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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 14625/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA in persona del l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MAURO MAMMANA (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Federico d'Antiochia n. 14
APPELLANTE PRINCIPALE
nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. PARDO CP_1 C.F._2
LI (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Certaldo (FI), Via IV Novembre n. 24
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 148/2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE PRINCIPALE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze, in accoglimento del presente atto e contrariis reiectis, previa rigetto dei motivi di appello incidentale, per tutte le motivazioni sopra esposte, riformare totalmente la sentenza
148/2024 del Giudice di Pace di Empoli qui impugnata, con ogni pronuncia consequenziale, accertando e dichiarando l'esistenza della pretesa creditoria e comunque accogliendo le conclusioni già formulate dal nel giudizio primo grado. Con vittoria di Parte_1 spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, conclusione, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dal
[...]
in persona del Sindaco pro tempore o, con altra formula, il suo rigetto, per nullità Parte_1 assoluta insanabile dell'atto di appello avverso la sentenza n.148/2024 del Giudice di Pace di
Empoli del 10.08.2024, per i motivi dedotti in atti, comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e nelle note del 06.10.2025 in via preliminare;
- accertare e dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore e rigettare l'appello avverso la sentenza n.148/2024 del
Giudice di Pace di Empoli del 10.08.2024 per i motivi in fatto e in diritto indicati in atti, comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e nelle note del 06.10.2025; - confermare la sentenza n.148/2024 del Giudice di Pace di Empoli del 10.08.2024 impugnata, nella parte in cui in accoglimento della domanda attrice dichiara l'inesistenza del credito azionato dal con documento n.9271045 notificato da il Parte_1 CP_2
10.05.2021; - in riforma parziale della sentenza n.148/2024 del Giudice di Pace di Empoli del
10.08.2024 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da - in via CP_1 preliminare in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 di controparte nel giudizio di primo grado in quanto priva di firma autografa di Persona_1
Sindaco del , e/o in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle Parte_1 liti del 09.11.2021 di controparte in quanto prodotta in violazione dell'art.83 c.p.c. perché rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente alla memoria di costituzione del convenuto, dichiarare in ogni caso la nullità della memoria di costituzione del convenuto del
10.11.2021 con conseguente espunzione dal fascicolo della presente causa e con ogni consequenziale pronuncia;
- condannare ex art.96 c.p.c. il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra da liquidarsi CP_1 in via equitativa e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito;
- condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al rimborso delle spese, diritti ed onorari del Parte_1 primo grado di giudizio;
comunque, accogliere le conclusioni già formulate dalla Sig.ra nel giudizio di primo grado: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, In via CP_1 preliminare in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 di controparte in quanto priva di firma autografa di Sindaco del Persona_1 Parte_1
, e/o in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 di
[...] controparte in quanto prodotta in violazione dell'art.83 c.p.c. perché rilasciata su foglio
2 separato non congiunto materialmente alla memoria di costituzione del convenuto, dichiarare in ogni caso la nullità della memoria di costituzione del convenuto del 10.11.2021 con conseguente espunzione dal fascicolo della presente causa e con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, accertata l'inesistenza del credito azionato dal con documento n° 9271045 Parte_1 notificato da il 10.5.2021 per i motivi spiegati nella parte motiva e l'illegittimità di CP_2 quanto intimato con il documento “avviso di accertamento esecutivo” n° 9271045 del 10.5.2021
e con il provvedimento Comunale prot. 17937 datato 18.9.2020 ivi richiamato, inviato per raccomandata e ricevuto dalla Signora il 21.9.2020, dichiarare che nulla è CP_1 dovuto per tali titoli di cui alla pretesa dalla Signora al e per CP_1 Parte_1
l'effetto annullare entrambi tali atti: “documento - avviso di accertamento esecutivo n° 9271045 del 10.5.2021” e “provvedimento Comunale prot. 17937 datato 18.9.2020”, dichiarandoli di nessun effetto anche in ordine alla decadenza dal diritto d'uso perpetuo dei due loculi fila 1 n°7
e n°8 blocco 8 del Cimitero Comunale. Con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'attrice da liquidarsi in via equitativa e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio”. Con vittoria degli onorari, diritti e spese del presente grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nel chiedere l'ammissione della prova per testi così come formulata nell'atto di citazione e ribadita nella memoria autorizzata depositata il 10.12.2021 di parte attrice che integralmente si trascrive, sui capitoli di seguito formulati, tutti relativi ai fatti di causa. Si indicano come testi i Signori: - il Sig. responsabile del Cimitero Testimone_1
Comunale di e residente in [...]; - il Sig. funzionario Pt_1 Testimone_2
(all'epoca dei fatti) della Misericordia di Certaldo e residente in [...]; da sentirsi entrambi su tutti i seguenti capitoli: 1) DCV che il 04/02/2014 il Sig. Persona_2 autorizzava il responsabile del cimitero Comunale a ridurre a resti le salme dei due genitori
(madre del concessionario) e (padre del concessionario); 2) DCV Persona_3 Persona_4 che i due genitori del Sig. in quella data del 4.2.2014 occupavano Persona_2 rispettivamente: (madre del concessionario) il loculo 7 e (padre Persona_3 Persona_4 del concessionario) il loculo 8 entrambi della fila 1 del blocco 8 del cimitero Comunale di
; 3) DCV che il Sig. dipendente del Comune di e addetto al Pt_1 Testimone_1 Pt_1 cimitero comunale eseguiva tale operazione cimiteriale ordinaria chiamata “estumulazione” delle due salme dei genitori dell' in data 04.02.2014; 4) DCV che le salme di Persona_2
(madre del concessionario) e (padre del concessionario) in tale Persona_3 Persona_4
3 operazione di estumulazione del 4.2.2014 risultavano scheletrizzati (mineralizzati) e dopo essere ridotti a resti, venivano contenuti in due cassette mantenute entrambe all'interno dei due loculi di cui al precedente capitolo 2, rispettivamente già occupati dai medesimi;
5) DCV che nella stessa data del 04.02.2014 nel loculo 7 dove riposa (madre del concessionario Persona_3 la cui salma era stata ridotta a resti e contenuta in una cassetta) veniva tumulata la salma di
(moglie del concessionario deceduta il 31/01/2014; 6) DCV Persona_5 Persona_2 che in data 22/07/2016 nel loculo n. 8 del Blocco 8 Fila 1 dove riposa (padre del Persona_4 concessionario la cui salma era stata ridotta a resti e contenuta in una cassetta) veniva tumulata la salma di intestatario originario della concessione in uso perpetuo dei due Persona_2 loculi. - Si chiede il rigetto di tutte le eccezioni, richieste, conclusioni ed istanze proposte ex adverso per tutte le motivazioni già spiegate in atti;
inoltre, questa difesa si oppone e contesta eventuali nuove istanze, domande e/o eccezioni in quanto tardive e inammissibili, su cui dichiara di non accettare il contraddittorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 150/2011 introduttivo del procedimento di primo grado, ha convenuto in giudizio il , CP_1 Parte_1 chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito di cui all'avviso n. 9271045 del 10.05.2021 notificato dalla società di riscossione e al provvedimento comunale prot. n. 17937 CP_2 del 18.09.2020 ricevuto il 21.09.2020, e per l'effetto disporsi l'annullamento di detti atti e dichiararsi l'inefficacia della decadenza dal diritto d'uso perpetuo dei loculi (collocati nella fila 1
n. 7 e n. 8 blocco 8 del cimitero comunale) ivi disposta, con condanna di detto Ente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice ha allegato:
- che, in data 04.02.2014, su richiesta del padre – titolare di concessione Persona_2 perpetua dei loculi n. 7 e n. 8 fila n. 1 del blocco n. 8 nel cimitero del Comune di (rep. Pt_1
n. 1793 del 07.11.1969) – venivano estumulate con successiva riduzione in resti e ricollocazione in cassette le salme ivi presenti dei genitori di quest'ultimo e al Persona_3 Persona_4 fine di potervi riporre anche la salma della moglie deceduta il 31.01.2014; Persona_6
- di aver ereditato la titolarità di detta concessione perpetua a seguito della morte del padre, e di avere, pertanto, fatto collocare la salma di quest'ultimo nel loculo n. 8 fila n. 1 del blocco n. 8 del cimitero di detto Comune in data 22.07.2016, insieme ai resti ivi già presenti del nonno
[...]
Per_4
4 - di aver ricevuto, con raccomandata del 21.09.2020, il provvedimento prot. n. 17937 del
18.09.2020 con cui il dichiarava la decadenza della concessione perpetua Parte_1 per cui è causa, la invitava alla stipula di un nuovo accordo di concessione in “riuso” dei loculi mortuari e chiedeva il pagamento del corrispettivo di € 2.502,00 oltre accessori;
- che, in particolare, secondo quanto prospettato dal le operazioni di estumulazione Pt_1 avvenute nel corso del 2014 avevano comportato la decadenza dalla concessione perpetua in quanto eseguite in violazione degli artt. 1 e 2 di detto atto, nonché la riacquisizione da parte dell'Ente concedente della piena disponibilità dei loculi che ne costituivano oggetto e, conseguentemente, la necessità di stipulare un nuovo contratto di concessione e di provvedere al pagamento del prezzo di € 2.502,00 al fine di regolarizzarne l'occupazione;
- di aver contestato l'illegittimità del provvedimento comunale con raccomandata, cui faceva seguito un confronto tra le parti presso la sede dell'amministrazione comunale, conclusosi con esito negativo;
- di essersi vista intimare, con avviso formale di accertamento esecutivo n. 9271045 del
10.05.2021 inviato dal concessionario per la riscossione per conto del CP_2 Parte_1
, il pagamento della somma di € 2.545,85 per i titoli di cui al provvedimento del
[...]
21.09.2020 e, segnatamente, “per concessione di riuso dei loculi del cimitero”;
- l'insussistenza di un titolo legale o negoziale a fondamento di detta pretesa di pagamento, non essendo il legittimato alla riscossione di un corrispettivo, per non essere mai stato Pt_1 stipulato un nuovo atto di concessione in riuso dei loculi;
- l'inapplicabilità degli artt. 1 e 2 della concessione richiamati dal non essendo Pt_1 rinvenibili alcuna cessione a terzi dei loculi – in cui erano stati collocati i resti e le salme dell'originario concessionario, e dei suoi familiari (ossia dei genitori e della Persona_2 moglie) – né la rimozione delle salme “per una diversa destinazione” in quanto riposizionate nei medesimi colombari di provenienza dopo l'estumulazione e la riduzione in resti;
- l'illegittimità dell'avviso di pagamento notificato dalla società e del Controparte_3 provvedimento comunale del 18.09.2020, emessi in assenza dei presupposti per la dichiarazione decadenza dell'atto di concessione.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, con Parte_1 vittoria delle spese del giudizio, deducendo a sua volta:
5 - di aver riacquisito, in base alle previsioni dell'atto di concessione stipulato, la piena disponibilità dei loculi oggetto della concessione per cui è causa a seguito delle operazioni di estumulazione delle salme ivi presenti eseguite nel 2014;
- che, inoltre, dette operazioni di estumulazione, in quanto eseguite al fine di ridurre in resti le salme presenti e far posto a quelle di originario titolare della concessione, e Persona_2 di altri suoi familiari, integravano un riuso dei loculi che comportava il venir meno del carattere perpetuo della concessione ai sensi dell'art. 46 commi 3 e 14 del Regolamento Comunale contenente la disciplina in materia di servizio cimiteriale secondo cui “Le concessioni perpetue, la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto amministrativo, rimangono tali fino a che non si proceda al riuso del loculo o dell'ossario (riuso: estumulazione della salma a suo tempo tumulata/resti mortali per ricollocazione di altra salma/resti mortali)” […] “Per i contratti di concessione cosiddetti perpetui, si specifica che la perpetuità decadrà al momento della stipula di nuova concessione per il riuso del loculo stesso, ed in caso di sepolture multiple, anche per il riuso di una sola sepoltura”;
- di conseguenza, la piena legittimità del provvedimento comunale e della pretesa di pagamento azionata, in forza del Regolamento Comunale vigente.
Il procedimento di primo grado è stato istruito in via documentale e, con Sentenza n. 148/2024, il
Giudice di Pace di Empoli, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato l'inesistenza del credito azionato dal con documento n. 9271045 notificato da Parte_1 CP_2 il 10.5.2021 e ha disposto la compensazione delle spese di lite, sul presupposto dell'inapplicabilità alla concessione perpetua oggetto del giudizio stipulata nel 1969 della revoca prevista dal D.P.R. n. 285/1990 nonché della regolamentazione comunale successiva recante disciplina in peius, e dell'insussistenza di disposizione di legge o novazioni consensuali atte a incidere sui diritti concessori acquisiti.
Avverso detta Sentenza, il ha interposto appello, adducendo quali motivi di Parte_1 gravame:
- il vizio di ultrapetizione, per avere il Giudice di prime cure erroneamente disposto l'accoglimento delle richieste attoree, che tuttavia implicava la disapplicazione delle previsioni del Regolamento Comunale poste a fondamento del credito portato dal provvedimento del
18.09.2020, operazione questa non consentita in mancanza di contestazioni avversarie in merito all'efficacia e alla vigenza di detta normativa secondaria;
6 - che, in particolare, l'appellata, al fine di ottenere l'accertamento del carattere perpetuo della concessione e quindi dell'inesistenza del credito per cui è causa, avrebbe dovuto impugnare o quantomeno contestare l'applicabilità del vigente Regolamento Comunale contenente la disciplina del servizio cimiteriale, chiedendone la disapplicazione;
- la motivazione meramente apparente della decisione, per avere il Giudice di Pace, in violazione degli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., omesso di illustrare l'iter logico seguito;
- la scorretta valutazione operata in primo grado in ordine alle previsioni applicabili al caso di specie, stante l'operatività della normativa intervenuta successivamente – diretta a disciplinare le concrete modalità di esercizio dello ius sepulchri – di cui all'art. 44 comma 3 del Regolamento
Comunale in tema di riuso e della clausola dell'atto di concessione che prevedeva la riacquisizione da parte del della piena disponibilità dei colombari in caso di rimozione Pt_1 delle salme “per altra destinazione”;
- l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, posto che la legittimità del provvedimento comunale di revoca e della pretesa di pagamento intimata trova conferma nell'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'assenza nel D.P.R. n. 285 del
1990 di una disciplina espressa in tema di concessione perpetua non ne comporta l'immodificabilità, sicché la P.A. ha il potere di revocare, in base ai principi generali applicabili ai provvedimenti amministrativi, anche le concessioni perpetue su aree demaniali cimiteriali a fronte di motivate ragioni, costituendo lo ius sepulchri, nei confronti dell'Ente concedente, un diritto affievolito in senso stretto, che soggiace ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto, in riforma della Sentenza impugnata, l'accertamento del proprio credito e comunque l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
i è regolarmente costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità CP_1 dell'atto di citazione in appello per erronea indicazione del termine per la costituzione fissato dall'art. 347 c.p.c. vigente ratione temporis e l'inammissibilità delle censure formulate dall'appellante in quanto generiche, contestando la fondatezza nel merito dei motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'inesistenza del credito azionato dal . Parte_1
7 L'appellata ha altresì chiesto, in via incidentale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 prodotta dal in quanto priva di firma autografa del Sindaco o per violazione dell'art. 83 c.p.c., con Pt_1 conseguente espunzione di quest'ultima dal fascicolo della presente causa, la condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al rimborso delle spese del giudizio Pt_1 di primo grado, e in ogni caso l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio avanti il Giudice di Pace.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc non accettata dalle parti. Indi, attesa l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello e l'inammissibilità e irrilevanza delle istanze di prova per testi avanzate dall'appellata, ha rinviato la causa per la discussione orale a norma degli artt. 352 e 281 sexies
c.p.c. al 12.11.2025, assegnando alle parti termine per memorie conclusionali sino al 03.11.2025.
All'udienza da ultimo fissata, a seguito della discussione delle parti, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulla giurisdizione del G.O.
Non è revocabile in dubbio la giurisdizione del giudice ordinario adito, non avendo l'appellante principale dedotto alcuno specifico motivo di censura sul punto e non sussistendo un potere di rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione nei procedimenti di impugnazione ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
2. Sulla nullità dell'atto di citazione in appello.
In limine litis, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello – per erronea indicazione del termine per la costituzione fissato dall'art. 347 c.p.c. vigente ratione temporis, ossia come modificato dall'art. 3 comma 4 lett. d) del D.lgs. n. 164/2024 (facendosi ivi riferimento a 70 giorni in luogo dei 20 previsti da detta disposizione) – sollevata dall'appellata.
Invero, il difetto dedotto risulta sanato col deposito di comparsa di costituzione e risposta contenente non solo il rilievo della nullità, bensì l'articolazione di puntuali difese nel merito e la proposizione di appello incidentale, circostanze queste che escludono la ricorrenza di pregiudizi all'esercizio del diritto di difesa dell'appellata e, di conseguenza, la necessità di fissare nuova udienza ai fini della rinnovazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c. (in termini si veda Cass. n. 28646/2020 secondo cui “Invero, come già affermato da questa Corte
8 (Sez. 6 - 3, n. 21910 del 16/10/2014, Rv. 632986 - 01) l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste”; conforme a Cass. n.
21910/2014).
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione dell'appellata, di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione di censure specifiche, è generica (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione in cui detta parte si è limitata ad affermare che “I motivi d'appello proposti da controparte sono inammissibili in quanto generici, sommari, senza specifica spiegazione in ordine alla rilevanza delle censure sulla decisione impugnata”) e, in ogni caso, infondata.
Invero, sotto tale ultimo profilo, l'appellante ha specificamente individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione, riportando nell'atto di citazione le parti della decisione che assume erroneamente motivate (“le concessioni perpetue stipulate prima del DPR 21 ottobre 1975, n.
803 […] non possono essere assoggettate ad una normativa in peius in virtù di una successiva regolamentazione comunale” […]“In tal senso, le concessioni cimiteriali perpetue sono quelle rilasciate (come tali e comunque) precedentemente al 1975 e nei loro confronti, in via generale, non trovano applicazione le disposizioni dettate dal DPR n. 285/1990 e quindi rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio, potendo essere modificate solo da espressa disposizione di legge o da novazioni consensuali, circostanze non rinvenibili nel caso in esame ne tantomeno può ritenersi sussistere, come dedotto dall'ente convenuto, un riuso dei loculi in concessione”. E ancora: “Un consolidato orientamento giurisprudenziale
[…] ha ritenuto che le concessioni perpetue esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2, primo periodo di DPR 285/1990: e, non essendo soggette alla revoca ivi prevista, mantengano il carattere di perpetuità”).
9 Parimenti, risultano indicate le disposizioni normative e convenzionali che si assumono violate in ragione della violazione del principio di corrispondenza tra la domanda avanzata e la decisione adottata, dell'erronea valutazione dei fatti, nonché della scorretta applicazione delle norme rilevanti e delle clausole dell'atto di concessione per cui è causa (artt. 112 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 111 Cost., 92 e 93 D.P.R. n. 285/1990, 43 e 46 del Regolamento Comunale sul servizio cimiteriale, previsioni dell'atto di concessione).
Appaiono articolate in modo sufficientemente specifico anche le censure avanzate dall'appellante, che ha dedotto quali motivi di gravame: i) il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, presupponendo l'accoglimento della domanda attorea la disapplicazione del Regolamento Comunale in materia cimiteriale, non consentita a fronte della mancata impugnazione/contestazione da parte dell'odierna appellata;
ii) la portata meramente apparente della motivazione, difettando l'illustrazione dell'iter logico seguito dal Giudice per pervenire alla decisione assunta e l'indicazione delle fonti giurisprudenziali richiamate;
iii)
l'erronea valutazione del Giudice di Pace in ordine alle previsioni applicabili al caso di specie, stante l'operatività della normativa regolamentare intervenuta successivamente e della clausola dell'atto di concessione che prevedeva la riacquisizione da parte del della piena Pt_1 disponibilità dei colombari in caso di rimozione delle salme “per altra destinazione”; iv)
l'infondatezza nel merito della domanda dell'attrice in primo grado, stante la legittimità del provvedimento comunale adottato e della pretesa di pagamento su di esso basata.
4. Sui motivi dell'appello principale.
Quanto al merito, i motivi dell'appello principale, da passarsi in rassegna congiuntamente in quanto correlati, sono infondati per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Il censura la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato, in Parte_1 accoglimento della domanda attorea, l'inesistenza del credito a titolo di tariffa per il riuso dei loculi di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 9271045 del 10.05.2021, deducendo la legittimità del provvedimento prot. n. 17937 del 18.09.2020 di revoca/declaratoria di decadenza dell'atto di concessione cimiteriale perpetua rep. n. 1793 del 07.11.1969 a favore di e della CP_1 successiva di intimazione di pagamento di detta tariffa, notificata nel 2021 per il tramite della società di riscossione CP_2
Segnatamente, l'appellante sostiene di aver riacquisito la piena disponibilità dei loculi n. 7 e n. 8 oggetto di concessione a seguito delle operazioni di estumulazione realizzate nel 2014 – nel cui contesto sono state rimosse, con successiva riduzione in resti e ricollocazione in cassette, le salme
10 ivi presenti dei genitori ( e di originario Persona_3 Persona_4 Persona_2 intestatario della concessione, al fine di potervi riporre anche la salma della moglie di quest'ultimo, deceduta il 31.01.2014 – in forza di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 dell'atto Persona_6 concessorio.
Pertanto, secondo quanto prospettato dalla P.A. appellante, sussiste la revoca o comunque la decadenza della concessione perpetua in questione ed è dovuto il pagamento della tariffa stabilita in caso di riuso dei loculi in forza dell'art. 43 comma 3 e 49 del Regolamento Comunale contenente la disciplina in materia di servizi cimiteriali, disposizioni queste che il Giudice di primo grado non poteva disapplicare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea di accertamento negativo del credito indicato nell'avviso di accertamento esecutivo del 10.05.2021, a fronte della mancata impugnazione/contestazione da parte dell'odierna appellata.
In particolare, si assume che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto l'accoglimento della domanda attorea in primo grado presupponeva la disapplicazione di dette previsioni del
Regolamento Comunale, operazione questa non consentita nel caso di specie, in mancanza di specifiche deduzioni o eccezioni dell'appellata sul punto.
Di contro, l'appellata afferma, invece, di aver contestato, nel giudizio di primo grado, l'applicabilità
– quale presupposto della revoca della concessione perpetua e dell'intimazione di pagamento della somma dovuta a titolo di tariffa per riuso dei loculi – sia degli artt. 1 e 2 dell'atto concessorio in quanto afferenti a fattispecie del tutto diverse dal caso di specie, sia del Regolamento Comunale sui servizi cimiteriali in quanto non vigente ratione temporis.
Ricostruite le posizioni delle parti, le censure dell'appellante non sono condivisibili per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, destituito di fondamento è l'assunto per cui il sarebbe rientrato nella piena Pt_1 disponibilità dei loculi n. 7 e n. 8 a seguito delle operazioni di estumulazione eseguite nel 2014 in forza degli artt. 1 e 2 dell'atto di concessione perpetua prodotto (espressamente richiamati nel provvedimento comunale di revoca della concessione sub doc. n. 2 dell'appellata), ai sensi dei quali
“I colombari acquistati da persone viventi, perché a suo tempo vi possa essere deposta la loro salma, non possono essere ceduti per nessun motivo ad altri” […] “Il colombaro, da cui per volontà di parenti o per qualsiasi ragione si tolga la salma per una diversa destinazione torna di piena ed assoluta disponibilità del Comune” (doc. n. 1 dell'appellata).
11 Nel caso di specie, invero, non risulta integrata un'ipotesi di cessione a terzi dei loculi oggetto di concessione ex art. 1 dell'atto di concessione, avendo le operazioni di estumulazione e di ricollocazione dei resti eseguite nel 2014 pacificamente riguardato parenti stretti del sig. Per_2
originario intestatario della concessione, conformemente a quanto previsto dall'atto rep. n.
[...]
1793 del 07.11.1969 (si veda la prima pagina di detto documento sub allegato n. 1 dell'appellata, in cui si legge che il aveva concesso al sig. “in suo perpetuo il colombaro Pt_1 Persona_2
n. 7 e 8 della fila 1 blocco 8 nel Cimitero Comunale di per deporvi la salma di familiari”). Pt_1
Né è applicabile l'art. 2 dell'atto di concessione in questione, atteso che il fatto, incontestato, che le salme di e – genitori di – erano state estumulate il Persona_3 Persona_4 Persona_2
04.02.2014 per essere ridotte in resti e successivamente ricollocate in cassette riposte nei medesimi loculi n. 7 e n. 8 in cui erano state originariamente tumulate, non può, con ogni evidenza, considerarsi riconducibile alle fattispecie contemplate da detta previsione, che si riferisce ai casi in cui le salme vengano rimosse dal colombaro per essere deposte in un luogo diverso da quello di provenienza (ad esempio, in loculi differenti o in un altro cimitero).
Detta ultima circostanza certamente non ricorre nel caso di specie, in cui, come detto, le salme di e sono state ricollocate, dopo essere state ridotte in resti, in cassette Persona_3 Persona_4 deposte nei medesimi loculi oggetto di concessione (n. 7 e n. 8), al fine di potervi tumulare le salme della moglie di e di quest'ultimo, rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Persona_2
Ne consegue che dette previsioni dell'atto di concessione non potevano costituire il fondamento giuridico-negoziale posto alla base del provvedimento amministrativo comunale di revoca/decadenza della concessione e della conseguente richiesta di pagamento della tariffa per riuso dei loculi cimiteriali.
In secondo luogo, parimenti prive di pregio sono le deduzioni del appellante in merito Pt_1 all'asserito vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata e alla erronea individuazione, da parte del Giudice di Pace, delle norme applicabili al caso di specie.
Difatti, l'appellante si è limitato a rilevare che l'appellata non ha “impugnato” o contestato, nel procedimento di primo grado, il Regolamento comunale in materia di servizi cimiteriali, quale presupposto per la revoca della concessione perpetua e per l'intimazione di pagamento della tariffa per riuso dei loculi.
In proposito, sono innanzitutto da reputarsi tardive le deduzioni del secondo cui l'appellata Pt_1 era tenuta a impugnare o contestare il Regolamento Comunale nell'atto di citazione in primo grado, in quanto formulate per la prima volta in memoria conclusionale. 12 Ciò detto, non si rinviene, in ogni caso, un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, atteso che l'appellata aveva contestato, nel procedimento di primo grado, la legittimità del provvedimento comunale di revoca della concessione, deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e
2 dell'atto concessorio (cfr. atto di citazione in primo grado) e l'inapplicabilità ratione temporis di detto Regolamento Comunale nella propria memoria ex art. 320 c.p.c. (cfr. doc. n. 7 dell'appellata).
In ogni caso, rientra nel potere-dovere del Giudice l'individuazione delle norme applicabili al caso concreto in conformità ai principi invalsi in materia di successione di leggi nel tempo e di rapporti tra disposizioni di rango diverso.
Sotto questo profilo, non costituiscono valido presupposto per la revoca della concessione e per la richiesta di pagamento della tariffa le previsioni di cui agli artt. 46 e 50 del Regolamento Comunale in materia di servizi cimiteriali – recanti la disciplina delle attività di rimozione delle salme ai fini del “riuso” dei loculi – in quanto inapplicabili ratione temporis al caso di specie, per essere detto regolamento stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'11.04.2016 (doc. n.
2.7 dell'appellante), e quindi successivamente alle operazioni di estumulazione pacificamente avvenute il 04.02.2014.
Non rileva, invece, ai fini della verifica in ordine all'inapplicabilità di detto Regolamento, la tumulazione della salma di a seguito del suo decesso il 22.07.2016, atteso che gli Persona_2 artt. 46 e 50 in materia di riuso richiamati dal si riferiscono espressamente ed Pt_1 esclusivamente alle operazioni di estumulazione di salme già presenti nei loculi concessi in uso, che, come già precisato, sono state eseguite prima dell'entrata in vigore delle previsioni regolamentari in esame.
Risulta, pertanto, del tutto improprio il riferimento del alla necessità di “impugnare” il Pt_1
Regolamento comunale in primo grado, atteso che l'oggetto della presente controversia non attiene alla verifica della legittimità delle previsioni ivi contenute, bensì all'accertamento della inapplicabilità ratione temporis di detto assetto regolamentare alla fattispecie in esame.
Per altro verso, occorre rilevare che l'appellante non ha dedotto come specifico motivo di gravame il difetto di giurisdizione del g.o. né l'insussistenza dei presupposti individuati dalla SC per la disapplicazione ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865 all. E del provvedimento comunale di revoca della concessione prot. n. 17937 del 18.09.2020.
In ogni caso, non può dubitarsi della facoltà del Giudice di provvedere alla disapplicazione di quest'ultimo atto amministrativo, in quanto integrante necessario antecedente logico dell'intimazione di pagamento della tariffa per il riuso dei loculi oggetto di causa (configurabile, 13 evidentemente, soltanto a seguito della caducazione della concessione perpetua), da considerarsi illegittimo e lesivo di diritti soggettivi acquisiti dalla concessionaria1, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, non risultano applicabili al caso di specie le norme di cui al D.P.R. n. 285/1990 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, le quali non solo non prevedono alcuna disciplina specifica per la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue (come si evince dagli artt. 92 e 93 che si limitano a regolare esclusivamente le ipotesi di revoca delle concessioni stabilite a tempo determinato), ma soprattutto sono entrate in vigore successivamente alla concessione per cui è causa risalente al 1969 (doc. n. 1 dell'appellante).
Non coglie nel segno, inoltre, il richiamo dell'appellante all'orientamento della giurisprudenza del
Consiglio di Stato secondo cui la P.A. ha il potere sia di disciplinare le modalità di esercizio dei diritti derivanti dalla concessione perpetua di loculi cimiteriali con regolamenti successivi alla stipula dell'atto concessorio, sia di revocare, in base ai principi generali applicabili ai provvedimenti amministrativi, anche le concessioni perpetue su aree demaniali cimiteriali a fronte di motivate ragioni, costituendo lo ius sepulchri, nei confronti della p.a. concedente, un diritto affievolito che soggiace ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.
A riguardo, occorre rilevare che il contenuto dispositivo del provvedimento comunale del
18.09.2020 non rappresenta, con ogni evidenza, l'esito di una legittima e consentita attività di regolazione delle concrete modalità di esercizio dei diritti derivanti dal rapporto concessorio, integrando piuttosto una vera e propria revoca della concessione perpetua in forza degli artt. 1 e 2 dell'atto originario (come detto non applicabili al caso di specie) e degli artt. 46 e 50 del
Regolamento in tema di servizi cimiteriali (non operanti ratione temporis), non CP_4 consentita dall'ordinamento se non a specifiche e determinate condizioni, quali ad esempio la saturazione del sepolcro, nella specie non allegate né provate (in termini si veda la sentenza del
14 Consiglio di Stato n. 7639/2021 secondo cui “Al riguardo gli appellanti rilevano come la concessione per cui è causa rientrava tra quelle perpetue anteriori al 1975, sì che “non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell'eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero” (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5316), con la conseguenza che
l'impugnato diniego di tumulazione, lungi dall'attenere alle “concrete modalità di esercizio del diritto al sepolcro”, in concreto integrava una vera e propria revoca dello stesso, seppur vietata – in presenza dei presupposti di cui si è detto – dall'ordinamento. […] Vanno date per acquisite le precedenti statuizioni giurisdizionali – intervenute tra le medesime parti – secondo cui “le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre
1975, n. 803, si trovano in situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca. Dette concessioni mantengono il carattere di perpetuità, mentre si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro” (così TAR Lazio n. 138 del 2009), di talché “il Comune di […] e per esso gli Uffici competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti […] non possono assumere provvedimenti interdittivi o impeditivi all'utilizzo della concessione cimiteriale qui in esame ed i cui diritti sono pervenuti ereditariamente in capo alle ricorrenti”).
A ciò si aggiunga che il non ha allegato né dimostrato l'esistenza di motivate ragioni per Pt_1 disporre la revoca della concessione cimiteriale perpetua intestata all'appellata – ulteriori rispetto all'applicazione degli artt. 1 e 2 dell'atto concessorio e degli artt. 46 e 50 del Regolamento
Comunale – in base ai principi generali applicabili ai provvedimenti amministrativi, difettando la specifica deduzione e comunque la prova di esigenze pubbliche poste alla base del provvedimento adottato, quali ad esempio l'incapienza dei loculi o del cimitero, motivi sanitari, ragioni di ordine pubblico, ecc.
Né può considerarsi integrante un valido motivo di carattere pubblico a fondamento della revoca il mero “riuso” dei loculi ai sensi degli artt. 46 e 50 del Regolamento Comunale, definito genericamente come “estumulazione della salma a suo tempo tumulata/resti mortali per ricollocazione di altra salma/resti mortali” (cfr. doc. n.
2.7 dell'appellante).
Pertanto, l'appello principale è inaccoglibile per le assorbenti ragioni dell'inconferenza del richiamo agli artt. 1 e 2 dell'atto concessorio, dell'inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie concreta del D.P.R. n. 285/1990 e del Regolamento Comunale del 11.04.2016 – entrato in vigore successivamente all'esecuzione delle operazioni di estumulazione del 2014 – nonché dell'insussistenza di ragioni pubbliche, nella specie non puntualmente allegate né dimostrate,
15 idonee a giustificare la revoca della concessione cimiteriale perpetua oggetto di causa unilateralmente disposta dal Pt_1
Ne deriva l'inesistenza di titoli legali o convenzionali alla base della richiesta di pagamento della tariffa per riuso dei loculi cimiteriali, sicché sussistono i presupposti per l'accertamento negativo del credito per cui è causa, previa verifica dell'inapplicabilità ratione temporis del Regolamento
Comunale in materia di servizi cimiteriali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
11.04.2016 e disapplicazione del provvedimento comunale illegittimo prot. n. 17937 del
18.09.2020.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello (tra cui quello inerente alla mancata indicazione da parte del Giudice di prime cure delle fonti giurisprudenziali richiamate) in quanto inidonei a determinare la riforma nel merito della decisione di primo grado.
Per quanto esposto, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 148/2024 nella parte in cui dispone l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito a titolo di tariffa da riuso dei loculi di cui all'avviso n. 9271045 del 10.05.2021.
5. Sui motivi di appello incidentale.
Quanto ai motivi di appello incidentale formulati dalla sig.ra quello inerente all'eccezione Per_2 di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 prodotta dal in primo grado resta Parte_1 assorbito a fronte del rigetto nel merito dell'appello principale e della conferma della sentenza impugnata in ordine all'accertamento negativo del credito azionato dall'appellante.
E' invece fondato e merita accoglimento il motivo di appello incidentale relativo all'assenza dei presupposti per la compensazione tra le parti delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Invero, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia), essendosi il giudice di primo grado limitato a dare atto della “particolarità della controversia”, in contrasto con i principi invalsi nella giurisprudenza della
Suprema Corte, che prevedono un onere di motivazione preciso e circostanziato, che dia conto del motivo eccezionale o grave che ha giustificato la compensazione pur in presenza di una parte totalmente soccombente, configurandosi altrimenti il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, dal momento che “le dette ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi
16 a "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017), così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016)” (Cass. n. 20049/2022).
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata in via incidentale deve essere riformata, disponendosi, in luogo della compensazione, la condanna del appellante principale soccombente alla Pt_1 rifusione delle spese del processo di primo grado da liquidarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l'attività difensiva (art. 6 D.M. cit.).
Infine, è infondata la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata in primo grado e reiterata nel presente giudizio di appello, atteso che, nel caso in esame, da un lato non risultano specificamente allegati e dimostrati gli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., e dall'altro, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni né all'abuso del diritto l'aver resistito in primo grado o l'aver promosso la presente causa di appello sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità (in termini si veda Cass. sez. un. n. 9912/2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; conforme anche Cass. n. 19948/2023).
Per quanto esposto, va confermata la reiezione delle richieste di prova testimoniale reiterate dall'appellata in memoria conclusionale, in quanto attinenti a circostanze pacifiche, come già rilevato nell'ordinanza del 17.10.2020 le cui motivazioni vengono in questa sede integralmente richiamate. 17
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante principale, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, con esclusione di quella di trattazione, istruttoria e di decisione, per le quali l'attività difensiva in concreto svolta,
l'istruttoria documentale e la decisione del presente procedimento in forma semplificata si sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. giustificano la liquidazione secondo i parametri minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese non imponibili documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Sussistono, con riferimento all'appello principale, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello principale e ACCOGLIE quello incidentale e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 148/2024, CONDANNA il Parte_1
alla rifusione, a favore di delle spese di lite del giudizio di primo
[...] CP_1 grado liquidate in € 877,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 1.702,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) DICHIARA che sussistono, con riferimento all'appello principale, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
Firenze, 10.12.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano Cass. sez. un. n. 13193/2018 e Cass. n. 22663/2025 secondo cui il potere del giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi può essere esercitato, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati “a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez.U., 25/5/2018, n. 13193; Cass., Sez.U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; di recente Cass., sez. 1, 14/3/2025, n. 6834)”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 14625/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA in persona del l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MAURO MAMMANA (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Federico d'Antiochia n. 14
APPELLANTE PRINCIPALE
nei confronti di
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. PARDO CP_1 C.F._2
LI (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Certaldo (FI), Via IV Novembre n. 24
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 148/2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE PRINCIPALE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze, in accoglimento del presente atto e contrariis reiectis, previa rigetto dei motivi di appello incidentale, per tutte le motivazioni sopra esposte, riformare totalmente la sentenza
148/2024 del Giudice di Pace di Empoli qui impugnata, con ogni pronuncia consequenziale, accertando e dichiarando l'esistenza della pretesa creditoria e comunque accogliendo le conclusioni già formulate dal nel giudizio primo grado. Con vittoria di Parte_1 spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, conclusione, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dal
[...]
in persona del Sindaco pro tempore o, con altra formula, il suo rigetto, per nullità Parte_1 assoluta insanabile dell'atto di appello avverso la sentenza n.148/2024 del Giudice di Pace di
Empoli del 10.08.2024, per i motivi dedotti in atti, comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e nelle note del 06.10.2025 in via preliminare;
- accertare e dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore e rigettare l'appello avverso la sentenza n.148/2024 del
Giudice di Pace di Empoli del 10.08.2024 per i motivi in fatto e in diritto indicati in atti, comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e nelle note del 06.10.2025; - confermare la sentenza n.148/2024 del Giudice di Pace di Empoli del 10.08.2024 impugnata, nella parte in cui in accoglimento della domanda attrice dichiara l'inesistenza del credito azionato dal con documento n.9271045 notificato da il Parte_1 CP_2
10.05.2021; - in riforma parziale della sentenza n.148/2024 del Giudice di Pace di Empoli del
10.08.2024 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da - in via CP_1 preliminare in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 di controparte nel giudizio di primo grado in quanto priva di firma autografa di Persona_1
Sindaco del , e/o in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle Parte_1 liti del 09.11.2021 di controparte in quanto prodotta in violazione dell'art.83 c.p.c. perché rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente alla memoria di costituzione del convenuto, dichiarare in ogni caso la nullità della memoria di costituzione del convenuto del
10.11.2021 con conseguente espunzione dal fascicolo della presente causa e con ogni consequenziale pronuncia;
- condannare ex art.96 c.p.c. il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra da liquidarsi CP_1 in via equitativa e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito;
- condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al rimborso delle spese, diritti ed onorari del Parte_1 primo grado di giudizio;
comunque, accogliere le conclusioni già formulate dalla Sig.ra nel giudizio di primo grado: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, In via CP_1 preliminare in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 di controparte in quanto priva di firma autografa di Sindaco del Persona_1 Parte_1
, e/o in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 di
[...] controparte in quanto prodotta in violazione dell'art.83 c.p.c. perché rilasciata su foglio
2 separato non congiunto materialmente alla memoria di costituzione del convenuto, dichiarare in ogni caso la nullità della memoria di costituzione del convenuto del 10.11.2021 con conseguente espunzione dal fascicolo della presente causa e con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, accertata l'inesistenza del credito azionato dal con documento n° 9271045 Parte_1 notificato da il 10.5.2021 per i motivi spiegati nella parte motiva e l'illegittimità di CP_2 quanto intimato con il documento “avviso di accertamento esecutivo” n° 9271045 del 10.5.2021
e con il provvedimento Comunale prot. 17937 datato 18.9.2020 ivi richiamato, inviato per raccomandata e ricevuto dalla Signora il 21.9.2020, dichiarare che nulla è CP_1 dovuto per tali titoli di cui alla pretesa dalla Signora al e per CP_1 Parte_1
l'effetto annullare entrambi tali atti: “documento - avviso di accertamento esecutivo n° 9271045 del 10.5.2021” e “provvedimento Comunale prot. 17937 datato 18.9.2020”, dichiarandoli di nessun effetto anche in ordine alla decadenza dal diritto d'uso perpetuo dei due loculi fila 1 n°7
e n°8 blocco 8 del Cimitero Comunale. Con condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'attrice da liquidarsi in via equitativa e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio”. Con vittoria degli onorari, diritti e spese del presente grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nel chiedere l'ammissione della prova per testi così come formulata nell'atto di citazione e ribadita nella memoria autorizzata depositata il 10.12.2021 di parte attrice che integralmente si trascrive, sui capitoli di seguito formulati, tutti relativi ai fatti di causa. Si indicano come testi i Signori: - il Sig. responsabile del Cimitero Testimone_1
Comunale di e residente in [...]; - il Sig. funzionario Pt_1 Testimone_2
(all'epoca dei fatti) della Misericordia di Certaldo e residente in [...]; da sentirsi entrambi su tutti i seguenti capitoli: 1) DCV che il 04/02/2014 il Sig. Persona_2 autorizzava il responsabile del cimitero Comunale a ridurre a resti le salme dei due genitori
(madre del concessionario) e (padre del concessionario); 2) DCV Persona_3 Persona_4 che i due genitori del Sig. in quella data del 4.2.2014 occupavano Persona_2 rispettivamente: (madre del concessionario) il loculo 7 e (padre Persona_3 Persona_4 del concessionario) il loculo 8 entrambi della fila 1 del blocco 8 del cimitero Comunale di
; 3) DCV che il Sig. dipendente del Comune di e addetto al Pt_1 Testimone_1 Pt_1 cimitero comunale eseguiva tale operazione cimiteriale ordinaria chiamata “estumulazione” delle due salme dei genitori dell' in data 04.02.2014; 4) DCV che le salme di Persona_2
(madre del concessionario) e (padre del concessionario) in tale Persona_3 Persona_4
3 operazione di estumulazione del 4.2.2014 risultavano scheletrizzati (mineralizzati) e dopo essere ridotti a resti, venivano contenuti in due cassette mantenute entrambe all'interno dei due loculi di cui al precedente capitolo 2, rispettivamente già occupati dai medesimi;
5) DCV che nella stessa data del 04.02.2014 nel loculo 7 dove riposa (madre del concessionario Persona_3 la cui salma era stata ridotta a resti e contenuta in una cassetta) veniva tumulata la salma di
(moglie del concessionario deceduta il 31/01/2014; 6) DCV Persona_5 Persona_2 che in data 22/07/2016 nel loculo n. 8 del Blocco 8 Fila 1 dove riposa (padre del Persona_4 concessionario la cui salma era stata ridotta a resti e contenuta in una cassetta) veniva tumulata la salma di intestatario originario della concessione in uso perpetuo dei due Persona_2 loculi. - Si chiede il rigetto di tutte le eccezioni, richieste, conclusioni ed istanze proposte ex adverso per tutte le motivazioni già spiegate in atti;
inoltre, questa difesa si oppone e contesta eventuali nuove istanze, domande e/o eccezioni in quanto tardive e inammissibili, su cui dichiara di non accettare il contraddittorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 150/2011 introduttivo del procedimento di primo grado, ha convenuto in giudizio il , CP_1 Parte_1 chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito di cui all'avviso n. 9271045 del 10.05.2021 notificato dalla società di riscossione e al provvedimento comunale prot. n. 17937 CP_2 del 18.09.2020 ricevuto il 21.09.2020, e per l'effetto disporsi l'annullamento di detti atti e dichiararsi l'inefficacia della decadenza dal diritto d'uso perpetuo dei loculi (collocati nella fila 1
n. 7 e n. 8 blocco 8 del cimitero comunale) ivi disposta, con condanna di detto Ente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice ha allegato:
- che, in data 04.02.2014, su richiesta del padre – titolare di concessione Persona_2 perpetua dei loculi n. 7 e n. 8 fila n. 1 del blocco n. 8 nel cimitero del Comune di (rep. Pt_1
n. 1793 del 07.11.1969) – venivano estumulate con successiva riduzione in resti e ricollocazione in cassette le salme ivi presenti dei genitori di quest'ultimo e al Persona_3 Persona_4 fine di potervi riporre anche la salma della moglie deceduta il 31.01.2014; Persona_6
- di aver ereditato la titolarità di detta concessione perpetua a seguito della morte del padre, e di avere, pertanto, fatto collocare la salma di quest'ultimo nel loculo n. 8 fila n. 1 del blocco n. 8 del cimitero di detto Comune in data 22.07.2016, insieme ai resti ivi già presenti del nonno
[...]
Per_4
4 - di aver ricevuto, con raccomandata del 21.09.2020, il provvedimento prot. n. 17937 del
18.09.2020 con cui il dichiarava la decadenza della concessione perpetua Parte_1 per cui è causa, la invitava alla stipula di un nuovo accordo di concessione in “riuso” dei loculi mortuari e chiedeva il pagamento del corrispettivo di € 2.502,00 oltre accessori;
- che, in particolare, secondo quanto prospettato dal le operazioni di estumulazione Pt_1 avvenute nel corso del 2014 avevano comportato la decadenza dalla concessione perpetua in quanto eseguite in violazione degli artt. 1 e 2 di detto atto, nonché la riacquisizione da parte dell'Ente concedente della piena disponibilità dei loculi che ne costituivano oggetto e, conseguentemente, la necessità di stipulare un nuovo contratto di concessione e di provvedere al pagamento del prezzo di € 2.502,00 al fine di regolarizzarne l'occupazione;
- di aver contestato l'illegittimità del provvedimento comunale con raccomandata, cui faceva seguito un confronto tra le parti presso la sede dell'amministrazione comunale, conclusosi con esito negativo;
- di essersi vista intimare, con avviso formale di accertamento esecutivo n. 9271045 del
10.05.2021 inviato dal concessionario per la riscossione per conto del CP_2 Parte_1
, il pagamento della somma di € 2.545,85 per i titoli di cui al provvedimento del
[...]
21.09.2020 e, segnatamente, “per concessione di riuso dei loculi del cimitero”;
- l'insussistenza di un titolo legale o negoziale a fondamento di detta pretesa di pagamento, non essendo il legittimato alla riscossione di un corrispettivo, per non essere mai stato Pt_1 stipulato un nuovo atto di concessione in riuso dei loculi;
- l'inapplicabilità degli artt. 1 e 2 della concessione richiamati dal non essendo Pt_1 rinvenibili alcuna cessione a terzi dei loculi – in cui erano stati collocati i resti e le salme dell'originario concessionario, e dei suoi familiari (ossia dei genitori e della Persona_2 moglie) – né la rimozione delle salme “per una diversa destinazione” in quanto riposizionate nei medesimi colombari di provenienza dopo l'estumulazione e la riduzione in resti;
- l'illegittimità dell'avviso di pagamento notificato dalla società e del Controparte_3 provvedimento comunale del 18.09.2020, emessi in assenza dei presupposti per la dichiarazione decadenza dell'atto di concessione.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, con Parte_1 vittoria delle spese del giudizio, deducendo a sua volta:
5 - di aver riacquisito, in base alle previsioni dell'atto di concessione stipulato, la piena disponibilità dei loculi oggetto della concessione per cui è causa a seguito delle operazioni di estumulazione delle salme ivi presenti eseguite nel 2014;
- che, inoltre, dette operazioni di estumulazione, in quanto eseguite al fine di ridurre in resti le salme presenti e far posto a quelle di originario titolare della concessione, e Persona_2 di altri suoi familiari, integravano un riuso dei loculi che comportava il venir meno del carattere perpetuo della concessione ai sensi dell'art. 46 commi 3 e 14 del Regolamento Comunale contenente la disciplina in materia di servizio cimiteriale secondo cui “Le concessioni perpetue, la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto amministrativo, rimangono tali fino a che non si proceda al riuso del loculo o dell'ossario (riuso: estumulazione della salma a suo tempo tumulata/resti mortali per ricollocazione di altra salma/resti mortali)” […] “Per i contratti di concessione cosiddetti perpetui, si specifica che la perpetuità decadrà al momento della stipula di nuova concessione per il riuso del loculo stesso, ed in caso di sepolture multiple, anche per il riuso di una sola sepoltura”;
- di conseguenza, la piena legittimità del provvedimento comunale e della pretesa di pagamento azionata, in forza del Regolamento Comunale vigente.
Il procedimento di primo grado è stato istruito in via documentale e, con Sentenza n. 148/2024, il
Giudice di Pace di Empoli, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato l'inesistenza del credito azionato dal con documento n. 9271045 notificato da Parte_1 CP_2 il 10.5.2021 e ha disposto la compensazione delle spese di lite, sul presupposto dell'inapplicabilità alla concessione perpetua oggetto del giudizio stipulata nel 1969 della revoca prevista dal D.P.R. n. 285/1990 nonché della regolamentazione comunale successiva recante disciplina in peius, e dell'insussistenza di disposizione di legge o novazioni consensuali atte a incidere sui diritti concessori acquisiti.
Avverso detta Sentenza, il ha interposto appello, adducendo quali motivi di Parte_1 gravame:
- il vizio di ultrapetizione, per avere il Giudice di prime cure erroneamente disposto l'accoglimento delle richieste attoree, che tuttavia implicava la disapplicazione delle previsioni del Regolamento Comunale poste a fondamento del credito portato dal provvedimento del
18.09.2020, operazione questa non consentita in mancanza di contestazioni avversarie in merito all'efficacia e alla vigenza di detta normativa secondaria;
6 - che, in particolare, l'appellata, al fine di ottenere l'accertamento del carattere perpetuo della concessione e quindi dell'inesistenza del credito per cui è causa, avrebbe dovuto impugnare o quantomeno contestare l'applicabilità del vigente Regolamento Comunale contenente la disciplina del servizio cimiteriale, chiedendone la disapplicazione;
- la motivazione meramente apparente della decisione, per avere il Giudice di Pace, in violazione degli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., omesso di illustrare l'iter logico seguito;
- la scorretta valutazione operata in primo grado in ordine alle previsioni applicabili al caso di specie, stante l'operatività della normativa intervenuta successivamente – diretta a disciplinare le concrete modalità di esercizio dello ius sepulchri – di cui all'art. 44 comma 3 del Regolamento
Comunale in tema di riuso e della clausola dell'atto di concessione che prevedeva la riacquisizione da parte del della piena disponibilità dei colombari in caso di rimozione Pt_1 delle salme “per altra destinazione”;
- l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, posto che la legittimità del provvedimento comunale di revoca e della pretesa di pagamento intimata trova conferma nell'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'assenza nel D.P.R. n. 285 del
1990 di una disciplina espressa in tema di concessione perpetua non ne comporta l'immodificabilità, sicché la P.A. ha il potere di revocare, in base ai principi generali applicabili ai provvedimenti amministrativi, anche le concessioni perpetue su aree demaniali cimiteriali a fronte di motivate ragioni, costituendo lo ius sepulchri, nei confronti dell'Ente concedente, un diritto affievolito in senso stretto, che soggiace ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.
Tanto premesso in ordine ai motivi di gravame, l'appellante ha chiesto, in riforma della Sentenza impugnata, l'accertamento del proprio credito e comunque l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
i è regolarmente costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità CP_1 dell'atto di citazione in appello per erronea indicazione del termine per la costituzione fissato dall'art. 347 c.p.c. vigente ratione temporis e l'inammissibilità delle censure formulate dall'appellante in quanto generiche, contestando la fondatezza nel merito dei motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'inesistenza del credito azionato dal . Parte_1
7 L'appellata ha altresì chiesto, in via incidentale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'eccezione di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 prodotta dal in quanto priva di firma autografa del Sindaco o per violazione dell'art. 83 c.p.c., con Pt_1 conseguente espunzione di quest'ultima dal fascicolo della presente causa, la condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al rimborso delle spese del giudizio Pt_1 di primo grado, e in ogni caso l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio avanti il Giudice di Pace.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc non accettata dalle parti. Indi, attesa l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello e l'inammissibilità e irrilevanza delle istanze di prova per testi avanzate dall'appellata, ha rinviato la causa per la discussione orale a norma degli artt. 352 e 281 sexies
c.p.c. al 12.11.2025, assegnando alle parti termine per memorie conclusionali sino al 03.11.2025.
All'udienza da ultimo fissata, a seguito della discussione delle parti, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulla giurisdizione del G.O.
Non è revocabile in dubbio la giurisdizione del giudice ordinario adito, non avendo l'appellante principale dedotto alcuno specifico motivo di censura sul punto e non sussistendo un potere di rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione nei procedimenti di impugnazione ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
2. Sulla nullità dell'atto di citazione in appello.
In limine litis, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello – per erronea indicazione del termine per la costituzione fissato dall'art. 347 c.p.c. vigente ratione temporis, ossia come modificato dall'art. 3 comma 4 lett. d) del D.lgs. n. 164/2024 (facendosi ivi riferimento a 70 giorni in luogo dei 20 previsti da detta disposizione) – sollevata dall'appellata.
Invero, il difetto dedotto risulta sanato col deposito di comparsa di costituzione e risposta contenente non solo il rilievo della nullità, bensì l'articolazione di puntuali difese nel merito e la proposizione di appello incidentale, circostanze queste che escludono la ricorrenza di pregiudizi all'esercizio del diritto di difesa dell'appellata e, di conseguenza, la necessità di fissare nuova udienza ai fini della rinnovazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c. (in termini si veda Cass. n. 28646/2020 secondo cui “Invero, come già affermato da questa Corte
8 (Sez. 6 - 3, n. 21910 del 16/10/2014, Rv. 632986 - 01) l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 cod.proc.civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perché in tal caso il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Il dovere del giudice di provvedere alla fissazione di nuova udienza non si ricollega ad un'istanza del convenuto, ma direttamente alla proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto, costituendosi, svolge le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste”; conforme a Cass. n.
21910/2014).
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione dell'appellata, di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione di censure specifiche, è generica (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione in cui detta parte si è limitata ad affermare che “I motivi d'appello proposti da controparte sono inammissibili in quanto generici, sommari, senza specifica spiegazione in ordine alla rilevanza delle censure sulla decisione impugnata”) e, in ogni caso, infondata.
Invero, sotto tale ultimo profilo, l'appellante ha specificamente individuato i capi della sentenza oggetto di impugnazione, riportando nell'atto di citazione le parti della decisione che assume erroneamente motivate (“le concessioni perpetue stipulate prima del DPR 21 ottobre 1975, n.
803 […] non possono essere assoggettate ad una normativa in peius in virtù di una successiva regolamentazione comunale” […]“In tal senso, le concessioni cimiteriali perpetue sono quelle rilasciate (come tali e comunque) precedentemente al 1975 e nei loro confronti, in via generale, non trovano applicazione le disposizioni dettate dal DPR n. 285/1990 e quindi rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio, potendo essere modificate solo da espressa disposizione di legge o da novazioni consensuali, circostanze non rinvenibili nel caso in esame ne tantomeno può ritenersi sussistere, come dedotto dall'ente convenuto, un riuso dei loculi in concessione”. E ancora: “Un consolidato orientamento giurisprudenziale
[…] ha ritenuto che le concessioni perpetue esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2, primo periodo di DPR 285/1990: e, non essendo soggette alla revoca ivi prevista, mantengano il carattere di perpetuità”).
9 Parimenti, risultano indicate le disposizioni normative e convenzionali che si assumono violate in ragione della violazione del principio di corrispondenza tra la domanda avanzata e la decisione adottata, dell'erronea valutazione dei fatti, nonché della scorretta applicazione delle norme rilevanti e delle clausole dell'atto di concessione per cui è causa (artt. 112 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 111 Cost., 92 e 93 D.P.R. n. 285/1990, 43 e 46 del Regolamento Comunale sul servizio cimiteriale, previsioni dell'atto di concessione).
Appaiono articolate in modo sufficientemente specifico anche le censure avanzate dall'appellante, che ha dedotto quali motivi di gravame: i) il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, presupponendo l'accoglimento della domanda attorea la disapplicazione del Regolamento Comunale in materia cimiteriale, non consentita a fronte della mancata impugnazione/contestazione da parte dell'odierna appellata;
ii) la portata meramente apparente della motivazione, difettando l'illustrazione dell'iter logico seguito dal Giudice per pervenire alla decisione assunta e l'indicazione delle fonti giurisprudenziali richiamate;
iii)
l'erronea valutazione del Giudice di Pace in ordine alle previsioni applicabili al caso di specie, stante l'operatività della normativa regolamentare intervenuta successivamente e della clausola dell'atto di concessione che prevedeva la riacquisizione da parte del della piena Pt_1 disponibilità dei colombari in caso di rimozione delle salme “per altra destinazione”; iv)
l'infondatezza nel merito della domanda dell'attrice in primo grado, stante la legittimità del provvedimento comunale adottato e della pretesa di pagamento su di esso basata.
4. Sui motivi dell'appello principale.
Quanto al merito, i motivi dell'appello principale, da passarsi in rassegna congiuntamente in quanto correlati, sono infondati per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Il censura la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato, in Parte_1 accoglimento della domanda attorea, l'inesistenza del credito a titolo di tariffa per il riuso dei loculi di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 9271045 del 10.05.2021, deducendo la legittimità del provvedimento prot. n. 17937 del 18.09.2020 di revoca/declaratoria di decadenza dell'atto di concessione cimiteriale perpetua rep. n. 1793 del 07.11.1969 a favore di e della CP_1 successiva di intimazione di pagamento di detta tariffa, notificata nel 2021 per il tramite della società di riscossione CP_2
Segnatamente, l'appellante sostiene di aver riacquisito la piena disponibilità dei loculi n. 7 e n. 8 oggetto di concessione a seguito delle operazioni di estumulazione realizzate nel 2014 – nel cui contesto sono state rimosse, con successiva riduzione in resti e ricollocazione in cassette, le salme
10 ivi presenti dei genitori ( e di originario Persona_3 Persona_4 Persona_2 intestatario della concessione, al fine di potervi riporre anche la salma della moglie di quest'ultimo, deceduta il 31.01.2014 – in forza di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 dell'atto Persona_6 concessorio.
Pertanto, secondo quanto prospettato dalla P.A. appellante, sussiste la revoca o comunque la decadenza della concessione perpetua in questione ed è dovuto il pagamento della tariffa stabilita in caso di riuso dei loculi in forza dell'art. 43 comma 3 e 49 del Regolamento Comunale contenente la disciplina in materia di servizi cimiteriali, disposizioni queste che il Giudice di primo grado non poteva disapplicare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea di accertamento negativo del credito indicato nell'avviso di accertamento esecutivo del 10.05.2021, a fronte della mancata impugnazione/contestazione da parte dell'odierna appellata.
In particolare, si assume che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto l'accoglimento della domanda attorea in primo grado presupponeva la disapplicazione di dette previsioni del
Regolamento Comunale, operazione questa non consentita nel caso di specie, in mancanza di specifiche deduzioni o eccezioni dell'appellata sul punto.
Di contro, l'appellata afferma, invece, di aver contestato, nel giudizio di primo grado, l'applicabilità
– quale presupposto della revoca della concessione perpetua e dell'intimazione di pagamento della somma dovuta a titolo di tariffa per riuso dei loculi – sia degli artt. 1 e 2 dell'atto concessorio in quanto afferenti a fattispecie del tutto diverse dal caso di specie, sia del Regolamento Comunale sui servizi cimiteriali in quanto non vigente ratione temporis.
Ricostruite le posizioni delle parti, le censure dell'appellante non sono condivisibili per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, destituito di fondamento è l'assunto per cui il sarebbe rientrato nella piena Pt_1 disponibilità dei loculi n. 7 e n. 8 a seguito delle operazioni di estumulazione eseguite nel 2014 in forza degli artt. 1 e 2 dell'atto di concessione perpetua prodotto (espressamente richiamati nel provvedimento comunale di revoca della concessione sub doc. n. 2 dell'appellata), ai sensi dei quali
“I colombari acquistati da persone viventi, perché a suo tempo vi possa essere deposta la loro salma, non possono essere ceduti per nessun motivo ad altri” […] “Il colombaro, da cui per volontà di parenti o per qualsiasi ragione si tolga la salma per una diversa destinazione torna di piena ed assoluta disponibilità del Comune” (doc. n. 1 dell'appellata).
11 Nel caso di specie, invero, non risulta integrata un'ipotesi di cessione a terzi dei loculi oggetto di concessione ex art. 1 dell'atto di concessione, avendo le operazioni di estumulazione e di ricollocazione dei resti eseguite nel 2014 pacificamente riguardato parenti stretti del sig. Per_2
originario intestatario della concessione, conformemente a quanto previsto dall'atto rep. n.
[...]
1793 del 07.11.1969 (si veda la prima pagina di detto documento sub allegato n. 1 dell'appellata, in cui si legge che il aveva concesso al sig. “in suo perpetuo il colombaro Pt_1 Persona_2
n. 7 e 8 della fila 1 blocco 8 nel Cimitero Comunale di per deporvi la salma di familiari”). Pt_1
Né è applicabile l'art. 2 dell'atto di concessione in questione, atteso che il fatto, incontestato, che le salme di e – genitori di – erano state estumulate il Persona_3 Persona_4 Persona_2
04.02.2014 per essere ridotte in resti e successivamente ricollocate in cassette riposte nei medesimi loculi n. 7 e n. 8 in cui erano state originariamente tumulate, non può, con ogni evidenza, considerarsi riconducibile alle fattispecie contemplate da detta previsione, che si riferisce ai casi in cui le salme vengano rimosse dal colombaro per essere deposte in un luogo diverso da quello di provenienza (ad esempio, in loculi differenti o in un altro cimitero).
Detta ultima circostanza certamente non ricorre nel caso di specie, in cui, come detto, le salme di e sono state ricollocate, dopo essere state ridotte in resti, in cassette Persona_3 Persona_4 deposte nei medesimi loculi oggetto di concessione (n. 7 e n. 8), al fine di potervi tumulare le salme della moglie di e di quest'ultimo, rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Persona_2
Ne consegue che dette previsioni dell'atto di concessione non potevano costituire il fondamento giuridico-negoziale posto alla base del provvedimento amministrativo comunale di revoca/decadenza della concessione e della conseguente richiesta di pagamento della tariffa per riuso dei loculi cimiteriali.
In secondo luogo, parimenti prive di pregio sono le deduzioni del appellante in merito Pt_1 all'asserito vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata e alla erronea individuazione, da parte del Giudice di Pace, delle norme applicabili al caso di specie.
Difatti, l'appellante si è limitato a rilevare che l'appellata non ha “impugnato” o contestato, nel procedimento di primo grado, il Regolamento comunale in materia di servizi cimiteriali, quale presupposto per la revoca della concessione perpetua e per l'intimazione di pagamento della tariffa per riuso dei loculi.
In proposito, sono innanzitutto da reputarsi tardive le deduzioni del secondo cui l'appellata Pt_1 era tenuta a impugnare o contestare il Regolamento Comunale nell'atto di citazione in primo grado, in quanto formulate per la prima volta in memoria conclusionale. 12 Ciò detto, non si rinviene, in ogni caso, un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, atteso che l'appellata aveva contestato, nel procedimento di primo grado, la legittimità del provvedimento comunale di revoca della concessione, deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e
2 dell'atto concessorio (cfr. atto di citazione in primo grado) e l'inapplicabilità ratione temporis di detto Regolamento Comunale nella propria memoria ex art. 320 c.p.c. (cfr. doc. n. 7 dell'appellata).
In ogni caso, rientra nel potere-dovere del Giudice l'individuazione delle norme applicabili al caso concreto in conformità ai principi invalsi in materia di successione di leggi nel tempo e di rapporti tra disposizioni di rango diverso.
Sotto questo profilo, non costituiscono valido presupposto per la revoca della concessione e per la richiesta di pagamento della tariffa le previsioni di cui agli artt. 46 e 50 del Regolamento Comunale in materia di servizi cimiteriali – recanti la disciplina delle attività di rimozione delle salme ai fini del “riuso” dei loculi – in quanto inapplicabili ratione temporis al caso di specie, per essere detto regolamento stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'11.04.2016 (doc. n.
2.7 dell'appellante), e quindi successivamente alle operazioni di estumulazione pacificamente avvenute il 04.02.2014.
Non rileva, invece, ai fini della verifica in ordine all'inapplicabilità di detto Regolamento, la tumulazione della salma di a seguito del suo decesso il 22.07.2016, atteso che gli Persona_2 artt. 46 e 50 in materia di riuso richiamati dal si riferiscono espressamente ed Pt_1 esclusivamente alle operazioni di estumulazione di salme già presenti nei loculi concessi in uso, che, come già precisato, sono state eseguite prima dell'entrata in vigore delle previsioni regolamentari in esame.
Risulta, pertanto, del tutto improprio il riferimento del alla necessità di “impugnare” il Pt_1
Regolamento comunale in primo grado, atteso che l'oggetto della presente controversia non attiene alla verifica della legittimità delle previsioni ivi contenute, bensì all'accertamento della inapplicabilità ratione temporis di detto assetto regolamentare alla fattispecie in esame.
Per altro verso, occorre rilevare che l'appellante non ha dedotto come specifico motivo di gravame il difetto di giurisdizione del g.o. né l'insussistenza dei presupposti individuati dalla SC per la disapplicazione ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865 all. E del provvedimento comunale di revoca della concessione prot. n. 17937 del 18.09.2020.
In ogni caso, non può dubitarsi della facoltà del Giudice di provvedere alla disapplicazione di quest'ultimo atto amministrativo, in quanto integrante necessario antecedente logico dell'intimazione di pagamento della tariffa per il riuso dei loculi oggetto di causa (configurabile, 13 evidentemente, soltanto a seguito della caducazione della concessione perpetua), da considerarsi illegittimo e lesivo di diritti soggettivi acquisiti dalla concessionaria1, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, non risultano applicabili al caso di specie le norme di cui al D.P.R. n. 285/1990 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, le quali non solo non prevedono alcuna disciplina specifica per la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue (come si evince dagli artt. 92 e 93 che si limitano a regolare esclusivamente le ipotesi di revoca delle concessioni stabilite a tempo determinato), ma soprattutto sono entrate in vigore successivamente alla concessione per cui è causa risalente al 1969 (doc. n. 1 dell'appellante).
Non coglie nel segno, inoltre, il richiamo dell'appellante all'orientamento della giurisprudenza del
Consiglio di Stato secondo cui la P.A. ha il potere sia di disciplinare le modalità di esercizio dei diritti derivanti dalla concessione perpetua di loculi cimiteriali con regolamenti successivi alla stipula dell'atto concessorio, sia di revocare, in base ai principi generali applicabili ai provvedimenti amministrativi, anche le concessioni perpetue su aree demaniali cimiteriali a fronte di motivate ragioni, costituendo lo ius sepulchri, nei confronti della p.a. concedente, un diritto affievolito che soggiace ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.
A riguardo, occorre rilevare che il contenuto dispositivo del provvedimento comunale del
18.09.2020 non rappresenta, con ogni evidenza, l'esito di una legittima e consentita attività di regolazione delle concrete modalità di esercizio dei diritti derivanti dal rapporto concessorio, integrando piuttosto una vera e propria revoca della concessione perpetua in forza degli artt. 1 e 2 dell'atto originario (come detto non applicabili al caso di specie) e degli artt. 46 e 50 del
Regolamento in tema di servizi cimiteriali (non operanti ratione temporis), non CP_4 consentita dall'ordinamento se non a specifiche e determinate condizioni, quali ad esempio la saturazione del sepolcro, nella specie non allegate né provate (in termini si veda la sentenza del
14 Consiglio di Stato n. 7639/2021 secondo cui “Al riguardo gli appellanti rilevano come la concessione per cui è causa rientrava tra quelle perpetue anteriori al 1975, sì che “non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell'eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero” (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5316), con la conseguenza che
l'impugnato diniego di tumulazione, lungi dall'attenere alle “concrete modalità di esercizio del diritto al sepolcro”, in concreto integrava una vera e propria revoca dello stesso, seppur vietata – in presenza dei presupposti di cui si è detto – dall'ordinamento. […] Vanno date per acquisite le precedenti statuizioni giurisdizionali – intervenute tra le medesime parti – secondo cui “le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre
1975, n. 803, si trovano in situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca. Dette concessioni mantengono il carattere di perpetuità, mentre si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro” (così TAR Lazio n. 138 del 2009), di talché “il Comune di […] e per esso gli Uffici competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti […] non possono assumere provvedimenti interdittivi o impeditivi all'utilizzo della concessione cimiteriale qui in esame ed i cui diritti sono pervenuti ereditariamente in capo alle ricorrenti”).
A ciò si aggiunga che il non ha allegato né dimostrato l'esistenza di motivate ragioni per Pt_1 disporre la revoca della concessione cimiteriale perpetua intestata all'appellata – ulteriori rispetto all'applicazione degli artt. 1 e 2 dell'atto concessorio e degli artt. 46 e 50 del Regolamento
Comunale – in base ai principi generali applicabili ai provvedimenti amministrativi, difettando la specifica deduzione e comunque la prova di esigenze pubbliche poste alla base del provvedimento adottato, quali ad esempio l'incapienza dei loculi o del cimitero, motivi sanitari, ragioni di ordine pubblico, ecc.
Né può considerarsi integrante un valido motivo di carattere pubblico a fondamento della revoca il mero “riuso” dei loculi ai sensi degli artt. 46 e 50 del Regolamento Comunale, definito genericamente come “estumulazione della salma a suo tempo tumulata/resti mortali per ricollocazione di altra salma/resti mortali” (cfr. doc. n.
2.7 dell'appellante).
Pertanto, l'appello principale è inaccoglibile per le assorbenti ragioni dell'inconferenza del richiamo agli artt. 1 e 2 dell'atto concessorio, dell'inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie concreta del D.P.R. n. 285/1990 e del Regolamento Comunale del 11.04.2016 – entrato in vigore successivamente all'esecuzione delle operazioni di estumulazione del 2014 – nonché dell'insussistenza di ragioni pubbliche, nella specie non puntualmente allegate né dimostrate,
15 idonee a giustificare la revoca della concessione cimiteriale perpetua oggetto di causa unilateralmente disposta dal Pt_1
Ne deriva l'inesistenza di titoli legali o convenzionali alla base della richiesta di pagamento della tariffa per riuso dei loculi cimiteriali, sicché sussistono i presupposti per l'accertamento negativo del credito per cui è causa, previa verifica dell'inapplicabilità ratione temporis del Regolamento
Comunale in materia di servizi cimiteriali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
11.04.2016 e disapplicazione del provvedimento comunale illegittimo prot. n. 17937 del
18.09.2020.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello (tra cui quello inerente alla mancata indicazione da parte del Giudice di prime cure delle fonti giurisprudenziali richiamate) in quanto inidonei a determinare la riforma nel merito della decisione di primo grado.
Per quanto esposto, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 148/2024 nella parte in cui dispone l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito a titolo di tariffa da riuso dei loculi di cui all'avviso n. 9271045 del 10.05.2021.
5. Sui motivi di appello incidentale.
Quanto ai motivi di appello incidentale formulati dalla sig.ra quello inerente all'eccezione Per_2 di nullità della procura alle liti del 09.11.2021 prodotta dal in primo grado resta Parte_1 assorbito a fronte del rigetto nel merito dell'appello principale e della conferma della sentenza impugnata in ordine all'accertamento negativo del credito azionato dall'appellante.
E' invece fondato e merita accoglimento il motivo di appello incidentale relativo all'assenza dei presupposti per la compensazione tra le parti delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Invero, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia), essendosi il giudice di primo grado limitato a dare atto della “particolarità della controversia”, in contrasto con i principi invalsi nella giurisprudenza della
Suprema Corte, che prevedono un onere di motivazione preciso e circostanziato, che dia conto del motivo eccezionale o grave che ha giustificato la compensazione pur in presenza di una parte totalmente soccombente, configurandosi altrimenti il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, dal momento che “le dette ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi
16 a "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017), così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016)” (Cass. n. 20049/2022).
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata in via incidentale deve essere riformata, disponendosi, in luogo della compensazione, la condanna del appellante principale soccombente alla Pt_1 rifusione delle spese del processo di primo grado da liquidarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l'attività difensiva (art. 6 D.M. cit.).
Infine, è infondata la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata in primo grado e reiterata nel presente giudizio di appello, atteso che, nel caso in esame, da un lato non risultano specificamente allegati e dimostrati gli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., e dall'altro, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni né all'abuso del diritto l'aver resistito in primo grado o l'aver promosso la presente causa di appello sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità (in termini si veda Cass. sez. un. n. 9912/2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; conforme anche Cass. n. 19948/2023).
Per quanto esposto, va confermata la reiezione delle richieste di prova testimoniale reiterate dall'appellata in memoria conclusionale, in quanto attinenti a circostanze pacifiche, come già rilevato nell'ordinanza del 17.10.2020 le cui motivazioni vengono in questa sede integralmente richiamate. 17
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico dell'appellante principale, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi per lo scaglione determinato in base al valore della domanda per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, con esclusione di quella di trattazione, istruttoria e di decisione, per le quali l'attività difensiva in concreto svolta,
l'istruttoria documentale e la decisione del presente procedimento in forma semplificata si sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. giustificano la liquidazione secondo i parametri minimi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese non imponibili documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Sussistono, con riferimento all'appello principale, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) RIGETTA l'appello principale e ACCOGLIE quello incidentale e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 148/2024, CONDANNA il Parte_1
alla rifusione, a favore di delle spese di lite del giudizio di primo
[...] CP_1 grado liquidate in € 877,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
2) CONDANNA alla rifusione, a favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 1.702,00 a titolo di compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) DICHIARA che sussistono, con riferimento all'appello principale, i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
Firenze, 10.12.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano Cass. sez. un. n. 13193/2018 e Cass. n. 22663/2025 secondo cui il potere del giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi può essere esercitato, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati “a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass. Sez.U., 25/5/2018, n. 13193; Cass., Sez.U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; di recente Cass., sez. 1, 14/3/2025, n. 6834)”.