Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2026, proposto da
UR AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 1137/2024 emessa in data 3.12.2024 dal Tribunale di Siracusa nella causa iscritta al n. 1998/2022 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. CE FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1137/2024 emessa in data 3.12.2024 nella causa iscritta al n. 1998/2022 R.G. il Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro e Previdenza, dichiarando il diritto della sig.ra UR AR, odierna ricorrente, alla percezione della c.d. carta docenti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, in proporzione all’effettivo servizio svolto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “... al pagamento in favore della ricorrente stessa della somma pari a € 3.885,46, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo ”.
La suddetta pronuncia è stata notificata all’Amministrazione soccombente in giudizio in data 17.05.2025 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del Tribunale di Siracusa del 14.01.2026, versata in atti.
2. Lamentando la mancata esecuzione della pronuncia, con ricorso notificato il 17.01.2026 e depositato il 24.01.2026 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
- nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine all’uopo fissato dal Collegio;
- adottare tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 26.01.2026 e, con successiva memoria del 3.03.2026, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce dell’avvenuto pagamento della somma dovuta in data 18.02.2026, fornendo riscontro documentale versato in atti.
4. Alla camera di consiglio del 15.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte ricorrente ha rappresentato al Collegio che il pagamento disposto dall’Amministrazione resistente in data 18.02.2026 abbia ad oggetto la sola sorte capitale e non anche gli interessi legali, come invece disposto dal titolo; la parte ha quindi insistito per l’integrale accoglimento del proprio ricorso e l’Amministrazione resistente nulla ha osservato. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente il 18.02.2026, nonché tenuto conto di quanto osservato dalla parte ricorrente in occasione della camera di consiglio e non oggetto di contestazione da parte dello stesso Ente, il titolo ottemperando per cui è causa sia stato eseguito solo in via parziale, mediante il pagamento della sorte capitale, “...pari a € 3.885,46”, non risultando invece corrisposti gli “...interessi legali dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo ”.
Ne consegue, pertanto, che sussista il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato con esclusivo riguardo al pagamento della sorte capitale del credito e che, di conseguenza, possa rilevarsi, rispetto a tale parte di pretesa, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
6. Quanto, invece, al pagamento degli “...interessi legali dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo ”, così come previsto dalla sentenza ottemperanda, deve rilevarsi che la suddetta statuizione del Giudice civile risulti tutt’ora non eseguita dall’Amministrazione resistente, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio parziale inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dimostrato, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del residuo diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice rispetto a tale pretesa creditoria.
Il ricorso, rispetto a tale parte, è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, attribuendo alla ricorrente gli “... interessi legali dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo ”, da calcolarsi rispetto alla sorte capitale “... pari a € 3.885,46”, già corrisposta alla parte ricorrente, come espressamente riportato nella pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.1. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora – quale commissario ad acta – il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato appartenente al medesimo ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini sopra esposti.
7. In definitiva, deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a, quanto al pagamento della sorte capitale, “... pari a € 3.885,46 ”, come statuito nel titolo ottemperando; il ricorso è invece da ritenersi fondato, e deve essere accolto, quanto alla pretesa di pagamento degli “... interessi legali dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo ”, come statuito nella sentenza di cui viene chiesta l’esecuzione.
8. Quanto alla statuizione sulle spese processuali, il Collegio rileva:
1) limitatamente alla pretesa rispetto a cui viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, che, ai fini della soccombenza virtuale, dall’esecuzione spontanea del titolo ottemperando, avvenuta dopo la notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza del ricorso, e che le spese, quindi, seguono la soccombenza virtuale;
2) per la restante parte del ricorso, attesa la sua fondatezza, che le spese seguono la soccombenza.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza (anche virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. e, per la restante parte, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare integrale ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto, come indicato in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
CE FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE FI | UR TO |
IL SEGRETARIO