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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/09/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2640/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2640/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla via Gino Alfani Parte_1
n.15, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garofalo, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, residente in [...]. CP_1
CONVENUTA - CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al corso Vittorio Emanuele
n. 20/B presso lo studio dell'avvocato Sabina Senopia, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 27-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato nelle date del 10/15-5-2022, evocava in Parte_1 giudizio, rispettivamente, (ex art. 3 bis legge 53/1994) e (ex CP_2 CP_1 art. 138 c.p.c.) al fine di sentirle condannare, in solido, ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n.
209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 28-9-2020, verso le ore 14.25 circa, in Boscoreale (NA) alla via
Settetermini nei pressi del bar “Dolce Cafè”.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, percorreva a piedi Via Settetermini;
nel mentre attraversava sulle apposite strisce pedonali, da sinistra verso destra percorrendo la strada con direzione Torre Annunziata, giunta quasi alla fine dell'attraversamento, veniva investita dal motociclo Honda SH tg. EC45995, che stava percorrendo ad elevata velocità la strada con direzione Torre Annunziata;
a seguito del sinistro, riportava lesioni personali, refertate presso il P.O. di Torre del Greco, riportando
“contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso occhio - distorsione e distrazione di sito non specificato della spalla e del braccio - trauma contusivo massiccio facciale con flc labbro superiore. Trauma distorsivo spalla sinistra con sospetta lussazione.
Trauma contusivo ginocchio sinistro con versamento intrarticolare. Trauma contusivo regione coccigea con ematoma ai glutei” con prescrizione di visita ortopedica;
i danni subiti dall'attrice veniva quantificati in euro 49.000,00, sulla scorta della relazione medico legale redatta dal dott. ); con lettera raccomandata del 24-3-2021 Persona_1
l'attrice costituiva in mora la quale istruiva il sinistro n. 2021/2199/124941, CP_2 conferendo incarico al proprio medico fiduciario, dott.ssa ; in data 30-3- Persona_2
2021, l'attrice, per il tramite del proprio procuratore, si rendeva disponibile a sottoporsi all'accertamento medico stragiudiziale presso il medico incaricato dall'impresa assicuratrice ma tale comunicazione, rimaneva priva di riscontro;
allo stesso modo avveniva per l'ulteriore disponibilità, che l'attrice per il tramite del proprio procuratore comunicava in data 30-3-2021, a seguito dell'ulteriore invito a sottoporsi agli accertamenti medico stragiudiziali, nuovamente avanzato dall'impresa assicuratrice;
l'attrice in data 28-2-2021 formulava all'impresa assicuratrice invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita che rimaneva privo di riscontro.
Pertanto, chiedeva la condanna delle convenute al pagamento della somma di euro
49.000,00 oltre al danno morale, nonché ai danni da responsabilità aggravata ex art. 96
pag. 2 c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale e a quelle giudiziali con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
L'impresa assicuratrice contestava la domanda nel merito, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e conseguentemente ridurre l'entità del risarcimento in virtù dell'accertato concorso ex art. 1227 c.c.; con vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione.
La convenuta sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva CP_1 rimanendo contumace.
2. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attrice circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora inoltrata alla società assicuratrice a mezzo p.e.c. del 24-3-2021; invito a visita medico legale inoltrato da a CP_2 mezzo p.e.c. del 30-3-2021 e 9-4-2021, non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata costituzione in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività della danneggiata, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché con allegazione di certificati medici relativi alle lesioni subite;
tuttavia, non contiene l'indicazione della generalità dei testimoni.
Al riguardo deve osservarsi che, sebbene la lettera di costituzione in mora inviata dall'istante alla impresa assicuratrice non contenga sotto il profilo contenutistico tutti gli elementi normativamente richiesti, tale circostanza non è sufficiente a fondare una pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria.
Ed invero, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, la normativa prevista dagli artt.
145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità,
“di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte Cost., 3-5-2012 n. 111). La stessa,
“nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 25-01-
2018; Cass. Sez. Sez. VI-3, ordinanza n. 1756 20-01-2022). In coerenza con tale ratio pag. 3 legis, la giurisprudenza di legittimità ha statuito al riguardo che la valutazione della proponibilità della domanda risarcitoria è legata alla ricorrenza sia di un presupposto formale (la trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati nell'art. 148 d.lgs.
n. 209/2005, sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”) sia di un requisito sostanziale rappresentato dalla collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata ai principi di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30-09-2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940 del 31-07-2017; Cass. ord. n. 15445 del 03-06-2021; Cass. civ., n. 1829 del 25-01-
2018, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1756 20-01-2022). In tale ottica, si inserisce infatti la prescrizione di cui al quinto comma dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 che fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni dalla richiesta al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”). La norma in esame si riferisce, a ben vedere, alle ipotesi in cui
“l'incompletezza” riguardi alcuni dati o documenti integrativi specifici la cui necessità di acquisizione sorga per l'assicuratore sulla base della cornice conoscitiva prospettatagli dal danneggiato quali, ad esempio, la documentazione sanitaria integrativa e la cui conoscenza appaia utile od opportuna per l'assicuratore al fine di compiere i necessari approfondimenti e valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile al danneggiato, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente e correttamente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, può ritenersi che la domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato, priva dell'indicazione specifica dei punti prima sottolineati, potesse, nell'ottica del principio di leale collaborazione delle parti, essere successivamente integrata ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 su esplicita richiesta della impresa assicuratrice, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
non risulta infatti che quest'ultima si sia attivata a richiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al fine di formulare una congrua offerta risarcitoria, così come previsto dalla norma su citata.
pag. 4 Quanto all'invio della costituzione in mora alla sola società assicuratrice e non al proprietario del veicolo danneggiante, tale circostanza non appare rilevante ai fini in esame.
Infatti, la legge non prevede l'obbligo dell'invio al responsabile civile, stabilendo l'art. 145 del d.lgs 209/2005, che ai fini della proponibilità della domanda, nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
3. Nel merito, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
Il teste escusso, , indicato da parte attrice – casalinga, non parente Testimone_1 delle parti e indifferente rispetto ad esse -, ha confermato sostanzialmente i fatti dedotti in citazione.
Il teste è apparso minuzioso e puntuale nel riferire le circostanze di tempo di luogo in cui si è verificato il sinistro, i soggetti coinvolti, il colore del motociclo (“il motorino era di colore grigio”) e la sua posizione (“il senso di marcia del motorino era Persona_3
, direzione Leroy Merlin”), le modalità con cui lo stesso si verificava, la
[...] posizione di prima dell'investimento (“vidi che dal lato opposto della strada, Parte_1 dove vi era il bar, una ragazza stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali e, mentre stava attraversando, dal lato destro del pedone sopraggiunse un motorino a velocità abbastanza elevata”) e dopo questo (“…la ragazza si accorse del sopraggiungere di questo motorino ed era quasi alla fine delle strisce, verso di me, il conducente del motorino cercò di frenare, la ragazza cercò di proteggersi ma ci fu l'impatto. Il motorino finì sulla ragazza, che cadde sul suo lato sinistro…”).
Tenuto conto di tali circostanze, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità del teste, il quale ha superato il vaglio giudiziale circa la coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa, apparendo scarsamente significativo il fatto che non abbia indicato il tipo di veicolo pag. 5 investitore (riferendo genericamente di un “motorino”) e le condizioni del traffico, risultando ciò giustificato dal tempo trascorso e dal conseguente naturale appannamento del ricordo dell'evento verificatosi oltre tre anni prima del giorno in cui è stato escusso
(udienza del 21-11-2023).
Conferma e riscontro delle descritte emergenze è, poi, fornita: dal verbale di pronto soccorso n. 2020011367 del 28-9-2020 del P.O. di Torre del Greco, in cui risulta che veniva trasportato al pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, alle ore Parte_1
15.03 (nei dati di accesso è riportata quale causa dell'evento dannoso “incidente in strada”; alla voce “Circostanze” è riportato che il paziente “riferisce di essere stata investita con il motociclo trauma arto sup. sx”); dalla costituzione in mora;
dal contenuto della consulenza medica di parte attrice e dalla c.t.u., da cui emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
La convenuta ha prodotto relazione della “C.M. Investigazioni SRL”, relativa agli accertamenti disposti dalla impresa assicuratrice, in cui l'agente accertatore ha evidenziato delle criticità relative al verificarsi del sinistro.
In particolare, se da un lato – conducente del veicolo e coniuge del Persona_4 responsabile civile - ha confermato la dinamica descritta in citazione, dall'altro lato l'investigatore ha riportato che del sinistro non erano a conoscenza le persone che abitavano in prossimità del luogo dell'evento dannoso e che non erano emersi elementi per poterli rintracciare (“abbiamo chiesto a persone del bar se fossero a conoscenza del sinistro, ma ci hanno riferito di non ricordare nulla”: cfr. relazione investigativa C.M.
Investigazioni SRL).
Tuttavia, tali affermazioni – riportate nella relazione investigativa e non confermate nel corso del giudizio, nel contraddittorio delle parti, non essendo stato indicato l'agente quale testimone dalla convenuta - costituiscono presunzioni semplici che non possono assumere rilievo a fronte di prove dirette, quali le dichiarazioni del teste di segno contrario (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 8814 del 12-5-2020; Cass. civ., ordinanza n. 25635 del 1-9-
2023).
Per quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'attrice abbia provato il fatto posto a fondamento della domanda, inclusa la titolarità passiva dei convenuti.
pag. 6 4. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307; Cass. civ., sez.
III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227 c.c.
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il pag. 7 concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
L'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente.
Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627; cf. anche: Cass. civ., ordinanza 28-1-
2019, n. 2241; Cass. civ., ordinanza, 13-7- 2023, n. 20137).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente del motociclo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dall'istruttoria è chiaramente emersa una condotta imprudente e negligente del conducente del motociclo, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità -ben sapendo che il danneggiato era intento ad effettuare l'attraversamento - lo ha investito, non essendo stato in grado di controllare il motoveicolo in fase di fermata.
Va considerato, difatti, che Il conducente di un veicolo è tenuto in ogni caso a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.) e che, ai sensi dell'art. 141, primo comma, c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, ...”;
pag. 8 Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
5.1. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito dalla parte attrice, questo tribunale aderisce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
5.2. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, dalla documentazione medica prodotta e dalla c.t.u. espletata, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato in data 2-12-2024 dal dott. ER
(effettuata oltre che mediante la visita diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta) è risultato che PT
, che all'epoca dei fatti (28-9-2020) aveva 23 anni, ha riportato in conseguenza del
[...] sinistro lesioni personali consistenti “Trauma contusivo massiccio facciale con flc labbro superiore. Trauma contusivo distorsivo spalla sinistra con sospetta lussazione. Trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con versamento intrarticolare. Trauma contusivo regione coccigea con ematoma ai glutei. Sospetta gravidanza” (pag. 3 dell'elaborato peritale).
L'ausiliario, dopo aver valutato la sintomatologia soggettiva e rilevato le patologie rilevanti ai fini dell'accertamento, ha dedotto “All'esame ispettivo del volto, al labbro superiore, a destra della linea mediana, piccola cicatrice a decorso verticale di circa 1 cm poco visibile da distanza di conversazione. SPALLA sinistra (in destrimane): ispettivamente si reperta modica ipotonotrofia dei muscoli del cingolo scapolare con sfumata ptosi della pag. 9 spalla. La digitopressione condotta a livello dei muscoli trapezio e sovraspinoso evoca modica dolenzia. Funzionalmente si apprezza riduzione di 1/5 nella dinamica articolare con riferiti intercorrenti fenomeni algici ai massimi gradi dell'impegno funzionale. Manovre di
Apley I e II difficoltose. Arti inferiori: a paziente in ortostatismo il carico e la deambulazione sono normali;
normale la deambulazione con appoggio metatarsale e calcaneare;
valido ma dolente l'accovacciamento e relativo ripristino dell'ortostatismo
(segno dello squatting). Ipotrofia muscolare del quadricipite femorale sinistro (alla misurazione perimetrica in comparativa). Ginocchio sinistro: asciutto, senza ballottamento rotuleo. Valida ma dolente l'articolarità flesso-estensoria. Non lassità sagittale antero- posteriore. Non lassità durante lo stress in varo-valgo flesso- estensione. Tests meniscali in extrarotazione) lievemente positivi” (pag. 6 della c.t.u.). Per_6 Per_7
Il c.t.u. ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni risultanti dalla documentazione versata in atti (cfr. pag. 7 della c.t.u.: “La riferita dinamica risulta compatibile con le lesioni inizialmente rilevate”).
Il consulente ha aggiunto che “Non vi sono ripercussioni sulla dichiarata qualifica del soggetto. Da quanto dichiarato dal periziando, non risultano precedenti che interferiscono in maniera concausale con gli esiti derivanti dal fatto in esame” (pag. 7 dell'elaborato peritale).
Tanto esposto, è risultato accertato quanto segue:
A) “trauma contusivo massiccio facciale con flc labbro superiore, configurante sfumato danno estetico. Trauma contusivo - distorsivo spalla sinistra con lesione del tendine del sovraspinoso. Trauma contusivo regione coccigea. Trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale e del crociato anteriore”;
B) sussiste il nesso causale tra il sinistro e gli esiti accertati;
C) la incapacità temporanea relativa è stata al 75% di giorni 20;
B) la incapacità temporanea relativa è stata al 50% di giorni 20;
C) la incapacità temporanea relativa è stata al 25% di giorni 20;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 5% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della pag. 10 documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito da (risarcibile Parte_1 indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), trattandosi di sinistro avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Legge 5 marzo
2001, n. 57, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001, n. 66, può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs
209/2005, aggiornata con il d.m. 18 luglio 2025 - atteso che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. civ. ordinanza 12-6-2022 n. 19229; Cass. civ. sent. 22-11-2019 n.
30516, Cass. civ. sent. 13-12-2016 n. 25485) -, in euro 8.441,24 (di cui euro 6.755,84 per invalidità permanente al 5 per cento in un soggetto leso di 23 anni, euro 842,70 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, euro 561,80 per l'inabilità temporanea parziale al
50%, euro 280,90 per l'inabilità temporanea parziale al 25%).
5.3. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia della
Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore pag. 11 intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la recente giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del pag. 12 principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie
(laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Chiarissima in tal senso è anche la sentenza n. 339 del 2016 della Corte di Cassazione:
“in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent.
n. 25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che la danneggiata si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza – non ravvisandosi ciò nelle sofferenze derivanti dall'intervento chirurgico e negli esami diagnostici effettuati, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del danno biologico - e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
pag. 13 5.4. Oltre all'importo 8.441,24, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 822,98 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, la danneggiata ha subito un danno per euro 9.264,22.
5.5. Per tutto quanto sopra, le convenute devono essere condannate al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 9.264,22, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
6. Priva di pregio è la richiesta di condanna delle convenute al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo. Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino – come nella fattispecie, in cui l'appellata nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., sentenza n. 2805 del 6-2-2018; conf.,
Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388, nonché Cass. civ., 13395/2007 e 9080/2013).
7. Infondata è anche la richiesta di condanna delle convenute al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale.
Va rammentato, al riguardo, che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la pag. 14 loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 16990 del 10-7-2017)
Ai fini del riconoscimento della spettanza delle spese stragiudiziali, inoltre, occorre valutare se l'attività di assistenza stragiudiziale sia autonoma rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo e non sia prodromica e funzionale rispetto all'instaurazione del giudizio;
ancora, è necessario valutare, se la stessa sia necessaria ai fini dell'eventuale definizione del giudizio, non essendo risarcibile una spesa che sia, invece, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, che non abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
In merito al requisito dell'autonomia dell'attività svolta, giova ricordare che l'art. 20, comma primo, d.m. n. 55/2014, prevede che “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. civ. n. 21565/2020;
Cass. civ. n. 13770/2007, Cass. civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali.
Con sentenza n. 26368 del 7-9-2022, la Suprema Corte - proprio con riferimento alla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale - ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.”
pag. 15 Pertanto, l'attività stragiudiziale svolta, anche per soddisfare le condizioni di proponibilità e procedibilità della domanda, riveste una propria autonomia rispetto alla successiva attività giudiziale, oltre a soddisfare i requisiti di necessità e utilità.
Ciò evidenziato, se da un lato può ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere di allegazione (descrizione dell'attività stragiudiziale in concreto svolta: invio della richiesta di risarcimento dei danni, dell'invito a concordare la visita medica e dell'invito alla negoziazione assistita), dall'altro non può ritenersi, invece, che la medesima abbia assolto all'onere della prova posto a suo carico, non avendo dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per le descritte attività stragiudiziali, atteso che le stesse non risultano documentate, non essendo stata prodotta alcuna fattura di pagamento emessa dal difensore con relativa quietanza, né altra documentazione attestante il relativo esborso in favore di questi.
Come precisato dalla Suprema Corte, difatti, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano, sentenza n. 900/2023; Corte di
Appello di Genova, sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 8600/2024;
Tribunale di Milano, sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia, sentenza n. 2261/2023;
Tribunale di Massa, sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023; Cass, civ., sez. III, n. 15732 del 17-5-2022; Tribunale Pordenone, 21-3-2022, n. 154, in Email_1
Corte appello, L'Aquila, 3-3-2025, n. 262, in dejure.it).
La relativa domanda, pertanto, non può essere accolta, mancando la prova dell'effettivo esborso di spese e competenze a titolo di danno emergente.
8. Le spese di lite, compensate per la metà, in ragione della parziale fondatezza della domanda, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per il resto seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del
13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da pag. 16 euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro
777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente per la metà a carico dell'attrice e per l'altra metà, in solido, a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da PT
nei confronti di e , in
[...] CP_1 Controparte_2 persona del rappresentante in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di CP_1
B) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_1 [...]
, in persona del rappresentante Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di euro 9.264,22, oltre interessi Parte_1 legali dalla data odierna sino al saldo;
C) rigetta per il resto le domande proposte da;
Parte_1
D) compensa le spese processuali per la metà e condanna CP_4 [...]
, in persona del rappresentante Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento della
[...] residua parte in favore di , che liquida in euro 137,98 per esborsi ed euro Parte_1
2.538,5 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garofalo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
E) pone le spese di c.t.u. definitivamente per la metà a carico di e per l'altra Parte_1 metà, in solido, a carico di e CP_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante CO Assistance 24 Ore s.p.a., in persona del
[...] legale rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 11 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 17
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2640/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA) alla via Gino Alfani Parte_1
n.15, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garofalo, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, residente in [...]. CP_1
CONVENUTA - CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al corso Vittorio Emanuele
n. 20/B presso lo studio dell'avvocato Sabina Senopia, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 27-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato nelle date del 10/15-5-2022, evocava in Parte_1 giudizio, rispettivamente, (ex art. 3 bis legge 53/1994) e (ex CP_2 CP_1 art. 138 c.p.c.) al fine di sentirle condannare, in solido, ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n.
209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 28-9-2020, verso le ore 14.25 circa, in Boscoreale (NA) alla via
Settetermini nei pressi del bar “Dolce Cafè”.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, percorreva a piedi Via Settetermini;
nel mentre attraversava sulle apposite strisce pedonali, da sinistra verso destra percorrendo la strada con direzione Torre Annunziata, giunta quasi alla fine dell'attraversamento, veniva investita dal motociclo Honda SH tg. EC45995, che stava percorrendo ad elevata velocità la strada con direzione Torre Annunziata;
a seguito del sinistro, riportava lesioni personali, refertate presso il P.O. di Torre del Greco, riportando
“contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso occhio - distorsione e distrazione di sito non specificato della spalla e del braccio - trauma contusivo massiccio facciale con flc labbro superiore. Trauma distorsivo spalla sinistra con sospetta lussazione.
Trauma contusivo ginocchio sinistro con versamento intrarticolare. Trauma contusivo regione coccigea con ematoma ai glutei” con prescrizione di visita ortopedica;
i danni subiti dall'attrice veniva quantificati in euro 49.000,00, sulla scorta della relazione medico legale redatta dal dott. ); con lettera raccomandata del 24-3-2021 Persona_1
l'attrice costituiva in mora la quale istruiva il sinistro n. 2021/2199/124941, CP_2 conferendo incarico al proprio medico fiduciario, dott.ssa ; in data 30-3- Persona_2
2021, l'attrice, per il tramite del proprio procuratore, si rendeva disponibile a sottoporsi all'accertamento medico stragiudiziale presso il medico incaricato dall'impresa assicuratrice ma tale comunicazione, rimaneva priva di riscontro;
allo stesso modo avveniva per l'ulteriore disponibilità, che l'attrice per il tramite del proprio procuratore comunicava in data 30-3-2021, a seguito dell'ulteriore invito a sottoporsi agli accertamenti medico stragiudiziali, nuovamente avanzato dall'impresa assicuratrice;
l'attrice in data 28-2-2021 formulava all'impresa assicuratrice invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita che rimaneva privo di riscontro.
Pertanto, chiedeva la condanna delle convenute al pagamento della somma di euro
49.000,00 oltre al danno morale, nonché ai danni da responsabilità aggravata ex art. 96
pag. 2 c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale e a quelle giudiziali con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
L'impresa assicuratrice contestava la domanda nel merito, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e conseguentemente ridurre l'entità del risarcimento in virtù dell'accertato concorso ex art. 1227 c.c.; con vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione.
La convenuta sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva CP_1 rimanendo contumace.
2. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attrice circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora inoltrata alla società assicuratrice a mezzo p.e.c. del 24-3-2021; invito a visita medico legale inoltrato da a CP_2 mezzo p.e.c. del 30-3-2021 e 9-4-2021, non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata costituzione in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività della danneggiata, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché con allegazione di certificati medici relativi alle lesioni subite;
tuttavia, non contiene l'indicazione della generalità dei testimoni.
Al riguardo deve osservarsi che, sebbene la lettera di costituzione in mora inviata dall'istante alla impresa assicuratrice non contenga sotto il profilo contenutistico tutti gli elementi normativamente richiesti, tale circostanza non è sufficiente a fondare una pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria.
Ed invero, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, la normativa prevista dagli artt.
145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità,
“di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte Cost., 3-5-2012 n. 111). La stessa,
“nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 25-01-
2018; Cass. Sez. Sez. VI-3, ordinanza n. 1756 20-01-2022). In coerenza con tale ratio pag. 3 legis, la giurisprudenza di legittimità ha statuito al riguardo che la valutazione della proponibilità della domanda risarcitoria è legata alla ricorrenza sia di un presupposto formale (la trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati nell'art. 148 d.lgs.
n. 209/2005, sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”) sia di un requisito sostanziale rappresentato dalla collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata ai principi di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30-09-2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940 del 31-07-2017; Cass. ord. n. 15445 del 03-06-2021; Cass. civ., n. 1829 del 25-01-
2018, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1756 20-01-2022). In tale ottica, si inserisce infatti la prescrizione di cui al quinto comma dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 che fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni dalla richiesta al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”). La norma in esame si riferisce, a ben vedere, alle ipotesi in cui
“l'incompletezza” riguardi alcuni dati o documenti integrativi specifici la cui necessità di acquisizione sorga per l'assicuratore sulla base della cornice conoscitiva prospettatagli dal danneggiato quali, ad esempio, la documentazione sanitaria integrativa e la cui conoscenza appaia utile od opportuna per l'assicuratore al fine di compiere i necessari approfondimenti e valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile al danneggiato, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente e correttamente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, può ritenersi che la domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato, priva dell'indicazione specifica dei punti prima sottolineati, potesse, nell'ottica del principio di leale collaborazione delle parti, essere successivamente integrata ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 su esplicita richiesta della impresa assicuratrice, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
non risulta infatti che quest'ultima si sia attivata a richiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al fine di formulare una congrua offerta risarcitoria, così come previsto dalla norma su citata.
pag. 4 Quanto all'invio della costituzione in mora alla sola società assicuratrice e non al proprietario del veicolo danneggiante, tale circostanza non appare rilevante ai fini in esame.
Infatti, la legge non prevede l'obbligo dell'invio al responsabile civile, stabilendo l'art. 145 del d.lgs 209/2005, che ai fini della proponibilità della domanda, nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
3. Nel merito, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
Il teste escusso, , indicato da parte attrice – casalinga, non parente Testimone_1 delle parti e indifferente rispetto ad esse -, ha confermato sostanzialmente i fatti dedotti in citazione.
Il teste è apparso minuzioso e puntuale nel riferire le circostanze di tempo di luogo in cui si è verificato il sinistro, i soggetti coinvolti, il colore del motociclo (“il motorino era di colore grigio”) e la sua posizione (“il senso di marcia del motorino era Persona_3
, direzione Leroy Merlin”), le modalità con cui lo stesso si verificava, la
[...] posizione di prima dell'investimento (“vidi che dal lato opposto della strada, Parte_1 dove vi era il bar, una ragazza stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali e, mentre stava attraversando, dal lato destro del pedone sopraggiunse un motorino a velocità abbastanza elevata”) e dopo questo (“…la ragazza si accorse del sopraggiungere di questo motorino ed era quasi alla fine delle strisce, verso di me, il conducente del motorino cercò di frenare, la ragazza cercò di proteggersi ma ci fu l'impatto. Il motorino finì sulla ragazza, che cadde sul suo lato sinistro…”).
Tenuto conto di tali circostanze, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità del teste, il quale ha superato il vaglio giudiziale circa la coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa, apparendo scarsamente significativo il fatto che non abbia indicato il tipo di veicolo pag. 5 investitore (riferendo genericamente di un “motorino”) e le condizioni del traffico, risultando ciò giustificato dal tempo trascorso e dal conseguente naturale appannamento del ricordo dell'evento verificatosi oltre tre anni prima del giorno in cui è stato escusso
(udienza del 21-11-2023).
Conferma e riscontro delle descritte emergenze è, poi, fornita: dal verbale di pronto soccorso n. 2020011367 del 28-9-2020 del P.O. di Torre del Greco, in cui risulta che veniva trasportato al pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, alle ore Parte_1
15.03 (nei dati di accesso è riportata quale causa dell'evento dannoso “incidente in strada”; alla voce “Circostanze” è riportato che il paziente “riferisce di essere stata investita con il motociclo trauma arto sup. sx”); dalla costituzione in mora;
dal contenuto della consulenza medica di parte attrice e dalla c.t.u., da cui emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
La convenuta ha prodotto relazione della “C.M. Investigazioni SRL”, relativa agli accertamenti disposti dalla impresa assicuratrice, in cui l'agente accertatore ha evidenziato delle criticità relative al verificarsi del sinistro.
In particolare, se da un lato – conducente del veicolo e coniuge del Persona_4 responsabile civile - ha confermato la dinamica descritta in citazione, dall'altro lato l'investigatore ha riportato che del sinistro non erano a conoscenza le persone che abitavano in prossimità del luogo dell'evento dannoso e che non erano emersi elementi per poterli rintracciare (“abbiamo chiesto a persone del bar se fossero a conoscenza del sinistro, ma ci hanno riferito di non ricordare nulla”: cfr. relazione investigativa C.M.
Investigazioni SRL).
Tuttavia, tali affermazioni – riportate nella relazione investigativa e non confermate nel corso del giudizio, nel contraddittorio delle parti, non essendo stato indicato l'agente quale testimone dalla convenuta - costituiscono presunzioni semplici che non possono assumere rilievo a fronte di prove dirette, quali le dichiarazioni del teste di segno contrario (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 8814 del 12-5-2020; Cass. civ., ordinanza n. 25635 del 1-9-
2023).
Per quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'attrice abbia provato il fatto posto a fondamento della domanda, inclusa la titolarità passiva dei convenuti.
pag. 6 4. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307; Cass. civ., sez.
III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227 c.c.
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il pag. 7 concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
L'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente.
Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627; cf. anche: Cass. civ., ordinanza 28-1-
2019, n. 2241; Cass. civ., ordinanza, 13-7- 2023, n. 20137).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente del motociclo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dall'istruttoria è chiaramente emersa una condotta imprudente e negligente del conducente del motociclo, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità -ben sapendo che il danneggiato era intento ad effettuare l'attraversamento - lo ha investito, non essendo stato in grado di controllare il motoveicolo in fase di fermata.
Va considerato, difatti, che Il conducente di un veicolo è tenuto in ogni caso a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.) e che, ai sensi dell'art. 141, primo comma, c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, ...”;
pag. 8 Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
5.1. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito dalla parte attrice, questo tribunale aderisce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
5.2. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, dalla documentazione medica prodotta e dalla c.t.u. espletata, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato in data 2-12-2024 dal dott. ER
(effettuata oltre che mediante la visita diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta) è risultato che PT
, che all'epoca dei fatti (28-9-2020) aveva 23 anni, ha riportato in conseguenza del
[...] sinistro lesioni personali consistenti “Trauma contusivo massiccio facciale con flc labbro superiore. Trauma contusivo distorsivo spalla sinistra con sospetta lussazione. Trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con versamento intrarticolare. Trauma contusivo regione coccigea con ematoma ai glutei. Sospetta gravidanza” (pag. 3 dell'elaborato peritale).
L'ausiliario, dopo aver valutato la sintomatologia soggettiva e rilevato le patologie rilevanti ai fini dell'accertamento, ha dedotto “All'esame ispettivo del volto, al labbro superiore, a destra della linea mediana, piccola cicatrice a decorso verticale di circa 1 cm poco visibile da distanza di conversazione. SPALLA sinistra (in destrimane): ispettivamente si reperta modica ipotonotrofia dei muscoli del cingolo scapolare con sfumata ptosi della pag. 9 spalla. La digitopressione condotta a livello dei muscoli trapezio e sovraspinoso evoca modica dolenzia. Funzionalmente si apprezza riduzione di 1/5 nella dinamica articolare con riferiti intercorrenti fenomeni algici ai massimi gradi dell'impegno funzionale. Manovre di
Apley I e II difficoltose. Arti inferiori: a paziente in ortostatismo il carico e la deambulazione sono normali;
normale la deambulazione con appoggio metatarsale e calcaneare;
valido ma dolente l'accovacciamento e relativo ripristino dell'ortostatismo
(segno dello squatting). Ipotrofia muscolare del quadricipite femorale sinistro (alla misurazione perimetrica in comparativa). Ginocchio sinistro: asciutto, senza ballottamento rotuleo. Valida ma dolente l'articolarità flesso-estensoria. Non lassità sagittale antero- posteriore. Non lassità durante lo stress in varo-valgo flesso- estensione. Tests meniscali in extrarotazione) lievemente positivi” (pag. 6 della c.t.u.). Per_6 Per_7
Il c.t.u. ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni risultanti dalla documentazione versata in atti (cfr. pag. 7 della c.t.u.: “La riferita dinamica risulta compatibile con le lesioni inizialmente rilevate”).
Il consulente ha aggiunto che “Non vi sono ripercussioni sulla dichiarata qualifica del soggetto. Da quanto dichiarato dal periziando, non risultano precedenti che interferiscono in maniera concausale con gli esiti derivanti dal fatto in esame” (pag. 7 dell'elaborato peritale).
Tanto esposto, è risultato accertato quanto segue:
A) “trauma contusivo massiccio facciale con flc labbro superiore, configurante sfumato danno estetico. Trauma contusivo - distorsivo spalla sinistra con lesione del tendine del sovraspinoso. Trauma contusivo regione coccigea. Trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale e del crociato anteriore”;
B) sussiste il nesso causale tra il sinistro e gli esiti accertati;
C) la incapacità temporanea relativa è stata al 75% di giorni 20;
B) la incapacità temporanea relativa è stata al 50% di giorni 20;
C) la incapacità temporanea relativa è stata al 25% di giorni 20;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 5% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della pag. 10 documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito da (risarcibile Parte_1 indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), trattandosi di sinistro avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Legge 5 marzo
2001, n. 57, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001, n. 66, può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs
209/2005, aggiornata con il d.m. 18 luglio 2025 - atteso che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. civ. ordinanza 12-6-2022 n. 19229; Cass. civ. sent. 22-11-2019 n.
30516, Cass. civ. sent. 13-12-2016 n. 25485) -, in euro 8.441,24 (di cui euro 6.755,84 per invalidità permanente al 5 per cento in un soggetto leso di 23 anni, euro 842,70 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, euro 561,80 per l'inabilità temporanea parziale al
50%, euro 280,90 per l'inabilità temporanea parziale al 25%).
5.3. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia della
Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore pag. 11 intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la recente giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del pag. 12 principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie
(laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Chiarissima in tal senso è anche la sentenza n. 339 del 2016 della Corte di Cassazione:
“in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent.
n. 25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che la danneggiata si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza – non ravvisandosi ciò nelle sofferenze derivanti dall'intervento chirurgico e negli esami diagnostici effettuati, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del danno biologico - e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
pag. 13 5.4. Oltre all'importo 8.441,24, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 822,98 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, la danneggiata ha subito un danno per euro 9.264,22.
5.5. Per tutto quanto sopra, le convenute devono essere condannate al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 9.264,22, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
6. Priva di pregio è la richiesta di condanna delle convenute al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Infatti, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo. Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino – come nella fattispecie, in cui l'appellata nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., sentenza n. 2805 del 6-2-2018; conf.,
Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388, nonché Cass. civ., 13395/2007 e 9080/2013).
7. Infondata è anche la richiesta di condanna delle convenute al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale.
Va rammentato, al riguardo, che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la pag. 14 loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 16990 del 10-7-2017)
Ai fini del riconoscimento della spettanza delle spese stragiudiziali, inoltre, occorre valutare se l'attività di assistenza stragiudiziale sia autonoma rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo e non sia prodromica e funzionale rispetto all'instaurazione del giudizio;
ancora, è necessario valutare, se la stessa sia necessaria ai fini dell'eventuale definizione del giudizio, non essendo risarcibile una spesa che sia, invece, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, che non abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
In merito al requisito dell'autonomia dell'attività svolta, giova ricordare che l'art. 20, comma primo, d.m. n. 55/2014, prevede che “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. civ. n. 21565/2020;
Cass. civ. n. 13770/2007, Cass. civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali.
Con sentenza n. 26368 del 7-9-2022, la Suprema Corte - proprio con riferimento alla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale - ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.”
pag. 15 Pertanto, l'attività stragiudiziale svolta, anche per soddisfare le condizioni di proponibilità e procedibilità della domanda, riveste una propria autonomia rispetto alla successiva attività giudiziale, oltre a soddisfare i requisiti di necessità e utilità.
Ciò evidenziato, se da un lato può ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere di allegazione (descrizione dell'attività stragiudiziale in concreto svolta: invio della richiesta di risarcimento dei danni, dell'invito a concordare la visita medica e dell'invito alla negoziazione assistita), dall'altro non può ritenersi, invece, che la medesima abbia assolto all'onere della prova posto a suo carico, non avendo dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per le descritte attività stragiudiziali, atteso che le stesse non risultano documentate, non essendo stata prodotta alcuna fattura di pagamento emessa dal difensore con relativa quietanza, né altra documentazione attestante il relativo esborso in favore di questi.
Come precisato dalla Suprema Corte, difatti, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano, sentenza n. 900/2023; Corte di
Appello di Genova, sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 8600/2024;
Tribunale di Milano, sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia, sentenza n. 2261/2023;
Tribunale di Massa, sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023; Cass, civ., sez. III, n. 15732 del 17-5-2022; Tribunale Pordenone, 21-3-2022, n. 154, in Email_1
Corte appello, L'Aquila, 3-3-2025, n. 262, in dejure.it).
La relativa domanda, pertanto, non può essere accolta, mancando la prova dell'effettivo esborso di spese e competenze a titolo di danno emergente.
8. Le spese di lite, compensate per la metà, in ragione della parziale fondatezza della domanda, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per il resto seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del
13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da pag. 16 euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro
777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente per la metà a carico dell'attrice e per l'altra metà, in solido, a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da PT
nei confronti di e , in
[...] CP_1 Controparte_2 persona del rappresentante in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di CP_1
B) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e CP_1 [...]
, in persona del rappresentante Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di euro 9.264,22, oltre interessi Parte_1 legali dalla data odierna sino al saldo;
C) rigetta per il resto le domande proposte da;
Parte_1
D) compensa le spese processuali per la metà e condanna CP_4 [...]
, in persona del rappresentante Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento della
[...] residua parte in favore di , che liquida in euro 137,98 per esborsi ed euro Parte_1
2.538,5 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garofalo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
E) pone le spese di c.t.u. definitivamente per la metà a carico di e per l'altra Parte_1 metà, in solido, a carico di e CP_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante CO Assistance 24 Ore s.p.a., in persona del
[...] legale rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 11 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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