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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 1085/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.00 è presente l'avv. RAGA ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
SPARACINO MARIUA GRAZIA per l' la quale rileva che in data odierna è CP_1
stato depositato il provvedimento in autotutela e lo sgravio del debito. Chiede, pertanto, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti, dichiararsi cessata la materia del contendere insistendo per la compensazione.
Sino alle ore 11.45 nessuno è presente per parte ricorrente
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 11.45
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Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 1085/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti. FABRIZIO DI Parte_1
MARIA e GAJA DI MARIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Palermo, Via Torquato Tasso n° 14, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_1
ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, CP_1
via Laurana n. 59 con l'Avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
Oggetto: opposizione ad Avviso di addebito (Gestione Commercianti).
All'udienza del 25 giugno 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59620230003373857000.
2 ❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 1.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come
[...]
per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.1.2024 propose Parte_1
ricorso opponendo l'avviso di addebito n° 559620230003373857000 - notificato via pec il 16.12.2023 - con il quale le veniva chiesto dall' il pagamento del complessivo CP_1
importo di euro € 4.559,10 a titolo di omesso versamento, in favore della Gestione
Commercianti, di contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi e sanzioni, relativamente al periodo da ottobre 2021 a settembre 2022.
A sostegno del ricorso eccepiva, l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti avvenuta d'ufficio evidenziando di svolgere, all'interno della compagine societaria, esclusivamente il ruolo di amministratore della
“Interlude Management S.r.l.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale rappresentando solamente che la posizione della ricorrente era in corso di riesame.
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, concessi diversi rinvii all' per depositare documentazione attestante l'esito del riesame, sulle conclusioni CP_1
delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto dichiarato e documentato in atti (cfr. documentazione depositata in data odierna), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219).
Invero, premesso che è dovere del giudice rilevarla anche ex officio, nel provvedimento in autotutela del 24 giugno 2025 (Disposizione n° 550000-25-0663 del
24/06/2025) si legge testualmente “La ricorrente è stata iscritta alla gestione previdenziale commercianti sulla scorta di una delibera di variazione di carica societaria, in forza della titolarità della Parte_2
in cui riveste la carica di socio al 51% e amministratore
[...]
3 insieme ad altri due soci. La Parte_2
è attiva nel campo della Consulenza imprenditoriale e
[...]
altre attività di consulenza gestionale n.c.a. e si avvale dell'attività di uno svariato numero di dipendenti. (si allega lista UNILAV). I due soci minoritari sono stati assunti come dipendenti della società ab origine. La ricorrente versa regolarmente i contributi in gestione separata relativamente all'attività di amministratore della società. Alla luce degli elementi suddetti non è possibile fornire prova del fatto che la sig.ra Parte_1
svolga attività lavorativa abituale e prevalente all'interno della società e pertanto si procede ad annullamento della posizione previdenziale in gestione commercianti. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso. Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto. DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”.
Ed ancora, esaminando il provvedimento di sgravio, emerge che tutte le somme oggetto dell'avviso di addebito impugnato (relative alla 4^ rata del 2021 e alle prime tre rate del 2022) sono state ivi inserite.
Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere con contestuale annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e in applicazione della tariffa media di cui al DM 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 25 giugno 2025
IL GIUDICE Claudia Gentile
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