Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01911/2026REG.PROV.COLL.
N. 01312/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2025, proposto da:
Ambito Territoriale di Caccia Vomano-Fino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Malignano Stuart, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IC Di QU, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , OM Di IC, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00504/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. IC Di QU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Consigliere ZO Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ambito territoriale di Caccia “ Vomano-Fino ” ha appellato la sentenza n. 504/2024, con la quale il T.A.R. per l’Abruzzo ha accolto il ricorso, come integrato da motivi, proposto dal sig. IC Di QU avverso i provvedimenti e gli atti presupposti con i quali l’Ambito aveva assegnato il distretto di caccia al cinghiale A) ricadente nella macroarea A alla squadra di nuova costituzione “ RE 2006 ”, con caposquadra il sig. OM Di IC.
2. In punto di fatto l’appellante ha esposto che: i ) nella stagione venatoria 2023/2024 la squadra “ RE 2006 ” si era scissa in due squadre, la RE 2006 capitana da Di QU IC e la “ RE 2006 ”, capitanata da Di IC OM; ii ) la prima era composta da 10 componenti su 24 dell’originaria formazione; la seconda da 12 componenti su 24 già presenti nell’originaria formazione; iii ) entrambe le squadre “ RE 2006 ” avevano chiesto la medesima zona di caccia “ A9 ”, all’interno della macro-area “A”, ricadente nel territorio del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, assegnata nelle passate stagioni venatorie all’unica originaria formazione “ RE 2006 ”; iv ) il Comitato di Gestione dell’Ambito aveva deciso di richiedere un parere legale per comprendere a quale squadra assegnare la zona di caccia “ A9 ”; v ) acquisito il parere legale, il Comitato aveva assegnato la zona alla “ RE 2006 ” capitanata dal sig. Di IC, mentre alla “ RE 2006 ” capitanata dal sig. Di QU aveva assegnato il distretto “ B11 ” nella macro-area B.
3. Il sig. Di NT aveva appellato le determinazioni dell’ambito deducendone l’illegittimità per violazione del Decreto regionale n. 1 del 4 maggio 2017; violazione della Legge regionale n. 10 del 28 gennaio 2004; violazione della Legge n. 157 del 1992; violazione del Codice civile; eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, sproporzione e sviamento.
3.1. La parte aveva, inoltre, formulato istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Acquisita parte della documentazione richiesta, il sig. Di QU aveva proposto ricorso per motivi aggiunti, affidato ai medesimi motivi a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio.
4. Definita l’istanza di accesso con ordinanza n. 105/2024, il T.A.R. ha respinto le eccezioni preliminari articolate dalle parti e ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti.
4.1. A sostegno della decisione il T.A.R. ha evidenziato l’erroneità della ricostruzione del requisito della “ squadra già censita ”, osservando come l’Ambito avesse dato rilevanza al solo dato relativo alla conferma o presenza della maggioranza dei componenti della squadra di caccia già censita nella precedente stagione venatoria, escludendo del tutto la rilevanza del nominativo della squadra e, soprattutto, dell’identità del caposquadra della medesima. Secondo il T.A.R. era, invece, fondamentale l’identità del caposquadra, come affermato dai pareri della Regione Abruzzo. Nel caso di specie il caposquadra Di QU era già stato negli anni precedenti caposquadra della squadra che operava nell’area contesa e tale aspetto aveva particolare rilievo in ragione delle funzioni assolte dal caposquadra. Secondo il T.A.R. doveva, quindi, darsi prevalenza alla “ RE 2006 ” di Di NT IC, da ritenersi squadra già censita e, quindi, con diritto di priorità nell’assegnazione della zona rispetto alla squadra “ RE 2006 ” di Di IC OM.
5. L’Ambito ha proposto ricorso in appello articolando tre motivi. Si è costituito in giudizio il sig. Di QU chiedendo di respingere il ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica del 5.3.2026 le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica. All’udienza del 5.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio evidenzia di poter prescindere dalla questione relativa al perfezionamento della notificazione al controinteressato in primo grado. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, “ l’appello proposto da uno solo dei soccombenti, sia esso l'Amministrazione o uno dei controinteressati, non deve essere notificato alle altre parti che rivestono la medesima posizione processuale di cointeressati al gravame e che, pertanto, non sono parti necessarie nel giudizio di secondo grado ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 400). La corretta esegesi della previsione di cui all’art. 95 c.p.a. postula, infatti, la necessità di distinguere il soggetto controinteressato all'impugnazione (cui spetta la notificazione del gravame) da quello soltanto cointeressato alla lite (cui non spetta la detta notificazione); in quest'ultimo caso, infatti, non sussiste l'interesse a contraddire in ordine al gravame, essendo la posizione processuale rivestita da tale soggetto, rispetto alla sentenza gravata, di sostanziale omogeneità (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013 n. 6136; Id., Sez. V, 7 luglio 2015 n. 3342; Id., Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 9032; Id., Sez. VI, 24 giugno 2025, n. 5478).
7. Entrando in medias res si osserva come l’Ambito abbia dedotto, con il primo motivo la violazione di legge per errata applicazione del Regolamento regionale n. 5/2014 della Regione Abruzzo, abrogato dal Regolamento regionale n. 1/2017.
7.1. In particolare, l’Ambito ha evidenziato come il Giudice di primo grado avesse fatto riferimento al Regolamento regionale n. 5/2014, che era stato, tuttavia, abrogato. L’appellante ha, comunque, esposto come i contenuti nel nuovo Regolamento del 2017 fossero in parte qua omologhi a quelli del Regolamento del 2014, osservando, tuttavia, come la questione avesse rilievo dimostrando l’acritica adesione ai pareri del Dipartimento regionale Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, resi nel 2016 e nel 2018.
7.2. La censura è, in parte, irrilevante e, in parte, infondata. Osserva, infatti, il Collegio come il contenuto precettivo dei due Regolamenti sia rimasto in parte qua immutato, con la conseguenza che la disciplina sostanziale ritenuta rilevante era la medesima, al di là del non corretto riferimento alla fonte. In secondo luogo, questo riferimento non testimonia un’acritica adesione ai pareri della Regione che il T.A.R. ha ritenuto di condividere all’esito di un proprio percorso argomentativo, pur non condivisibile per le ragioni che si esporranno infra .
8. Con il secondo motivo l’Ambito ha dedotto l’erroneità della sentenza per aver tenuto conto di pareri regionali ritenuti illegittimi in quanto era solo il Consiglio regionale a poter fornire interpretazioni del Regolamento n. 1/2017. L’Ambito ha censurato la sentenza che ha ritenuto tali circolari legittime anche perché non impugnate dinanzi al Giudice amministrativo; secondo la parte il Giudice di primo grado aveva omesso di considerare: i ) il valore non vincolante di tali circolari; ii ) l’insussistenza di un obbligo di conformarsi per un soggetto estraneo all’Amministrazione; iii ) la non necessità di una preventiva impugnazione delle circolari.
8.1. Il motivo è infondato tenuto conto del fatto che il Giudice di primo grado non ha posto a fondamento della decisione tali pareri/circolari ma ha, semplicemente, ritenuto che le argomentazioni ivi esposte fossero condivisibili. Il riferimento – pur errato – alla validità delle circolari non inficia la complessità argomentazione espressa dal T.A.R. che non ha, comunque, considerato le circolari ratione imperii ma imperio rationis e, quindi, per la ritenuta correttezza degli argomenti ivi svolti.
9. Con il terzo motivo l’Ambito ha dedotto l’erroneità della decisione del Giudice di primo grado per aver ritenuto – al fine di interpretare il concetto di squadra già censita – dirimente il rilievo assunto dal capo squadra.
9.1. Il motivo è ammissibile, diversamente da quanto dedotto dalla difesa di parte appellata, non sostanziandosi in una mera riproposizione delle difese di primo grado ma nella critica della decisione del T.A.R. Il motivo è, altresì, fondato per le ragioni di seguito esposte.
9.1. Il punto nodale della controversia risiede nella nozione di squadra già censita e nell’applicazione dei criteri per stabilire l’assegnazione della zona nel caso in cui uno o più squadre richiedano la stessa zona di caccia. Situazione regolata dall’art. 10, comma 10, del Regolamento regionale, a mente del quale: “ Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dall’ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato: a) squadra già censita presso l'ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni; b) squadra già censita presso l’ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità territoriali di natura sub comunale, nell’assegnazione di zone di caccia è data priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti nella suddetta unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia; c) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette; d) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l’ATC con maggior numero di cacciatori iscritti; e) nella Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane ”.
9.2. La regolamentazione prevede, quindi, la prevalenza della squadra già censita e in caso di squadre di nuova costituzione, la prevalenza della squadra con maggior numero di cacciatori iscritti, nei termini indicati dalla disposizione riprodotta.
9.3. Il regolamento non definisce il concetto di squadra già censita ma dalla disposizione indicata possono, comunque, trarsi elementi per comprendere l’esatta portata di questo concetto. In primo luogo, deve osservarsi come il Regolamento faccia riferimento alla squadra, ponendo, quindi, l’accento sulla composizione della compagine. Questa notazione consente di ritenere, quindi, condivisibile la tesi dell’Ambito, secondo cui si intende per squadra già censita quella che presenta la medesima compagine o quanto meno è composta dalla maggioranza di cacciatori della stagione precedente. Non rileva, invece, la denominazione della squadra, non essendovi un vincolo alla scelta o una registrazione del nome che impedisca un uso plurimo, come accaduto nel caso di specie. Né rileva l’identità del caposquadra di cui non vi è fatta alcuna menzione nella disposizione regolamentare di riferimento. Del resto, la squadra – intesa, come visto, come la compagine di cacciatori – non è identificata dal caposquadra ma dai cacciatori, su cui si incentrano le disposizioni esaminate. Una diversa conclusione condurrebbe, del resto, a ritenere una squadra già censita quella composta da elementi del tutto nuovi ad esclusione del solo caposquadra. La ratio della disposizione è, invece, quella di tener conto di una compagine che, nella sua interezza o quanto meno nella maggioranza, conosca l’area di caccia e abbia, quindi, conseguito maggior esperienza nella stessa.
9.4. Non rilevano, inoltre, le disposizioni sul capo-squadra evocate dal T.A.R. e dalla parte appellata in quanto relative ad aspetti diversi da quello da prendere in considerazione per la soluzione della controversia. Per converso, va, altresì, considerato che il mancato richiamo alla figura del capo-squadra nella disposizione di riferimento sia inequivoco indice della volontà di valorizzare il diverso elemento costituito dalla compagine.
9.5. Declinando i principi espressi al caso di specie, entrambe le squadre dovevano ritenersi di nuova costituzione, atteso che nessuna delle due aveva né la totalità né la maggioranza della precedente compagine. Nel caso di specie, l’assegnazione era stata, quindi, correttamente effettuata tenendo conto del criterio di cui all’art. 10 del Regolamento regionale che, in caso di mancanza di una squadra già censita, prevede la prevalenza di quella che ha il maggior numero di componenti iscritti all'A.T.C., residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi. La zona di caccia contesa denominata " A9 " ricade completamente nel territorio del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), e la squadra con il maggior numero di cacciatori residenti era quella capitanata dal sig. Di IC OM (11).
9.4. In ragione di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va integralmente respinto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Di QU.
10. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della novità delle questioni esaminate e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado, come integrato da motivi aggunti.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AM, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
ZO RD, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO RD | RD AM |
IL SEGRETARIO