Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1989, n. 4795
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Sentenza 13 novembre 1989

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La disposizione dettata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, a norma della quale la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione, trova applicazione anche per le cause di opposizione agli Atti esecutivi e così per le opposizione agli Atti esecutivi di cui all'art. 668 cod. nav., giacché questa norma rappresenta a sua volta un'estensione all'espropriazione navale delle Disposizioni contenute nell'art. 617 cod. proc. civ., che è richiamato dall'art. 668 cod. nav. Con talune particolarità relative alla sola Forma dell'opposizione. Ne consegue che - anche con riguardo al relativo ricorso per Cassazione - alle cause di opposizione agli Atti esecutivi nell'espropriazione navale non si applica la sospensione di termini nel periodo feriale. ( V 4841/86, mass n 447539, sulla prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1989, n. 4795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4795
    Data del deposito : 13 novembre 1989

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