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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1386/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 - C.F.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - C.F.RICORRENTE 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2019 00065227 76 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'emissione di cartella di pagamento n. 1220190006522776, emessa nei confronti della associazione culturale e del rappresentante legale, in quanto coobbligato, entrambi ricorrenti nel presente procedimento.
Nello specifico, si rileva che l'Ufficio, a seguito di un controllo fiscale eseguito nei confronti dell'Associazione ricorrente, emetteva atto di contestazione tfkco0400645, avverso il quale l'Associazione produceva deduzioni difensive;
l'Ufficio, quindi, respinte le predette deduzioni, emetteva l'atto di irrogazione sanzione n. tfkir0400016, notificato in data 28/12/18, visto il disposto dell'art. 16 D. Lgs. 472/97.
In particolare, l'atto veniva notificato il 20/12/2018, presso la sede della associazione che coincide con il domicilio fiscale del rappresentante legale ma sulla relata risultava sia l'annotazione di irreperibilità che quella di rifiuto del destinatario;
per tale motivo l'Ufficio rinotificava l'atto al medesimo indirizzo il 28/12/2018
e sulla relata risultava l'apposizione dell'attestazione di rifiuto del destinatario.
Resosi definitivo l'atto, l'Ufficio procedeva con l'iscrizione a ruolo da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata.
Ricorre sia l'Associazione che il rappresentante legale;
nel ricorso vengono proposte nel merito eccezioni in ordine alla violazione tributaria che ha originato l'irrogazione della sanzione, rilevando che la Commissione di primo grado ha accolto i ricorsi dell'Associazione e viene eccepita la falsità della notifica, dal momento che il rappresentante non avrebbe mai rifiutato alcun plico.
L'Ufficio, nel merito, rileva che la controversia tributaria, in ordine agli atti di accertamento delle violazioni tributarie da cui è scaturito l'atto di contestazione originario, non si è conclusa, avendo proposto appello avverso le sentenze sfavorevoli. In ordine alla notifica dell'atto prodromico la cartella impugnata, l'Ufficio rileva la correttezza della stessa, stante l'attestazione di rifiuto del destinatario apposta sulla relata.
Per quanto in questa sede interessa, l'aspetto decisivo della vicenda è la corretta, o meno, notifica dell'atto di irrogazione prodromico, dal momento che la regolarità della stessa renderebbe inammissibile il ricorso, stante la mancata impugnazione dell'atto principale, mentre la irregolarità della stessa renderebbe nulla la pretesa fiscale per omessa notifica dell'atto impositivo. Parte ricorrente, nei propri atti difensivi ulteriori, successivi al ricorso, ha documentato di aver proposto querela di falso della dichiarazione resa dal soggetto notificatore, presso il Tribunale di Avellino.
Con ordinanze n. 233/2021 e n. 235/2024 è stata disposta la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio ex art. 295 cpc.
Acquisita agli atti del giudizio la sentenza del Tribunale di Avellino pronunciata il 10 aprile 2025 nell'ambito del giudizio civile recante n. 503/2021 di R.G., la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del
15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto d'imposizione derivante da atti di accertamento validi e definitivi, può essere impugnato soltanto per vizi propri come per legge, giacché solo la mancata notificazione o la nullità dell'atto antecedente, consente l'impugnazione dell'atto di riscossione, unitamente all'atto non notificato, in ordine agli elementi sostanziali dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 22108/2024). L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU.
n.16412/2007). Nel caso in esame, il Tribunale di Avellino ha accolto la querela di falso accertando la falsità dell'attestazione resa in data 28.12.2018 dall'agente postale addetto al recapito della raccomandata AG
78730247204-0, nella parte in cui - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito TFKIR0400016 - dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto del destinatario. Tenuto conto, dunque, della pronuncia del Tribunale di Avellino che ha accertato l'irregolarità della notifica dell'atto di irrogazione prodromico, va annullato l'atto impugnato. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1386/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 - C.F.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - C.F.RICORRENTE 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2019 00065227 76 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'emissione di cartella di pagamento n. 1220190006522776, emessa nei confronti della associazione culturale e del rappresentante legale, in quanto coobbligato, entrambi ricorrenti nel presente procedimento.
Nello specifico, si rileva che l'Ufficio, a seguito di un controllo fiscale eseguito nei confronti dell'Associazione ricorrente, emetteva atto di contestazione tfkco0400645, avverso il quale l'Associazione produceva deduzioni difensive;
l'Ufficio, quindi, respinte le predette deduzioni, emetteva l'atto di irrogazione sanzione n. tfkir0400016, notificato in data 28/12/18, visto il disposto dell'art. 16 D. Lgs. 472/97.
In particolare, l'atto veniva notificato il 20/12/2018, presso la sede della associazione che coincide con il domicilio fiscale del rappresentante legale ma sulla relata risultava sia l'annotazione di irreperibilità che quella di rifiuto del destinatario;
per tale motivo l'Ufficio rinotificava l'atto al medesimo indirizzo il 28/12/2018
e sulla relata risultava l'apposizione dell'attestazione di rifiuto del destinatario.
Resosi definitivo l'atto, l'Ufficio procedeva con l'iscrizione a ruolo da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata.
Ricorre sia l'Associazione che il rappresentante legale;
nel ricorso vengono proposte nel merito eccezioni in ordine alla violazione tributaria che ha originato l'irrogazione della sanzione, rilevando che la Commissione di primo grado ha accolto i ricorsi dell'Associazione e viene eccepita la falsità della notifica, dal momento che il rappresentante non avrebbe mai rifiutato alcun plico.
L'Ufficio, nel merito, rileva che la controversia tributaria, in ordine agli atti di accertamento delle violazioni tributarie da cui è scaturito l'atto di contestazione originario, non si è conclusa, avendo proposto appello avverso le sentenze sfavorevoli. In ordine alla notifica dell'atto prodromico la cartella impugnata, l'Ufficio rileva la correttezza della stessa, stante l'attestazione di rifiuto del destinatario apposta sulla relata.
Per quanto in questa sede interessa, l'aspetto decisivo della vicenda è la corretta, o meno, notifica dell'atto di irrogazione prodromico, dal momento che la regolarità della stessa renderebbe inammissibile il ricorso, stante la mancata impugnazione dell'atto principale, mentre la irregolarità della stessa renderebbe nulla la pretesa fiscale per omessa notifica dell'atto impositivo. Parte ricorrente, nei propri atti difensivi ulteriori, successivi al ricorso, ha documentato di aver proposto querela di falso della dichiarazione resa dal soggetto notificatore, presso il Tribunale di Avellino.
Con ordinanze n. 233/2021 e n. 235/2024 è stata disposta la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio ex art. 295 cpc.
Acquisita agli atti del giudizio la sentenza del Tribunale di Avellino pronunciata il 10 aprile 2025 nell'ambito del giudizio civile recante n. 503/2021 di R.G., la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del
15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto d'imposizione derivante da atti di accertamento validi e definitivi, può essere impugnato soltanto per vizi propri come per legge, giacché solo la mancata notificazione o la nullità dell'atto antecedente, consente l'impugnazione dell'atto di riscossione, unitamente all'atto non notificato, in ordine agli elementi sostanziali dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 22108/2024). L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU.
n.16412/2007). Nel caso in esame, il Tribunale di Avellino ha accolto la querela di falso accertando la falsità dell'attestazione resa in data 28.12.2018 dall'agente postale addetto al recapito della raccomandata AG
78730247204-0, nella parte in cui - nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito TFKIR0400016 - dichiara che la mancata consegna del plico è avvenuta per rifiuto del destinatario. Tenuto conto, dunque, della pronuncia del Tribunale di Avellino che ha accertato l'irregolarità della notifica dell'atto di irrogazione prodromico, va annullato l'atto impugnato. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.