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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1191/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1191/2025, promossa con ricorso depositato il 24/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paola Tenaglia
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 30/06/1969 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Tenaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (Va), in data 13 settembre 1997
(anno 1997 atto n. 217 parte II serie A) separati con sentenza n. 300/2025 del 31/05/2025, passata in giudicato il 04/06/2025, (v. documenti in atti. con i seguenti figli maggiorenni:
nato il [...] e nato il [...] Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24.3.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15.5.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 31.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
Sull'assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento della prole
La casa coniugale sita in Bodio Lomnago viene assegnata alla signora che la abiterà Pt_1
con il figlio , maggiorenne e non economicamente autonomo. Il sig. Per_2 Pt_2
temporaneamente continuerà ad abitare nel domicilio coniugale sino a che non reperirà un alloggio separato ove trasferirsi (asportando i suoi effetti personali); durante la temporanea condivisione della casa coniugale, le spese delle utenze e quelle condominiali ordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti (le spese condominiali straordinarie continueranno, anche successivamente e sino alla vendita dell'immobile comune, ad essere a carico pro quota di entrambi i comproprietari).
I genitori provvederanno al mantenimento condiviso del figlio e dunque in maniera Per_2
paritaria, contribuendo ciascuno al 50% delle spese ordinarie e di quelle straordinarie
(secondo le Linee guida indicate nel protocollo del Tribunale di Varese), delle spese di abbigliamento, trasporti anche urbani, spese di svago del ragazzo, concordando un importo mensile da elargire al medesimo per le sue spese personali di svago.
Tale regime di divisione delle spese di mantenimento del figlio proseguirà sino a quando il padre resterà provvisoriamente nella casa coniugale o sino quando verrà venduto l'immobile coniugale: al verificarsi di tali circostanze (trasferimento in altro alloggio del sig. o Pt_2
vendita della casa coniugale) ciascun genitore provvederà alle spese di vitto e alloggio del
pagina 2 di 4 figlio quando il medesimo starà presso di lui, fermo restando l'accordo di suddivisione in pari quota delle spese straordinarie, abbigliamento, trasporti anche urbani, spese di svago del ragazzo. Il tutto sino all'autonomia economica del ragazzo.
Sugli accordi di natura patrimoniale tra i coniugi
Le parti concordano sin d'ora la vendita dell'immobile in comproprietà, casa coniugale, sita in Bodio Lomnago Via Rosmini 19, suddividendo in pari quota il prezzo di vendita previo pagamento delle spese straordinarie che residueranno a tale data;
l'immobile dovrà essere posto in vendita entro il termine di due anni dalla sentenza di divorzio ed entro tale termine divideranno altresì arredo e corredi della stessa.
Le pari detengono un conto corrente comune presso filiale di Azzate che manterranno CP_1 cointestato per le spese comuni della casa ed un Fondo titoli presso che anch'esso CP_1
manterranno cointestato per le spese future del figlio . Per_2
L'autovettura Volkswagen Polo tg GE009VP telaio WVWZZZAWZMU075862 cointestata
e , verrà ceduta in proprietà esclusiva al sig. Parte_2 Parte_1 Pt_2
.
[...]
La vettura Renault Megan Scenic tg EM520EF telaio VF1JZ140646424195 cointestata a
e verrà ceduta in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_2 Parte_1 [...]
. Pt_1
Le Parti chiedono che l'impegno al trasferimento/cessione delle autovetture come sopra specificato goda delle esenzioni ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e seguenti circolari e sentenze interpretative di legittimità, in quanto effettuato in regime di convenzione matrimoniale stipulata tra i ricorrenti nel contesto della causa di divorzio, con conseguente applicazione del privilegio fiscale riservato a tale fattispecie, dandosi atto che
l'accordo patrimoniale che precede è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione di conflitti.
Le parti si dichiarano economicamente autonomi e nessun assegno divorzile viene richiesto, non sussistendone, allo stato, i presupposti.
Dare atto che i coniugi hanno già regolamentato ogni e qualsivoglia altro rapporto economico.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne non economicamente autonomo non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 13 settembre 1997, in Varese (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1997, atto n. 217, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1191/2025, promossa con ricorso depositato il 24/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paola Tenaglia
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 30/06/1969 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Tenaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (Va), in data 13 settembre 1997
(anno 1997 atto n. 217 parte II serie A) separati con sentenza n. 300/2025 del 31/05/2025, passata in giudicato il 04/06/2025, (v. documenti in atti. con i seguenti figli maggiorenni:
nato il [...] e nato il [...] Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24.3.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15.5.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 31.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
Sull'assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento della prole
La casa coniugale sita in Bodio Lomnago viene assegnata alla signora che la abiterà Pt_1
con il figlio , maggiorenne e non economicamente autonomo. Il sig. Per_2 Pt_2
temporaneamente continuerà ad abitare nel domicilio coniugale sino a che non reperirà un alloggio separato ove trasferirsi (asportando i suoi effetti personali); durante la temporanea condivisione della casa coniugale, le spese delle utenze e quelle condominiali ordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti (le spese condominiali straordinarie continueranno, anche successivamente e sino alla vendita dell'immobile comune, ad essere a carico pro quota di entrambi i comproprietari).
I genitori provvederanno al mantenimento condiviso del figlio e dunque in maniera Per_2
paritaria, contribuendo ciascuno al 50% delle spese ordinarie e di quelle straordinarie
(secondo le Linee guida indicate nel protocollo del Tribunale di Varese), delle spese di abbigliamento, trasporti anche urbani, spese di svago del ragazzo, concordando un importo mensile da elargire al medesimo per le sue spese personali di svago.
Tale regime di divisione delle spese di mantenimento del figlio proseguirà sino a quando il padre resterà provvisoriamente nella casa coniugale o sino quando verrà venduto l'immobile coniugale: al verificarsi di tali circostanze (trasferimento in altro alloggio del sig. o Pt_2
vendita della casa coniugale) ciascun genitore provvederà alle spese di vitto e alloggio del
pagina 2 di 4 figlio quando il medesimo starà presso di lui, fermo restando l'accordo di suddivisione in pari quota delle spese straordinarie, abbigliamento, trasporti anche urbani, spese di svago del ragazzo. Il tutto sino all'autonomia economica del ragazzo.
Sugli accordi di natura patrimoniale tra i coniugi
Le parti concordano sin d'ora la vendita dell'immobile in comproprietà, casa coniugale, sita in Bodio Lomnago Via Rosmini 19, suddividendo in pari quota il prezzo di vendita previo pagamento delle spese straordinarie che residueranno a tale data;
l'immobile dovrà essere posto in vendita entro il termine di due anni dalla sentenza di divorzio ed entro tale termine divideranno altresì arredo e corredi della stessa.
Le pari detengono un conto corrente comune presso filiale di Azzate che manterranno CP_1 cointestato per le spese comuni della casa ed un Fondo titoli presso che anch'esso CP_1
manterranno cointestato per le spese future del figlio . Per_2
L'autovettura Volkswagen Polo tg GE009VP telaio WVWZZZAWZMU075862 cointestata
e , verrà ceduta in proprietà esclusiva al sig. Parte_2 Parte_1 Pt_2
.
[...]
La vettura Renault Megan Scenic tg EM520EF telaio VF1JZ140646424195 cointestata a
e verrà ceduta in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_2 Parte_1 [...]
. Pt_1
Le Parti chiedono che l'impegno al trasferimento/cessione delle autovetture come sopra specificato goda delle esenzioni ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e seguenti circolari e sentenze interpretative di legittimità, in quanto effettuato in regime di convenzione matrimoniale stipulata tra i ricorrenti nel contesto della causa di divorzio, con conseguente applicazione del privilegio fiscale riservato a tale fattispecie, dandosi atto che
l'accordo patrimoniale che precede è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione di conflitti.
Le parti si dichiarano economicamente autonomi e nessun assegno divorzile viene richiesto, non sussistendone, allo stato, i presupposti.
Dare atto che i coniugi hanno già regolamentato ogni e qualsivoglia altro rapporto economico.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne non economicamente autonomo non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 13 settembre 1997, in Varese (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1997, atto n. 217, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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