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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 423/2023 + 474/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE REL.
Dott. Gian Andrea Morbelli CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Settembrini n. 26/a rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Battaglia e Stefano de Sanctis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via San Francesco
d'Assisi n. 17, come da procura in atti.
– parte appellante e appellata nella causa riunita –
Contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Novi n. 6, frazione Levata, rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Grattarola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Alessandria, Via Trotti n. 46, come da procura in atti.
– parte appellata e appellante incidentale –
Contro
(C.F. ) residente in [...], CP_2 C.F._3
Strada Mattellini, 3, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Buccheri ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Bergamo, n. 12/a, come da procura in atti.
– parte appellata e appellante nella causa riunita –
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI nelle cause riunite RG 423/2023 + 474/2023
Per parte appellante principale : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- previa occorrendo autorizzazione alla produzione in giudizio e acquisizione agli atti dei nuovi documenti, anche sopravvenuti, indicati in narrativa e in calce all'appello principale notificato dalla signora in data 24 marzo 2023, Pt_1
- dato atto della già disposta riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. del giudizio di appello
(R.G. 423/2023) previamente proposto dalla signora alla causa di appello (RG Pt_1
474/2023) instaurata successivamente dal signor avverso la stessa sentenza;
CP_2
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal signor in entrambe le cause di appello per tutti i motivi precisati in atti e in Controparte_1
particolare nella comparsa di costituzione depositata in data 21 luglio 2023 dalla signora
nella causa riunita alla presente (RG 474/2023); Pt_1
- nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto dal signor in Controparte_1
entrambe le cause di appello in quanto illegittimo e infondato per tutti i motivi precisati in atti e in particolare nella comparsa di costituzione depositata in data 21 luglio 2023 dalla signora nella causa riunita alla presente (RG 474/2023), e così rigettare ogni Pt_1
avversa domanda e istanza, confermando integralmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di simulazione assoluta dell'atto “cessione di quota e modifica patti sociali della società _3 in data 4 febbraio 2016;
[...]
- ancora nel merito, riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di impugnazione svolti nell'appello principale notificato dalla signora in data 24 Pt_1 marzo 2023 e per l'effetto:
I- previa occorrendo, anche in via incidentale, declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia dell'atto “cessione di quota della Controparte_4
”, in data 22 dicembre 2014 per autentica Notaio
[...] Persona_1
i Tortona, per le ragioni indicate in atti,
[...]
II- rigettare la domanda di revocatoria proposta in primo grado dal sig. Controparte_1
confermando la piena validità ed efficacia anche nei confronti di quest'ultimo dell'atto “cessione di quota e modifica patti sociali della società
[...]
[...
[...] [...]
”, in data 4 febbraio 2016, Notaio Prof. Controparte_5
Avv. Ubaldo La Porta di Milano, Rep. n. 39.990, Racc. n. 19.115;
III- per l'effetto, e dato atto del pagamento effettuato dalla sig.ra in forza Pt_1 della sentenza di primo grado, dell'importo di euro 8.619,77, condannare il signor
[...]
/o il suo legale costituito avv. Massimo Grattarola dichiaratosi antistatario CP_1
e percettore degli importi versati (v. all. 27), alle dovute restituzioni, oltre interessi dal 6 ottobre 2022 (data del pagamento) al saldo effettivo;
IV- ancora in ogni caso, in integrale riforma anche del capo sulle spese di primo grado, dichiarare la soccombenza del sig. con condanna di quest'ultimo alle spese CP_1
di lite del giudizio di primo grado, con il favore delle spese anche del presente grado
d'appello.
Fatto salvo ogni altro diritto.”
Per parte appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis,
PRINCIPALMENTE - dichiarare tardivi e inammissibili i documenti ex novio prodotti in questa fase dagli appellanti e, in riforma dell'ordinanza istruttoria 21.8.2020, quelli prodotti dalla difesa con la memoria istruttoria CP_2
- rigettare integralmente gli appelli proposti dall'appellante principale
e dall'appellante Parte_1 CP_2
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE - accertare e dichiarare che l'atto di cessione delle quote della _3
sottoscritto il 4.02.2016 tra e è affetto da simulazione CP_3 Parte_1 assoluta e, per l'effetto, dichiararne la nullità, con conseguente permanenza della proprietà di dette quote in capo al , autorizzando la trascrizione della sentenza presso CP_3
la competente CCIAA
IN SUBORDINE Confermare la sentenza di primo grado in punto accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c introdotta dal sig. on conseguente inefficacia verso CP_1
dell'atto di cessione delle quote della Controparte_1 _3
sottoscritto il 4.02.2016 tra i sig.ri e
[...] CP_3 Parte_1
, con conseguente diritto del sig. di procedere esecutivamente sulla
[...] Controparte_1
quota compravenduta della _3
allorchè se ne verificassero i presupposti,
Vinte le spese del grado.”
Per parte appellante : CP_2
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:
- previa autorizzazione alla produzione in giudizio e acquisizione agli atti dei nuovi documenti, anche sopravvenuti, indicati in narrativa (solo il doc. 12 è nuovo e sopravvenuto al giudizio di primo grado) e di seguito elencati, in riforma della sentenza impugnata n. 815/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione civile, Giudice dott.ssa Margherita Pastorino, nell'ambito del giudizio NRG 2112/2019, depositata in cancelleria in data 26/09/2022, mai notificata, accogliere i motivi di appello svolti e per
l'effetto:
- previe le più opportune declaratorie ed eventualmente, anche in via incidentale, previa declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia dell'atto di cessione della quota di Controparte_4
a responsabilità limitata del 22.12.2014 per scrittura
[...]
privata autenticata dal notaio di Tortona, per Persona_1
le ragioni indicate in narrativa, in via principale, rigettare la domanda di revocatoria proposta dal Sig. n Controparte_1
primo grado e confermare la piena validità ed efficacia, anche nei confronti di quest'ultimo, dell'atto di cessione di quota e modifica patti sociali di _3
del 4 febbraio 2016, Notaio Prof. Avv. Ubaldo La Porta di
[...]
Milano, rep. 39900, racc. 19115;
- in via riconvenzionale principale, condannare l'attore al pagamento in Controparte_1 favore di di € 79.652,70; CP_2
- in via riconvenzionale subordinata, condannare l'attore
[...]
l pagamento in favore di DI € 19.652,70; CP_1 CP_3
- per l'effetto, ad integrale riforma anche del capo della sentenza che ha pronunciato sulle spese di lite, condannare il Sig.
[...]
l pagamento delle spese di lite di primo grado, con il CP_1
favore delle spese di lite anche del presente grado di appello.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- ammettere CTU per la determinazione del valore dei mezzi e delle attrezzature di cui alle fatture n. 53 e n. 54/2018 e
4 - ammettere prova per testi di cui ai seguenti capitoli, indicandosi a teste il Sig. : Testimone_1
1. Vero che quello in foto è il trattore di proprietà del Sig.
[...]
doc. 33, allegato in primo grado, che si mostra al teste). CP_1
2. Vero che Lei ha provveduto a caricare sul menzionato trattore circa
66.000 kg di grano
3. Vero che detto grano è stato scaricato presso l'acquirente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto n. 20399 repertorio n. 123669 a rogito notaio di Novi Ligure datato Persona_2
18/2/2011, - in qualità di socio accomandatario amministratore della Parte_2
Azienda Agricola Santa Maria Sas di Sacco dr. Piergiorgio & C., - in Controparte_1
qualità di titolare della propria impresa individuale - e costituivano la CP_3
società . Con atto di Controparte_4
modifica dei patti sociali n. 34936 di repertorio, n.16355 di raccolta, a rogito notaio Ubaldo
La Porta di Milano, datato 28/2/2013, esercitava il recesso dalla società, Parte_2
diventava socio accomandatario e la società mutava la ragione sociale in CP_3
_3
Con scrittura privata 22/12/2014, autenticata dal notaio di Milano, Persona_3
registrata il 9/1/2015, cedeva a la propria quota di Controparte_1 CP_3
partecipazione alla per il Controparte_4 prezzo di € 60.000,00, da corrispondere ratealmente, prevedendo il pagamento dell'ultima rata in data 31/1/2019. provvedeva al pagamento di una sola parte del CP_3
prezzo pattuito e il 4/2/2016, con atto n. 39990 di repertorio, n. 19115 di raccolta a rogito notaio Ubaldo La Porta di Milano, alienava l'intera quota di partecipazione al capitale della al prezzo di € 50.000,00 a _3 [...]
(madre di ), diventando socio accomandatario d'opera, mentre Parte_1 CP_3
diventava socia accomandante. Parte_1
Con atto di citazione datato 4/6/2019 conveniva in giudizio Controparte_1 CP_3
e deducendo di essere creditore nei confronti di
[...] Parte_1 CP_3 di € 41.570,00. Chiedeva, anche, la dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto
[...] di cessione delle quote dell' , _3
sottoscritto tra i convenuti il 4.02.2016, con conseguente dichiarazione di nullità dello stesso atto. Affermava, infatti, che a tale cessione conseguiva l'impossibilità per il creditore
5 di procedere in via esecutiva sulla quota compravenduta e di recuperare il proprio credito residuo. Chiedeva, in via subordinata, la revoca ex art. 2901 c.c. del medesimo atto di cessione con conseguente inefficacia dello stesso nei suoi confronti.
Si costituiva in data 7/11/2019, deducendo l'inesistenza del credito Parte_1 per nullità dell'atto di cessione del 22/12/2014 e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto sosteneva non vi fosse prova della simulazione dell'atto di cessione e che non sussistessero i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Chiedeva, altresì, la condanna dell'attore alle spese.
Si costituiva in giudizio in data 6/11/2019, affermando di essere sempre CP_3 stato titolare di una quota sociale del 49% (e non del 51%) dell' _3
e che non sussisteva il credito vantato da , vista
[...] Controparte_1
l'invalidità/nullità dell'atto di cessione della quota della società consortile di CP_1
perché effettuata in favore di una persona fisica venendo, così, meno la pluralità degli imprenditori aderenti alla società consortile. Sosteneva, al contrario, di essere creditore nei confronti di di € 20.602,69 a titolo di ripetizione di indebito, di € Controparte_1
46.970,00 a titolo pagamento dei mezzi e delle attrezzatture indicati nelle fatture nn. 53 e
54 del 2016 ceduti al sig. di € 12.080,01 a titolo di pagamento della cessione CP_1
del grano di cui alle fatture 8 e 14 del 2018. Contestava vi fossero i presupposti per l'azione di simulazione e per l'azione revocatoria e chiedeva, perciò, il rigetto delle domande attoree e il pagamento delle somme sopra indicate, con il rigetto delle spese di lite.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 815/2022, pubblicata il 26/9/2022, il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda di simulazione e, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, dichiarava inefficace nei confronti di , ex art. 2901 c.c., l'atto di cessione Controparte_1
delle quote della sottoscritto il _3
4/2/2016, atto notarile (Notaio in Milano, Prof. Avv. Ubaldo La Porta) n. 39.990 di
Repertorio e n. 19.115 di Raccolta. Rigettava la domanda riconvenzionale proposta in via principale e in via subordinata da , accertando che quest'ultimo era debitore CP_3 nei confronti di di € 39.397,31. Condannava e Controparte_1 CP_3 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese legali. Parte_1
Sull'azione di simulazione assoluta, il primo Giudice affermava che l'attore aveva fornito solo circostanze indiziarie dalle quali desumere la simulazione, ma non sufficienti e determinanti alla luce delle vicende sociali. Era chiaro, infatti, che al momento dell'atto di
6 cessione impugnato, era già socia accomandante e Parte_1 CP_3 era socio accomandatario e titolare della residua quota del 49% dell'intero. Il fatto che la cessione avvenisse in favore della madre, già titolare del 51% dell'intero, non era considerata prova sufficiente di una simulazione assoluta, come non lo era il fatto che assumesse la qualità di socio accomandatario d'opera. La domanda CP_3
veniva, pertanto, respinta.
Sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il Tribunale di Alessandria affermava, in primis, la legittimazione ad agire di , perchè, in accordo con la giurisprudenza più Controparte_1
recente, il diritto di prelazione a favore degli altri soci attribuisce la possibilità di esprimere un preventivo giudizio di compatibilità del cessionario rispetto all'interesse della compagine sociale. In ogni caso, facendo un giudizio prognostico, il fatto che la liquidazione della quota non sia attuale non esclude l'interesse ad agire del creditore del singolo socio in revocatoria.
Sulle contestazioni circa il credito vantato da parte attrice, i convenuti deducevano la nullità dell'atto di cessione della quota della società consortile da parte dell'attore,
, a favore del convenuto , per impossibilità dell'oggetto e Controparte_1 CP_3
illiceità della causa. Il primo Giudice precisava che, nel caso di specie, si trattava di una società consortile a responsabilità limitata per cui è prevista l'applicabilità degli artt. 2462
c.c. e ss. Il Tribunale riteneva, dunque, che il trasferimento della partecipazione sociale fosse ammissibile e fosse avvenuto nel rispetto della forma ex art. 2470 c.c. L'atto non aveva oggetto impossibile o causa illecita perché la quota veniva trasferita dal socio a fronte del pagamento del prezzo da parte del cessionario, realizzandosi così la funzione economico – sociale dell'atto stesso. Sulla base di tali considerazioni, il primo Giudice non rilevava la nullità dell'atto di cessione. Sui pagamenti dedotti, il Tribunale riteneva che il credito che vantava nei confronti di non era stato pagato, Controparte_1 CP_3
contrariamente a quanto affermato da controparte. Gli ulteriori pagamenti dedotti da CP_3
relativi alle fatture nn. 53 e 54 del 2016 e nn. 8 e 14 del 2018, non erano prove
[...]
sufficienti a dimostrare gli altri crediti rispetto a quelli pacificamente esistenti tra le parti in relazione alla posizione di credito dedotta dal CP_1
Con riguardo alla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria nel caso concreto, il
Giudice di primo grado affermava sussistere la posizione di credito dell'attore nei confronti di e che questa conseguiva alla stipula dell'atto di cessione delle quote CP_3 consortili, con la conseguenza che il credito era anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto della domanda. Riteneva sussistere anche il presupposto oggettivo della domanda
7 di revocazione perché , cedendo la sua quota sociale, aveva comportato CP_3 una variazione qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio. Anche l'elemento soggettivo sussisteva, in quanto il debitore non poteva non essere a conoscenza del debito al momento dell'atto dispositivo e del conseguente pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, perché aveva effettuato dei pagamenti parziali a favore di
. Con riguardo al presupposto della “participatio fraudis” del terzo (la cui Controparte_1
prova può essere ricavata anche da presunzioni semplici), visti i rapporti di parentela tra i convenuti, era sicuramente a conoscenza del debito del figlio e del Parte_1 conseguente pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. In base a tali considerazioni, il Tribunale giudicava esistenti i presupposti per l'azione ex art. 2901 c.c.
Rigettava, infine, le domande riconvenzionali di restituzione di indebito e di pagamento somme proposte da Con riferimento alla restituzione di indebito in CP_3 relazione a quanto versato a per € 20.602,29, fondata sulla nullità dell'atto di CP_1
trasferimento quote effettuato da a , non riteneva sussistenti i profili di CP_1 CP_2 invalidità dell'atto contestato, con la conseguenza che non risultavano sussistere i presupposti per la ripetizione di indebito. Non sussistendo da parte di ulteriori CP_2 pagamenti rispetto all'importo di € 20.602,29, residuava, dunque, un credito di CP_1 nei confronti di di € 39.397,31 CP_2
Quanto alla richiesta di pagamento di € 19.652,70, osservava che le fatture n. 53 e 54 del
2016 e n. 8 e 14 del 2018 risultavano emesse da soggetto diverso rispetto al (nello CP_2 specifico l ) e non sussistevano elementi dai quali desumere che il _3 CP_2
sarebbe stato legittimato a chiederne il pagamento a CP_1
Il giudizio di secondo grado
Esposizione dei motivi di Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24/3/2023, Parte_1
impugnava la sentenza n. 815/2022 del Tribunale di Alessandria per i seguenti motivi di gravame:
1. Insussistenza dei presupposti della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. anche per nullità dell'atto di cessione delle quote del consorzio in Controparte_4
forza del quale il sig. i assume creditore CP_1
criticava la decisione del Tribunale nella parte in cui Parte_1 riconosceva sussistere i requisiti per l'azione revocatoria. Affermava che, contrariamente da quanto rilevato dal primo Giudice, non sussisteva l'interesse ad
8 agire di in quanto, in base a quanto disposto dagli artt. 2270, Controparte_1
2305, 2252, 2284 c.c., le quote di partecipazione non possono essere espropriate a beneficio dei creditori personali dei soci. Aggiungeva che lo statuto di
[...]
vietava la libera trasferibilità delle quote. _3
L'espropriazione delle quote veniva, inoltre, negata dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite che la ammette solo nel caso eccezionale in cui lo statuto preveda la libera trasferibilità.
L'appellante non riteneva sussistere il credito di € 39.397,31 riconosciuto dal
Giudice di primo grado, in quanto fondato su un atto nullo, non potendo esistere alcun consorzio di imprese agricole fra una impresa agricola, da un lato, ed un privato non imprenditore agricolo, dall'altro. In relazione alla forma dell'atto,
l'appellante affermava che la cessione doveva avvenire con atto pubblico. Con riguardo all'oggetto e alla causa ribadiva che i requisiti essenziali della società consortile sono la pluralità di imprenditori e l'istituzione e la permanenza di un'organizzazione comune, requisiti violati dall'atto di cessione in questione perché stipulato tra due persone fisiche non imprenditori, causando così l'impossibilità dell'oggetto e l'illiceità della causa, essendo il trasferimento finalizzato all'attuazione di una situazione giuridica e/o di un negozio inesistente e nullo e/o non meritevole di tutela. Accertata l'inesistenza del credito ne conseguiva il venir meno dell'interesse del creditore di agire in revocatoria. affermava Parte_1 non sussistere neanche l'eventus damni, perché la cessione di una quota di minoranza non è espropriabile per legge a beneficio dei creditori particolari del socio, per cui l'atto di cessione era inidoneo a rendere incerta l'azione coattiva che, nel caso di cui si tratta, sarebbe comunque stata impossibile. Aggiungeva, in ogni caso, che , cedendo la sua quota – non aggredibile – ne aveva CP_3 acquisito il prezzo ed era divenuto creditore della società come socio d'opera, con diritto di partecipare agli utili nella misura del 10%, ciò a dimostrazione che non era stato arrecato alcun pregiudizio alle pretese del presunto creditore. Con riguardo all'elemento soggettivo, sosteneva di essere socia accomandante della società e, come tale, era consapevole di acquistare una quota non aggredibile dai creditori, non recando, quindi, alcun pregiudizio a . Controparte_1
2. Errata condanna della sig.ra alla refusione delle spese di lite, con riforma Pt_1
di tale capo in caso di accoglimento del presente appello e con diritto della sig.ra
alla restituzione di quanto versato in forza della sentenza di primo grado. Pt_1
9 Chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in punto spese, oltre alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi legali dal 6 ottobre 2022 (data di pagamento) al saldo effettivo.
Le difese di Controparte_1
Si costituiva in giudizio, in data 31/7/2023, eccependo la tardività dei Controparte_1
documenti prodotti ex novo in appello e, in via di appello incidentale, chiedeva di accertare la simulazione assoluta dell'atto di cessione intercorso tra e CP_3 [...]
e di dichiarane la nullità e, in subordine, di confermare la sentenza di primo Parte_1
grado, con vittoria delle spese del grado.
Sull'asserita insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, in particolare, sull'interesse ad agire, l'appellato sosteneva che l'argomento era in parte nuovo e dunque inammissibile e, in ogni caso, affermava sussistere il suo interesse ad agire in quanto l'impignorabilità delle quote permane fino allo scioglimento della compagine sociale o allo scioglimento del rapporto limitatamente al socio debitore, o ancora alla trasformazione della società in società di capitali. Con riguardo alla presunta nullità dell'atto, affermava che era imprenditore commerciale, socio CP_3 illimitatamente responsabile dell' e titolare della Secutor _3
Shipping, quindi, veniva meno la tesi di controparte secondo cui la nullità deriverebbe dalla natura non imprenditoriale della persona fisica. Sul vizio di forma ribadiva che, in una società di persone, la modifica contrattuale deve essere autenticata dal notaio e poi registrata, requisito rispettato nell'atto di cessione in esame e, pertanto, il trasferimento delle quote era avvenuto nel rispetto della forma prevista ex lege. Il credito vantato era comunque anteriore all'atto dispositivo, così come rilevato dal primo Giudice. Riteneva sussistere il requisito dell'eventus damni richiamando un principio della Corte di
Cassazione secondo cui “ la revocatoria è legittimata anche da mutamenti meramente qualitativi e non solo quantitativi del capitale del debitore, per il che la sostituzione di beni facilmente aggredibili e concreti quali immobili o beni iscritti in pubblici registri con il denaro danneggia sempre il creditore stante la più facile occultabilità del contante”
(Cassazione civile, sez. VI, 09/11/2021, n. 32835). Sulla circostanza per cui CP_3 era proprietario di un catamarano affermava innanzitutto l'inammissibilità del doc. 12 in quanto nuovo in appello e sosteneva che non vi fossero prove sul valore attuale del catamarano. Sull'elemento soggettivo, affermava essere inverosimile Controparte_1
che non fosse consapevole di arrecare un danno alle pretese creditorie, né CP_3
tantomeno che la madre non fosse a conoscenza della situazione economica in cui
10 versava il figlio (ciò veniva comprovato dalla missiva del 31/12/2015 allegata da CP_3
in primo grado in cui si evinceva che lo stesso chiedeva un aiuto economico alla
[...]
madre). Sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado da CP_3
chiariva che le fatture nulla comprovano circa gli ulteriori pagamenti fatti a favore di
, perché si trattava di documenti falsi, artefatti per importi e voci differenti Controparte_1 senza la minima prova della loro autenticità ed emesse dall' _3
e non dal . CP_2
Riproponeva, con appello incidentale, la domanda di dichiarazione di nullità dell'atto di cessione per simulazione assoluta, ritenendo sussistessero i requisiti previsti dalla norma per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Le difese di CP_3
Si costituiva in giudizio , in data 13/9/2023, chiedendo, in via pregiudiziale la CP_3 riunione del presente giudizio di appello R.G. 423/2023 con l'appello R.G. 474/2023 proposto dal Sig. avverso la stessa sentenza, l'inammissibilità dell'appello CP_2
incidentale ex art 342 c.p.c. proposto da e, nel merito, di rigettare Controparte_1
l'appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado e accogliere i motivi dedotti nell'appello notificato da nella causa riunita. CP_3
Affermava innanzitutto, l'inammissibilità dell'appello incidentale per violazione dell'art. 342
c.p.c. nella parte in cui si limitava a riproporre la tesi difensiva di primo grado senza indicare i punti della sentenza censurata. Sosteneva anche l'infondatezza dello stesso appello incidentale affermando che non proponeva alcuna censura Controparte_1
relativa ai principi di diritto enunciati dal Giudice di primo grado. Riteneva, inoltre, che dovesse essere accolta la sua domanda riconvenzionale formulata in primo grado, affermando che erano irrilevanti i rapporti di credito e di debito tra _3
e .
[...] CP_2
Insisteva per l'accoglimento dell'appello notificato in data 27/3/2023, proponendo i seguenti motivi di gravame:
1. (in adesione al primo motivo “A” di impugnazione dell'appellante principale
): Insussistenza dell'interesse ad agire di nella domanda Pt_1 Controparte_1
di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva l'interesse ad agire di , sulla base della considerazione per cui l'esistenza di un Controparte_1
diritto di prelazione in favore degli altri soci non osterebbe alla espropriabilità della quota a beneficio del creditore particolare del socio. Ribadiva che, nel caso di
11 specie, lo statuto di prevede un divieto di _3
trasferibilità delle quote, per cui il bene di cui si discute non avrebbe mai potuto essere pignorabile o espropriabile dal creditore particolare del socio, nemmeno facendo un ragionamento prognostico.
2. (in adesione al primo motivo “B” di impugnazione dell'appellante principale
): Inesistenza del credito di quale presupposto della Pt_1 Controparte_1 domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. per nullità dell'atto di cessione delle quote del Consorzio Tenute Santa Maria in forza del quale il Sig. si assume CP_1
creditore.
Riteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nell'affermare l'esistenza di un contrasto tra le norme sui consorzi e quelle sulle società circa i trasferimenti delle partecipazioni e di applicare le norme del trasferimento delle quote societarie, con la conseguenza – errata – di riconoscere oggetto possibile e causa lecita dell'atto di cessione. Con riguardo all'oggetto affermava che, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2469 c.c., 2615 ter c.c. e 2602 c.c. si evince che il trasferimento della partecipazione sociale di una società consortile può avvenire solo tra imprenditori, cosa che non era avvenuta nel caso di specie, con la conseguenza che anche la causa doveva essere considerata illecita.
3. Sussistenza della prova costituita e costituenda circa gli ulteriori pagamenti, ritenuti non provati dal Giudice di primo grado e conseguente necessario accoglimento della domanda riconvenzionale.
Contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui non riteneva adeguatamente dimostrati gli ulteriori pagamenti rispetto a quelli pacifici tra le parti.
Con riferimento alle fatture n. 53 - 54 emesse da _3
(riguardanti cessione di un rimorchio e di attrezzatura varia),
[...] CP_3 riteneva che l'esistenza di un rapporto contrattuale doveva essere pacifica perché non negata da controparte il quale si limitava solo a contestare il valore della fattura e il fatto che erano emesse da un soggetto giuridico diverso. Sul primo punto,
aveva chiesto una CTU che in primo grado veniva giudicata come CP_3
meramente esplorativa, mentre sul secondo punto affermava che è uso comune nelle piccole aziende di famiglia di non distinguere tra cassa aziendale e privata
(salvo per tenerne traccia nella contabilità interna). Riteneva che, vista la contestazione circa i beni descritti in fattura, il primo Giudice avrebbe dovuto ammettere la CTU. Anche sull'analoga questione circa la cessione di grano di cui
12 alle fatture n. 8/2018 e n. 14/2018 era stata chiesta l'assunzione della testimonianza di che avrebbe potuto chiarire le contestazioni Testimone_1
mosse da , ma era stata rigettata dal primo Giudice e quindi la Controparte_1
riproponeva in appello.
4. Violazione dell'art. 2901 c.c., c. 3.
riteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nell'affermare CP_3 che non era stato dimostrato che l'atto veniva stipulato a fronte di debiti scaduti.
L'appellato sosteneva che nell'atto di cessione si dava atto che il prezzo veniva pagato da prima della stipula e che i pagamenti effettuati Parte_1
dalla stessa a favore del figlio determinavano un credito soddisfatto con la cessione della quota di partecipazione dell' Ciò veniva _3
comprovato dagli estratti conto prodotti in giudizio dai quali risultavano i pagamenti effettuati dalla madre nei confronti del figlio.
5. (in adesione al primo motivo “C” di impugnazione dell'appellante principale
): Mancanza degli altri requisiti dell'azione revocatoria. Pt_1
Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, sosteneva non CP_3 sussistessero i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. Affermava, innanzitutto, che il credito vantato da non esisteva data la nullità dell'atto di cessione Controparte_1
della partecipazione di in e per gli ulteriori Controparte_1 Controparte_4 pagamenti fatti da a favore di . Circa l'eventus CP_3 Controparte_1
damni ribadiva che la quota di partecipazione in questione non era espropriabile per le ragioni di cui sopra, motivo per cui il presunto creditore veniva privato di un concreto interesse ad agire e, in ogni caso, la cessione di una quota non liberamente trasferibile faceva venir meno qualsiasi potenziale pregiudizio alle ragioni creditorie. Il Giudice, inoltre, non aveva tenuto conto dell'acquisizione della qualifica di socio d'opera ottenendo così la partecipazione al 10% degli utili della società, con conseguente miglioramento del proprio patrimonio. Sull'elemento soggettivo affermava di non poter essere consapevole di arrecare un danno al presunto creditore attraverso l'alienazione di una partecipazione di minoranza, non aggredibile e non espropriabile.
6. Errata condanna alle spese.
Chiedeva la riforma della sentenza in punto spese, con revoca della condanna in solido tra i convenuti e con condanna di alla refusione delle spese Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio.
13 Con ordinanza 03.10.2023 la Corte disponeva la riunione della causa n. 474/2023
R.G. con la causa n. 423/2023 R.G. avente ad oggetto appello avverso la stessa sentenza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli proposti non sono fondati e la sentenza di primo grado dev'essere integralmente confermata.
Si ritiene che le questioni vadano trattate in ordine logico con riferimento agli atti intercorsi tra le parti e alle relative contestazioni sollevate agli stessi.
1. Scrittura privata 22.12.2014, autenticata dal notaio di Persona_3
Milano, con cui ha ceduto a la propria quota di Controparte_1 CP_3
partecipazione alla Tenuta Santa Maria Società Consortile a r.l. per il prezzo di euro
60.000,00.
Le contestazioni riguardano: la forma dell'atto; l'impossibilità dell'oggetto; l'illiceità della causa, stante la natura non imprenditoriale della persona fisica , poiché CP_2 viene eccepito che un consorzio e, in forza dell'art. 2615 ter c.c., una società consortile, possa essere costituito e mantenuto ai sensi dell'art. 2602 c.c. solo tra più imprenditori.
1.1. Per quanto attiene alla contestazione relativa ai requisiti soggettivi della società consortile di cui all'art. 2615 ter c.c., occorre distinguere i consorzi, disciplinati dagli artt.
2602 c.c. e ss., dalle società consortili disciplinati dagli artt. 2615 ter c.c. Le società consortili rappresentano una particolare forma di organizzazione che combina gli elementi caratteristici delle società commerciali con le finalità tipiche dei consorzi, configurandosi come uno strumento giuridico particolarmente flessibile e adatto alle esigenze di cooperazione interaziendale. La disciplina delle società consortili, prevista dall'art. 2615 ter c.c., consente di perseguire lo scopo consortile attraverso la costituzione di una società che può assumere una qualsiasi delle forme previste dal codice civile per le società commerciali.
Una particolarità significativa delle società consortili è proprio la possibilità di includere nella compagine sociale anche soggetti non imprenditori, purchè la loro presenza sia funzionale al raggiungimento delle finalità consortili. Questa apertura a soggetti non imprenditori rappresenta una differenza sostanziale rispetto ai consorzi tradizionali, dove la partecipazione è riservata esclusivamente agli imprenditori ex art. 2602 c.c.
14 Nel caso di specie, tale possibilità è peraltro espressamente prevista dallo statuto della
Tenuta Santa Maria Società Consortile a r.l. (doc. 2 bis) che all'art. 5, comma 4, prevede che: “Possono essere soci ditte individuali, società, imprese, enti pubblici anche territoriali, privati e associazioni imprenditoriali operanti nel territorio dei comuni sopra indicati, o in quelli vicini purchè interessati al programma”.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la causa non può quindi dirsi illecita e il trasferimento risulta avvenuto nel rispetto della forma prevista dall'art. 2740 c.c., atteso che non è richiesto l'atto pubblico e non ha oggetto impossibile, poichè il contratto avuto esecuzione.
Per le suesposte ragioni non sussistono i profili di invalidità contestati in relazione all'atto di trasferimento della quota sociale consortile.
1.2. Parte appellante sostiene, inoltre, che il credito di on CP_3 CP_1
sussisterebbe, in quanto avrebbe ricevuto pagamenti superiori al prezzo pattuito per la cessione delle quote. Il versamento da parte di di euro 20.602,69 tramite bonifici, CP_2
assegni e cambiali è pacifico. Contestati sono invece gli ulteriori pagamenti che CP_2 dichiara provati da alcune fatture emesse per compensazione dall' _3
nei confronti di fattura n. 53/2016 per euro 21.350,00 e fattura n. 54/2016
[...] CP_1
per euro 25.620,00, riguardanti la prima un rimorchio agricolo e la seconda varie attrezzature;
fattura n. 8/2018 per euro 7.274,59 e fattura n. 14/2018 per euro 4.805,42 aventi ad oggetto cessione di grano.
A tal proposito si rileva che, come statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “il credito, per poter essere eccepito in contestazione, dev'essere certo, nell'an, nel quid, nel quale e nel quantum debeatur”; è quindi esclusa la compensazione giudiziale del credito litigioso, “se il credito non è certo allora non è liquido, né di facile pronta liquidazione e, come tale, non può portare alla reciproca estinzione dei debiti. Se invece il credito è certo ma illiquido, la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.p.c. può aver luogo solo se il giudice possa quantificarlo nel suo esatto ammontare con un'operazione semplice e celere” (SSUU 23225/2016).
Nel caso di specie, si tratta di fatture contestate, sulle quali è emersa una contabilità contraddittoria, ritenute inattendibili dal Tribunale, che ne ha disposto la trasmissione alla
Procura della Repubblica e, in ogni caso, non sarebbe comunque possibile quantificare gli eventuali crediti portati dalle stesse con operazioni semplici e veloci.
Per di più, è dirimente il fatto che le fatture indicate sono state emesse da un soggetto diverso dal . Si tratta infatti di fatture emesse dalla , che, CP_2 Controparte_4
15 pertanto, ai sensi dell'art. 1241 c.c., non possono essere poste in compensazione perché non intestate al , né è stato provato alcun accollo del debito del da parte CP_2 CP_2 dell' . _3
L'affermazione del secondo cui nelle piccole aziende è prassi non distinguere tra CP_2
cassa aziendale e cassa privata è del tutto infondata ed irrilevante, in quanto si tratta di utilità diverse sottoposte ad un regime fiscale diverso.
In conclusione, come correttamente affermato dal primo giudice, non risultano dimostrati ulteriori pagamenti rispetto a quelli pacifici tra le parti, da parte del al in CP_2 CP_1
relazione alla posizione di credito dedotta dal CP_1
Per le suesposte ragioni, non risultano da parte di , pagamenti ulteriori da quelli CP_2
dedotti da pari ad euro 20.602,69 e residua quindi un credito di già CP_1 CP_1
accertato nella sentenza di primo grado, nei confronti di , pari ad euro 39.397,31. La CP_2 scrittura privata 22.12.2014 di cessione quote - dev'essere ritenuta CP_1 CP_2 valida, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la ripetizione dell'indebito da parte di . CP_2
2. Scrittura privata 04.02.2016, autenticata dal notaio Ubaldo La Porta di Milano, con cui ha alienato l'intera quota di partecipazione al capitale della CP_3 [...]
ad , diventando socio accomandatario _3 Parte_1
d'opera, per il prezzo di euro 50.000,00.
Tale atto è stato oggetto in primo grado, in via principale, di una domanda di simulazione assoluta ed in via subordinata di revocatoria da parte di Il Tribunale ha respinto CP_1
la domanda principale ed ha accolto la domanda subordinata ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.; e hanno proposto appello ritenendo CP_2 Pt_1
viziata la sentenza atteso che non sarebbero sussistenti i requisiti previsti dalla norma citata.
2.1. Secondo la prospettazione – , la sarebbe stata Pt_1 CP_2 Pt_1
creditrice nei confronti del per pagamenti effettuati per conto del figlio e la cessione CP_2
delle quote dal figlio ( ) alla madre ) avrebbe costituito una modalità di CP_2 Pt_1 estinzione del debito, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 2901 comma 3 c.c. Tuttavia, come rilevato dal primo giudice, i documenti prodotti a supporto di tale tesi non possono essere considerati idonei a provare pagamenti della nei confronti del figlio. I Pt_1
documenti n. 16, 17, 18, 21 attestano pagamenti effettuati dalla a favore della Pt_1
Tenuta Santa Maria. I documenti 15 e 20 non hanno alcun valore probatorio, trattandosi il
16 primo di una lettera firmata da ed il secondo di un estratto conto attestante bonifici CP_2
in uscita in cui i destinatari sono stati aggiunti a matita dalla stessa . Sulla base di Pt_1 tale documentazione, non è quindi possibile ritenere provato l'asserito credito della nei confronti del figlio Pt_1 CP_2
Le ulteriori contestazioni riguardano: la non espropriabilità della quota in quanto non liberamente trasferibile per atto tra vivi, come da statuto;
l'erroneità della configurazione della cessione della quota di minoranza in quale _3 eventus damni; l'insussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni.
2.2. Secondo la ricostruzione – , l'impignorabilità delle quote di una CP_2 Pt_1
società di persone comporterebbe il difetto di interesse ad agire in capo al CP_1
Il motivo d'appello è infondato e si ritiene di condividere le conclusioni del primo giudice, potendo essere la quota espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società
e compiuta la liquidazione, o comunque una volta che sia stata liquidata per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al debitore. Come recentemente statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III n. 1228/2023): “l'azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, c.c.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società
(cfr. art. 2305 c.c., che esclude così l'operatività nella s.n.c. dell'art. 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può compiere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore”.
In conclusione, la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: "il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota".
17 Applicando i suddetti principi al caso di specie non può che ritenersi sussistere l'interesse ad agire del CP_1
2.3. Con riferimento al requisito dell'eventus damni, la ricostruzione – CP_2
contesta che la cessione abbia comportato una variazione quantitativa e Pt_1
qualitativa del patrimonio di in quanto, nel caso di specie, la cessione avrebbe ad CP_2
oggetto una quota di minoranza in una società di persone non espropriabile per legge, non essendo liberamente trasferibile per atto tra vivi come da statuto. Sul punto si rimanda a quanto già rilevato al punto 2.2.
Oltre a ciò, sostiene che il trasferimento non avrebbe recato pregiudizio a CP_2 CP_1 in quanto ben avrebbe quest'ultimo potuto soddisfarsi sulle partecipazioni delle altre società di cui risulta titolare.
A questo riguardo, si ritiene corretto quanto rilevato dal primo giudice: non ha CP_2
dimostrato che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore e nemmeno ha dato prova dell'ammontare degli utili che gli deriverebbero dall'atto di cessione e quindi dal passaggio di socio di capitali a socio d'opera, né dell'ammontare del compenso che sarebbe a lui dovuto. Nemmeno è possibile sostenere che l'aver realizzato
50.000,00 euro per la cessione costituisca un potenziale vantaggio per le ragioni dei creditori. L'asserito accrescimento del patrimonio del non è stato in alcun modo CP_2 provato, i versamenti allegati (docc. 15 – 21) sono infatti per lo più effettuati da a Pt_1
soggetti diversi dal , residuando solo un importo di appena 4.200,00 euro destinato CP_2
effettivamente a CP_2
2.4. Con riferimento all'elemento psicologico, con il motivo di doglianza proposto gli appellanti si limitano ad eccepire che non si può essere consapevoli di arrecare un pregiudizio ai propri creditori attraverso l'alienazione di una partecipazione di minoranza in una società di persone, non aggredibile e non espropriabile da parte dei creditori particolari.
Anche sotto tale profilo si condivide quanto osservato dal primo giudice: il debitore non poteva infatti non essere a conoscenza della situazione debitoria al momento dell'atto dispositivo, così come la , in base ai rapporti sociali esistenti con Pt_1 CP_2
(entrambi soci dell' ), ed al rapporto di parentela con lo _3
stesso (madre/figlio), non poteva non essere a conoscenza della situazione economica del figlio e del conseguente pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
2.5. Anche la domanda di simulazione assoluta riproposta da con appello CP_1
incidentale non è meritevole di accoglimento.
18 Sulla prova per presunzioni della simulazione, la giurisprudenza precisa che spetta al giudice di merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi. La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità (in questo senso, cfr. ex multis Cass. 7512/2018).
Nel caso di specie, afferma che l'atto di cessione 04.02.2019 intercorso tra CP_1
e sarebbe nullo per simulazione assoluta e a sostegno della presunta CP_2 Pt_1
simulazione adduce una serie di indizi già indicati nel giudizio di primo grado:
- si trovava in situazione di difficoltà economica al momento della CP_3
compravendita con la madre;
- sussiste un rapporto di parentela tra le parti (madre e figlio) per cui il trasferimento di proprietà non aveva alcuna finalità economica e imprenditoriale che giustificasse il pagamento delle tasse sulla compravendita;
- nell'atto di cessione era stato dato atto che il prezzo della cessione delle quote era già stato pagato “in precedenza”.
Il primo giudice ha ritenuto i suddetti indizi non sufficienti e determinanti, anche insieme considerati, ai fini della prova della simulazione assoluta (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), conclusioni che la Corte ritiene di dover confermare. Non vi sono infatti elementi in atti dai quali si possa ritenere che le parti e non avessero CP_2 Pt_1
alcuna intenzione di procedere ad una vendita di quote societarie. Vi è peraltro un documento che, se pur redatto nella forma della scrittura privata, attesta il pagamento in più rate dell'importo oggetto della cessione e la veridicità della sottoscrizione non è stata comunque contestata.
3. Spese.
Atteso il rigetto di tutti i motivi di appello proposti da e CP_2 Parte_1
, nonché la soccombenza di sul motivo di appello relativo alla
[...] Controparte_1
simulazione, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del presente grado tra le parti nella misura di 1/3 e per porre i restanti 2/3, in solido, a carico di CP_2
e .
[...] Parte_1
19 Applicando lo scaglione da euro 26.001,00 a 52.000,00 si liquidano i valori medi, e così per l'intero, complessivi euro 6.946,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro
1.418,00 per la fase introduttiva;
Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di nonché Parte_1 CP_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 815/2022 del Controparte_1
Tribunale di Alessandria:
a) Rigetta tutti gli appelli proposti avverso la sentenza n. 815/2022 del Tribunale di
Alessandria che conferma integralmente;
b) condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 CP_2
favore di delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3, Controparte_1
liquidate per tale quota in euro 4.630,66, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA;
c) dichiara compensate tra le parti il restante terzo delle spese del presente grado di giudizio;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 e dispone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione con riferimento a tutte le parti
( , , . CP_2 Pt_1 CP_1
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 07.01.2025.
La Presidente Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
20