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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1951/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14011/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Giuseppe Grezar,14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011227110000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2034/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: Agenzia Entrate e Riscossione deduce la propria estraneità. Regione Campania deduce l'inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata in data 30/4/2025 con cui è stato richiesto il pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019 per € 439,93; si deducono mancata notifica del presupposto avviso di accertamento, prescrizione del credito azionato, omessa indicazione degli elementi essenziali per l'identificazione del tributo, onere della prova a carico del
Concessionario e dell'Ente impositore, eccesso di potere e violazione di legge.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita per dedurre la propria estraneità rispetto a censure che sono state rivolte alla Regione Campania e la sospensione dei termini ai sensi della normativa “COVID”.
La Regione Campania si è costituita per dedurre l'inammissibilità dei motivi concernenti il merito della pretesa tributaria, replicare all'asserita prescrizione e fornire prova della notifica dell'atto presupposto.
Con ordinanza n.7077 del 2025 la Sezione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene di evidenziare in punto di merito che costituisce pacifico orientamento della
Cassazione (ex multis, sez. Tributaria 9.5.2014, n.10067; V, 8.2.2008, n.3048) che "…La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L.
7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto, ad esempio, che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)".
Infatti, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, l'art.3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella
Legge 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5, comma 31 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1983, n.53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (cfr. Cass. Civ., I, 28.4.1997, n.3658).
Nel caso sottoposto alla sua attenzione la Sezione ritiene che, dalla documentazione acquisita agli atti e contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, emerge che i presupposti avvisi di accertamento venivano recapitati in data 4/7/2022 per entrambe le autovetture tg.Targa_1 e FH926GX e non sono stati oggetto di impugnazione;
dunque la pretesa fiscale si è consolidata ed il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella,
l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si
è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avviso di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso il primo atto.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre per la modesta entità dell'importo per cui è controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14011/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Giuseppe Grezar,14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011227110000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2034/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: Agenzia Entrate e Riscossione deduce la propria estraneità. Regione Campania deduce l'inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata in data 30/4/2025 con cui è stato richiesto il pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019 per € 439,93; si deducono mancata notifica del presupposto avviso di accertamento, prescrizione del credito azionato, omessa indicazione degli elementi essenziali per l'identificazione del tributo, onere della prova a carico del
Concessionario e dell'Ente impositore, eccesso di potere e violazione di legge.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita per dedurre la propria estraneità rispetto a censure che sono state rivolte alla Regione Campania e la sospensione dei termini ai sensi della normativa “COVID”.
La Regione Campania si è costituita per dedurre l'inammissibilità dei motivi concernenti il merito della pretesa tributaria, replicare all'asserita prescrizione e fornire prova della notifica dell'atto presupposto.
Con ordinanza n.7077 del 2025 la Sezione dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene di evidenziare in punto di merito che costituisce pacifico orientamento della
Cassazione (ex multis, sez. Tributaria 9.5.2014, n.10067; V, 8.2.2008, n.3048) che "…La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L.
7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto, ad esempio, che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)".
Infatti, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, l'art.3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella
Legge 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5, comma 31 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1983, n.53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (cfr. Cass. Civ., I, 28.4.1997, n.3658).
Nel caso sottoposto alla sua attenzione la Sezione ritiene che, dalla documentazione acquisita agli atti e contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, emerge che i presupposti avvisi di accertamento venivano recapitati in data 4/7/2022 per entrambe le autovetture tg.Targa_1 e FH926GX e non sono stati oggetto di impugnazione;
dunque la pretesa fiscale si è consolidata ed il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella,
l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si
è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avviso di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso il primo atto.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre per la modesta entità dell'importo per cui è controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate