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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5130/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Sarno - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202510148000095791 CONTRIBUTO CONS 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n.
202510148000095791 del 27 giugno 2025, notificata in data 15 settembre 2025 mediante la quale Ge.Fi.
L. S.p.A., Gestione Fiscalità Locale S.p.A., con sede legale in La Spezia, Indirizzo_1, codice fiscale e partita IVA 01240080117, in qualità di concessionario della riscossione per conto del Consorzio di
Bonifica Sarno, codice fiscale 80011990639, con sede in Nocera Inferiore, Via Atzori n. 1, ha intimato al signor Ricorrente_1, nato a [...] il Data, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_3, il pagamento della complessiva somma di euro 73,23 a titolo di contributi consortili per l'anno 2024. Il ricorrente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Scafati alla Indirizzo_4 , PEC g. Email_4, ha proposto ricorso in data 7 novembre 2025, deducendo la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione, nonché la non debenza delle somme richieste. Il ricorrente ha inoltre richiesto la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992. Si è costituita in giudizio Ge.Fi.L. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_2 del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Napoli alla Indirizzo_5, PEC Email_2 , depositando memoria di costituzione e resistenza in data successiva alla notifica del ricorso. Il Consorzio di Bonifica Sarno non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. Dall'esame degli atti risulta che in data 11 gennaio 2025 era stato notificato al ricorrente l'avviso di notifica n. 4862285924 per l'importo di euro 52,40, relativo ai contributi consortili per l'anno 2024, come risulta dalla documentazione prodotta in atti. Tale avviso conteneva il dettaglio degli addebiti e specificava che l'importo era dovuto per "Anno 2024 - Contributo Consortile - FABBRICATI" con riferimento all'avviso n. 4862285924 raccomandato n. R15800083163, notificato il 12 gennaio 2025. L'ingiunzione di pagamento impugnata, emessa successivamente in data 27 giugno 2025 e notificata il 15 settembre 2025, richiede il pagamento di euro 73,23, comprensivi dell'importo originario di euro 42,22, diritti di notifica per euro 30,07, oneri di riscossione per euro 0,94, per un totale entro 60 giorni di euro 73,23, oltre a oneri di riscossione aggiuntivi di euro 1,88 in caso di mancato pagamento oltre i 60 giorni, per un totale complessivo di euro 74,17.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto per le seguenti ragioni in fatto e in diritto. Il ricorrente ha dedotto due ordini di censure: in primo luogo, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione;
in secondo luogo, la non debenza delle somme richieste per mancanza del presupposto impositivo costituito dal beneficio fondiario. Quanto al primo motivo, relativo alla presunta omessa notifica dell'atto prodromico e al correlato difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento, la censura non può essere accolta. Dalla documentazione in atti risulta infatti che in data 11 gennaio 2025 era stato regolarmente notificato al ricorrente l'avviso di notifica n. 4862285924 per l'importo di euro 52,40, relativo ai contributi consortili per l'anno 2024. Tale avviso conteneva tutti gli elementi essenziali per l'identificazione della pretesa tributaria, specificando l'ente creditore, l'agente della riscossione, il debitore con relativo codice fiscale, la causale della pretesa, l'annualità di riferimento e l'importo dovuto. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, quando l'atto della riscossione costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente, esso non
è nullo per omessa notifica di un atto presupposto, ma deve semplicemente contenere una motivazione adeguata a porre il contribuente nella condizione di comprendere la natura e l'origine del debito, al fine di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, l'avviso di pagamento prima e l'ingiunzione poi soddisfano pienamente tali requisiti, indicando in modo chiaro e inequivocabile tutti gli elementi necessari per l'identificazione della pretesa. Inoltre, la proposizione stessa del presente ricorso dimostra inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il suo scopo, ovvero portare la pretesa a conoscenza del contribuente per consentirgli di difendersi, sanando così qualunque eventuale vizio di notifica per raggiungimento dello scopo. Quanto al secondo motivo, relativo alla non debenza delle somme per mancanza del presupposto impositivo, la censura deve invece essere accolta. In materia di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo è costituito dal beneficio fondiario che l'immobile trae dall'attività di bonifica.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale e deve consistere non solo nella fruizione ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica. L'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva grava sull'ente impositore, in applicazione del principio generale stabilito dall'articolo 2697 del codice civile, secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel processo tributario, l'ente che vanta un credito nei confronti del contribuente è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, sentenza n. 1732 del 7 ottobre 2024, "in materia di contributi consortili, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva grava sull'ente impositore, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 2697 del codice civile.
L'inversione dell'onere probatorio, con attribuzione alla parte privata dell'obbligo di provare fatti negativi, può trovare deroga solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione. La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore, sul quale ricade la facoltà di assolvere al relativo onere probatorio, dovendo dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e lo specifico beneficio conseguito dal fondo gravato". Nel caso di specie, né Ge.Fi.L. S.p.A. né il Consorzio di Bonifica Sarno hanno fornito alcuna dimostrazione concreta del beneficio diretto e specifico conseguito dall'immobile del ricorrente dall'attività consortile. La parte resistente si è limitata a richiamare l'astratta operatività del piano di classifica e la presunzione di beneficio fondiario, senza tuttavia dimostrare segnatamente le circostanze concrete che attestino l'effettivo vantaggio conseguito dal fondo. Come precisato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, sentenza n. 319 del 14 febbraio 2025,
"la presunzione di beneficio fondiario derivante dal piano di classifica del Consorzio e dalla sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo non esonera l'ente dall'onere di dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato.
Risulta insufficiente, a tal fine, la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo". La documentazione prodotta in atti non contiene alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza del beneficio fondiario per l'immobile del ricorrente. Il Consorzio di Bonifica Sarno, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di opere di bonifica che abbiano arrecato un vantaggio diretto e specifico al fondo del ricorrente, né ha dimostrato l'approvazione del piano di classifica e la comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
In assenza di tale dimostrazione, la pretesa tributaria risulta priva del necessario presupposto impositivo e l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata. Visti gli argomenti esposti e la particolare materia trattata, che ha reso ragionevole il comportamento processuale di entrambe le parti, si propone per una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'esito del giudizio.
Cosi deciso in Salerno il 6 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott.Vincenzo Teora)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5130/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Sarno - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202510148000095791 CONTRIBUTO CONS 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n.
202510148000095791 del 27 giugno 2025, notificata in data 15 settembre 2025 mediante la quale Ge.Fi.
L. S.p.A., Gestione Fiscalità Locale S.p.A., con sede legale in La Spezia, Indirizzo_1, codice fiscale e partita IVA 01240080117, in qualità di concessionario della riscossione per conto del Consorzio di
Bonifica Sarno, codice fiscale 80011990639, con sede in Nocera Inferiore, Via Atzori n. 1, ha intimato al signor Ricorrente_1, nato a [...] il Data, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_3, il pagamento della complessiva somma di euro 73,23 a titolo di contributi consortili per l'anno 2024. Il ricorrente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Scafati alla Indirizzo_4 , PEC g. Email_4, ha proposto ricorso in data 7 novembre 2025, deducendo la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione, nonché la non debenza delle somme richieste. Il ricorrente ha inoltre richiesto la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992. Si è costituita in giudizio Ge.Fi.L. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_2 del Foro di Nocera Inferiore, con studio in Napoli alla Indirizzo_5, PEC Email_2 , depositando memoria di costituzione e resistenza in data successiva alla notifica del ricorso. Il Consorzio di Bonifica Sarno non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. Dall'esame degli atti risulta che in data 11 gennaio 2025 era stato notificato al ricorrente l'avviso di notifica n. 4862285924 per l'importo di euro 52,40, relativo ai contributi consortili per l'anno 2024, come risulta dalla documentazione prodotta in atti. Tale avviso conteneva il dettaglio degli addebiti e specificava che l'importo era dovuto per "Anno 2024 - Contributo Consortile - FABBRICATI" con riferimento all'avviso n. 4862285924 raccomandato n. R15800083163, notificato il 12 gennaio 2025. L'ingiunzione di pagamento impugnata, emessa successivamente in data 27 giugno 2025 e notificata il 15 settembre 2025, richiede il pagamento di euro 73,23, comprensivi dell'importo originario di euro 42,22, diritti di notifica per euro 30,07, oneri di riscossione per euro 0,94, per un totale entro 60 giorni di euro 73,23, oltre a oneri di riscossione aggiuntivi di euro 1,88 in caso di mancato pagamento oltre i 60 giorni, per un totale complessivo di euro 74,17.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto per le seguenti ragioni in fatto e in diritto. Il ricorrente ha dedotto due ordini di censure: in primo luogo, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione;
in secondo luogo, la non debenza delle somme richieste per mancanza del presupposto impositivo costituito dal beneficio fondiario. Quanto al primo motivo, relativo alla presunta omessa notifica dell'atto prodromico e al correlato difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento, la censura non può essere accolta. Dalla documentazione in atti risulta infatti che in data 11 gennaio 2025 era stato regolarmente notificato al ricorrente l'avviso di notifica n. 4862285924 per l'importo di euro 52,40, relativo ai contributi consortili per l'anno 2024. Tale avviso conteneva tutti gli elementi essenziali per l'identificazione della pretesa tributaria, specificando l'ente creditore, l'agente della riscossione, il debitore con relativo codice fiscale, la causale della pretesa, l'annualità di riferimento e l'importo dovuto. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, quando l'atto della riscossione costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente, esso non
è nullo per omessa notifica di un atto presupposto, ma deve semplicemente contenere una motivazione adeguata a porre il contribuente nella condizione di comprendere la natura e l'origine del debito, al fine di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, l'avviso di pagamento prima e l'ingiunzione poi soddisfano pienamente tali requisiti, indicando in modo chiaro e inequivocabile tutti gli elementi necessari per l'identificazione della pretesa. Inoltre, la proposizione stessa del presente ricorso dimostra inequivocabilmente che l'atto ha raggiunto il suo scopo, ovvero portare la pretesa a conoscenza del contribuente per consentirgli di difendersi, sanando così qualunque eventuale vizio di notifica per raggiungimento dello scopo. Quanto al secondo motivo, relativo alla non debenza delle somme per mancanza del presupposto impositivo, la censura deve invece essere accolta. In materia di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo è costituito dal beneficio fondiario che l'immobile trae dall'attività di bonifica.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale e deve consistere non solo nella fruizione ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica. L'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva grava sull'ente impositore, in applicazione del principio generale stabilito dall'articolo 2697 del codice civile, secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel processo tributario, l'ente che vanta un credito nei confronti del contribuente è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, sentenza n. 1732 del 7 ottobre 2024, "in materia di contributi consortili, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva grava sull'ente impositore, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 2697 del codice civile.
L'inversione dell'onere probatorio, con attribuzione alla parte privata dell'obbligo di provare fatti negativi, può trovare deroga solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione. La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore, sul quale ricade la facoltà di assolvere al relativo onere probatorio, dovendo dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e lo specifico beneficio conseguito dal fondo gravato". Nel caso di specie, né Ge.Fi.L. S.p.A. né il Consorzio di Bonifica Sarno hanno fornito alcuna dimostrazione concreta del beneficio diretto e specifico conseguito dall'immobile del ricorrente dall'attività consortile. La parte resistente si è limitata a richiamare l'astratta operatività del piano di classifica e la presunzione di beneficio fondiario, senza tuttavia dimostrare segnatamente le circostanze concrete che attestino l'effettivo vantaggio conseguito dal fondo. Come precisato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, sentenza n. 319 del 14 febbraio 2025,
"la presunzione di beneficio fondiario derivante dal piano di classifica del Consorzio e dalla sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo non esonera l'ente dall'onere di dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato.
Risulta insufficiente, a tal fine, la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo". La documentazione prodotta in atti non contiene alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza del beneficio fondiario per l'immobile del ricorrente. Il Consorzio di Bonifica Sarno, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di opere di bonifica che abbiano arrecato un vantaggio diretto e specifico al fondo del ricorrente, né ha dimostrato l'approvazione del piano di classifica e la comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
In assenza di tale dimostrazione, la pretesa tributaria risulta priva del necessario presupposto impositivo e l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata. Visti gli argomenti esposti e la particolare materia trattata, che ha reso ragionevole il comportamento processuale di entrambe le parti, si propone per una compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'esito del giudizio.
Cosi deciso in Salerno il 6 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott.Vincenzo Teora)