Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00733/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2023, proposto da
EL AG, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Trofa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Archeologico del Colosseo e Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 5972-P del 12 novembre 2022, con cui il Parco Archeologico del Colosseo ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione a riprese a mezzo SAPR;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Archeologico del Colosseo e di Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota prot. n. 5972-P del 12 novembre 2022, il Parco Archeologico del Colosseo ha espresso parere negativo alla richiesta prot. n. 3212 del 25 ottobre 2022, con cui il sig. EL AG ha chiesto di essere autorizzato a riprese a mezzo SAPR nei giorni 15 e 16 novembre 2022, dalle ore 3:00 alle ore 9:00.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. EL AG, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 367/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS 42/2004 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 1139/2018 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2019/947 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 237/2004, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 265/2004 - ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10-BIS L. 241/90 – SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ ;
III. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – ECCESSO DI POTERE – MANIFESTA INGIUSTIZIA .
Con memoria di mera forma, resistono al ricorso il Parco Archeologico del Colosseo e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.
Il Ministero della Cultura, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Formulato avviso di profili d’inammissibilità del ricorso, avendo il provvedimento impugnato perso la propria portata lesiva prima della proposizione del gravame, all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
Invero, osserva il Collegio che:
- in data 12 novembre 2022, il Parco Archeologico del Colosseo ha espresso parere negativo alle riprese a mezzo SAPR che il ricorrente chiedeva di poter effettuare nei giorni 15 e 16 novembre 2022, dalle ore 3:00 alle ore 9:00;
- al momento della proposizione del ricorso, notificato in data 30 dicembre 2022 e depositato il 17 gennaio 2023, il provvedimento aveva già perso la propria portata lesiva, essendo decorsi i giorni in cui le riprese avrebbero dovuto svolgersi.
Non può nemmeno essere chiesto a questo Collegio di adottare una pronuncia di merito i cui contenuti siano destinati a riverberarsi su un’attività amministrativa futura, essendo ciò precluso dall’art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale, “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” (T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 25 settembre 2020, n. 1952); né ammissibile sarebbe un ricorso “ che tende ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attuale ” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3365).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo l’atto impugnato privo di attuale lesività per la situazione giuridica soggettiva dedotta dal ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | TA IC |
IL SEGRETARIO