Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1787/2023 del Tribunale di Genova, depositata in data
20/07/2023, notificata in data 04/09/2023, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Parte_1 CodiceFiscale_1
Tortorelli, in forza di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Macaggi n. 21/5
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Luca Brida, in forza di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Genova,
Piazza Dante n. 8/10
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza n.
1787/2023, nella causa civile di primo grado iscritta al n° 11463/2019 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 13.04.2023, depositata in data 20/07/2023 e notificata in data 4 settembre 2023 ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
1
Comune di Genova;
- per l'effetto, disporre che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova provveda alla trascrizione della emananda sentenza ad istanza della parte attrice, con esenzione da ogni responsabilità al riguardo;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU.”
PER LE APPELLATE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le ragioni esposte e con ogni consequenziale incidentale pronuncia dichiarare ex art. 348 bis cpc manifestamente infondato e/o inammissibile e comunque nel merito respingere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1787/2023 Parte_1 resa il 20/7/2023. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/09/2019, citava in giudizio Parte_1 [...]
e per sentir accertare e dichiarare di essere divenuto Controparte_1 Controparte_2 proprietario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., del terreno contraddistinto al C.T. al fg. 59, mappale oggi 1038, Ente Urbano ha 00.02.98 (già mappale 163). esponeva che: - in Parte_1 data 22.5.1989, egli aveva acquistato da , in seguito deceduta il 9.01.2011, per Persona_2 atto rogito a Notaio dott. e regolarmente registrato e trascritto, l'alloggio situato in Genova ai Per_3 piani terra e primo dello stabile contraddistinto dai civici nn. 21 e 23 di Via del Borgo e civ. 11 di via
Tanini, con esclusione del vano in angolo N/W del primo piano che costituisce accesso all'appartamento del piano superiore;
- l'immobile in questione si raggiunge anche da un cancello posto sulla via pubblica (via Tanini), attraversando un vialetto privato che conduce alla rampa di accesso posto sul lato sud della proprietà; - con successiva scrittura privata del 23.12.1998, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 3 il 30.06.2005 al n. 1750, le medesime parti avevano convenuto che l'appezzamento di terreno delimitato con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I,
L, M ed N della planimetria allegata alla predetta scrittura costituisse parte integrante della proprietà dell'appellante a far data dall'atto di acquisto dell'immobile. Le parti precisavano nella suddetta scrittura che, alla data della stipula del rogito, non era stato possibile formalizzare l'estensione di detto appezzamento a causa della mancata definizione, da parte del Comune di Genova, della procedura espropriativa che aveva colpito i terreni contigui alla proprietà; - deceduta Persona_2
in data 9.01.2011, essa aveva lasciato a succederle, in qualità di eredi,
[...] Controparte_1
e , odierne appellate.
[...] Controparte_2
2 Premesso quanto sopra, l'appellante allegava di avere radicato, con atto di citazione notificato in data 03/05/2017, un precedente giudizio contro le aventi causa di (il giudizio R.G. Persona_2
n. 5601/2017 dinanzi al Tribunale di Genova) nel quale richiedeva l'accertamento della sottoscrizione apposta dalla in calce alla scrittura privata, da lui ritenuta avente effetto Persona_2 traslativo della proprietà, con conseguente avvenuto trasferimento, in suo favore, del terreno oggetto della medesima scrittura, contraddistinto, all'epoca con il mappale 163 e in oggi al C.T. al fg. 59, mappale 1038, Ente Urbano ha 00.02.98 e, conseguentemente, la trascrizione nei Pubblici Registri
Immobiliari di detta scrittura da parte del Conservatore dei RR.II. di Genova. Il giudizio promosso nel
2017 si concludeva con sentenza n. 194 del 21.01.2019, con la quale il Tribunale di Genova, qualificando la scrittura privata come mero negozio di accertamento privo di effetti traslativi, rigettava le domande azionate dall'attore di dichiarazione dell'avvenuto trasferimento della proprietà. Egli, quindi, intendeva far valere, nel presente giudizio, il proprio possesso continuato e ininterrotto del terreno parte del mappale in oggi 1038 a partire dal giugno 1989 sino all'attualità, e quindi ben oltre il periodo ventennale. Ancorché il Tribunale non ne abbia riconosciuto il richiesto effetto traslativo, la scrittura del 23.12.1998 – la autenticità della sottoscrizione della quale, da parte della dante causa delle odierne convenute, è stata giudizialmente accertata – costituisce la prova regina e documentale del fatto che, a far data dall'acquisto dell'immobile, egli ha posseduto in modo palese, pacifico, continuato ed ininterrotto la porzione di terreno antistante ed adiacente all'ingresso della propria abitazione, meglio individuata al Catasto al mappale 1038, foglio 59 - Ente Urbano ha
00.02.98.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 della domanda attorea poiché improcedibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Le convenute eccepivano che la domanda di controparte era coperta dal giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Genova n. 194 del 2019, che aveva respinto la richiesta formulata dall'attore di vedersi riconosciuto il diritto di proprietà, in forza della scrittura privata dallo stesso stipulata con . Inoltre, evidenziavano che la domanda avanzata da parte attrice Persona_2 aveva ad oggetto un bene totalmente indefinito e indeterminato nei suoi confini e nella sua consistenza catastale, come si evince dalla scrittura privata stipulata tra il Comune di Genova e l'attore, tramite la quale il Comune ha concesso in uso a quest'ultimo le aree individuate a Catasto alla Sez. A, Fg. 58 – mappali 1038 – 1039 e 1101, evidenziate in giallo nella planimetria allegata a tale documento.
Istruita la causa con produzioni documentali, prove per testi e licenziamento di CTU, il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di e lo condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite. Il Tribunale richiamava il principio di cui all'art. 2909 c.c. per cui il giudicato copre il dedotto e deducibile ed affermava che nel giudizio r.g. n. 5601/2017 aveva chiesto Parte_1 di accertare l'avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà del terreno di cui alla scrittura privata del 23/12/98. Quindi, in forza del principio per cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento
3 appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti “autodeterminati” vale a dire individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne forma oggetto ( sicchè nelle cause ad essi relative la causa petendi si identifica con i diritti stessi, e non con il titolo), affermava che il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà del terreno in argomento, sia pure a titolo derivativo in virtù di una scrittura asseritamente traslativa, facesse stato anche nel presente giudizio e che il giudicato negativo formatosi su tale precedente domanda impedisse la riproposizione della medesima richiesta. Proseguiva il Tribunale affermando che la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione avrebbe potuto essere sollevata nel corso della controversia promossa nel 2017 definita negativamente per l'attore, posto che già all'epoca di tale procedimento, radicato nel 2017, risultavano sussistere i requisiti necessari per proporre la domanda di usucapione, avendo parte attrice allegato l'inizio del possesso nel 1989.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, Parte_1 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
Si sono costituite in giudizio e , le quali hanno Controparte_1 Controparte_2 contestato tutto quanto dedotto in appello ed hanno chiesto il rigetto del gravame ex adverso proposto.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 21.02.2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 10.12.2024, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata ex art.348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e rimesso la causa in decisione ex art. 352 c.p.c.
Nel merito.
1.Col primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1350, 2909 cc.; 115
c.p.c.” l'appellante sostiene che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente enunciato il principio dei limiti oggettivi del giudicato in materia di diritti reali, avrebbe poi malamente applicato il principio in conseguenza di un errore nella comparazione tra il precedente pronunciato e ciò che oggi è richiesto. Nel giudizio del 2017, e relativo giudicato, l'oggetto della cognizione – ovvero il bene della vita con il quale si identifica il diritto reale per il quale veniva richiesta tutela – era descritto mediante il rinvio ad una scrittura privata (ossia la scrittura privata 23 dicembre 1998), prodotta anche nel presente giudizio, in cui le parti facevano riferimento ad una planimetria allegata, senza che le parti dichiarassero che fosse parte integrante del giudizio, con la conseguenza che non poteva concorrere a formarne l'oggetto del giudizio, e non consentiva l'individuazione del bene, invece nella presente causa sono state introdotte numerose allegazioni dirette ad individuare il bene e
4 distinguerlo dal mappale cui appartiene, anche mediante riproduzioni fotografiche del bene, tutte precisazioni che concorrono ad individuare il bene, che nel precedente giudizio non era sufficientemente determinato o determinabile.
Le appellate contestano detta argomentazione, affermando che la valutazione della violazione del principio del ne bis in idem va condotta non sulla base della scrittura oggetto del primo giudizio ma sulla base del diritto di cui viene chiesto l'accertamento e delle conclusioni raggiunte dalla sentenza nel primo giudizio. Comparando le richieste avanzate dall'odierno appellante nei rispettivi procedimenti, le appellate rilevano l'identità delle domande aventi entrambe a oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto del medesimo terreno contraddistinto dai medesimi dati catastali e concludono per l'irriformabilità della decisione di primo grado, oggi impugnata.
2. Col secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi ed omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'usucapione”
l'appellante chiede che, dopo aver posto rimedio all'errore compiuto dal Tribunale nel ritenere precluso l'esame di merito della causa, vengano accolte le domande da lui proposte e non esaminate sulla base di quanto allegato e provato. Al riguardo ribadisce la sussistenza dei requisiti dell'usucapione, essendo nel possesso pubblico, pacifico, incontestato, pieno e continuo del terreno così come individuato dall'elaborato peritale del CTU Geom. , possesso iniziato nel 1989, Per_1 avendo recintato, curato, piastrellato, coltivato, utilizzato come parcheggio, adibito a orto e mantenuto a proprie spese. Con specifico riferimento all'animus possidendi e all'eccezione di assenza della prova di un'interversione nel possesso, sollevata da controparte nel corso del giudizio di primo grado, muovendo dall'osservazione che nell'atto di vendita del 22.05.1989 è stata costituita una servitù di accesso anche carrabile in favore dell'immobile acquistato, l'appellante ribadisce che il proprio possesso uti dominus è iniziato proprio dal 22.05.1989, così da non registrarsi, negli anni a seguire, alcuna interversione nel possesso ed è perdurato, nei suoi caratteri e portata originari per oltre trent'anni, ininterrottamente sino a oggi. Le prove testimoniali raccolte in corso di istruttoria avevano comprovato in modo certo e inequivocabile che l'appellante abbia sempre esercitato un possesso estrinsecatosi in un'attività corrispondente al diritto di proprietà, vale a dire abbia posto in essere quell'animus rem sibi habendi pienamente compatibile con l'intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto del diritto dominicale. E ciò in totale contrapposizione rispetto all'inerzia della titolare del diritto, prima, e delle sue aventi causa, poi: né
né le odierne appellate hanno mai utilizzato detto terreno che è sempre rimasto Persona_2 nel pieno ed esclusivo possesso dell'appellante.
***
Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo.
Come affermato dal primo giudice, dato il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè
5 del bene che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto.
Come sul punto condivisibilmente affermato dalla Difesa della parte appellata la valutazione della violazione del principio del ne bis in idem va condotta non già sulla base della scrittura oggetto del primo giudizio, ma sulla base del diritto di cui viene chiesto l'accertamento e delle conclusioni precisate dalla parte appellante. Nel giudizio recante il n. rg. 5601/2017, ha chiesto Parte_1 che il Tribunale accertasse “l'avvenuto trasferimento in favore dell'attore della proprietà del terreno oggetto della scrittura privata in data 23.12.1998 i cui dati catastali sono : in Comune di Genova
Catasto Terreni foglio 59, mappale 1038, ente urbano ha. 00.02.98 senza reddito”. Similmente nel giudizio che ci occupa lo stesso attore ha chiesto che il Tribunale accertasse “previo frazionamento della porzione del terreno sopraelevato e posto a dislivello, che il sig. è divenuto proprietario Pt_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. del terreno contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 59, mappale 1038, Ente Urbano ha. 00.02.98”. Trattasi, pertanto, del medesimo bene oggetto delle due domande. Ne consegue che non può che confermarsi quanto affermato dal primo giudice in ordine al fatto che il giudicato negativo formatosi sulla precedente domanda impedisse la riproposizione della medesima richiesta nel presente giudizio.
Neppure può condividersi l'assunto, sviluppato dalla Difesa della parte appellante solo in memoria di replica del presente giudizio di appello, secondo cui la data da cui deve considerarsi decorrente il possesso ad usucapione sarebbe non quella del maggio 1898, bensì quella, successiva, del 23 dicembre 1998, ossia la data della scrittura con cui le parti avevano convenuto che l'appezzamento di terreno di cui è causa delimitato con le lettere (da A a N) della planimetria ad esse allegata costituisse parte integrante della proprietà, con l'ulteriore corollario che il compimento del termine ventennale deve considerarsi consumato alla medesima data del 23 dicembre 2018 (venti anni a decorrere dalla scrittura privata del 23 dicembre 1998), data successiva a quella di notifica dell'atto introduttivo del giudizio R.g. n. 5601/2017 del 28 aprile 2017, conclusosi con la sentenza del 21 gennaio 2019, che ha accertato il giudicato. Ne deduce parte appellante che nel precedente giudizio
R.g. n. 5601/2017 non avrebbe potuto introdurre anche una domanda di Parte_1 riconoscimento dell'usucapione perché “il principale presupposto (il possesso ultraventennale) si è verificato successivamente alla sua introduzione. Per dirla in termini tecnici: l'usucapione non era deducibile e, pertanto, la relativa domanda non è coperta dal giudicato” (memoria di replica pag. 3).
Tale tardiva deduzione – sulla quale non si è potuto svolgere alcun contraddittorio - non può trovare accoglimento.
6 Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Sempre in materia di prova, la domanda di usucapione è, altresì, soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (tanto che la Suprema Corte ha affermato che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”
Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593).
Da ciò consegue che il termine iniziale del possesso che si deduce ai fini dell'usucapione è elemento costitutivo della domanda.
Nel caso in esame, nell'atto di citazione l'attore ha allegato che il suo possesso sull'appezzamento di terreno di cui è causa si è protratto dalla data di acquisto dell'immobile per oltre trent'anni - ossia dal giugno del 1989 ininterrottamente sino ad oggi - dunque ben oltre il periodo ventennale previsto dalla norma. Parimenti, con la memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha articolato deduzioni di prova orale in ordine alle attività esercitate ai fini della dimostrazione del suo possesso a decorrere dal
“22.05.1989 – e, cioè, dalla data di acquisto, a rogito Notaio dott. , dell'alloggio situato ai Per_3 piani terra e primo dell'immobile contraddistinto dai civici nn. 21 e 23 di via del Borgo e civ. 11 di via
Tanini (Genova)” (cap. 1, le la medesima data è indicata nei successivi capitoli). Ne consegue che gli elementi costitutivi dell'usucapione come allegati nel presente giudizio ineriscono ad un possesso
“iniziato” nel maggio o giugno 1989, e non, come tardivamente allegato nelle note di replica del
7 presente gravame, nella diversa data della scrittura privata del 23/12/1998. La data di inizio del possesso è un elemento costitutivo della domanda perché il tempo è essenziale per l'istituto dell'usucapione, tanto che sul tempo come tempestivamente allegato (appunto dal 1989) si è incentrato il thema decidendum ed il thema probandum del presente giudizio. Del resto, diversamente, non sarebbe spiegabile in base a quale altra ragione l'attore avesse la disponibilità del bene, se non ipotizzando un potere di fatto ad altro titolo, e quindi un potere di fatto pregresso che non fosse possesso, l'inizio del quale avrebbe dovuto essere provato mediante un atto di interversione, mai allegato.
Ne consegue che l'appello non può trovare accoglimento, meritando la sentenza integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione utilizzato dal Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1787/2023 del Tribunale di Genova, depositata in data 20/07/2023, notificata in data 04/09/2023, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle Parte_1 appellate e , che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 17/12/2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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