Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 357
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Dott. Edoardo Postacchini del Tribunale di Perugia, riguarda un appello contro una sentenza di rigetto di una domanda risarcitoria per danni subiti da una minore a causa di una caduta in un parco pubblico. L'appellante, rappresentato dai genitori, sosteneva la responsabilità del Comune per non aver mantenuto l'area in sicurezza, invocando sia l'art. 2051 c.c. (responsabilità da custodia) che l'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale). Il Comune, dal canto suo, contestava la responsabilità, sostenendo che la caduta fosse attribuibile alla condotta imprudente della minore e riproponendo l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

Il Giudice ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che la responsabilità del Comune non sussisteva poiché il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno era interrotto dalla condotta imprudente della minore, che aveva attraversato un'area non destinata al transito pedonale in condizioni di scarsa visibilità. Inoltre, il Giudice ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità e inammissibilità dell'appello, affermando che l'appellante aveva sufficientemente indicato le questioni contestate. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della responsabilità civile, evidenziando l'importanza della diligenza e della prudenza nel comportamento del danneggiato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 357
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 357
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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