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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4058/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 13.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. nata in [...] il [...], Controparte_1
C.F. , RESIDENTE IN Brasile, Rua Dona Avelina, 77 C.F._1 apartamento 41, 04111-010; rappresentata e difesa dagli Avv. ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta
ricorrente e
Controparte_2
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù CP_2 della discendenza con , nato a [...] il 26.2.1887 emigrato Persona_1 in Brasile e ivi sposatosi il 26.08.1911 con senza mai rinunciare alla Persona_2 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 14.07.1914 che si Persona_2 Persona_3 univa in matrimonio con il 16.05.1936 e dalla cui unione nasceva in data Controparte_3
14.01.1942 la figlia , determinando il passaggio per linea femminile Persona_4 della discendenza.
1 Pertanto, la ricorrente ha come ascendente l'avo che, non Persona_1 avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 13.10.2025, svolta in forma cartolare, il legale della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di , prima dell'entrata in vigore della Costituzione Persona_4
Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con il Persona_5
26.12.1964, da cui nasceva il 05.08.1975 , che si univa in matrimonio il Persona_6
12.06.1997 con da cui nasceva il 10.11.1998 Controparte_4 [...]
odierna ricorrente. Controparte_1
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
2 La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né la ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all' odierna ricorrente, discendente da si rileva Persona_4 che il figlio di quest'ultima è nato successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: "Ne consegue che Controparte_2 pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda della ricorrente dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_2 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente:
3 1. nata in [...] il [...], Controparte_1
C.F. , RESIDENTE IN Brasile, Rua Dona Avelina, 77 C.F._1 apartamento 41, 04111-010; è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 13.10.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 13.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. nata in [...] il [...], Controparte_1
C.F. , RESIDENTE IN Brasile, Rua Dona Avelina, 77 C.F._1 apartamento 41, 04111-010; rappresentata e difesa dagli Avv. ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta
ricorrente e
Controparte_2
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù CP_2 della discendenza con , nato a [...] il 26.2.1887 emigrato Persona_1 in Brasile e ivi sposatosi il 26.08.1911 con senza mai rinunciare alla Persona_2 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 14.07.1914 che si Persona_2 Persona_3 univa in matrimonio con il 16.05.1936 e dalla cui unione nasceva in data Controparte_3
14.01.1942 la figlia , determinando il passaggio per linea femminile Persona_4 della discendenza.
1 Pertanto, la ricorrente ha come ascendente l'avo che, non Persona_1 avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 13.10.2025, svolta in forma cartolare, il legale della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di , prima dell'entrata in vigore della Costituzione Persona_4
Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con il Persona_5
26.12.1964, da cui nasceva il 05.08.1975 , che si univa in matrimonio il Persona_6
12.06.1997 con da cui nasceva il 10.11.1998 Controparte_4 [...]
odierna ricorrente. Controparte_1
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
2 La linea di discendenza riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né la ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all' odierna ricorrente, discendente da si rileva Persona_4 che il figlio di quest'ultima è nato successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: "Ne consegue che Controparte_2 pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda della ricorrente dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_2 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente:
3 1. nata in [...] il [...], Controparte_1
C.F. , RESIDENTE IN Brasile, Rua Dona Avelina, 77 C.F._1 apartamento 41, 04111-010; è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 13.10.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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