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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
PO ON, AT
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Comune di AS - Piazza Principe Di Napoli 74011 AS TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1793/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello, il Comune di AS chiedeva la riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 che aveva attinto il contribuente Resistente_1 . Il Comune aveva negato l'esenzione IMU sul cespite sito in AS NA (Indirizzo_1
), in quanto, pur avendo il Resistente_1 stabilito ivi la propria residenza anagrafica, la sua consorte e i suoi tre figli risiedevano in Gravina in Puglia.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto aveva accolto il ricorso del contribuente in virtù della sopravvenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che aveva espunto dal dettato normativo
(Art. 13, co. 2, D.L. n. 201/2011) il riferimento al "nucleo familiare". I giudici di primo grado avevano ritenuto che la posizione del Resistente_1 fosse coerente con la nuova normativa che non prevedeva più come condizione ostativa la dimora abituale e la residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare in un'unica abitazione,.
Il Comune di AS impugnava la sentenza, evidenziando che il requisito della dimora abituale del possessore rimane un presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'esenzione IMU. L'appellante lamentava che il contribuente non aveva comprovato all'Ufficio Tributi la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile oggetto di accertamento, né aveva fornito idonee evidenze documentali o probatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di AS è fondato e merita accoglimento.
È pacifico che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 abbia eliminato il riferimento al nucleo familiare dalla definizione di abitazione principale ai fini IMU. L'abitazione principale è ora definita come l'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Tale pronuncia, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, è pienamente applicabile al caso in esame.
Tuttavia la predetta Sentenza non ha affatto eliminato la necessità del doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale (intesa come effettiva e stabile) in capo al possessore che chiede l'esenzione,. La Corte Costituzionale ha anzi ribadito che, se i coniugi hanno la stessa dimora abituale,
l'esenzione spetta una sola volta, responsabilizzando i Comuni ad effettuare adeguati controlli per prevenire elusioni relative a cosiddette "seconde case".
Nel processo tributario, il contribuente che chiede l'applicazione di un beneficio fiscale (come l'esenzione
IMU per l'abitazione principale) ha l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto richiesti dalla norma agevolativa. In questo specifico contesto, il Resistente_1, pur avendo trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di AS,, e pur godendo il nucleo familiare della dimora in un altro Comune
(Gravina in Puglia) non ha fornito idonea documentazione o evidenze probatorie per dimostrare l'effettività della sua dimora abituale nell'immobile di AS nel corso del 2015.
In assenza di prova della dimora abituale del possessore (elemento essenziale che non può essere presunto dalla sola iscrizione anagrafica, specialmente quando il resto del nucleo familiare risiede altrove), la richiesta esenzione IMU non può essere riconosciuta. Il giudizio di primo grado, pur avendo correttamente applicato il principio della Sentenza Costituzionale 209/2022 in merito all'irrilevanza del nucleo familiare, ha omesso di valutare adeguatamente la prova dell'effettiva dimora abituale del Resistente_1, concludendo erroneamente per l'accoglimento del ricorso.
L'intervento della Corte Costituzionale in corso di causa è giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Comune di AS e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1793/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Taranto dichiara legittimo l'avviso di accertamento IMU anno
2015 n. 1016/2015.Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
PO ON, AT
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Comune di AS - Piazza Principe Di Napoli 74011 AS TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1793/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 116 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello, il Comune di AS chiedeva la riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 che aveva attinto il contribuente Resistente_1 . Il Comune aveva negato l'esenzione IMU sul cespite sito in AS NA (Indirizzo_1
), in quanto, pur avendo il Resistente_1 stabilito ivi la propria residenza anagrafica, la sua consorte e i suoi tre figli risiedevano in Gravina in Puglia.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto aveva accolto il ricorso del contribuente in virtù della sopravvenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che aveva espunto dal dettato normativo
(Art. 13, co. 2, D.L. n. 201/2011) il riferimento al "nucleo familiare". I giudici di primo grado avevano ritenuto che la posizione del Resistente_1 fosse coerente con la nuova normativa che non prevedeva più come condizione ostativa la dimora abituale e la residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare in un'unica abitazione,.
Il Comune di AS impugnava la sentenza, evidenziando che il requisito della dimora abituale del possessore rimane un presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'esenzione IMU. L'appellante lamentava che il contribuente non aveva comprovato all'Ufficio Tributi la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile oggetto di accertamento, né aveva fornito idonee evidenze documentali o probatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di AS è fondato e merita accoglimento.
È pacifico che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 abbia eliminato il riferimento al nucleo familiare dalla definizione di abitazione principale ai fini IMU. L'abitazione principale è ora definita come l'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Tale pronuncia, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, è pienamente applicabile al caso in esame.
Tuttavia la predetta Sentenza non ha affatto eliminato la necessità del doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale (intesa come effettiva e stabile) in capo al possessore che chiede l'esenzione,. La Corte Costituzionale ha anzi ribadito che, se i coniugi hanno la stessa dimora abituale,
l'esenzione spetta una sola volta, responsabilizzando i Comuni ad effettuare adeguati controlli per prevenire elusioni relative a cosiddette "seconde case".
Nel processo tributario, il contribuente che chiede l'applicazione di un beneficio fiscale (come l'esenzione
IMU per l'abitazione principale) ha l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto richiesti dalla norma agevolativa. In questo specifico contesto, il Resistente_1, pur avendo trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di AS,, e pur godendo il nucleo familiare della dimora in un altro Comune
(Gravina in Puglia) non ha fornito idonea documentazione o evidenze probatorie per dimostrare l'effettività della sua dimora abituale nell'immobile di AS nel corso del 2015.
In assenza di prova della dimora abituale del possessore (elemento essenziale che non può essere presunto dalla sola iscrizione anagrafica, specialmente quando il resto del nucleo familiare risiede altrove), la richiesta esenzione IMU non può essere riconosciuta. Il giudizio di primo grado, pur avendo correttamente applicato il principio della Sentenza Costituzionale 209/2022 in merito all'irrilevanza del nucleo familiare, ha omesso di valutare adeguatamente la prova dell'effettiva dimora abituale del Resistente_1, concludendo erroneamente per l'accoglimento del ricorso.
L'intervento della Corte Costituzionale in corso di causa è giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del Comune di AS e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1793/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Taranto dichiara legittimo l'avviso di accertamento IMU anno
2015 n. 1016/2015.Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.