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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 712 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Garofalo Parte_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Malattie professionali. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con due distinti ricorsi, entrambi depositati il 22.6.21, esponeva: a) che dal 2004 Parte_1 al 2009 aveva lavorato come bracciante agricole alle dipendenze di “diverse aziende”, quali IL EL AS e;
b) che dal 2010 al 2015 aveva lavorato alle dipendenze di Parte_2 CP_2
“con mansioni di operatore di computer”; c) che alle dipendenze della “predetta azienda
[...] agricola” aveva svolto mansioni consistenti anche nella movimentazione manuale di carico e scarico del frutto raccolto, nell'utilizzo di strumenti vibranti, sistemazione di muraglia in pietra, pulitura terreni e raccolta di erbacce, carico e scarico di arnie per la produzione del miele, sistemazione e posizionamento delle arnie e dei contenitori di miele;
d) che, in particolare, l'utilizzo di strumenti vibranti era stato continuo e ripetitivo con continue sollecitazioni agli arti superiori;
e) che nello svolgimento del rapporto di lavoro come operatore di computer, egli si era occupato, oltre che della immissione di dati, anche del carico e scarico merci, quali piccoli e grandi elettrodomestici;
f) che, quale operatore di computer, aveva osservato un orario pari a 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e, a sabati alterni, per 4 ore, mentre l'orario di lavoro osservato come bracciante agricolo era di 9 ore giornaliere con pausa pranzo dal lunedì al venerdì.
2) Sosteneva che a causa delle mansioni svolte aveva contratto una tendinopatia alla spalla destra e una epicondilite bilaterale, ma che l' aveva respinto entrambe le domande amministrative CP_3 presentate per assenza di nesso di causa.
3) Concludeva chiedendo di accertare la natura professionale delle patologie denunciate e per la condanna dell' ad erogargli la rendita prevista dal Dpr 1124/65. CP_3
4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha riunito i ricorsi e, CP_3 dopo aver assunto la prova orale ed espletata consulenza medico-legale con relativa integrazione, ha respinto le domande con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso è infondato. Sebbene le risultanze testimoniali abbiano sostanzialmente confermato la prospettazione attorea (cfr. deposizioni della signora e del sig. , colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente escussi nel corso dell'udienza del 9.2.2022), l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha escluso l'eziologia professionale delle patologie denunciate dal sig. . Parte_1 Più in particolare, il CTU, a seguito dell'integrazione peritale disposta da questo giudice con verbale d'udienza del 26.10.2022 accertava come “Pur volendo ribadire che la descritta attività lavorativa abbia potuto gravare sulla eziopatogenesi delle descritte patologie degenerative di natura osteoarticolare (“epicondilite bilaterale e tendinopatia spalla sinistra”), IL TEMPO DI ESPOSIZIONE ALLO SPECIFICO FATTORE DI RISCHIO (“microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”, con relative “sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla e del gomito”), NON PUÒ ESSERE RITENUTO SUFFICIENTE PER INCIDERE IN MANIERA DETERMINANTE ED EFFICIENTE NELL'INSORGENZA DELLE DESCRITTE LESIONI. Si può quindi concludere che il ricorrente sia affetto dalle patologie su indicate, ma, pur volendo riconoscere al lavoro espletato una incidenza negativa sul loro determinismo, tale ruolo deve essere ritenuto minimale, giudicando preponderante la genesi di natura degenerativo-dismetabolica, su base ereditaria e/o costituzionale. Le alterazioni osteoarticolari in diagnosi devono pertanto essere ritenute espressione di malattia comune, con fasi di riacutizzazione e fasi di relativo benessere.” (cfr. relazione integrativa depositata in data 2.11.2022, qui da intendersi integralmente richiamata) Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando che, contrariamente a Parte_1 quanto affermato dal tribunale, nel caso di specie era stata fornita sufficiente prova dell'attività lavorativa e conseguentemente del nesso di causa. In particolare, i testi sentiti avevano confermato le mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda IL EL AS e delle mansioni di carico e scarico merce alle dipendenze della ditta Era stato dunque provato Controparte_2 che la lavorazione e la malattia erano entrambe riconducibili nelle apposite tabelle, con conseguente presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. Non erano poi condivisibili le conclusioni del consulente di ufficio, il quale aveva dapprima affermato l'esistenza del nesso di causa, per poi escluderlo, a seguito di integrazione richiesta dal tribunale, essendosi rivelata insufficiente l'esposizione a rischio, essendo preponderante la genesi di natura degenerativo- dismetabolica, su base ereditaria e/o costituzionale. Le alterazioni osteoarticolari in diagnosi devono pertanto essere ritenute espressione di malattia comune, con fasi di riacutizzazione e fasi di relativo benessere…”. Ad avviso dell'appellante, la consulenza doveva essere rinnovata perché “la durata del turno lavorativo”, quale parametro di per sé non possa essere assunto quale “valore discriminante” nel giudizio ma necessiti della corretta valutazione complessiva rapportandolo all'effettiva attività lavorativa del sig. che di certo è stata caratterizzata da un sovraccarico Pt_1 biomeccanico degli arti superiori (scritto e confermato dallo stesso CTU). Nel caso di specie, infatti, si trattava di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che, a differenza delle malattie professionali specifiche, per le quali è riscontrabile una relazione diretta di causa-effetto tra agente nocivo e malattia, si definiscono a eziopatogenesi multifattoriale, ossia legate a fattori a carattere endogeno (sesso, età, forza, patologie croniche, condizioni psicologiche) e fattori di carattere esogeno movimenti ripetitivi, alta frequenza e velocità, impiego di forza, posture incongrue e gesti stereotipati, durata dei cicli lavorativi, tempi di recupero insufficienti, ritmi imposti, disergonomia delle postazioni di lavoro e degli strumenti, nonché correlate a fattori complementari, variabili col tipo di compito lavorativo svolto, che possono fungere da amplificatori del rischio (incremento delle condizioni di discomfort). La normativa affronta la tematica con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e alle norme tecniche UNI ISO 11228 1-2-3, a cui si fa cenno nell'allegato XXXIII del Testo Unico. La UNI ISO 11228-3 in particolare fornisce una utile guida sull'identificazione e valutazione dei fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza consentendo di conseguenza la valutazione dei relativi rischi. Nel merito delle conclusioni del ctu nominato, non condivisibili, si evidenzia, che i compiti ripetitivi sono “attività lavorative caratterizzate da cicli ripetuti composti da azioni tecniche”, dove il ciclo è una “sequenza di azioni tecniche di durata relativamente breve, ripetuta per più volte uguale a se stessa” e l'azione tecnica è un'azione “che comporta attività meccanica e non va necessariamente identificata con un singolo movimento articolare, ma, invece, con un complesso di movimenti di uno o più segmenti corporei che permettono il compimento di una operazione elementare compresa in un ciclo”. Tra l'altro, la Check-list OCRA considera diversi fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: carenza di periodi di recupero, frequenza di azione, applicazione di forza, assunzione di posture incongrue/presenza di stereotipia, oltre a differenti fattori complementari (vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio, esposizione a basse temperature, effettuazioni di lavori di precisione, ecc.). Viene inoltre presa in esame, per la stima del rischio, la durata netta giornaliera del lavoro ripetitivo. Applicando quanto sinora riportato all'attività lavorativa assolta dal sig. emerge che, per quanto trattasi di turni Pt_1 lavorativi di 4 ore, lo sforzo fisico, inteso quale movimentazione manuale dei carichi, cui è stato sottoposto per intensità e ripetitività, per postura incongrua, rapportato a deficienze organizzative lavorative, inducesse un rischio medio e sia da considerarsi concausa efficiente e determinante nella genesi delle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori rilevate nel lavoratore. Il tribunale non aveva esaminato in modo sufficiente le critiche sollevate avverso le definitive conclusioni peritali, avendo aderito ad esse con affermazioni apodittiche, per cui era lampante come l'approccio motivazionale del Giudice risulti del tutto privo di giustificazione e inadeguato in relazione alla funzione che deve svolgere poiché come già rammostrato vi è “la totale assenza di un corredo motivazionale che abbia affrontato e respinto le doglianze, lungamente evidenziate nel giudizio di prime cure, e qui richiamate, doglianze alle quali il ctu non ha mai risposto, e il giudice ha abdicato al dovere di rendere la motivazione sulle domande, eccezioni ed osservazioni, sottoposte al suo vaglio”. La sentenza era quindi affetta da insufficiente motivazione, mentre doveva ritenersi che l'onere probatorio circa il nesso di causalità tra l'attività svolta dal ricorrente e l'insorgenza della patologia denunciata, è stato assolto e dimostrato dall'istante, non solo sulla base di quanto hanno dichiarato i testi escussi, indicati e ammessi dall'On.le Giudice Adito, ma anche sulla base della documentazione versata agli atti di causa. Dunque, dall'anamnesi lavorativa, e tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali, che hanno specificato proprio in che cosa l'attività lavorativa è consistita, che hanno evidenziato l'orario di lavoro, che hanno specificato il peso e la dimensione dei carichi, la movimentazione dei carichi e comunque tutti gli elementi utili ai fini del decidere, si può senza dubbio asserire, che la malattia professionale denunciata è di natura eziologica sorta a seguito dell'esposizione a rischio nell'espletare i lavori, come sopra meglio indicati. Appare evidente, quindi, che la malattia denunciata è di natura professionale, contratta e compatibile con il tipo di lavorazione effettuata nel corso degli anni dal ricorrente, e quindi vi è nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia che ne è conseguita.
6) L'appellante ha quindi concluso, previo rinnovo delle operazioni peritali, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande giudiziali proposte.
7) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, negando che nel caso di specie si versi CP_3 in ipotesi di patologie tabellate.
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello è infondato.
10) Premesso che l'atto di appello, nei termini sopra riportati, si mostra del tutto contraddittorio circa la natura tabellata delle patologie denunciate in rapporto alle lavorazioni svolte, ciò che in ogni caso risulta dirimente è che, contrariamente a quanto l'appellante ritiene, egli non ha dimostrato lo svolgimento delle mansioni svolte per come dedotte nei due ricorsi introduttivi del giudizio. In particolare, non è in alcun modo emerso un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in modo prolungato e duraturo per un tempo sufficientemente idoneo a produrre le patologie dedotte come di origine professionale.
11) Infatti, anche ad ammettere che le patologie denunciate fossero incluse nelle tabelle (ciò che CP_3 risulta a dir poco incerto sulla base delle allegazioni dello stesso ricorrente), rimane il fatto che anche in tal caso, come in quello delle patologie non tabellate, incombe sempre sul lavoratore provare lo svolgimento delle mansioni descritte nelle tabelle e solo se ciò sia avvenuto il nesso di causa si presume nell'ipotesi di patologie tabellate (cfr, tra le altre, Cass. 22592/24).
12) Ora, nel caso di specie il tribunale ha aderito alle definitive conclusioni del consulente di ufficio che ha escluso il nesso di causa proprio per assenza di prova dello svolgimento delle mansioni descritte in ricorso con caratteristiche di continuità e costanza nel tempo. E del resto, il giudice ha richiesto integrazioni al consulente proprio perché, come si legge nel verbale del 26.10.22, questi aveva fatto riferimento ad un grado di inabilità Inail pari all'8% “Ove si ritenga accertata tale tipologia di attività lavorativa…”. Il giudice ha quindi correttamente rilevato quanto segue: considerato che nel ricorso introduttivo lo stesso sig. dichiarava di aver lavorato Parte_1 part-time presso la ditta di “ ” ( come da estratto conto contributivo), Controparte_2 precisando di aver rispettato il seguente orario lavorativo: a giorni alterni dalle 8.00 alle 12.00 ovvero dalle 15.30 alle 19.30; che, nel corso dell'istruttoria, la teste sig.ra , Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente, dichiarava che l'orario lavorativo, presso la ditta CP_2
, era dalle 8.30 alle 12.30, con un'ora di pausa pranzo, e dalle 15.30 alle 18.30; che, tuttavia,
[...] non può darsi prevalenza alla testimonianza assunta rispetto alla stessa confessione, peraltro supportata da prova documentale, che il ricorrente effettua in ricorso, dichiarando di aver rispettato un orario lavorativo pari a 4 ore al giorno per il periodo dal 2010 al 2015.
13) Ciò detto, il ricorrente non ha provato le mansioni poste a base delle sue domande né sotto il profilo documentale, né sotto quello dell'espletata prova orale. 14) Sotto il primo profilo, premesso che il ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze delle aziende IL EL AS e dal 2004 al 2009, dall'estratto contributivo e dal percorso Parte_2 del lavoratore rilasciato dal Centro per l'Impego in atti, emerge che presso le succitate aziende il aveva lavorato solo nell'ottobre 2004 e nel 2009 ) e nel 2008 (IL EL Pt_1 Parte_2 AS).
15) Ma soprattutto, sotto il secondo profilo, si rileva che, per ciò che riguardava il lavoro agricolo asseritamente svolto dal 2004 al 2009, ha deposto il solo teste il quale, con Testimone_2 riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola , ha riferito: Parte_2 non so se il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso l'az. agricola CP_4
. La conseguenza è che dall'istruttoria orale non è emerso alcunché circa le specifiche mansioni
[...] svolte nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di . Inoltre, il teste Parte_2 Tes_2 si rivela inattendibile allorquando ha affermato di essere stato collega del ricorrente alle
[...] dipendenze di IL EL AS “dal 2006 al 2009/2010”. L'affermazione è smentita dalle risultanze documentali sopra citate, da cui emerge, come detto, un solo rapporto di lavoro alle dipendenze della AS nel 2008, a ciò dovendosi aggiungere che secondo la stessa prospettazione del ricorrente, egli nel 2010 non lavorava più in agricoltura, ma alle dipendenze della ditta Ruberto Maria Rosaria, così come peraltro desumibile dall'estratto conto contributivo e dal percorso del lavoratore in atti.
16) Quanto alle mansioni di carico/scarico merce svolte alle dipendenze della ditta CP_2
, sul punto ha deposto la sola teste e al riguardo non può che confermarsi
[...] Testimone_1 il giudizio di totale inattendibilità della stessa già espresso dal tribunale. La dichiarante ha finito per andare oltre le stesse allegazioni attoree, secondo cui il rapporto di lavoro era part-time di circa 20 ore settimanali, per come del resto confermato dai documenti in atti. La , invece, non solo ha Tes_1 descritto un rapporto di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali (dalle 8.30 alle 12.30, pausa pranzo, dalle 15.30 fino alle 18.30), ma ha finito per tratteggiare un orario lavorativo anche maggiore, dal momento che le 8 ore giornaliere sarebbero state svolte addirittura dal lunedì al sabato, non senza aggiungere che “alcune volte lavoravamo anche oltre l'orario lavorativo”. Ma la teste risulta ancor più inattendibile nel momento in cui, per avvalorare le mansioni di carico e scarico merce da parte del ricorrente, ha addirittura affermato che il si occupava di caricare/scaricare anche lavatrici, Pt_1 nonché elettrodomestici che “erano anche particolarmente pesanti” e che tanto faceva addirittura da solo (così dal verbale di udienza del 9.2.22: “preciso che il sig. era l'unico ad occuparsi della Pt_1 movimentazione carico/scarico della merce”).
17) In definitiva, deve dirsi che dalla complessiva e manifesta inattendibilità dei due testi di parte ricorrente, non è emersa alcuna prova delle specifiche mansioni (uso di strumenti vibranti con posture incongrue, carico e scarico merce, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) poste a base delle domande volte ad accertare la natura professionale delle denunciate patologie.
18) Per tali motivi l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata, risultando del tutto superfluo il rinnovo delle operazioni peritali.
19) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Crotone n° 21/23, così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 712 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Garofalo Parte_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Malattie professionali. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con due distinti ricorsi, entrambi depositati il 22.6.21, esponeva: a) che dal 2004 Parte_1 al 2009 aveva lavorato come bracciante agricole alle dipendenze di “diverse aziende”, quali IL EL AS e;
b) che dal 2010 al 2015 aveva lavorato alle dipendenze di Parte_2 CP_2
“con mansioni di operatore di computer”; c) che alle dipendenze della “predetta azienda
[...] agricola” aveva svolto mansioni consistenti anche nella movimentazione manuale di carico e scarico del frutto raccolto, nell'utilizzo di strumenti vibranti, sistemazione di muraglia in pietra, pulitura terreni e raccolta di erbacce, carico e scarico di arnie per la produzione del miele, sistemazione e posizionamento delle arnie e dei contenitori di miele;
d) che, in particolare, l'utilizzo di strumenti vibranti era stato continuo e ripetitivo con continue sollecitazioni agli arti superiori;
e) che nello svolgimento del rapporto di lavoro come operatore di computer, egli si era occupato, oltre che della immissione di dati, anche del carico e scarico merci, quali piccoli e grandi elettrodomestici;
f) che, quale operatore di computer, aveva osservato un orario pari a 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e, a sabati alterni, per 4 ore, mentre l'orario di lavoro osservato come bracciante agricolo era di 9 ore giornaliere con pausa pranzo dal lunedì al venerdì.
2) Sosteneva che a causa delle mansioni svolte aveva contratto una tendinopatia alla spalla destra e una epicondilite bilaterale, ma che l' aveva respinto entrambe le domande amministrative CP_3 presentate per assenza di nesso di causa.
3) Concludeva chiedendo di accertare la natura professionale delle patologie denunciate e per la condanna dell' ad erogargli la rendita prevista dal Dpr 1124/65. CP_3
4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha riunito i ricorsi e, CP_3 dopo aver assunto la prova orale ed espletata consulenza medico-legale con relativa integrazione, ha respinto le domande con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso è infondato. Sebbene le risultanze testimoniali abbiano sostanzialmente confermato la prospettazione attorea (cfr. deposizioni della signora e del sig. , colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente escussi nel corso dell'udienza del 9.2.2022), l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha escluso l'eziologia professionale delle patologie denunciate dal sig. . Parte_1 Più in particolare, il CTU, a seguito dell'integrazione peritale disposta da questo giudice con verbale d'udienza del 26.10.2022 accertava come “Pur volendo ribadire che la descritta attività lavorativa abbia potuto gravare sulla eziopatogenesi delle descritte patologie degenerative di natura osteoarticolare (“epicondilite bilaterale e tendinopatia spalla sinistra”), IL TEMPO DI ESPOSIZIONE ALLO SPECIFICO FATTORE DI RISCHIO (“microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”, con relative “sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla e del gomito”), NON PUÒ ESSERE RITENUTO SUFFICIENTE PER INCIDERE IN MANIERA DETERMINANTE ED EFFICIENTE NELL'INSORGENZA DELLE DESCRITTE LESIONI. Si può quindi concludere che il ricorrente sia affetto dalle patologie su indicate, ma, pur volendo riconoscere al lavoro espletato una incidenza negativa sul loro determinismo, tale ruolo deve essere ritenuto minimale, giudicando preponderante la genesi di natura degenerativo-dismetabolica, su base ereditaria e/o costituzionale. Le alterazioni osteoarticolari in diagnosi devono pertanto essere ritenute espressione di malattia comune, con fasi di riacutizzazione e fasi di relativo benessere.” (cfr. relazione integrativa depositata in data 2.11.2022, qui da intendersi integralmente richiamata) Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando che, contrariamente a Parte_1 quanto affermato dal tribunale, nel caso di specie era stata fornita sufficiente prova dell'attività lavorativa e conseguentemente del nesso di causa. In particolare, i testi sentiti avevano confermato le mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda IL EL AS e delle mansioni di carico e scarico merce alle dipendenze della ditta Era stato dunque provato Controparte_2 che la lavorazione e la malattia erano entrambe riconducibili nelle apposite tabelle, con conseguente presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. Non erano poi condivisibili le conclusioni del consulente di ufficio, il quale aveva dapprima affermato l'esistenza del nesso di causa, per poi escluderlo, a seguito di integrazione richiesta dal tribunale, essendosi rivelata insufficiente l'esposizione a rischio, essendo preponderante la genesi di natura degenerativo- dismetabolica, su base ereditaria e/o costituzionale. Le alterazioni osteoarticolari in diagnosi devono pertanto essere ritenute espressione di malattia comune, con fasi di riacutizzazione e fasi di relativo benessere…”. Ad avviso dell'appellante, la consulenza doveva essere rinnovata perché “la durata del turno lavorativo”, quale parametro di per sé non possa essere assunto quale “valore discriminante” nel giudizio ma necessiti della corretta valutazione complessiva rapportandolo all'effettiva attività lavorativa del sig. che di certo è stata caratterizzata da un sovraccarico Pt_1 biomeccanico degli arti superiori (scritto e confermato dallo stesso CTU). Nel caso di specie, infatti, si trattava di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che, a differenza delle malattie professionali specifiche, per le quali è riscontrabile una relazione diretta di causa-effetto tra agente nocivo e malattia, si definiscono a eziopatogenesi multifattoriale, ossia legate a fattori a carattere endogeno (sesso, età, forza, patologie croniche, condizioni psicologiche) e fattori di carattere esogeno movimenti ripetitivi, alta frequenza e velocità, impiego di forza, posture incongrue e gesti stereotipati, durata dei cicli lavorativi, tempi di recupero insufficienti, ritmi imposti, disergonomia delle postazioni di lavoro e degli strumenti, nonché correlate a fattori complementari, variabili col tipo di compito lavorativo svolto, che possono fungere da amplificatori del rischio (incremento delle condizioni di discomfort). La normativa affronta la tematica con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e alle norme tecniche UNI ISO 11228 1-2-3, a cui si fa cenno nell'allegato XXXIII del Testo Unico. La UNI ISO 11228-3 in particolare fornisce una utile guida sull'identificazione e valutazione dei fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza consentendo di conseguenza la valutazione dei relativi rischi. Nel merito delle conclusioni del ctu nominato, non condivisibili, si evidenzia, che i compiti ripetitivi sono “attività lavorative caratterizzate da cicli ripetuti composti da azioni tecniche”, dove il ciclo è una “sequenza di azioni tecniche di durata relativamente breve, ripetuta per più volte uguale a se stessa” e l'azione tecnica è un'azione “che comporta attività meccanica e non va necessariamente identificata con un singolo movimento articolare, ma, invece, con un complesso di movimenti di uno o più segmenti corporei che permettono il compimento di una operazione elementare compresa in un ciclo”. Tra l'altro, la Check-list OCRA considera diversi fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: carenza di periodi di recupero, frequenza di azione, applicazione di forza, assunzione di posture incongrue/presenza di stereotipia, oltre a differenti fattori complementari (vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio, esposizione a basse temperature, effettuazioni di lavori di precisione, ecc.). Viene inoltre presa in esame, per la stima del rischio, la durata netta giornaliera del lavoro ripetitivo. Applicando quanto sinora riportato all'attività lavorativa assolta dal sig. emerge che, per quanto trattasi di turni Pt_1 lavorativi di 4 ore, lo sforzo fisico, inteso quale movimentazione manuale dei carichi, cui è stato sottoposto per intensità e ripetitività, per postura incongrua, rapportato a deficienze organizzative lavorative, inducesse un rischio medio e sia da considerarsi concausa efficiente e determinante nella genesi delle patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori rilevate nel lavoratore. Il tribunale non aveva esaminato in modo sufficiente le critiche sollevate avverso le definitive conclusioni peritali, avendo aderito ad esse con affermazioni apodittiche, per cui era lampante come l'approccio motivazionale del Giudice risulti del tutto privo di giustificazione e inadeguato in relazione alla funzione che deve svolgere poiché come già rammostrato vi è “la totale assenza di un corredo motivazionale che abbia affrontato e respinto le doglianze, lungamente evidenziate nel giudizio di prime cure, e qui richiamate, doglianze alle quali il ctu non ha mai risposto, e il giudice ha abdicato al dovere di rendere la motivazione sulle domande, eccezioni ed osservazioni, sottoposte al suo vaglio”. La sentenza era quindi affetta da insufficiente motivazione, mentre doveva ritenersi che l'onere probatorio circa il nesso di causalità tra l'attività svolta dal ricorrente e l'insorgenza della patologia denunciata, è stato assolto e dimostrato dall'istante, non solo sulla base di quanto hanno dichiarato i testi escussi, indicati e ammessi dall'On.le Giudice Adito, ma anche sulla base della documentazione versata agli atti di causa. Dunque, dall'anamnesi lavorativa, e tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali, che hanno specificato proprio in che cosa l'attività lavorativa è consistita, che hanno evidenziato l'orario di lavoro, che hanno specificato il peso e la dimensione dei carichi, la movimentazione dei carichi e comunque tutti gli elementi utili ai fini del decidere, si può senza dubbio asserire, che la malattia professionale denunciata è di natura eziologica sorta a seguito dell'esposizione a rischio nell'espletare i lavori, come sopra meglio indicati. Appare evidente, quindi, che la malattia denunciata è di natura professionale, contratta e compatibile con il tipo di lavorazione effettuata nel corso degli anni dal ricorrente, e quindi vi è nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia che ne è conseguita.
6) L'appellante ha quindi concluso, previo rinnovo delle operazioni peritali, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande giudiziali proposte.
7) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, negando che nel caso di specie si versi CP_3 in ipotesi di patologie tabellate.
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello è infondato.
10) Premesso che l'atto di appello, nei termini sopra riportati, si mostra del tutto contraddittorio circa la natura tabellata delle patologie denunciate in rapporto alle lavorazioni svolte, ciò che in ogni caso risulta dirimente è che, contrariamente a quanto l'appellante ritiene, egli non ha dimostrato lo svolgimento delle mansioni svolte per come dedotte nei due ricorsi introduttivi del giudizio. In particolare, non è in alcun modo emerso un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in modo prolungato e duraturo per un tempo sufficientemente idoneo a produrre le patologie dedotte come di origine professionale.
11) Infatti, anche ad ammettere che le patologie denunciate fossero incluse nelle tabelle (ciò che CP_3 risulta a dir poco incerto sulla base delle allegazioni dello stesso ricorrente), rimane il fatto che anche in tal caso, come in quello delle patologie non tabellate, incombe sempre sul lavoratore provare lo svolgimento delle mansioni descritte nelle tabelle e solo se ciò sia avvenuto il nesso di causa si presume nell'ipotesi di patologie tabellate (cfr, tra le altre, Cass. 22592/24).
12) Ora, nel caso di specie il tribunale ha aderito alle definitive conclusioni del consulente di ufficio che ha escluso il nesso di causa proprio per assenza di prova dello svolgimento delle mansioni descritte in ricorso con caratteristiche di continuità e costanza nel tempo. E del resto, il giudice ha richiesto integrazioni al consulente proprio perché, come si legge nel verbale del 26.10.22, questi aveva fatto riferimento ad un grado di inabilità Inail pari all'8% “Ove si ritenga accertata tale tipologia di attività lavorativa…”. Il giudice ha quindi correttamente rilevato quanto segue: considerato che nel ricorso introduttivo lo stesso sig. dichiarava di aver lavorato Parte_1 part-time presso la ditta di “ ” ( come da estratto conto contributivo), Controparte_2 precisando di aver rispettato il seguente orario lavorativo: a giorni alterni dalle 8.00 alle 12.00 ovvero dalle 15.30 alle 19.30; che, nel corso dell'istruttoria, la teste sig.ra , Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente, dichiarava che l'orario lavorativo, presso la ditta CP_2
, era dalle 8.30 alle 12.30, con un'ora di pausa pranzo, e dalle 15.30 alle 18.30; che, tuttavia,
[...] non può darsi prevalenza alla testimonianza assunta rispetto alla stessa confessione, peraltro supportata da prova documentale, che il ricorrente effettua in ricorso, dichiarando di aver rispettato un orario lavorativo pari a 4 ore al giorno per il periodo dal 2010 al 2015.
13) Ciò detto, il ricorrente non ha provato le mansioni poste a base delle sue domande né sotto il profilo documentale, né sotto quello dell'espletata prova orale. 14) Sotto il primo profilo, premesso che il ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze delle aziende IL EL AS e dal 2004 al 2009, dall'estratto contributivo e dal percorso Parte_2 del lavoratore rilasciato dal Centro per l'Impego in atti, emerge che presso le succitate aziende il aveva lavorato solo nell'ottobre 2004 e nel 2009 ) e nel 2008 (IL EL Pt_1 Parte_2 AS).
15) Ma soprattutto, sotto il secondo profilo, si rileva che, per ciò che riguardava il lavoro agricolo asseritamente svolto dal 2004 al 2009, ha deposto il solo teste il quale, con Testimone_2 riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola , ha riferito: Parte_2 non so se il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso l'az. agricola CP_4
. La conseguenza è che dall'istruttoria orale non è emerso alcunché circa le specifiche mansioni
[...] svolte nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di . Inoltre, il teste Parte_2 Tes_2 si rivela inattendibile allorquando ha affermato di essere stato collega del ricorrente alle
[...] dipendenze di IL EL AS “dal 2006 al 2009/2010”. L'affermazione è smentita dalle risultanze documentali sopra citate, da cui emerge, come detto, un solo rapporto di lavoro alle dipendenze della AS nel 2008, a ciò dovendosi aggiungere che secondo la stessa prospettazione del ricorrente, egli nel 2010 non lavorava più in agricoltura, ma alle dipendenze della ditta Ruberto Maria Rosaria, così come peraltro desumibile dall'estratto conto contributivo e dal percorso del lavoratore in atti.
16) Quanto alle mansioni di carico/scarico merce svolte alle dipendenze della ditta CP_2
, sul punto ha deposto la sola teste e al riguardo non può che confermarsi
[...] Testimone_1 il giudizio di totale inattendibilità della stessa già espresso dal tribunale. La dichiarante ha finito per andare oltre le stesse allegazioni attoree, secondo cui il rapporto di lavoro era part-time di circa 20 ore settimanali, per come del resto confermato dai documenti in atti. La , invece, non solo ha Tes_1 descritto un rapporto di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali (dalle 8.30 alle 12.30, pausa pranzo, dalle 15.30 fino alle 18.30), ma ha finito per tratteggiare un orario lavorativo anche maggiore, dal momento che le 8 ore giornaliere sarebbero state svolte addirittura dal lunedì al sabato, non senza aggiungere che “alcune volte lavoravamo anche oltre l'orario lavorativo”. Ma la teste risulta ancor più inattendibile nel momento in cui, per avvalorare le mansioni di carico e scarico merce da parte del ricorrente, ha addirittura affermato che il si occupava di caricare/scaricare anche lavatrici, Pt_1 nonché elettrodomestici che “erano anche particolarmente pesanti” e che tanto faceva addirittura da solo (così dal verbale di udienza del 9.2.22: “preciso che il sig. era l'unico ad occuparsi della Pt_1 movimentazione carico/scarico della merce”).
17) In definitiva, deve dirsi che dalla complessiva e manifesta inattendibilità dei due testi di parte ricorrente, non è emersa alcuna prova delle specifiche mansioni (uso di strumenti vibranti con posture incongrue, carico e scarico merce, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) poste a base delle domande volte ad accertare la natura professionale delle denunciate patologie.
18) Per tali motivi l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata, risultando del tutto superfluo il rinnovo delle operazioni peritali.
19) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Crotone n° 21/23, così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni