Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 68
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Sussistenza dimora abituale del possessore

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, confermando che la dimora abituale del possessore nell'immobile è un requisito indefettibile per l'esenzione IMU, e che il contribuente non ha fornito la prova di tale dimora nel 2015, nonostante la residenza anagrafica fosse stata trasferita nel Comune di AS.

  • Rigettato
    Applicazione Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022

    La Corte ha precisato che, pur avendo la sentenza costituzionale eliminato il riferimento al nucleo familiare, essa non ha eliminato la necessità del doppio requisito di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore. Il contribuente non ha provato la dimora abituale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 68
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo