CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 331 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione in appello notificato il 28 gennaio 2025.
Da
(C.F. ) in persona dell'amm.re unico Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Tuttolomondo ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento, via Picone n. 67, giusta delega in atti
APPELLANTE
Contro
(P. IVA - C.F. in persona del suo legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale a Cassolnovo (PV), via IV Novembre n. 51, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Gerlando Mangione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in studio in Milano, via
RI AN n. 8, giusta delega in atti
APPELLATA pagina 1 di 17
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano, dott.ssa Caterina Bersani, n. 6552/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024, resa nella causa n. 9460/2023 R.G.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni per : Parte_1
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare,
Richiesta di sospensione delle spese di causa per i motivi di cui sopra in quanto tale condanna cagionerebbe un danno grave ed ingiusto alla appellante
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6552/2024 pubbl. il 28/06/2024 RG n.
9460/2023 Repert. n. 5757/2024 del 01/07/2024 n.1334/2023 emessa dal Tribunale di Milano
, depositata in cancelleria in data 28.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e sopra riportate
Voglia al Ecc.ma Corte di Appello
1) ritenere e dichiarare una responsabilità esclusiva da parte della responsabile di CP_3 interventi di manutenzione della linea;
- condannare la predetta società a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 24.000,00 oltre interessi per i danni lamentati ed indicati come in atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore che sarà eventualmente dimostrato nel corso del giudizio ovvero determinato dal CTU di cui si chiede sin da adesso espressamente la nomina
- condannare la per le spese del biglietto aereo ovvero per i danni morali per le CP_3 festività rovinate ed il tempo utilizzato per il ripristino dell'intero appartamento nell'importo di euro 3.000,00 ovvero nell'importo che il Giudicante riterrà di giustizia secondo equità;
pagina 2 di 17 - Con condanna alle spese di lite relative al rapporto processuale secondo i parametri del D.M.
n. 55 del 2014 relativi allo scaglione compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 e delle spese stragiudiziali così come da fattura.
- in via istruttoria
- nomina di un ctu così come espressamente indicato
AL FINE DI DIMOSTRARE IL CORTO CIRCUITO NELLA ZONA testi … SI.re
- res nella Via NI 11 OV NE ( prod n 7 ) Testimone_1
- Via NI 20 OV NE risarcita con euro 7.000,00 Testimone_2
- res a Milano Via NI Testimone_3
- NI NA via NI
- BE CA via NI
- (detti SI.ri come sopra indicato, abitano nella stessa Via della attrice, hanno subito i danni all'interno delle loro abitazioni a causa del corto circuito cagionato da un errato intervento della società e ottenuto il dovuto risarcimento) CP_1
- Si chiede che siano tutti ammessi e sentiti sul seguente capitolato:
- “esser vero che in data 14.10.2018 la mia abitazione a causa di un fortissimo corto circuito che ha rischiato di mandare in fiamme l'intera struttura ha subito seri danni, danni risarciti dalla
a seguito di apposita richiesta di risarcimento” CP_1
- Si chiede all'Ill.mo Giudicante,
- stante i già corrisposti risarcimenti in favore dei proprietari dei villini adiacenti, (che confermano implicitamente la responsabilità della società convenuta, di nominare apposito CTU al fine di determinare i lavori già eseguiti nell'appartamento dell'attrice (dopo tale violento corto circuito), nonché quantificare tutti i danni lamentati dall'attrice ed indicati nella sua richiesta di risarcimento inviata alla società convenuta nonché' meglio individuati nelle fatture di cui in atti
e che si riallegano unitamente alle dichiarazioni di conformità ( all n 8 ) .
- Si chiede ammettersi prova per testi del SI titolare della Secur Team Italia con Tes_4 sede a Milano che e' intervenuto il 14.12.2018 , su chiamata dell'attrice al fine di risolvere i problemi elettrici nel suo villino, il quale ha constatato e fatto eseguire tutti gli interventi indicati nel consuntivo di spesa dei lavori datato 31.12.2018 che viene mostrato sul seguente capitolato
pagina 3 di 17 -1) “essere vero che ho constatato e fatto eseguire tutti i lavori dai miei elettricisti ed idraulici tutti i lavori e fornito gli elettrodomestici totalmente danneggiati ed indicati nel predetto consuntivo di spesa che mi viene esibito per complessivi euro 19.337,00 ed euro 3.225.00”
-2) “essere vero che l'importo dei lavori ammonta ad euro 15.850,00 oltre iva per complessivi euro 19.337,00 come da fattura n 71 del 31.12.2018 e d euro 3.225,00 come da fattura n
18.12.2018 che mi vengono mostrate unitamente ai documenti di trasporto n 029 S del
18.12.2018”
-3) “essere vero di essere stato chiamato dalla sig.ra il 14-15 dicembre del 2018 Parte_1 la quale lamentava la distruzione di molti elettrodomestici, dalla caldaia e di altro “
-4) esser vero che a causa di tale forte corto circuito ho potuto constatare che la SI.ra aveva lamentava in quanto non funzionanti fornendo alla stessa: i seguenti elettrodomestici, 1 televisore grande – 1 caldaia n 2 lavatrici asciugatrici – n 1 macchia del caffè – n 2 videocitofoni
l'illuminazione dei faretti esterni – n 1trasformatore televisione e la revisione dell'intera linea elettrica “
- “esser vero che ho fatto eseguire tutte quanto necessario per ripristinare la funzionalità dell'abitazione “
- essere vero che la SI.ra era disperata in quanto avrebbe dovuto partire per il Pt_1 matrimonio della sorella in Sicilia e a causa di tale incidente era stata costretta a rinviare il predetto viaggio “
In merito viaggio
- Tale incidente all'interno della sua abitazione di fatto ha cagionato all'attrice e a sua figlia seri problemi di gestione sia della partenza che del ritorno , e, senza contare la perdita del biglietto
(che si deposita) datato 14.12.2018 e rifatto per il 23.12.2018 con ovvia maggiorazione di prezzo
, il ritorno è stato quasi immediato dopo il predetto matrimonio, anche perché' tali lavori erano ancora da perfezionare e con il sopraggiungere del freddo era necessario che almeno la caldaia funzionasse e che la casa fosse quantomeno abitabile stante e senza pericolo di fuga di gas o di incendi dai fili danneggiati.
- In pratica un periodo pieno di stress e di spese non previste per un danno imputabile al prdetto corto circuito che il Giudicante, vorrà se lo riterrà opportuno valuterà secondo equità.
- Si indicano come testi su tale circostanza i SIg la sorella e Persona_1 Persona_2
(madre), res in Agrigento sul seguente capitolato
pagina 4 di 17 - “esser vero che mia sorella (... mia figlia per la madre) e' arrivata il giorno 23 .12.2019 ed e' dovuta ripartire dopo appena due giorni dal matrimonio per recarsi a Milano e definire i lavori già iniziati nel suo villino a causa di un forte corto circuito ben noto all'intera famiglia
- teste e res in Agrigento Persona_1 Persona_2
- si indica lo stesso SI res a Saronno affinche' sia sentito quale teste sul Testimone_5 seguente capitolato:
- “essere vero di essermi recato dopo essere stato incaricato dalla a nell'abitazione CP_1 della SI.a , sita nella Via Donizzetti 16 OV NE e dopo mia perizia di Parte_1 avere offerto euro 10.0000,00”
Conclusioni per Controparte_1
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante SI.ra , avverso la sentenza n. 6552/2024, pubblicata in data 28.6.2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI, G.O. Avv. Caterina Bersani, per violazione ed inosservanza dell'art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, per le ragioni esposte al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta;
In via principale, respingere l'appello proposto dalla SI.ra , attesa la sua Parte_1 manifesta infondatezza in fatto e in diritto e, in ogni caso, le domande tutte dalla stessa proposte da ritenersi e dichiararsi comunque inammissibili, in quanto nuove e poste in violazione dell'art. 345
c.p.c. e/o comunque in violazione dell'art. 342 c.p.c., e infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni tutte esposte al punto 2) della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza n. 6552/2024, pubblicata in data 28.6.2024, emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI, G.O. Avv. Caterina Bersani, resa nel giudizio di primo grado R.G.
9460/2023, così come corretta, con decreto in data 25.1.2025 del Tribunale di Milano, con
l'eliminazione “…nella parte dispositiva, dopo le parole “rimborso spese generali 15%”, (del)la frase
“da distrarsi in favore del procuratore della convenuta, qualificatosi antistatario”, ferma ogni altra parte del provvedimento…”;
In via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante, per manifesta infondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta e/o per insussistenza del presupposto “del pregiudizio grave e irreparabile” e, in ogni caso,
pagina 5 di 17 dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e per quanto esposto e rappresentato al punto 3) della presente comparsa di risposta.
In via istruttoria, accertare e dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale ex adverso dedotta e richiesta, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, così come l'inammissibilità della CTU richiesta (dalla finalità evidentemente esplorativa), per quanto già esposto nella memoria n.
3 ex art. 183 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado, cui si rimanda, e, in ogni caso, per
l'intervenuta rinuncia delle medesime istanze istruttorie da parte dell'appellante atteso che le stesse non sono state specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, per quanto in merito dedotto al punto 1) della presente comparsa di costituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre il rimborso forfettario, ex art. 2 D.M. 55/2014, delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari, così come modificato e integrato dal D.M. 37/2018 e dal recente D.M.
147/2022, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultima per interventi di manutenzione sulla
[...] linea elettrica e condannarla a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
24.000,00, le spese del biglietto aereo nonché i danni morali per le festività rovinate e il tempo utilizzato per il ripristino dell'intero appartamento quantificati nell'importo di 3.000,00 euro ovvero nel diverso importo ritenuto di Giustizia oltre alle spese di lite.
Nello specifico l'attrice deduceva di aver stipulato con E-Distribuzione un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo all'appartamento di sua proprietà sito al piano terra di via
Donizzetti 16 a OV NE, dalla stesso abitato.
Riferiva che, in data 14 dicembre 2018, a causa di un errore dovuto ai tecnici incaricati della manutenzione della linea elettrica, si verificava un cortocircuito che determinava uno sbalzo di tensione improvviso con sovralimentazione della linea che coinvolgeva anche le abitazioni limitrofe e danneggiava alcuni elettrodomestici della sig.ra e l'impianto elettrico della sua abitazione. Pt_1
La sig.ra , dunque, al fine di provvedere ai lavori di riparazione, si vedeva costretta a Pt_1 rimandare il viaggio in Sicilia e a comprare un nuovo biglietto aereo.
Deduceva di aver inviato a E- Distribuzione apposita missiva al fine di richiedere i danni subiti a seguito dell'interruzione di energia elettrica ma che quest'ultima aveva negato ogni addebito pagina 6 di 17 attribuendo la responsabilità alla società quale distributore locale che, tuttavia, a sua CP_4 volta, aveva negato ogni responsabilità.
Infine, la sig.ra aveva appreso che il danno alla stessa cagionato era da ricondurre alla Pt_1 responsabilità della società che aveva risarcito anche gli altri soggetti danneggiati dal CP_1 cortocircuito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta società chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
La rilevava l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del CP_1 tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di prove del fatto storico relativo al preteso cortocircuito e al conseguente sbalzo di tensione asseritamente avvenuto in data 14.12.2018, del preteso danno e del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento dedotto in giudizio nonché per assenza di prova della titolarità dell'appartamento, dei beni asseritamente danneggiati ivi presenti, del diritto alla somministrazione di energia elettrica acquisito per effetto del contratto stipulato con E-distribuzione.
Con sentenza n. 6552/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di parte attrice e la condannava alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro
5.261,00 in favore di parte convenuta.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in quanto lo stesso, ai sensi della delibera n.
209/2016 , riguarda i rapporti fra clienti e gestori, ruolo quest'ultimo non rivestito dalla società CP_5 convenuta.
In particolare, con riferimento al merito, il giudice deduceva che l'attrice dopo aver dichiarato di aver sottoscritto un contratto di somministrazione di energia con NE Distribuzione S.p.a. (cfr. atto di citazione pag. 1) e dopo aver rappresentato di aver subito in data.14.12.2018 un cortocircuito che comprometteva l'impianto elettrico di sua proprietà e alcuni elettrodomestici proponeva domanda di risarcimento del danno subito nei confronti della convenuta società . CP_1
Sulla base di tale ricostruzione giuridica, il giudice riteneva che la fattispecie in esame dovesse essere ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale non avendo l'attrice allegato né provato alcun rapporto contrattuale con la convenuta.
Pertanto, doveva escludersi qualsiasi responsabilità contrattuale in capo alla in quanto CP_1 la normativa che disciplina il mercato dell'energia elettrica attribuisce alla società a cui è affidata la pagina 7 di 17 gestione e manutenzione della rete i danni provocati da eventi avversi determinati da malfunzionamenti della rete elettrica come quelli lamentati dall'attrice.
Il Tribunale, in particolare, evidenziava che sono state separate le fasi di: a) approvvigionamento energetico, inteso come generazione ed importazione dell'energia prodotta all'estero; b) trasmissione e dispacciamento;
c) distribuzione (ovvero il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa a media e bassa tensione per la fornitura ai clienti finali, nonché la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della stessa rete); d) vendita ai clienti finali (ossia la stipulazione dei contratti bilaterali e la contrattazione borsistica).
Deduceva che tali concetti sono stati ribaditi dalla direttiva 2003/54 CE del 26.06.2013, con cui è stato previsto che l'attività di “distribuzione” attiene al “trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura”, intendendosi, infatti, per “fornitura” l'attività di “vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti” (cfr. art. 2).
E che, con il decreto-legge n. 73 del 18.06.2007, convertito nella legge n. 125 del 3.08.2007, è stata poi sancita, in via definitiva, a livello normativo la separazione societaria delle attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica.
Ne consegue, pertanto, una netta separazione delle attività di distribuzione e fornitura dell'energia elettrica, le quali sono affidate, infatti, a società del tutto autonome e separate.
Premessa tale distinzione, il giudice rilevava che dalla ricostruzione attorea emergeva chiaramente che gli eventi dannosi lamentati non riguardavano la fornitura di energia ma anomalie nella fase di consegna legate ad un non corretto funzionamento dell'impianto di distribuzione di esclusiva gestione e competenza di come riconosciuto dall'attrice (cfr. atto di citazione CP_4 pag. 3), pertanto, non rivestendo né la qualifica di venditore, né quella di distributore poteva CP_1 rispondere dei danni asseritamente patiti dall'attrice unicamente ex art. 2043 c.c.
Il Tribunale deduceva che nell'ambito della responsabilità extracontrattuale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda incombe sull'attore e che spetta a colui che agisce per il risarcimento del danno provare il fatto storico da cui sia derivato il danno, il danno e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il comportamento che assume averlo cagionato.
Ne consegue che l'attore deve allegare tutti gli elementi a sostegno della propria domanda e che la loro mancanza preclude al giudice l'esame nel merito mentre la parte che contraddice è avvantaggiata pagina 8 di 17 poiché se di tali fatti non è provato l'accadimento risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata dalla prova dei fatti posti a fondamento del diritto rivendicato.
Tanto premesso il giudice deduceva che, dall'esame dei documenti prodotti in giudizio, risultava che l'attrice non aveva assolto gli oneri probatori sulla stessa incombenti non avendo fornito alcun supporto probatorio a fondamento della titolarità dell'utenza elettrica interessata dai disservizi lamentati, né dell'interruzione di energia elettrica presso l'unità abitativa dell'attrice mancando la comunicazione del venditore e/o distributore locale attestante il giorno e la durata dell'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica o l'esito dell'interrogazione dell'apposito registro circostanze che l'attrice non si offriva di dimostrare nemmeno con prove orali.
Inoltre, la sig.ra non aveva provato che l'evento dannoso e la conseguente interruzione di Pt_1 energia elettrica presso la propria abitazione fossero riconducibili alla condotta colposa della CP_1
o dei suoi dipendenti e/o incaricati.
Deduceva, altresì, che la circostanza che la convenuta avesse risarcito “altri soggetti confinanti con il villino dell'attrice” non aveva rilevanza poiché tale fatto, anche qualora si fosse verificato, non esime l'attrice dal fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie specifica.
Rilevava, inoltre, che le carenze assertive e probatorie della domanda attorea si estendevano anche alla prova dell'an e del quantum dei danni patiti di cui mancava in atti ogni evidenza sia con riferimento agli elettrodomestici danneggiati sia con riferimento ai danni patiti all'impianto elettrico ed alla caldaia posto che non vi era alcuna prova né che fossero conseguenza dei fatti per cui è causa né che le relative fatture fossero state pagate dall'attrice.
Deduceva inoltre che la certificazione dell'impianto elettrico allegata al consuntivo lavori (cfr. doc. 8, pag. 11 fasc. att.) risultava datata 30/09/2017 e, dunque, ineriva ad opere anteriori ai fatti per cui
è giudizio e in atti era prodotto un mero ordine di bonifico di € 2.000,00 (cfr. doc. 9) che non costituiva prova del pagamento.
In conclusione, riteneva che nemmeno le prove orali avrebbero potuto colmare le carenze assertive e probatorie che affliggevano la domanda attorea.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 28 gennaio 2025, lamentando in particolare l'erroneità della stessa per i seguenti motivi:
1. Totale travisamento della documentazione prodotta e illegittima indicazione di fatti non rispondenti alla realtà.
pagina 9 di 17 2. Omessa ammissione di prova a mezzo del perito incaricato dalla stessa che si è CP_1 recato nell'appartamento della sig.ra . Pt_1
3. Error in procedendo
In data 2 luglio 2025 si è costituita chiedendo, in via preliminare di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e in via principale di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto nonché di dichiararsi inammissibili tutte le domande proposte dalla stessa in quanto poste in violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o 352 c.p.c. e infondate in fatto e in diritto anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
All'udienza del 16 settembre 2025 il consigliere istruttore, rinviava la causa per la discussione davanti al Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 30 settembre 2025 da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Tanto premesso, occorre passare all'esame del merito.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia letto in maniera non integrale e precipitosa la documentazione allegata dall'attrice nel giudizio di primo grado e, per tale motivo, sia caduto in errore.
In particolare, deduce che:
1. la lettera di richiesta di risarcimento dei danni porta la data del 9 gennaio 2019 e non del 9 gennaio 2020, come erroneamente affermato dal giudice e, seppur rechi erroneamente il nome di (cognome della madre), nella missiva allegata è espressamente indicato il Parte_3 nome di . Parte_1
pagina 10 di 17 2. Il giudice ha contestato che nella lettera di riscontro di dell'08.08.2020 (cfr. doc. 2 CP_6 memoria 183, comma 2, c.p.c. att.) fosse indicato un punto di fornitura di energia elettrica ubicato in via Zanoli n. 10 a Milano con Pod n. IT012E00861109 e n. cliente 803697044, tale circostanza, tuttavia, non può essere imputata alla sig.ra in quanto l'errore nella risposta Pt_1
è dovuto ad NE che ha indicato un'altra fornitura di energia elettrica sempre dell'attrice ma sita in via Zanoli n. 10.
3. Per quanto concerne la lettera di richiesta di risarcimento dei danni del 4 maggio 2021 riguardante una fornitura di via Zanoli 10 (doc. 3 memoria 183, comma 2, c.p.c. att), se il giudice avesse letto attentamente si sarebbe avveduto del fatto che la richiesta era stata fatta per la via Donizzetti n. 16 in OV NE.
4. Secondo tesi il punto N. 4 ) illustrato dal “primo Giudicante sembra essere corrett(o) ma di fatto (inserito) in una motivazione che contrasta proprio con la prova documentale”
5. Anche il punto n 5 indicato dal primo Giudicante e' idoneo a sostenere le ragioni della SI.ra
mentre il primo Giudicante le ritiene in contrasto con quanto richiesto”. Pt_1
6. Il giudice di prime cure ha rilevato che esaminando n. 8 documenti allegati dall'attrice (cfr. doc.6) risulta inserita la via Donizzetti n. 12 e non n. 16. L'appellante rileva che se il Tribunale avesse esaminato meglio i bollettini pagati ovvero le fatture avrebbe visto che è indicato esattamente via Donizzetti n. 16 mentre nel bollettino quella di via Donizzetti n. 12 e che, comunque, a nulla rileva tale differenza in quanto è pacifico che la fornitura sia quella ove è avvenuto il danno.
7. La mancata assunzione delle prove a mezzo testi di tutti coloro che sono stati risarciti perché è evidente che tutte le abitazioni site nella stessa via in cui si trova l'immobile della sig.ra Pt_1 hanno subito dei danni e sono state risarcite.
8. Il giudice ha lamentato le carenze assertive e probatorie della domanda attorea come la mancanza di foto e ha rilevato che la dichiarazione di conformità è datata 30.09.2017 ma se avesse esaminato tutti gli atti dalle fatture al consuntivo del 31.12.2018 avrebbe avuto contezza che tali lavori sono stati eseguiti all'interno dell'appartamento della sig.ra e che, dunque, Pt_1 la data della certificazione risulta un refuso.
In conclusione, secondo l'appellante, tutte le argomentazioni del giudice di primo grado si scontrano con i documenti prodotti e, di conseguenza la motivazione risulta illogica, mentre se il giudice avesse esaminato meglio gli atti avrebbe certamente ritenuto provati i fatti di causa.
pagina 11 di 17 L'appello è infondato.
Sul punto 1 occorre rilevare che il giudice non si è soffermato sulla data del documento quanto piuttosto su un dato letterale ovvero il fatto che la richiesta di risarcimento risulta essere stata inviata da un soggetto estraneo alla lite ” cosa che emerge anche dalle ricevute della pec che Parte_3 recano la dicitura “risarcimento danni ”. Parte_3
Sul punto 2, pur volendosi imputare la circostanza ad un errore di NE, tuttavia, non viene meno il fatto che la corrispondenza in esame ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica della sig.ra sita in via Zanoli n. 10 e non certo quella diversa sita in via Donizetti n. 16 OV NE Pt_1 contraddistinta dal diverso n. cliente 181195088 e punto di consegna n. IT001E18119508.
Sul punto 3 si deve rilevare che il fatto che la richiesta sia stata formulata per una diversa fornitura dell'appellante emerge anche dalla ricevuta pec inviata in data 4 maggio 2021 che nell'oggetto reca la dicitura “enel – risarcimento- racc - del maggio 2021” facendo Parte_3 riferimento ad una certa . Parte_3
Sul punto 4 e 5, il fatto che sia indicato nella corrispondenza il riferimento al numero di fornitura dell'appellante non costituisce prova del fatto storico lamentato dall'appellante in ordine alla titolarità dell'utenza elettrica, all'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, ai conseguenti sbalzi di tensione, ai danni lamentanti e al nesso di causalità.
Per quanto concerne il punto n. 6, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dall'esame delle fatture/bollette risulta evidente che, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, le stesse riguardano la fornitura di via Donizzetti n. 12, diversa da quella rispetto alla quale l'appellante lamenta di aver avuto un danno da sbalzo di tensione come si evince anche dal n. cliente 184095106 e dal codice della fornitura n. IT001E184095106 mentre quella di via Donizzetti n. 16 è contraddistinta dal n. cliente 181195088 e dal punto di consegna n. IT001E18119508.
Tale assunto, inoltre, è confermato dalla lettura dei “dati fornitura” (cfr. doc. 6 ultima pagina) in cui si legge che l'energia viene fornita in via Donizzetti n. 12 a OV NE (n. cliente 184095106
e dal codice della fornitura IT001E184095106).
Dunque, solamente il bollettino riportato nella prima pagina del doc. 6 riguarda la fornitura di via
Donizzetti n. 16, tuttavia, riporta la data del 21.12.2017 pertanto, come rilevato anche dal giudice di primo grado, non costituisce prova della sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica
“…per il mese di dicembre 2018 interessato dal blackout e successivo sbalzo di tensione…” (cfr. sentenza pag. 7).
pagina 12 di 17 Per quanto concerne il punto n. 7 il fatto che la possa aver risarcito altri residenti nella CP_1 stessa via che abbiano subito danni non ha alcuna rilevanza in quanto, nel caso di specie, parte appellante non ha fornito la prova degli elementi costitutivi della fattispecie che specificatamente la riguarda.
In merito al punto 8, si deve evidenziare che il giudice di primo grado ha indicato in modo preciso e dettagliato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento attraverso un'approfondita disamina dei documenti e dei fatti oggetto di causa.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, infatti, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado, non risultano provati:
- né la sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica intestato all'attrice con riferimento all'appartamento sito in via Donizzetti n. 16 per il mese di dicembre 2018, interessato dalle problematiche per cui è causa, in quanto l'unica bolletta prodotta sub. doc. 6 pag. 1 porta la data del
21.12.2017 mentre le successive si riferiscono alla fornitura di energia elettrica erogata in via
Donizzetti. n. 12;
- né il fatto storico dell'interruzione di energia elettrica presso l'abitazione della sig.ra in Pt_1 quanto non è stata allegata la comunicazione del venditore o del distributore locale attestante la data e la durata dell'interruzione di energia, circostanze che, come rilevato anche nel giudizio di primo grado, la sig.ra non si è offerta di provare neppure a mezzo di istruttoria testimoniale;
Pt_1
- né risulta provato che l'evento dannoso e l'interruzione di energia elettrica siano da ricondurre alla condotta colposa della o dei suoi dipendenti. CP_1
Oltretutto l'appellante non ha fornito alcuna prova nemmeno dei danni presuntivamente cagionati all'impianto elettrico, alla caldaia e agli elettrodomestici presenti all'interno dell'abitazione, non ha prodotto infatti alcuna documentazione fotografica e/o inerente il loro smaltimento e neppure documenti attestanti l'effettuazione di un esborso per l'acquisto di elettrodomestici sostitutivi.
Non ha allegato neppure la prova delle pregresse condizioni degli impianti e degli elettrodomestici, né della necessità di provvedere alla loro sostituzione perché divenuti inutilizzabili, infine non è stata documentata nemmeno la differenza di valore tra quelli usati e quelli acquistati in sostituzione.
Inoltre, come evidenziato anche da parte appellata , dalla lettura dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado emerge una commistione di beni asseritamente danneggiati, in parte dettagliatamente elencati ((n. 1 televisore grande, caldaia, n. 2 lavatrici-asciugatrici; n. 1 macchina da pagina 13 di 17 caffè, n. 2 videocitofoni, illuminazione faretti esterni, n. 1 antenna del televisore) in parte sommariamente e con aggiunta di elementi non riportati nell'elenco “i televisori distrutti”, i condizionatori inutilizzabili”.
Infine, non è stata fornita neppure la prova del nesso di causalità ovvero che le conseguenze dannose occorse a detti impianti ed elettrodomestici siano riconducibili al cortocircuito.
Tanto premesso, per quanto concerne il quantum della pretesa risarcitoria, mancando nel caso di specie, all'esito della disamina della documentazione prodotta, la prova del fatto storio, del nesso di causalità e del danno, ogni considerazione sul quantum deve ritenersi assorbita.
Ne consegue che le fatture prodotte non possono considerarsi, di per sé, documento probatorio del preteso credito risarcitorio.
Alla luce di quanto sopra, difetta il titolo costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dall'appellante e del diritto al risarcimento.
Il primo motivo di appello, dunque, non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa ammissione di prova a mezzo del perito incaricato dalla stessa che si era recato nell'appartamento della sig.ra . CP_1 Pt_1
In particolare, deduce che la mancata ammissione del perito della ha condotto a una CP_1 violazione delle risultanze processuali.
Sostiene che il giudice di prime cure ha letto in maniera non integrale e precipitosa la documentazione allegata dall'attrice in giudizio e, per tale motivo, è caduto in errore.
Rileva che il giudice di primo grado si è limitato a ricondurre le ragioni della sua decisione a letture superficiali degli atti mentre appare chiaro che una lettura più approfondita avrebbe indotto il giudice all'ammissione delle prove indicate dall'appellante.
Il motivo è infondato
Pur dovendo darsi atto che all'udienza del 28 giugno 2024, su invito del giudice, parte appellante ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione e nelle note conclusive insistendo, in particolare, per l'ammissione delle prove e dei mezzi istruttori richiesti (cfr. verbale del 28.06.2024) e che, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, non ha rinunciato alle proprie istanze istruttorie;
occorre rilevare che, il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la richiesta di prove orali in quanto ha ritenuto che le carenze assertive e probatorie della domanda attorea non avrebbero potuto essere supplite di certo da un'istruttoria testimoniale.
pagina 14 di 17 Dall'esame dei capitoli di prova formulati dall'appellante, infatti, appare evidente come gli stessi siano inidonei, ininfluenti e irrilevanti al fine di dimostrare i fatti di causa ovvero di fornire la prova sia del fatto storico dedotto in giudizio ovvero lo sbalzo di tensione, sia del nesso causale tra l'evento dannoso (il blackout) e i danni che la sig.ra asserisce essere una diretta conseguenza del Pt_1 medesimo, sia del danno dalla stessa asseritamente subito, ovvero il fatto che l'impianto elettrico sia stato danneggiato e che diversi elettrodomestici siano divenuti inutilizzabili e, per tale motivo, abbia provveduto alla loro sostituzione.
Il fatto che la sig.ra abbia fatto eseguire dei lavori all'impianto elettrico e comprato nuovi Pt_1 elettrodomestici, infatti, non prova né quale fosse il loro stato né che fossero divenuti inutilizzabili a seguito del cortocircuito e che dovessero essere necessariamente sostituiti.
Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado il quale ha ritenuto la prova testimoniale inidonea ad invalidare l'efficacia delle risultanze dei documenti prodotti in giudizio che lo hanno determinato a ritenere la domanda attorea sfornita di adeguato supporto probatorio.
Alla luce di quanto sopra, dunque, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice ha errato nell'affermare che la sig.ra non ha provato l'evento dannoso, appare, infatti, pacifico che il fatto sia stato Pt_1 dimostrato come anche il danno. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la al risarcimento dei danni. CP_1
Il Tribunale avrebbe dovuto ricondurre la questione oggetto di causa nell'ambito dell'attività pericolosa e, di conseguenza avrebbe dovuto trovare applicazione la presunzione di responsabilità prevista dalla legge ex art. 2050 c.c.
Deduce, infatti, che l'appellata non ha fornito alcuna prova dell'addebitabilità dello sbalzo di corrente e del conseguente danneggiamento degli elettrodomestici al cosiddetto caso fortuito e, di conseguenza, il risarcimento risulta dovuto.
Sul punto occorre rilevare che la questione della qualificazione giuridica della fattispecie per cui
è causa risulta assorbita dall'assoluta mancanza di prova del nesso causale e del danno.
La regolamentazione delle spese processuali
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante , che viene quindi Parte_1 condannata, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi CP_1 in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia
pagina 15 di 17 di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (euro 27.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6552/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 28 giugno 2024 nella causa n. 9460/2023 R.G. che per l'effetto conferma;
• Condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale per un importo complessivo di €
6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
– legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 30.9.2025
pagina 16 di 17
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 331 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione in appello notificato il 28 gennaio 2025.
Da
(C.F. ) in persona dell'amm.re unico Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Tuttolomondo ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento, via Picone n. 67, giusta delega in atti
APPELLANTE
Contro
(P. IVA - C.F. in persona del suo legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale a Cassolnovo (PV), via IV Novembre n. 51, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Gerlando Mangione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in studio in Milano, via
RI AN n. 8, giusta delega in atti
APPELLATA pagina 1 di 17
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano, dott.ssa Caterina Bersani, n. 6552/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024, resa nella causa n. 9460/2023 R.G.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni per : Parte_1
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare,
Richiesta di sospensione delle spese di causa per i motivi di cui sopra in quanto tale condanna cagionerebbe un danno grave ed ingiusto alla appellante
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6552/2024 pubbl. il 28/06/2024 RG n.
9460/2023 Repert. n. 5757/2024 del 01/07/2024 n.1334/2023 emessa dal Tribunale di Milano
, depositata in cancelleria in data 28.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e sopra riportate
Voglia al Ecc.ma Corte di Appello
1) ritenere e dichiarare una responsabilità esclusiva da parte della responsabile di CP_3 interventi di manutenzione della linea;
- condannare la predetta società a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 24.000,00 oltre interessi per i danni lamentati ed indicati come in atto di citazione ovvero nell'importo maggiore o minore che sarà eventualmente dimostrato nel corso del giudizio ovvero determinato dal CTU di cui si chiede sin da adesso espressamente la nomina
- condannare la per le spese del biglietto aereo ovvero per i danni morali per le CP_3 festività rovinate ed il tempo utilizzato per il ripristino dell'intero appartamento nell'importo di euro 3.000,00 ovvero nell'importo che il Giudicante riterrà di giustizia secondo equità;
pagina 2 di 17 - Con condanna alle spese di lite relative al rapporto processuale secondo i parametri del D.M.
n. 55 del 2014 relativi allo scaglione compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 e delle spese stragiudiziali così come da fattura.
- in via istruttoria
- nomina di un ctu così come espressamente indicato
AL FINE DI DIMOSTRARE IL CORTO CIRCUITO NELLA ZONA testi … SI.re
- res nella Via NI 11 OV NE ( prod n 7 ) Testimone_1
- Via NI 20 OV NE risarcita con euro 7.000,00 Testimone_2
- res a Milano Via NI Testimone_3
- NI NA via NI
- BE CA via NI
- (detti SI.ri come sopra indicato, abitano nella stessa Via della attrice, hanno subito i danni all'interno delle loro abitazioni a causa del corto circuito cagionato da un errato intervento della società e ottenuto il dovuto risarcimento) CP_1
- Si chiede che siano tutti ammessi e sentiti sul seguente capitolato:
- “esser vero che in data 14.10.2018 la mia abitazione a causa di un fortissimo corto circuito che ha rischiato di mandare in fiamme l'intera struttura ha subito seri danni, danni risarciti dalla
a seguito di apposita richiesta di risarcimento” CP_1
- Si chiede all'Ill.mo Giudicante,
- stante i già corrisposti risarcimenti in favore dei proprietari dei villini adiacenti, (che confermano implicitamente la responsabilità della società convenuta, di nominare apposito CTU al fine di determinare i lavori già eseguiti nell'appartamento dell'attrice (dopo tale violento corto circuito), nonché quantificare tutti i danni lamentati dall'attrice ed indicati nella sua richiesta di risarcimento inviata alla società convenuta nonché' meglio individuati nelle fatture di cui in atti
e che si riallegano unitamente alle dichiarazioni di conformità ( all n 8 ) .
- Si chiede ammettersi prova per testi del SI titolare della Secur Team Italia con Tes_4 sede a Milano che e' intervenuto il 14.12.2018 , su chiamata dell'attrice al fine di risolvere i problemi elettrici nel suo villino, il quale ha constatato e fatto eseguire tutti gli interventi indicati nel consuntivo di spesa dei lavori datato 31.12.2018 che viene mostrato sul seguente capitolato
pagina 3 di 17 -1) “essere vero che ho constatato e fatto eseguire tutti i lavori dai miei elettricisti ed idraulici tutti i lavori e fornito gli elettrodomestici totalmente danneggiati ed indicati nel predetto consuntivo di spesa che mi viene esibito per complessivi euro 19.337,00 ed euro 3.225.00”
-2) “essere vero che l'importo dei lavori ammonta ad euro 15.850,00 oltre iva per complessivi euro 19.337,00 come da fattura n 71 del 31.12.2018 e d euro 3.225,00 come da fattura n
18.12.2018 che mi vengono mostrate unitamente ai documenti di trasporto n 029 S del
18.12.2018”
-3) “essere vero di essere stato chiamato dalla sig.ra il 14-15 dicembre del 2018 Parte_1 la quale lamentava la distruzione di molti elettrodomestici, dalla caldaia e di altro “
-4) esser vero che a causa di tale forte corto circuito ho potuto constatare che la SI.ra aveva lamentava in quanto non funzionanti fornendo alla stessa: i seguenti elettrodomestici, 1 televisore grande – 1 caldaia n 2 lavatrici asciugatrici – n 1 macchia del caffè – n 2 videocitofoni
l'illuminazione dei faretti esterni – n 1trasformatore televisione e la revisione dell'intera linea elettrica “
- “esser vero che ho fatto eseguire tutte quanto necessario per ripristinare la funzionalità dell'abitazione “
- essere vero che la SI.ra era disperata in quanto avrebbe dovuto partire per il Pt_1 matrimonio della sorella in Sicilia e a causa di tale incidente era stata costretta a rinviare il predetto viaggio “
In merito viaggio
- Tale incidente all'interno della sua abitazione di fatto ha cagionato all'attrice e a sua figlia seri problemi di gestione sia della partenza che del ritorno , e, senza contare la perdita del biglietto
(che si deposita) datato 14.12.2018 e rifatto per il 23.12.2018 con ovvia maggiorazione di prezzo
, il ritorno è stato quasi immediato dopo il predetto matrimonio, anche perché' tali lavori erano ancora da perfezionare e con il sopraggiungere del freddo era necessario che almeno la caldaia funzionasse e che la casa fosse quantomeno abitabile stante e senza pericolo di fuga di gas o di incendi dai fili danneggiati.
- In pratica un periodo pieno di stress e di spese non previste per un danno imputabile al prdetto corto circuito che il Giudicante, vorrà se lo riterrà opportuno valuterà secondo equità.
- Si indicano come testi su tale circostanza i SIg la sorella e Persona_1 Persona_2
(madre), res in Agrigento sul seguente capitolato
pagina 4 di 17 - “esser vero che mia sorella (... mia figlia per la madre) e' arrivata il giorno 23 .12.2019 ed e' dovuta ripartire dopo appena due giorni dal matrimonio per recarsi a Milano e definire i lavori già iniziati nel suo villino a causa di un forte corto circuito ben noto all'intera famiglia
- teste e res in Agrigento Persona_1 Persona_2
- si indica lo stesso SI res a Saronno affinche' sia sentito quale teste sul Testimone_5 seguente capitolato:
- “essere vero di essermi recato dopo essere stato incaricato dalla a nell'abitazione CP_1 della SI.a , sita nella Via Donizzetti 16 OV NE e dopo mia perizia di Parte_1 avere offerto euro 10.0000,00”
Conclusioni per Controparte_1
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante SI.ra , avverso la sentenza n. 6552/2024, pubblicata in data 28.6.2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI, G.O. Avv. Caterina Bersani, per violazione ed inosservanza dell'art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, per le ragioni esposte al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta;
In via principale, respingere l'appello proposto dalla SI.ra , attesa la sua Parte_1 manifesta infondatezza in fatto e in diritto e, in ogni caso, le domande tutte dalla stessa proposte da ritenersi e dichiararsi comunque inammissibili, in quanto nuove e poste in violazione dell'art. 345
c.p.c. e/o comunque in violazione dell'art. 342 c.p.c., e infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni tutte esposte al punto 2) della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza n. 6552/2024, pubblicata in data 28.6.2024, emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI, G.O. Avv. Caterina Bersani, resa nel giudizio di primo grado R.G.
9460/2023, così come corretta, con decreto in data 25.1.2025 del Tribunale di Milano, con
l'eliminazione “…nella parte dispositiva, dopo le parole “rimborso spese generali 15%”, (del)la frase
“da distrarsi in favore del procuratore della convenuta, qualificatosi antistatario”, ferma ogni altra parte del provvedimento…”;
In via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante, per manifesta infondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta e/o per insussistenza del presupposto “del pregiudizio grave e irreparabile” e, in ogni caso,
pagina 5 di 17 dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e per quanto esposto e rappresentato al punto 3) della presente comparsa di risposta.
In via istruttoria, accertare e dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale ex adverso dedotta e richiesta, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, così come l'inammissibilità della CTU richiesta (dalla finalità evidentemente esplorativa), per quanto già esposto nella memoria n.
3 ex art. 183 c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado, cui si rimanda, e, in ogni caso, per
l'intervenuta rinuncia delle medesime istanze istruttorie da parte dell'appellante atteso che le stesse non sono state specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, per quanto in merito dedotto al punto 1) della presente comparsa di costituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre il rimborso forfettario, ex art. 2 D.M. 55/2014, delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari, così come modificato e integrato dal D.M. 37/2018 e dal recente D.M.
147/2022, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultima per interventi di manutenzione sulla
[...] linea elettrica e condannarla a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
24.000,00, le spese del biglietto aereo nonché i danni morali per le festività rovinate e il tempo utilizzato per il ripristino dell'intero appartamento quantificati nell'importo di 3.000,00 euro ovvero nel diverso importo ritenuto di Giustizia oltre alle spese di lite.
Nello specifico l'attrice deduceva di aver stipulato con E-Distribuzione un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo all'appartamento di sua proprietà sito al piano terra di via
Donizzetti 16 a OV NE, dalla stesso abitato.
Riferiva che, in data 14 dicembre 2018, a causa di un errore dovuto ai tecnici incaricati della manutenzione della linea elettrica, si verificava un cortocircuito che determinava uno sbalzo di tensione improvviso con sovralimentazione della linea che coinvolgeva anche le abitazioni limitrofe e danneggiava alcuni elettrodomestici della sig.ra e l'impianto elettrico della sua abitazione. Pt_1
La sig.ra , dunque, al fine di provvedere ai lavori di riparazione, si vedeva costretta a Pt_1 rimandare il viaggio in Sicilia e a comprare un nuovo biglietto aereo.
Deduceva di aver inviato a E- Distribuzione apposita missiva al fine di richiedere i danni subiti a seguito dell'interruzione di energia elettrica ma che quest'ultima aveva negato ogni addebito pagina 6 di 17 attribuendo la responsabilità alla società quale distributore locale che, tuttavia, a sua CP_4 volta, aveva negato ogni responsabilità.
Infine, la sig.ra aveva appreso che il danno alla stessa cagionato era da ricondurre alla Pt_1 responsabilità della società che aveva risarcito anche gli altri soggetti danneggiati dal CP_1 cortocircuito.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta società chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
La rilevava l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del CP_1 tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea per mancanza di prove del fatto storico relativo al preteso cortocircuito e al conseguente sbalzo di tensione asseritamente avvenuto in data 14.12.2018, del preteso danno e del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento dedotto in giudizio nonché per assenza di prova della titolarità dell'appartamento, dei beni asseritamente danneggiati ivi presenti, del diritto alla somministrazione di energia elettrica acquisito per effetto del contratto stipulato con E-distribuzione.
Con sentenza n. 6552/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di parte attrice e la condannava alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro
5.261,00 in favore di parte convenuta.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in quanto lo stesso, ai sensi della delibera n.
209/2016 , riguarda i rapporti fra clienti e gestori, ruolo quest'ultimo non rivestito dalla società CP_5 convenuta.
In particolare, con riferimento al merito, il giudice deduceva che l'attrice dopo aver dichiarato di aver sottoscritto un contratto di somministrazione di energia con NE Distribuzione S.p.a. (cfr. atto di citazione pag. 1) e dopo aver rappresentato di aver subito in data.14.12.2018 un cortocircuito che comprometteva l'impianto elettrico di sua proprietà e alcuni elettrodomestici proponeva domanda di risarcimento del danno subito nei confronti della convenuta società . CP_1
Sulla base di tale ricostruzione giuridica, il giudice riteneva che la fattispecie in esame dovesse essere ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale non avendo l'attrice allegato né provato alcun rapporto contrattuale con la convenuta.
Pertanto, doveva escludersi qualsiasi responsabilità contrattuale in capo alla in quanto CP_1 la normativa che disciplina il mercato dell'energia elettrica attribuisce alla società a cui è affidata la pagina 7 di 17 gestione e manutenzione della rete i danni provocati da eventi avversi determinati da malfunzionamenti della rete elettrica come quelli lamentati dall'attrice.
Il Tribunale, in particolare, evidenziava che sono state separate le fasi di: a) approvvigionamento energetico, inteso come generazione ed importazione dell'energia prodotta all'estero; b) trasmissione e dispacciamento;
c) distribuzione (ovvero il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa a media e bassa tensione per la fornitura ai clienti finali, nonché la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della stessa rete); d) vendita ai clienti finali (ossia la stipulazione dei contratti bilaterali e la contrattazione borsistica).
Deduceva che tali concetti sono stati ribaditi dalla direttiva 2003/54 CE del 26.06.2013, con cui è stato previsto che l'attività di “distribuzione” attiene al “trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura”, intendendosi, infatti, per “fornitura” l'attività di “vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti” (cfr. art. 2).
E che, con il decreto-legge n. 73 del 18.06.2007, convertito nella legge n. 125 del 3.08.2007, è stata poi sancita, in via definitiva, a livello normativo la separazione societaria delle attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica.
Ne consegue, pertanto, una netta separazione delle attività di distribuzione e fornitura dell'energia elettrica, le quali sono affidate, infatti, a società del tutto autonome e separate.
Premessa tale distinzione, il giudice rilevava che dalla ricostruzione attorea emergeva chiaramente che gli eventi dannosi lamentati non riguardavano la fornitura di energia ma anomalie nella fase di consegna legate ad un non corretto funzionamento dell'impianto di distribuzione di esclusiva gestione e competenza di come riconosciuto dall'attrice (cfr. atto di citazione CP_4 pag. 3), pertanto, non rivestendo né la qualifica di venditore, né quella di distributore poteva CP_1 rispondere dei danni asseritamente patiti dall'attrice unicamente ex art. 2043 c.c.
Il Tribunale deduceva che nell'ambito della responsabilità extracontrattuale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda incombe sull'attore e che spetta a colui che agisce per il risarcimento del danno provare il fatto storico da cui sia derivato il danno, il danno e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il comportamento che assume averlo cagionato.
Ne consegue che l'attore deve allegare tutti gli elementi a sostegno della propria domanda e che la loro mancanza preclude al giudice l'esame nel merito mentre la parte che contraddice è avvantaggiata pagina 8 di 17 poiché se di tali fatti non è provato l'accadimento risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata dalla prova dei fatti posti a fondamento del diritto rivendicato.
Tanto premesso il giudice deduceva che, dall'esame dei documenti prodotti in giudizio, risultava che l'attrice non aveva assolto gli oneri probatori sulla stessa incombenti non avendo fornito alcun supporto probatorio a fondamento della titolarità dell'utenza elettrica interessata dai disservizi lamentati, né dell'interruzione di energia elettrica presso l'unità abitativa dell'attrice mancando la comunicazione del venditore e/o distributore locale attestante il giorno e la durata dell'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica o l'esito dell'interrogazione dell'apposito registro circostanze che l'attrice non si offriva di dimostrare nemmeno con prove orali.
Inoltre, la sig.ra non aveva provato che l'evento dannoso e la conseguente interruzione di Pt_1 energia elettrica presso la propria abitazione fossero riconducibili alla condotta colposa della CP_1
o dei suoi dipendenti e/o incaricati.
Deduceva, altresì, che la circostanza che la convenuta avesse risarcito “altri soggetti confinanti con il villino dell'attrice” non aveva rilevanza poiché tale fatto, anche qualora si fosse verificato, non esime l'attrice dal fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie specifica.
Rilevava, inoltre, che le carenze assertive e probatorie della domanda attorea si estendevano anche alla prova dell'an e del quantum dei danni patiti di cui mancava in atti ogni evidenza sia con riferimento agli elettrodomestici danneggiati sia con riferimento ai danni patiti all'impianto elettrico ed alla caldaia posto che non vi era alcuna prova né che fossero conseguenza dei fatti per cui è causa né che le relative fatture fossero state pagate dall'attrice.
Deduceva inoltre che la certificazione dell'impianto elettrico allegata al consuntivo lavori (cfr. doc. 8, pag. 11 fasc. att.) risultava datata 30/09/2017 e, dunque, ineriva ad opere anteriori ai fatti per cui
è giudizio e in atti era prodotto un mero ordine di bonifico di € 2.000,00 (cfr. doc. 9) che non costituiva prova del pagamento.
In conclusione, riteneva che nemmeno le prove orali avrebbero potuto colmare le carenze assertive e probatorie che affliggevano la domanda attorea.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 28 gennaio 2025, lamentando in particolare l'erroneità della stessa per i seguenti motivi:
1. Totale travisamento della documentazione prodotta e illegittima indicazione di fatti non rispondenti alla realtà.
pagina 9 di 17 2. Omessa ammissione di prova a mezzo del perito incaricato dalla stessa che si è CP_1 recato nell'appartamento della sig.ra . Pt_1
3. Error in procedendo
In data 2 luglio 2025 si è costituita chiedendo, in via preliminare di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e in via principale di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto nonché di dichiararsi inammissibili tutte le domande proposte dalla stessa in quanto poste in violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o 352 c.p.c. e infondate in fatto e in diritto anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
All'udienza del 16 settembre 2025 il consigliere istruttore, rinviava la causa per la discussione davanti al Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 30 settembre 2025 da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Tanto premesso, occorre passare all'esame del merito.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia letto in maniera non integrale e precipitosa la documentazione allegata dall'attrice nel giudizio di primo grado e, per tale motivo, sia caduto in errore.
In particolare, deduce che:
1. la lettera di richiesta di risarcimento dei danni porta la data del 9 gennaio 2019 e non del 9 gennaio 2020, come erroneamente affermato dal giudice e, seppur rechi erroneamente il nome di (cognome della madre), nella missiva allegata è espressamente indicato il Parte_3 nome di . Parte_1
pagina 10 di 17 2. Il giudice ha contestato che nella lettera di riscontro di dell'08.08.2020 (cfr. doc. 2 CP_6 memoria 183, comma 2, c.p.c. att.) fosse indicato un punto di fornitura di energia elettrica ubicato in via Zanoli n. 10 a Milano con Pod n. IT012E00861109 e n. cliente 803697044, tale circostanza, tuttavia, non può essere imputata alla sig.ra in quanto l'errore nella risposta Pt_1
è dovuto ad NE che ha indicato un'altra fornitura di energia elettrica sempre dell'attrice ma sita in via Zanoli n. 10.
3. Per quanto concerne la lettera di richiesta di risarcimento dei danni del 4 maggio 2021 riguardante una fornitura di via Zanoli 10 (doc. 3 memoria 183, comma 2, c.p.c. att), se il giudice avesse letto attentamente si sarebbe avveduto del fatto che la richiesta era stata fatta per la via Donizzetti n. 16 in OV NE.
4. Secondo tesi il punto N. 4 ) illustrato dal “primo Giudicante sembra essere corrett(o) ma di fatto (inserito) in una motivazione che contrasta proprio con la prova documentale”
5. Anche il punto n 5 indicato dal primo Giudicante e' idoneo a sostenere le ragioni della SI.ra
mentre il primo Giudicante le ritiene in contrasto con quanto richiesto”. Pt_1
6. Il giudice di prime cure ha rilevato che esaminando n. 8 documenti allegati dall'attrice (cfr. doc.6) risulta inserita la via Donizzetti n. 12 e non n. 16. L'appellante rileva che se il Tribunale avesse esaminato meglio i bollettini pagati ovvero le fatture avrebbe visto che è indicato esattamente via Donizzetti n. 16 mentre nel bollettino quella di via Donizzetti n. 12 e che, comunque, a nulla rileva tale differenza in quanto è pacifico che la fornitura sia quella ove è avvenuto il danno.
7. La mancata assunzione delle prove a mezzo testi di tutti coloro che sono stati risarciti perché è evidente che tutte le abitazioni site nella stessa via in cui si trova l'immobile della sig.ra Pt_1 hanno subito dei danni e sono state risarcite.
8. Il giudice ha lamentato le carenze assertive e probatorie della domanda attorea come la mancanza di foto e ha rilevato che la dichiarazione di conformità è datata 30.09.2017 ma se avesse esaminato tutti gli atti dalle fatture al consuntivo del 31.12.2018 avrebbe avuto contezza che tali lavori sono stati eseguiti all'interno dell'appartamento della sig.ra e che, dunque, Pt_1 la data della certificazione risulta un refuso.
In conclusione, secondo l'appellante, tutte le argomentazioni del giudice di primo grado si scontrano con i documenti prodotti e, di conseguenza la motivazione risulta illogica, mentre se il giudice avesse esaminato meglio gli atti avrebbe certamente ritenuto provati i fatti di causa.
pagina 11 di 17 L'appello è infondato.
Sul punto 1 occorre rilevare che il giudice non si è soffermato sulla data del documento quanto piuttosto su un dato letterale ovvero il fatto che la richiesta di risarcimento risulta essere stata inviata da un soggetto estraneo alla lite ” cosa che emerge anche dalle ricevute della pec che Parte_3 recano la dicitura “risarcimento danni ”. Parte_3
Sul punto 2, pur volendosi imputare la circostanza ad un errore di NE, tuttavia, non viene meno il fatto che la corrispondenza in esame ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica della sig.ra sita in via Zanoli n. 10 e non certo quella diversa sita in via Donizetti n. 16 OV NE Pt_1 contraddistinta dal diverso n. cliente 181195088 e punto di consegna n. IT001E18119508.
Sul punto 3 si deve rilevare che il fatto che la richiesta sia stata formulata per una diversa fornitura dell'appellante emerge anche dalla ricevuta pec inviata in data 4 maggio 2021 che nell'oggetto reca la dicitura “enel – risarcimento- racc - del maggio 2021” facendo Parte_3 riferimento ad una certa . Parte_3
Sul punto 4 e 5, il fatto che sia indicato nella corrispondenza il riferimento al numero di fornitura dell'appellante non costituisce prova del fatto storico lamentato dall'appellante in ordine alla titolarità dell'utenza elettrica, all'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, ai conseguenti sbalzi di tensione, ai danni lamentanti e al nesso di causalità.
Per quanto concerne il punto n. 6, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dall'esame delle fatture/bollette risulta evidente che, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, le stesse riguardano la fornitura di via Donizzetti n. 12, diversa da quella rispetto alla quale l'appellante lamenta di aver avuto un danno da sbalzo di tensione come si evince anche dal n. cliente 184095106 e dal codice della fornitura n. IT001E184095106 mentre quella di via Donizzetti n. 16 è contraddistinta dal n. cliente 181195088 e dal punto di consegna n. IT001E18119508.
Tale assunto, inoltre, è confermato dalla lettura dei “dati fornitura” (cfr. doc. 6 ultima pagina) in cui si legge che l'energia viene fornita in via Donizzetti n. 12 a OV NE (n. cliente 184095106
e dal codice della fornitura IT001E184095106).
Dunque, solamente il bollettino riportato nella prima pagina del doc. 6 riguarda la fornitura di via
Donizzetti n. 16, tuttavia, riporta la data del 21.12.2017 pertanto, come rilevato anche dal giudice di primo grado, non costituisce prova della sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica
“…per il mese di dicembre 2018 interessato dal blackout e successivo sbalzo di tensione…” (cfr. sentenza pag. 7).
pagina 12 di 17 Per quanto concerne il punto n. 7 il fatto che la possa aver risarcito altri residenti nella CP_1 stessa via che abbiano subito danni non ha alcuna rilevanza in quanto, nel caso di specie, parte appellante non ha fornito la prova degli elementi costitutivi della fattispecie che specificatamente la riguarda.
In merito al punto 8, si deve evidenziare che il giudice di primo grado ha indicato in modo preciso e dettagliato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento attraverso un'approfondita disamina dei documenti e dei fatti oggetto di causa.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, infatti, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado, non risultano provati:
- né la sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica intestato all'attrice con riferimento all'appartamento sito in via Donizzetti n. 16 per il mese di dicembre 2018, interessato dalle problematiche per cui è causa, in quanto l'unica bolletta prodotta sub. doc. 6 pag. 1 porta la data del
21.12.2017 mentre le successive si riferiscono alla fornitura di energia elettrica erogata in via
Donizzetti. n. 12;
- né il fatto storico dell'interruzione di energia elettrica presso l'abitazione della sig.ra in Pt_1 quanto non è stata allegata la comunicazione del venditore o del distributore locale attestante la data e la durata dell'interruzione di energia, circostanze che, come rilevato anche nel giudizio di primo grado, la sig.ra non si è offerta di provare neppure a mezzo di istruttoria testimoniale;
Pt_1
- né risulta provato che l'evento dannoso e l'interruzione di energia elettrica siano da ricondurre alla condotta colposa della o dei suoi dipendenti. CP_1
Oltretutto l'appellante non ha fornito alcuna prova nemmeno dei danni presuntivamente cagionati all'impianto elettrico, alla caldaia e agli elettrodomestici presenti all'interno dell'abitazione, non ha prodotto infatti alcuna documentazione fotografica e/o inerente il loro smaltimento e neppure documenti attestanti l'effettuazione di un esborso per l'acquisto di elettrodomestici sostitutivi.
Non ha allegato neppure la prova delle pregresse condizioni degli impianti e degli elettrodomestici, né della necessità di provvedere alla loro sostituzione perché divenuti inutilizzabili, infine non è stata documentata nemmeno la differenza di valore tra quelli usati e quelli acquistati in sostituzione.
Inoltre, come evidenziato anche da parte appellata , dalla lettura dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado emerge una commistione di beni asseritamente danneggiati, in parte dettagliatamente elencati ((n. 1 televisore grande, caldaia, n. 2 lavatrici-asciugatrici; n. 1 macchina da pagina 13 di 17 caffè, n. 2 videocitofoni, illuminazione faretti esterni, n. 1 antenna del televisore) in parte sommariamente e con aggiunta di elementi non riportati nell'elenco “i televisori distrutti”, i condizionatori inutilizzabili”.
Infine, non è stata fornita neppure la prova del nesso di causalità ovvero che le conseguenze dannose occorse a detti impianti ed elettrodomestici siano riconducibili al cortocircuito.
Tanto premesso, per quanto concerne il quantum della pretesa risarcitoria, mancando nel caso di specie, all'esito della disamina della documentazione prodotta, la prova del fatto storio, del nesso di causalità e del danno, ogni considerazione sul quantum deve ritenersi assorbita.
Ne consegue che le fatture prodotte non possono considerarsi, di per sé, documento probatorio del preteso credito risarcitorio.
Alla luce di quanto sopra, difetta il titolo costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dall'appellante e del diritto al risarcimento.
Il primo motivo di appello, dunque, non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa ammissione di prova a mezzo del perito incaricato dalla stessa che si era recato nell'appartamento della sig.ra . CP_1 Pt_1
In particolare, deduce che la mancata ammissione del perito della ha condotto a una CP_1 violazione delle risultanze processuali.
Sostiene che il giudice di prime cure ha letto in maniera non integrale e precipitosa la documentazione allegata dall'attrice in giudizio e, per tale motivo, è caduto in errore.
Rileva che il giudice di primo grado si è limitato a ricondurre le ragioni della sua decisione a letture superficiali degli atti mentre appare chiaro che una lettura più approfondita avrebbe indotto il giudice all'ammissione delle prove indicate dall'appellante.
Il motivo è infondato
Pur dovendo darsi atto che all'udienza del 28 giugno 2024, su invito del giudice, parte appellante ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione e nelle note conclusive insistendo, in particolare, per l'ammissione delle prove e dei mezzi istruttori richiesti (cfr. verbale del 28.06.2024) e che, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, non ha rinunciato alle proprie istanze istruttorie;
occorre rilevare che, il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la richiesta di prove orali in quanto ha ritenuto che le carenze assertive e probatorie della domanda attorea non avrebbero potuto essere supplite di certo da un'istruttoria testimoniale.
pagina 14 di 17 Dall'esame dei capitoli di prova formulati dall'appellante, infatti, appare evidente come gli stessi siano inidonei, ininfluenti e irrilevanti al fine di dimostrare i fatti di causa ovvero di fornire la prova sia del fatto storico dedotto in giudizio ovvero lo sbalzo di tensione, sia del nesso causale tra l'evento dannoso (il blackout) e i danni che la sig.ra asserisce essere una diretta conseguenza del Pt_1 medesimo, sia del danno dalla stessa asseritamente subito, ovvero il fatto che l'impianto elettrico sia stato danneggiato e che diversi elettrodomestici siano divenuti inutilizzabili e, per tale motivo, abbia provveduto alla loro sostituzione.
Il fatto che la sig.ra abbia fatto eseguire dei lavori all'impianto elettrico e comprato nuovi Pt_1 elettrodomestici, infatti, non prova né quale fosse il loro stato né che fossero divenuti inutilizzabili a seguito del cortocircuito e che dovessero essere necessariamente sostituiti.
Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado il quale ha ritenuto la prova testimoniale inidonea ad invalidare l'efficacia delle risultanze dei documenti prodotti in giudizio che lo hanno determinato a ritenere la domanda attorea sfornita di adeguato supporto probatorio.
Alla luce di quanto sopra, dunque, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice ha errato nell'affermare che la sig.ra non ha provato l'evento dannoso, appare, infatti, pacifico che il fatto sia stato Pt_1 dimostrato come anche il danno. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la al risarcimento dei danni. CP_1
Il Tribunale avrebbe dovuto ricondurre la questione oggetto di causa nell'ambito dell'attività pericolosa e, di conseguenza avrebbe dovuto trovare applicazione la presunzione di responsabilità prevista dalla legge ex art. 2050 c.c.
Deduce, infatti, che l'appellata non ha fornito alcuna prova dell'addebitabilità dello sbalzo di corrente e del conseguente danneggiamento degli elettrodomestici al cosiddetto caso fortuito e, di conseguenza, il risarcimento risulta dovuto.
Sul punto occorre rilevare che la questione della qualificazione giuridica della fattispecie per cui
è causa risulta assorbita dall'assoluta mancanza di prova del nesso causale e del danno.
La regolamentazione delle spese processuali
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante , che viene quindi Parte_1 condannata, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi CP_1 in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia
pagina 15 di 17 di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (euro 27.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6552/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 28 giugno 2024 nella causa n. 9460/2023 R.G. che per l'effetto conferma;
• Condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale per un importo complessivo di €
6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
– legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 30.9.2025
pagina 16 di 17
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 17 di 17