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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.__2774 / 2021
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalla parte attrice (che ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi per riportate e trascritte);
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., formate parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Magistrato Onorario dott. IA de NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2774 / 2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Michele Capano e dal Parte_1 C.F._1
30.06.2025 dall'avv. Nicola Annunziata, in virtù di mandato allegato, con domicilio eletto presso il difensore
ATTORE
E
(C.F. ) rapp.to e difeso, mandato allegato alla Controparte_1 C.F._2 comparsa di risposta, dall'avv. Fabio Benigni che ha poi rinunciato al mandato in data 16.01.2024
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'art.45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n.69, ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto antecedentemente alla suddetta riforma dallo stesso art.132
c.p.c., la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Parte attrice ha concluso come da comparsa conclusionale del 05.12.2025.
Con atto di citazione notificato il 01.07.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
. Esponeva di avere stipulato con il sig. un contratto avente ad oggetto la
[...] CP_1 realizzazione di un Motore Turbo N14B16 PSA, che lo stesso assumeva l'incarico di realizzare;
tale motore avrebbe dovuto “interfacciarsi” con l'autotelaio in versione EVO CP_2
(predisposto al motore turbo) che sarebbe stato prodotto da parte dell'Ing. . Per la Persona_1 realizzazione del motore, il sig. consegnava al sig. due motori “base” su cui il Pt_1 CP_1 motorista avrebbe dovuto operare per la realizzazione di quanto stabilito in contratto. Tale motore, nonostante gli accordi stabiliti, non veniva consegnato al sig. . Parte_1
Quest'ultimo, nell'anno 2018, quale corrispettivo, versava a titolo di acconto al sig. la CP_1 somma di 14.500 euro. Tanto risultava riscontrabile dal preventivo emesso dallo stesso sig.
il 24.02.2018. In data 23.07.2019, su sollecitazione del sig. , il motorista CP_1 Pt_1 incaricato e l'Ing. siglavano una scrittura privata per la realizzazione Controparte_1 CP_2 dell'opera richiesta dal ricorrente. Si precisava, inoltre, che le attività residue occorrenti sull'autotelaio necessitavano al massimo venti giorni lavorativi. In data 12.05.2019, il sig. Pt_1
versava, in favore del motorista, l'ulteriore pagamento di 932 euro, per un totale versato di
[...]
15.432,00 euro oltre IVA. Nonostante gli innumerevoli solleciti e colloqui informali con il sig.
, il sig. non aveva mai ricevuto nessuna comunicazione sull'avvenuta CP_1 Parte_1 realizzazione e pronta consegna di quanto richiesto. Formulava in data 16.11.2020 diffida ad adempiere ex art 1454 c.c. del seguente testuale tenore: “ad oggi, nonostante molti solleciti e colloqui informali intercorsi, nulla è stato consegnato al sig. , pertanto si diffida ex art 1454 Pt_1
c.c. ad adempiere all'obbligazione contrattuale della consegna del Motore Turbo N14B16 PSA, con espressa avvertenza che- in difetto di adempimento entro trenta giorni dalla ricezione della presente- il contratto si intenderà risoluto di diritto ex art. 1454 c.c. comma III per inadempimento con ogni conseguenza di legge, in particolare in ordine al risarcimento danni dovuto al sig.
.” Pt_1
In data 14.12.2020 in riscontro alla diffida ad adempiere ed invito alla negoziazione assistita, il procuratore, per conto del sig. , comunicava: “nel tentativo di evitare azioni Controparte_1 giudiziarie che andrebbero a paralizzare ogni possibilità di risolvere bonariamente la questione, le rappresento che il sig. , si dichiara disponibile a consegnare presso la sua sede, previo CP_1 appuntamento da concordare tramite lo scrivente, il materiale lavorato in base a quanto concordato.
Nonostante quanto rappresentato, tale consegna non era avvenuta.
Concludeva pertanto l'attore: dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c.; ordinare, per l'effetto, la restituzione della somma di euro 15.432 oltre IVA versata nell'anno 2018 dall'odierno ricorrente per la realizzazione del motore richiesto;
condannare il convenuto al risarcimento del danno a favore dell'istante a seguito dell' indebita ricezione di due motori “base”, con ammontare da equitativamente determinarsi da parte del
Giudice Istruttore designato, anche a mezzo di CTU da disporsi in corso di causa.
Si è costituito in giudizio con comparsa di risposta del 10.11.2021. Controparte_1
Esponeva che nell'anno 2018 il sig. era stato contattato dalla “ CP_1 CP_3
” dei sig.ri e per l'incarico a svolgere un lavoro di sviluppo e
[...] Parte_2 Tes_1 costruzione di un motore turbo N14B16 PSA da montare su un prototipo da salita Osella.
Successivamente interveniva, subentrando negli accordi già definiti, il sig. Parte_1 presentandosi al sig. per la prima volta in qualità di proprietario dell'”autotelaio”. CP_1
Entrambi, a seguito di accordi, convenivano per la prosecuzione nello sviluppo del progetto per cui sarebbe stato il motorista e il sig. il diretto finanziatore. Tuttavia, nel corso del CP_1 Pt_1 rapporto, il sig. , a fronte del preventivo, non rispettava gli impegni assunti. Il sig. Pt_1 CP_1 provvedeva all'acquisto di materiali, provvedeva a realizzare quasi completamente il lavoro e costruiva tutti i cablaggi motore e telaio, curava la parte meccanica, testava il motore più volte sul banco di prova per i successivi sviluppi. Il sig. restava in attesa del proprio compenso. In CP_1 data 23.07.2019, il sig. unitamente al ed insieme all'Ing. siglavano una Pt_1 CP_1 CP_2 scrittura privata per la realizzazione definitiva e consegna del motore. Nulla però riceveva il per poter riprendere e definire il lavoro sul motore. Il sig. , quindi, poneva in CP_1 CP_1 essere tutto quanto era dovuto sulla base degli accordi verbali intercorsi. Al contrario il Pt_1 non aveva versato l'intera somma dovuta. Dal preventivo datato 28.02.2018 si evinceva che le spese preventivate ammontavano ad € 18.770,00 oltre ai costi di manodopera e le spese varie da valutarsi in fase di avanzamento del progetto. Non vi era inadempimento da parte del convenuto, piuttosto il sig. aveva acquistato componenti del motore e lavorato sullo stesso. Il lavoro CP_1 non era stato ultimato in quanto non era stata pagata la somma per poterlo definire.
Nel corso del giudizio, le parti tentavano senza successo di comporre bonariamente la lite. All'udienza del 06.06.2022, alla presenza dei difensori, le parti concordavano di conciliare la lite con la restituzione da parte del della somma di Euro 7.000,00 entro il Controparte_1
31.12.2022; a sua volta il avrebbe trattenuto tutto il materiale a titolo di proprietario, CP_1 con rinuncia di entrambi ad ogni altra pretesa. Il convenuto restava però ancora inadempiente rispetto alla proposta conciliativa. Inoltre, l'avv. Fabio Benigni rinunciava al mandato difensivo senza poi essere sostituito da altro procuratore.
Tanto premesso, le parti si contestano reciproche inadempienze e formulano così richiesta di risoluzione del contratto che, sulla base di quanto da entrambe dedotto, prevedeva la realizzazione di un motore su telaio fornito dallo stesso committente il quale, all'atto del conferimento dell'incarico aveva versato una cospicua somma al convenuto.
Le parti, a riprova dell'altrui responsabilità, richiamano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni.
È noto che in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. Limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato del onore della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (così pure 04/20073, 06/8615 e 07/1743), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui in adempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento [prova che presuppone (e comprende) l'individuazione dell'obbligo da adempiere: 99/7553], ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'inadempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Deve ancora aggiungersi che l'azione di adempimento, come quella di risoluzione, ha come presupposto imprescindibile la imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la non imputabilità dell'inadempimento comporta il determinarsi della situazione prevista dall'art. 1218 c.c., e cioè l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore, secondo quanto disposto dall'art. 1256 c.c.
Tanto premesso, non può ravvisarsi a carico dell'attore alcun inadempimento, avendo questi dimostrato di aver versato al convenuto l'importo di euro 15.432,00 euro oltre IVA. A tale pagamento, alcuna prestazione ha fatto riscontro da parte del il quale, pur avendo più CP_1 volte ribadito di essere pronto a consegnare il motore commissionatogli, non ha mai a tanto proceduto ed invero nemmeno v'è prova che questi abbia ultimato il lavoro. Alcuna dimostrazione fornisce infatti il della realizzazione del motore o dell'acquisto di pezzi necessari per CP_1
l'assemblaggio. La tesi difensiva del convenuto resta del tutto indimostrata. La scrittura del 23.07.2019 intervenuta tra il e l'ing. comprova al contrario come il primo avesse CP_1 CP_2 ricevuto il materiale tecnico necessario all'effettuazione delle lavorazioni di propria competenza ma nessuna prova di adempimento viene fornita nel termine ivi previsto e fissato in 45 giorni lavorativi. L'ing. , compulsato dal committente attore , avrebbe dovuto eseguire le CP_2 Pt_1 dovute regolazioni ed il controllo finale di conformità e qualità nel termine di giorni 20 lavorativi successiva alla scadenza dei precedenti 45 giorni. Il motore così assemblato avrebbe dovuto essere consegnato al . Pt_1
Per quanto può ricavarsi, dunque, l'accordo intervenuto tra le parti recava dettagliatamente la tipologia di intervento a farsi ed i tempi di realizzazione del motore. Così come deve ritenersi che, all'atto della scrittura del 23.07.2019, il avesse ricevuto anche il telaio su cui il motore CP_1 avrebbe dovuto essere montato.
Priva di fondamento è l'eccezione avanzata in comparsa secondo cui il avrebbe dovuto CP_1 ricevere un importo maggiore rispetto a quello versatogli sino a quel momento. Il convenuto, infatti, non lamenta nella fase pregiudiziale l'insufficienza della somma versata ma semplicemente procrastina il tempo dell'adempimento ed una volta introdotto il giudizio ne ritarda la conclusione sinanche dopo aver promesso il versamento a fini conciliativi di euro 7.000,00, sino a disertare il giudizio non provvedendo nemmeno alla nomina del difensore in sostituzione dell'avv. Benigni. Di tale comportamento deve tenersi conto con l'ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 ultimo comma c.p.c. nella misura indicata in dispositivo.
Deve di conseguenza dedursi che, acclarato l'oggetto del contratto, il avesse ricevuto il CP_1 corrispettivo di sua competenza. L'oggetto dell'incarico è stato sin dall'inizio ben chiaro ed infatti le contestazioni del hanno riguardato il quantum della prestazione. Tale appare CP_1
l'interpretazione più corretta desumentesi dalle allegazioni delle parti e dai documenti prodotti.
Deve per quanto esposto dichiararsi l'inadempimento contrattuale di Parte_3 sicuramente di grave entità in relazione all'economia generale del negozio e all'interesse delle parti.
Parte attrice è ricorsa alla diffida ad adempiere, atto questo che presuppone la volontà espressa del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte. La risoluzione si verifica ipso iure una volta decorso inutilmente il termine per l'adempimento contenuto nella diffida;
quindi la relativa pronunzia giudiziale ha natura meramente dichiarativa della avvenuta risoluzione. Colui che agisce in giudizio, chiedendo una pronunzia ex art. 1454 c.c., deve solo provare di avere correttamente attuato il procedimento – consistente in diffida ad adempiere, termine per l'adempimento e inutile decorso dello stesso – e che il diffidato non ha adempiuto entro il termine fissato nella diffida.
Poiché la risoluzione elimina con efficacia ex tunc il contratto come causa giustificatrice degli obblighi e delle prestazioni eseguite, l'attore ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato: pertanto deve essere condannato a restituire a Controparte_1 Parte_1 quanto da quest'ultimo corrisposto. A tal riguardo, la documentazione prodotta rivela pagamenti per euro 19.681,04, mediante bonifici disposti dai conti delle società e Parte_4
Roverservis di RA FO & C. S.a.s., secondo la seguente cadenza temporale e sulla base degli estratti conto bancari depositati. ha versato al i seguenti importi 1) 05/04/2018: Pt_1 CP_1 euro 854,00; 2) 26/09/2018: euro 6.100,00; 3) 22/10/2018: euro 6.100,00; 4) 14/05/2019: euro
1.137,04; 5) 22/05/2019: euro 5.490,00. Alcuna contestazione è emersa in ordine alla riconducibilità dei pagamenti al , pur provenendo questi materialmente da conti di società Pt_1 diverse.
La risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c. si è perfezionata automaticamente per effetto della diffida ad adempiere regolarmente notificata in data 16.11.2020, rimasta senza seguito.
All'accoglimento della domanda segue la condanna alla restituzione di quanto ricevuto oltre agli interessi decorrenti dalla data di effettuazione di ciascun pagamento. A partire dalla domanda giudiziale gli interessi si computano nella misura prevista dall'art. 1284 quarto comma c.c.
Invece non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del maggior danno derivante dalla circostanza per cui il convenuto avrebbe trattenuto due motori "base" forniti dall'attore per la lavorazione. Di tale danno l'attore ha chiesto la condanna del in via equitativa. CP_1
Tale domanda non può essere accolta non essendo emerso alcunchè di quantificabile in termini economici relativamente ai motori “base” consegnati, ciò che non consente sul punto nemmeno di ricorrere al giudizio equitativo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione i parametri vigenti commisurati al valore della domanda. Non è stata compiuta istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro , procedimento rubricato al N.R.G. _2774/2021__, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda attorea e dichiara risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto intervenuto tra le parti ad oggetto la realizzazione di un Motore Turbo N14B16 PSA;
b) condanna , al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 19.681,04 oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
c) rigetta le residue domande attoree;
d) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi legali Controparte_1 che liquida in euro 274,00 per spese ed euro 3.800,00 per compensi, oltre rimb. Forf. al 15%, iva, cpa se dovuti come per legge;
e) condanna al pagamento in favore dell'attore, della somma di euro 3.000,00 Controparte_1 ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Così deciso in Avellino all'udienza cartolare del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
IA de NT
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.__2774 / 2021
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalla parte attrice (che ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi per riportate e trascritte);
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., formate parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Magistrato Onorario dott. IA de NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2774 / 2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Michele Capano e dal Parte_1 C.F._1
30.06.2025 dall'avv. Nicola Annunziata, in virtù di mandato allegato, con domicilio eletto presso il difensore
ATTORE
E
(C.F. ) rapp.to e difeso, mandato allegato alla Controparte_1 C.F._2 comparsa di risposta, dall'avv. Fabio Benigni che ha poi rinunciato al mandato in data 16.01.2024
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'art.45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n.69, ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto antecedentemente alla suddetta riforma dallo stesso art.132
c.p.c., la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Parte attrice ha concluso come da comparsa conclusionale del 05.12.2025.
Con atto di citazione notificato il 01.07.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
. Esponeva di avere stipulato con il sig. un contratto avente ad oggetto la
[...] CP_1 realizzazione di un Motore Turbo N14B16 PSA, che lo stesso assumeva l'incarico di realizzare;
tale motore avrebbe dovuto “interfacciarsi” con l'autotelaio in versione EVO CP_2
(predisposto al motore turbo) che sarebbe stato prodotto da parte dell'Ing. . Per la Persona_1 realizzazione del motore, il sig. consegnava al sig. due motori “base” su cui il Pt_1 CP_1 motorista avrebbe dovuto operare per la realizzazione di quanto stabilito in contratto. Tale motore, nonostante gli accordi stabiliti, non veniva consegnato al sig. . Parte_1
Quest'ultimo, nell'anno 2018, quale corrispettivo, versava a titolo di acconto al sig. la CP_1 somma di 14.500 euro. Tanto risultava riscontrabile dal preventivo emesso dallo stesso sig.
il 24.02.2018. In data 23.07.2019, su sollecitazione del sig. , il motorista CP_1 Pt_1 incaricato e l'Ing. siglavano una scrittura privata per la realizzazione Controparte_1 CP_2 dell'opera richiesta dal ricorrente. Si precisava, inoltre, che le attività residue occorrenti sull'autotelaio necessitavano al massimo venti giorni lavorativi. In data 12.05.2019, il sig. Pt_1
versava, in favore del motorista, l'ulteriore pagamento di 932 euro, per un totale versato di
[...]
15.432,00 euro oltre IVA. Nonostante gli innumerevoli solleciti e colloqui informali con il sig.
, il sig. non aveva mai ricevuto nessuna comunicazione sull'avvenuta CP_1 Parte_1 realizzazione e pronta consegna di quanto richiesto. Formulava in data 16.11.2020 diffida ad adempiere ex art 1454 c.c. del seguente testuale tenore: “ad oggi, nonostante molti solleciti e colloqui informali intercorsi, nulla è stato consegnato al sig. , pertanto si diffida ex art 1454 Pt_1
c.c. ad adempiere all'obbligazione contrattuale della consegna del Motore Turbo N14B16 PSA, con espressa avvertenza che- in difetto di adempimento entro trenta giorni dalla ricezione della presente- il contratto si intenderà risoluto di diritto ex art. 1454 c.c. comma III per inadempimento con ogni conseguenza di legge, in particolare in ordine al risarcimento danni dovuto al sig.
.” Pt_1
In data 14.12.2020 in riscontro alla diffida ad adempiere ed invito alla negoziazione assistita, il procuratore, per conto del sig. , comunicava: “nel tentativo di evitare azioni Controparte_1 giudiziarie che andrebbero a paralizzare ogni possibilità di risolvere bonariamente la questione, le rappresento che il sig. , si dichiara disponibile a consegnare presso la sua sede, previo CP_1 appuntamento da concordare tramite lo scrivente, il materiale lavorato in base a quanto concordato.
Nonostante quanto rappresentato, tale consegna non era avvenuta.
Concludeva pertanto l'attore: dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c.; ordinare, per l'effetto, la restituzione della somma di euro 15.432 oltre IVA versata nell'anno 2018 dall'odierno ricorrente per la realizzazione del motore richiesto;
condannare il convenuto al risarcimento del danno a favore dell'istante a seguito dell' indebita ricezione di due motori “base”, con ammontare da equitativamente determinarsi da parte del
Giudice Istruttore designato, anche a mezzo di CTU da disporsi in corso di causa.
Si è costituito in giudizio con comparsa di risposta del 10.11.2021. Controparte_1
Esponeva che nell'anno 2018 il sig. era stato contattato dalla “ CP_1 CP_3
” dei sig.ri e per l'incarico a svolgere un lavoro di sviluppo e
[...] Parte_2 Tes_1 costruzione di un motore turbo N14B16 PSA da montare su un prototipo da salita Osella.
Successivamente interveniva, subentrando negli accordi già definiti, il sig. Parte_1 presentandosi al sig. per la prima volta in qualità di proprietario dell'”autotelaio”. CP_1
Entrambi, a seguito di accordi, convenivano per la prosecuzione nello sviluppo del progetto per cui sarebbe stato il motorista e il sig. il diretto finanziatore. Tuttavia, nel corso del CP_1 Pt_1 rapporto, il sig. , a fronte del preventivo, non rispettava gli impegni assunti. Il sig. Pt_1 CP_1 provvedeva all'acquisto di materiali, provvedeva a realizzare quasi completamente il lavoro e costruiva tutti i cablaggi motore e telaio, curava la parte meccanica, testava il motore più volte sul banco di prova per i successivi sviluppi. Il sig. restava in attesa del proprio compenso. In CP_1 data 23.07.2019, il sig. unitamente al ed insieme all'Ing. siglavano una Pt_1 CP_1 CP_2 scrittura privata per la realizzazione definitiva e consegna del motore. Nulla però riceveva il per poter riprendere e definire il lavoro sul motore. Il sig. , quindi, poneva in CP_1 CP_1 essere tutto quanto era dovuto sulla base degli accordi verbali intercorsi. Al contrario il Pt_1 non aveva versato l'intera somma dovuta. Dal preventivo datato 28.02.2018 si evinceva che le spese preventivate ammontavano ad € 18.770,00 oltre ai costi di manodopera e le spese varie da valutarsi in fase di avanzamento del progetto. Non vi era inadempimento da parte del convenuto, piuttosto il sig. aveva acquistato componenti del motore e lavorato sullo stesso. Il lavoro CP_1 non era stato ultimato in quanto non era stata pagata la somma per poterlo definire.
Nel corso del giudizio, le parti tentavano senza successo di comporre bonariamente la lite. All'udienza del 06.06.2022, alla presenza dei difensori, le parti concordavano di conciliare la lite con la restituzione da parte del della somma di Euro 7.000,00 entro il Controparte_1
31.12.2022; a sua volta il avrebbe trattenuto tutto il materiale a titolo di proprietario, CP_1 con rinuncia di entrambi ad ogni altra pretesa. Il convenuto restava però ancora inadempiente rispetto alla proposta conciliativa. Inoltre, l'avv. Fabio Benigni rinunciava al mandato difensivo senza poi essere sostituito da altro procuratore.
Tanto premesso, le parti si contestano reciproche inadempienze e formulano così richiesta di risoluzione del contratto che, sulla base di quanto da entrambe dedotto, prevedeva la realizzazione di un motore su telaio fornito dallo stesso committente il quale, all'atto del conferimento dell'incarico aveva versato una cospicua somma al convenuto.
Le parti, a riprova dell'altrui responsabilità, richiamano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni.
È noto che in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. Limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato del onore della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (così pure 04/20073, 06/8615 e 07/1743), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui in adempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento [prova che presuppone (e comprende) l'individuazione dell'obbligo da adempiere: 99/7553], ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'inadempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Deve ancora aggiungersi che l'azione di adempimento, come quella di risoluzione, ha come presupposto imprescindibile la imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la non imputabilità dell'inadempimento comporta il determinarsi della situazione prevista dall'art. 1218 c.c., e cioè l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore, secondo quanto disposto dall'art. 1256 c.c.
Tanto premesso, non può ravvisarsi a carico dell'attore alcun inadempimento, avendo questi dimostrato di aver versato al convenuto l'importo di euro 15.432,00 euro oltre IVA. A tale pagamento, alcuna prestazione ha fatto riscontro da parte del il quale, pur avendo più CP_1 volte ribadito di essere pronto a consegnare il motore commissionatogli, non ha mai a tanto proceduto ed invero nemmeno v'è prova che questi abbia ultimato il lavoro. Alcuna dimostrazione fornisce infatti il della realizzazione del motore o dell'acquisto di pezzi necessari per CP_1
l'assemblaggio. La tesi difensiva del convenuto resta del tutto indimostrata. La scrittura del 23.07.2019 intervenuta tra il e l'ing. comprova al contrario come il primo avesse CP_1 CP_2 ricevuto il materiale tecnico necessario all'effettuazione delle lavorazioni di propria competenza ma nessuna prova di adempimento viene fornita nel termine ivi previsto e fissato in 45 giorni lavorativi. L'ing. , compulsato dal committente attore , avrebbe dovuto eseguire le CP_2 Pt_1 dovute regolazioni ed il controllo finale di conformità e qualità nel termine di giorni 20 lavorativi successiva alla scadenza dei precedenti 45 giorni. Il motore così assemblato avrebbe dovuto essere consegnato al . Pt_1
Per quanto può ricavarsi, dunque, l'accordo intervenuto tra le parti recava dettagliatamente la tipologia di intervento a farsi ed i tempi di realizzazione del motore. Così come deve ritenersi che, all'atto della scrittura del 23.07.2019, il avesse ricevuto anche il telaio su cui il motore CP_1 avrebbe dovuto essere montato.
Priva di fondamento è l'eccezione avanzata in comparsa secondo cui il avrebbe dovuto CP_1 ricevere un importo maggiore rispetto a quello versatogli sino a quel momento. Il convenuto, infatti, non lamenta nella fase pregiudiziale l'insufficienza della somma versata ma semplicemente procrastina il tempo dell'adempimento ed una volta introdotto il giudizio ne ritarda la conclusione sinanche dopo aver promesso il versamento a fini conciliativi di euro 7.000,00, sino a disertare il giudizio non provvedendo nemmeno alla nomina del difensore in sostituzione dell'avv. Benigni. Di tale comportamento deve tenersi conto con l'ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 ultimo comma c.p.c. nella misura indicata in dispositivo.
Deve di conseguenza dedursi che, acclarato l'oggetto del contratto, il avesse ricevuto il CP_1 corrispettivo di sua competenza. L'oggetto dell'incarico è stato sin dall'inizio ben chiaro ed infatti le contestazioni del hanno riguardato il quantum della prestazione. Tale appare CP_1
l'interpretazione più corretta desumentesi dalle allegazioni delle parti e dai documenti prodotti.
Deve per quanto esposto dichiararsi l'inadempimento contrattuale di Parte_3 sicuramente di grave entità in relazione all'economia generale del negozio e all'interesse delle parti.
Parte attrice è ricorsa alla diffida ad adempiere, atto questo che presuppone la volontà espressa del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della risoluzione del contratto in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte. La risoluzione si verifica ipso iure una volta decorso inutilmente il termine per l'adempimento contenuto nella diffida;
quindi la relativa pronunzia giudiziale ha natura meramente dichiarativa della avvenuta risoluzione. Colui che agisce in giudizio, chiedendo una pronunzia ex art. 1454 c.c., deve solo provare di avere correttamente attuato il procedimento – consistente in diffida ad adempiere, termine per l'adempimento e inutile decorso dello stesso – e che il diffidato non ha adempiuto entro il termine fissato nella diffida.
Poiché la risoluzione elimina con efficacia ex tunc il contratto come causa giustificatrice degli obblighi e delle prestazioni eseguite, l'attore ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato: pertanto deve essere condannato a restituire a Controparte_1 Parte_1 quanto da quest'ultimo corrisposto. A tal riguardo, la documentazione prodotta rivela pagamenti per euro 19.681,04, mediante bonifici disposti dai conti delle società e Parte_4
Roverservis di RA FO & C. S.a.s., secondo la seguente cadenza temporale e sulla base degli estratti conto bancari depositati. ha versato al i seguenti importi 1) 05/04/2018: Pt_1 CP_1 euro 854,00; 2) 26/09/2018: euro 6.100,00; 3) 22/10/2018: euro 6.100,00; 4) 14/05/2019: euro
1.137,04; 5) 22/05/2019: euro 5.490,00. Alcuna contestazione è emersa in ordine alla riconducibilità dei pagamenti al , pur provenendo questi materialmente da conti di società Pt_1 diverse.
La risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c. si è perfezionata automaticamente per effetto della diffida ad adempiere regolarmente notificata in data 16.11.2020, rimasta senza seguito.
All'accoglimento della domanda segue la condanna alla restituzione di quanto ricevuto oltre agli interessi decorrenti dalla data di effettuazione di ciascun pagamento. A partire dalla domanda giudiziale gli interessi si computano nella misura prevista dall'art. 1284 quarto comma c.c.
Invece non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del maggior danno derivante dalla circostanza per cui il convenuto avrebbe trattenuto due motori "base" forniti dall'attore per la lavorazione. Di tale danno l'attore ha chiesto la condanna del in via equitativa. CP_1
Tale domanda non può essere accolta non essendo emerso alcunchè di quantificabile in termini economici relativamente ai motori “base” consegnati, ciò che non consente sul punto nemmeno di ricorrere al giudizio equitativo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione i parametri vigenti commisurati al valore della domanda. Non è stata compiuta istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro , procedimento rubricato al N.R.G. _2774/2021__, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda attorea e dichiara risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto intervenuto tra le parti ad oggetto la realizzazione di un Motore Turbo N14B16 PSA;
b) condanna , al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 19.681,04 oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
c) rigetta le residue domande attoree;
d) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e compensi legali Controparte_1 che liquida in euro 274,00 per spese ed euro 3.800,00 per compensi, oltre rimb. Forf. al 15%, iva, cpa se dovuti come per legge;
e) condanna al pagamento in favore dell'attore, della somma di euro 3.000,00 Controparte_1 ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Così deciso in Avellino all'udienza cartolare del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
IA de NT