clinico ed attività lavorativa, affermava che era residuato un danno passibile di valutazione in misura pari al 18 % ), come da tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D.M. 12 luglio 2000). Chiedeva: accertare e dichiarare che aveva diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa Pt_1
e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U.; Condannare l' , al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici Pt_1 dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo Costituitosi, l' contestava la domanda, escludendo una domanda per infortunio in Pt_1 itinere ed eccependo l'infondatezza della più grave misura della menomazione: Nelle note depositate il 24.02.2022 nell'interesse del ricorrente, veniva precisato “che per mero errore materiale è stato indicato infortunio in itinere del ricorrente quando si tratta di domanda di aggravamento di un infortunio già riconosciuto”.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1834/2022 pubblicata il 25.10.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, così provvedeva: “Accoglie la domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente alla prestazione della rendita per malattia professionale nella misura del 17 % dal 08.4.2019, e condanna l a corrispondere in favore di parte ricorrente la predetta prestazione con Pt_1 decorrenza e misura sopraindicati oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria , dalla maturazione dei ratei fino al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a Pt_1 favore del dott. per la somma complessiva di 290,00 euro per onorari, oltre Persona_2 Iva e cp se dovute”. Affermava il Tribunale che l'oggetto della domanda proposta dal ricorrente, cui era già stato riconosciuto un diritto all'indennizzo in capitale del 13 % per malattia professionale
“(nelle note la difesa ricorrente ha dato atto dell'erroneo riferimento ad infortunio in itinere)”, era l'aggravamento delle conseguenze.
“Dunque il giudizio riguarda malattia professionale”. Espletata c.t.u. per valutare il danno biologico indennizzabile, il c.t.u., quanto all'aggravamento dedotto, aveva accertato il nesso causale ed aveva valutato i postumi permanentemente invalidanti si valutano nella misura del 17 % secondo le tabelle del danno biologico permanente dell' 12 luglio 2000.Il complesso invalidante si è CP_2 consolidato dallo 08.4.2019 , epoca in cui il periziato ha effettuato RM lombare alla cui osservazione si associavano '' impronte spondilodiscortrosiche sugli spazi liquorali anteriori e posteriori rispettivamente per protrusioni ad ampio raggio del margine posteriore dei dischi 3
intersomatici esaminati, per ipertrofia artrosica dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli” ecc:>>. Anche dopo le contestazioni dell' ha replicato confermando il primo esito atteso Pt_1 <che il riconoscimento del diritto all'aggravamento è scaturito dalla comparazione tra l'esame RM del 2.11.2017 e quello dello 08.04.2019 dal quale emergeva un aggravamento del quadro erniario con associato quadro di spondilodiscoartosi, quadro già riconosciuto di natura professionale da parte dell' . Pt_1 Ne discendeva che, sulla scorta dell'elaborato peritale argomentato e privo di carenze diagnostiche e illogicità, poteva ritenersi la sussistenza di un aggravamento indennizzabile nella misura maggiore di quanto già riconosciuto e con diritto alla rendita. La domanda andava dunque accolta nella misura indicata dal c.t.u.. Spese del giudizio e della c.t.u. venivano poste a carico dell' in virtù del principio Pt_1 della soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' . Pt_1 Con il primo motivo censurava l'illegittimità della sentenza per violazione del divieto di mutatio libelli. Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale aveva illegittimamente consentito la modifica della domanda rispetto a quella proposta nell'atto introduttivo e non ne aveva dichiarato l'inammissibilità ex lege. Controparte, infatti, nel corso del giudizio non si era limitata a chiarire o a precisare i termini della domanda che aveva ad oggetto gli esiti di un “infortunio in itinere” rimasto ignoto, ma aveva introdotto domande nuove e nuovi temi d'indagine che avevano comportato un mutamento radicale del petitum e della causa petendi, incidendo sui fatti costitutivi allegati con nell'atto introduttivo. Con il secondo motivo lamentava l'erroneità della sentenza in punto danno riconosciuto. Il Tribunale aveva prestato passiva e acritica adesione all'accertamento medico-legale che aveva assegnato, in assenza di riscontri oggettivi e ricorrendo a criterio meramente probabilistico e su indicazioni solo soggettive, un danno biologico pari al 17%. Nessun nesso causale era stato ricostruito dal c.t.u. che aveva modificato la diagnosi della tecnopatia riconosciuta, evidenziando una spondilopatia dolorosa con limitazione funzionale e non aveva attribuito rilevanza alla malattia riconosciuta e di competenza dell' : ernia discale lombare. Pt_1 Da tale differente diagnosi, priva di indagine medico-legale relativa al nesso di causa, deriva l'errore valutativo delle menomazioni. Il perito, infatti, anziché dare rilevanza alla malattia di origine professionale, ernia discale lombare, si era soffermato sulla patologia comune definita “spondilosi diffusa e lombare con polineuropatia diabetica contestuale”, che era patologia extralavorativa derivata dai disturbi metabolici dell'assicurato, tutti documentati. Trattasi infatti di decorso fisiopatologico della neuropatia diabetica, ubiquitaria e diffusa, da cui l'odierno appellato era affetto. Contestava la percentuale di danno assegnata. Deduceva l'illegittimità della sentenza in punto di decorrenza del danno biologico del 17% da data antecedente all'accertamento medico-legale compiuto nel corso della revisione del novembre 2019. La decorrenza dell'indennizzo, infatti, non poteva che essere successiva alla data di richiesta di revisione per aggravamento, 22.11.2019, che aveva costituito presupposto e condizione di procedibilità del presente giudizio. La sentenza era altresì errata nella parte in cui non aveva disposto la decurtazione del danno biologico già indennizzato dall' nella misura del 13%. Pt_1 4
Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Il ricorso era riferito ad una malattia professionale, documentata dalla copiosa documentazione allegata e proprio in relazione ad essa era stato chiesto il riconoscimento dell'aggravamento. Peraltro, nelle note depositate il 16.02.2022 era stato dato atto del refuso, costituente mero errore materiale. La c.t.u. era corretta ed aveva accertato il consolidamento il consolidamento della malattia professionale ossia già in data 8.4.2019 e la sentenza aveva dato atto del riconoscimento della malattia professionale con una percentuale del 13 %. Infine, non vi era nessun rischio che l'appellato potesse percepire, come erroneamente ritenuto dall'appellante, un doppio indennizzo. Percepiva un'unica somma a titolo di rendita da malattia professionale, decurtata dall'importo che aveva percepito al momento del riconoscimento della percentuale del 13% e la tesi di controparte relativa ad un asserito doppio indennizzo era tutto infondata.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente notificato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato e va rigettato. Nessuna mutatio libelli vi è stata. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è lungamente diffuso sulla descrizione ed evoluzione della patologia dalla quale è affetto il ricorrente ed in esso non v'è cenno alcuno ad un infortunio in itinere, che avrebbe cagionato la patologia. Peraltro, la domanda aveva ad oggetto l'aggravamento di una patologia già accertata sussistente, il cui pregresso iter di accertamento e riconoscimento è stato richiamato in ricorso, sì che la menzione di infortunio in itinere contenuta solo nel petitum del ricorso, risulta essere, come già chiarito dalla difesa nelle note del 24.02.2022, un mero refuso, immediatamente percepibile come tale, inidoneo a compromettere e/o a rendere incerti i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
5. Infondati sono motivi di appello con cui sono state avversate le risultanze della c.t.u., recepite in sentenza. Invero, il c.t.u. accertate le patologie da cui è affetto il periziato ed al fine di “stabilire se queste siano dovute o meno a malattia professionale”, ha scrupolosamente analizzato le malattie, nella loro patogenesi e nella loro evoluzione. Per la patologia a carico del rachide lombosacrale ha evidenziato che le patologie causate da processi di degenerazione del disco intervertebrale nonché le forma generiche acute sono le forme che prevalentemente possono riconoscere “nelle condizioni di sovraccarico biomeccanico lavorativo la loro origine primaria o conclusala rilevante. Il sovraccarico biomeccanico cui vanno incontro dischi intervertebrali dovuto alla movimentazione manuale dei carichi scorretta, può determinare la comparsa di microfratture nelle cartilagini limitanti così come microfissurazioni prima concentriche poi radiali nell'anello fibroso del disco intervertebrale stesso. La degenerazione dei dischi intervertebrali conseguente (perdita di liquidi e riduzione di spessore) determina la detensione dei legamenti longitudinali con formazione di becchi artrosici nei soggetti più maturi e instabilità vertebrali nei soggetti più giovani. Le microfissurazioni radiali dei dischi creano la “strada” per la formazione dell'ernia del disco. …. L'eccessivo sovraccarico può determinare patologie degenerative del rachide (artrosi) discopatia lombare (riduzione in altezza del disco con alterazione delle limitanti somatiche, protusione discale che impronta il sacco durale, ernia discale e compressione midollare”. 5
Ha specificato che per le forme morbose del rachide, a genesi multifattoriale, sono stati individuati, accanto a fattori di rischio individuali (costituzionali, metabolici, ormonali, psicologici, abitudini di vita, attività ludico-sportive), anche specifici fattori di rischio lavorativo. Pertanto “per essere correlate al lavoro deve essere presente il rischio professionale specifico, in misura sufficiente a causare il danno e per un periodo di esposizione coerente con la lesione. I fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono rappresentati da: · Movimentazione Manuale di Carichi (MMC);· WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo); · Posture incongrue fisse/protratte; Movimenti e torsioni abnormi/ripetuti del tronco. Nel caso in esame ci si trova di fronte ad una patologia derivante da movimentazione manuale di carichi ( MMC) associata a posture incongrue. Nella definizione di movimentazione manuale di carichi, si ricomprendono fra esse non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi che “in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”, come nel caso del signor con insorgenza di lombalgia, termine che indica dolore del tratto lombare. CP_1 Tale condizione non rappresenta un'entità clinica unica, ma un sintomo correlato a numerose e diverse condizioni …”. Il c.t.u., nel prosieguo, ha attenzionato la prestazione lavorativa del periziando “per vedere se questa ha le caratteristiche, in precedenza indicate nella patogenesi delle malattie diagnosticate. La descrizione della prestazione lavorativa era effettuata con la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo e da sovraccarico biomeccanico a carico della regione dorso lombare. Il lavoro di operaio addetto alla pulizia del termovalorizzatore , com'è notorio, si svolge in posizione eretta e durante le ore lavorative il rachide non è in posizione ergonomica ed è soggetto a continue torsioni e sollecitazioni meccaniche durante le ore lavorative e allo stesso tempo soggetto a sbalzi termici oltre che a sovraccarichi legati al trasporto di bombole e al trasporto di materiale di scarto anche per lunghi tragitti, con movimenti eseguiti con posture incongrue con ripetuti e costati movimenti di torsione del rachide cervico- dorso – lombare sacrale”. Ha, quindi, concluso: “Appare evidente che il periziato durante il turno lavorativo sovraccaricasse il rachide cervico - dorsolombo- sacrale, assumendo posture non ergonomiche. Le infermità rilevate a carico del rachide dorso -lombare e sacrale trovano riscontro nelle tabelle del dm del luglio 2000 - Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare con una percentuale del 25%. Appare evidente che esiste la correlazione tra le cause indicate come favorenti e scatenanti le patologie di cui è affetto il periziato con la prestazione lavorativa dello stesso.
… Il perpetuarsi di movimenti scorretti e, naturalmente, di traumi e sforzi intensi o sproporzionati alle proprie possibilità, può causare danni anatomici al disco intervertebrale, in maniera evolutiva come nel caso del signor . Infatti, tale aggravamento è CP_1 ampiamente documentato nella comparazione tra l'esame RM del 2.11.2017 e quello dello 08.4 2019, dove si assiste alla comparsa di '' impronte spondilodiscortrosiche sugli spazi liquorali anteriori e posteriori rispettivamente per protrusioni ad ampio raggio del margine posteriore dei dischi intersomatici esaminati, per ipertrofia artrosica dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli”. Coerentemente alle osservazioni medico legali esposte, il c.t.u. ha individuato l'agente eziologico: “microtraumi e posture incongrue a carico del rachide per attività eseguite con 6
ritmi continui e ripetitivi per quasi tutto il tempo nel turno lavorativo” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ … il periziato classe 18.7.1960, Operaio Controparte_1 addetto alla manutenzione del termovalorizzatore presso il porto di Gioia Tauro è affetto da Sindrome dolorosa e funzionale a carico del rachide dorso – lombare da movimentazione manuale di carichi ( MMC) da posture incongrue. Esaminata la documentazione clinica presente in atti, eseguita l'indagine anamnestica e l'esame obiettivo del periziato, descritta la sintomatologia in atto accusata, è dimostrato il nesso di causalità generale, cioè il criterio della possibilità scientifica o di idoneità lesiva, in quanto l'agente eziologico (microtraumi e posture incongrue a carico del rachide per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per quasi tutto il tempo nel turno lavorativo), essendo dotato di idoneità lesiva rispetto al quadro morboso accertato, è provato che abbia aggravato la patologia denunciata, in quanto c'è dimostrazione scientifica e certificatoria evidente di esami strumentali, che possano mettere in relazione un possibile evento avverso su base probabilistica certa . Pertanto, i postumi permanentemente invalidanti si valutano nella misura del 17 % secondo le tabelle del danno biologico permanente dell' D.M. 12 luglio 2000. Il Pt_1 complesso invalidante si è consolidato dallo 08.4.2019, epoca in cui il periziato ha effettuato RM lombare alla cui osservazione si associavano “impronte spondilodiscortrosiche sugli spazi liquorali anteriori e posteriori rispettivamente per protrusioni ad ampio raggio del margine posteriore dei dischi intersomatici esaminati, per ipertrofia artrosica dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli” ecc.”. Contrariamente all'assunto dell'appellante, dunque, il c.t.u. ha ben analizzato e spiegato l'eziologia dell'aggravamento, riconducendola a “microtraumi e posture incongrue a carico del rachide per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per quasi tutto il tempo nel turno lavorativo”. Siffatte conclusioni, risultanti da analitica disamina degli elementi specifici del caso concreto, al di là dei generici rilievi di criticità articolati, non sono state attinte da adeguata confutazione ad opera dell'appellante, al fine di dimostrare che, nonostante la continuità e ripetitività dei microtraumi e delle posture incongrue a cui il rachide era sottoposto per tutto il tempo del turno lavorativo, l'aggravamento fosse imputabile ad autonoma causa.
6. Infondati sono i restanti motivi di appello. È stato accertato che il complesso invalidante si è consolidato dal 08.4.2019, epoca della RM lombare che aveva consentito di verificare l'aggravamento che invece, non era riscontrabile in esito al precedente analogo esame del 02/11/17 effettuato presso l'istituto IOMI di Reggio Calabria. La domanda amministrativa è stata, coerentemente proposta in esito alle risultanze dell'esame eseguito in data 08-04.2019. Reca la data del 26.11.2019 la risposta del Responsabile del Procedimento , con riferimento alla pratica 19001808, di conferma Pt_1 nella misura del 13% della patologia riguardante il distretto rachideo, decisione poi opposta. E' rimasta poi una mera enunciazione, non meglio illustrata negli elementi di fatto e diritto posti a relativo fondamento, l'asserita erroneità della sentenza nella parte in cui non sarebbe stata disposta la decurtazione del danno biologico già indennizzato dall' nella Pt_1 misura del 13%. La sentenza ha accertato il diritto del ricorrente alla prestazione della rendita per malattia professionale nella misura del 17 % dal 08.4.2019, ed ha condannato l a Pt_1 corrispondere la predetta prestazione con decorrenza e misura sopraindicati. Non è dato comprendere e non è stato illustrato il titolo posto a fondamento dell'invocata decurtazione. L'appello va, dunque, rigettato, perché infondato, con condanna dell'appellante, soccombente, al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di 7
questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2906,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
1834/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 25.10.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al l pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2906,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti