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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2846/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2846/2021 R.G. tra c.f. , in persona dei genitori esercenti la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale c.f. e Parte_2 C.F._2
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Marco Paci;
Appellante
CONTRO
, p.i. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Alessandro Agostinelli;
Appellato
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 29/04/2024.
Conclusioni per l'appellato: come da note scritte del 29/04/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_1 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castiglione Parte_3 del Lago n. 28/2021 depositata il 20/04/2021, che aveva rigettato la sua domanda di condanna del al risarcimento per il danno subito dalla minore a Controparte_1 causa di una caduta nei giardini pubblici cittadini avvenuta in data 26/07/2018. Chiedeva quindi la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
1 Si costituiva il , riproponendo l'eccezione di nullità Controparte_1 dell'atto di citazione in primo grado, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 29/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il giudizio di primo grado e i motivi di appello
Occorre preliminarmente ricostruire sinteticamente i termini della domanda attorea e la decisione intervenuta in primo grado.
L'attrice aveva agito davanti al Giudice di Pace affermando che, in data 26/07/2018 alle ore
21.30 circa, allorquando si trovava nei giardini pubblici Annibale Mariotti di Controparte_1
, mentre la minore stava “attraversando tranquillamente il parco”, inciampava sulla radice
[...] di un albero fuoriuscita dal terreno, coperta da foglie, priva di segnalazione o di presidi di sicurezza, per cui cadeva e riportava lesioni, che determinavano una inabilità temporanea di circa un mese e una invalidità permanente del 3%, oltre spese mediche per € 337,30. Allegava quindi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., CP_1 addebitando all'ente di non avere mantenuto l'area pubblica in sicurezza, chiedendo la condanna al risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Il Giudice di Pace di Castiglion del Lago, con la sentenza n. 28/2021, rilevando che le radici di un albero non costituiscono un fatto imprevisto e imprevedibile e qualificando la fattispecie sub art. 2051 c.c., riteneva insussistente il nesso causale tra la cosa e il danno, in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza, ravvisando la causa del danno nell'esclusiva responsabilità del danneggiato e, in particolare, nell'omessa vigilanza sulla minore da parte del familiare ivi presente. Rigettava quindi la domanda risarcitoria.
Proponeva appello la soccombente, producendo documentazione sopravvenuta ex art. 345
c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'onere della prova incombente sull'attrice anziché sul trattandosi di CP_1 fattispecie riconducibile sub art. 2051 c.c. e non sub art. 2043 c.c.
In particolare, secondo l'appellante, l'attrice, in base all'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto unicamente provare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente alla verificazione del danno, essendo invece onere dell'amministrazione custode di provare il caso fortuito. Per contro, il giudice di prime cure, ritenendo indimostrata la dinamica del sinistro,
2 avrebbe addossato all'attrice la prova della colpa del custode, mentre invece questa aveva ritualmente dimostrato la caduta e il nesso di causalità con il danno.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla nonna della minore, presente sul luogo al momento del sinistro, per avere consentito alla minore di attraversare il parco senza adeguata vigilanza. Secondo l'appellante, la condotta del familiare non sarebbe causativa del danno, o comunque non potrebbe essere individuata quale causa esclusiva.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha prodotto documentazione sopravvenuta ex art. 345
c.p.c. e ha insistito per l'ammissione di CTU medico-legale, nonché per l'ammissione di giuramento decisorio.
3. Sull'inammissibilità dell'appello
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante indicato le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL 83/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso di specie, l'appello proposto è sufficientemente univoco nell'indicazione delle statuizioni impugnate e delle argomentazioni poste a confutazione, per cui non sussiste violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'appello può essere esaminato nel merito.
4. Sulla nullità dell'atto di citazione
L'appellato ha riproposto in appello l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado.
Tale eccezione, benché non inficiata dalla tardività della costituzione in primo grado in quanto questione rilevabile d'ufficio, non è fondata.
Da un lato, infatti, ai fini dell'art. 164 c.p.c. l'atto deve essere esaminato nel suo tenore complessivo al fine di stabilire l'effettiva inesistenza o assoluta incertezza del petitum o della causa
3 petendi (cfr. Cass. Civ., n. 17991/2018). Dall'altro lato, la domanda proposta dall'attrice reca una indicazione sufficientemente intelligibile degli effetti richiesti e dei relativi presupposti fattuali e normativi, essendo sufficientemente indicati il fatto generatore del danno e i pregiudizi subiti, laddove l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ridonda non sul piano di rito ex art. 164 c.p.c. ma, piuttosto, su quello di merito.
L'eccezione di nullità va quindi rigettata.
5. Sussistenza della responsabilità del CP_1
I motivi di appello, essendo strettamente connessi e involgendo l'intera ricostruzione della fattispecie legale, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Va premesso che la domanda avanzata dall'attrice appellante, fondata sulla caduta determinata dalla radice di un albero presente in un parco pubblico di competenza comunale, è stata in primo luogo avanzata come fattispecie di responsabilità da custodia, e dunque ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Civ.,
S.U., n. 20943/2022).
È parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato.
Come infatti affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”, mentre “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
4 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (così, ancora, Cass. Civ., S.U., n. 20943/2022).
Ciò posto sul piano giuridico, occorre esaminare se, in punto di fatto, sussistano gli elementi per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Il fatto che l'attrice sia effettivamente caduta in data 26/07/2018 alle ore 21.30 circa nel parco pubblico comunale, in corrispondenza di una radice di un albero che affiorava dal terreno, è un fatto provato, poiché confermato dalla testimone sentita in primo grado Testimone_1 all'udienza del 17/11/2020, la quale, rispondendo al cap. 2 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice, ha dichiarato di avere assistito al fatto.
Ciò posto, il punto centrale è se tale caduta sia addebitabile alla negligente custodia della cosa da parte del o se, invece, sussista caso fortuito derivante dalla condotta colposa della CP_1 stessa danneggiata, come dedotto dal appellato anche in sede di appello. CP_1
Occorre innanzitutto evidenziare che, secondo quanto allegato dall'appellante in primo grado, il fatto si è svolto nelle seguenti modalità: “alle ore 21,30 circa, mentre la minore stava attraversando tranquillamente il parco, inciampava sulla radice di un albero fuoriuscita dal terreno, coperta da foglie, priva di segnalazioni e/o presidi di sicurezza e cadeva battendo violentemente l'arto inferiore sinistro”1.
Tale scarna descrizione ha ricevuto integrazione in sede di prova orale, laddove la testimone sentita all'udienza del 19/11/2020, ha riferito che la bambina “si è Testimone_2 allontanata 20 metri per andare alla fontanella”. L'attrice ha poi individuato il luogo del sinistro producendo la fotografia della radice dell'albero che avrebbe causato la caduta.
Dalla fotografia prodotta dall'attrice come doc. 1 si evince che la radice dell'albero che avrebbe causato la caduta è posizionata all'interno di un'aiuola, racchiusa da un cordolo, al di fuori della quale è posta un'area pedonale coperta da ghiaia.
Dalla dinamica descritta dall'attrice non è possibile evincere da quale parte del parco provenisse la bambina, visto che l'attrice si è limitata ad affermare che la minore “stava attraversando tranquillamente il parco”, né tale elemento fattuale è emerso nell'istruzione probatoria, visto che la testimone si è limitata a riferire che la minore “si è allontanata 20 metri per andare alla Tes_2 fontanella”. Da questi elementi è possibile evincere unicamente il fatto che la bambina ha attraversato l'aiuola in cui era presente la radice dell'albero, restando invece ignoto il punto di provenienza della stessa. 1 Cfr. pag. 1 dell'atto di citazione 5 Ciò posto, va in primo luogo rilevato che, dalle fotografie prodotte dall'attrice in primo grado come doc. 1-2-3, si evince che l'aiuola in cui è posta la radice che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe causato il danno, non è destinata al transito pedonale, come si evince dal chiaro confine esistente tra l'aiuola medesima e l'area in ghiaia verso la quale sono collocate le panchine.
Ne consegue che il passaggio sull'aiuola costituisce un comportamento eccentrico rispetto alle modalità previste per l'uso del , che presentava un'ampia zona destinata al transito CP_2 pedonale.
Del resto, non è stata in alcun modo dimostrata la posizione della fontana presso la quale si stava recando la minore, né tanto meno è dimostrato che il passaggio sull'aiuola fosse necessario per arrivare a tale destinazione. Al riguardo va osservato che il capitolo n. 7 del giuramento decisorio deferito dall'appellante nelle note scritte del 07/02/2024 è irrilevante ai fini della prova di tale fatto, avendo ad oggetto non già la posizione della fontanella all'interno del parco ma piuttosto la necessità di uscire dal parco per raggiungerla, ossia un fatto irrilevante in questo giudizio.
In secondo luogo, considerato che sull'aiuola in cui si è verificato il fatto risulta presente un albero ad alto fusto, e come tale ben visibile, la presenza di possibili radici sporgenti costituisce un'evenienza del tutto prevedibile da parte dell'agente medio.
In terzo luogo, occorre considerare che, allorquando si è verificato il fatto, erano le 21.30 circa del 26/07/2018, e dunque la zona era in penombra, laddove peraltro, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale, l'area in questione era anche coperta da foglie.
Questi elementi, congiuntamente considerati, inducono a ravvisare un comportamento gravemente imprudente da parte della danneggiata, la quale, pur avvedendosi della presenza di un albero ad alto fusto, ha comunque fatto transito in zona non destinata a tale scopo, nonostante tale zona fosse prevedibilmente interessata da radici sporgenti e, inoltre, nonostante la visibilità in loco fosse sostanzialmente azzerata dalla penombra e dalla presenza di foglie. È infatti evidente come il transitare al buio su un fondo notoriamente irregolare, peraltro in quel momento coperto da foglie e dunque non visibile, costituisca una violazione manifesta di elementari regole di prudenza.
Va peraltro osservato che l'attrice, limitandosi ad affermare che ella stava “attraversando tranquillamente il parco”, non ha in alcun modo descritto la concreta condotta tenuta, omettendo
6 di precisare e descrivere la concreta andatura tenuta, se cioè stesse camminando o correndo all'interno dell'aiuola.
Né può ritenersi tale grave imprudenza scusata dalla minore età della danneggiata, considerato che la stessa appellante ha affermato che “una bambina di otto anni è perfettamente in grado, ai giorni nostri, di recarsi ad una fontanella da sola per dissetarsi, leggere cartelli di pericolo (se ci fossero stati) e gestirsi autonomamente in un parco pubblico cittadino”2.
Alla luce di tali considerazioni, l'imprudente attraversamento dell'aiuola da parte della minore nelle concrete condizioni di tempo e di luogo in cui è avvenuto il fatto costituisce un comportamento che, rispetto alla caduta, non costituisce una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, costituendo quindi un fattore interruttivo del nesso causale in base ai principi di diritto sopra affermati (cfr. Cass. Civ., S.U.,
n. 20943/2022, cit.). Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione, “se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno” (così Cass. Civ., n. 23919/2013).
Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per l'affermazione di responsabilità del ex CP_1 art. 2051 c.c.
Difettando il nesso di causalità, non sussistono neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda sub art. 2043 c.c., mancandone comunque un elemento essenziale.
I motivi di appello devono conseguentemente essere rigettati, e dunque la sentenza di primo grado, pur con diversa motivazione, deve essere confermata.
6. Sulle istanze istruttorie
Alla luce di quanto finora esposto, le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono superflue.
Quanto alla ristrutturazione dei giardini pubblici, oggetto sia della documentazione depositata dall'appellante ex art. 345 c.p.c. che dei capitoli di giuramento decisorio, il dato è irrilevante ai fini del giudizio, poiché il rigetto della domanda risarcitoria non dipende dalla corretta manutenzione della radice dell'albero, quanto piuttosto dall'interruzione del nesso causale data dal comportamento gravemente imprudente tenuto dalla danneggiata.
Per le stesse ragioni deve confermarsi la declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio deferito dall'appellante, già pronunciata con ordinanza del 29/07/2024, poiché l'eventuale ammissione dei fatti non condurrebbe affatto all'accoglimento della domanda, essendo 2 Cfr. pag. 13 dell'appello 7 comunque necessario valutare ulteriori elementi di fatto (cfr. Cass. Civ., n. 1551/2022), e in particolare la condotta della danneggiata, che nella specie osta all'accoglimento della domanda risarcitoria.
Sono invece inammissibili in quanto tardivi gli ulteriori capitoli di giuramento decisorio formulati dall'appellante in comparsa conclusionale, atteso che gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore (cfr. Cass. Civ., n. 18833/2016), ciò che deve ritenersi valevole anche nel caso del trattenimento della causa in decisione da parte del giudice monocratico.
Per le medesime ragioni, non sussistendo l'an della responsabilità, è del tutto superflua la CTU medico-legale invocata dall'appellante.
7. Conclusioni e spese
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
Inoltre, a fronte del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante.
Perugia, 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2846/2021 R.G. tra c.f. , in persona dei genitori esercenti la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale c.f. e Parte_2 C.F._2
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Marco Paci;
Appellante
CONTRO
, p.i. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Alessandro Agostinelli;
Appellato
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 29/04/2024.
Conclusioni per l'appellato: come da note scritte del 29/04/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_1 Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castiglione Parte_3 del Lago n. 28/2021 depositata il 20/04/2021, che aveva rigettato la sua domanda di condanna del al risarcimento per il danno subito dalla minore a Controparte_1 causa di una caduta nei giardini pubblici cittadini avvenuta in data 26/07/2018. Chiedeva quindi la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
1 Si costituiva il , riproponendo l'eccezione di nullità Controparte_1 dell'atto di citazione in primo grado, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 29/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il giudizio di primo grado e i motivi di appello
Occorre preliminarmente ricostruire sinteticamente i termini della domanda attorea e la decisione intervenuta in primo grado.
L'attrice aveva agito davanti al Giudice di Pace affermando che, in data 26/07/2018 alle ore
21.30 circa, allorquando si trovava nei giardini pubblici Annibale Mariotti di Controparte_1
, mentre la minore stava “attraversando tranquillamente il parco”, inciampava sulla radice
[...] di un albero fuoriuscita dal terreno, coperta da foglie, priva di segnalazione o di presidi di sicurezza, per cui cadeva e riportava lesioni, che determinavano una inabilità temporanea di circa un mese e una invalidità permanente del 3%, oltre spese mediche per € 337,30. Allegava quindi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., CP_1 addebitando all'ente di non avere mantenuto l'area pubblica in sicurezza, chiedendo la condanna al risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Il Giudice di Pace di Castiglion del Lago, con la sentenza n. 28/2021, rilevando che le radici di un albero non costituiscono un fatto imprevisto e imprevedibile e qualificando la fattispecie sub art. 2051 c.c., riteneva insussistente il nesso causale tra la cosa e il danno, in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza, ravvisando la causa del danno nell'esclusiva responsabilità del danneggiato e, in particolare, nell'omessa vigilanza sulla minore da parte del familiare ivi presente. Rigettava quindi la domanda risarcitoria.
Proponeva appello la soccombente, producendo documentazione sopravvenuta ex art. 345
c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'onere della prova incombente sull'attrice anziché sul trattandosi di CP_1 fattispecie riconducibile sub art. 2051 c.c. e non sub art. 2043 c.c.
In particolare, secondo l'appellante, l'attrice, in base all'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto unicamente provare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente alla verificazione del danno, essendo invece onere dell'amministrazione custode di provare il caso fortuito. Per contro, il giudice di prime cure, ritenendo indimostrata la dinamica del sinistro,
2 avrebbe addossato all'attrice la prova della colpa del custode, mentre invece questa aveva ritualmente dimostrato la caduta e il nesso di causalità con il danno.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla nonna della minore, presente sul luogo al momento del sinistro, per avere consentito alla minore di attraversare il parco senza adeguata vigilanza. Secondo l'appellante, la condotta del familiare non sarebbe causativa del danno, o comunque non potrebbe essere individuata quale causa esclusiva.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha prodotto documentazione sopravvenuta ex art. 345
c.p.c. e ha insistito per l'ammissione di CTU medico-legale, nonché per l'ammissione di giuramento decisorio.
3. Sull'inammissibilità dell'appello
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante indicato le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL 83/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso di specie, l'appello proposto è sufficientemente univoco nell'indicazione delle statuizioni impugnate e delle argomentazioni poste a confutazione, per cui non sussiste violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'appello può essere esaminato nel merito.
4. Sulla nullità dell'atto di citazione
L'appellato ha riproposto in appello l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado.
Tale eccezione, benché non inficiata dalla tardività della costituzione in primo grado in quanto questione rilevabile d'ufficio, non è fondata.
Da un lato, infatti, ai fini dell'art. 164 c.p.c. l'atto deve essere esaminato nel suo tenore complessivo al fine di stabilire l'effettiva inesistenza o assoluta incertezza del petitum o della causa
3 petendi (cfr. Cass. Civ., n. 17991/2018). Dall'altro lato, la domanda proposta dall'attrice reca una indicazione sufficientemente intelligibile degli effetti richiesti e dei relativi presupposti fattuali e normativi, essendo sufficientemente indicati il fatto generatore del danno e i pregiudizi subiti, laddove l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ridonda non sul piano di rito ex art. 164 c.p.c. ma, piuttosto, su quello di merito.
L'eccezione di nullità va quindi rigettata.
5. Sussistenza della responsabilità del CP_1
I motivi di appello, essendo strettamente connessi e involgendo l'intera ricostruzione della fattispecie legale, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Va premesso che la domanda avanzata dall'attrice appellante, fondata sulla caduta determinata dalla radice di un albero presente in un parco pubblico di competenza comunale, è stata in primo luogo avanzata come fattispecie di responsabilità da custodia, e dunque ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Civ.,
S.U., n. 20943/2022).
È parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato.
Come infatti affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”, mentre “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
4 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (così, ancora, Cass. Civ., S.U., n. 20943/2022).
Ciò posto sul piano giuridico, occorre esaminare se, in punto di fatto, sussistano gli elementi per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Il fatto che l'attrice sia effettivamente caduta in data 26/07/2018 alle ore 21.30 circa nel parco pubblico comunale, in corrispondenza di una radice di un albero che affiorava dal terreno, è un fatto provato, poiché confermato dalla testimone sentita in primo grado Testimone_1 all'udienza del 17/11/2020, la quale, rispondendo al cap. 2 della memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice, ha dichiarato di avere assistito al fatto.
Ciò posto, il punto centrale è se tale caduta sia addebitabile alla negligente custodia della cosa da parte del o se, invece, sussista caso fortuito derivante dalla condotta colposa della CP_1 stessa danneggiata, come dedotto dal appellato anche in sede di appello. CP_1
Occorre innanzitutto evidenziare che, secondo quanto allegato dall'appellante in primo grado, il fatto si è svolto nelle seguenti modalità: “alle ore 21,30 circa, mentre la minore stava attraversando tranquillamente il parco, inciampava sulla radice di un albero fuoriuscita dal terreno, coperta da foglie, priva di segnalazioni e/o presidi di sicurezza e cadeva battendo violentemente l'arto inferiore sinistro”1.
Tale scarna descrizione ha ricevuto integrazione in sede di prova orale, laddove la testimone sentita all'udienza del 19/11/2020, ha riferito che la bambina “si è Testimone_2 allontanata 20 metri per andare alla fontanella”. L'attrice ha poi individuato il luogo del sinistro producendo la fotografia della radice dell'albero che avrebbe causato la caduta.
Dalla fotografia prodotta dall'attrice come doc. 1 si evince che la radice dell'albero che avrebbe causato la caduta è posizionata all'interno di un'aiuola, racchiusa da un cordolo, al di fuori della quale è posta un'area pedonale coperta da ghiaia.
Dalla dinamica descritta dall'attrice non è possibile evincere da quale parte del parco provenisse la bambina, visto che l'attrice si è limitata ad affermare che la minore “stava attraversando tranquillamente il parco”, né tale elemento fattuale è emerso nell'istruzione probatoria, visto che la testimone si è limitata a riferire che la minore “si è allontanata 20 metri per andare alla Tes_2 fontanella”. Da questi elementi è possibile evincere unicamente il fatto che la bambina ha attraversato l'aiuola in cui era presente la radice dell'albero, restando invece ignoto il punto di provenienza della stessa. 1 Cfr. pag. 1 dell'atto di citazione 5 Ciò posto, va in primo luogo rilevato che, dalle fotografie prodotte dall'attrice in primo grado come doc. 1-2-3, si evince che l'aiuola in cui è posta la radice che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe causato il danno, non è destinata al transito pedonale, come si evince dal chiaro confine esistente tra l'aiuola medesima e l'area in ghiaia verso la quale sono collocate le panchine.
Ne consegue che il passaggio sull'aiuola costituisce un comportamento eccentrico rispetto alle modalità previste per l'uso del , che presentava un'ampia zona destinata al transito CP_2 pedonale.
Del resto, non è stata in alcun modo dimostrata la posizione della fontana presso la quale si stava recando la minore, né tanto meno è dimostrato che il passaggio sull'aiuola fosse necessario per arrivare a tale destinazione. Al riguardo va osservato che il capitolo n. 7 del giuramento decisorio deferito dall'appellante nelle note scritte del 07/02/2024 è irrilevante ai fini della prova di tale fatto, avendo ad oggetto non già la posizione della fontanella all'interno del parco ma piuttosto la necessità di uscire dal parco per raggiungerla, ossia un fatto irrilevante in questo giudizio.
In secondo luogo, considerato che sull'aiuola in cui si è verificato il fatto risulta presente un albero ad alto fusto, e come tale ben visibile, la presenza di possibili radici sporgenti costituisce un'evenienza del tutto prevedibile da parte dell'agente medio.
In terzo luogo, occorre considerare che, allorquando si è verificato il fatto, erano le 21.30 circa del 26/07/2018, e dunque la zona era in penombra, laddove peraltro, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale, l'area in questione era anche coperta da foglie.
Questi elementi, congiuntamente considerati, inducono a ravvisare un comportamento gravemente imprudente da parte della danneggiata, la quale, pur avvedendosi della presenza di un albero ad alto fusto, ha comunque fatto transito in zona non destinata a tale scopo, nonostante tale zona fosse prevedibilmente interessata da radici sporgenti e, inoltre, nonostante la visibilità in loco fosse sostanzialmente azzerata dalla penombra e dalla presenza di foglie. È infatti evidente come il transitare al buio su un fondo notoriamente irregolare, peraltro in quel momento coperto da foglie e dunque non visibile, costituisca una violazione manifesta di elementari regole di prudenza.
Va peraltro osservato che l'attrice, limitandosi ad affermare che ella stava “attraversando tranquillamente il parco”, non ha in alcun modo descritto la concreta condotta tenuta, omettendo
6 di precisare e descrivere la concreta andatura tenuta, se cioè stesse camminando o correndo all'interno dell'aiuola.
Né può ritenersi tale grave imprudenza scusata dalla minore età della danneggiata, considerato che la stessa appellante ha affermato che “una bambina di otto anni è perfettamente in grado, ai giorni nostri, di recarsi ad una fontanella da sola per dissetarsi, leggere cartelli di pericolo (se ci fossero stati) e gestirsi autonomamente in un parco pubblico cittadino”2.
Alla luce di tali considerazioni, l'imprudente attraversamento dell'aiuola da parte della minore nelle concrete condizioni di tempo e di luogo in cui è avvenuto il fatto costituisce un comportamento che, rispetto alla caduta, non costituisce una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, costituendo quindi un fattore interruttivo del nesso causale in base ai principi di diritto sopra affermati (cfr. Cass. Civ., S.U.,
n. 20943/2022, cit.). Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione, “se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno” (così Cass. Civ., n. 23919/2013).
Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per l'affermazione di responsabilità del ex CP_1 art. 2051 c.c.
Difettando il nesso di causalità, non sussistono neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda sub art. 2043 c.c., mancandone comunque un elemento essenziale.
I motivi di appello devono conseguentemente essere rigettati, e dunque la sentenza di primo grado, pur con diversa motivazione, deve essere confermata.
6. Sulle istanze istruttorie
Alla luce di quanto finora esposto, le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono superflue.
Quanto alla ristrutturazione dei giardini pubblici, oggetto sia della documentazione depositata dall'appellante ex art. 345 c.p.c. che dei capitoli di giuramento decisorio, il dato è irrilevante ai fini del giudizio, poiché il rigetto della domanda risarcitoria non dipende dalla corretta manutenzione della radice dell'albero, quanto piuttosto dall'interruzione del nesso causale data dal comportamento gravemente imprudente tenuto dalla danneggiata.
Per le stesse ragioni deve confermarsi la declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio deferito dall'appellante, già pronunciata con ordinanza del 29/07/2024, poiché l'eventuale ammissione dei fatti non condurrebbe affatto all'accoglimento della domanda, essendo 2 Cfr. pag. 13 dell'appello 7 comunque necessario valutare ulteriori elementi di fatto (cfr. Cass. Civ., n. 1551/2022), e in particolare la condotta della danneggiata, che nella specie osta all'accoglimento della domanda risarcitoria.
Sono invece inammissibili in quanto tardivi gli ulteriori capitoli di giuramento decisorio formulati dall'appellante in comparsa conclusionale, atteso che gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate davanti al giudice istruttore (cfr. Cass. Civ., n. 18833/2016), ciò che deve ritenersi valevole anche nel caso del trattenimento della causa in decisione da parte del giudice monocratico.
Per le medesime ragioni, non sussistendo l'an della responsabilità, è del tutto superflua la CTU medico-legale invocata dall'appellante.
7. Conclusioni e spese
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
Inoltre, a fronte del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto dall'appellante.
Perugia, 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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