CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI UC, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2706/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240011787472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: “(…) dichiarare la nullità della cartella impugnata, per tutti i motivi dedotti, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore (…)”.
Regione Calabria: “(…) 1) Infondato 2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito”.
Agenzia delle Entrate SC: “(…) estromettere Agenzia delle Entrate SC dal giudizio accertandone e dichiarandone la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie relative al merito della pretesa creditoria;
in via principale e nel merito: - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate SC in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0011787472 000, relativa alla tassa automobilista per l'annualità 2019, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta l'omessa notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato nonché la prescrizione del credito.
1.2. Si sono costituti in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate SC, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, la Regione Calabria ha dato prova documentale della rituale notificazione dell'avviso di accertamento, perfezionatasi in data 24 marzo 2022, mediante consegna dell'atto a mani del destinatario.
Tale atto non risulta essere stato impugnato.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che il termine triennale di prescrizione del tributo
(cfr. art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983) non risulta decorso tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento (24 marzo 2022) e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (3 ottobre 2024).
Resta inteso che l'esame dell'eccezione relativamente al periodo anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902;
Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 341,95).
Poiché la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate SC sono state difese da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
CA IA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI UC, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2706/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240011787472000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: “(…) dichiarare la nullità della cartella impugnata, per tutti i motivi dedotti, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore (…)”.
Regione Calabria: “(…) 1) Infondato 2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito”.
Agenzia delle Entrate SC: “(…) estromettere Agenzia delle Entrate SC dal giudizio accertandone e dichiarandone la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie relative al merito della pretesa creditoria;
in via principale e nel merito: - respingere tutte le domande formulate nei confronti di Agenzia delle Entrate SC in quanto infondate. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali e accessori di legge da porre a carico di parte soccombente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0011787472 000, relativa alla tassa automobilista per l'annualità 2019, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta l'omessa notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato nonché la prescrizione del credito.
1.2. Si sono costituti in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate SC, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, la Regione Calabria ha dato prova documentale della rituale notificazione dell'avviso di accertamento, perfezionatasi in data 24 marzo 2022, mediante consegna dell'atto a mani del destinatario.
Tale atto non risulta essere stato impugnato.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che il termine triennale di prescrizione del tributo
(cfr. art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983) non risulta decorso tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento (24 marzo 2022) e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (3 ottobre 2024).
Resta inteso che l'esame dell'eccezione relativamente al periodo anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902;
Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 341,95).
Poiché la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate SC sono state difese da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
CA IA