Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2874 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
in Via Ugo Foscolo, is. 2 Pal. D, int 29, Cod. Fisc: , C.F._1
domiciliata in Messina, Corso Cavour, n. 106, presso lo studio dell'avv.
GIUSEPPE TRISCHITTA (cod. fisc: ), tel: C.F._2
090774093, fax: 0906412069, pec: Email_1
che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, ivi residente in [...], Pal.D, int. C.F._3
29, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Villari del foro di Messina, C.F. , con studio in Messina C.F._4
Via Caldara Polidoro n. 4, PEC.: email: Email_2
presso cui intende ricevere le comunicazioni Email_3
di cancelleria;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 10.07.2024, premesso che in data Parte_1
01.08.2022 aveva contratto matrimonio a Erice con (atto CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Messina al n.
360 parte 2 serie C anno 2022); che da tale unione erano nati, prima del matrimonio due figli, in data 08.07.2014 e in data Per_1 Per_2
09.03.2016; che nel corso della convivenza coniugale erano insorti forti dissapori tra le parti, soprattutto a causa del fatto che il aceva uso CP_1
di sostanze stupefacenti ed era stato condannato per diversi reati;
che era venuta meno la affectio coniugalis; che il non aveva mai svolto CP_1
attività lavorativa mentre lei aveva perduto, a causa della gelosia del marito, l'impiego che aveva presso la Messina Servizi, dalla quale era stata licenziata il 25.10.2022; che il appariva disinteressato anche nei CP_1
confronti dei figli;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e, decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda, che fosse pronunciato il divorzio;
chiedeva, altresì, che la casa coniugale fosse assegnata alla deducente, che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno CP_1
complessivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50 % delle spese straordinarie, che fosse attribuito alla deducente nella sua interezza l'assegno unico per i figli.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.08.2024.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.03.2025 si costituiva il quale evidenziava che la disgregazione della CP_1
unità familiare non poteva essere a lui imputata, in quanto nonostante le difficoltà attraversate a causa della sua dipendenza da sostanze, egli non aveva mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Evidenziava che egli stava affrontando un percorso di riabilitazione e reinserimento presso una Comunità terapeutica a
Taurianova e faceva rientro a Messina mensilmente, sicché poteva coltivare il rapporto con i figli minori. Rilevava, infine, che non svolgeva alcuna attività lavorativa e dichiarava che avrebbe potuto provvedere in via diretta alle esigenze dei figli minori quando questi fossero stati con lui.
In data 26.03.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava
“accordo” sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, datato
21.03.2025, per la definizione su domanda congiunta sia della separazione che del divorzio. I procuratori di entrambe le parti chiedevano, quindi, concordemente il mutamento del rito e, all'udienza del 27.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la omologa della separazione consensuale.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore,
3 nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo datato
21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni e l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulla domanda di divorzio, formulata ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., per il cui esame occorre che sia decorso il termine previsto dalla legge, ed in simili casi, sulla domanda di separazione giudiziale proposta congiuntamente alla domanda di divorzio occorre pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., mentre è con la sentenza definitiva che il Tribunale è chiamato a decidere sulle ulteriori domande proposte.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10.07.2024, provvede come segue:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni contenute
[...]
nell'accordo raggiunto dalle parti datato 21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 01.08.2022 a Erice (TP) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 360 parte 2 serie C anno 2022;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso all'udienza del 10.11.2025; visto l'art. 127 ter c.p.c. sostituisce l'udienza del 10.11.2025 con il deposito di note scritte
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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