Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 2721 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giordano;
Parte_1
APPELLANTI
e rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giaconia;
Controparte_1
APPELLATO nonchè
e ; Controparte_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3407/2019, depositata in data
23/10/2019, con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato l'improponibilità della domanda proposta da volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'incidente Parte_1
stradale verificatosi il 08/11/2017.
L'appellante, con il primo motivo d'appello, lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 Cod. Ass.; con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza di prime cure nella parte in cui ha disposto la condanna a suo carico alla refusione delle spese di lite, sostenendo che tale decisione sarebbe «illogica e contraddittoria, oltre che palesemente ingiusta».
ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
Il primo motivo di appello è infondato.
1
La condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi necessariamente ex post.
Da ciò discende che non soddisfa l'onere di cui all'art. 145 cod. ass. sia la richiesta stragiudiziale generica od ambigua;
sia quella che presti ossequio solo formale ai contenuti prescritti dall'art. 148 cod. ass. (ad esempio, allegando tutti i documenti ivi prescritti, ma limitandosi ad allegare l'esistenza di "ingenti danni" non altrimenti precisati). Nondimeno una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall'art. 148 cod. ass. non rende improponibile la successiva azione giudiziaria, se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della stima del danno (ad esempio, nel caso in cui il danneggiato non alleghi la denuncia dei redditi, quando non abbia domandato il ristoro del danno da incapacità lavorativa).
Questi princìpi sono stati affermati dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che "la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (cfr. Cass. ord. n.15445/2021; nello stesso senso,
Cass. ord. n. 19354/2016).
Nel caso in esame, emerge dalla documentazione in atti che ha trasmesso alla Parte_1
compagnia assicurativa appellata una richiesta risarcitoria incompleta, in quanto non accompagnata dalla necessaria attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, in violazione dell'art. 148, comma 2, cod. ass. (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado della . CP_1
2 Né risulta che il abbia dato riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata dall'assicuratore Pt_1
(v. doc. 5 del fascicolo di primo grado della , fornendo i dati e la documentazione necessaria al CP_1
fine di consentire la stima del danno all'assicurazione.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Il primo Giudice ha, invero, fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannando al pagamento delle spese processuali la parte soccombente in giudizio ed adeguatamente motivando anche in ordine all'ammontare delle somme liquidate a titolo di spese processuali.
La decisione impugnata deve, dunque, essere confermata e l'appello rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. Parte_1
3407/2019, depositata in data 23/10/2019, che conferma;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 1.700,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma
I quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Palermo, il 03 gennaio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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