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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Il giorno 12.06.2025 alle ore 10:30, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco, con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa,
per parte resistente, nessuno;
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:02:44 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1 ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:02:44 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1
ed indirizzato a " Email_4
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: Email_3
ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro
, contumace Controparte_1 contumace Controparte_1
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002) RAGIONI DELLA DECISIONE E' fondato il ricorso proposto dal c.t.u. della causa iscritta al n. 62/2022 avverso il decreto che, a fronte della sua richiesta di € 2.936,00 per duecento vacazioni, ha liquidato il compenso in applicazione dell'art. 21 del d.m. 30.5.2002, con la maggiorazione ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002. I quesiti posti al c.t.u. sono testualmente i seguenti:
1)esaminati gli atti e le produzioni delle parti dica il CTU se il contagio esistente nella Clinica di Sulmona nel periodo Inverno/Primavera 2020 CP_1 abbia esposto l'attore a patologie connesse o derivanti dal Covid 19;
2)Dica se lo stato febbrile della signora per i tempi e modalità Persona_1 nelle quali si è poi manifestato nell'attore, sia causalmente da attribuire al Contagio da Covid 19;
3)dica il CTU, sulla base delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza acquisiti durante e dopo l'epidemia da Covid 19, se l'apprezzamento e l'utilizzo regolare degli apparati di protezione da Covid 19, avrebbe potuto impedire la diffusione del contagio e la trasmissione a persone estranee alla clinica;
4)Dica il Ctu quali patologie l‟attore abbia riportato dal contagio anzidetto, se vi sia stata consapevolezza della “fine imminte”(danno catastrofale), la durata delle stesse, la temporanea invalidità e i postumi invalidanti permanenti”.
… l'indagine del CTU venga estesa alla provenienza del contagio ed in particolare all'accertamento della persona che in concreto abbia contagiato il signor CP_1
… oltre al quesito di cui all'incarico peritale affidatogli, volto ad accertare e quantificare l'entità del danno, dal punto di vista psicologico e fisico, eventualmente riscontrabile, le cause dello stesso e la invalidità temporanea che ne è conseguita, nonché i postumi invalidanti permanenti e, nello specifico:
“Dopo avere esaminato la documentazione prodotta, visitato il periziando, compiuti i necessari accertamenti specialistici, il C.T.U:
1. Stabilisca se i danni all‟integrità fisica refertati e/o successivamente certificati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo, come risultante dagli atti.
2. Accerti se l'evento abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
in caso positivo, indichi la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
3. Qualora il danno alla persona subìto da parte attorea si concretizzi in lesioni di lieve entità, riferisca se nel corso della visita del periziando sia stato o meno possibile accertare strumentalmente l'esistenza del danno;
qualora esso si concretizzi, viceversa, in lesioni che riducono in misura superiore al 9% l'integrità psico-fisica dell'attore, precisi, in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili, se gli stessi possono essere ritenuti attendibili in riferimento ai postumi della malattia riportati.
4. Indichi il grado percentuale di danno biologico permanente, precisandone i criteri di determinazione, in particolare in presenza di concorrenze o coesistenze, e specificando il barème di riferimento o il metodo seguito.
5. Quantifichi, sulla scorta della documentazione in atti, le spese sanitarie sostenute, valutandone la congruità e necessità”. ED ALTRESI', dica il CTU:
6) esaminati gli atti e le produzioni delle parti se il contagio esistente nella Clinica San Raffaele di Sulmona nel periodo Inverno/Primavera 2020 abbia esposto l'attore a patologie connesse o derivanti dal Covid 19;
7) se lo stato febbrile della signora per i tempi e modalità nelle Persona_1 quali si è poi manifestato nell'attore, sia causalmente da attribuire al Pt_2 da Covid 19;
8)se, sulla base delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza acquisiti durante e dopo l'epidemia da Covid 19, l'apprezzamento e l'utilizzo regolare degli apparati di protezione da Covid 19, avrebbe potuto impedire la diffusione del contagio e la trasmissione a persone estranee alla clinica;
9)Quali patologie l'attore abbia riportato dal contagio anzidetto, se vi sia tata consapevolezza della fine imminente (cosiddetto danno catastrofale), la durata delle stesse, la temporanea invalidità e i postumi invalidanti permanenti;
10) Indichi infine il CTU nella sua indagine peritale, per quanto possibile, la provenienza del contagio ed in particolare si esprima sull'accertamento della persona che in concreto abbia contagiato il signor …”. E' del tutto evidente che i quesiti hanno riguardato non solo le valutazioni strettamente medico-legali relative ad eziologia, diagnosi, quantificazione dei postumi, ma anche e soprattutto la responsabilità nosocomiale, peraltro rispetto agli effetti di un accadimento eccezionale quale la pandemia da COVID 19, di recentissima acquisizione scientifica. Deve dunque ricordarsi che, così come gli accertamenti sulla responsabilità medica (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24992 del 25/11/2011, Rv. 620125 – 01:
“In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona;
ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni”), l'accertamento della responsabilità nosocomiale (che richiede la ricostruzione della concreta organizzazione e del funzionamento dei reparti ospedalieri, il confronto coi protocolli sanitari e la loro effettiva implementazione, l'esclusione di cause alternative) non può ritenersi esaustivamente compreso nella previsione del citato articolo 21 e deve essere compensato in applicazione del suppletivo ma più aderente criterio delle vacazioni. Nel caso in esame, anche avuto riguardo alla necessità di esame delle osservazioni dei c.t.p. e della formulazione della relativa risposta è evidente che il tempo impiegato può stimarsi congruo in ragione di almeno cento ore e, in considerazione dell'obbiettiva ampiezza e difficoltà dell'accertamento di cui si è detto, appare altrettanto giustificato l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002 già applicato dal primo giudice. Ne segue che il decreto impugnato deve essere modificato nel senso del riconoscimento al c.t.u. del compenso di € 2.936,00. Le spese di lite – liquidate in applicazione dei parametri minimi (obbiettivamente giustificato dalla non particolare complessità delle questioni trattate) dello scaglione n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione – sono a carico solidale dei convenuti soccombenti, che hanno comune interesse alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 2.936,00, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Il giorno 12.06.2025 alle ore 10:30, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco, con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa,
per parte resistente, nessuno;
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:02:44 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1 ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione
Identificativo messaggio: Email_3
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:02:44 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1
ed indirizzato a " Email_4
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: Email_3
ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro
, contumace Controparte_1 contumace Controparte_1
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002) RAGIONI DELLA DECISIONE E' fondato il ricorso proposto dal c.t.u. della causa iscritta al n. 62/2022 avverso il decreto che, a fronte della sua richiesta di € 2.936,00 per duecento vacazioni, ha liquidato il compenso in applicazione dell'art. 21 del d.m. 30.5.2002, con la maggiorazione ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002. I quesiti posti al c.t.u. sono testualmente i seguenti:
1)esaminati gli atti e le produzioni delle parti dica il CTU se il contagio esistente nella Clinica di Sulmona nel periodo Inverno/Primavera 2020 CP_1 abbia esposto l'attore a patologie connesse o derivanti dal Covid 19;
2)Dica se lo stato febbrile della signora per i tempi e modalità Persona_1 nelle quali si è poi manifestato nell'attore, sia causalmente da attribuire al Contagio da Covid 19;
3)dica il CTU, sulla base delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza acquisiti durante e dopo l'epidemia da Covid 19, se l'apprezzamento e l'utilizzo regolare degli apparati di protezione da Covid 19, avrebbe potuto impedire la diffusione del contagio e la trasmissione a persone estranee alla clinica;
4)Dica il Ctu quali patologie l‟attore abbia riportato dal contagio anzidetto, se vi sia stata consapevolezza della “fine imminte”(danno catastrofale), la durata delle stesse, la temporanea invalidità e i postumi invalidanti permanenti”.
… l'indagine del CTU venga estesa alla provenienza del contagio ed in particolare all'accertamento della persona che in concreto abbia contagiato il signor CP_1
… oltre al quesito di cui all'incarico peritale affidatogli, volto ad accertare e quantificare l'entità del danno, dal punto di vista psicologico e fisico, eventualmente riscontrabile, le cause dello stesso e la invalidità temporanea che ne è conseguita, nonché i postumi invalidanti permanenti e, nello specifico:
“Dopo avere esaminato la documentazione prodotta, visitato il periziando, compiuti i necessari accertamenti specialistici, il C.T.U:
1. Stabilisca se i danni all‟integrità fisica refertati e/o successivamente certificati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo, come risultante dagli atti.
2. Accerti se l'evento abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
in caso positivo, indichi la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
3. Qualora il danno alla persona subìto da parte attorea si concretizzi in lesioni di lieve entità, riferisca se nel corso della visita del periziando sia stato o meno possibile accertare strumentalmente l'esistenza del danno;
qualora esso si concretizzi, viceversa, in lesioni che riducono in misura superiore al 9% l'integrità psico-fisica dell'attore, precisi, in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili, se gli stessi possono essere ritenuti attendibili in riferimento ai postumi della malattia riportati.
4. Indichi il grado percentuale di danno biologico permanente, precisandone i criteri di determinazione, in particolare in presenza di concorrenze o coesistenze, e specificando il barème di riferimento o il metodo seguito.
5. Quantifichi, sulla scorta della documentazione in atti, le spese sanitarie sostenute, valutandone la congruità e necessità”. ED ALTRESI', dica il CTU:
6) esaminati gli atti e le produzioni delle parti se il contagio esistente nella Clinica San Raffaele di Sulmona nel periodo Inverno/Primavera 2020 abbia esposto l'attore a patologie connesse o derivanti dal Covid 19;
7) se lo stato febbrile della signora per i tempi e modalità nelle Persona_1 quali si è poi manifestato nell'attore, sia causalmente da attribuire al Pt_2 da Covid 19;
8)se, sulla base delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza acquisiti durante e dopo l'epidemia da Covid 19, l'apprezzamento e l'utilizzo regolare degli apparati di protezione da Covid 19, avrebbe potuto impedire la diffusione del contagio e la trasmissione a persone estranee alla clinica;
9)Quali patologie l'attore abbia riportato dal contagio anzidetto, se vi sia tata consapevolezza della fine imminente (cosiddetto danno catastrofale), la durata delle stesse, la temporanea invalidità e i postumi invalidanti permanenti;
10) Indichi infine il CTU nella sua indagine peritale, per quanto possibile, la provenienza del contagio ed in particolare si esprima sull'accertamento della persona che in concreto abbia contagiato il signor …”. E' del tutto evidente che i quesiti hanno riguardato non solo le valutazioni strettamente medico-legali relative ad eziologia, diagnosi, quantificazione dei postumi, ma anche e soprattutto la responsabilità nosocomiale, peraltro rispetto agli effetti di un accadimento eccezionale quale la pandemia da COVID 19, di recentissima acquisizione scientifica. Deve dunque ricordarsi che, così come gli accertamenti sulla responsabilità medica (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24992 del 25/11/2011, Rv. 620125 – 01:
“In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona;
ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni”), l'accertamento della responsabilità nosocomiale (che richiede la ricostruzione della concreta organizzazione e del funzionamento dei reparti ospedalieri, il confronto coi protocolli sanitari e la loro effettiva implementazione, l'esclusione di cause alternative) non può ritenersi esaustivamente compreso nella previsione del citato articolo 21 e deve essere compensato in applicazione del suppletivo ma più aderente criterio delle vacazioni. Nel caso in esame, anche avuto riguardo alla necessità di esame delle osservazioni dei c.t.p. e della formulazione della relativa risposta è evidente che il tempo impiegato può stimarsi congruo in ragione di almeno cento ore e, in considerazione dell'obbiettiva ampiezza e difficoltà dell'accertamento di cui si è detto, appare altrettanto giustificato l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002 già applicato dal primo giudice. Ne segue che il decreto impugnato deve essere modificato nel senso del riconoscimento al c.t.u. del compenso di € 2.936,00. Le spese di lite – liquidate in applicazione dei parametri minimi (obbiettivamente giustificato dalla non particolare complessità delle questioni trattate) dello scaglione n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione – sono a carico solidale dei convenuti soccombenti, che hanno comune interesse alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 2.936,00, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco