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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 825/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NN SE Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IA SS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2025 (est. Lojacono), promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Scisca, presso il cui studio in Monza, via
Italia n. 28, sono elettivamente domiciliati,
- RECLAMANTI PRINCIPALI - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Marco Bertazzoli Gabrinski Broglio, presso il cui studio in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, è elettivamente domiciliata,
- RECLAMATA e RECLAMANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
: “IN VIA PRELIMINARE Parte_5
Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 e conseguentemente sollevare tale questione avanti la Corte Costituzionale rinviando avanti la stessa le parti in causa.
NEL MERITO in parziale riforma della sentenza reclamata: per Parte_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.452,83 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.452,83.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.452,83 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di
12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.452,83.
Per Parte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte
pag. 2/26 le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.685,22 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.685,22.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.685,22 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di
12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.685,22.
Per Parte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.564,85 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.564,85 dedotto l'aliunde perceptum con riforma, sul punto, della sentenza reclamata ove ha stabilito che l'aliunde perceptuma andasse dedotto dalle dodici mensilità.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.564,85 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.564,85. Per Parte_4
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei
pag. 3/26 criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.492,67 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.492,67.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.492,67 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.492,67.
Per Parte_5
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.563,11 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.563,11.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.563,11 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.563,11. Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art.93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono
pag. 4/26 conto delle percentuali di maggiorazione per ogni lavoratore, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso e ciò con riferimento alla fase di reclamo confermando gli importi liquidati per la prima fase del giudizio”.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1 domanda ed istanza rigettata, così giudicare: in via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incostituzionalità così come formulata dai reclamanti in via principale, avente ad oggetto il combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per asserita violazione dell'art. 3 Cost. anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 20 maggio 1970,
n. 30, dichiarandola inammissibile e/o infondata;
nel merito:
- rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai sigg.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di per i motivi di cui al presente
[...] Controparte_1 atto e per quanto si dimostrerà in corso di causa, in riforma della Sentenza n.
910/2025 del Tribunale di Monza (R.G. 2179/2023);
- conseguentemente, condannare i sigg.ri , Parte_1 [...]
, e alla Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 restituzione, in favore di di tutte le somme ad oggi Controparte_1 pagate dalla Società in adempimento dell'ordinanza della fase sommaria e della sentenza di primo grado del presente giudizio, nonché in adempimento dei piani di rientro concordati;
- conseguentemente, altresì, dichiarare dovute in restituzione le somme che ha pagato al procuratore antistatario dei lavoratori a Controparte_1 titolo di spese legali e compensi professionali liquidati nella fase sommaria e nella fase di opposizione del primo grado di giudizio;
nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , e Parte_1 Parte_3 [...]
tutti reintegrati ex art. 18 quarto comma legge 300/1970, si insiste Parte_4 affinché venga confermata la necessità di disporre la detrazione, dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori nel periodo di estromissione CP_1 per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
pag. 5/26 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 luglio 2025, il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2179/2023 R.G. di opposizione ad ordinanza ex art. 1, comma 48 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, promosso da contro , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , Pt_2 CP_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
, Controparte_4 Parte_5 Controparte_5 [...]
ha così deciso: “1) dichiara la illegittimità dei licenziamenti effettuati il CP_6
18.09.2021 nei confronti di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
per violazione dei criteri di scelta ex 5 co. 3 L. n. 223/1991 e, per l'effetto, in
[...] forza dell' 18 co. 4 L. n. 300/1970, condanna la alla Controparte_1 reintegrazione dei suddetti ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) dichiara che le somme percepite da nei primi 12 mesi dal Pt_3 licenziamento, a titolo di retribuzione, vanno detratte da quanto dovuto dalla in forza del punto 1), oltre al differenziale contributivo per il Controparte_1 medesimo periodo .
3) dichiara la illegittimità del licenziamento intimato dalla CP_1
a e a ex comma 12 dell'art. 4 e
[...] Parte_5 Parte_2 comma 3 dell'art. 5 e, per l'effetto, visto l'art. 18, comma 7 terzo periodo L. 300/70, condanna la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria determinata in 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
5) condanno la opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 10.000,00, oltre oneri accessori e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Nel ricorso in opposizione ha esposto: Controparte_1
- di operare nel settore della produzione dei cerchi delle ruote in acciaio per veicoli industriali con sede in IA TT e stabilimento in CA;
- di avere attraversato negli ultimi anni una gravissima crisi, nonostante i cambi di proprietà e gli ingenti investimenti effettuati;
- che il 25 dicembre 2019 era stata deliberata la fusione per incorporazione di in con Controparte_1 Controparte_7
pag. 6/26 -
-
-
-
-
-
-
-
contestuale modifica della ragione sociale nell'attuale CP_1
al fine di ottenere risparmi di gestione attraverso la
[...] creazione di sinergie tra le due originarie società; che i due stabilimenti avevano mantenuto le proprie caratteristiche produttive e, più precisamente, nello stabilimento di IA TT era rimasta la produzione di ruote in acciaio per il settore automotive, on-road, ruote per veicoli commerciali (camion, bus e rimorchi), mentre nello stabilimento di CA era rimasta la produzione di ruote in acciaio per i settori agricolo, edile e movimentazione materiali, industriale, off-road; che le due unità produttive avevano caratteristiche assolutamente differenti in quanto la Divisione di IA TT aveva un numero molto limitato di clienti presenti nel segmento dei veicoli commerciali, quali Volvo Group, Man, Iveco che rappresentavano oltre l'80% del fatturato annuo dello stabilimento stesso, mentre la operava con circa 120 clienti presenti nei Parte_6 più diversi settori senza avere alcun cliente che rappresentasse una percentuale rilevante del volume delle vendite;
che, nonostante gli ingenti investimenti fatti per ammodernare lo stabilimento di IA TT, la relativa Divisione non aveva mai generato utili operativi negli ultimi cinque anni, ma aveva registrato costanti perdite superiori ad € 7.000.000,00 di all'anno (con la perdita di circa il 19% dell'intero fatturato della Divisione Parte_7
);
[...] che le tensioni sofferte nella gestione dei conti della Divisione di IA TT avevano portato ad un peggioramento dei risultati complessivi della società; che, quindi, si era valutato che la mancata chiusura dello stabilimento di IA TT poteva mettere a rischio la continuità dell'intera azienda, portando all'inevitabile chiusura anche dello stabilimento di CA, per cui il 3 luglio 2021 si era dato inizio alla procedura di licenziamento collettivo trasmettendo la relativa lettera alle organizzazioni sindacali;
che, con tale lettera, la società aveva comunicato alle organizzazioni sindacali di voler procedere alla chiusura definitiva dello stabilimento di IA TT, con il conseguente esubero di n. 152 lavoratori per i quali si sarebbe avviata la procedura di licenziamento collettivo, specificando i motivi di tale decisione;
che erano state allegate alla lettera due tabelle indicanti i punteggi da applicare ai singoli lavoratori per individuare le 152 posizioni in esubero, nel rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge;
di aver comunicato, infine, che l'effettiva attuazione del programma di licenziamento era prevista alla conclusione della procedura avviata pag. 7/26 con la comunicazione del 3 luglio 2021 e che non erano previste eventuali misure per far fronte alle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma medesimo;
- di avere chiuso, a partire dal 3 luglio 2021, lo stabilimento di IA TT e interrotto la produzione presso tale sito, dandone informazione a tutti i lavoratori tramite pubblicazione della relativa informazione sul sito intranet aziendale e tramite invio di telegramma individuale, oltre ad una raccomandata del seguente tenore: “con la presente le comunichiamo che a seguito della procedura di chiusura del sito di IA TT a far data dal 5 luglio 2021 lei sarà posto in ferie sino a nostra differente comunicazione”;
- che, a seguito dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, le organizzazioni sindacali avevano chiesto che fosse svolto il confronto tra le parti sociali previsto dalla legge 23 luglio 1991 n. 223;
- che tra le parti si erano svolti alcuni incontri, meglio specificati in ricorso;
- di avere comunicato il 18 agosto 2021 l'intervenuta chiusura della fase sindacale con il mancato accordo tra le parti e l'apertura della fase c.d. amministrativa;
- che, una volta conclusa anche la fase amministrativa senza alcun accordo, il 18 settembre 2021 erano state inviate le lettere di licenziamento ed erano stati trasferiti presso lo stabilimento di CA undici lavoratori già occupati presso IA TT;
ciò esposto, ha chiesto di rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai lavoratori ricorrenti nella fase sommaria, in totale riforma dell'ordinanza di accoglimento pronunciata dal Tribunale di Monza il 27 ottobre
2023 all'esito di detta fase.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di opposizione, i lavoratori hanno chiesto in via preliminare rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c.; hanno formulato eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 5 legge 23 luglio 1991
n. 223 e hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione nel giudizio ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n.
300, promosso dalle organizzazioni sindacali ed avente ad oggetto la domanda di annullamento della intera procedura di licenziamento collettivo.
Nel merito hanno chiesto di: dichiarare che aveva Controparte_1 cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere lo stesso aperto sino al 30 giugno 2025 (cioè per cinque anni decorrenti dal finanziamento erogato con fondi europei dalla Regione Lombardia) e, conseguentemente, di dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia dei licenziamenti;
accertare e dichiarare l'inesistenza o inefficacia dei licenziamenti a seguito della revoca o dell'annullamento della procedura di licenziamento collettivo pag. 8/26 e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 23 luglio 1991 n. 223 e, conseguentemente, ordinare alla società di reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro e condannarla al risarcimento del danno in loro favore, in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
dichiarare la natura ritorsiva dei licenziamenti e, in ogni caso, la loro nullità/illegittimità/inefficacia o comunque annullarli anche per violazione dei criteri di scelta, ordinando alla società di reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro e condannarla al risarcimento del danno in favore dei medesimi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella della reintegrazione;
in subordine, dichiarare la risoluzione dei rapporti di lavoro, condannando la società al risarcimento del danno in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione dei rapporti di lavoro condannando la società al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, dichiarare l'inesistenza o l'inefficacia dei licenziamenti e conseguentemente, accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa, condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c., al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dalla data di sospensione dell'attività lavorativa (3 luglio 2021) alla data di effettivo ripristino del rapporto;
in estremo subordine, dichiarare la natura ingiuriosa dei licenziamenti e condannare la società al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori, da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della sentenza.
Nel corso del giudizio di opposizione , CP_2 Controparte_6
e hanno conciliato la Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 controversia. Il giudice, procedendo alla disamina dei rilievi formulati dall'opponente ha condiviso e confermato l'ordinanza resa all'esito della Controparte_1 fase sommaria nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti di
, e per violazione dei criteri Parte_1 Parte_3 Parte_4 di scelta, con le conseguenze di cui all'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223. Ha osservato al riguardo: “ciò che il tribunale non condivide è che, in concreto, la resistente abbia adottato un sistema di punteggi, con riferimento al criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, che di fatto penalizzava i lavoratori impiegati presso IA TT. In particolare ai lavoratori di IA venivano assegnati 5 punti, mentre a quelli di CA 1. Come correttamente rilevato nella ordinanza impugnata ciò è stato fatto senza ulteriori giustificazioni collegate, per esempio, alle difficoltà logistiche di
pag. 9/26 trasferimento dei lavoratori da IA a CA o alle interferenze che tali trasferimenti avrebbero potuto avere sull'assetto produttivo”.
Ha evidenziato che il risultato dell'applicazione dei criteri di scelta adottati dalla società era stata una penalizzazione dei dipendenti già in forze presso lo stabilimento di IA TT, come confermato dalla comunicazione di chiusura della procedura ex art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991 n. 223: “Infatti nella stessa, con l'applicazione dei preannunciati criteri di scelta e l'attribuzione dei relativi punteggi, i 132 esuberi residuati all'esito - detratti gli 11 lavoratori destinatari di separata successiva comunicazione di trasferimento collettivo dal sito produttivo di
IA TT e quello di CA e i 9 lavoratori nel frattempo già “usciti”- sono stati individuati in quelli aventi un punteggio pari o superiore a 12, ed erano quasi tutti (121) lavoratori dello stabilimento di IA TT, mentre solo 11 appartenevano allo stabilimento di CA”.
Anche in relazione ai lavoratori e il Parte_5 Parte_2 giudice dell'opposizione ha condiviso l'ordinanza, che aveva riconosciuto loro la tutela indennitaria ex art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, in forza del rinvio a tale norma operato dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 per l'ipotesi di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, della stessa legge.
In proposito, osserva il giudice dell'opposizione, “nella ordinanza impugnata si è ritenuto che, siccome e sarebbero rientrati nella Pt_5 Pt_2 platea dei soggetti da licenziare anche neutralizzando i punti derivanti dal criterio di appartenenza territoriale, non fosse applicabile in loro favore la tutela reale.
Peraltro il giudice ha ritenuto che anche nei loro confronti fosse ravvisabile la violazione procedurale di cui all'art. 4 comma 2 legge 223 del 1991, per avere la società comunicato la propria intenzione di procedere al licenziamento collettivo prima ai lavoratori e solo in seguito alle organizzazioni sindacali”. Disattendendo le censure della società appellante e richiamata la pronuncia della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta per violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, il giudice dell'opposizione ha concluso sul punto: “va confermata quindi la statuizione contenuta al punto 2 della ordinanza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento effettuato il 18.09.2021 nei confronti di e i sensi degli artt. 5 co. 3, 4 co. 9 e 12 L. n. 223/1991”. Pt_5 Pt_2
Il giudice dell'opposizione ha poi dato atto che la società lamentava “che in relazione a e non era stato dedotto l'aliunde perceptum” Pt_1 Pt_3 Pt_4
e ha statuito quanto segue: “Il motivo di opposizione in linea di diritto è fondato.
In linea di fatto si osserva che per e nulla andava dedotto, Pt_1 Pt_4 in quanto la difesa dei medesimi ha dichiarato che erano rimasti disoccupati e la controparte non ha contestato tale circostanza, che comunque risulta dai documenti prodotti.
pag. 10/26 Per quanto riguarda dai documenti prodotti risulta che lo stesso ha Pt_8 lavorato nel periodo dal 31.12.21 al 31.10.23 per la società . Parte_9
Va quindi detratto quanto il ricorrente ha percepito nei primi 12 mesi dal licenziamento a titolo di retribuzione dalla predetta società, considerato che la indennità era di 12 mesi, oltre al differenziale contributivo per il medesimo periodo”.
Con riguardo alle domande e censure all'ordinanza svolte dai lavoratori, il giudice dell'opposizione ha respinto, innanzitutto, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 18, commi 4 e 7, legge 20 maggio 1970 n 300 e dell'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Ha, poi, ritenuto infondato l'assunto dei lavoratori secondo cui “se vi è stata violazione dei criteri di scelta, come accertato nel caso di specie, la conseguenza deve essere la illegittimità dei licenziamenti e quindi la reintegra di tutti i lavoratori.
In sostanza, secondo la difesa, dovrebbero essere reintegrati anche Pt_5
e , per i quali invece è stato accertato nella ordinanza, a seguito della prova Pt_2 di resistenza, che sarebbero stati licenziati anche con l'attribuzione del punteggio riservato ai lavoratori di CA”.
L'infondatezza dell'assunto, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, deriva dal fatto che “per tali lavoratori la violazione dei criteri di scelta non ha comportato un autonomo pregiudizio, in quanto in concreto il criterio assunto dalla società ( di attribuire loro 5 punti) non ha inciso sulla loro posizione in graduatoria, dal momento che anche senza quei 5 punti sarebbero rientrati tra i lavoratori da licenziare”.
Infine, il giudice dell'opposizione ha disatteso, ritenendoli in parte assorbiti, gli argomenti spesi dai lavoratori con riguardo tanto all'asserito obbligo della società di mantenere l'attività economica per cinque anni in ragione del finanziamento ricevuto dalla Regione Lombardia, quanto alla dedotta natura ritorsiva ed ingiuriosa dei licenziamenti.
Avverso la sentenza hanno proposto reclamo , Parte_1
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 affidandosi a due motivi.
Con il primo, articolato, motivo impugnano i capi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del dispositivo.
Chiedono in favore di tutti i lavoratori “l'applicazione corretta dell'art. 18 legge 1970, n. 300 insistendo nella eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione nella misura in cui si crea disparità di trattamento con garanzia piena per i lavoratori occupati a discapito dei lavoratori disoccupati”.
pag. 11/26 Impugnano, inoltre, il capo di sentenza che, confermando l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, ha liquidato in favore di Parte_2 Parte_5 un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità, anziché accogliere la domanda
[...] di reintegrazione nel posto di lavoro.
Argomentano al riguardo che “il giudice può verificare la correttezza del calcolo matematico della sommatoria dei punti attribuiti e può sicuramente accertare e dichiarare che uno dei criteri di scelta adottati dalla società è stato utilizzato in modo abnorme per riuscire a licenziare quanti più dipendenti possibili di uno stabilimento rispetto all'altro, ma da tale verifica discende la conseguenza pura
e semplice che i criteri di scelta sono stati violati ed il giudice non può disporre di eliminare un parametro per rifare la graduatoria dei licenziabili e non licenziabili perché così si sostituisce al ruolo della società e più in generale delle parti sociali e, paradossalmente, senza neppure che se ne renda conto, stabilisce lui chi licenziare e chi non licenziare, il che, sia consentito, non rientra affatto tra i suoi poteri giurisdizionali che gli consentono solo di dichiarare se il singolo licenziamento sia legittimo o meno. Se il giudice ritiene che un criterio di scelta sia stato abusato con punteggio abnorme deve solo dichiararne l'illegittimità e la conseguenza è che ciò costituisce violazione dei criteri di scelta e la sanzione è la reintegra per tutti i lavoratori”.
Si dolgono, inoltre, che il giudice dell'opposizione abbia “omesso totalmente di esaminare le difese dei due ricorrenti limitandosi a confermare l'ordinanza” ed osservano in proposito che “ era un manutentore e, quindi, svolgeva Pt_2 quotidianamente e necessariamente le mansioni di operaio addetto alla produzione
e come tale la sua mansione era perfettamente fungibile con tutti gli altri ricorrenti operai di produzione e l'attribuzione del punteggio 9 avrebbe dovuto comportare la reintegra e non la liquidazione limitata a sole 15 mensilità. La stessa cosa dovrebbe valere per che svolgeva mansioni di operaio in produzione come operatore Pt_5 su linea automatica presso linea stampaggio, linee 1008, operatore robot linea verniciatura e con punteggio 9”.
Sotto ulteriore profilo rivendicano “nessuna deduzione dell'aliunde perceptum dalle 12 mensilità liquidate a che, al contrario, è stato Pt_3 reintegrato e, pertanto, ha diritto a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra dedotto l'aliunde perceptum”.
Richiamano poi la sentenza n. 897/2022 della Corte d'appello di Milano - che ha dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta da Controparte_1 per violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 e in relazione alla quale è pendente giudizio in Cassazione – ed evidenziano che, come accertato da tale sentenza, nel caso di specie la procedura ex art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 è stata svuotata di contenuto, dal momento che la decisione di chiudere lo stabilimento era stata assunta dalla società prima del confronto sindacale.
pag. 12/26 Ritengono che tale violazione debba dar luogo alla revoca o all'annullamento della procedura “quale unico provvedimento per restituire operatività alla funzione sindacale annichilita dalla serrata preventiva della società”, la cui conseguenza “sarebbe la pura e semplice inesistenza di tutti i licenziamenti”.
Con il secondo motivo di dolgono che il giudice di prime cure non si sia pronunciato in merito all'obbligo della società di mantenere aperto lo stabilimento di IA TT sino al 30 giugno 2025.
Denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 28 legge 20 maggio
1970 n. 300, dell'art. 1411 c.c. in collegamento con l'art. 4 legge 23 luglio 1991 n.
223, con l'art. 9 CCNL Industria Metalmeccanica Privata e con l'art. 57 Regolamento
CE 1083/2006, con riferimento all'obbligo assunto da Controparte_1 nell'ambito di un contratto di finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato con la Regione Lombardia, di mantenere aperta l'attività economica presso lo stabilimento di IA TT, con salvaguardia dei livelli occupazionali, per cinque anni dalla conclusione del finanziamento anzidetto.
La chiusura anticipata dello stabilimento di IA TT – deducono i reclamanti - costituisce inadempimento contrattuale anche nei confronti dei lavoratori, da considerarsi terzi beneficiari ex art. 1411 c.c., ed integra motivo di illegittimità del licenziamento.
Sulla base dei motivi esposti , Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno chiesto la parziale Pt_3 Parte_4 Parte_5 riforma della sentenza di prime cure e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la reclamata Controparte_1 ha contestato la fondatezza del gravame e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, proponendo a sua volta reclamo incidentale, articolato in due motivi. Con il primo motivo la società censura la pronuncia per avere ritenuto illegittima la scelta aziendale di ricollegare il criterio tecnico-organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di IA TT, oggetto della chiusura, ovvero a quello di CA, con attribuzione di 5 punti per l'appartenenza a IA TT e di 1 punto per l'appartenenza a CA. Premesso di aver esteso la platea dei lavoratori licenziabili a tutti i dipendenti (sia a quelli occupati presso IA TT, sia a quelli occupati presso
CA), la società contesta la valutazione del Tribunale secondo cui l'appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere piuttosto che a quello che avrebbe continuato ad operare non possa considerarsi quale criterio di scelta tecnico-organizzativo che concorra con gli altri criteri previsti dalla legge (anzianità e carichi di famiglia).
pag. 13/26 Nell'ottica del gravame incidentale, “una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, e deciso di estendere la valutazione a tutta la platea dei lavoratori, l'appartenenza dei lavoratori ad una unità produttiva o ad un'altra non è elemento irrilevante nella determinazione dei singoli criteri di scelta, potendosi ben attribuire un punteggio specifico a tale elemento, da intendersi quale esigenza tecnica-organizzativa”. La società evidenzia che “per i criteri carichi familiari e anzianità sono stati assegnati 13 punti mentre per il solo criterio dell'appartenenza allo stabilimento di
IA TT sono stati assegnati 5 punti (con un differenziale di 4 punti tra i lavoratori addetti a IA TT e quelli addetti a CA). Sui 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a IA TT ha inciso per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri hanno inciso per il 73% del punteggio totale”, sicché – si deduce – non vi sarebbe alcuno sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecniche-produttive.
Con il secondo motivo critica la decisione relativa alle posizioni dei lavoratori e in quanto il giudice di prime cure, Parte_5 Parte_2 pur ritenendo che gli stessi, una volta eliminato il criterio tecnico-organizzativo, sarebbe stati comunque licenziati, ha condannato egualmente la società a versare loro l'indennità prevista dall'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, ritenendo sussistente la violazione procedurale di cui all'art. 4, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223, per avere la società comunicato la propria intenzione di procedere al licenziamento collettivo prima ai lavoratori e solo in seguito alle organizzazioni sindacali .
Nel censurare la pronuncia la società rileva, innanzitutto, come “il telegramma inviato ai lavoratori nella medesima giornata del 3 luglio 2021 non riguardasse l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ma esclusivamente
l'intervenuta chiusura dello stabilimento di IA TT e la messa in ferie di tutti i suoi addetti”.
Deduce, inoltre, che a norma dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 la comunicazione diretta alle organizzazioni sindacali deve essere “preventiva rispetto alla procedura stessa e non preventiva rispetto a qualsiasi altra comunicazione”.
Sulla base dei motivi esposti la società ha chiesto la riforma dei capi di sentenza impugnati;
ha insistito, inoltre, per il rigetto delle domande svolte dai reclamanti in via principale, deducendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dagli stessi sollevata, nonché l'infondatezza degli assunti in ordine al carattere asseritamente ritorsivo ed ingiurioso del licenziamento.
Infine, quanto alle ulteriori domande svolte dai lavoratori nel primo grado di giudizio e respinte o ritenute assorbite dalla sentenza, ha integralmente richiamato le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, con particolare riguardo a: l'insussistenza di una serrata e la presunta violazione della procedura prevista pag. 14/26 dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, per essersi la società rifiutata di svolgere l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali così come previsto dalla detta legge;
la violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, per aver iniziato la procedura su entrambi gli stabilimenti (IA TT e CA) avendo messo in ferie solo i lavoratori addetti allo stabilimento di IA TT;
la configurabilità di un contratto a favore di terzo rispetto ai finanziamenti pubblici ricevuti da da parte della Regione Lombardia con la Controparte_1 previsione dell'obbligo di mantenere l'attività economica per un quinquennio dalla conclusione del progetto (finanziato) di ricerca e sviluppo;
la previsione dell'art. 9 del CCNL Industria Metalmeccanica;
la nullità della procedura di licenziamento collettivo. All'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della discussione orale, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Si ritiene parzialmente fondato il primo motivo dell'appello principale, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, con rigetto delle ulteriori censure svolte dai lavoratori.
L'appello incidentale dev'essere integralmente respinto.
Per ragioni di priorità logica si procede alla disamina del primo motivo di reclamo incidentale, con cui censura la sentenza per avere Controparte_1 ritenuto illegittima la scelta della società di ricollegare il criterio tecnico- organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di IA TT o allo stabilimento di CA.
Contrariamente a quanto opinato nel motivo in esame, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza laddove, dopo aver premesso che “in astratto” il fattore della localizzazione può assumere rilevanza nella determinazione dei criteri di scelta, ha aggiunto che “ciò che il tribunale non condivide è che, in concreto, la resistente abbia adottato un sistema di punteggi, con riferimento al criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, che di fatto penalizzava i lavoratori impiegati presso IA TT. In particolare, ai lavoratori di IA venivano assegnati 5 punti, mentre a quelli di CA 1”.
Giova al riguardo evidenziare che l'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223 dispone che “l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative”.
pag. 15/26 La Suprema Corte ha chiarito che il doppio richiamo operato dalla norma alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative assume il seguente significato: “al primo di essi è attribuibile la funzione di individuare l'ambito aziendale entro il quale dovranno operare i criteri di scelta veri e propri, tra i quali, ove siano applicabili quelli legali, va considerato anche il criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative. Sotto il primo profilo, "la riduzione di personale deve, in linea generale, investire l'intero complesso aziendale, potendo essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre" (cfr. al riguardo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13876 e, in precedenza, Cass. sentt. nn. 7752/06, 9888/06, 11034/06
e 11886/06). Con il che si può spiegare, nell'art. 5 citato, la duplicità - altrimenti scarsamente comprensibile - del richiamo alle "esigenze tecnico-produttive ed organizzative", perché, nella prima parte, esse si riferiscono all'ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime esigenze concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di famiglia, all'individuazione del singolo lavoratore (salvo che non operino altri criteri concordati con i sindacati)”(così Cass. 11 luglio 2013 n. 17177).
Tanto premesso, nel caso di specie la datrice di lavoro ha dichiarato, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, che
“l'individuazione dei lavoratori in esubero verrà effettuata attraverso un confronto tra tutti i lavoratori di (sia gli addetti alla Divisione di Controparte_1
IA TT sia gli addetti alla Divisione di CA)” (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrenti fase sommaria).
La società, dunque, ha fatto coincidere la platea dei lavoratori licenziabili con i dipendenti dell'intero complesso aziendale, né ha evidenziato l'esistenza di
“esigenze tecnico-produttive ed organizzative” tali da giustificare una diversa perimetrazione dell'ambito di selezione degli esuberi. Ne deriva che, così definito l'ambito di selezione, risulta del tutto incoerente e ingiustificata l'attribuzione, in virtù del medesimo criterio delle
“esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, di un punteggio differenziato ai dipendenti dello stabilimento di IA TT rispetto ai dipendenti dello stabilimento di CA (attribuzione di punteggio a cui la società ha proceduto unilateralmente, in assenza di accordo sindacale).
A fondamento dell'attribuzione di tale punteggio differenziato CP_1 non ha allegato (né tanto meno comprovato) l'infungibilità delle
[...] mansioni svolte dagli addetti ai due stabilimenti, essendo anzi pacifica la piena fungibilità delle professionalità. La società, invero, non ha in alcun modo chiarito quali siano le ragioni tecnico-organizzative sottese all'attribuzione di tale punteggio differenziato, che risultano ad oggi sconosciute.
pag. 16/26 Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, in tal modo il criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” si è tradotto in quello della mera appartenenza dei lavoratori all'uno o all'altro stabilimento, senza alcuna effettiva ragione tecnico-organizzativa idonea a giustificare tale scelta.
E' stata così - nella sostanza - vanificata l'unitaria considerazione dei due organici, pur affermata nella comunicazione di avvio della procedura: eloquente è il fatto che, in applicazione del criterio anzidetto, dei 132 lavoratori individuati all'esito della procedura quali destinatari del licenziamento, 121 appartenevano allo stabilimento di IA TT e solo 11 allo stabilimento di CA.
E' infine appena il caso di osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che, ove sia mancato l'accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall'art. 5 comma 1 della legge n.
223 del 1991, che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (così, ex multis, Cass., 11 dicembre 2019 n. 32387; in termini cfr.
Cass., 24 luglio 2023 n. 22040; Cass., 3 luglio 2024 n. 18215). Per tutte le ragioni esposte il motivo scrutinato dev'essere respinto.
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare il primo motivo del reclamo principale.
Esso si ritiene fondato nella parte in cui censura la sentenza per aver accordato a e a la sola tutela indennitaria e Parte_2 Parte_5 non la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, applicabile, in forza del richiamo operato dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991
n. 223, in caso di violazione dei criteri di scelta.
A tale riguardo va premesso che non ha stipulato Controparte_1 alcun accordo collettivo con le organizzazioni sindacali per la determinazione dei criteri di scelta.
Al fine di individuare i lavoratori da licenziare, la stessa era quindi tenuta ad applicare, in concorso tra loro, i criteri di legge, stabiliti dall'art. 5, comma 1, legge pag. 17/26 23 luglio 1991 n. 223, (carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative).
Come argomentato esaminando il primo motivo del reclamo incidentale, la società ha indicato, quale unico parametro da valorizzare ai fini del criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, la pura e semplice appartenenza dei lavoratori – aventi professionalità pacificamente fungibili - allo stabilimento di IA TT o allo stabilimento di CA.
Il parametro adottato non esprime in realtà alcuna esigenza tecnico- organizzativa, invero mai neppure indicata dalla società.
Ciò equivale a dire che il parametro in esame non integra validamente il criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, di cui alla lett. c) dell'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223 e che, pertanto, la società ha operato in palese difformità dalla previsione di legge.
La violazione in parola vizia radicalmente il processo di selezione degli esuberi, che risulta condotto sulla base di criteri diversi da quelli di legge, decisi unilateralmente dalla datrice di lavoro al di fuori di qualsiasi intesa sindacale, con l'effetto, tra l'altro, di vanificare nella sostanza la dichiarazione che la selezione avrebbe investito l'organico dell'intero complesso aziendale.
A fronte di tale macroscopico vizio, ritiene il Collegio che non possa procedersi, in sede di verifica giudiziale della corretta applicazione dei criteri di scelta e della relativa incidenza sulle posizioni dei singoli lavoratori, alla neutralizzazione del punteggio correlato alla sede di appartenenza e all'individuazione dei lavoratori licenziabili in forza dei due soli criteri dell'anzianità e dei carichi di famiglia.
Procedendo in tal modo, infatti, si finisce per operare nei fatti una nuova selezione, disancorata tanto dai criteri selettivi in concreto stabiliti dal datore di lavoro, quanto dal precetto normativo secondo cui, come già detto, in assenza di determinazione negoziale dei criteri devono trovare applicazione i tre criteri, in concorso tra loro, dell'anzianità, dei carichi di famiglia e delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative.
Inoltre, poiché il punteggio differenziato in ragione della sede di appartenenza, che la società ha inteso illegittimamente correlare al criterio delle esigenze tecnico-organizzative, investe l'intera platea dei lavoratori, individuare coloro che, anche in assenza di detto punteggio, sarebbero stati comunque licenziati in applicazione dei criteri dell'anzianità e dei carichi di famiglia, è un'operazione non automatica e dall'esito non univoco, che involge necessariamente apprezzamenti e valutazioni critiche da parte del giudice. Emblematico è il caso (che riguarda anche i reclamanti e Parte_2
) in cui più lavoratori abbiano pari punteggio, a seguito della Parte_5 sterilizzazione del parametro illegittimo: accertare se detto parametro rivesta pag. 18/26 carattere determinante, ai fini della licenziabilità del singolo lavoratore, presuppone a monte la decisione se, agli stessi fini, tutti i lavoratori aventi pari punteggio debbano considerarsi collocati, nella nuova graduatoria, in posizione identica (come sostenuto dai lavoratori) o in posizioni distinte ed ordinate in successione (come pare ritenere l'azienda).
Le valutazioni implicate in tale decisione avvalorano l'assunto che la rielaborazione della graduatoria previa neutralizzazione del criterio di scelta illegittimo non rappresenti la semplice risultante di una serie di operazioni aritmetiche, ma si traduca, di fatto, in una nuova selezione degli esuberi, effettuata al di fuori dell'iter tracciato dalla legge, nonché sulla base di criteri diversi da quelli indicati dalla società nella comunicazione di avvio della procedura e che hanno formato oggetto del confronto con le organizzazioni sindacali.
Per le ragioni esposte, dovendosi ravvisare un vizio radicale ed insanabile della procedura, inerente all'individuazione e all'applicazione dei criteri di scelta, si ritiene che anche i licenziamenti di di vadano Parte_2 Parte_5 dichiarati illegittimi per violazione dei criteri di scelta, con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, richiamato dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223.
Ai sensi di tale norma dev'essere, pertanto, Controparte_1 condannata a reintegrare entrambi i lavoratori nel posto di lavoro e a corrispondere loro un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(pari ad € 2.685,22 per ad € 2.563,11 per ) dal Parte_2 Parte_5 giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, nonché a versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Si ritiene fondata anche la censura avverso il capo di sentenza che ha dichiarato che le somme percepite da nei primi dodici mesi dal Parte_3 licenziamento, a titolo di retribuzione percepita aliunde, vanno detratte da quanto dovuto da a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18, CP_1 CP_1 comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, liquidata dal giudice dell'opposizione in dodici mensilità.
Secondo quanto accertato in sentenza con statuizione non censurata da alcuna delle parti, dopo il licenziamento ha lavorato alle dipendenze Parte_3 di dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023. La difesa del Parte_9 lavoratore ha dato atto in udienza che quest'ultimo ha esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione subito dopo la pronuncia dell'ordinanza sommaria (che risulta depositata il 27 ottobre 2023).
Ne deriva che l'aliunde perceptum deve essere detratto per intero non dall'indennità risarcitoria determinata in dodici mensilità, bensì dall'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (18 settembre 2021) alla data in cui è stata esercitata l'opzione (che può farsi coincidere pag. 19/26 con il 27 ottobre 2023), con il limite – che nel caso di specie non risulta superato – delle dodici mensilità.
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in base all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di "aliunde perceptum" o
"percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione,
l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo” (cfr. ex multis Cass., 7 febbraio 2022 n. 3824).
Devono essere, invece, respinte le ulteriori doglianze oggetto del motivo in esame.
Innanzitutto, il Collegio reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n.
300 e all'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223, dovendosi ritenere, in accordo con il giudice di prime cure, che rientri nella discrezionalità del legislatore graduare i regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo in relazione alla gravità dei vizi, nonché contemperare le esigenze di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato con quelle dell'impresa alla certezza e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.
Il limite di dodici mensilità di retribuzione, fissato dall'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 quale misura massima dell'indennità risarcitoria, rappresenta il punto di equilibrio individuato dal legislatore nel bilanciamento delle opposte esigenze sopra rappresentate, entrambe meritevoli di tutela.
La disposizione garantisce un adeguato ristoro economico al lavoratore, che si aggiunge alla fondamentale tutela rappresentata dalla reintegrazione nel posto di lavoro. Non si ravvisano, dunque, profili di incostituzionalità della norma (né, conseguentemente, dell'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 che la richiama), tenuto anche conto che la Corte costituzionale “ha affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n.
199 del 2005 e n. 420 del 1991)” (così Corte cost., sentenza n. 303/2011).
pag. 20/26 Infondata si ritiene anche la pretesa dei lavoratori, disattesa dal giudice di prime cure, di vedersi riconoscere la tutela reintegratoria “piena” (senza il limite risarcitorio di dodici mensilità di retribuzione), in ragione dell'asserita nullità/inefficacia/inesistenza dei licenziamenti conseguente ai vizi della procedura ed in particolare all'omessa comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, che avrebbe reso “totalmente priva di efficacia tutta la procedura” e “totalmente svuotato di valore ed efficacia il doveroso ed obbligatorio esame congiunto”.
Anche a voler ritenere che il vizio anzidetto comporti il sostanziale svuotamento della procedura ed equivalga alla sua omissione, deve osservarsi che il licenziamento collettivo intimato senza l'espletamento della procedura ex art. 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 non è affetto da nullità, né assoggettato al relativo regime sanzionatorio: l'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223, come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, circoscrive, infatti, l'applicazione del regime sanzionatorio della tutela reintegratoria “piena” di cui all'art. 18, comma 1, legge 20 maggio 1970 n. 300 (prevista, appunto, per le ipotesi di nullità del licenziamento) al solo caso di licenziamento “intimato senza l'osservanza della forma scritta”, mentre gli altri vizi determinano la sola illegittimità del licenziamento e danno luogo, rispettivamente, all'applicazione della tutela reintegratoria
“attenuata” ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 nel caso in cui l'illegittimità derivi dalla violazione dei criteri di scelta e all'applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, nel caso in cui l'illegittimità consista nella sola violazione delle regole del procedimento. L'omissione della procedura si traduce nella violazione dell'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223: la norma, infatti, riguarda tutte le modalità di applicazione dei criteri di scelta e, quindi, non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti e, a maggior ragione, l'omessa individuazione ed applicazione dei criteri stessi. Ne deriva che, anche in ipotesi di omesso espletamento della procedura, le conseguenze sanzionatorie sono quelle previste dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio
1991 n. 223 (ossia l'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n.
300), con conseguente infondatezza della pretesa in esame.
E' assorbito il secondo motivo del reclamo principale, con cui i lavoratori censurano la sentenza per non aver esaminato la questione dell'inadempimento della società all'impegno di mantenere aperto lo stabilimento di IA TT sino al 30 giugno 2025 (con salvaguardia dei livelli occupazionali), assunto a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della Regione Lombardia.
Contrariamente a quanto opinato nel motivo in esame, il dedotto inadempimento non costituisce motivo di nullità dei licenziamenti: non ricorre, infatti, una nullità testuale, in assenza di norme che prevedano espressamente tale pag. 21/26 sanzione, né una nullità virtuale, non venendo in rilievo alcuna violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c..
Ne deriva che, anche a voler ritenere che il contestato inadempimento configuri un vizio della procedura e dei licenziamenti di cui è causa, non ne discenderebbe comunque, per i lavoratori odierni reclamanti, alcuna diversa od ulteriore tutela rispetto a quella, già accordata, dell'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
Il secondo motivo del reclamo incidentale è in parte assorbito dall'accoglimento del primo motivo del reclamo incidentale con riferimento alle posizioni di e di e in parte infondato, laddove Parte_5 Parte_2 la società censura la sentenza di primo grado per avere ravvisato una violazione della procedura prevista dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Al riguardo va premesso che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice della fase sommaria e condivisa dal giudice dell'opposizione non forma oggetto di censura da parte di essa può, pertanto, ritenersi pacifica e Controparte_1 sintetizzabile, per quanto qui rileva, nei seguenti termini: il giorno 3 luglio 2021 la società ha inviato ai dipendenti dello stabilimento di IA TT un telegramma con cui si comunicava che, a seguito dell'avvio della procedura di chiusura dello stabilimento, gli stessi sarebbero stati posti in ferie a far data dal 5 luglio e sino a differente comunicazione;
contestualmente ha pubblicato sulla piattaforma aziendale EVO un comunicato con cui si informavano i dipendenti addetti allo stabilimento di IA TT che, con effetto da quello stesso giorno (3 luglio 2021), detto stabilimento sarebbe rimasto chiuso;
nella stessa giornata del
3 luglio 2021 la società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 per riduzione del personale determinata dalla decisione aziendale di chiudere lo stabilimento di
IA TT, indicando 152 esuberi (dato numerico coincidente con l'organico impiegato presso detto sito produttivo).
Dalla ricostruzione dei fatti che precede emerge che Controparte_1 ha informato direttamente i lavoratori impiegati nell'unità produttiva di IA
[...]
TT dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e della decisione di chiudere da quello stesso giorno lo stabilimento, anticipando in tal modo ai lavoratori determinazioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, con evidente violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 221.
La violazione procedurale in parola è stata accertata anche da questa Corte con la sentenza n. 897/2022 (pres. est. Ravazzoni), resa nel procedimento ex art. 28 Pt_ legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso da , e contro Pt_11 Pt_12 [...]
le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi Controparte_1 qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
pag. 22/26 Negli stessi termini si è espressa anche la sentenza di questa Corte n.
1178/2024 (est. Mantovani, pres. Ravazzoni), pronunciatasi in controversia individuale analoga alla presente, anch'essa relativa alla procedura di licenziamento collettivo qui in discussione, le cui condivise argomentazioni di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Premesso che sono inconferenti le considerazioni inerenti “l'insussistenza del mancato confronto con i sindacati”, dato che il denunciato vizio procedurale consiste nell'avere la Controparte_1 anticipato la decisione di licenziare senza avere preventivamente attivato l'iter previsto dal disposto citato, come d'altra parte emerge già dalla – documentata – successione temporale delle comunicazioni aziendali, essendo il telegramma indirizzato ai lavoratori stato inviato prima della pec diretta alle OO.SS, il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale di Monza e questa stessa
Corte territoriale nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70:
“….appare evidente che la messa in ferie forzate di tutti gli addetti sia apparso ai lavoratori come atto prodromico al già deciso licenziamento per riduzione del personale. Non può quindi ritenersi rispettato da parte di l'obbligo di inviare CP_1 alle OOSS comunicazione preventiva di inizio della procedura.
Se si tiene conto dell'orario in cui le descritte comunicazioni sono pervenute ai destinatari si deve rilevare che i lavoratori ne sono venuti a conoscenza prima delle
OOSS, se invece si considera solo la data di ricezione, le comunicazioni sono contestuali. In ogni caso va escluso che ai sindacati sia pervenuta una comunicazione prima che i lavoratori siano stati informati dell'inizio della procedura, palese è quindi la violazione dell'art 4 cit.
Tale conclusione trova altresì conferma se si esamina la ratio della procedura di licenziamento collettivo ben evidenziata nella giurisprudenza della
Suprema Corte nei termini che di seguito si riportano;
“la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è diretta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.”
………gli adempimenti imposti dal citato art. 4, sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. n.
4228 del 5 aprile 2000 nonché Cass. n. 9743 del 18/07/2001 (Cass. sent. n.
6959/2013) .
Premesso che lo scopo della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale è “rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi
pag. 23/26 raggiunti “ (Cass. sent. n. 23526/2016), la Corte ha osservato che la "comunicazione preventiva" di cui comma 2 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991, come richiamato dall'art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una "intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo;
la comunicazione deve avere i contenuti di cui al comma3 dell'art. 4 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
essa è finalizzata a promuovere un "esame congiunto" tra impresa e organizzazioni sindacali "allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte"
(comma 5, art. 4, I. n. 223 del 1991). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, "formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (commi 6 e 7, art. 4, I. n. 223 del 1.991). Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura "l'impresa ha facoltà di licenziare", comunicando, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" ex art. 4, comma 9, 1. n. 223 del 1991. Dunque l'intenzione unilateralmente manifestata dall'impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, ….”(Cass sent. n.
18504/2016)…..
Alla luce di tale consolidata interpretazione ritiene il Collegio che all'aggettivo “preventiva” – riferito alla comunicazione- a mente dell'art 4 non possa darsi altro significato se non quello letterale e cioè di informativa che deve pervenire ai destinatari prima della comunicazione dei recessi al fine di consentire alle OOSS di cogestire la crisi aziendale e cioè “partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa.
La successione temporale delle comunicazioni aziendali come sopra descritta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce a parere del collegio una violazione dell'art 4 della l. 223/91 e una condotta antisindacale in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento degli lavoratori ivi addetti) pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi. L'azienda ha illegittimamente anticipato quelli che avrebbero dovuto essere gli esiti della procedura, non solo ha adottato la decisione di chiudere lo stabilimento, rimessa effettivamente alla unilaterale volontà del datore nell'esercizio della libertà imprenditoriale di cui all'art 41 Cost, ma ha altresì estromesso i lavoratori dallo stabilimento mettendoli forzosamente in ferie e ha preannunciato la procedura di licenziamento collettivo in tal modo rendendo l'esame congiunto solo un evento formale a valle di una decisione già assunta.
pag. 24/26 Vero è che la messa in ferie dei dipendenti non comporta la cessazione del rapporto, i dipendenti continuano il rapporto e vengono retribuiti, tuttavia
l'allontanamento forzato dei lavoratori dello stabilimento indebolisce all'evidenza
l'azione del sindacato e ne sminuisce la capacità agli occhi dei lavoratori che, senza essere preventivamente informati della sorte del loro rapporto di lavoro, si trovano improvvisamente a casa” (così sentenza n. 897/23 CA MI, Pres. rel. Ravazzoni)”. Da tutte le considerazioni esposte deriva l'infondatezza del motivo in esame.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n.
910/2025 del Tribunale di Monza, va condannata a Controparte_1 reintegrare e nel posto di lavoro ai sensi Parte_2 Parte_5 dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 e a corrispondere loro un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad
€ 2.685,22 per e ad € 2.563,11 per ) dal giorno Parte_2 Parte_5 del licenziamento a quello della reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
La società va altresì condannata a corrispondere a , ai sensi Parte_3 dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento (18 settembre 2021) alla data in cui il lavoratore ha esercitato l'opzione (che può farsi coincidere con il 27 ottobre 2023), detratte le retribuzioni dallo stesso percepite nel medesimo periodo alle dipendenze di con interessi legali e Parte_9 rivalutazione monetaria.
Devono essere confermate le restanti statuizioni contenute nella sentenza impugnata, incluso il regolamento delle spese di lite che, con statuizione non specificamente censurata da alcuna delle parti, sono state liquidate in favore dei lavoratori in misura congrua e conforme ai parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite del grado vanno compensate tra le parti nella misura di metà ex art. 92, comma 2, c.p.c.; le residue spese sono poste a carico di in quanto Controparte_1 soccombente in misura prevalente, e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore dei lavoratori ex art. 93 c.p.c..
In ragione dell'integrale rigetto del reclamo incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1
pag. 25/26 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 910/2025 del Tribunale di Monza, ordina a di reintegrare e Controparte_1 Parte_2 Parte_5 nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio
[...]
1970 n. 300 e la condanna a corrispondere loro un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.685,22 per e ad € 2.563,11 per ) dal giorno del Parte_2 Parte_5 licenziamento a quello della reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna a corrispondere a , ai sensi Controparte_1 Parte_3 dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal 18 settembre 2021 al 27 ottobre 2023, detratte le retribuzioni percepite nel medesimo periodo dal lavoratore alle dipendenze di con interessi legali e Parte_9 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere ai lavoratori metà delle spese Controparte_1 di lite del grado che, in tale proporzione, liquida in € 4.400,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per il residuo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per il reclamo incidentale. Milano, 5 dicembre 2025
Consigliera est. Presidente
IA SS NN SE
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 825/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NN SE Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IA SS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2025 (est. Lojacono), promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Scisca, presso il cui studio in Monza, via
Italia n. 28, sono elettivamente domiciliati,
- RECLAMANTI PRINCIPALI - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Marco Bertazzoli Gabrinski Broglio, presso il cui studio in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, è elettivamente domiciliata,
- RECLAMATA e RECLAMANTE INCIDENTALE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
: “IN VIA PRELIMINARE Parte_5
Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 e conseguentemente sollevare tale questione avanti la Corte Costituzionale rinviando avanti la stessa le parti in causa.
NEL MERITO in parziale riforma della sentenza reclamata: per Parte_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.452,83 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.452,83.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.452,83 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di
12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.452,83.
Per Parte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte
pag. 2/26 le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.685,22 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.685,22.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.685,22 in favore del ricorrente.
In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di
12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.685,22.
Per Parte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.564,85 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.564,85 dedotto l'aliunde perceptum con riforma, sul punto, della sentenza reclamata ove ha stabilito che l'aliunde perceptuma andasse dedotto dalle dodici mensilità.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.564,85 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.564,85. Per Parte_4
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei
pag. 3/26 criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.492,67 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.492,67.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.492,67 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.492,67.
Per Parte_5
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione di mantenere la stessa aperta sino al
30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.563,11 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.563,11.
In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.563,11 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.563,11. Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art.93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono
pag. 4/26 conto delle percentuali di maggiorazione per ogni lavoratore, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso e ciò con riferimento alla fase di reclamo confermando gli importi liquidati per la prima fase del giudizio”.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1 domanda ed istanza rigettata, così giudicare: in via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incostituzionalità così come formulata dai reclamanti in via principale, avente ad oggetto il combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per asserita violazione dell'art. 3 Cost. anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e risarcimento danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 20 maggio 1970,
n. 30, dichiarandola inammissibile e/o infondata;
nel merito:
- rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai sigg.ri Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di per i motivi di cui al presente
[...] Controparte_1 atto e per quanto si dimostrerà in corso di causa, in riforma della Sentenza n.
910/2025 del Tribunale di Monza (R.G. 2179/2023);
- conseguentemente, condannare i sigg.ri , Parte_1 [...]
, e alla Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 restituzione, in favore di di tutte le somme ad oggi Controparte_1 pagate dalla Società in adempimento dell'ordinanza della fase sommaria e della sentenza di primo grado del presente giudizio, nonché in adempimento dei piani di rientro concordati;
- conseguentemente, altresì, dichiarare dovute in restituzione le somme che ha pagato al procuratore antistatario dei lavoratori a Controparte_1 titolo di spese legali e compensi professionali liquidati nella fase sommaria e nella fase di opposizione del primo grado di giudizio;
nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , e Parte_1 Parte_3 [...]
tutti reintegrati ex art. 18 quarto comma legge 300/1970, si insiste Parte_4 affinché venga confermata la necessità di disporre la detrazione, dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori nel periodo di estromissione CP_1 per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
pag. 5/26 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 luglio 2025, il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2179/2023 R.G. di opposizione ad ordinanza ex art. 1, comma 48 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, promosso da contro , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , Pt_2 CP_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
, Controparte_4 Parte_5 Controparte_5 [...]
ha così deciso: “1) dichiara la illegittimità dei licenziamenti effettuati il CP_6
18.09.2021 nei confronti di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
per violazione dei criteri di scelta ex 5 co. 3 L. n. 223/1991 e, per l'effetto, in
[...] forza dell' 18 co. 4 L. n. 300/1970, condanna la alla Controparte_1 reintegrazione dei suddetti ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) dichiara che le somme percepite da nei primi 12 mesi dal Pt_3 licenziamento, a titolo di retribuzione, vanno detratte da quanto dovuto dalla in forza del punto 1), oltre al differenziale contributivo per il Controparte_1 medesimo periodo .
3) dichiara la illegittimità del licenziamento intimato dalla CP_1
a e a ex comma 12 dell'art. 4 e
[...] Parte_5 Parte_2 comma 3 dell'art. 5 e, per l'effetto, visto l'art. 18, comma 7 terzo periodo L. 300/70, condanna la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria determinata in 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
5) condanno la opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 10.000,00, oltre oneri accessori e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Nel ricorso in opposizione ha esposto: Controparte_1
- di operare nel settore della produzione dei cerchi delle ruote in acciaio per veicoli industriali con sede in IA TT e stabilimento in CA;
- di avere attraversato negli ultimi anni una gravissima crisi, nonostante i cambi di proprietà e gli ingenti investimenti effettuati;
- che il 25 dicembre 2019 era stata deliberata la fusione per incorporazione di in con Controparte_1 Controparte_7
pag. 6/26 -
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contestuale modifica della ragione sociale nell'attuale CP_1
al fine di ottenere risparmi di gestione attraverso la
[...] creazione di sinergie tra le due originarie società; che i due stabilimenti avevano mantenuto le proprie caratteristiche produttive e, più precisamente, nello stabilimento di IA TT era rimasta la produzione di ruote in acciaio per il settore automotive, on-road, ruote per veicoli commerciali (camion, bus e rimorchi), mentre nello stabilimento di CA era rimasta la produzione di ruote in acciaio per i settori agricolo, edile e movimentazione materiali, industriale, off-road; che le due unità produttive avevano caratteristiche assolutamente differenti in quanto la Divisione di IA TT aveva un numero molto limitato di clienti presenti nel segmento dei veicoli commerciali, quali Volvo Group, Man, Iveco che rappresentavano oltre l'80% del fatturato annuo dello stabilimento stesso, mentre la operava con circa 120 clienti presenti nei Parte_6 più diversi settori senza avere alcun cliente che rappresentasse una percentuale rilevante del volume delle vendite;
che, nonostante gli ingenti investimenti fatti per ammodernare lo stabilimento di IA TT, la relativa Divisione non aveva mai generato utili operativi negli ultimi cinque anni, ma aveva registrato costanti perdite superiori ad € 7.000.000,00 di all'anno (con la perdita di circa il 19% dell'intero fatturato della Divisione Parte_7
);
[...] che le tensioni sofferte nella gestione dei conti della Divisione di IA TT avevano portato ad un peggioramento dei risultati complessivi della società; che, quindi, si era valutato che la mancata chiusura dello stabilimento di IA TT poteva mettere a rischio la continuità dell'intera azienda, portando all'inevitabile chiusura anche dello stabilimento di CA, per cui il 3 luglio 2021 si era dato inizio alla procedura di licenziamento collettivo trasmettendo la relativa lettera alle organizzazioni sindacali;
che, con tale lettera, la società aveva comunicato alle organizzazioni sindacali di voler procedere alla chiusura definitiva dello stabilimento di IA TT, con il conseguente esubero di n. 152 lavoratori per i quali si sarebbe avviata la procedura di licenziamento collettivo, specificando i motivi di tale decisione;
che erano state allegate alla lettera due tabelle indicanti i punteggi da applicare ai singoli lavoratori per individuare le 152 posizioni in esubero, nel rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge;
di aver comunicato, infine, che l'effettiva attuazione del programma di licenziamento era prevista alla conclusione della procedura avviata pag. 7/26 con la comunicazione del 3 luglio 2021 e che non erano previste eventuali misure per far fronte alle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma medesimo;
- di avere chiuso, a partire dal 3 luglio 2021, lo stabilimento di IA TT e interrotto la produzione presso tale sito, dandone informazione a tutti i lavoratori tramite pubblicazione della relativa informazione sul sito intranet aziendale e tramite invio di telegramma individuale, oltre ad una raccomandata del seguente tenore: “con la presente le comunichiamo che a seguito della procedura di chiusura del sito di IA TT a far data dal 5 luglio 2021 lei sarà posto in ferie sino a nostra differente comunicazione”;
- che, a seguito dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, le organizzazioni sindacali avevano chiesto che fosse svolto il confronto tra le parti sociali previsto dalla legge 23 luglio 1991 n. 223;
- che tra le parti si erano svolti alcuni incontri, meglio specificati in ricorso;
- di avere comunicato il 18 agosto 2021 l'intervenuta chiusura della fase sindacale con il mancato accordo tra le parti e l'apertura della fase c.d. amministrativa;
- che, una volta conclusa anche la fase amministrativa senza alcun accordo, il 18 settembre 2021 erano state inviate le lettere di licenziamento ed erano stati trasferiti presso lo stabilimento di CA undici lavoratori già occupati presso IA TT;
ciò esposto, ha chiesto di rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai lavoratori ricorrenti nella fase sommaria, in totale riforma dell'ordinanza di accoglimento pronunciata dal Tribunale di Monza il 27 ottobre
2023 all'esito di detta fase.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di opposizione, i lavoratori hanno chiesto in via preliminare rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c.; hanno formulato eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 5 legge 23 luglio 1991
n. 223 e hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione nel giudizio ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n.
300, promosso dalle organizzazioni sindacali ed avente ad oggetto la domanda di annullamento della intera procedura di licenziamento collettivo.
Nel merito hanno chiesto di: dichiarare che aveva Controparte_1 cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere lo stesso aperto sino al 30 giugno 2025 (cioè per cinque anni decorrenti dal finanziamento erogato con fondi europei dalla Regione Lombardia) e, conseguentemente, di dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia dei licenziamenti;
accertare e dichiarare l'inesistenza o inefficacia dei licenziamenti a seguito della revoca o dell'annullamento della procedura di licenziamento collettivo pag. 8/26 e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 23 luglio 1991 n. 223 e, conseguentemente, ordinare alla società di reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro e condannarla al risarcimento del danno in loro favore, in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
dichiarare la natura ritorsiva dei licenziamenti e, in ogni caso, la loro nullità/illegittimità/inefficacia o comunque annullarli anche per violazione dei criteri di scelta, ordinando alla società di reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro e condannarla al risarcimento del danno in favore dei medesimi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella della reintegrazione;
in subordine, dichiarare la risoluzione dei rapporti di lavoro, condannando la società al risarcimento del danno in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione dei rapporti di lavoro condannando la società al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, dichiarare l'inesistenza o l'inefficacia dei licenziamenti e conseguentemente, accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa, condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c., al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dalla data di sospensione dell'attività lavorativa (3 luglio 2021) alla data di effettivo ripristino del rapporto;
in estremo subordine, dichiarare la natura ingiuriosa dei licenziamenti e condannare la società al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori, da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della sentenza.
Nel corso del giudizio di opposizione , CP_2 Controparte_6
e hanno conciliato la Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 controversia. Il giudice, procedendo alla disamina dei rilievi formulati dall'opponente ha condiviso e confermato l'ordinanza resa all'esito della Controparte_1 fase sommaria nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti di
, e per violazione dei criteri Parte_1 Parte_3 Parte_4 di scelta, con le conseguenze di cui all'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223. Ha osservato al riguardo: “ciò che il tribunale non condivide è che, in concreto, la resistente abbia adottato un sistema di punteggi, con riferimento al criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, che di fatto penalizzava i lavoratori impiegati presso IA TT. In particolare ai lavoratori di IA venivano assegnati 5 punti, mentre a quelli di CA 1. Come correttamente rilevato nella ordinanza impugnata ciò è stato fatto senza ulteriori giustificazioni collegate, per esempio, alle difficoltà logistiche di
pag. 9/26 trasferimento dei lavoratori da IA a CA o alle interferenze che tali trasferimenti avrebbero potuto avere sull'assetto produttivo”.
Ha evidenziato che il risultato dell'applicazione dei criteri di scelta adottati dalla società era stata una penalizzazione dei dipendenti già in forze presso lo stabilimento di IA TT, come confermato dalla comunicazione di chiusura della procedura ex art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991 n. 223: “Infatti nella stessa, con l'applicazione dei preannunciati criteri di scelta e l'attribuzione dei relativi punteggi, i 132 esuberi residuati all'esito - detratti gli 11 lavoratori destinatari di separata successiva comunicazione di trasferimento collettivo dal sito produttivo di
IA TT e quello di CA e i 9 lavoratori nel frattempo già “usciti”- sono stati individuati in quelli aventi un punteggio pari o superiore a 12, ed erano quasi tutti (121) lavoratori dello stabilimento di IA TT, mentre solo 11 appartenevano allo stabilimento di CA”.
Anche in relazione ai lavoratori e il Parte_5 Parte_2 giudice dell'opposizione ha condiviso l'ordinanza, che aveva riconosciuto loro la tutela indennitaria ex art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, in forza del rinvio a tale norma operato dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 per l'ipotesi di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, della stessa legge.
In proposito, osserva il giudice dell'opposizione, “nella ordinanza impugnata si è ritenuto che, siccome e sarebbero rientrati nella Pt_5 Pt_2 platea dei soggetti da licenziare anche neutralizzando i punti derivanti dal criterio di appartenenza territoriale, non fosse applicabile in loro favore la tutela reale.
Peraltro il giudice ha ritenuto che anche nei loro confronti fosse ravvisabile la violazione procedurale di cui all'art. 4 comma 2 legge 223 del 1991, per avere la società comunicato la propria intenzione di procedere al licenziamento collettivo prima ai lavoratori e solo in seguito alle organizzazioni sindacali”. Disattendendo le censure della società appellante e richiamata la pronuncia della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta per violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, il giudice dell'opposizione ha concluso sul punto: “va confermata quindi la statuizione contenuta al punto 2 della ordinanza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento effettuato il 18.09.2021 nei confronti di e i sensi degli artt. 5 co. 3, 4 co. 9 e 12 L. n. 223/1991”. Pt_5 Pt_2
Il giudice dell'opposizione ha poi dato atto che la società lamentava “che in relazione a e non era stato dedotto l'aliunde perceptum” Pt_1 Pt_3 Pt_4
e ha statuito quanto segue: “Il motivo di opposizione in linea di diritto è fondato.
In linea di fatto si osserva che per e nulla andava dedotto, Pt_1 Pt_4 in quanto la difesa dei medesimi ha dichiarato che erano rimasti disoccupati e la controparte non ha contestato tale circostanza, che comunque risulta dai documenti prodotti.
pag. 10/26 Per quanto riguarda dai documenti prodotti risulta che lo stesso ha Pt_8 lavorato nel periodo dal 31.12.21 al 31.10.23 per la società . Parte_9
Va quindi detratto quanto il ricorrente ha percepito nei primi 12 mesi dal licenziamento a titolo di retribuzione dalla predetta società, considerato che la indennità era di 12 mesi, oltre al differenziale contributivo per il medesimo periodo”.
Con riguardo alle domande e censure all'ordinanza svolte dai lavoratori, il giudice dell'opposizione ha respinto, innanzitutto, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 18, commi 4 e 7, legge 20 maggio 1970 n 300 e dell'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Ha, poi, ritenuto infondato l'assunto dei lavoratori secondo cui “se vi è stata violazione dei criteri di scelta, come accertato nel caso di specie, la conseguenza deve essere la illegittimità dei licenziamenti e quindi la reintegra di tutti i lavoratori.
In sostanza, secondo la difesa, dovrebbero essere reintegrati anche Pt_5
e , per i quali invece è stato accertato nella ordinanza, a seguito della prova Pt_2 di resistenza, che sarebbero stati licenziati anche con l'attribuzione del punteggio riservato ai lavoratori di CA”.
L'infondatezza dell'assunto, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, deriva dal fatto che “per tali lavoratori la violazione dei criteri di scelta non ha comportato un autonomo pregiudizio, in quanto in concreto il criterio assunto dalla società ( di attribuire loro 5 punti) non ha inciso sulla loro posizione in graduatoria, dal momento che anche senza quei 5 punti sarebbero rientrati tra i lavoratori da licenziare”.
Infine, il giudice dell'opposizione ha disatteso, ritenendoli in parte assorbiti, gli argomenti spesi dai lavoratori con riguardo tanto all'asserito obbligo della società di mantenere l'attività economica per cinque anni in ragione del finanziamento ricevuto dalla Regione Lombardia, quanto alla dedotta natura ritorsiva ed ingiuriosa dei licenziamenti.
Avverso la sentenza hanno proposto reclamo , Parte_1
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 affidandosi a due motivi.
Con il primo, articolato, motivo impugnano i capi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del dispositivo.
Chiedono in favore di tutti i lavoratori “l'applicazione corretta dell'art. 18 legge 1970, n. 300 insistendo nella eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 223/1991 per violazione palese dell'art. 3 Costituzione nella misura in cui si crea disparità di trattamento con garanzia piena per i lavoratori occupati a discapito dei lavoratori disoccupati”.
pag. 11/26 Impugnano, inoltre, il capo di sentenza che, confermando l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, ha liquidato in favore di Parte_2 Parte_5 un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità, anziché accogliere la domanda
[...] di reintegrazione nel posto di lavoro.
Argomentano al riguardo che “il giudice può verificare la correttezza del calcolo matematico della sommatoria dei punti attribuiti e può sicuramente accertare e dichiarare che uno dei criteri di scelta adottati dalla società è stato utilizzato in modo abnorme per riuscire a licenziare quanti più dipendenti possibili di uno stabilimento rispetto all'altro, ma da tale verifica discende la conseguenza pura
e semplice che i criteri di scelta sono stati violati ed il giudice non può disporre di eliminare un parametro per rifare la graduatoria dei licenziabili e non licenziabili perché così si sostituisce al ruolo della società e più in generale delle parti sociali e, paradossalmente, senza neppure che se ne renda conto, stabilisce lui chi licenziare e chi non licenziare, il che, sia consentito, non rientra affatto tra i suoi poteri giurisdizionali che gli consentono solo di dichiarare se il singolo licenziamento sia legittimo o meno. Se il giudice ritiene che un criterio di scelta sia stato abusato con punteggio abnorme deve solo dichiararne l'illegittimità e la conseguenza è che ciò costituisce violazione dei criteri di scelta e la sanzione è la reintegra per tutti i lavoratori”.
Si dolgono, inoltre, che il giudice dell'opposizione abbia “omesso totalmente di esaminare le difese dei due ricorrenti limitandosi a confermare l'ordinanza” ed osservano in proposito che “ era un manutentore e, quindi, svolgeva Pt_2 quotidianamente e necessariamente le mansioni di operaio addetto alla produzione
e come tale la sua mansione era perfettamente fungibile con tutti gli altri ricorrenti operai di produzione e l'attribuzione del punteggio 9 avrebbe dovuto comportare la reintegra e non la liquidazione limitata a sole 15 mensilità. La stessa cosa dovrebbe valere per che svolgeva mansioni di operaio in produzione come operatore Pt_5 su linea automatica presso linea stampaggio, linee 1008, operatore robot linea verniciatura e con punteggio 9”.
Sotto ulteriore profilo rivendicano “nessuna deduzione dell'aliunde perceptum dalle 12 mensilità liquidate a che, al contrario, è stato Pt_3 reintegrato e, pertanto, ha diritto a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra dedotto l'aliunde perceptum”.
Richiamano poi la sentenza n. 897/2022 della Corte d'appello di Milano - che ha dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta da Controparte_1 per violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 e in relazione alla quale è pendente giudizio in Cassazione – ed evidenziano che, come accertato da tale sentenza, nel caso di specie la procedura ex art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 è stata svuotata di contenuto, dal momento che la decisione di chiudere lo stabilimento era stata assunta dalla società prima del confronto sindacale.
pag. 12/26 Ritengono che tale violazione debba dar luogo alla revoca o all'annullamento della procedura “quale unico provvedimento per restituire operatività alla funzione sindacale annichilita dalla serrata preventiva della società”, la cui conseguenza “sarebbe la pura e semplice inesistenza di tutti i licenziamenti”.
Con il secondo motivo di dolgono che il giudice di prime cure non si sia pronunciato in merito all'obbligo della società di mantenere aperto lo stabilimento di IA TT sino al 30 giugno 2025.
Denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 28 legge 20 maggio
1970 n. 300, dell'art. 1411 c.c. in collegamento con l'art. 4 legge 23 luglio 1991 n.
223, con l'art. 9 CCNL Industria Metalmeccanica Privata e con l'art. 57 Regolamento
CE 1083/2006, con riferimento all'obbligo assunto da Controparte_1 nell'ambito di un contratto di finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato con la Regione Lombardia, di mantenere aperta l'attività economica presso lo stabilimento di IA TT, con salvaguardia dei livelli occupazionali, per cinque anni dalla conclusione del finanziamento anzidetto.
La chiusura anticipata dello stabilimento di IA TT – deducono i reclamanti - costituisce inadempimento contrattuale anche nei confronti dei lavoratori, da considerarsi terzi beneficiari ex art. 1411 c.c., ed integra motivo di illegittimità del licenziamento.
Sulla base dei motivi esposti , Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno chiesto la parziale Pt_3 Parte_4 Parte_5 riforma della sentenza di prime cure e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la reclamata Controparte_1 ha contestato la fondatezza del gravame e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, proponendo a sua volta reclamo incidentale, articolato in due motivi. Con il primo motivo la società censura la pronuncia per avere ritenuto illegittima la scelta aziendale di ricollegare il criterio tecnico-organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di IA TT, oggetto della chiusura, ovvero a quello di CA, con attribuzione di 5 punti per l'appartenenza a IA TT e di 1 punto per l'appartenenza a CA. Premesso di aver esteso la platea dei lavoratori licenziabili a tutti i dipendenti (sia a quelli occupati presso IA TT, sia a quelli occupati presso
CA), la società contesta la valutazione del Tribunale secondo cui l'appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere piuttosto che a quello che avrebbe continuato ad operare non possa considerarsi quale criterio di scelta tecnico-organizzativo che concorra con gli altri criteri previsti dalla legge (anzianità e carichi di famiglia).
pag. 13/26 Nell'ottica del gravame incidentale, “una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, e deciso di estendere la valutazione a tutta la platea dei lavoratori, l'appartenenza dei lavoratori ad una unità produttiva o ad un'altra non è elemento irrilevante nella determinazione dei singoli criteri di scelta, potendosi ben attribuire un punteggio specifico a tale elemento, da intendersi quale esigenza tecnica-organizzativa”. La società evidenzia che “per i criteri carichi familiari e anzianità sono stati assegnati 13 punti mentre per il solo criterio dell'appartenenza allo stabilimento di
IA TT sono stati assegnati 5 punti (con un differenziale di 4 punti tra i lavoratori addetti a IA TT e quelli addetti a CA). Sui 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a IA TT ha inciso per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri hanno inciso per il 73% del punteggio totale”, sicché – si deduce – non vi sarebbe alcuno sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecniche-produttive.
Con il secondo motivo critica la decisione relativa alle posizioni dei lavoratori e in quanto il giudice di prime cure, Parte_5 Parte_2 pur ritenendo che gli stessi, una volta eliminato il criterio tecnico-organizzativo, sarebbe stati comunque licenziati, ha condannato egualmente la società a versare loro l'indennità prevista dall'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, ritenendo sussistente la violazione procedurale di cui all'art. 4, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223, per avere la società comunicato la propria intenzione di procedere al licenziamento collettivo prima ai lavoratori e solo in seguito alle organizzazioni sindacali .
Nel censurare la pronuncia la società rileva, innanzitutto, come “il telegramma inviato ai lavoratori nella medesima giornata del 3 luglio 2021 non riguardasse l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ma esclusivamente
l'intervenuta chiusura dello stabilimento di IA TT e la messa in ferie di tutti i suoi addetti”.
Deduce, inoltre, che a norma dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 la comunicazione diretta alle organizzazioni sindacali deve essere “preventiva rispetto alla procedura stessa e non preventiva rispetto a qualsiasi altra comunicazione”.
Sulla base dei motivi esposti la società ha chiesto la riforma dei capi di sentenza impugnati;
ha insistito, inoltre, per il rigetto delle domande svolte dai reclamanti in via principale, deducendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dagli stessi sollevata, nonché l'infondatezza degli assunti in ordine al carattere asseritamente ritorsivo ed ingiurioso del licenziamento.
Infine, quanto alle ulteriori domande svolte dai lavoratori nel primo grado di giudizio e respinte o ritenute assorbite dalla sentenza, ha integralmente richiamato le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, con particolare riguardo a: l'insussistenza di una serrata e la presunta violazione della procedura prevista pag. 14/26 dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, per essersi la società rifiutata di svolgere l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali così come previsto dalla detta legge;
la violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223, per aver iniziato la procedura su entrambi gli stabilimenti (IA TT e CA) avendo messo in ferie solo i lavoratori addetti allo stabilimento di IA TT;
la configurabilità di un contratto a favore di terzo rispetto ai finanziamenti pubblici ricevuti da da parte della Regione Lombardia con la Controparte_1 previsione dell'obbligo di mantenere l'attività economica per un quinquennio dalla conclusione del progetto (finanziato) di ricerca e sviluppo;
la previsione dell'art. 9 del CCNL Industria Metalmeccanica;
la nullità della procedura di licenziamento collettivo. All'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della discussione orale, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Si ritiene parzialmente fondato il primo motivo dell'appello principale, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, con rigetto delle ulteriori censure svolte dai lavoratori.
L'appello incidentale dev'essere integralmente respinto.
Per ragioni di priorità logica si procede alla disamina del primo motivo di reclamo incidentale, con cui censura la sentenza per avere Controparte_1 ritenuto illegittima la scelta della società di ricollegare il criterio tecnico- organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di IA TT o allo stabilimento di CA.
Contrariamente a quanto opinato nel motivo in esame, non si ravvisa alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza laddove, dopo aver premesso che “in astratto” il fattore della localizzazione può assumere rilevanza nella determinazione dei criteri di scelta, ha aggiunto che “ciò che il tribunale non condivide è che, in concreto, la resistente abbia adottato un sistema di punteggi, con riferimento al criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, che di fatto penalizzava i lavoratori impiegati presso IA TT. In particolare, ai lavoratori di IA venivano assegnati 5 punti, mentre a quelli di CA 1”.
Giova al riguardo evidenziare che l'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223 dispone che “l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative”.
pag. 15/26 La Suprema Corte ha chiarito che il doppio richiamo operato dalla norma alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative assume il seguente significato: “al primo di essi è attribuibile la funzione di individuare l'ambito aziendale entro il quale dovranno operare i criteri di scelta veri e propri, tra i quali, ove siano applicabili quelli legali, va considerato anche il criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative. Sotto il primo profilo, "la riduzione di personale deve, in linea generale, investire l'intero complesso aziendale, potendo essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre" (cfr. al riguardo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13876 e, in precedenza, Cass. sentt. nn. 7752/06, 9888/06, 11034/06
e 11886/06). Con il che si può spiegare, nell'art. 5 citato, la duplicità - altrimenti scarsamente comprensibile - del richiamo alle "esigenze tecnico-produttive ed organizzative", perché, nella prima parte, esse si riferiscono all'ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime esigenze concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di famiglia, all'individuazione del singolo lavoratore (salvo che non operino altri criteri concordati con i sindacati)”(così Cass. 11 luglio 2013 n. 17177).
Tanto premesso, nel caso di specie la datrice di lavoro ha dichiarato, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, che
“l'individuazione dei lavoratori in esubero verrà effettuata attraverso un confronto tra tutti i lavoratori di (sia gli addetti alla Divisione di Controparte_1
IA TT sia gli addetti alla Divisione di CA)” (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrenti fase sommaria).
La società, dunque, ha fatto coincidere la platea dei lavoratori licenziabili con i dipendenti dell'intero complesso aziendale, né ha evidenziato l'esistenza di
“esigenze tecnico-produttive ed organizzative” tali da giustificare una diversa perimetrazione dell'ambito di selezione degli esuberi. Ne deriva che, così definito l'ambito di selezione, risulta del tutto incoerente e ingiustificata l'attribuzione, in virtù del medesimo criterio delle
“esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, di un punteggio differenziato ai dipendenti dello stabilimento di IA TT rispetto ai dipendenti dello stabilimento di CA (attribuzione di punteggio a cui la società ha proceduto unilateralmente, in assenza di accordo sindacale).
A fondamento dell'attribuzione di tale punteggio differenziato CP_1 non ha allegato (né tanto meno comprovato) l'infungibilità delle
[...] mansioni svolte dagli addetti ai due stabilimenti, essendo anzi pacifica la piena fungibilità delle professionalità. La società, invero, non ha in alcun modo chiarito quali siano le ragioni tecnico-organizzative sottese all'attribuzione di tale punteggio differenziato, che risultano ad oggi sconosciute.
pag. 16/26 Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, in tal modo il criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” si è tradotto in quello della mera appartenenza dei lavoratori all'uno o all'altro stabilimento, senza alcuna effettiva ragione tecnico-organizzativa idonea a giustificare tale scelta.
E' stata così - nella sostanza - vanificata l'unitaria considerazione dei due organici, pur affermata nella comunicazione di avvio della procedura: eloquente è il fatto che, in applicazione del criterio anzidetto, dei 132 lavoratori individuati all'esito della procedura quali destinatari del licenziamento, 121 appartenevano allo stabilimento di IA TT e solo 11 allo stabilimento di CA.
E' infine appena il caso di osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che, ove sia mancato l'accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, operano i criteri legali sussidiari previsti dall'art. 5 comma 1 della legge n.
223 del 1991, che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (così, ex multis, Cass., 11 dicembre 2019 n. 32387; in termini cfr.
Cass., 24 luglio 2023 n. 22040; Cass., 3 luglio 2024 n. 18215). Per tutte le ragioni esposte il motivo scrutinato dev'essere respinto.
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare il primo motivo del reclamo principale.
Esso si ritiene fondato nella parte in cui censura la sentenza per aver accordato a e a la sola tutela indennitaria e Parte_2 Parte_5 non la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, applicabile, in forza del richiamo operato dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991
n. 223, in caso di violazione dei criteri di scelta.
A tale riguardo va premesso che non ha stipulato Controparte_1 alcun accordo collettivo con le organizzazioni sindacali per la determinazione dei criteri di scelta.
Al fine di individuare i lavoratori da licenziare, la stessa era quindi tenuta ad applicare, in concorso tra loro, i criteri di legge, stabiliti dall'art. 5, comma 1, legge pag. 17/26 23 luglio 1991 n. 223, (carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative).
Come argomentato esaminando il primo motivo del reclamo incidentale, la società ha indicato, quale unico parametro da valorizzare ai fini del criterio delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, la pura e semplice appartenenza dei lavoratori – aventi professionalità pacificamente fungibili - allo stabilimento di IA TT o allo stabilimento di CA.
Il parametro adottato non esprime in realtà alcuna esigenza tecnico- organizzativa, invero mai neppure indicata dalla società.
Ciò equivale a dire che il parametro in esame non integra validamente il criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, di cui alla lett. c) dell'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223 e che, pertanto, la società ha operato in palese difformità dalla previsione di legge.
La violazione in parola vizia radicalmente il processo di selezione degli esuberi, che risulta condotto sulla base di criteri diversi da quelli di legge, decisi unilateralmente dalla datrice di lavoro al di fuori di qualsiasi intesa sindacale, con l'effetto, tra l'altro, di vanificare nella sostanza la dichiarazione che la selezione avrebbe investito l'organico dell'intero complesso aziendale.
A fronte di tale macroscopico vizio, ritiene il Collegio che non possa procedersi, in sede di verifica giudiziale della corretta applicazione dei criteri di scelta e della relativa incidenza sulle posizioni dei singoli lavoratori, alla neutralizzazione del punteggio correlato alla sede di appartenenza e all'individuazione dei lavoratori licenziabili in forza dei due soli criteri dell'anzianità e dei carichi di famiglia.
Procedendo in tal modo, infatti, si finisce per operare nei fatti una nuova selezione, disancorata tanto dai criteri selettivi in concreto stabiliti dal datore di lavoro, quanto dal precetto normativo secondo cui, come già detto, in assenza di determinazione negoziale dei criteri devono trovare applicazione i tre criteri, in concorso tra loro, dell'anzianità, dei carichi di famiglia e delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative.
Inoltre, poiché il punteggio differenziato in ragione della sede di appartenenza, che la società ha inteso illegittimamente correlare al criterio delle esigenze tecnico-organizzative, investe l'intera platea dei lavoratori, individuare coloro che, anche in assenza di detto punteggio, sarebbero stati comunque licenziati in applicazione dei criteri dell'anzianità e dei carichi di famiglia, è un'operazione non automatica e dall'esito non univoco, che involge necessariamente apprezzamenti e valutazioni critiche da parte del giudice. Emblematico è il caso (che riguarda anche i reclamanti e Parte_2
) in cui più lavoratori abbiano pari punteggio, a seguito della Parte_5 sterilizzazione del parametro illegittimo: accertare se detto parametro rivesta pag. 18/26 carattere determinante, ai fini della licenziabilità del singolo lavoratore, presuppone a monte la decisione se, agli stessi fini, tutti i lavoratori aventi pari punteggio debbano considerarsi collocati, nella nuova graduatoria, in posizione identica (come sostenuto dai lavoratori) o in posizioni distinte ed ordinate in successione (come pare ritenere l'azienda).
Le valutazioni implicate in tale decisione avvalorano l'assunto che la rielaborazione della graduatoria previa neutralizzazione del criterio di scelta illegittimo non rappresenti la semplice risultante di una serie di operazioni aritmetiche, ma si traduca, di fatto, in una nuova selezione degli esuberi, effettuata al di fuori dell'iter tracciato dalla legge, nonché sulla base di criteri diversi da quelli indicati dalla società nella comunicazione di avvio della procedura e che hanno formato oggetto del confronto con le organizzazioni sindacali.
Per le ragioni esposte, dovendosi ravvisare un vizio radicale ed insanabile della procedura, inerente all'individuazione e all'applicazione dei criteri di scelta, si ritiene che anche i licenziamenti di di vadano Parte_2 Parte_5 dichiarati illegittimi per violazione dei criteri di scelta, con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, richiamato dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223.
Ai sensi di tale norma dev'essere, pertanto, Controparte_1 condannata a reintegrare entrambi i lavoratori nel posto di lavoro e a corrispondere loro un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(pari ad € 2.685,22 per ad € 2.563,11 per ) dal Parte_2 Parte_5 giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, nonché a versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Si ritiene fondata anche la censura avverso il capo di sentenza che ha dichiarato che le somme percepite da nei primi dodici mesi dal Parte_3 licenziamento, a titolo di retribuzione percepita aliunde, vanno detratte da quanto dovuto da a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18, CP_1 CP_1 comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, liquidata dal giudice dell'opposizione in dodici mensilità.
Secondo quanto accertato in sentenza con statuizione non censurata da alcuna delle parti, dopo il licenziamento ha lavorato alle dipendenze Parte_3 di dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023. La difesa del Parte_9 lavoratore ha dato atto in udienza che quest'ultimo ha esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione subito dopo la pronuncia dell'ordinanza sommaria (che risulta depositata il 27 ottobre 2023).
Ne deriva che l'aliunde perceptum deve essere detratto per intero non dall'indennità risarcitoria determinata in dodici mensilità, bensì dall'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (18 settembre 2021) alla data in cui è stata esercitata l'opzione (che può farsi coincidere pag. 19/26 con il 27 ottobre 2023), con il limite – che nel caso di specie non risulta superato – delle dodici mensilità.
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in base all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di "aliunde perceptum" o
"percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione,
l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo” (cfr. ex multis Cass., 7 febbraio 2022 n. 3824).
Devono essere, invece, respinte le ulteriori doglianze oggetto del motivo in esame.
Innanzitutto, il Collegio reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n.
300 e all'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223, dovendosi ritenere, in accordo con il giudice di prime cure, che rientri nella discrezionalità del legislatore graduare i regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo in relazione alla gravità dei vizi, nonché contemperare le esigenze di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato con quelle dell'impresa alla certezza e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.
Il limite di dodici mensilità di retribuzione, fissato dall'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 quale misura massima dell'indennità risarcitoria, rappresenta il punto di equilibrio individuato dal legislatore nel bilanciamento delle opposte esigenze sopra rappresentate, entrambe meritevoli di tutela.
La disposizione garantisce un adeguato ristoro economico al lavoratore, che si aggiunge alla fondamentale tutela rappresentata dalla reintegrazione nel posto di lavoro. Non si ravvisano, dunque, profili di incostituzionalità della norma (né, conseguentemente, dell'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 che la richiama), tenuto anche conto che la Corte costituzionale “ha affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n.
199 del 2005 e n. 420 del 1991)” (così Corte cost., sentenza n. 303/2011).
pag. 20/26 Infondata si ritiene anche la pretesa dei lavoratori, disattesa dal giudice di prime cure, di vedersi riconoscere la tutela reintegratoria “piena” (senza il limite risarcitorio di dodici mensilità di retribuzione), in ragione dell'asserita nullità/inefficacia/inesistenza dei licenziamenti conseguente ai vizi della procedura ed in particolare all'omessa comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, che avrebbe reso “totalmente priva di efficacia tutta la procedura” e “totalmente svuotato di valore ed efficacia il doveroso ed obbligatorio esame congiunto”.
Anche a voler ritenere che il vizio anzidetto comporti il sostanziale svuotamento della procedura ed equivalga alla sua omissione, deve osservarsi che il licenziamento collettivo intimato senza l'espletamento della procedura ex art. 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 non è affetto da nullità, né assoggettato al relativo regime sanzionatorio: l'art. 5, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223, come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, circoscrive, infatti, l'applicazione del regime sanzionatorio della tutela reintegratoria “piena” di cui all'art. 18, comma 1, legge 20 maggio 1970 n. 300 (prevista, appunto, per le ipotesi di nullità del licenziamento) al solo caso di licenziamento “intimato senza l'osservanza della forma scritta”, mentre gli altri vizi determinano la sola illegittimità del licenziamento e danno luogo, rispettivamente, all'applicazione della tutela reintegratoria
“attenuata” ex art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 nel caso in cui l'illegittimità derivi dalla violazione dei criteri di scelta e all'applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, nel caso in cui l'illegittimità consista nella sola violazione delle regole del procedimento. L'omissione della procedura si traduce nella violazione dell'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223: la norma, infatti, riguarda tutte le modalità di applicazione dei criteri di scelta e, quindi, non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti e, a maggior ragione, l'omessa individuazione ed applicazione dei criteri stessi. Ne deriva che, anche in ipotesi di omesso espletamento della procedura, le conseguenze sanzionatorie sono quelle previste dall'art. 5, comma 3, legge 23 luglio
1991 n. 223 (ossia l'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n.
300), con conseguente infondatezza della pretesa in esame.
E' assorbito il secondo motivo del reclamo principale, con cui i lavoratori censurano la sentenza per non aver esaminato la questione dell'inadempimento della società all'impegno di mantenere aperto lo stabilimento di IA TT sino al 30 giugno 2025 (con salvaguardia dei livelli occupazionali), assunto a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della Regione Lombardia.
Contrariamente a quanto opinato nel motivo in esame, il dedotto inadempimento non costituisce motivo di nullità dei licenziamenti: non ricorre, infatti, una nullità testuale, in assenza di norme che prevedano espressamente tale pag. 21/26 sanzione, né una nullità virtuale, non venendo in rilievo alcuna violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c..
Ne deriva che, anche a voler ritenere che il contestato inadempimento configuri un vizio della procedura e dei licenziamenti di cui è causa, non ne discenderebbe comunque, per i lavoratori odierni reclamanti, alcuna diversa od ulteriore tutela rispetto a quella, già accordata, dell'applicazione dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300.
Il secondo motivo del reclamo incidentale è in parte assorbito dall'accoglimento del primo motivo del reclamo incidentale con riferimento alle posizioni di e di e in parte infondato, laddove Parte_5 Parte_2 la società censura la sentenza di primo grado per avere ravvisato una violazione della procedura prevista dall'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Al riguardo va premesso che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice della fase sommaria e condivisa dal giudice dell'opposizione non forma oggetto di censura da parte di essa può, pertanto, ritenersi pacifica e Controparte_1 sintetizzabile, per quanto qui rileva, nei seguenti termini: il giorno 3 luglio 2021 la società ha inviato ai dipendenti dello stabilimento di IA TT un telegramma con cui si comunicava che, a seguito dell'avvio della procedura di chiusura dello stabilimento, gli stessi sarebbero stati posti in ferie a far data dal 5 luglio e sino a differente comunicazione;
contestualmente ha pubblicato sulla piattaforma aziendale EVO un comunicato con cui si informavano i dipendenti addetti allo stabilimento di IA TT che, con effetto da quello stesso giorno (3 luglio 2021), detto stabilimento sarebbe rimasto chiuso;
nella stessa giornata del
3 luglio 2021 la società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 per riduzione del personale determinata dalla decisione aziendale di chiudere lo stabilimento di
IA TT, indicando 152 esuberi (dato numerico coincidente con l'organico impiegato presso detto sito produttivo).
Dalla ricostruzione dei fatti che precede emerge che Controparte_1 ha informato direttamente i lavoratori impiegati nell'unità produttiva di IA
[...]
TT dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e della decisione di chiudere da quello stesso giorno lo stabilimento, anticipando in tal modo ai lavoratori determinazioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, con evidente violazione dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 221.
La violazione procedurale in parola è stata accertata anche da questa Corte con la sentenza n. 897/2022 (pres. est. Ravazzoni), resa nel procedimento ex art. 28 Pt_ legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso da , e contro Pt_11 Pt_12 [...]
le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi Controparte_1 qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
pag. 22/26 Negli stessi termini si è espressa anche la sentenza di questa Corte n.
1178/2024 (est. Mantovani, pres. Ravazzoni), pronunciatasi in controversia individuale analoga alla presente, anch'essa relativa alla procedura di licenziamento collettivo qui in discussione, le cui condivise argomentazioni di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Premesso che sono inconferenti le considerazioni inerenti “l'insussistenza del mancato confronto con i sindacati”, dato che il denunciato vizio procedurale consiste nell'avere la Controparte_1 anticipato la decisione di licenziare senza avere preventivamente attivato l'iter previsto dal disposto citato, come d'altra parte emerge già dalla – documentata – successione temporale delle comunicazioni aziendali, essendo il telegramma indirizzato ai lavoratori stato inviato prima della pec diretta alle OO.SS, il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale di Monza e questa stessa
Corte territoriale nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70:
“….appare evidente che la messa in ferie forzate di tutti gli addetti sia apparso ai lavoratori come atto prodromico al già deciso licenziamento per riduzione del personale. Non può quindi ritenersi rispettato da parte di l'obbligo di inviare CP_1 alle OOSS comunicazione preventiva di inizio della procedura.
Se si tiene conto dell'orario in cui le descritte comunicazioni sono pervenute ai destinatari si deve rilevare che i lavoratori ne sono venuti a conoscenza prima delle
OOSS, se invece si considera solo la data di ricezione, le comunicazioni sono contestuali. In ogni caso va escluso che ai sindacati sia pervenuta una comunicazione prima che i lavoratori siano stati informati dell'inizio della procedura, palese è quindi la violazione dell'art 4 cit.
Tale conclusione trova altresì conferma se si esamina la ratio della procedura di licenziamento collettivo ben evidenziata nella giurisprudenza della
Suprema Corte nei termini che di seguito si riportano;
“la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è diretta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.”
………gli adempimenti imposti dal citato art. 4, sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. n.
4228 del 5 aprile 2000 nonché Cass. n. 9743 del 18/07/2001 (Cass. sent. n.
6959/2013) .
Premesso che lo scopo della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale è “rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi
pag. 23/26 raggiunti “ (Cass. sent. n. 23526/2016), la Corte ha osservato che la "comunicazione preventiva" di cui comma 2 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991, come richiamato dall'art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una "intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo;
la comunicazione deve avere i contenuti di cui al comma3 dell'art. 4 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
essa è finalizzata a promuovere un "esame congiunto" tra impresa e organizzazioni sindacali "allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte"
(comma 5, art. 4, I. n. 223 del 1991). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, "formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (commi 6 e 7, art. 4, I. n. 223 del 1.991). Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura "l'impresa ha facoltà di licenziare", comunicando, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" ex art. 4, comma 9, 1. n. 223 del 1991. Dunque l'intenzione unilateralmente manifestata dall'impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, ….”(Cass sent. n.
18504/2016)…..
Alla luce di tale consolidata interpretazione ritiene il Collegio che all'aggettivo “preventiva” – riferito alla comunicazione- a mente dell'art 4 non possa darsi altro significato se non quello letterale e cioè di informativa che deve pervenire ai destinatari prima della comunicazione dei recessi al fine di consentire alle OOSS di cogestire la crisi aziendale e cioè “partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa.
La successione temporale delle comunicazioni aziendali come sopra descritta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce a parere del collegio una violazione dell'art 4 della l. 223/91 e una condotta antisindacale in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento degli lavoratori ivi addetti) pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi. L'azienda ha illegittimamente anticipato quelli che avrebbero dovuto essere gli esiti della procedura, non solo ha adottato la decisione di chiudere lo stabilimento, rimessa effettivamente alla unilaterale volontà del datore nell'esercizio della libertà imprenditoriale di cui all'art 41 Cost, ma ha altresì estromesso i lavoratori dallo stabilimento mettendoli forzosamente in ferie e ha preannunciato la procedura di licenziamento collettivo in tal modo rendendo l'esame congiunto solo un evento formale a valle di una decisione già assunta.
pag. 24/26 Vero è che la messa in ferie dei dipendenti non comporta la cessazione del rapporto, i dipendenti continuano il rapporto e vengono retribuiti, tuttavia
l'allontanamento forzato dei lavoratori dello stabilimento indebolisce all'evidenza
l'azione del sindacato e ne sminuisce la capacità agli occhi dei lavoratori che, senza essere preventivamente informati della sorte del loro rapporto di lavoro, si trovano improvvisamente a casa” (così sentenza n. 897/23 CA MI, Pres. rel. Ravazzoni)”. Da tutte le considerazioni esposte deriva l'infondatezza del motivo in esame.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n.
910/2025 del Tribunale di Monza, va condannata a Controparte_1 reintegrare e nel posto di lavoro ai sensi Parte_2 Parte_5 dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 e a corrispondere loro un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad
€ 2.685,22 per e ad € 2.563,11 per ) dal giorno Parte_2 Parte_5 del licenziamento a quello della reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
La società va altresì condannata a corrispondere a , ai sensi Parte_3 dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento (18 settembre 2021) alla data in cui il lavoratore ha esercitato l'opzione (che può farsi coincidere con il 27 ottobre 2023), detratte le retribuzioni dallo stesso percepite nel medesimo periodo alle dipendenze di con interessi legali e Parte_9 rivalutazione monetaria.
Devono essere confermate le restanti statuizioni contenute nella sentenza impugnata, incluso il regolamento delle spese di lite che, con statuizione non specificamente censurata da alcuna delle parti, sono state liquidate in favore dei lavoratori in misura congrua e conforme ai parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite del grado vanno compensate tra le parti nella misura di metà ex art. 92, comma 2, c.p.c.; le residue spese sono poste a carico di in quanto Controparte_1 soccombente in misura prevalente, e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore del difensore dei lavoratori ex art. 93 c.p.c..
In ragione dell'integrale rigetto del reclamo incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di Controparte_1
pag. 25/26 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 910/2025 del Tribunale di Monza, ordina a di reintegrare e Controparte_1 Parte_2 Parte_5 nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio
[...]
1970 n. 300 e la condanna a corrispondere loro un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.685,22 per e ad € 2.563,11 per ) dal giorno del Parte_2 Parte_5 licenziamento a quello della reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna a corrispondere a , ai sensi Controparte_1 Parte_3 dell'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal 18 settembre 2021 al 27 ottobre 2023, detratte le retribuzioni percepite nel medesimo periodo dal lavoratore alle dipendenze di con interessi legali e Parte_9 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere ai lavoratori metà delle spese Controparte_1 di lite del grado che, in tale proporzione, liquida in € 4.400,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per il residuo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per il reclamo incidentale. Milano, 5 dicembre 2025
Consigliera est. Presidente
IA SS NN SE
pag. 26/26