Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 9335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9335 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09335/2025REG.PROV.COLL.
N. 02691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2025, proposto dal Comune di Cervaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coletta, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
AN ZA, ET LA, AN ER, TO ER, ER TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria di Frosinone, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 827/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN ZA, ET LA, AN ER, TO ER, ER TO;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. CA RP e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il piano di lottizzazione convenzionato relativo ai terreni di proprietà degli appellati, Sig.ri AN ZA, ET LA, AN ER, TO ER ed ER TO, censiti nel catasto del Comune di Cervaro al foglio 6, p.lle 226. 529, 530, 50, 51, 643 e 129, aventi superficie complessiva di mq. 12.465,00, ricadenti in zona C/3 del P.R.G. vigente.
In particolare, con delibera n. 65 del 26 settembre 2017 è stato adottato dal Comune appellante il piano di lottizzazione convenzionato, che, con delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 21 febbraio 2020, è stato definitivamente approvato.
Nel dettaglio, emergeva che:
-nella deliberazione n.24/2020 il Comune, odierno appellante, dava atto che sulla base dell’attestazione del Comune medesimo, il piano di lottizzazione in questione non dovesse essere sottoposto a VAS sulla base delle “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS” Approvate con la DGR del 5 marzo 2010 n. 169;
- la Regione Lazio, con nota n. 647848 del 20 dicembre 2017, su quanto dichiarato in riscontro alla nota comunale del 12 dicembre 2017 (con la quale il Comune aveva trasmesso il suddetto piano) ha comunicato che non erano previste verifiche dalle richiamate disposizioni operative di cui alla DGR del 5 marzo 2010 n. 169.
Secondo quanto rappresentato negli atti di causa, il piano in esame rientrava nelle ipotesi disciplinate dall’art. 1.3, comma 5, lett. h) delle disposizioni operative che escludono la Valutazione Ambientale Strategica per “i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati, previsti da norme vigenti,… che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all’art. 1 - bis , della L.R. 36/1987 recante Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure, così come modificato dall’art. 26 della L.R. 21/2009, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità), o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa”.
1.1 Successivamente il Comune ha adottato la nota prot. n. 1957/2023 dell’8 febbraio 2023, qui impugnata, nella quale dichiarava che non si sarebbe proceduto alla stipula della convenzione di lottizzazione, richiedendo agli odierni appellati ulteriori adempimenti, da questi ritenuti in contrasto con il piano già adottato e approvato.
2. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso i Sig.ri AN ZA, ET LA, AN ER, TO ER ed ER TO, onde chiedere l’annullamento al Tribunale amministrativo per il Lazio.
Con la sentenza n. 827/2024, il Tar ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato, nota prot. n. 1957/2023 dell’8 febbraio 2023, e condannando il Comune di Cervaro a dare seguito alla stipula della convenzione di lottizzazione, salvo l’eventuale esercizio del potere di annullamento in autotutela.
3. Avverso la suddetta sentenza il Comune propone ora appello, articolato in tre motivi di gravame.
In particolare, l’odierno appellante censura:
- “ Error in iudicando: vizio di motivazione in relazione ai punti 17 e 18 della sentenza ”;
- “ Error in iudicando: erroneità della sentenza in relazione al punto 19 per illogicità della motivazione ”;
- “ Error in iudicando: erroneità della sentenza in relazione ai punti 21, 22 e 23 della sentenza ”.
Con il primo motivo di gravame, il Comune censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha statuito che la convenzione di lottizzazione è atto autonomo rispetto all’approvazione del piano di lottizzazione con il quale l’Amministrazione stessa impone a se stessa un vincolo salvo eventuali mutamenti dei presupposti giuridici che ne giustificano l’annullamento in autotutela.
Secondo la prospettazione la nota impugnata era stata predisposta al fine di richiedere verifiche del piano proposto, con l’intento di renderlo conforme alla disciplina vigente, anche in riferimento alla VAS; sulla scorta di ciò l’appellante Comune ritiene non lesiva, nei confronti dei ricorrenti, la nota impugnata, in quanto non veniva rappresentato il rifiuto di procedere alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, né, tantomeno, veniva a configurarsi un arresto procedimentale irreversibile quanto piuttosto si faceva riferimento ad un accertamento circa la sottoposizione a VAS e l’integrazione con le prescrizioni regionali.
Ne conseguirebbe che il provvedimento gravato non imprimerebbe un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e, quindi, l’interesse dei ricorrenti all’annullamento del provvedimento sarebbe del tutto eventuale non essendo state impugnate le delibere di approvazione del piano né avendo impugnato una precedente nota prot. 5214/2021 del 15 aprile 2021.
Sotto altro profilo, il Comune ritiene che il piano di lottizzazione non è ancora efficace rientrando nel potere del Comune quello di verificare la sussistenza e persistenza dei presupposti sui quali è fondata l’approvazione, fino al momento della stipula della convenzione, senza esserne obbligato.
3.1 Con il secondo motivo di gravame, l’odierno appellante rileva che la Regione non ha confermato l’esclusione del piano alla verifica di assoggettabilità a VAS, ma avrebbe preso meramente atto della dichiarazione dell’Ente comunale. Sostiene, in particolare, che il potere di decidere sulla suddetta verifica non fosse ancora esaurito, poiché non ancora esercitato dall’autorità competente, atteso che la disposizione contenuta nella deliberazione della Regione Lazio n. 169 del 5 marzo 2010 non costituisce ipotesi che legittima il Comune ad escludere autonomamente la verifica nelle ipotesi di piani o programmi di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 152/2006; la valutazione circa l’esclusione della Vas, ad avviso dell’appellante, sarebbe dell’autorità competente all’adozione del relativo provvedimento e non dell’autorità procedente.
Da ultimo, con il terzo motivo di gravame il Comune di Cervaro formula specifiche censure circa i motivi ostativi espressi nella nota impugnata.
Si costituiscono i Sig.ri AN ZA, ET LA, AN ER, TO ER ed ER TO, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e infondato.
In particolare, parte appellata rileva preliminarmente la tardività dell’appello - e dunque l’irricevibilità - in quanto la notifica della sentenza è avvenuta in data 3 gennaio 2025.
Solo in data 7 marzo 2025 il Comune di Cervaro ha notificato l’atto di appello, oltre il termine previsto dall’art. 92 c.p.a.
Nel merito, gli odierni appellati insistono per il rigetto dell’appello, stante la fondatezza della statuizione di primo grado.
4. Il ricorso è irricevibile in quanto proposto tardivamente.
Come risultante dagli atti di causa la sentenza appellata è stata notificata da parte degli odierni appellati in data 3 gennaio 2025; l’appello quindi doveva essere notificato entro il 4 marzo 2025 mentre è stato notificato successivamente il 7 marzo 2025.
Va peraltro rilevato che già la procura è stata conferita fuori termine essendo datata 6 marzo 2025.
Inoltre va anche dato atto che la pec dichiarata dal difensore dell’appellante corrisponde con l’indirizzo pec al quale è stata notificata la sentenza in data 3 gennaio 2025.
In considerazione di quanto sopra il ricorso è irricevibile.
In considerazione dell’ iter processuale e del contegno delle parti sussistono idonei motivi per una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
CA RP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RP | EN RI |
IL SEGRETARIO