Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 371
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Sentenza 29 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Emanuele Venzo del Tribunale di Pistoia, riguarda un'opposizione a un atto di precetto conseguente a un decreto ingiuntivo. La parte attrice ha contestato la validità dell'atto di precetto, sostenendo la nullità per omessa menzione del provvedimento di esecutorietà e per un errore nell'importo dell'imposta di registro. Ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva e la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto. La parte convenuta, al contrario, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo la validità dell'atto di precetto e confermando l'importo richiesto.

Il Giudice ha respinto integralmente l'opposizione, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dall'opponente. Ha argomentato che l'atto di precetto rispettava le prescrizioni di legge riguardo alla menzione del provvedimento di esecutorietà e che l'importo dell'imposta di registro era stato correttamente liquidato dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, ha dichiarato inammissibili le eccezioni tardive relative alla legittimazione ad agire e alla titolarità del credito, applicando il principio di non contestazione. Infine, ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in base al valore della controversia e all'attività processuale svolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 371
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 371
    Data del deposito : 29 maggio 2025

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