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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2834/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 29/05/2025 alle ore 9.39, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per ompare l'avv. LEONE TERESA oggi sostituito dall'avv. FILIPPO ANDRIOLI Parte_1
Per compare l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 [...]
oggi sostituito dall'avv. BIAGINI CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva depositata in data 20.5.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 16.5.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate .
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2834/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LEONE Teresa (c.f. ) Parte_1 C.F._1 C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(c.f. - p.iva ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. – p.iva ) con l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_2
Antonio Christian (c.f. C.F._3
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, ritualmente notificato, il sig. ha Parte_2 convenuto in giudizio deducendo: di essergli stato notificato atto di Controparte_1 precetto a seguito di decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso in data 9.2.2022 dal Tribunale di Pistoia, intimando il pagamento della somma complessiva di euro 36.471,21 per sorte capitale, interessi moratori, spese, oltre IVA e CPA e successive occorrende;
che il suddetto atto sarebbe affetto da nullità per omessa menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio e dell'apposizione della formula esecutiva;
che l'atto opposto sarebbe affetto, altresì, da nullità parziale in quanto ha chiesto il pagamento, a titolo di tassa di registro, dell'erroneo Controparte_1 importo pari ad euro 427,00 anziché la somma di euro € 200,00; che, infatti, vertendosi in materia di operazione finanziaria, le relative prestazioni, ai sensi degli articoli 3 comma 2 n. 3 e 10 DPR n. 633/72, sono esenti Iva e non devono scontare l'imposta di registro in misura proporzionale ma fissa pari ad €
200,00. L'opponente chiede, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: — in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato per i motivi esposti in premessa;
In Via principale - dichiarare la nullità dell'atto di precetto per pagina 2 di 5 omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio e dell'apposizione della formula esecutiva;
e per l'effetto dichiarare che la non ha diritto a procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti del sig. In UB , nella denegata ipotesi di rigetto del superiore motivo, e Parte_2 senza che ciò implichi accettazione del contradditorio per l'eccepita nullità dell'atto di precetto. - accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita in giudizio appresentata da la Controparte_1 Controparte_3 quale, in reiezione delle domande attoree, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare - respingere ogni richiesta di sospensione della procedura esecutiva, non sussistendone i presupposti di legge. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto per
l'importo complessivo di euro 36.471,21 oltre IVA e CPA come per legge sui compensi professionali liquidati, oltre interessi maturandi al saldo, oltre quanto dovuto all'Ufficiale Giudiziario per la notifica dello stesso atto, oltre successive occorrende. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2
e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'”.
La causa, istruita in via documentale, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. proposta dal sig. è infondata per le ragioni di seguito Parte_2 esposte.
1.1 In atto di citazione l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto notificatogli in data 27.9.2022 dalla Società in relazione al decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso in data Controparte_1
09.02.2022 dal Tribunale di Pistoia ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 36.471,21, oltre interessi e spese, sull'assunto che il medesimo non contenga la menzione del provvedimento e dell'autorità che ha apposto la formula esecutiva, nonché la menzione dell'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 654 comma 2 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
La citata norma, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, dispone che “Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
Appare ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto opposto che la convenuta abbia rispettato la predetta prescrizione, laddove a pagina 2 si legge: “(…) il suddetto decreto veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal pagina 3 di 5 Tribunale di Pistoia con provvedimento del 23.05.2022 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge, e munito di formula esecutiva in data 06.06.2022” (cfr. doc. 2 fascicolo opponente); è stato, infatti, menzionato sia il provvedimento con cui è stata concessa l'esecutorietà del titolo, l'autorità che l'ha emesso e la data di emissione nonché la data di apposizione della formula esecutiva.
Le pronunce giurisprudenziali, richiamate dall'attore, sono inconferenti posto che afferiscono ad ipotesi di assoluta mancanza degli elementi indicati dall'art. 654 comma 2 c.p.c.
L'eccezione deve, quindi, essere rigettata.
1.2 Sempre in atto introduttivo il sig. ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per avere Pt_2 [...] provveduto a versare, a titolo di imposta di registro, la somma di euro 427,00 Controparte_1 anziché l'importo corretto di euro 200,00.
In particolare, parte opponente ha dedotto che il credito portato in decreto ingiuntivo afferisce ad un'operazione di finanziamento e, come tale, esente dall'applicazione dell'Iva ex art. 3 comma 2 n. 3 ed art. 10 DPR 633/1972 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (euro 200,00) e non proporzionale. L'opposta, invece, avrebbe chiesto una somma superiore a quella eventualmente dovuta.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, si osserva che la liquidazione delle imposte dovute a titolo di tassazione di registro vengono liquidate dall'Agenzia delle Entrate senza alcuna possibilità di calcolo ad opera della parte tenuta al versamento. ha, pertanto, provveduto a versare l'imposta secondo la liquidazione Controparte_1 operata dall'Agenzia, di talché anche la suddetta doglianza deve essere rigettata.
1.3 Con nota non autorizzata depositata in data 3.11.2023, richiamata dalla parte all'udienza del giorno
4.11.2023 fissata all'esito dei termini assegnati per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opponente ha per la prima volta dedotto la natura abusiva di alcune delle clausole contrattuali contenute nella sezione
“approvazione specifica” e, quindi, ne ha eccepito la nullità per contrasto con l'art. 33 co. 2 lett. m Codice del Consumo, chiedendo al Giudice di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del “contratto originario leggibile ed integrale essendo le copie depositate non perfettamente decifrabili”.
La doglianza si appalesa infondata per l'assorbente ragione del mancato tempestivo assolvimento dell'onere di prova ricadente sulla parte eccipiente.
Invero, quest'ultima ha omesso di produrre, entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. applicabile ratione temporis, la copia del contratto che assume affetto da nullità per contrasto con la disciplina consumeristica, con ciò precludendo qualsivoglia apprezzamento circa la sussistenza della dedotta causa di pagina 4 di 5 invalidità. Né può essere accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tale contratto, in quanto proposta oltre il citato termine di preclusione probatoria e quindi inammissibile.
1.4 Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 20.5.2025, parte opponente ha inteso per la prima volta eccepire l'“improponibilità della domanda per difetto di prova della legittimazione ad agire e della titolarità attiva di per difetto di prova della produzione integrale dell'atto di Controparte_1 cessione e della prova che nell'atto rientri anche il credito indicato nel ricorso”.
L'eccezione in argomento si appalesa inammissibile perché tardivamente proposta, non avendo l'opponente specificamente contestato in atto introduttivo, né nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della controparte, la fattispecie traslativa del credito azionato in executivis da
[...]
, talché la stessa è da ritenere incontroversa ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. e Controparte_1 conseguentemente non più controvertibile la questione della titolarità di tale credito in capo all'opposta
(sulla operatività del principio di non contestazione in materia si v. Cass. 5478 del 2024 e n. 17944 del
2023).
2. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 29/05/2025 alle ore 9.39, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per ompare l'avv. LEONE TERESA oggi sostituito dall'avv. FILIPPO ANDRIOLI Parte_1
Per compare l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 [...]
oggi sostituito dall'avv. BIAGINI CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva depositata in data 20.5.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 16.5.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate .
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2834/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LEONE Teresa (c.f. ) Parte_1 C.F._1 C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(c.f. - p.iva ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. – p.iva ) con l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_2
Antonio Christian (c.f. C.F._3
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, ritualmente notificato, il sig. ha Parte_2 convenuto in giudizio deducendo: di essergli stato notificato atto di Controparte_1 precetto a seguito di decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso in data 9.2.2022 dal Tribunale di Pistoia, intimando il pagamento della somma complessiva di euro 36.471,21 per sorte capitale, interessi moratori, spese, oltre IVA e CPA e successive occorrende;
che il suddetto atto sarebbe affetto da nullità per omessa menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio e dell'apposizione della formula esecutiva;
che l'atto opposto sarebbe affetto, altresì, da nullità parziale in quanto ha chiesto il pagamento, a titolo di tassa di registro, dell'erroneo Controparte_1 importo pari ad euro 427,00 anziché la somma di euro € 200,00; che, infatti, vertendosi in materia di operazione finanziaria, le relative prestazioni, ai sensi degli articoli 3 comma 2 n. 3 e 10 DPR n. 633/72, sono esenti Iva e non devono scontare l'imposta di registro in misura proporzionale ma fissa pari ad €
200,00. L'opponente chiede, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: — in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato per i motivi esposti in premessa;
In Via principale - dichiarare la nullità dell'atto di precetto per pagina 2 di 5 omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio e dell'apposizione della formula esecutiva;
e per l'effetto dichiarare che la non ha diritto a procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata nei confronti del sig. In UB , nella denegata ipotesi di rigetto del superiore motivo, e Parte_2 senza che ciò implichi accettazione del contradditorio per l'eccepita nullità dell'atto di precetto. - accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di compensi professionali di giudizio”.
Si è costituita in giudizio appresentata da la Controparte_1 Controparte_3 quale, in reiezione delle domande attoree, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare - respingere ogni richiesta di sospensione della procedura esecutiva, non sussistendone i presupposti di legge. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto per
l'importo complessivo di euro 36.471,21 oltre IVA e CPA come per legge sui compensi professionali liquidati, oltre interessi maturandi al saldo, oltre quanto dovuto all'Ufficiale Giudiziario per la notifica dello stesso atto, oltre successive occorrende. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2
e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'”.
La causa, istruita in via documentale, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. proposta dal sig. è infondata per le ragioni di seguito Parte_2 esposte.
1.1 In atto di citazione l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto notificatogli in data 27.9.2022 dalla Società in relazione al decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso in data Controparte_1
09.02.2022 dal Tribunale di Pistoia ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 36.471,21, oltre interessi e spese, sull'assunto che il medesimo non contenga la menzione del provvedimento e dell'autorità che ha apposto la formula esecutiva, nonché la menzione dell'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 654 comma 2 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
La citata norma, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, dispone che “Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
Appare ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto opposto che la convenuta abbia rispettato la predetta prescrizione, laddove a pagina 2 si legge: “(…) il suddetto decreto veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal pagina 3 di 5 Tribunale di Pistoia con provvedimento del 23.05.2022 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge, e munito di formula esecutiva in data 06.06.2022” (cfr. doc. 2 fascicolo opponente); è stato, infatti, menzionato sia il provvedimento con cui è stata concessa l'esecutorietà del titolo, l'autorità che l'ha emesso e la data di emissione nonché la data di apposizione della formula esecutiva.
Le pronunce giurisprudenziali, richiamate dall'attore, sono inconferenti posto che afferiscono ad ipotesi di assoluta mancanza degli elementi indicati dall'art. 654 comma 2 c.p.c.
L'eccezione deve, quindi, essere rigettata.
1.2 Sempre in atto introduttivo il sig. ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per avere Pt_2 [...] provveduto a versare, a titolo di imposta di registro, la somma di euro 427,00 Controparte_1 anziché l'importo corretto di euro 200,00.
In particolare, parte opponente ha dedotto che il credito portato in decreto ingiuntivo afferisce ad un'operazione di finanziamento e, come tale, esente dall'applicazione dell'Iva ex art. 3 comma 2 n. 3 ed art. 10 DPR 633/1972 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (euro 200,00) e non proporzionale. L'opposta, invece, avrebbe chiesto una somma superiore a quella eventualmente dovuta.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, si osserva che la liquidazione delle imposte dovute a titolo di tassazione di registro vengono liquidate dall'Agenzia delle Entrate senza alcuna possibilità di calcolo ad opera della parte tenuta al versamento. ha, pertanto, provveduto a versare l'imposta secondo la liquidazione Controparte_1 operata dall'Agenzia, di talché anche la suddetta doglianza deve essere rigettata.
1.3 Con nota non autorizzata depositata in data 3.11.2023, richiamata dalla parte all'udienza del giorno
4.11.2023 fissata all'esito dei termini assegnati per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opponente ha per la prima volta dedotto la natura abusiva di alcune delle clausole contrattuali contenute nella sezione
“approvazione specifica” e, quindi, ne ha eccepito la nullità per contrasto con l'art. 33 co. 2 lett. m Codice del Consumo, chiedendo al Giudice di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del “contratto originario leggibile ed integrale essendo le copie depositate non perfettamente decifrabili”.
La doglianza si appalesa infondata per l'assorbente ragione del mancato tempestivo assolvimento dell'onere di prova ricadente sulla parte eccipiente.
Invero, quest'ultima ha omesso di produrre, entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. applicabile ratione temporis, la copia del contratto che assume affetto da nullità per contrasto con la disciplina consumeristica, con ciò precludendo qualsivoglia apprezzamento circa la sussistenza della dedotta causa di pagina 4 di 5 invalidità. Né può essere accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tale contratto, in quanto proposta oltre il citato termine di preclusione probatoria e quindi inammissibile.
1.4 Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 20.5.2025, parte opponente ha inteso per la prima volta eccepire l'“improponibilità della domanda per difetto di prova della legittimazione ad agire e della titolarità attiva di per difetto di prova della produzione integrale dell'atto di Controparte_1 cessione e della prova che nell'atto rientri anche il credito indicato nel ricorso”.
L'eccezione in argomento si appalesa inammissibile perché tardivamente proposta, non avendo l'opponente specificamente contestato in atto introduttivo, né nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della controparte, la fattispecie traslativa del credito azionato in executivis da
[...]
, talché la stessa è da ritenere incontroversa ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. e Controparte_1 conseguentemente non più controvertibile la questione della titolarità di tale credito in capo all'opposta
(sulla operatività del principio di non contestazione in materia si v. Cass. 5478 del 2024 e n. 17944 del
2023).
2. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
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