Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Regione Calabria ha fornito prova documentale della rituale notifica dell'avviso di accertamento al destinatario. Tale atto non è stato impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il termine triennale di prescrizione non risulta decorso tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica della cartella. L'esame dell'eccezione relativa al periodo anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento è precluso dalla mancata impugnazione di tale atto.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    Viene affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione in quanto a esso è imputabile l'atto impugnato e nei suoi confronti andrà pronunciata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 72
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo