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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 22/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7282 dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Giuseppe Di Tria e Bianca Maria Losacco, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
- resistente -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 22/9/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2022 la ricorrente impugnava il provvedimento dell' CP_1 datato 15/6/2022 con cui l' rigettava la domanda di disoccupazione agricola relativa al 2021, CP_1 in quanto risultante non iscritta negli elenchi anagrafici.
Deduceva la ricorrente che nel 2021 aveva svolto l'attività di bracciante agricola per n. 10 giorni nel periodo dall'1.4.2021 al 30.06.2021 alle dipendenze della ditta nonché per Controparte_2
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n. 52 giornate dal 7.5.2021 al 30.6.2021 in qualità di manovale agricolo di 3° livello E alle dipendenze della società Agricola Fratelli Ressa;
che aveva presentato domanda di disoccupazione agricola per un totale di n. 62 giornate di lavoro OTD prestate nel 2021; che tuttavia la domanda era stata respinta;
che aveva presentato ricorso amministrativo, ma con esito sfavorevole;
che non aveva mai ricevuto comunicazione dall' di non essere stata iscritta negli elenchi anagrafici;
che lei CP_1 aveva svolto regolarmente attività di bracciante per n. 62 giornate.
La ricorrente chiedeva dunque che fosse accertato lo svolgimento di attività lavorativa come richiesto, che l' fosse condannato ad iscriverla negli elenchi anagrafici degli OTD per n. 62 CP_1 giornate in relazione all'anno 2021 e che di conseguenza fosse accolta la sua domanda di pagamento dell'indennità di disoccupazione con condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 prestazione.
Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in CP_1 relazione alle giornate di lavoro prestate presso l'azienda agricola f.lli Ressa, atteso che la sede di Potenza, con provvedimento del 20/09/2022, aveva provveduto a riconoscere alla CP_1 lavoratrice 43 giornate di lavoro tardivamente denunciate dall' che le giornate Parte_2 erano state accreditate;
che la domanda di pagamento dell'indennità di disoccupazione era stata riesaminata e rigettata perché la ricorrente possedeva circa 11 ettari di terreno coltivato a cereali e legumi, i quali, in base alle tabelle ettaro colturali approvate dalla sviluppavano un CP_3 fabbisogno di giornate in proprio superiore alle giornate lavorate.
L' aggiungeva che era comunque onere della ricorrente fornire la prova di avere diritto al CP_1 pagamento dell'indennità di disoccupazione.
La causa veniva istruita oralmente.
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La ricorrente con il presente giudizio rivendica sia il riconoscimento di n. 62 giornate di lavoro agricolo reso nell'anno 2021 presso due aziende, sia il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
Ebbene, in relazione alla prima domanda è intervenuta una parziale cessazione della materia del contendere. L' ha infatti dedotto e provato che a seguito di denuncia trimestrale tardiva CP_1 dell'azienda agricola Fratelli Ressa sono state riconosciute in favore della ricorrente n. 43 giornate di lavoro, come denunciate dall'azienda, ed il nominativo della ricorrente è stato iscritto negli elenchi anagrafici OTD per tale numero di giornate.
In relazione a 43 giornate di lavoro è cessata dunque la materia del contendere.
La ricorrente contesta il suddetto riconoscimento, deducendo di aver lavorato per l'azienda dei fratelli Ressa n. 52 giornate e per l'azienda n. 10 giornate. La contestazione Controparte_2
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suddetta impedisce a questo Giudice di dichiarare l'integrale cessazione della materia del contendere.
La domanda sul riconoscimento delle ulteriori 19 giornate di lavoro è infondata e deve essere rigettata.
Infatti è onere della parte ricorrente fornire la prova della reale durata e consistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Nel caso di specie, in ordine all'attività svolta presso l'azienda agricola la ricorrente ha CP_2 depositato solo un modello UNILAV attestante la cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa in data 6/4/2021, che non è idoneo a provare lo svolgimento di attività lavorativa per n. 10 giornate agricole. Inoltre i testi ascoltati non hanno fatto alcun riferimento all'attività prestata presso la suddetta azienda agricola. Pertanto la ricorrente non ha provato l'assunto dedotto in ricorso.
Per quanto riguarda le giornate di lavoro svolte alle dipendenze dell'azienda agricola Fratelli Ressa, dalle buste paga dei mesi di maggio e giugno 2021 si evince che la ricorrente, al netto delle assenze, ha lavorato per n. 43 giornate, corrispondenti a quelle denunciate tardivamente dall'azienda all' ; inoltre dalla prova testimoniale espletata non si evince affatto un diverso numero di CP_1 giornate.
Nel corso dell'istruttoria orale sono stati ascoltati i testimoni e Testimone_1 Testimone_2 sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
ha così dichiarato: “…posso dire che la ricorrente ha lavorato per la società Testimone_1 agricola nei mesi di maggio e giugno 2021. Tuttavia non sono in grado di ricordare il giorno del mese di maggio in cui ha iniziato a lavorare e il giorno del mese di giugno in cui ha finito di lavorare. Tanto posso dire perché anche io a volte mi recavo nella serra sita in Basilicata perché noi braccianti agricoli la mattina ci ritrovavamo a Spinazzola e a seconda dell'organizzazione societaria alcuni braccianti andavano a Banzi altri restavano a Spinazzola. Confermo che la ricorrente si occupava di provvedere alla raccolta dei pomodori. Queste attività venivano svolte in serra.”. ha dichiarato: “…Ho conosciuto la ricorrente presso la sede della società agricola Testimone_2 che era anche il luogo di ritrovo dei dipendenti della ditta individuale . Io non ho mai Persona_1 lavorato insieme alla ricorrente però la incontravo presso la sede della società e la vedevo anche quando entravo in serra mentre si occupava della raccolta dei pomodori. Il nostro orario di lavoro andava dalle 7:30 alle 14:30”.
E' evidente come dalle suddette dichiarazioni non possa emergere la prova del numero di giornate indicate in ricorso.
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In definitiva, in relazione al numero di giornate di lavoro per cui la ricorrente è stata iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di Spinazzola, per la parte in cui non è cessata la materia del contendere la domanda è infondata.
Passando ad esaminare la successiva domanda, cioè la condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione, la stessa è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'indennità di disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Essa spetta agli operai agricoli a tempo determinato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari e agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
I requisiti per percepire l'indennità di disoccupazione sono i seguenti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Nel caso di specie, l' , riesaminando la domanda amministrativa della ricorrente a seguito di CP_1 iscrizione negli elenchi anagrafici OTD per n. 43 giornate, ha respinto la domanda perché la ricorrente possiede circa 11 ettari di terreno coltivato a cereali e legumi ed in base alle tabelle ettaro colturali approvate dalla gli ettari a sua disposizione sviluppano un fabbisogno di CP_3 giornate in proprio superiore alle giornate lavorate.
L' ha richiamato a tal fine l'art. 2 del DPR 1049 del 1970: CP_1
“I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
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Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613.”
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle tabelle ettaro colturali allegate dall' e dell'eccezione CP_1 sollevata, ritenuto che dette tabelle possono essere utilizzate in via presuntiva, sarebbe stato onere della ricorrente fornire la prova che, nonostante l'estensione di terreni posseduti, la stessa non abbia svolto un numero di giornate di lavoro autonomo superiore a quello svolto come bracciante agricola subordinata (ad esempio provando che i terreni sono incolti ovvero che non sono coltivati da lei).
Tanto non è stato fatto neppure a seguito della memoria dell' , in cui si dava atto del riesame CP_1 della domanda di disoccupazione agricola e del motivo ulteriore di rigetto della domanda.
Per tale ragione, deve escludersi che la ricorrente abbia diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2021.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerata la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto di ogni altra domanda, sussistono i presupposti per una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27/11/2022 da
[...]
nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata parzialmente la materia del contendere (in relazione a n. 43 giornate di lavoro agricolo);
2) rigetta ogni altra domanda proposta dalla ricorrente;
3) compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trani, data del deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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