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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7592/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to DI GIACOMO STEFANO e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to DI GIACOMO ANTONINO ) VIA SORDA SAMPIERI, 27 97015 C.F._2
MODICA;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
ER NI e con l'Avv.to FALCO GIUSEPPINA ( ) VIA C.F._3
GRIGNA, 13 20900 MONZA;
RESISTENTE Contr OGGETTO: Abusiva reiterazione contratti a tempo determinato personale docente .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17/6/2025, la ricorrente conveniva in giudizio il , al fine di Parte_1 Controparte_2 vedere accolte le seguenti conclusioni:
«- con riferimento all'abuso della reiterazione dei contratti oltre 36 mesi:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'amministrazione resistente in p.l.r.t. per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione da parte ricorrente con l'amministrazione resistente in p.l.r.t. per un periodo superiore al limite di 36 mesi e comunque per un importo inferiore ad € 26.000,00.
3. Condannare l'amministrazione resistente in p.l.r.t. al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato anche in conformità ai criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32. L. n. 183/2010, art. 28 D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ora D.L. 131/2024) pari ad una indennità omnicomprensiva, calcolata tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque inferiore ad €.
26.000,00 avuto anche riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966 numero 604 o nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
4. in subordine Condannare l'amministrazione in p.l.r.t. al risarcimento del danno, comunque inferiore ad €. 26.000,00 per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto medio tempore con contratto a tempo indeterminato;
5. con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso del contributo unificato e spese accessorie, anche con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma1-bis del DM 55/2014 o altra diversa percentuale che verrà valutata, prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari».
La ricorrente è insegnante della Scuola primaria, con ultimo contratto di lavoro Parte_1 presso I.C. VIA PACE LIMBIATE – presso ) in virtù di contratto Persona_1 C.F._4
a tempo determinato dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. 1 fascicolo
2 parte ricorrente). La stessa risulta aver svolto servizio nell'a.s. 2023/2024 in forza di contratto dal
02/09/2023 al 31/08/2024 presso Istituto Comprensivo Via Pace Limbiate presso “ – Persona_1
, per n. 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/23 in forza di contratto dal 12/09/2022 al C.F._4
31/08/2023 presso Istituto Comprensivo Via Pace Limbiate presso “ – , Persona_1 C.F._4 per n. 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2021/22 in forza di contratto dal 06/09/2021 al 31/08/2022, presso
Istituto Comprensivo Via Pace Limbiate presso “ – , per n. 24 ore Persona_1 C.F._4 settimanali.
Sul punto dell'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato si registra univoca giurisprudenza di merito e legittimità. Si richiamano, in particolare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le argomentazioni spese nel precedente reso da questo Tribunale su analoga questione (est.
Palmisani, 29/11/2022).
«Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L.
183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e
30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Successivamente è intervenuta anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi
3 non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del CP_3 danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"."
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"."I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella CP_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La Corte di Cassazione, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo
(soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , CP_1 attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro. La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per
4 effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale. CP_1
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost.
(ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso».
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 4 anni scolastici, considerando anche l'a.s. 2024/2025 che non può essere escluso dal computo), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo e che tale situazione integri pertanto un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. Le amministrazioni convenute nulla hanno dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
In merito al risarcimento, l'art. 36 5° comma d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n.
166 stabilisce che:
«5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
5 determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Tenuto conto della protrazione della reiterazione (4 annualità scolastiche), appare di ragione quantificare l'indennità risarcitoria in 4 mensilità della retribuzione da ultimo percepita. Non può, in evidenza, tenersi in considerazione, ai fini risarcitori, annualità diverse da quelle dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di allegazioni nuove, tardivamente modificative della causa petendi, nella piena sfera di conoscibilità della ricorrente all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittima Parte_1 reiterazione di contratti a tempo determinato e condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001, nella misura di 4 mensilità della retribuzione da ultimo percepita, ed al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 18/11/2025
Il Giudice
NT LO
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to DI GIACOMO STEFANO e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to DI GIACOMO ANTONINO ) VIA SORDA SAMPIERI, 27 97015 C.F._2
MODICA;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
ER NI e con l'Avv.to FALCO GIUSEPPINA ( ) VIA C.F._3
GRIGNA, 13 20900 MONZA;
RESISTENTE Contr OGGETTO: Abusiva reiterazione contratti a tempo determinato personale docente .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17/6/2025, la ricorrente conveniva in giudizio il , al fine di Parte_1 Controparte_2 vedere accolte le seguenti conclusioni:
«- con riferimento all'abuso della reiterazione dei contratti oltre 36 mesi:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'amministrazione resistente in p.l.r.t. per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione da parte ricorrente con l'amministrazione resistente in p.l.r.t. per un periodo superiore al limite di 36 mesi e comunque per un importo inferiore ad € 26.000,00.
3. Condannare l'amministrazione resistente in p.l.r.t. al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato anche in conformità ai criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32. L. n. 183/2010, art. 28 D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ora D.L. 131/2024) pari ad una indennità omnicomprensiva, calcolata tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque inferiore ad €.
26.000,00 avuto anche riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966 numero 604 o nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
4. in subordine Condannare l'amministrazione in p.l.r.t. al risarcimento del danno, comunque inferiore ad €. 26.000,00 per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto medio tempore con contratto a tempo indeterminato;
5. con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso del contributo unificato e spese accessorie, anche con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma1-bis del DM 55/2014 o altra diversa percentuale che verrà valutata, prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari».
La ricorrente è insegnante della Scuola primaria, con ultimo contratto di lavoro Parte_1 presso I.C. VIA PACE LIMBIATE – presso ) in virtù di contratto Persona_1 C.F._4
a tempo determinato dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. 1 fascicolo
2 parte ricorrente). La stessa risulta aver svolto servizio nell'a.s. 2023/2024 in forza di contratto dal
02/09/2023 al 31/08/2024 presso Istituto Comprensivo Via Pace Limbiate presso “ – Persona_1
, per n. 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/23 in forza di contratto dal 12/09/2022 al C.F._4
31/08/2023 presso Istituto Comprensivo Via Pace Limbiate presso “ – , Persona_1 C.F._4 per n. 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2021/22 in forza di contratto dal 06/09/2021 al 31/08/2022, presso
Istituto Comprensivo Via Pace Limbiate presso “ – , per n. 24 ore Persona_1 C.F._4 settimanali.
Sul punto dell'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato si registra univoca giurisprudenza di merito e legittimità. Si richiamano, in particolare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le argomentazioni spese nel precedente reso da questo Tribunale su analoga questione (est.
Palmisani, 29/11/2022).
«Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L.
183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e
30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Successivamente è intervenuta anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi
3 non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del CP_3 danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"."
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"."I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella CP_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La Corte di Cassazione, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo
(soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , CP_1 attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro. La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per
4 effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale. CP_1
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost.
(ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso».
Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 4 anni scolastici, considerando anche l'a.s. 2024/2025 che non può essere escluso dal computo), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo e che tale situazione integri pertanto un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. Le amministrazioni convenute nulla hanno dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
In merito al risarcimento, l'art. 36 5° comma d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n.
166 stabilisce che:
«5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
5 determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Tenuto conto della protrazione della reiterazione (4 annualità scolastiche), appare di ragione quantificare l'indennità risarcitoria in 4 mensilità della retribuzione da ultimo percepita. Non può, in evidenza, tenersi in considerazione, ai fini risarcitori, annualità diverse da quelle dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di allegazioni nuove, tardivamente modificative della causa petendi, nella piena sfera di conoscibilità della ricorrente all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittima Parte_1 reiterazione di contratti a tempo determinato e condanna l'amministrazione resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001, nella misura di 4 mensilità della retribuzione da ultimo percepita, ed al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 18/11/2025
Il Giudice
NT LO
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