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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9550/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9550/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 9 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Paola Coiana oggi sostituita dall'Avv. Roberto Monni il quale insiste nelle Parte_1
conclusioni formulate, si riporta alle difese in atti e chiede la liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato; per l'Avv. Francesco Pisenti oggi sostituito dall'Avv. Sonia Cabriolu la quale si riporta CP_1
a tutte le difese svolte e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9550 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da nato a [...] il [...], residente a [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliati in Cagliari, via Farina n. 61, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Paola Coiana, c.f. pec che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, numero di iscrizione al Registro CP_1
delle Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA REA n. NU-86492, in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore e amministratore unico dott. (C. F. Controparte_2 [...]
Via dello Zerbo 6, Opera (MI)), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, C. F. C.F._3
, PEC: , FAX: 070304382, giusta CodiceFiscale_4 Email_2
procura allegata con foglio separato e depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Via Ancona n. 3, opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, voglia: 1)annullare o dichiarare nullo o comunque invalido e privo di effetti l'atto di ingiunzione di pagamento e porre nel nulla l'atto siccome illegittimo e comunque avente ad oggetto una pretesa non fondata, mandando assolto l'attore da ogni avversa pretesa;
2)in subordine previo annullamento, o declaratoria di nullità o comunque di invalidità ed inefficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento, rideterminare gli importi pagina 2 di 8 effettivamente dovuti dall'attore ad , nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio CP_1
e previo assolvimento da parte della società convenuta del proprio onere probatorio;
3)in ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio da liquidarsi a favore dello Stato, stante la richiesta di amissione depositata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale, in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto, b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emessa da in data 24 agosto 2017, oggetto della presente CP_1
opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emessa da CP_1
in data 24 agosto 2017, oggetto della presente opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor per la fornitura idrica eseguita CP_1 Parte_1
in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento in materia di somministrazione
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emesso da notificata in data CP_1
12.9.2017, con il quale all'opponente è stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.411,52 oltre spese di notifica.
L'opponente ha esposto che l'ingiunzione di pagamento si basa su tre fatture.
La prima, la n. 201402397249 relativo a conguagli dal 1.1.2011 al 31.7.2014 contabilizza consumi per mc 17.136 e l'importo richiesto è di € 59.650,91.
I consumi contabilizzati sono anomali rispetto ai consumi abituali dell'utente, risultanti dalle fatture precedenti:
- dal 31.03.2009 al 31.12.2009 mc 1575-mc 1614 consumi mc 39 - dal 01.01.2009 al 31.05.2010 mc
1614 — mc 1640 consumi mc 26 - dal 31.05.2010 al 31.12.2010 mc 1640- -mc 1677 consumi mc 37 - dal 31.12.2010 al 30.06.2011 mc 1677 — mc 1711 consumi mc 34 - dal 30.06.2011 al 30.11.2011 mc
1711 — mc 1738 consumi mc 27 - dal 30.11.2011 al 29.02.2012 mc 1738 — mc 1756 consumi mc 18 - dal 29.02.2012 al 3107.2012 mc 1756 — mc 1784 consumi mc 28 - dal 31.07.2012 al 31.12.2012 mc
1784 — mc 1810 consumi mc 26 - dal 31 .12.2012 a130.06.2013 me 1810 — mc 1841 consumi mc 31
pagina 3 di 8 - dal 30.06.2013 al 31.10.2013 mc 1841 — me 1862 consumi mc 21 - dal 31.10.2013 al 31.01.2014 mc
1862 - mc 1878 consumi mc 16.
Nel corso degli anni i consumi dell'utente si sono mantenuti costanti e il consumo è molto limitato in quanto l'utenza idrica è posta al servizio di due sole persone, il signor e la moglie, i quali la Pt_1
utilizzano per cucinare e per lavarsi, peraltro in misura limitata perché l'abitazione dell'opponente è servita anche da un pozzo a cui il signor attinge per gli usi quotidiani. Pt_1
La rilevazione di consumi anomali dipende, secondo l'opponente, da una errata lettura del contatore o da un disfunzionamento del contatore stesso.
A supporto di quest'ultima ipotesi l'opponente ha evidenziato che il contatore è stato sostituito dalla società e i consumi registrati dal nuovo contatore risultano limitati e non coerenti con quelli CP_1
risultanti dalla bolletta contestata.
Inoltre, il contatore è stato sostituito dalla società senza la presenza dell'utente e, pertanto, CP_1
non è stato possibile svolgere alcuna verifica in contraddittorio sulla funzionalità del contatore.
L'opponente ha anche contestato l'imputazione dei consumi a conguaglio alle bollette dal 2011 al 2014
e ha esposto che un'imputazione alle annualità pregresse al 2011 avrebbe determinato un consumo percentuale minore per anno, contenuto entro la fascia tariffaria più bassa.
L'opponente ritiene inoltre che il gestore del servizio idrico abbia imputato i consumi ai soli cinque anni precedenti per sfuggire alla prescrizione.
La seconda fattura oggetto di ingiunzione è la n. 2014/24357574 del 6.10.2014 di € 13,94. L'utente ha esposto di non averla mai ricevuta e di non conoscerne il contenuto e si è riservato di contestarla dopo averne preso conoscenza.
La terza fattura è la n. 2016/510000526 del 29.1.2026 di € 746,67.
L'opponente ha esposto che tale fattura è sicuramente errata perché l'importo richiesto risulta eccessivo a fronte di un consumo di mc 36 e ha evidenziato che l'errore risulta palese dal confronto con le bollette precedenti.
Tanto premesso, l'opponente ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe e ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione si è costituita la società gestore del CP_1
servizio idrico, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Dopo una dissertazione sull'idoneità probatoria della fattura commerciale in materia di somministrazione, l'opposta ha contestato che i consumi contabilizzati nella fattura in contestazione siano anomali e ha esposto che sono stati ricavati dalla lettura del contatore.
pagina 4 di 8 Ha osservato che il Regolamento del servizio idrico integrato consente di procedere alla sostituzione del contatore anche in assenza dell'utente e che quest'ultimo ha l'onere di tenere sotto controllo i consumi e provvedere alla manutenzione dell'impianto idrico per evitare che si verifichino delle perdite.
L'opposta ha esposto che l'utente, avendo regolarmente usufruito della fornitura idrica, è tenuto al pagamento delle fatture.
Ha esposto di avere legittimamente emesso varie fatture in acconto a cui ha fatto seguito la fattura di conguaglio.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà.
Con ordinanza del 1° ottobre 2019, il giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante e di avere eseguito correttamente le letture, mentre grava sul fruitore l'onere di prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
E' incontroverso che tra le parti è in corso un contratto di somministrazione della fornitura idrica e che il signor ha sempre regolarmente ricevuto tale fornitura per la sua abitazione. Pt_1
Attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che l'abitazione del , servita Pt_1
dall'utenza idrica de quo, nel periodo che qui interessa era abitata solo dall'opponente e dalla moglie.
Dal raffronto tra la lettura in contestazione e le fatture pregresse risulta evidente l'anomalia dei consumi rilevati.
L'utente ha depositato una serie di fatture da cui risultano i seguenti consumi: - dal 31.03.2009 al
31.12.2009 mc 1575-mc 1614 consumi mc 39 - dal 01.01.2009 al 31.05.2010 mc 1614 — mc 1640 consumi mc 26 - dal 31.05.2010 al 31.12.2010 mc 1640- -mc 1677 consumi mc 37 - dal 31.12.2010 al
30.06.2011 mc 1677 — mc 1711 consumi mc 34 - dal 30.06.2011 al 30.11.2011 mc 1711 — mc 1738 consumi mc 27 - dal 30.11.2011 al 29.02.2012 mc 1738 — mc 1756 consumi mc 18 - dal 29.02.2012 al pagina 5 di 8 3107.2012 mc 1756 — mc 1784 consumi mc 28 - dal 31.07.2012 al 31.12.2012 mc 1784 — mc 1810 consumi mc 26 - dal 31 .12.2012 a130.06.2013 me 1810 — mc 1841 consumi mc 31 - dal 30.06.2013 al 31.10.2013 mc 1841 — me 1862 consumi mc 21 - dal 31.10.2013 al 31.01.2014 mc 1862 - mc 1878 consumi mc 16.
I consumi risultanti dalle fatture depositate sono costanti nel tempo e risultano consoni rispetto a quelli che possono essere i consumi medi di una famiglia composta da sole due persone, tanto più se si considera che l'abitazione dell'opponente è servita anche da un pozzo.
La società non ha offerto prova dell'esattezza delle letture e del corretto funzionamento del CP_1
contatore.
La verifica è stata eseguita a distanza di due anni dalla sostituzione e il contatore fino ad allora era rimasto nella esclusiva disponibilità del Gestore.
La verifica inoltre è stata eseguita dallo stesso Gestore, sia pure alla presenza dell'utente, il quale peraltro non ha le competenze tecniche per partecipare alle operazioni di verifica con cognizione di causa.
Il fatto stesso che il contatore sia stato sostituito induce a ritenere che non fosse perfettamente funzionante.
La società ha esposto di averlo sostituito nell'ambito di un progetto di rinnovamento dei CP_1
contatori, il che induce a ritenere che si trattasse di un contatore vetusto.
Dalle fatture successive a quella in contestazione risulta che, dopo la sostituzione del contatore, i consumi sono rientrati nella media dei consumi abituali dall'utente.
Si vedano in proposito la fattura n. 201503336530 del 20 aprile 2015 che indica consumi per mc 56 a far data dalla sostituzione del contatore fino al 24 gennaio 2015, la fattura n. 2015023170191 del 27 luglio 2015 che indica consumi per mc 41, la fattura n. 2016000510000526 del 29 gennaio 2016 per mc
36, la fattura n. 2016000520093231 del 31 marzo 2016 per mc 26, la fattura n. 2016000540353404 del
16 dicembre 2016 per mc 70.
In definitiva, i dati risultanti dalla fattura n. 201402397249 sono anomali e, non avendo l'opposto dato prova dell'esattezza della lettura e del regolare funzionamento del contatore, non è dimostrato che il consumo indicato nella fattura contestata corrisponda al consumo effettivo dell'utente.
La seconda fattura oggetto di ingiunzione è la n. 2014/24357574 del 6.10.2014 di € 13,94.
E' stata depositata dalla società con la comparsa di costituzione e risposta e si riferisce a un CP_1
“adeguamento del deposito cauzionale”.
pagina 6 di 8 Peraltro la società opposta si è limitata a depositare la fattura senza svolgere alcuna allegazione sulla pretesa creditoria ivi contenuta e sulla valenza dimostrativa del documento, con la conseguenza che il credito ivi contenuto non può ritenersi provato.
La terza fattura oggetto di ingiunzione è la n. 2016/510000526 del 29.1.2026 di € 746,67.
Avverso la predetta fattura l'utente aveva proposto reclamo tramite in data 21 marzo 2016, CP_3
inviato via pec alla società esponendo che l'importo richiesto di € 746,67 non era congruo CP_1
rispetto al consumo rilevato di mc 36.
La società non ha dato riscontro al reclamo ma ha emesso l'ingiunzione di pagamento CP_1
recante, tra le altre, la predetta fattura.
Nel presente giudizio, si è limitata a depositare la fattura unitamente alla comparsa di costituzione e risposta senza prendere posizione in modo specifico sulle contestazioni dell'utente e quindi senza spiegare come si sia arrivati all'importo di € 746,67 a fronte di mc 36 di consumi.
Il Gestore non ha ritenuto di dover specificare a quale titolo siano state richieste talune voci, come la voce “Totale Acquedotto” e in base a quali criteri siano stati quantificati i relativi importi.
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata.
La domanda proposta in via subordinata dalla di accertare l'esistenza e l'ammontare Controparte_4
del credito vantato da nei confronti del signor per la fornitura idrica CP_1 Parte_1
eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
E' incontroverso che, nel corso degli anni, l'utente ha regolarmente pagato le fatture per la fornitura idrica, ad eccezione delle tre fatture contestate nel presente giudizio.
Non è stato dimostrato che i consumi effettivi siano superiori rispetto a quelli per i quali l'utente ha già versato il corrispettivo.
Non è neanche dimostrata la debenza di voci ulteriori non giustificate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Annulla l'ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emessa da in data 24 agosto 2017; CP_1
2. Rigetta la domanda diretta ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel CP_1 Parte_1
periodo indicato nelle fatture contestate;
pagina 7 di 8 3. Condanna la società alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 14.103,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre spese anticipate e prenotate a debito.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9550/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 9 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Paola Coiana oggi sostituita dall'Avv. Roberto Monni il quale insiste nelle Parte_1
conclusioni formulate, si riporta alle difese in atti e chiede la liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato; per l'Avv. Francesco Pisenti oggi sostituito dall'Avv. Sonia Cabriolu la quale si riporta CP_1
a tutte le difese svolte e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9550 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da nato a [...] il [...], residente a [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliati in Cagliari, via Farina n. 61, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Paola Coiana, c.f. pec che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, opponente contro con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, numero di iscrizione al Registro CP_1
delle Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA REA n. NU-86492, in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore e amministratore unico dott. (C. F. Controparte_2 [...]
Via dello Zerbo 6, Opera (MI)), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, C. F. C.F._3
, PEC: , FAX: 070304382, giusta CodiceFiscale_4 Email_2
procura allegata con foglio separato e depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Via Ancona n. 3, opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, voglia: 1)annullare o dichiarare nullo o comunque invalido e privo di effetti l'atto di ingiunzione di pagamento e porre nel nulla l'atto siccome illegittimo e comunque avente ad oggetto una pretesa non fondata, mandando assolto l'attore da ogni avversa pretesa;
2)in subordine previo annullamento, o declaratoria di nullità o comunque di invalidità ed inefficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento, rideterminare gli importi pagina 2 di 8 effettivamente dovuti dall'attore ad , nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio CP_1
e previo assolvimento da parte della società convenuta del proprio onere probatorio;
3)in ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio da liquidarsi a favore dello Stato, stante la richiesta di amissione depositata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale, in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto, b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emessa da in data 24 agosto 2017, oggetto della presente CP_1
opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emessa da CP_1
in data 24 agosto 2017, oggetto della presente opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor per la fornitura idrica eseguita CP_1 Parte_1
in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento in materia di somministrazione
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente il signor ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emesso da notificata in data CP_1
12.9.2017, con il quale all'opponente è stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.411,52 oltre spese di notifica.
L'opponente ha esposto che l'ingiunzione di pagamento si basa su tre fatture.
La prima, la n. 201402397249 relativo a conguagli dal 1.1.2011 al 31.7.2014 contabilizza consumi per mc 17.136 e l'importo richiesto è di € 59.650,91.
I consumi contabilizzati sono anomali rispetto ai consumi abituali dell'utente, risultanti dalle fatture precedenti:
- dal 31.03.2009 al 31.12.2009 mc 1575-mc 1614 consumi mc 39 - dal 01.01.2009 al 31.05.2010 mc
1614 — mc 1640 consumi mc 26 - dal 31.05.2010 al 31.12.2010 mc 1640- -mc 1677 consumi mc 37 - dal 31.12.2010 al 30.06.2011 mc 1677 — mc 1711 consumi mc 34 - dal 30.06.2011 al 30.11.2011 mc
1711 — mc 1738 consumi mc 27 - dal 30.11.2011 al 29.02.2012 mc 1738 — mc 1756 consumi mc 18 - dal 29.02.2012 al 3107.2012 mc 1756 — mc 1784 consumi mc 28 - dal 31.07.2012 al 31.12.2012 mc
1784 — mc 1810 consumi mc 26 - dal 31 .12.2012 a130.06.2013 me 1810 — mc 1841 consumi mc 31
pagina 3 di 8 - dal 30.06.2013 al 31.10.2013 mc 1841 — me 1862 consumi mc 21 - dal 31.10.2013 al 31.01.2014 mc
1862 - mc 1878 consumi mc 16.
Nel corso degli anni i consumi dell'utente si sono mantenuti costanti e il consumo è molto limitato in quanto l'utenza idrica è posta al servizio di due sole persone, il signor e la moglie, i quali la Pt_1
utilizzano per cucinare e per lavarsi, peraltro in misura limitata perché l'abitazione dell'opponente è servita anche da un pozzo a cui il signor attinge per gli usi quotidiani. Pt_1
La rilevazione di consumi anomali dipende, secondo l'opponente, da una errata lettura del contatore o da un disfunzionamento del contatore stesso.
A supporto di quest'ultima ipotesi l'opponente ha evidenziato che il contatore è stato sostituito dalla società e i consumi registrati dal nuovo contatore risultano limitati e non coerenti con quelli CP_1
risultanti dalla bolletta contestata.
Inoltre, il contatore è stato sostituito dalla società senza la presenza dell'utente e, pertanto, CP_1
non è stato possibile svolgere alcuna verifica in contraddittorio sulla funzionalità del contatore.
L'opponente ha anche contestato l'imputazione dei consumi a conguaglio alle bollette dal 2011 al 2014
e ha esposto che un'imputazione alle annualità pregresse al 2011 avrebbe determinato un consumo percentuale minore per anno, contenuto entro la fascia tariffaria più bassa.
L'opponente ritiene inoltre che il gestore del servizio idrico abbia imputato i consumi ai soli cinque anni precedenti per sfuggire alla prescrizione.
La seconda fattura oggetto di ingiunzione è la n. 2014/24357574 del 6.10.2014 di € 13,94. L'utente ha esposto di non averla mai ricevuta e di non conoscerne il contenuto e si è riservato di contestarla dopo averne preso conoscenza.
La terza fattura è la n. 2016/510000526 del 29.1.2026 di € 746,67.
L'opponente ha esposto che tale fattura è sicuramente errata perché l'importo richiesto risulta eccessivo a fronte di un consumo di mc 36 e ha evidenziato che l'errore risulta palese dal confronto con le bollette precedenti.
Tanto premesso, l'opponente ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe e ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione si è costituita la società gestore del CP_1
servizio idrico, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Dopo una dissertazione sull'idoneità probatoria della fattura commerciale in materia di somministrazione, l'opposta ha contestato che i consumi contabilizzati nella fattura in contestazione siano anomali e ha esposto che sono stati ricavati dalla lettura del contatore.
pagina 4 di 8 Ha osservato che il Regolamento del servizio idrico integrato consente di procedere alla sostituzione del contatore anche in assenza dell'utente e che quest'ultimo ha l'onere di tenere sotto controllo i consumi e provvedere alla manutenzione dell'impianto idrico per evitare che si verifichino delle perdite.
L'opposta ha esposto che l'utente, avendo regolarmente usufruito della fornitura idrica, è tenuto al pagamento delle fatture.
Ha esposto di avere legittimamente emesso varie fatture in acconto a cui ha fatto seguito la fattura di conguaglio.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà.
Con ordinanza del 1° ottobre 2019, il giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante e di avere eseguito correttamente le letture, mentre grava sul fruitore l'onere di prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
E' incontroverso che tra le parti è in corso un contratto di somministrazione della fornitura idrica e che il signor ha sempre regolarmente ricevuto tale fornitura per la sua abitazione. Pt_1
Attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che l'abitazione del , servita Pt_1
dall'utenza idrica de quo, nel periodo che qui interessa era abitata solo dall'opponente e dalla moglie.
Dal raffronto tra la lettura in contestazione e le fatture pregresse risulta evidente l'anomalia dei consumi rilevati.
L'utente ha depositato una serie di fatture da cui risultano i seguenti consumi: - dal 31.03.2009 al
31.12.2009 mc 1575-mc 1614 consumi mc 39 - dal 01.01.2009 al 31.05.2010 mc 1614 — mc 1640 consumi mc 26 - dal 31.05.2010 al 31.12.2010 mc 1640- -mc 1677 consumi mc 37 - dal 31.12.2010 al
30.06.2011 mc 1677 — mc 1711 consumi mc 34 - dal 30.06.2011 al 30.11.2011 mc 1711 — mc 1738 consumi mc 27 - dal 30.11.2011 al 29.02.2012 mc 1738 — mc 1756 consumi mc 18 - dal 29.02.2012 al pagina 5 di 8 3107.2012 mc 1756 — mc 1784 consumi mc 28 - dal 31.07.2012 al 31.12.2012 mc 1784 — mc 1810 consumi mc 26 - dal 31 .12.2012 a130.06.2013 me 1810 — mc 1841 consumi mc 31 - dal 30.06.2013 al 31.10.2013 mc 1841 — me 1862 consumi mc 21 - dal 31.10.2013 al 31.01.2014 mc 1862 - mc 1878 consumi mc 16.
I consumi risultanti dalle fatture depositate sono costanti nel tempo e risultano consoni rispetto a quelli che possono essere i consumi medi di una famiglia composta da sole due persone, tanto più se si considera che l'abitazione dell'opponente è servita anche da un pozzo.
La società non ha offerto prova dell'esattezza delle letture e del corretto funzionamento del CP_1
contatore.
La verifica è stata eseguita a distanza di due anni dalla sostituzione e il contatore fino ad allora era rimasto nella esclusiva disponibilità del Gestore.
La verifica inoltre è stata eseguita dallo stesso Gestore, sia pure alla presenza dell'utente, il quale peraltro non ha le competenze tecniche per partecipare alle operazioni di verifica con cognizione di causa.
Il fatto stesso che il contatore sia stato sostituito induce a ritenere che non fosse perfettamente funzionante.
La società ha esposto di averlo sostituito nell'ambito di un progetto di rinnovamento dei CP_1
contatori, il che induce a ritenere che si trattasse di un contatore vetusto.
Dalle fatture successive a quella in contestazione risulta che, dopo la sostituzione del contatore, i consumi sono rientrati nella media dei consumi abituali dall'utente.
Si vedano in proposito la fattura n. 201503336530 del 20 aprile 2015 che indica consumi per mc 56 a far data dalla sostituzione del contatore fino al 24 gennaio 2015, la fattura n. 2015023170191 del 27 luglio 2015 che indica consumi per mc 41, la fattura n. 2016000510000526 del 29 gennaio 2016 per mc
36, la fattura n. 2016000520093231 del 31 marzo 2016 per mc 26, la fattura n. 2016000540353404 del
16 dicembre 2016 per mc 70.
In definitiva, i dati risultanti dalla fattura n. 201402397249 sono anomali e, non avendo l'opposto dato prova dell'esattezza della lettura e del regolare funzionamento del contatore, non è dimostrato che il consumo indicato nella fattura contestata corrisponda al consumo effettivo dell'utente.
La seconda fattura oggetto di ingiunzione è la n. 2014/24357574 del 6.10.2014 di € 13,94.
E' stata depositata dalla società con la comparsa di costituzione e risposta e si riferisce a un CP_1
“adeguamento del deposito cauzionale”.
pagina 6 di 8 Peraltro la società opposta si è limitata a depositare la fattura senza svolgere alcuna allegazione sulla pretesa creditoria ivi contenuta e sulla valenza dimostrativa del documento, con la conseguenza che il credito ivi contenuto non può ritenersi provato.
La terza fattura oggetto di ingiunzione è la n. 2016/510000526 del 29.1.2026 di € 746,67.
Avverso la predetta fattura l'utente aveva proposto reclamo tramite in data 21 marzo 2016, CP_3
inviato via pec alla società esponendo che l'importo richiesto di € 746,67 non era congruo CP_1
rispetto al consumo rilevato di mc 36.
La società non ha dato riscontro al reclamo ma ha emesso l'ingiunzione di pagamento CP_1
recante, tra le altre, la predetta fattura.
Nel presente giudizio, si è limitata a depositare la fattura unitamente alla comparsa di costituzione e risposta senza prendere posizione in modo specifico sulle contestazioni dell'utente e quindi senza spiegare come si sia arrivati all'importo di € 746,67 a fronte di mc 36 di consumi.
Il Gestore non ha ritenuto di dover specificare a quale titolo siano state richieste talune voci, come la voce “Totale Acquedotto” e in base a quali criteri siano stati quantificati i relativi importi.
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata.
La domanda proposta in via subordinata dalla di accertare l'esistenza e l'ammontare Controparte_4
del credito vantato da nei confronti del signor per la fornitura idrica CP_1 Parte_1
eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
E' incontroverso che, nel corso degli anni, l'utente ha regolarmente pagato le fatture per la fornitura idrica, ad eccezione delle tre fatture contestate nel presente giudizio.
Non è stato dimostrato che i consumi effettivi siano superiori rispetto a quelli per i quali l'utente ha già versato il corrispettivo.
Non è neanche dimostrata la debenza di voci ulteriori non giustificate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Annulla l'ingiunzione di pagamento n. 9819/2017, emessa da in data 24 agosto 2017; CP_1
2. Rigetta la domanda diretta ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel CP_1 Parte_1
periodo indicato nelle fatture contestate;
pagina 7 di 8 3. Condanna la società alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 14.103,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre spese anticipate e prenotate a debito.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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