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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6160/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MORGIGNO AMBROGIA, come da Parte_1
procura in atti e da rappresentato e difeso dall'avv.to MORGIGNO AMBROGIA, come da Parte_2
procura in atti e da rappresentato e difeso dall'avv.to MORGIGNO AMBROGIA, come Parte_3
da procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._1 C.F._2
ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.8.2024 i ricorrenti, quali eredi di , dopo aver proposto Persona_1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l' indennità di accompagnamento con la decorrenza dalla domanda amministrativa e non quella riconosciuta dal ctu della prima fase. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Il ctu ha accertato correttamente l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la richiesta della prestazione con decorrenza dalla domanda , riconoscendola invece dal 19.10.23 data di una visita geriatrica.
Pertanto, poiché il ricorso di merito non apporta elementi di novità, attesa l'ampiezza e la correttezza dell'argomentare del ctu, la domanda deve essere rigettata , con la conferma cioè del diritto alla prestazione per la dalla decorrenza di cui sopra. Per_1
Le spese processuali devono essere compensate, nella ricorrenza dei requisiti ex art. 152 disp.att. cpc. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 6.8.24 da , e quali eredi di nei Parte_1 Pt_2 Pt_3 Persona_1 confronti dell' , così provvede: CP_1 1) Dichiara che aveva i requisiti per l' accompagnamento dal 19.10.23; Persona_1
2) compensa le spese del giudizio;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 06/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore