Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2026, proposto da Domicella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietradefusi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ser.Cim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione di Promozione Sociale "I Santangiolesi", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RA GU, RA GN, VA RO, ER RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi Registro Determine Cronologico Generale n.191 del 22.11.2025 - Registro Determine Cronologico SETTORE TECNICO MANUTENTIVO n.128 del 22.11.2025, in uno a tutti i suoi allegati;
b) della deliberazione di Giunta Comunale - DGC - n.61 del 3.10.2025, in uno a tutti i suoi allegati, mai conosciuta, della quale esiste traccia nella impugnata determinazione n.191/2025; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SER.CIM S.R.L. il 21\1\2026:
per la disapplicazione ovvero, la declaratoria di illegittimità degli atti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietradefusi, della Regione Campania e della Ser.Cim S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. HE Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente, premesso di essere una moderna azienda che offre servizi di cremazione, ha allegato e dedotto che: svolge la sua attività nella Provincia di Avellino, nel territorio del Comune di Domicella (AV); ha avuto notizia informale del contenuto della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi Registro n.191 del 22.11.2025 – Registro Determine Cronologico SETTORE TECNICO MANUTENTIVO n.128 del 22.11.2025 – avente ad oggetto <<Procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, con diritto di prelazione in favore del promotore, della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un templio crematorio comunale di Pietradefusi Loc. S.Angelo – Determina a contrarre>>; dalla lettura del provvedimento, è emerso che il Comune di Pietradefusi, con l’impugnata determinazione, ha avviato la procedura di affidamento per la realizzazione e gestione di un templio crematorio comunale in palese violazione delle prescrizioni contenute nel Piano Regionale Campania di Coordinamento per il rilascio delle Autorizzazioni Regionali alla Realizzazione dei Crematori da parte dei Comuni, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Campania – DGRC – n.443 del 26.7.2023; l’indicato Piano ha, infatti, determinato il fabbisogno regionale e provinciale degli impianti di cremazione ed ha espressamente rilevato che il fabbisogno della Provincia di Avellino risulta già soddisfatto dall’impianto esistente, gestito dalla Domicella s.r.l..
Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati e tanto sulla base delle seguenti doglianze in diritto.
I) VIOLAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE LEGGE 30.3.2001 n.130; VIOLAZIONE LEGGE REGIONALE CAMPANIA 9.10.2006 n.20; VIOLAZIONE PIANO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI COORDINAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI CREMATORI DA PARTE DEI COMUNI; ASSOLUTA INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; CONTRASTO FRA ATTI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; TRAVISAMENTO; SVIAMENTO.
A dire di parte ricorrente, l’impugnata determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi n.191/2025 sarebbe illegittima perché adottata in violazione del <<Piano Regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni>> della Regione Campania – Piano.
Invero, con riferimento alla Provincia di Avellino, il fabbisogno individuato dal Piano risulterebbe già integralmente soddisfatto dall’impianto di cremazione attualmente operante sul territorio provinciale, gestito dall’attuale ricorrente nel Comune di Domicella (AV).
La determinazione impugnata risulterebbe, pertanto, adottata in violazione diretta ed immediata del Piano, il quale, in quanto atto di pianificazione sovraordinato, vincola l’attività programmatoria e provvedimentale degli enti locali, impedendo loro di adottare iniziative in contrasto con le scelte di localizzazione e di fabbisogno ivi stabilite.
Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum l’Associazione di promozione sociale “I Santangiolesi” nonché GU RA, GN RA, RO VA, RO ER, rilevando che gli atti impugnati sarebbero in distonia con l’atto regionale di programmazione che ha stabilito l’esistenza di un solo forno crematorio, già realizzato, nella Provincia di Avellino.
Si sono, altresì, costituiti il Comune di Pietradefusi nonché la Regione Campania.
La controinteressata SER.CIM s.r.l., in data 21.01.2026, ha spiegato ricorso incidentale, chiedendo la reiezione del ricorso azionato e domandando la disapplicazione ovvero, la declaratoria di illegittimità degli atti gravati nella misura in cui, a voler ritenere corretta la lettura dei medesimi offerta dal ricorrente, si concretizzerebbe evidentemente una inammissibile violazione dei rubricati principi di rango eurounitario e costituzionale.
Nell’udienza camerale del 4 febbraio 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Ciò posto, il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile per tardività, come eccepito dalla difesa del Comune e della società controinteressata.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che la Deliberazione di Giunta n. 61, con la quale l’amministrazione ha approvato la proposta di project financing presentata dal ricorrente, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 3 ottobre 2025, laddove, invece, il ricorso è stato notificato solo in data 22 dicembre 2025 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine decadenziale di impugnazione previsto dall’art. 120, comma 2 c.p.a. decorrente dalla pubblicazione della Delibera di Giunta n. 61 in data 3 ottobre 2025, vertendosi in materia di affidamento di concessione di servizi e collocandosi la formale deliberazione di approvazione della proposta di SER.CIM all’interno della sequenza procedimentale prevista dall’art. 193 D.lgs. 36/2023.
In conclusione il ricorso è irricevibili stante la sua evidente tardività.
Ad abundantiam, il Collegio ritiene opportuno chiarire che, anche se il ricorso fosse stato ricevibile, sarebbe, comunque, infondato nel merito, al pari degli atti di intervento, alla luce delle osservazioni e motivazioni di seguito esposte.
Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato gli atti opposti, adottati dal Comune di Pietradefusi, in quanto, a mezzo degli stessi, è stata approvata la proposta del promotore SER.CIM ai fini della progettazione, costruzione e gestione economico - finanziaria in regime di concessione di partenariato pubblico privato di un tempio crematorio nel territorio del medesimo comune, asseritamente in contrasto con il piano regionale di coordinamento per l’autorizzazione di crematori da parte dei comuni laddove quest’ultimo ha stimato il fabbisogno regionale di templi crematori e la loro collocazione sul territorio regionale nella misura di due “da collocare nell’area cimiteriale di due comuni delle province di Avellino e Benevento (uno già esistente nel Comune di Domicella – AV e uno ancora da installare nell’altra provincia)”.
Tanto premesso, le doglianze lamentate non si rivelano meritevoli di positiva valutazione da parte del Collegio, tenuto conto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, l’atto regionale di programmazione ha recepito espressamente i criteri direttivi stabiliti dal legislatore, e più nello specifico la determinazione del fabbisogno è stata informata ai seguenti criteri:
- popolazione residente, tasso di mortalità e incidenza su quest’ultimo del numero delle cremazioni, a mezzo dei dati elaborati dal SEFIT (Servizio funerario italiano) di Utilitalia; - distanza chilometrica tra gli impianti di cremazione attualmente in funzione in Campania e il relativo bacino di utenza; - necessità di ridurre gli ostacoli al fine di incentivare e consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione.
Vi è più che, come rimarcato dalla controinteressata, il piano regionale di coordinamento di cui trattasi, lungi dall’aver imposto la collocazione di un solo tempio crematorio nella provincia di Avellino ed uno nella provincia di Benevento, ha individuato il fabbisogno regionale di templi crematori sulla base dei dati statistici menzionati in precedenza, ripartendo quest’ultimo su base provinciale in considerazione dei bacini di utenza individuati e degli impianti già esistenti ed in funzione.
Dunque gli atti impugnati si rivelano immune dalle denunciate censure di illegittimità, poiché resi in conformità a quanto previsto dai criteri enucleati dall’atto di programmazione della Regione Campania, il quale ha espressamente previsto bacini di utenza di dimensioni superiori all’estensione territoriale delle singole province. l quale, lo si ribadisce, ha espressamente previsto bacini di utenza di dimensioni superiori all’estensione territoriale delle singole province.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso si rivela irricevibile nonché infondato.
Conseguentemente, questo giudicante può esimersi dallo scrutinio del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, del quale va dunque dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del rigetto del gravame introduttivo (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 24 dicembre 2024, n. 23457).
Stante la natura della presente decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara irricevibile e comunque infondato il ricorso principale;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di TI, Primo Referendario, Estensore
RA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO