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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3680/2019 posta in deliberazione il giorno
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ; ( ) VIALE MEDAGLI D'ORO Parte_2 C.F._1
48 00100 ROMA;
( Parte_3 C.F._2
LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 ROMA;
E
Controparte_1 CP_2
()
[...]
Avv. FREZZA GUIDO
E
( ) CP_3 P.IVA_2
1 Avv. FASCIANI ROBERTO SCICCHITANO Controparte_4
( ) VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 4 00195 ROMA;
C.F._3
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8868/2019 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che in Pt_1
accoglimento della domanda proposto da aveva statuito quanto CP_2
segue:
“a) dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti della
, l'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio Controparte_2 Per_1
in Roma del 23 gennaio 2015, repertorio 117983 - raccolta 45031 avente
[...]
ad oggetto il trasferimento dalla in favore della società Roma Resort srl di Pt_1
numerosi beni immobili, compiutamente indicati nell'atto di citazione;
b) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della ”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio ROMA RESORT srl proponendo appello incidentale.
Si è costituita in giudizio chiedendo che venisse dichiarato estinto il CP_5
giudizio per omessa riassunzione ed instando nel merito per il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 4 giugno 2019 è stato dichiarato il fallimento della Pt_1
ed è intervenuto in giudizio il hiedendo la conferma Controparte_6
della sentenza impugnata. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.,con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2 2. L'eccezione di estinzione per omessa riassunzione nel termine trimestrale dalla dichiarazione di fallimento è infondata. Va infatti che osservato che l'interruzione del giudizio non è stata dichiarata, essendosi la Curatela costituita in giudizio evitando la interruzione del processo.
2. Posto che la posizione processuale dell è assorbita dal CP_5 CP_6
che diversamente dall'appellante originario, ha chiesto il rigetto
[...]
dell'appello dell'appellante in bonis, deve essere esaminato esclusivamente l'appello incidentale della ROMA RESORT srl, mentre l'appello di a Pt_1
dichiarato inammissibile non essendo stato coltivato da alcuna delle parti del giudizio riassunto.
3. Il primo motivo di appello incidentale volto ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza con rimessione al primo giudice ex art 354 c.p.c..Va in primo luogo evidenziato che si era costituita in giudizio tempestivamente CP_2
nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, sicchè non sussistevano i presupposti per la emissione dei provvedimenti di cui all'art. 307
c.p.c., essendo la tardiva lavorazione della rituale costituzione in giudizio una disfunzione amministrativa che potrebbe in astratto solo legittimare una rimessione in termini. Ciò vale ad escludere in radice una ipotesi di nullità della sentenza rientrante nel tassativo alveo dell'art 354 c.p.c..
4. Si verterebbe semmai in un vizio della sentenza che, ove sussistente, imporrebbe però comunque al giudice di appello di entrare nel merito della domanda .
Sarebbe pertanto irrilevante esaminare se sussistessero i presupposti per una rimessione in termini, posto che la RESORT ROMA srl ha svolto compiutamente le proprie censure alla sentenza di primo grado.
Per completezza si osserva che parte appellante assume di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo per effetto della notificazione della sentenza impugnata il 29.4.2019. Ma ha proposto appello incidentale il 27.2.2020
a seguito del differimento ex art 168 bis c.p.c. della udienza di prima
3 comparizione in relazione all'appello proposto dall'appellante principale litisconsorte necessario in relazione alla revocatoria che aveva ad oggetto l'atto intercorso fra di essi L'affermazione di essere venuta a conoscenza della pendenza del giudizio solo per effetto della notificazione della sentenza costituisce inoltre una mera petizione di principio. Vi è invece un quadro di elementi che smentiscono tale assunto.
In primo luogo è singolare che un soggetto asseritamente leso nel suo diritto di difesa abbia atteso l'appello del proprio litisconsorte per insorgere avverso una sentenza violativa di tale diritto di difesa, con il rischio di non potere proporre appello dopo il 29.5.2019, se la non lo avesse interposto, il che denota lo Pt_1
stretto collegamento fra le due società . Stesso attendismo nel primo grado dove l'istanza di rimessione in termini era stata proposta dalla sola e, Pt_1
considerato lo stretto rapporto negoziale fra le parti e l'elevato valore del contratto, è poco verosimile che la ROMA RESORT srl non fosse stata notiziata della pendenza del giudizio. A ciò aggiungasi la riconducibilità della
[...]
al medesimo centro di interessi. CP_3
Nel merito l'appello è manifestamente infondato.
Quanto all'eventus damni condivisibilmente il Tribunale ha affermato : “ non appare meritevole di accoglimento la censura, mossa dalla società convenuta, secondo cui l'atto di vendita de quo non sarebbe revocabile, essendo sufficiente il patrimonio residuo a soddisfare l'asserito credito della parte attrice. Ed invero, tale circostanza non appare supportata da alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettivo valore del patrimonio residuo. E comunque, tenuto conto dell'elevatissimo importo della ragione di credito vantata dalla CP_2
. (pari ad oltre 80 milioni di euro), è evidente che la alienazione di ben 35 beni
[...]
immobili comporta comunque il pericolo che la creditrice non riesca a soddisfarsi interamente.”.
Per la correttezza di tale valutazione è sufficiente rilevare il fallimento dichiarato della sul presupposto del suo stato di insolvenza. Pt_1
4 Quanto alla posizione del terzo ancora condivisibilmente il Tribunale ha osservato:
D) Quanto al requisito della partecipatio fraudis, giova precisare che la verifica della sussistenza dello stesso, e cioè della consapevolezza del pregiudizio da parte della società acquirente (la convenuta Roma Resort srl.), si rende necessaria a ragione della qualificazione dell'atto di trasferimento quale atto oneroso.
In merito si può affermare che anche questa condizione appare certamente ricorrere. Ed invero, tale requisito psicologico può essere accertato dal giudice mediante il ricorso a presunzioni semplici e, quindi, anche attraverso
l'accertamento di rapporti di parentela o di affinità che legano il debitore ed il terzo acquirente (in questi termini, Tribunale Monza, 27 gennaio 2003; Tribunale
Roma, 26 novembre 1999; Tribunale Napoli, 16 marzo 1991).
Nel caso di specie, la società acquirente e quella alienante fanno capo alla medesima persona e ciò non risulta specificamente contestato dalla convenuta costituita , né dalla Roma Resort srl. che invece, seppur ritualmente Pt_1
citata, è rimasta contumace per tutto lo svolgimento del giudizio.
Ed infatti, la acquirente Roma Resort srl. risulta interamente partecipata dalla
di , società nella quale è socio Parte_4 Controparte_7 Controparte_7
accomandatario e titolare della quasi totalità del capitale sociale (con una quota di € 99.000 su un totale di € 101.000). Al tempo stesso, al momento della stipulazione dell'atto di compravendita era amministratore unico Controparte_7
della , società interamente partecipata dalla , della Pt_1 Parte_5
quale era socio maggioritario, essendo titolare di una quota pari Controparte_7
all'85% del capitale sociale. Peraltro, non può non tenersi conto che con l'atto revocando è stata trasferita la proprietà di 35 unità immobiliari site nel Comune di Roma per il complessivo prezzo di € 1.800.000,00, da pagarsi senza interessi entro trenta mesi dalla stipulazione dell'atto di vendita. Tali condizioni appaiono già di per sé non congrue rispetto ai notori valori di mercato degli immobili siti nel Comune di Roma.
5 Dai descritti elementi di prova, si ricava certamente la sussistenza dei profili psicologici necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sia riguardo alla scientia damni che alla partecipatio fraudis.
In realtà il Tribunale non si è fondato sul principio della non contestazione , ma ha evidenziato tutti quegli elementi di commistione fra le due società che non sono state neppure confutate nell'atto di appello . Ed è evidente che si sia trattata di una operazione dismissiva volta sostanzialmente a tentare di porre al sicuro gli immobili in “ una società di famiglia “.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione del principio di causalità
e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile l'appello proposto da Pt_1
Rigetta l'appello incidentale proposto da ROMA RESORT srl e la condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_6 CP_5
che liquida per ciascuna di esse in € 25.000,00 , con distrazione per quanto riguarda l in favore dell'avv. FREZZA Guido dichiaratosi antistatario. CP_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1quater T.U. quanto all'appello incidentale
Roma, 8.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3680/2019 posta in deliberazione il giorno
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ; ( ) VIALE MEDAGLI D'ORO Parte_2 C.F._1
48 00100 ROMA;
( Parte_3 C.F._2
LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 ROMA;
E
Controparte_1 CP_2
()
[...]
Avv. FREZZA GUIDO
E
( ) CP_3 P.IVA_2
1 Avv. FASCIANI ROBERTO SCICCHITANO Controparte_4
( ) VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 4 00195 ROMA;
C.F._3
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8868/2019 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che in Pt_1
accoglimento della domanda proposto da aveva statuito quanto CP_2
segue:
“a) dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti della
, l'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio Controparte_2 Per_1
in Roma del 23 gennaio 2015, repertorio 117983 - raccolta 45031 avente
[...]
ad oggetto il trasferimento dalla in favore della società Roma Resort srl di Pt_1
numerosi beni immobili, compiutamente indicati nell'atto di citazione;
b) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della ”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio ROMA RESORT srl proponendo appello incidentale.
Si è costituita in giudizio chiedendo che venisse dichiarato estinto il CP_5
giudizio per omessa riassunzione ed instando nel merito per il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 4 giugno 2019 è stato dichiarato il fallimento della Pt_1
ed è intervenuto in giudizio il hiedendo la conferma Controparte_6
della sentenza impugnata. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.,con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2 2. L'eccezione di estinzione per omessa riassunzione nel termine trimestrale dalla dichiarazione di fallimento è infondata. Va infatti che osservato che l'interruzione del giudizio non è stata dichiarata, essendosi la Curatela costituita in giudizio evitando la interruzione del processo.
2. Posto che la posizione processuale dell è assorbita dal CP_5 CP_6
che diversamente dall'appellante originario, ha chiesto il rigetto
[...]
dell'appello dell'appellante in bonis, deve essere esaminato esclusivamente l'appello incidentale della ROMA RESORT srl, mentre l'appello di a Pt_1
dichiarato inammissibile non essendo stato coltivato da alcuna delle parti del giudizio riassunto.
3. Il primo motivo di appello incidentale volto ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza con rimessione al primo giudice ex art 354 c.p.c..Va in primo luogo evidenziato che si era costituita in giudizio tempestivamente CP_2
nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, sicchè non sussistevano i presupposti per la emissione dei provvedimenti di cui all'art. 307
c.p.c., essendo la tardiva lavorazione della rituale costituzione in giudizio una disfunzione amministrativa che potrebbe in astratto solo legittimare una rimessione in termini. Ciò vale ad escludere in radice una ipotesi di nullità della sentenza rientrante nel tassativo alveo dell'art 354 c.p.c..
4. Si verterebbe semmai in un vizio della sentenza che, ove sussistente, imporrebbe però comunque al giudice di appello di entrare nel merito della domanda .
Sarebbe pertanto irrilevante esaminare se sussistessero i presupposti per una rimessione in termini, posto che la RESORT ROMA srl ha svolto compiutamente le proprie censure alla sentenza di primo grado.
Per completezza si osserva che parte appellante assume di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo per effetto della notificazione della sentenza impugnata il 29.4.2019. Ma ha proposto appello incidentale il 27.2.2020
a seguito del differimento ex art 168 bis c.p.c. della udienza di prima
3 comparizione in relazione all'appello proposto dall'appellante principale litisconsorte necessario in relazione alla revocatoria che aveva ad oggetto l'atto intercorso fra di essi L'affermazione di essere venuta a conoscenza della pendenza del giudizio solo per effetto della notificazione della sentenza costituisce inoltre una mera petizione di principio. Vi è invece un quadro di elementi che smentiscono tale assunto.
In primo luogo è singolare che un soggetto asseritamente leso nel suo diritto di difesa abbia atteso l'appello del proprio litisconsorte per insorgere avverso una sentenza violativa di tale diritto di difesa, con il rischio di non potere proporre appello dopo il 29.5.2019, se la non lo avesse interposto, il che denota lo Pt_1
stretto collegamento fra le due società . Stesso attendismo nel primo grado dove l'istanza di rimessione in termini era stata proposta dalla sola e, Pt_1
considerato lo stretto rapporto negoziale fra le parti e l'elevato valore del contratto, è poco verosimile che la ROMA RESORT srl non fosse stata notiziata della pendenza del giudizio. A ciò aggiungasi la riconducibilità della
[...]
al medesimo centro di interessi. CP_3
Nel merito l'appello è manifestamente infondato.
Quanto all'eventus damni condivisibilmente il Tribunale ha affermato : “ non appare meritevole di accoglimento la censura, mossa dalla società convenuta, secondo cui l'atto di vendita de quo non sarebbe revocabile, essendo sufficiente il patrimonio residuo a soddisfare l'asserito credito della parte attrice. Ed invero, tale circostanza non appare supportata da alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettivo valore del patrimonio residuo. E comunque, tenuto conto dell'elevatissimo importo della ragione di credito vantata dalla CP_2
. (pari ad oltre 80 milioni di euro), è evidente che la alienazione di ben 35 beni
[...]
immobili comporta comunque il pericolo che la creditrice non riesca a soddisfarsi interamente.”.
Per la correttezza di tale valutazione è sufficiente rilevare il fallimento dichiarato della sul presupposto del suo stato di insolvenza. Pt_1
4 Quanto alla posizione del terzo ancora condivisibilmente il Tribunale ha osservato:
D) Quanto al requisito della partecipatio fraudis, giova precisare che la verifica della sussistenza dello stesso, e cioè della consapevolezza del pregiudizio da parte della società acquirente (la convenuta Roma Resort srl.), si rende necessaria a ragione della qualificazione dell'atto di trasferimento quale atto oneroso.
In merito si può affermare che anche questa condizione appare certamente ricorrere. Ed invero, tale requisito psicologico può essere accertato dal giudice mediante il ricorso a presunzioni semplici e, quindi, anche attraverso
l'accertamento di rapporti di parentela o di affinità che legano il debitore ed il terzo acquirente (in questi termini, Tribunale Monza, 27 gennaio 2003; Tribunale
Roma, 26 novembre 1999; Tribunale Napoli, 16 marzo 1991).
Nel caso di specie, la società acquirente e quella alienante fanno capo alla medesima persona e ciò non risulta specificamente contestato dalla convenuta costituita , né dalla Roma Resort srl. che invece, seppur ritualmente Pt_1
citata, è rimasta contumace per tutto lo svolgimento del giudizio.
Ed infatti, la acquirente Roma Resort srl. risulta interamente partecipata dalla
di , società nella quale è socio Parte_4 Controparte_7 Controparte_7
accomandatario e titolare della quasi totalità del capitale sociale (con una quota di € 99.000 su un totale di € 101.000). Al tempo stesso, al momento della stipulazione dell'atto di compravendita era amministratore unico Controparte_7
della , società interamente partecipata dalla , della Pt_1 Parte_5
quale era socio maggioritario, essendo titolare di una quota pari Controparte_7
all'85% del capitale sociale. Peraltro, non può non tenersi conto che con l'atto revocando è stata trasferita la proprietà di 35 unità immobiliari site nel Comune di Roma per il complessivo prezzo di € 1.800.000,00, da pagarsi senza interessi entro trenta mesi dalla stipulazione dell'atto di vendita. Tali condizioni appaiono già di per sé non congrue rispetto ai notori valori di mercato degli immobili siti nel Comune di Roma.
5 Dai descritti elementi di prova, si ricava certamente la sussistenza dei profili psicologici necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sia riguardo alla scientia damni che alla partecipatio fraudis.
In realtà il Tribunale non si è fondato sul principio della non contestazione , ma ha evidenziato tutti quegli elementi di commistione fra le due società che non sono state neppure confutate nell'atto di appello . Ed è evidente che si sia trattata di una operazione dismissiva volta sostanzialmente a tentare di porre al sicuro gli immobili in “ una società di famiglia “.
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione del principio di causalità
e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile l'appello proposto da Pt_1
Rigetta l'appello incidentale proposto da ROMA RESORT srl e la condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_6 CP_5
che liquida per ciascuna di esse in € 25.000,00 , con distrazione per quanto riguarda l in favore dell'avv. FREZZA Guido dichiaratosi antistatario. CP_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1quater T.U. quanto all'appello incidentale
Roma, 8.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
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